Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.447/2001
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1P.447/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      3 ottobre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale fede-
rale, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 luglio 2001 pre-
sentato da R.________, patrocinato dall'avv. Stefano
Peduzzi, Bellinzona, contro la decisione emanata il 23 mag-
gio 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, nella causa che oppone il ri-
corrente alla Presidente della Corte delle assise criminali
di Bellinzona, in materia penale (diniego di giustizia);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Con sentenza del 31 maggio 1994 la Corte delle
assise criminali di Bellinzona, procedendo nelle forme con-
tumaciali, ha prorogato, giusta l'art. 258 cpv. 2 del Co-
dice di procedura penale ticinese, del 10 luglio 1941
(vCPP/TI), la procedura contro R.________ per il reato di
truffa e negato il dissequestro di valori patrimoniali de-
positati presso la Banca cantonale vodese, intestati a una
fondazione di pertinenza di R.________.

  Quest'ultimo, il 25 ottobre 1999, ha presentato
un'istanza di revoca del sequestro alla Presidente della
Corte delle assise criminali la quale, con atto del 18 no-
vembre 1999, gli ha comunicato che la procedura prorogata
rimaneva sospesa secondo l'art. 263 vCPP/TI fino a un'even-
tuale richiesta di riapertura da parte del Procuratore pub-
blico (PP) o fintanto che l'accusato non si fosse presenta-
to, chiedendo il pubblico dibattimento. Secondo la Presi-
dente la decisione sul sequestro poteva essere presa solo
nell'ambito del dibattimento, che le parti non avevano però
chiesto; in tali circostanze, non erano quindi realizzate
le condizioni per sbloccare la situazione.

  Il 27 gennaio 2000 R.________ ha chiesto alla Pre-
sidente della Corte di emanare una decisione formale
sull'istanza di sequestro. Con atto del 10 marzo 2000 la
Presidente ha ribadito la propria incompetenza.

  B.-  R.________ si è rivolto alla Camera dei ri-
corsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CRP) con un ricorso del 28 settembre 2000 lamentando un
asserito diniego di giustizia da parte della Presidente
della Corte delle assise criminali nell'evadere l'istanza
di revoca del sequestro.

  La CRP ha respinto il ricorso con sentenza del 23
maggio 2001. Ha sostanzialmente rilevato che la Presidente
aveva risposto all'istanza il 18 novembre 1999 e il 10
marzo 2000 e che essa non era incorsa in un ritardo di
giustizia. Ha precisato che queste risposte costituivano
decisioni e che esse erano sufficientemente motivate.

  C.-  R.________ impugna con un ricorso di diritto
pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendone
l'annullamento. Fa essenzialmente valere una violazione
dell'art. 6 CEDU e del diritto a un tribunale indipendente
e imparziale. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei
considerandi.

  La CRP e la Presidente della Corte delle assise
criminali dichiarano di rimettersi al giudizio del Tribu-
nale federale; la CRP contesta inoltre le affermazioni di
parzialità mosse nei suoi confronti.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza es-
sere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti
o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I
257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

  b)  La CRP ha statuito quale ultima istanza canto-
nale su una pretesa omissione della Presidente della Corte
del merito (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. c CPP/TI), per cui
la decisione impugnata può, di massima, essere oggetto di
un ricorso di diritto pubblico (art. 86 cpv. 1 OG).

  2.-  a)  Chiamato a statuire su un ricorso di di-
ritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio
il diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo
chiaro e preciso. Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il
ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua in-
ammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella
concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche
che si pretendono violati, e precisare altresì in che con-
sista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve
sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla
quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale mi-
sura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi
diritti costituzionali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I
235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125
I 492 consid. 1b e rinvii).

  Il ricorso in esame non adempie le citate esigenze
di motivazione e deve quindi essere dichiarato inammissi-
bile. Il ricorrente si dilunga nell'esporre una serie di
fatti riguardanti il merito dei vari procedimenti penali,
ma irrilevanti ai fini della presente controversia. Certo,
egli critica in modo generico anche l'operato della CRP e
della Presidente della Corte delle assise criminali. Non si
confronta tuttavia, con chiarezza e precisione, con le con-
siderazioni contenute nella sentenza impugnata, né in par-
ticolare spiega, secondo le esigenze dell'art. 90 cpv. 1
lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse
sarebbero contrarie al diritto. Il gravame presentato di-
nanzi alla Corte cantonale, e quindi il giudizio sullo
stesso, concernevano un asserito diniego di giustizia even-
tualmente commesso dalla Presidente della Corte del merito
nello statuire sull'istanza di revoca del sequestro. Ora,
in questa sede, il ricorrente non insiste particolarmente
su tale punto, né illustra, con una motivazione conforme ai
citati requisiti, le ragioni per cui la CRP avrebbe a torto

negato una violazione del principio della celerità, commet-
tendo un diniego di giustizia.

  Comunque, abbondanzialmente, a prescindere dall'ac-
cennata inammissibilità delle critiche ricorsuali, la CRP
non ha violato la costituzione negando un ritardo inammis-
sibile a statuire della Presidente, che aveva evaso con
atti del 18 novembre 1999 e del 10 marzo 2000 l'istanza
sottopostale. Non v'è infatti, di massima, ritardo o di-
niego di giustizia quando l'autorità ha preso una deci-
sione, fosse pure illegale o irregolare, suscettibile d'im-
pugnativa (cfr. DTF 105 III 107 consid. 5a e rinvii). A
questo proposito, quantomeno l'atto del 10 marzo 2000 co-
stituiva infatti una decisione con cui la Presidente aveva
sufficientemente motivato la propria incompetenza a sta-
tuire sull'oggetto litigioso (cfr., sulle esigenze di moti-
vazione, DTF 126 I 97 consid. 2b e rinvii).

  b)  Il ricorrente sostiene che la CRP, nella deci-
sione impugnata e in altre precedenti, avrebbe sistematica-
mente interpretato qualsiasi atto o norma a suo sfavore.
Egli ritiene quindi che vi sarebbero sufficienti motivi per
dubitare dell'imparzialità della Corte cantonale.

  aa)  Ove il ricorrente fa valere asseriti motivi di
ricusazione connessi alle sentenze emanate dalla CRP il 21
gennaio 1992, il 25 maggio 1994, il 7 giugno 1994 e il 22
ottobre 1998, le critiche ricorsuali, a prescindere dalla
loro ammissibilità dal profilo dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG (cfr. consid. 2a), sono proposte, unicamente e per la
prima volta, in questa sede. In tali circostanze esse sono
quindi inammissibili per il mancato esaurimento delle
istanze cantonali (cfr. art. 86 cpv. 1 OG; cfr., sulla pro-
cedura della ricusa in sede cantonale, art. 43 segg.
CPP/TI). Non risulta che il ricorrente abbia proposto tem-
pestivamente una domanda di ricusazione fondandosi su pre-

tesi dubbi di parzialità dei membri della CRP in relazione
a giudizi emessi su gravami da lui presentati già negli
anni scorsi. Il suo diritto di invocare ora motivi di ri-
cusazione, invero generici, eventualmente connessi alle
decisioni della Corte cantonale, è quindi perento (cfr.
art. 46 CPP/TI; DTF 126 III 249 consid. 3c pag. 254 e
rinvii).

  bb)  Ove le critiche di asserita parzialità di mem-
bri della CRP sono diretti contro il giudizio impugnato,
esse non adempiono le esigenze di motivazione dell'art. 90
cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza e sono quindi
inammissibili (cfr. consid. 2a). Il ricorrente non adduce
infatti errori particolarmente grossolani o ripetuti dei
Giudici, tali da giustificare un sospetto oggettivo di una
loro prevenzione (cfr., per esempio, DTF 116 Ia 135 consid.
3a). Comunque, abbondanzialmente, la circostanza che la CRP
ha deciso a sfavore del ricorrente in procedimenti ante-
riori non costituisce un motivo di ricusa (DTF 114 Ia 278
consid. 1). Né è motivo di ricusa il fatto che la Corte
cantonale ha eventualmente commesso errori di procedura o
di apprezzamento, invero non sufficientemente sostanziati
nel presente gravame: essi possono e devono, se del caso,
essere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione
(DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20, 113 Ia 407 consid. 2).

  3.-  Ne consegue che il ricorso deve essere dichia-
rato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a
carico del ricorrente.

        3.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
alla Presidente della Corte delle assise criminali e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino.

Losanna, 3 ottobre 2001
GAD/col

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,