Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.206/2001
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1P.206/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      15 giugno 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Gadoni.

                        ___________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 16 marzo 2001 pre-
sentato dall'avv. A.________, Lugano, contro la decisione
emessa il 5 febbraio 2001 dalla I Camera civile del Tribu-
nale d'appello del Cantone Ticino, nell'ambito di un'istan-
za di ricusazione presentata dal ricorrente, dal dott.
B.________ e dalla Fondazione C.________ e D.________, Lu-
gano, patrocinati dall'avv. Annemarie Crivelli-Müller e
dall'avv. Mario Postizzi, Lugano, nei confronti del Pretore
del Distretto di Lugano, nel procedimento che li oppone a
E.________, F.________, G.________, H.________ e
I.________, patrocinati dall'avv. Rossano Bervini, Mendri-
sio, in merito ad un'azione di nullità di un testamento;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 7 dicembre 1995 B.________, A.________ e la
Fondazione C.________ e D.________ hanno convenuto dinanzi
al Pretore del Distretto di Lugano E.________, F.________,
G.________, H.________ nonché I.________, chiedendo di ac-
certare la nullità del testamento 18 novembre 1936 di
D.________, deceduto il 20 dicembre 1936. Questi aveva la-
sciato la vedova C.________ che, con testamento del 3 di-
cembre 1989, istituiva eredi dei suoi beni in Svizzera Ma-
rio e A.________ e destinava a una fondazione un importo di
fr. 10'000'000.--. C.________ è deceduta a Lugano il 30
luglio 1994.

  Il Pretore ha quindi avviato l'istruzione della
causa. Con ordinanza dell'8 agosto 2000 egli ha ritenuto
ammissibile la prova, notificata dai convenuti, di una pe-
rizia grafica e scientifica del testamento; secondo il Giu-
dice, le tre perizie agli atti non permettevano di ritenere
inutile la prova richiesta, che andava esperita prima delle
altre già ammesse e non ancora assunte.

  Il 2 ottobre 2000 B.________, A.________ e la Fon-
dazione hanno presentato un'istanza di ricusa del Pretore.
Questi ha tosto trasmesso gli atti alla I Camera civile del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino perché evadesse la
richiesta; il Pretore precisava di non riconoscere adempiu-
to alcun motivo di ricusa.

  La I Camera civile del Tribunale d'appello, con de-
cisione del 5 febbraio 2001, ha negato l'esistenza di moti-
vi di ricusa e respinto l'istanza.

  B.-  A.________ impugna questo giudizio con un ri-
corso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo
di annullarlo; postula inoltre l'accoglimento della domanda
di ricusazione, l'annullamento dell'ordinanza pretorile
dell'8 agosto 2000 e la designazione di un nuovo Pretore;
protesta infine spese, tasse e ripetibili per entrambe le
istanze di ricorso. Il ricorrente fa valere una violazione
degli art. 30 Cost. e 6 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto
necessario, nei considerandi.

  C.-  E.________, F.________, G.________, H.________
e I.________ postulano la reiezione del gravame nella mi-
sura della sua ammissibilità. Anche il Pretore, dopo aver
ribadito di non riconoscere alcun motivo di ricusa, chiede
di respingere il ricorso. La I Camera civile del Tribunale
d'appello rinuncia a presentare osservazioni.

  Il 19 aprile 2001 il Presidente della I Corte di
diritto pubblico ha respinto l'istanza di effetto sospen-
sivo contenuta nel ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza es-
sere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti
o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 con-
sid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

  b)  La decisione impugnata, relativa alla ricusa-
zione, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamen-
te una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile diret-
tamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio

essendo secondo l'art. 87 OG ammissibile contro le decisio-
ni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle do-
mande di ricusazione notificate separatamente dal merito.

  L'istanza di ricusazione era stata presentata alla
Corte cantonale da tutti e tre gli attori, mentre il ricor-
so di diritto pubblico è presentato da uno solo di loro,
A.________. Il quesito di sapere se egli sia legittimato,
secondo l'art. 88 OG, a interporre il presente ricorso a
titolo singolo può rimanere indeciso, dato l'esito del gra-
vame.

  c)  Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne ecce-
zioni che non si verificano in concreto, natura meramente
cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio). Ove il
ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impu-
gnato, segnatamente l'accoglimento della domanda di ricusa-
zione, l'annullamento dell'ordinanza pretorile, la designa-
zione di un nuovo Pretore e l'assegnazione di ripetibili
per la sede cantonale, il suo gravame è quindi inammissi-
bile (DTF 127 II 1 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b e rin-
vii).

  d)  In un ricorso di diritto pubblico per violazio-
ne del diritto a un giudice indipendente e imparziale il
Tribunale federale rivede l'interpretazione e l'applicazio-
ne delle norme cantonali dal ristretto profilo dell'arbi-
trio; esamina invece liberamente il quesito di sapere se
l'interpretazione non arbitraria delle norme del diritto
cantonale è conforme alle esigenze poste dalla normativa
costituzionale (DTF 126 I 68 consid. 3b e rinvii, 123 I 49
consid. 2b, 117 Ia 175 consid. 2 e rinvii).

  e)  Chiamato a statuire su un ricorso di diritto
pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il

diritto, ma esamina solo le censure sollevate in modo chia-
ro e preciso. Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricor-
so di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammis-
sibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella con-
cisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche
che si pretendono violati, e precisare altresì in che con-
sista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve
sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla
quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misu-
ra, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi di-
ritti costituzionali (cfr. DTF 126 I 235 consid. 2a, 126
III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e
rinvii).

  In quanto il ricorrente si limita a criticare l'
operato del Pretore, segnatamente riguardo alla motivazione
dell'ordinanza 8 agosto 2000, senza tuttavia confrontarsi
con chiarezza e precisione con le puntuali e dettagliate
considerazioni contenute nella sentenza impugnata, il ri-
corso è inammissibile. Il ricorrente non spiega infatti,
secondo le esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e
dalla giurisprudenza, i motivi per i quali le considera-
zioni contenute nel giudizio impugnato sarebbero contrarie
al diritto.

  2.- a)  Il diritto a un giudice indipendente e
imparziale è esplicitamente sancito dall'art. 30 cpv. 1
Cost. Analoga garanzia scaturiva tuttavia già dall'art. 58
vCost., per cui la giurisprudenza relativa a questa norma
può essere applicata anche in concreto (DTF 126 I 68 con-
sid. 3a, 168 consid. 2b; FF 1997 I 169 segg.). Il diritto
di ogni persona, previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU, di compa-
rire davanti a un tribunale indipendente e imparziale co-
stituito per legge ha, in linea di principio, la stessa
portata di quella conferita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (DTF

126 I 168 consid. 2a, 235 consid. 2a, 120 Ia 184 consid. 2f
e rinvii; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a
ed., Berna 1999, pag. 574; Mark E. Villiger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999,
pag. 269). La garanzia del diritto a un giudice imparziale
vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al
processo, che potrebbero privarla della necessaria oggetti-
vità, a favore o a pregiudizio di una parte; al giudice
sottoposto a simili influenze verrebbe meno la qualità di
"giusto mediatore" (DTF 126 I 68 consid. 3a, 125 I 209 con-
sid. 8a, 124 I 255 consid. 4a, 117 Ia 170 consid. 3a).

  Questa garanzia è concretata in primo luogo dalle
regole cantonali sulla ricusa e l'esclusione - o astensione
obbligatoria - (DTF 116 Ia 14 consid. 4; Emilio Catenazzi,
Considerazioni sugli istituti procedurali dell'astensione e
della ricusazione in: Evoluzione del diritto delle assicu-
razioni sociali, miscellanea per il 75° anniversario del
Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, pag.
337 segg.) che devono, unitamente a quelle concernenti
l'organizzazione dei tribunali, essere concepite in modo
tale da garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei giu-
dici, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU
(DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Indipendente-
mente dai precetti del diritto cantonale, la Costituzione
federale e la CEDU assicurano comunque a ciascuno il dirit-
to di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti,
ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e im-
parziale. Sebbene la semplice affermazione della parzialità
basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia suf-
ficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che
il giudice sia effettivamente prevenuto: bastano circostan-
ze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una preven-
zione e a far sorgere un rischio di parzialità, per giusti-
ficare la sua ricusazione (DTF 126 I 168 consid. 2a, 125 II
541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a).

  b)  La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF
116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo og-
gettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offris-
se le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dub-
bio di parzialità; sono considerati, in tale ambito, anche
aspetti di carattere funzionale e organizzativo, e vien po-
sto l'accento sull'importanza che possono rivestire le ap-
parenze stesse (DTF 126 I 168 consid. 2a e rinvii, 120 Ia
184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a). Il giudicabile può
invero personalmente risentire certi atteggiamenti del ma-
gistrato come determinati da parzialità; tuttavia, l'ele-
mento determinante consiste nel sapere se le apprensioni
soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettiva-
mente giustificate (DTF 116 Ia 135 consid. 2a e b).

  La prassi costante del Tribunale federale nega ai
provvedimenti procedurali, pur con effetti contrari agli
interessi dell'istante, l'idoneità a fondare il dubbio og-
gettivo della prevenzione e parzialità del magistrato nei
suoi confronti (DTF 117 Ia 324 consid. 2). Rientra nelle
funzioni del magistrato decidere questioni controverse e
delicate e i provvedimenti presi nell'ambito del normale
svolgimento del suo ufficio non permettono da sé soli di
concludere per una sua parzialità, nemmeno quand'essi si
rivelino poi errati. Eventuali sbagli possono e devono es-
sere contestati seguendo il normale corso d'impugnazione
(DTF 116 Ia 14 consid. 5b pag. 20, 113 Ia 407 consid. 2).
Unicamente errori particolarmente grossolani o ripetuti,
tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri
del magistrato, possono se del caso giustificare un sospet-
to oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non
compete però di esaminare la conduzione del processo, come
se egli fosse un'istanza di appello: è infatti a questa Au-
torità che spetta innanzitutto correggere eventuali errori
(DTF 116 Ia 135 consid. 3a e rinvio).

  3.-  Il ricorrente non fa valere un'applicazione
arbitraria delle disposizioni cantonali sulla ricusazione,
segnatamente dell'art. 27 CPC/TI, ma lamenta essenzialmente
la violazione delle garanzie costituzionali. In quest'ambi-
to, in quanto le esigenze di motivazione poste dall'art. 90
cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza siano adempiute
(cfr. consid. 1e), il Tribunale federale esamina liberamen-
te se il giudizio emanato dall'ultima istanza cantonale
violi gli art. 30 Cost. e 6 CEDU (cfr. consid. 1d).

  a)  Con un'argomentazione invero attinente al meri-
to della causa successoria, il ricorrente rimprovera al
Pretore una pretesa prevenzione nei suoi confronti segnata-
mente perché, nell'ordinanza del 2 settembre 1997, egli
avrebbe già ritenuto le controparti eredi sostituiti e, con
ordinanza del 9 ottobre 1997, avrebbe sospeso a torto la
causa; le censure ricorsuali mosse al riguardo sono tutta-
via infondate.

  Quanto ai motivi di ricusazione derivanti da atti
compiuti dal Pretore negli anni scorsi, essi potevano esse-
re proposti tempestivamente, dopo che il ricorrente ne ave-
va preso conoscenza. Essendo egli esplicitamente passato ad
atti procedurali successivi, il suo diritto di invocare mo-
tivi di ricusazione connessi al comportamento del magistra-
to nell'ambito di quei provvedimenti è in ogni caso perento
(cfr. art. 29 cpv. 4 CPC/TI; DTF 126 III 249 consid. 3c
pag. 254 e rinvii). Né il ricorrente sostiene che partico-
lari circostanze gli avrebbero allora impedito di far va-
lere per tempo l'eventuale violazione del suo diritto a un
giudice indipendente e imparziale (cfr. Müller, op. cit.,
pag. 592).

  D'altra parte, come si è rilevato (cfr. consid.
2b), i provvedimenti processuali non fondano di massima un

valido motivo di ricusazione, eventuali errori dei magi-
strati dovendo essere censurati seguendo il normale iter
ricorsuale. Questa via è stata peraltro percorsa e ha con-
dotto all'annullamento, da parte del Tribunale federale,
della decisione pretorile di sospensione del 9 ottobre
1997. Come ha rilevato a ragione la Corte cantonale, il
fatto che il Tribunale federale ha corretto un errore non
basta però a fondare motivi di ricusa per sospetta parzia-
lità. In effetti, solo errori particolarmente gravi o ri-
petuti giustificano la ricusa del giudice, fattispecie non
però realizzata in concreto.

  b)  Il ricorrente ritiene il Pretore prevenuto nei
suoi confronti essenzialmente perché nell'ordinanza dell'8
agosto 2000, con la quale ha ammesso la perizia grafica del
testamento chiesta dalle controparti, egli avrebbe antici-
pato il suo convincimento sull'esito della causa. Secondo
il ricorrente il Giudice avrebbe prematuramente sostenuto
che le tre perizie già agli atti non permettevano di appu-
rare con certezza la nullità della disposizione litigiosa.

  aa)  In quell'ordinanza il Pretore ha spiegato per
quali ragioni le tre perizie agli atti, valutate singolar-
mente, non adempivano le condizioni di una perizia giudi-
ziaria; né esse, considerate globalmente, potevano, a quel-
lo stadio della causa e prudenzialmente, essere ritenute
sufficienti per rendere inutile l'assunzione della prova
richiesta. Secondo il magistrato, nell'assumere la prova,
occorreva in effetti tenere conto del diritto di essere
sentito, come pure dell'esigenza di porre al perito even-
tuali quesiti d'ufficio, segnatamente qualora egli dovesse
scostarsi dalla conclusione dei referti peritali già cono-
sciuti.

  La Corte cantonale, pur considerando sovrabbondanti
le considerazioni del Pretore sulle esistenti perizie e

sulle condizioni della loro assunzione, ha rilevato che
egli non si era espresso sulla nullità del testamento, ben-
sì sulla necessità di una perizia giudiziaria per rispetta-
re il principio del contraddittorio e la facoltà di porre
personalmente domande al perito. I Giudici cantonali hanno
quindi ritenuto non ravvisabile alcuna prevenzione del ma-
gistrato: le loro considerazioni reggono di fronte agli
art. 30 Cost. e 6 n. 1 CEDU.

  bb)  La causa, che mette in discussione ingenti va-
lori patrimoniali, appare laboriosa e complessa, viste an-
che le relazioni con altri procedimenti all'estero. È in-
dubbio che le decisioni sulle prove, come è il caso dell'
ordinanza litigiosa, rivestono una grande importanza, dalle
stesse potendo infatti dipendere l'esito del processo (cfr.
Angelo Olgiati, Le norme generali del procedimento civile
nel Cantone Ticino, tesi, Zurigo 2000, pag. 297). La proce-
dura civile ticinese non imponeva invero al Pretore - in un
caso come il presente ove la prova richiesta non è stata
rifiutata ma ammessa, e ove gli attori, pur ritenendola su-
perflua, si erano rimessi al giudizio pretorile - di moti-
vare in modo esteso la sua decisione (cfr. 182 cpv. 2 e 286
cpv. 3 in relazione con l'art. 95 CPC/TI). D'altra parte,
il giudice deve poter motivare, di massima nella sentenza
(cfr. art. 90 CPC/TI), le ragioni per cui reputa un fatto
rilevante dimostrato o no, poiché la motivazione dell'ap-
prezzamento delle prove non serve unicamente all'autocon-
trollo di chi giudica, bensì anche a permettere alle parti
di poter impugnare un giudizio per quanto concerne tale ap-
prezzamento, e alle istanze di ricorso di poterlo esaminare
su questo punto (cfr. Alfred Bühler, Die Beweiswürdigung,
in: Der Beweis im Zivilprozess, Berna 2000, pag. 89).

  Nel provvedimento litigioso il Pretore ha invero
parzialmente preso posizione sui rapporti peritali agli

atti, segnatamente concludendo che essi non erano suffi-
cienti per rendere inutile la perizia giudiziaria richie-
sta. Tuttavia, malgrado le sue considerazioni a tal propo-
sito potessero anche non essere strettamente indispensabi-
li, egli non ha espresso il suo convincimento sull'esito
della vertenza, in particolare riguardo all'asserita nul-
lità del testamento, ma piuttosto sulla rilevanza della
prova richiesta, esponendo le ragioni per cui l'ammetteva.

  Inoltre, se si tiene conto delle ulteriori prove
ammesse e eventualmente ancora da assumere (audizioni te-
stimoniali e interrogatori formali), della giurisprudenza
del Tribunale federale sull'onere probatorio nell'ambito
della nullità di un testamento olografo (cfr. sentenza
inedita del 17 luglio 2000, nella causa C.), della facoltà
del giudice di apprezzare liberamente le prove (cfr. art.
90 CPC/TI) con riguardo anche alle perizie già agli atti
(cfr. Bruno Cocchi/Francesco Trezzini, Codice di procedura
civile, Lugano 2000, n. 22 all'art. 90; Bühler, loc. cit.,
pag. 84), non risulta che il Pretore abbia manifestato il
proprio convincimento sul merito della causa prima di valu-
tare l'intero materiale probatorio, le questioni giuridiche
da decidere essendo ancora aperte (cfr. DTF 126 I 68 con-
sid. 4a e b).

  In tali circostanze, la Corte cantonale, negando in
concreto l'esistenza di prevenzione del magistrato nei con-
fronti del ricorrente, non ha violato la garanzia del di-
ritto a un giudice indipendente e imparziale secondo gli
art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.

  4.-  Ne consegue che, in quanto ammissibile, il ri-
corso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente rifonderà alle contro-
parti un'indennità a titolo di ripetibili della sede fede-
rale (art. 159 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a
carico del ricorrente, il quale rifonderà alle controparti
un'indennità complessiva di fr. 1500.-- a titolo di ripeti-
bili della sede federale.

  3.  Comunicazione alle parti, rispettivamente ai
loro patrocinatori, al Pretore del Distretto di Lugano, e
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 15 giugno 2001
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,