Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.493/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.493/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      17 agosto 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale fede-
rale, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso (di diritto pubblico) del 25 luglio 2001
presentato da A.________, Mendrisio, contro la decisione
emanata il 28 giugno 2001 dalla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nella causa che
oppone la ricorrente al Ministero pubblico del Cantone
Ticino, in materia penale (decreto di non luogo a procede-
re);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

che il 26 febbraio 2001 A.________ ha presentato al Mini-
stero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale con-
tro B.________ e i responsabili della Banca X.________ di
Contone per il reato di truffa;

che con decisione del 5 marzo 2001 il Procuratore pubblico
del Cantone Ticino, avv. Maria Galliani, ha decretato il
non luogo a procedere;

che A.________ ha presentato contro questa decisione un'
istanza di promozione dell'accusa dinanzi alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CRP);

che la CRP, statuendo il 28 giugno 2001, ha dichiarato l'
istanza irricevibile, siccome non conforme ai requisiti
dell'art. 186 cpv. 1 del Codice di procedura penale del
Cantone Ticino, del 19 dicembre 1994 (CPP/TI);

che A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale questo giudizio, chiedendone l'annul-
lamento;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

     e  c o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vin-
colato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle

loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 con-
sid. 1a, 126 III 485 consid. 1);

che la CRP ha statuito su un'istanza di promozione dell'ac-
cusa quale ultima istanza cantonale (art. 186 in relazione
con l'art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI), per cui la decisione
impugnata può, di massima, essere oggetto di un ricorso di
diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG);

che, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, il Tri-
bunale federale esamina solo le censure sollevate in modo
chiaro e preciso;

che secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di di-
ritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità,
l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pre-
tendono violati, e precisare in che consista tale violazio-
ne;

che ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'
esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa de-
durre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione
impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituziona-
li (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126
III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e
rinvii);

che, in particolare, quando l'ultima Autorità cantonale di-
chiara una censura ricorsuale irricevibile per ragioni for-
mali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve
addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per-
ché l'Autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'as-
senza dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b,
134 consid. 2);

che le censure relative al merito della vertenza sono in
siffatto caso inammissibili, ritenuto che la loro omessa
trattazione in sede cantonale comporta il mancato esauri-
mento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF
109 Ia 248 consid. 1);

che l'impugnativa in esame, pur considerando le precisa-
zioni presentate dalla ricorrente con lo scritto dell'11
agosto 2001, non adempie manifestamente i citati requisiti
di motivazione e deve quindi essere dichiarata inammissi-
bile;

che in effetti la CRP ha dichiarato irricevibile per motivi
formali l'istanza di promozione dell'accusa segnatamente
perché non rispettava le esigenze poste dall'art. 186 cpv.
1 CPP/TI;

che tuttavia, anche in questa sede, la ricorrente fa essen-
zialmente valere argomentazioni concernenti il merito della
causa, ma non spiega, con una motivazione conforme all'art.
90 cpv. 1 lett. b OG, perché la CRP sarebbe incorsa nell'
arbitrio non trattando nel merito le sue critiche;

che inoltre, abbondanzialmente, giusta l'art. 88 OG, la ve-
ste per proporre ricorso di diritto pubblico spetta ai pri-
vati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che
li riguardano personalmente, indipendentemente dalla circo-
stanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede canto-
nale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2);

che, secondo costante giurisprudenza, il denunciante, la
parte lesa o la parte civile non sono legittimati a impu-
gnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali
nei quali essi abbiano tale qualità;

che essi non sono segnatamente legittimati a impugnare i
giudizi con cui sia stato pronunciato l'abbandono di un
procedimento penale o, rispettivamente, la reiezione di
un'istanza d'apertura dell'istruzione formale o di promo-
zione dell'accusa giusta l'art. 186 CPP/TI, poiché la pre-
tesa punitiva spetta unicamente allo Stato ed essi non
possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sen-
si dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b, 121 IV 317
consid. 3b, 120 Ia 101 consid. 1a, 220 consid. 2a);

che la ricorrente non si esprime del tutto sulla sua even-
tuale legittimazione di denunciante a ricorrere (DTF 125 I
253 consid. 1c e rinvii);

che, del resto, la denuncia riguardava un preteso reato di
truffa, il quale, rivolto essenzialmente contro il patrimo-
nio, non ha comportato per la ricorrente alcun pregiudizio
diretto nella sua integrità fisica o psichica;

che l'asserito reato prospettato dalla ricorrente non rien-
tra quindi nel campo di applicazione della legge federale
del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di rea-
ti (LAV), che le avrebbe conferito, quale legge speciale
per rapporto all'art. 88 OG, la capacità di agire (art. 8
cpv. 1 LAV; DTF 120 Ia 157 consid. 2a-d; sentenza del 6 di-
cembre 1999 nella causa R., apparsa in RDAT I-2000, n. 53,
pag. 498 segg.);

che in tali circostanze il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile e che le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG);

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico della ricorrente.

  3.  Comunicazione alla ricorrente, al Ministero
pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 agosto 2001
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,