Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.453/2001
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1P.453/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     10 settembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Aeschlimann e Catenazzi.
Cancelliere: Ponti.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 6 luglio 2001 pre-
sentato da A.________, Giubiasco, B.________, Giubiasco,
A.C.________ e B.C.________, Giubiasco, e D.________, Giu-
biasco, patrocinati dall'avv. Nicola Fornara, studio legale
Delcò Rossi & Associati, Bellinzona, contro la sentenza
emessa il 1° giugno 2001 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a
E.________, Giubiasco, patrocinato dall'avv. Stefano Mossi,
studio legale Ghiringhelli Olgiati e Associati, Bellinzona,
in materia edilizia;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 25 luglio 2000 E.________ ha presentato al
Municipio di Giubiasco una domanda di costruzione per due
palazzine di tre appartamenti ciascuna sul mappale n. XXX
di Giubiasco, di proprietà del padre, F.________. Il fondo,
situato in Via X.________, è di forma allungata, con una
larghezza di circa 15 m e una lunghezza di 80 m, per una
superficie complessiva di 1154 m2. Sul suo lato settentrio-
nale confina, tra l'altro, con le proprietà di D.________
(mappale n. YYY) e di B.________ (mappale n. ZZZ); verso
sud, dall'altro lato di Via X.________, stanno le parti-
celle n. WWW, di A.________, e n. QQQ, di A.C.________ e
B.C.________, entrambe edificate.

  Nella domanda l'istante ha chiesto di poter benefi-
ciare di una deroga alla distanza minima di 4 m dalla stra-
da e di poter quindi costruire a 2,5 m dalla medesima: e
ciò in applicazione dell'art. 31 cpv. 2 delle norme di at-
tuazione del piano regolatore di Giubiasco (NAPR).

  B.-  Al rilascio della licenza si sono opposti
A.________, B.________, A.C.________ e B.C.________ e
G.________, contestando la richiesta di deroga.

  Con decisione del 22 settembre 2000 il Municipio di
Giubiasco ha concesso la licenza edilizia - accordando
quindi la deroga - e respinto le opposizioni. Il Consiglio
di Stato del Cantone Ticino ha tuttavia accolto il ricorso
dei vicini e negato la licenza, mediante decisione del 9
gennaio 2001: secondo l'Esecutivo cantonale non erano dati
i motivi eccezionali giustificanti una deroga alla distanza
minima dalla strada, prevista dalla norma.

  C.-  Il Tribunale amministrativo del Cantone Tici-
no, adito da E.________, ne ha accolto il ricorso con sen-
tenza del 1° giugno 2001; esso ha annullato la decisione
governativa e confermato la licenza edilizia comunale che
concedeva di realizzare gli edifici litigiosi a una distan-
za di 2,5 m dalla strada. La Corte cantonale, tenuto conto
della particolare conformazione della particella, costitui-
ta d'una lunga e stretta striscia di terreno, ha considera-
to la deroga fondata su motivi pertinenti e non criticabile
l'interpretazione dell'art. 31 cpv. 2 NAPR da parte dell'
autorità comunale.

  D.-  A.________ e litisconsorti impugnano questa
sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale. Chiedono di accoglierlo e di annullare il giudi-
zio del Tribunale cantonale amministrativo. Sostengono che
la concessa deroga è ingiustificata e arbitraria, il suo
unico scopo essendo di permettere uno sfruttamento inten-
sivo del fondo n. XXX; lamentano inoltre una violazione dei
principi costituzionali della garanzia della proprietà e
della parità di trattamento.

  E.-  E.________ propone di respingere il ricorso e
di confermare l'impugnata sentenza. Il Municipio di Giubia-
sco conferma la validità della licenza comunale. Il Tribu-
nale amministrativo del Cantone Ticino si riconferma negli
argomenti e nelle conclusioni della sua sentenza, mentre il
Consiglio di Stato del Cantone Ticino si rimette al giudi-
zio di questo Tribunale.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  La legittimazione a proporre il ricorso di
diritto pubblico è retta dall'art. 88 OG, senza riguardo

alla circostanza che i ricorrenti avessero, in sede canto-
nale, qualità di parte (DTF 125 I 253 consid. 1b). I vicini
che impugnano una sentenza cantonale fondata sul diritto
edilizio, contestandone la corretta applicazione, e censu-
randone la violazione, devono dimostrare la lesione di nor-
me emanate quanto meno in parte per la loro tutela (DTF 127
I 44 consid. 2c, pag. 46); il ricorso di diritto pubblico
non è infatti destinato né alla difesa d'interessi di puro
fatto, né di quelli pubblici di carattere generale (DTF 121
I 252 consid. 1, 367 consid. 1b, 118 Ia 46 consid. 3a, 229
consid. 2, 232 consid. 1). Oltre a ciò, i vicini devono ad-
durre e dimostrare, da un lato, di trovarsi nella sfera di
protezione assicurata dalle norme invocate e, dall'altro,
di essere effettivamente colpiti dagli influssi negativi
della contestata costruzione (DTF 121 I 267 consid. 2, 118
Ia 112 consid. 2a, 232 consid. 1a, 117 Ia 18 consid. 3b e
rinvii). Questi presupposti sono generalmente adempiuti
quando i vicini fanno valere la violazione di disposizioni
concernenti le distanze dai confini tra fondi privati, le
dimensioni, l'altezza e il numero dei piani degli edifici
(DTF 127 I 44 consid. 2d e rinvii, 117 Ia 18 consid. 3b,
112 Ia 413 e rinvii).

  b)  I ricorrenti censurano però un'applicazione ar-
bitraria della norma edilizia sulle distanze dai confini
verso strade e piazze (art. 31 cpv. 1 e 2 delle NAPR di
Giubiasco). Essi adducono, sostanzialmente, che la deroga
concessa pregiudica un futuro allargamento di Via
X.________ o la realizzazione di un marciapiede, compromet-
tendo la sicurezza del traffico e dei pedoni.

  Ora, in un ricorso di diritto pubblico, i vicini
non sono legittimati a far valere in termini generali l'in-
sufficienza delle distanze previste o fissate tra gli edi-
fici e la pubblica strada: le norme che le disciplinano so-
no infatti poste nell'interesse generale, segnatamente per

la sicurezza del traffico, per non ostacolare futuri am-
pliamenti del campo stradale e per facilitare l'accesso
agli immobili dei servizi di soccorso. Esse non concernono
direttamente i vicini, né i ricorrenti, che pure sostengono
che i loro privati interessi sarebbero colpiti, dimostrano
che quelle norme erano destinate a proteggerli individual-
mente (sentenza del Tribunale federale del 18 novembre 1994
pubblicata in RDAF 1995 pag. 290 consid. 1b; sentenza del
Tribunale federale del 17 marzo 1998 pubblicata in ZBL
100/1999, pag. 136 consid. 1b; per la nozione di interesse
personale cfr. DTF 126 I 43 consid. 1a). L'art. 9 Cost. non
ha modificato la giurisprudenza relativa al difetto di le-
gittimazione dei vicini a inoltrare un ricorso per arbitrio
in un caso come il presente, ove i ricorrenti non sono toc-
cati personalmente (DTF 126 I 81 consid. 2 - 6; sentenza
inedita del 9 giugno 2000 nella causa M., consid. 2a).

  c)  L'accenno alla violazione della garanzia della
proprietà, così come sollevata dai ricorrenti, si confonde
con quella di applicazione arbitraria del diritto cantonale
e può essere esaminata unitamente alla pretesa lesione
dell'art. 9 Cost. (DTF 119 Ia 21 consid. 1a, 117 Ia 249
consid. 2, 116 Ia 182 consid. 3 e rinvii, 115 Ia 314 con-
sid. 2b). Non sussistendo il presupposto per un esame della
violazione del divieto di arbitrio, anche questa censura è
di conseguenza inammissibile.

  2.-  Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla
controparte, assistita da un avvocato, si assegnano ripe-
tibili della sede federale.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico dei ricorrenti in solido, i quali rifonderanno al
resistente, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.--
quali ripetibili della sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Municipio di Giubiasco, al Consiglio di Stato e al Tribuna-
le amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 10 settembre 2001
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,