Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.43/2001
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1P.43/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     1° febbraio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Vista la domanda del 15 gennaio 2001 con cui A.________
chiede la revisione del decreto emanato l'8 settembre 1999
dal Tribunale federale in materia di non luogo a procedere;

       Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con "appello" del 17 agosto 1999 (causa 1P.479/1999)
A.________ è insorto al Tribunale federale contro una
decisione del 16 luglio 1999 con cui il Presidente della
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino aveva dichiarato inammissibile un'istanza di
promozione dell'accusa da lui presentata contro B.________
per lesioni all'onore;

che con lettera del 27 agosto 1999 il ricorrente è stato
informato che il gravame non adempiva i requisiti posti
dalla giurisprudenza alla legittimazione del denunciante;

che con decreto dell'8 settembre 1999 la causa è stata
stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso;

che con domanda del 15 gennaio 2001 A.________ ha chiesto
la revisione del citato decreto;

che non sono state chieste osservazioni;

che questa Corte è competente per rendere il giudizio ri-
chiesto (DTF 96 I 279 consid. 2);

che, affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una
domanda di revisione, non occorre che le condizioni poste
dagli art. 136 o 137 OG siano adempiute, ma basta invece
che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi i
requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG
(DTF 96 I 279 consid. 1);

che l'istante parrebbe sostenere che il gravame del 17 ago-
sto 1999 avrebbe dovuto essere trattato anche come ricorso

per cassazione, visto che la decisione impugnata era sprov-
vista dell'indicazione dei rimedi di diritto;

che al riguardo egli si limita a richiamare la DTF 119 IV
330, giudizio relativo all'obbligo sancito dall'art. 251
cpv. 2 PP di indicare, nelle decisioni, i termini e le
autorità di ricorso;

che la domanda, inoltrata un anno e quattro mesi dalla no-
tificazione del contestato decreto, è manifestamente tardi-
va e quindi inammissibile (art. 141 cpv. 1 lett. a e b OG),
a maggior ragione visto che l'istante non tenta nemmeno di
giustificare che l'invocato motivo di revisione è stato
fatto valere in tempo utile (art. 140 OG);

che il ricorrente disattende infatti che proprio nella de-
cisione da lui invocata il Tribunale federale ha espressa-
mente rilevato che si può pretendere dal cittadino che in-
tende impugnare una decisione priva dell'indicazione dei
rimedi di diritto che si informi senza indugio presso un
avvocato o presso l'autorità che ha statuito, visto che il
principio della buona fede, in siffatte circostanze, non
consente di differire a piacimento l'inoltro di un ricorso
o di una domanda di revisione (DTF 119 IV 330 consid. 1c
pag. 334 e rinvii);

che la domanda sarebbe comunque infondata anche nel merito,
visto che il ricorso per cassazione può essere basato uni-
camente sulla violazione del diritto federale, riservato il
ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti co-
stituzionali (art. 269 PP);

che nel gravame del 17 agosto 1999 il ricorrente si limita-
va a criticare - ciò che è inammissibile in un ricorso per
cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP) - gli accertamenti di

fatto, senza accennare a una violazione di norme del dirit-
to federale, per cui l'impugnativa non avrebbe adempiuto le
esigenze di motivazione richieste dall'art. 273 cpv. 1 PP e
sarebbe stata inammissibile (v. causa 6S.55/2001 nei con-
fronti dell'istante);

che nel gravame il ricorrente contestava solo, in sostanza,
un asserito accertamento arbitrario dei fatti e, implicita-
mente, una valutazione arbitraria delle prove, censure che,
di massima, qualora egli fosse stato legittimato a solle-
varle, dovevano essere esaminate nell'ambito di un ricorso
di diritto pubblico;

che quindi, in conformità dell'art. 269 PP e della costante
prassi, l'impugnativa è stata trattata come ricorso di di-
ritto pubblico, per cui non si è in presenza di una svista
secondo l'art. 136 lett. d OG (DTF 121 IV 17 consid. 3);

che, di conseguenza, la tardiva domanda di revisione deve
essere dichiarata inammissibile, le spese processuali, ri-
dotte viste le condizioni finanziarie dell'istante, seguen-
do la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), ritenuto che una
eventuale domanda di assistenza avrebbe dovuto essere re-
spinta poiché la richiesta era fin dall'inizio priva di
esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);

richiamato l'art. 143 cpv. 1 OG,

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  La domanda di revisione è inammissibile.

        2.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico dell'istante.

        3.  Comunicazione all'istante, a B.________, al
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Cantone Ticino.

Losanna, 1° febbraio 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,