Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.315/2001
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1P.315/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      20 giugno 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico per ritardata giusti-
zia del 28 aprile 2001 presentato da A.________, Franco-
forte sul Meno (D), patrocinato dall'avv. Luca Eusebio,
Lugano, contro la decisione emessa il 27 marzo 2001 dal
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino
nella causa che oppone il ricorrente al Ministero pubblico
del Cantone Ticino (istruzione di una denuncia penale nei
confronti del ricorrente);

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  Una denuncia penale per truffa, subordinata-
mente appropriazione indebita e amministrazione infedele, è
stata presentata l'11 gennaio 1993 al Ministero pubblico
del Cantone Ticino contro A.________ e altre persone; essa
è stata integrata il 10 maggio 1993. Autore della denuncia
era B.________ che, titolare di un ingente patrimonio, del-
la cui gestione si occupava il denunciato, aveva constatato
il compimento a suo danno di operazioni a suo dire penal-
mente reprimibili.

  Numerosi altri procedimenti, antecedenti o succes-
sivi, sono stati congiunti a quello sopra indicato, per un
totale di una ventina di incarti, di cui sono tre a rimane-
re tuttora aperti; tra questi, il procedimento qui in di-
scussione.

  Per vicissitudini varie, l'istruzione della denun-
cia contro il ricorrente è stata curata, con il passare de-
gli anni, da quattro Procuratori pubblici, di volta in vol-
ta succedutisi. Commissioni rogatorie trasmesse nel Lussem-
burgo non sono ancora state evase.

  Con reclamo del 1° marzo 2001 A.________ (con la
C.________, qui non in discussione) ha chiesto al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) di
accertare l'esistenza di un diniego formale di giustizia
compiuto a suo danno. Lamentava un'inattività sconcertante
della Procura, anche se a partire dal 1998, con l'avvento
di un nuovo Procuratore pubblico (poi sostituito, con il 1°
marzo 2001, da un nuovo Magistrato), la situazione era
migliorata.

  B.-  Il GIAR ha respinto il reclamo, in quanto ri-
cevibile, mediante decisione del 27 marzo 2001. Egli ha ri-
levato che per i ritardi anteriori al 1998, il reclamo era
tardivo, oltre che superato dalla "buona volontà" ricono-
sciuta dal ricorrente stesso ai nuovi Magistrati che, a
partire dal 1° gennaio 1998, si sono occupati della verten-
za. D'altra parte, ha aggiunto ancora il GIAR, in uno
scritto del 3 novembre 2000 il denunciante aveva ammesso
che i lamentati ritardi, da lui definiti vergognosi, erano
dovuti agli atteggiamenti assunti dall'Autorità lussembur-
ghese e dalla controparte, non all'Autorità inquirente di
Lugano, cui non sarebbe stato mosso il minimo appunto.

  C.-  A.________ impugna la decisione del GIAR con
un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chie-
de di dichiarare arbitraria la decisione medesima e di rin-
viare l'incarto al Ministero pubblico del Cantone Ticino
perché proponga l'accusa contro di lui o emani il decreto
di non luogo a procedere.

  Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 4
Cost. e 6 n. 1 e 3 CEDU. Dei motivi a sostegno del ricorso
si dirà, in quanto occorra, nei considerandi.

  D.-  Il GIAR rinuncia a presentare osservazioni. Il
Procuratore pubblico, mediante scritto del 6 giugno 2001,
rinuncia egualmente alle osservazioni, dichiarando di ri-
mettersi al giudizio di questa Corte.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi senza essere
vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o

dalle loro conclusioni (DTF 126 I 257 consid. 1a, 207 con-
sid. 1, 125 I 253 consid. 1a).

  a)  Il ricorso di diritto pubblico ha, di massima,
natura meramente cassatoria (DTF 126 II 377 consid. 8c pag.
395, 124 I 327 consid. 4a e b con rinvii). Un'eccezione a
questo principio è data quando l'annullamento della deci-
sione impugnata non basta a stabilire una situazione con-
forme alla Costituzione. In particolare, nel caso in cui un
ricorso per denegata giustizia si rivelasse fondato, il
Tribunale federale può invitare l'Autorità a statuire senza
indugio (DTF 117 Ia 336 consid. 1b e richiami; Walter Kä-
lin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a
ed., Berna 1994, pag. 402). La conclusione del ricorrente
intesa a rinviare l'incarto all'Autorità cantonale perché
statuisca è quindi, per principio, ricevibile. Non lo è in-
vece nella misura in cui va oltre una siffatta richiesta.

  b)  La decisione del GIAR è definitiva (art. 284
cpv. 1 CPP/TI) e il ricorrente, persona denunciata, contro
cui pende un procedimento penale, è legittimato a impugnar-
la (art. 88 OG; DTF 126 I 43 consid. 1a). Le esigenze degli
art. 86 OG (DTF 119 Ia 237 consid. 2a) e, per quanto ri-
guarda la tempestività, dell'art. 89 OG, sono adempiute.
Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

  2.-  Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti
dinanzi ad Autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha
diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad es-
sere giudicato entro un termine ragionevole. La giurispru-
denza desumeva il divieto del diniego di giustizia formale
e della ritardata giustizia già dall'art. 4 vCost. (invoca-
to dal ricorrente, ma non più in vigore), per cui la prassi
relativa alla disposizione previgente può essere applicata
anche a questa fattispecie (FF 1997 I 169 segg.). Nel caso
di denegata giustizia, l'Autorità competente rimane del

tutto inattiva o esamina l'istanza in misura insufficiente;
in quello di ritardata giustizia essa non si pronuncia en-
tro un termine adeguato (FF 1997 I 170; DTF 107 Ib 160 con-
sid. 3b e c; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz,
3a ed., Berna 1999, pag. 504).

  L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragio-
nevole impone all'Autorità competente di statuire in un li-
mite di tempo che risulti giustificato dalla natura del li-
tigio e dall'insieme delle circostanze (DTF 117 Ia 193 con-
sid. 1c, 107 Ib 160 consid. 3b e c; decisione inedita del
26 aprile 1994 in re S., consid. 2, apparsa in ZBl 96/1995,
pag. 174). Determinante in proposito è sapere se i motivi
che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il
giudizio di merito siano obiettivamente fondati; poco im-
porta che la mora sia cagionata da una negligenza dell'Au-
torità o da altri fattori (DTF 103 V 190 consid. 3 e 5). In
particolare devono essere considerati l'ampiezza e le dif-
ficoltà del caso, il modo con il quale è stato trattato
dall'Autorità, l'interesse delle parti e il loro comporta-
mento nella procedura (sentenza inedita del 26 aprile 1994,
citata).

  Il divieto del diniego di giustizia è pure sancito
dall'art. 6 n. 1 CEDU, che ha, in linea di principio, la
stessa portata di quella dell'art. 29 cpv. 1 Cost. (art. 4
vCost.; DTF 117 Ia 193 consid. 1b). La questione di sapere
se il principio della celerità fissato dall'art. 6 n. 1
CEDU (cfr. anche quello equivalente dell'art. 14 n. 3 lett.
c del Patto internazionale relativo ai diritti civili e po-
litici, del 16 dicembre 1966, Patto ONU II, RS 0.103.2) sia
stato violato - censura che può essere sollevata con un ri-
corso di diritto pubblico - va decisa soprattutto in base a
un apprezzamento globale del lavoro effettuato (DTF 124 I
139 consid. 2a e c, 119 IV 107; sentenza inedita del  22

dicembre 1997, consid. 2 e 3, apparsa in SJ 1998 247). An-
che secondo la giurisprudenza della Corte europea dei di-
ritti dell'uomo il carattere ragionevole della durata di un
procedimento si valuta secondo le circostanze della causa e
tenuto conto in particolare della sua complessità, del com-
portamento dell'interessato e di quello delle Autorità com-
petenti (DTF 124 I 139 consid. 2c; sentenze della Corte eu-
ropea dei diritti dell'uomo del 6 settembre 1999 in re Gel-
li c. Italia, e del 12 maggio 1999 in re Ledonne c. Italia,
apparse in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo
1/2000 pag. 354 n. 40, 45/46, 3/1999, pag. 860, n. 21).

  3.-  La denuncia penale per truffa, subordinatamen-
te per appropriazione indebita e per amministrazione infe-
dele, è stata presentata contro il ricorrente l'11 gennaio
1993 e integrata il 10 maggio successivo.

  La denuncia si inserisce nella complessa vicenda
concernente le vicissitudini e il patrimonio di B.________,
deceduto il 27 luglio 1994. Una ventina di incarti, concer-
nenti querele e denunce di vario tipo, rispettivamente la
commissione rogatoria in Lussemburgo, sono stati aperti,
prima e dopo quel decesso, e il loro contenuto è riassunto
nella lettera 10 settembre 1997 del Ministero pubblico ai
patrocinatori delle parti, citata anche dal ricorrente.

  È fuori dubbio che la vicenda B.________ ha com-
portato e comporta molti risvolti, con l'intervento di va-
rie Autorità. In quanto essa concerne la denuncia penale,
sporta dallo stesso B.________, contro il ricorrente, essa
comportava, tra l'altro, il compimento di atti istruttori
nel Lussemburgo, alla cui Autorità giudiziaria erano state
presentate il 17 luglio 1995, il 4 settembre 1995 e il 7
luglio 1999 dal Ministero pubblico commissioni rogatorie,
tuttora non completamente evase (vedi le osservazioni del
Ministero pubblico al GIAR, del 15 marzo 2001, punto 4).

Negli ultimi tempi le sollecitazioni del Ministero pubblico
all'Autorità lussemburghese, perché evadesse le richieste,
sono state numerose: ciò non toglie che anche quell'incarto
è tuttora aperto. Con decisione del 14 luglio 1997 il GIAR,
in quell'occasione su reclamo d'altri interessati, aveva
già accertato, con riferimento segnatamente alle denunce,
un ritardo ingiustificato del Procuratore pubblico nel
trattarle, ingiungendogli di procedere nei suoi incombenti
indilatamente. Il Procuratore pubblico D.________, cui era
rimproverata l'inattività, ha lasciato la carica il 31 di-
cembre 1997. A partire dal 1° gennaio 1998 la trattazione
della vicenda B.________ è stata assunta da un altro Pro-
curatore, E.________ (che a sua volta è uscito dalla Magi-
stratura a fine febbraio 2001). Di per sé, i rimproveri di
ingiustificato ritardo mossi dal ricorrente non riguardano
direttamente il Procuratore E.________ cui il ricorrente,
nel reclamo del 1° marzo 2001 al GIAR, come questo Magi-
strato ha ricordato nella decisione, riconosceva di avere
dato nella trattazione della vertenza "in larga parte buona
prova di sé".

  4.-  Comunque sia, è incontestato e rilevante che
il procedimento penale aperto a carico del ricorrente con
la denuncia dell'11 gennaio 1993 è tuttora pendente davanti
alla stessa Procura. Sono trascorsi dalla denuncia oltre
otto anni e il denunciato ha il diritto di conoscere, ora
senza indugio, le conclusioni dell'istruttoria e la deci-
sione del Procuratore pubblico, riguardo all'esito delle
sue indagini, del suo esame e della sua valutazione.

  Non importa di massima sapere, dovendosi giudicare
dell'esistenza di un eventuale ritardo ingiustificato nella
trattazione di una vertenza, se la responsabilità ricade
sull'uno o sull'altro Magistrato; né i problemi organizza-
tivi della Procura pubblica, ove si sono invero attuati
negli ultimi anni parecchi avvicendamenti, possono essere

addossati al ricorrente, o fatti pesare su di lui. Queste
circostanze possono spiegare dei contrattempi, visto che il
nuovo Magistrato doveva di volta in volta immettersi in un
incarto sconosciuto. Ed è vero pure che dall'Autorità lus-
semburghese non è stata sinora completamente prestata l'as-
sistenza che le era stata richiesta e, attraverso varie
successive lettere, sollecitata.

  È incontestato comunque che il procedimento a cari-
co del ricorrente dura da oltre otto anni, periodo eccessi-
vo, pur tenendo conto della complessità della vertenza,
della sua connessione con altre procedure e della collabo-
razione attesa dall'Autorità giudiziaria straniera. Né un
atteggiamento dilatorio può essere rimproverato al ricor-
rente per avere chiesto due rinvii d'udienza, il 12 settem-
bre e l'11 novembre 1997: in entrambi i casi egli aveva
motivato il rinvio con la sua assenza nei giorni previsti,
ciò che non impediva la fissazione dell'udienza a una con-
cordata data, anche ravvicinata.

  5.-  Ne segue che il ricorso di diritto pubblico,
in quanto vi sono fatte valere una violazione del principio
della celerità del processo e quindi la censura di ritarda-
ta giustizia, dev'essere accolto, l'art. 29 cpv. 1 Cost.
essendo stato violato (sulle possibili sanzioni relative a
una violazione del principio della celerità nella procedura
penale cfr. DTF 117 IV 124 consid. 4, 123 I 329 consid. 2a,
124 I 139 consid. 2a). Il ricorrente invoca invero anche
l'art. 6 n. 3 CEDU, accennando alle garanzie di un equo
processo, ma non indica, con la precisione richiesta dall'
art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 126 I 235 consid. 2a, 125 I
492 consid. 1b), in che misura i diritti dell'accusato, in
quanto vadano oltre quelli d'una trattazione del caso entro
un termine ragionevole, sarebbero stati lesi; la critica è

quindi inammissibile. Le censure del ricorrente riguardano
tutte, in sostanza, la lunghezza eccessiva della procedura,
e sono state già esaminate.

  Gli atti sono rinviati alla precedente istanza, con
l'invito a trasmetterli al Procuratore pubblico perché con-
cluda senza indugio il procedimento pendente dinanzi a lui.

  6.-  Non si preleva una tassa di giustizia (art.
156 cpv. 2 OG). Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ri-
corrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede fe-
derale (art. 159 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
accolto e la decisione impugnata è annullata.

  2.  Gli atti vengono rinviati al Giudice dell'
istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, che li tra-
smetterà al Ministero pubblico del Cantone Ticino con l'in-
vito a concludere senza indugio il procedimento penale con-
tro il ricorrente.

  3.  Non si preleva una tassa di giustizia.

  4.  Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricor-
rente un'indennità di fr. 1500.-- per ripetibili della sede
federale.

  5.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Ministero pubblico e al Giudice dell'istruzione e dell'
arresto del Cantone Ticino.

Losanna, 20 giugno 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,