Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.507/2001
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1P.507/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
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                      14 agosto 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 agosto 2001 pre-
sentato da G.________, contro la decisione emanata il 30
luglio 2001 dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto del
Cantone Ticino nell'ambito di una vertenza che oppone il
ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ticino in ma-
teria penale (ritardata giustizia);

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

che il 2 luglio 2001 G.________ ha chiesto al Ministero
pubblico del Cantone Ticino di aprire un procedimento pe-
nale contro il Procuratore pubblico avv. Jacques Ducry;

che il 27 luglio 2001 G.________ ha presentato un reclamo
al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone
Ticino (GIAR) censurando la mancata risposta al suo scritto
del 2 luglio precedente;

che con decisione del 30 luglio 2001 il GIAR avv. Claudio
Lepori ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome
G.________ non era legittimato a presentarlo;

che il reclamante impugna con un ricorso di diritto pubbli-
co del 2 agosto 2001 al Tribunale federale questo giudizio,
chiedendone l'annullamento;

che il ricorrente chiede inoltre di essere posto al benefi-
cio dell'assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

    e  c o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vinco-
lato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle
loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257
consid. 1a, 126 III 485 consid. 1);

che il GIAR ha statuito quale ultima istanza cantonale su
una pretesa omissione del Ministero pubblico (art. 280 in
relazione con l'art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI), per cui la
decisione impugnata può, da questo profilo, essere di mas-
sima oggetto di un ricorso di diritto pubblico (art. 86
cpv. 1 OG);

che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tri-
bunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma esami-
na solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso;

che secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di di-
ritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità,
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei di-
ritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pre-
tendono violati, e precisare in che consista tale viola-
zione;

che ciò significa che il gravame deve sempre contenere
un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa
dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione
impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzio-
nali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a,
126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid.
1b e rinvii);

che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale di-
chiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni for-
mali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve
addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per-
ché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'as-
senza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b,
134 consid. 2);

che le censure relative al merito della vertenza sono in
siffatto caso inammissibili, ritenuto che la loro omessa
trattazione in sede cantonale comporta la mancanza di esau-
rimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF
109 Ia 248 consid. 1);

che l'impugnativa in esame non adempie manifestamente i ci-
tati requisiti di motivazione e deve quindi essere dichia-
rata inammissibile;

che il GIAR ha infatti dichiarato irricevibile il reclamo
siccome G.________, non avendo qualità di parte nel proce-
dimento penale, non era legittimato a presentarlo;

che, in questa sede, il ricorrente non spiega, con una mo-
tivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché il
GIAR sarebbe incorso nell'arbitrio non trattando nel merito
le sue critiche;

che inoltre, abbondanzialmente, giusta l'art. 88 OG, la ve-
ste per proporre un ricorso di diritto pubblico spetta ai
privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni
che li riguardano personalmente, indipendentemente dalla
circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede
cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2);

che, secondo costante giurisprudenza, il denunciante, la
parte lesa o la parte civile non sono legittimati a impu-
gnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali
nei quali essi abbiano tale qualità: la pretesa punitiva
spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono
quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi
dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b);

che il ricorrente non si esprime del tutto sulla sua even-
tuale legittimazione di denunciante a ricorrere (DTF 125 I
253 consid. 1c e rinvii);

che i rimbrotti all'indirizzo del Procuratore pubblico ri-
guarderebbero in generale il suo operato nell'ambito delle
sue funzioni e non concernono direttamente il ricorrente;

che in tali circostanze egli non è quindi leso nei suoi in-
teressi giuridici e non è pertanto legittimato a censurare
con un ricorso di diritto pubblico un asserito diniego di
giustizia formale da parte del Ministero pubblico del Can-
tone Ticino;

che, anche per queste ragioni, il ricorso deve essere di-
chiarato inammissibile, le spese seguendo la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG);

che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere
accolta, ritenuto che il ricorso era sprovvisto di probabi-
lità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1
OG);

che il ricorrente palesa, nell'allegato ricorsuale, un
atteggiamento non dignitoso, esprimendo verso le Autorità
cantonali, segnatamente verso il GIAR Lepori e il Procura-
tore pubblico Ducry, apprezzamenti altamente offensivi e
non tollerabili, che potrebbero giustificare una multa
disciplinare secondo l'art. 31 OG;

                    Per questi motivi,

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La richiesta di assistenza giudiziaria è re-
spinta.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico del ricorrente.

  4.  Comunicazione al ricorrente, al Ministero pub-
blico e al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Can-
tone Ticino.

Losanna, 14 agosto 2001
GAD/col

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,