I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.43/2001
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1P.43/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 1° febbraio 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa- le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. Cancelliere: Crameri. ________ Vista la domanda del 15 gennaio 2001 con cui A.________ chiede la revisione del decreto emanato l'8 settembre 1999 dal Tribunale federale in materia di non luogo a procedere; Ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con "appello" del 17 agosto 1999 (causa 1P.479/1999) A.________ è insorto al Tribunale federale contro una decisione del 16 luglio 1999 con cui il Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Can- tone Ticino aveva dichiarato inammissibile un'istanza di promozione dell'accusa da lui presentata contro B.________ per lesioni all'onore; che con lettera del 27 agosto 1999 il ricorrente è stato informato che il gravame non adempiva i requisiti posti dalla giurisprudenza alla legittimazione del denunciante; che con decreto dell'8 settembre 1999 la causa è stata stralciata dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso; che con domanda del 15 gennaio 2001 A.________ ha chiesto la revisione del citato decreto; che non sono state chieste osservazioni; che questa Corte è competente per rendere il giudizio ri- chiesto (DTF 96 I 279 consid. 2); che, affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di revisione, non occorre che le condizioni poste dagli art. 136 o 137 OG siano adempiute, ma basta invece che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1); che l'istante parrebbe sostenere che il gravame del 17 ago- sto 1999 avrebbe dovuto essere trattato anche come ricorso per cassazione, visto che la decisione impugnata era sprov- vista dell'indicazione dei rimedi di diritto; che al riguardo egli si limita a richiamare la DTF 119 IV 330, giudizio relativo all'obbligo sancito dall'art. 251 cpv. 2 PP di indicare, nelle decisioni, i termini e le autorità di ricorso; che la domanda, inoltrata un anno e quattro mesi dalla no- tificazione del contestato decreto, è manifestamente tardi- va e quindi inammissibile (art. 141 cpv. 1 lett. a e b OG), a maggior ragione visto che l'istante non tenta nemmeno di giustificare che l'invocato motivo di revisione è stato fatto valere in tempo utile (art. 140 OG); che il ricorrente disattende infatti che proprio nella de- cisione da lui invocata il Tribunale federale ha espressa- mente rilevato che si può pretendere dal cittadino che in- tende impugnare una decisione priva dell'indicazione dei rimedi di diritto che si informi senza indugio presso un avvocato o presso l'autorità che ha statuito, visto che il principio della buona fede, in siffatte circostanze, non consente di differire a piacimento l'inoltro di un ricorso o di una domanda di revisione (DTF 119 IV 330 consid. 1c pag. 334 e rinvii); che la domanda sarebbe comunque infondata anche nel merito, visto che il ricorso per cassazione può essere basato uni- camente sulla violazione del diritto federale, riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti co- stituzionali (art. 269 PP); che nel gravame del 17 agosto 1999 il ricorrente si limita- va a criticare - ciò che è inammissibile in un ricorso per cassazione (art. 277bis cpv. 1 PP) - gli accertamenti di fatto, senza accennare a una violazione di norme del dirit- to federale, per cui l'impugnativa non avrebbe adempiuto le esigenze di motivazione richieste dall'art. 273 cpv. 1 PP e sarebbe stata inammissibile (v. causa 6S.55/2001 nei con- fronti dell'istante); che nel gravame il ricorrente contestava solo, in sostanza, un asserito accertamento arbitrario dei fatti e, implicita- mente, una valutazione arbitraria delle prove, censure che, di massima, qualora egli fosse stato legittimato a solle- varle, dovevano essere esaminate nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico; che quindi, in conformità dell'art. 269 PP e della costante prassi, l'impugnativa è stata trattata come ricorso di di- ritto pubblico, per cui non si è in presenza di una svista secondo l'art. 136 lett. d OG (DTF 121 IV 17 consid. 3); che, di conseguenza, la tardiva domanda di revisione deve essere dichiarata inammissibile, le spese processuali, ri- dotte viste le condizioni finanziarie dell'istante, seguen- do la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), ritenuto che una eventuale domanda di assistenza avrebbe dovuto essere re- spinta poiché la richiesta era fin dall'inizio priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG); richiamato l'art. 143 cpv. 1 OG, i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. La domanda di revisione è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dell'istante. 3. Comunicazione all'istante, a B.________, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino. Losanna, 1° febbraio 2001 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,