I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.239/2001
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1P.239/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 30 maggio 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa- le, Nay e Catenazzi. Cancelliere: Gadoni. __________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 marzo 2001 pre- sentato da A.________, Bellinzona, patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, Bellinzona, contro la decisione emessa il 1° marzo 2001 dal Presidente della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Ministero pubblico del Cantone Ti- cino, in materia di arresto (stralcio dai ruoli di un ri- corso privo di oggetto); R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Contro A.________, arrestato a Giubiasco il 14 febbraio 2001, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha promosso il giorno seguente l'accusa per i titoli di promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani, corruzione di pubblici ufficiali stranieri e infrazione al- la legge federale concernente la dimora e il domicilio de- gli stranieri. Il 15 febbraio 2001 il Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) ha deciso di mante- nere l'arresto, considerati i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell'accusato, i bisogni istruttori e il pericolo di collusione. L'accusato ha impugnato questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribu- nale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Il 1° marzo 2001 il Presidente della CRP, preso atto che il Procuratore pub- blico aveva posto il 21 febbraio 2001 l'accusato in libertà provvisoria, ha stralciato dai ruoli il ricorso, siccome divenuto privo di oggetto. B.- A.________ impugna la decisione di stralcio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla; postula pure di annullare la deci- sione del 15 febbraio 2001 del GIAR. Fa valere una viola- zione degli art. 9, 10, 29, 31 e 32 Cost. nonché degli art. 5 e 8 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. C.- Il Presidente della CRP chiede la conferma della decisione impugnata, mentre il GIAR si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Procuratore pubblico chiede invece di dichiarare irricevibile il ricorso, su- bordinatamente di respingerlo nella misura della sua am- missibilità. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza es- sere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 con- sid. 1a, 126 III 485 consid. 1). b) Presentato contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di privazione della libertà per- sonale, il ricorso di diritto pubblico è ricevibile dal profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 (cfr. art. 100 cpv. 2 e 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI) e 87 OG. Questo ri- medio ha, tranne eccezioni che non si verificano in concre- to essendo l'accusato in libertà, natura meramente cassato- ria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio, 124 I 327 consid. 4a e 4b/aa). Ove il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, segnatamente l'annullamento della decisione del GIAR sul mantenimento dell'arresto, il grava- me è quindi inammissibile (DTF 127 II 1 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b e rinvii). La replica richiesta dal ricorrente, visto l'esito del ricorso, non è necessaria (art. 93 OG). c) Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano le- si nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguarda- no personalmente o che rivestono carattere obbligatorio ge- nerale. Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 88 OG il Tribunale federale esamina le censure sollevate unica- mente se il ricorrente ha un interesse pratico e attuale alla loro disamina, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato (DTF 125 I 394 consid. 4a, 116 Ia 149 consid. 2a). Quest'esigenza assicura che il Tribunale fede- rale statuisca, nell'interesse dell'economia processuale, su questioni concrete e non solamente teoriche (DTF 125 I 394 consid. 4a, 110 Ia 140 consid. 2a). Nell'ambito della carcerazione preventiva, secondo la costante giurispruden- za, il requisito dell'interesse pratico e attuale non è di massima adempiuto quando, come è qui il caso, l'accusato sia stato nel frattempo posto in libertà provvisoria (DTF 125 I 394 consid. 4a, 118 Ia 488 consid. 1). Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare ecce- zionalmente al requisito di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque un ricorso allorché i quesiti solle- vati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice costituzionale sarebbe pressoché impossi- bile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico suf- ficientemente importante per risolverli (DTF 125 I 394 con- sid. 4b, 116 Ia 149 consid. 2b). 2.- Il Presidente della CRP, accertato che l'accu- sato era stato nel frattempo posto in libertà provvisoria, ha ritenuto il ricorso contro la decisione del GIAR sul mantenimento dell'arresto divenuto privo di oggetto e l'ha quindi stralciato dai ruoli. Il ricorrente sembra contesta- re tale modo di procedere, accennando al fatto che la Corte cantonale avrebbe comunque dovuto esaminare nel merito il suo gravame: tale quesito potrebbe ripetersi anche in futu- ro, quando un accusato viene scarcerato durante la procedu- ra dinanzi alla CRP. Ritenuto che, in tali circostanze, es- sendo l'interessato in libertà, non sarebbe mai adempiuto il requisito di un interesse pratico e attuale, ci si può chiedere se, in concreto, il Tribunale federale non debba rinunciarvi, procedendo quindi all'esame del gravame. La questione può tuttavia rimanere indecisa poiché il ricorrente non si esprime sul citato quesito con una mo- tivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alle esigenze poste dalla giurisprudenza (cfr. DTF 125 I 71 con- sid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina unicamente le censure solle- vate in modo chiaro e dettagliato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Con particolare riguardo alla fattispecie, quan- do l'ultima autorità cantonale dichiara una censura irrice- vibile e non procede all'esame di merito, il ricorrente de- ve addurre, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'autorità, in modo arbitrario, non sarebbe entrata nel merito delle critiche (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1b, 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Riproposte dinanzi al Tribunale federale, le censure relative al merito della vertenza sono inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione in sede cantonale comporta la mancanza di esau- rimento delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248 consid. 1). Certo, il ricorrente accenna al fatto che la CRP avrebbe dovuto esaminare la legalità dell'arresto, segnata- mente per quanto riguardava l'esistenza dei gravi e concre- ti indizi di colpevolezza, da lui contestati. Tuttavia, in questa sede egli si confronta, in sostanza, con la decisio- ne 15 febbraio 2001 del GIAR, insistendo con critiche rela- tive ai motivi dell'arresto, segnatamente contestando l' esistenza dei citati indizi di colpevolezza e una suffi- ciente sua informazione su questi indizi da parte del GIAR. Il ricorrente non spiega invece, secondo le esigenze detta- te dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, per quali ragioni il Presidente della CRP sarebbe incorso nell'arbitrio stral- ciando il gravame e non esaminandolo nel merito. Non fa in particolare valere la violazione di una specifica norma procedurale cantonale che imponeva, anche in un caso come il presente, la trattazione del gravame; né egli sostiene che l'eventuale prassi dell'autorità cantonale di ultima istanza di ritenere, dopo la scarcerazione dell'accusato, privo di oggetto il ricorso, analogamente alla giurispru- denza del Tribunale federale relativa all'art. 88 OG, sa- rebbe arbitraria (cfr. sentenza inedita del 2 settembre 1994 nella causa B.H., consid. 2). D'altra parte, dinanzi alla CRP, il ricorrente non aveva di massima sollevato que- stioni di principio tali che avrebbero potuto ripetersi in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze e che non avrebbero più potuto essere esaminate tempestiva- mente. Anche in quella sede egli aveva infatti essenzial- mente lamentato l'assenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a suo carico; tali censure vertono essenzial- mente sull'esistenza di sufficienti motivi per procedere all'arresto e devono quindi, di massima, essere esaminate in ogni singolo caso (DTF 125 I 394 consid. 4b pag. 397 in fine). 3.- Ne consegue che, in tali circostanze, il ri- corso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguo- no la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell' arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d' appello del Cantone Ticino. Losanna, 30 maggio 2001 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,