Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.209/2001
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1P.209/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       26 marzo 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il "ricorso" dell'11 marzo 2001 presentato da
A.________, contro l'ordinanza emessa il 7 marzo 2001 dalla
Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa
che oppone il ricorrente al dott. iur. B.________, al dott.
iur. C.________ e alla lic. iur. D.________, in materia pe-
nale (BK 0069, stralcio di un gravame per mancato pagamento
dell'anticipo sulle spese);

       Ritenuto in fatto e considerando in diritto :

che il 10 marzo 2000 A.________ ha sporto denuncia penale,
in sostanza per reati contro i doveri d'ufficio, nei con-
fronti dei Giudici cantonali dott. B.________, dott.
C.________ e lic. iur. D.________, membri della Camera di
gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, che il 17
gennaio 2000 si era pronunciata su un ricorso da lui pre-
sentato;

che il 30 ottobre 2000 la Procura pubblica dei Grigioni,
ritenuto che la denuncia era manifestamente infondata, ha
emanato un decreto di non luogo a procedere;

che il 15 novembre 2000 A.________ si è aggravato al Tribu-
nale cantonale dei Grigioni;

che con ordinanza del 12 febbraio 2001 la Presidenza del
Tribunale cantonale, ritenuto il ricorso manifestamente
privo di possibilità di successo, ha respinto la richiesta
di assistenza giudiziaria e fissato all'insorgente un nuovo
termine per versare l'anticipo, con la comminatoria che, in
caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichia-
rato irricevibile e la causa stralciata dai ruoli;

che il Tribunale federale, con giudizio del 23 marzo 2001,
ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da
A.________ contro quest'ordinanza;

che nel frattempo, con ordinanza del 7 marzo 2001, la Pre-
sidenza del Tribunale cantonale ha stralciato dai ruoli il
gravame del 15 novembre 2000 per mancato pagamento dell'an-
ticipo;

che A.________ è insorto contro questa ordinanza con uno
scritto dell'11 marzo 2001 intitolato "dichiarazione di
nullità", inviato al Tribunale cantonale dei Grigioni e da
questo trasmesso al Tribunale federale;

che il ricorrente chiede, in sostanza, di accertare la nul-
lità dell'ordinanza e di dar seguito alla denuncia;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità
dei rimedi sottopostigli (DTF 126 I 207 consid. 1);

che il ricorso per nullità secondo l'art. 68 segg. OG non è
ammissibile, visto che non si è in presenza di una causa
civile né sarebbero adempiute le esigenze di motivazione
richieste dall'art. 71 OG, mentre il ricorso per cassazione
può essere basato unicamente sulla violazione del diritto
federale, riservato il ricorso di diritto pubblico per vio-
lazione dei diritti costituzionali (art. 269 PP);

che nel suo scritto il ricorrente non indica alcuna norma
del diritto penale federale, né l'impugnativa avrebbe adem-
piuto le esigenze di motivazione richieste dall'art. 273
cpv. 1 PP, note al ricorrente, sicché sarebbe inammissibile
(sentenze inedite del 5 maggio 2000, 30 gennaio 2001 e 1°
febbraio 2001 nei suoi confronti);

che lo scritto dev'essere pertanto esaminato come ricorso
di diritto pubblico;

che secondo la costante giurisprudenza - nota al ricorrente
(sentenza inedita del 19 maggio 2000 nei suoi confronti,
consid. 3) - il denunciante, la parte lesa o la parte civi-
le che non hanno qualità di vittima ai sensi della legge
federale concernente l'aiuto alle vittime di reati, del 4
ottobre 1991 (LAV), non sono, di massima, legittimati a ri-
correre contro una decisione di non luogo a procedere, poi-

ché la pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato ed es-
si non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico
giusta l'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b);

che il ricorrente non sostiene di avere la qualità di vit-
tima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV, né censura un'even-
tuale violazione dei suoi diritti di parte, per cui il ri-
corso dev'essere dichiarato inammissibile;

che, inoltre, l'atto ricorsuale disattende completamente le
esigenze di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG e dalla relativa giurisprudenza (DTF 125 I 71 consid.
1c, 492 consid. 1b) sicché il gravame sarebbe inammissibile
anche per carenza di motivazione;

che, in effetti, il ricorrente si limita a elencare norme
costituzionali, della legge federale sul diritto interna-
zionale privato e del Codice civile, di cui egli non tenta
nemmeno di spiegare la pertinenza nella fattispecie e tanto
meno di dimostrare perché sarebbero state violate;

che il semplice accenno al fatto che l'impugnata ordinanza
è firmata, verosimilmente per meri motivi organizzativi,
dal Vicepresidente del Tribunale cantonale non implica ma-
nifestamente la nullità della stessa;

che l'accennata censura di ricusa non è in ogni caso per
nulla sostanziata;

che un'eventuale domanda di assistenza giudiziaria sarebbe
stata respinta poiché il gravame era fin dall'inizio privo
di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);

che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione alle parti, alla Presidenza del
Tribunale cantonale dei Grigioni e alla Procura pubblica
dei Grigioni.

Losanna, 26 marzo 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,