Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.245/2001
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2001


1P.245/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      19 luglio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale
federale, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso di diritto pubblico del 2 aprile 2001 pre-
sentato da A.________, patrocinato dall'avv. Niccolò Sal-
vioni, Locarno, contro la decisione emessa il 2 marzo 2001
dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, in merito a un'istanza di ricusazione del
Procuratore pubblico avv. X.________ presentata dal ricor-
rente nell'ambito di un procedimento penale aperto nei con-
fronti di B.________, patrocinato dall'avv. Filippo Ferra-
ri, Lugano;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________ ha denunciato il 1° dicembre 1998 a
Lugano B.________ per estorsione aggravata, appropriazione
indebita aggravata e falsità in documenti, costituendosi
nel contempo parte civile. Il Procuratore pubblico del Can-
tone Ticino avv. X.________ (PP), promossa l'accusa contro
il denunciato ed esperita l'istruzione formale, ha ordina-
to, il 29 dicembre 2000, il deposito degli atti.

  Il 9 ottobre 2000 A.________ aveva segnalato al
Consiglio della magistratura del Cantone Ticino (CM) un'as-
serita inattività del PP nel disbrigo della denuncia; un
ricorso di diritto pubblico di A.________ contro il CM per
ritardato esame della segnalazione era stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 21
dicembre 2000 (1P.697/2000).

  B.-  L'8 gennaio 2001 A.________ ha presentato alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino (CRP) una domanda di ricusa del PP. Gli rimpro-
verava, in particolare, errori, scorrettezze, omissioni e
ritardi nella conduzione dell'inchiesta, e la mancata tute-
la della sua sicurezza; rilevava che già s'era rivolto al
CM e concludeva negando al PP la necessaria imparzialità
nello svolgimento delle sue mansioni.

  La CRP, con sentenza del 2 marzo 2001, ha respinto
l'istanza; non ha infatti riscontrato motivi giustificanti
un sospetto di parzialità del PP.

  C.-  A.________ impugna questa decisione con un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chieden-
do di annullarla. Chiede inoltre di annullare il deposito
degli atti e di riconoscergli il beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio per la sede federale.
Lamenta essenzialmente la violazione delle norme cantonali
sull'esclusione e la ricusa, della garanzia costituzionale
d'un giudice indipendente e imparziale e del diritto di
essere sentito. Dei motivi si dirà, in quanto necessario,
nei considerandi.

  Il PP chiede di respingere il ricorso mentre la CRP
si rimette al giudizio del Tribunale federale.

  Il 9 maggio 2001 il Presidente della I Corte di di-
ritto pubblico ha respinto la domanda di provvedimenti d'
urgenza.

       C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza es-
sere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti
o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I
257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

  b)  La decisione impugnata, relativa alla ricusa-
zione, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamen-
te una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile diret-
tamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio
essendo secondo l'art. 87 OG ammissibile contro le decisio-
ni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle do-
mande di ricusazione notificate separatamente dal merito.

  c)  Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne ecce-
zioni che non si verificano in concreto, natura meramente
cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio). Ove il

ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impu-
gnato, segnatamente l'annullamento del deposito degli atti,
il suo gravame è inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c,
125 I 104 consid. 1b e rinvii).

  d)  Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere
spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano le-
si nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguarda-
no personalmente o che rivestono carattere obbligatorio ge-
nerale. D'altra parte, il Tribunale federale esamina le
censure sollevate unicamente se il ricorrente può contare
su di un interesse pratico e attuale (DTF 127 III 41 con-
sid. 2b, 125 I 394 consid. 4a, 120 Ia 165 consid. 1a, 116
Ia 149 consid. 2a): ciò comporta che il Tribunale federale,
nell'interesse dell'economia processuale, statuisca su que-
stioni concrete e non solamente teoriche (DTF 125 I 394
consid. 4a, 110 Ia 140 consid. 2a).

  Risulta che il PP X.________ lascia la carica di PP
con il 1° settembre 2001. Ci si può chiedere se l'istante
abbia ancora un interesse pratico e attuale al ricorso, vi-
sto che il procedimento non sarà più, ad assai breve sca-
denza, trattato dal PP oggetto di ricusa, con l'indiretto
raggiungimento dello scopo per cui essa è stata formulata,
e visto che sarà un altro Procuratore a occuparsi della
vertenza. Il Tribunale federale ha negato un interesse pra-
tico e attuale nel caso in cui la ricusa concerneva un giu-
dice istruttore che già aveva rinunciato a trattare ulte-
riormente la causa, e che aveva in seguito lasciato la ma-
gistratura (cfr. sentenza inedita 1P.215/2001 del 21 maggio
2001 nella causa A., consid. 2c/aa). La questione può tut-
tavia rimanere indecisa, considerato l'esito del gravame.

  e)  In un ricorso di diritto pubblico per violazio-
ne del diritto a un giudice indipendente e imparziale il
Tribunale federale rivede l'interpretazione e l'applicazio-

ne delle norme cantonali dal ristretto profilo dell'arbi-
trio; esamina invece liberamente il quesito di sapere se
l'interpretazione non arbitraria delle norme del diritto
cantonale è conforme alle esigenze poste dalla normativa
costituzionale (DTF 126 I 68 consid. 3b e rinvii, 123 I 49
consid. 2b, 117 Ia 175 consid. 2 e rinvii).

  f)  Chiamato a statuire su un ricorso di diritto
pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il
diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chia-
ro e preciso. Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ri-
corso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inam-
missibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella
concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche
che si pretendono violati, e precisare altresì in che con-
sista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve
sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla
quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misu-
ra, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi di-
ritti costituzionali (cfr. DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I
235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125
I 492 consid. 1b e rinvii).

  Il ricorrente critica l'operato del PP, segnatamen-
te per le modalità con cui ha condotto l'inchiesta. Egli
non si confronta tuttavia, in modo chiaro e preciso, con le
puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata,
né in particolare spiega, secondo le esigenze dell'art. 90
cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi
esse sarebbero contrarie al diritto. D'altra parte, l'ac-
cenno al diritto alla vita e alla libertà personale (art.
10 Cost. e 2 CEDU) non è pertinente in un caso come il pre-
sente, mentre le garanzie sancite dall'art. 6 n. 3 CEDU non
sono qui applicabili poiché l'accusa non è diretta contro
il ricorrente. Nelle accennate misure, le critiche ricor-
suali sono inammissibili.

  2.-  Secondo il ricorrente la CRP avrebbe violato
il diritto di essere sentito, omettendo di esaminare alcune
censure, di assumere ulteriori prove e di motivare suffi-
cientemente il giudizio.

  a)  Il diritto di essere sentito, sancito esplici-
tamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e desunto in precedenza
dall'art. 4 vCost., esige che l'Autorità si confronti con
le censure dell'interessato e le esamini seriamente, dando
atto di questo esame nella sua decisione: esso impone quin-
di, di massima, all'Autorità di motivare il proprio giudi-
zio. La motivazione è sufficiente quando l'interessato e
l'istanza di ricorso possano afferrare la portata della
decisione, e il giudicabile impugnarla con cognizione di
causa. L'Autorità deve quindi perlomeno succintamente
esporre le argomentazioni su cui s'è fondata; non occorre
invece che esamini espressamente ogni allegazione in fatto
e in diritto sollevata, potendosi essa limitare ai punti
rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b e rin-
vii; cfr. anche DTF 120 Ib 224 consid. 2b, 119 Ia 264 con-
sid. 4d pag. 269, 117 Ia 1 consid. 3a).

  b)  La CRP non si è espressa specificatamente su
ogni singola allegazione contenuta nel gravame, segnatamen-
te sui diffusi e generali rimbrotti all'indirizzo del magi-
strato inquirente. Essa si è tuttavia concentrata sugli
aspetti rilevanti e pertinenti, rilevando, in particolare,
che al PP venivano in sostanza rimproverati errori e man-
chevolezze nella conduzione dell'inchiesta, ma che essi do-
vevano eventualmente essere contestati con le impugnazioni
ordinarie. Dall'esame degli atti non emergevano d'altra
parte, secondo la CRP, errori particolarmente gravi o ripe-
tuti, tali da fondare una prevenzione del magistrato verso
il ricorrente. La Corte cantonale si è inoltre espressa
sulle censure riguardanti la segnalazione al Consiglio

della magistratura, l'asserito pericolo per l'incolumità
del PP e la pretesa fuga di notizie, spiegando le ragioni
per cui non riteneva adempiute le condizioni della ricusa.

  In tali circostanze, la CRP ha sufficientemente
enunciato i motivi che l'hanno condotta a respingere la do-
manda; essa si è pronunciata sui punti essenziali per il
giudizio, la cui portata è stata del resto afferrata dal
ricorrente, che lo ha abbondantemente contestato.

  c)  Nemmeno rifiutando al ricorrente di replicare
alle osservazioni del PP sull'istanza di ricusa la CRP ha
violato il diritto di essere sentito. Innanzitutto, questo
diritto non conferisce una facoltà generale e incondiziona-
ta di presentare una replica (DTF 114 Ia 307 consid. 4b,
111 Ia 2 consid. 3 e rinvii); inoltre risulta che la Corte
cantonale, indipendentemente dalla loro ammissibilità pro-
cedurale, ha esaminato gli scritti e i documenti inoltrati
dal ricorrente successivamente alle osservazioni del PP e,
affermando ch'essi non recavano nulla di sostanzialmente
nuovo, li ha considerati irrilevanti. Né, in tali circo-
stanze, e visto il genere di procedimento, la CRP era tenu-
ta ad assumere ulteriori prove, peraltro non chiaramente
specificate nell'istanza di ricusa. Considerata anche la
natura dei rimproveri mossi al magistrato, riguardanti es-
senzialmente la conduzione dell'inchiesta e pretesi errori
procedurali, la CRP poteva fondarsi, in un caso come il
presente, sugli atti del procedimento penale.

  3.- a)  Il diritto a un giudice indipendente e im-
parziale è sancito dall'art. 30 cpv. 1 Cost.; precedente-
mente lo era dall'art. 58 vCost., la cui giurisprudenza si
applica quindi anche alla nuova norma (DTF 126 I 68 consid.
3a, 168 consid. 2b; FF 1997 I 169 segg.). Il diritto di
ogni persona, previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU, di comparire
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito

per legge ha, in linea di principio, la stessa portata di
quella conferita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF 126 I 168
consid. 2a, 235 consid. 2a, 120 Ia 184 consid. 2f e rinvii;
Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna
1999, pag. 574; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, pag. 269).

  Le citate disposizioni possono tuttavia essere in-
vocate solo nei confronti di magistrati o funzionari che
esercitano funzioni giurisdizionali (DTF 119 Ia 13 consid.
3a, 112 Ia 142 consid. 2a). Ora, i rimproveri mossi al Pro-
curatore pubblico riguardano essenzialmente il suo operato
quale organo inquirente e non concernono l'esercizio di
funzioni giurisdizionali; il gravame deve quindi essere, di
principio, esaminato dal profilo delle garanzie procedurali
generali sancite dall'art. 29 Cost.: in quest'ambito si
possono comunque considerare i principi sviluppati dalla
giurisprudenza riguardo all'indipendenza e all'imparzialità
dei tribunali (DTF 125 I 119 consid. 3b-e; Regina Kiener,
Richterliche Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 82).

  b)  La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF
116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo og-
gettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offris-
se le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dub-
bio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche
aspetti di carattere funzionale e organizzativo, e vien po-
sto l'accento sull'importanza che possono rivestire le ap-
parenze stesse (DTF 126 I 168 consid. 2a e rinvii, 120 Ia
184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a). Il giudicabile può
invero personalmente risentire certi atteggiamenti del ma-
gistrato come determinati da parzialità, ma è decisivo sa-
pere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano
considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 116 Ia 135
consid. 2a e b).

  La prassi costante del Tribunale federale nega ai
provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli
interessi dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio og-
gettivo della prevenzione e della parzialità del magistrato
nei suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2). Rientra nel-
le funzioni del magistrato decidere questioni controverse e
delicate e i provvedimenti presi nell'ambito del normale
svolgimento del suo ufficio non permettono da sé soli di
concludere per una sua parzialità, nemmeno quand'essi si
rivelino poi errati. Eventuali sbagli possono e devono es-
sere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione
(DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20, 113 Ia 407 consid. 2).
Unicamente errori particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri
del magistrato, possono se del caso giustificare un sospet-
to oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non
compete però di esaminare la conduzione del processo, come
se egli fosse un'istanza di appello: è infatti a questa
Autorità che spetta innanzitutto correggere eventuali erro-
ri (DTF 116 Ia 135 consid. 3a e rinvio).

  c)  Il ricorrente, pur se in termini vaghi e gene-
rali, non conformi all'obbligo di motivazione secondo l'
art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 1f), rimprovera al
PP essenzialmente lacune e negligenze nella conduzione
dell'istruttoria; lamenta in particolare la mancata assun-
zione di prove, segnatamente di testimoni, e la rinuncia a
ulteriori indagini. Il ricorrente sostiene di avere preso
conoscenza degli atti d'inchiesta solo con il deposito de-
gli atti e di non aver quindi potuto tempestivamente impu-
gnare i provvedimenti del PP (mediante reclamo al Giudice
dell'istruzione e dell'arresto secondo l'art. 280 CPP/TI).
Sennonché, egli poteva rimediare alle pretese manchevolezze
dell'istruzione formale presentando al magistrato inquiren-
te un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi
di prova ancora da assumere (art. 196 cpv. 1 CPP/TI). Il

ricorrente poteva inoltre impugnare la decisione eventual-
mente negativa del PP sul complemento d'inchiesta con un
reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto (art. 196
cpv. 5 CPP/TI). Nell'ambito di un ricorso di diritto pub-
blico sulla ricusa non compete al Tribunale federale valu-
tare, come fosse un'istanza d'appello, la conduzione del
processo, ed esaminare in particolare l'opportunità di as-
sumere determinate prove. D'altra parte, non risulta che il
PP non fosse disposto a dare seguito alle richieste del ri-
corrente, ritenuto che dagli atti emerge come egli avesse
previsto l'audizione dei testimoni indicati dal ricorrente,
il quale vi aveva poi, perlomeno provvisoriamente, rinun-
ciato.

  Né il Procuratore pubblico, tenuto altresì conto
della complessità della vertenza, ha commesso ritardi inam-
missibili nella conduzione dell'inchiesta. Del resto, il
ricorrente non spiega, come esigono l'art. 90 cpv. 1 lett.
b OG e la giurisprudenza del Tribunale federale, per quali
ragioni la durata dell'istruttoria sarebbe stata eccessiva,
segnatamente quali circostanze avrebbero imposto e permesso
una trattazione più rapida. Il magistrato ha invero gene-
ralmente risposto e dato seguito con sollecitudine agli
scritti del ricorrente e del suo patrocinatore, non rifiu-
tando la richiesta di un incontro e accogliendo, anche dopo
il deposito degli atti, una sua domanda volta a togliere
dall'incarto i nomi di determinati testimoni.

  In tali circostanze non sono ravvisabili errori
particolarmente gravi o ripetuti del PP, né un suo atteg-
giamento ostile nei confronti del ricorrente, che facessero
dedurre l'intenzione del magistrato di nuocergli o di esse-
re prevenuto verso di lui (cfr. DTF 125 I 119 consid. 3e).

  d)  Dal profilo della ricusa è irrilevante inoltre
il fatto che il ricorrente ha sporto una denuncia penale

contro il PP, ritenuto che essa è stata presentata il 9
gennaio 2001, dopo l'inoltro della domanda di ricusazione.
Quanto alla pretesa prevenzione del PP riguardo alla se-
gnalazione del 9 ottobre 2000 al Consiglio della magistra-
tura, essa doveva se del caso essere censurata, come motivo
di ricusa, tempestivamente. Essendo il ricorrente esplici-
tamente passato ad atti procedurali successivi, il suo di-
ritto di invocare motivi di ricusazione connessi all'inol-
tro della segnalazione è perento (DTF 126 III 249 consid.
3c pag. 254 e rinvii).

  Del resto, la CRP ha ritenuto non adempiuta la fat-
tispecie dell'art. 40 lett. g CPP/TI, che esclude il magi-
strato dall'esercitare il suo ufficio quand'egli o un suo
parente sia parte in un processo civile, penale o ammini-
strativo pendente con una delle parti. Considerato che il
denunciante non ha qualità di parte nel procedimento disci-
plinare dinanzi al Consiglio della magistratura (art. 83
cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale,
del 24 novembre 1910), il diniego di un motivo di ricusa
sancito a questo proposito dalla CRP non è arbitrario; que-
sta Autorità ha d'altra parte opportunamente rilevato che,
in caso contrario, sarebbe troppo facile distogliere un ma-
gistrato da una sua possibile funzione, e paralizzare la
magistratura, denunciandolo (vedi, in questo contesto, la
sentenza inedita 1P.61/1995 del 18 luglio 1995 nella causa
K., consid. 2b/cc).

  e)  Il ricorrente fonda l'asserita prevenzione del
magistrato anche sui fatti che la sua incolumità sarebbe in
pericolo e che una fuga di notizie sarebbe a lui ricondu-
cibile.

  Ora, la Corte cantonale ha accertato che lo stato
di pericolo in cui agirebbe il magistrato, e che ne condi-
zionerebbe il comportamento, è una pura ipotesi, né verosi-

mile né apparente. Questa ipotesi, ha rilevato ancora la
Corte, è peraltro contestata dal magistrato stesso, cioè
dalla persona meglio in grado di conoscerne la fondatezza.
È tutt'altro che arbitraria questa conclusione, suffragata
dagli atti. Quanto alla fuga di notizie, imputabile secondo
il ricorrente al magistrato, la CRP non ha ritenuto dimo-
strata questa connessione; secondo la Corte cantonale, si
tratterebbe di semplici affermazioni di parte, non suscet-
tibili di fondare un sospetto oggettivo di prevenzione del
magistrato o un suo condizionamento. Questa conclusione,
che poggia sugli atti e sulle osservazioni del PP, non è
arbitraria, né viola il diritto di essere sentito dell'
istante. Il ricorrente non dimostra comunque le asserite
violazioni con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1
lett. b OG.

  4.-  In quanto ammissibile, il ricorso deve quindi
essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG): la domanda di assistenza giudiziaria non può
essere accolta, essendo il gravame sprovvisto di esito fa-
vorevole sin dall'inizio (art. 152 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La richiesta di assistenza giudiziaria è re-
spinta.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente.

        4.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico, al Consiglio della magistratura e alla
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino.

Losanna, 19 luglio 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,