Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.198/2001
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1P.198/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      22 agosto 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Foglia, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 14 marzo 2001 pre-
sentato da C.________, contro la decisione emessa il 12
febbraio 2001 dal Giudice delegato per le contravvenzioni
del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa
che oppone il ricorrente al Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della circolazione, Camorino, in materia di infra-
zione di norme sulla circolazione stradale;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il Dipartimento delle Istituzioni del Cantone
Ticino, con decisione del 12 maggio 2000, ha inflitto a
C.________ una multa di fr. 120.-- per infrazione a norme
della circolazione stradale. La decisione si fonda su un
rapporto di contravvenzione della Polizia comunale di Luga-
no accertante che C.________, il 26 gennaio 2000, tra le
14.30 e le 14.50, aveva stazionato il suo veicolo in Via
del Tiglio a Cassarate, su una linea vietante la fermata.

  Aggravatosi davanti al Giudice delegato per le con-
travvenzioni del Tribunale amministrativo del Cantone Tici-
no, C.________ ha sostenuto, contestando gli accertamenti
effettuati dall'agente, di avere sì parcheggiato il veicolo
in Via del Tiglio il giorno e l'ora indicati, ma unicamente
per compiere un'operazione di carico e scarico e soprattut-
to in un punto in cui non è vietata la fermata ma solo il
parcheggio. Secondo C.________ l'agente sarebbe caduto in
contraddizione e avrebbe indicato circostanze non corri-
spondenti alla realtà; a sostegno della sua tesi l'insor-
gente ha prodotto in corso di procedura la dichiarazione di
una testimone, che avrebbe notato l'esatta ubicazione del
punto in cui egli aveva lasciato il veicolo, e solo per il
tempo necessario per svolgere operazioni di carico e scari-
co.

  B.-  Con decisione del 12 febbraio 2001, il Giudice
delegato per le contravvenzioni ha respinto il ricorso.
Egli ha anzitutto ricordato come, in linea di principio,
gli accertamenti di un poliziotto non fruiscano, di per sé,
di alcuna presunzione di verità e fedefacenza, ma vadano

esaminati, quali elementi probatori, con libero apprezza-
mento, tenendo conto delle ulteriori risultanze fattuali,
nonché delle argomentazioni sollevate dal multato. Secondo
il Giudice cantonale, gli accertamenti dell'agente resisto-
no alle critiche. La contraddizione del rapporto di con-
travvenzione del 15 aprile 2000 riguardo all'esatta ubica-
zione del luogo in cui è avvenuta la contravvenzione sareb-
be da ricondurre unicamente ad una svista, l'agente denun-
ciante avendo poi saputo indicare con precisione, fornendo
anche una documentazione fotografica e una planimetria, il
luogo di stazionamento del veicolo. La dichiarazione della
testimone, prodotta ben oltre tre mesi dall'inoltro del ri-
corso e quindi in violazione del principio della buona fede
processuale, non escluderebbe comunque che il multato, oc-
cupato quel giorno con l'esecuzione di un trasloco, abbia
lasciato il suo veicolo anche in un luogo con divieto di
fermata.

  C.-  C.________ impugna questa sentenza con un
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede
di annullarla. Rimprovera al Giudice cantonale la viola-
zione del principio della parità di trattamento (art. 8
Cost.), del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), e delle
garanzie dell'art. 6 CEDU. Dei motivi si dirà, in quanto
necessario, nei considerandi.

  Il Giudice cantonale si è riconfermato nella pro-
pria sentenza.

  D.-  Accogliendo la domanda provvisionale presenta-
ta dal ricorrente, il Presidente della I Corte di diritto
pubblico, con decreto del 25 aprile 2001, ha conferito
effetto sospensivo al gravame.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127
I 92 consid. 1, 127 II 198 consid. 2).

  a)  Il gravame presentato dal ricorrente è, come da
lui definito, un ricorso di diritto pubblico. Interposto
tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione
emanata dall'ultima istanza cantonale, esso adempie il re-
quisito dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali
(art. 86 cpv. 1 OG). La legittimazione del ricorrente è pa-
cifica (art. 88 OG).

  b)  L'erronea indicazione nel giudizio impugnato
dei termini di presentazione di un eventuale ricorso per
cassazione al Tribunale federale, visto il nuovo testo
dell'art. 272 PP, in vigore dal 1° gennaio 2001, che non
prevede più il deposito della dichiarazione di ricorso
entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione
(cfr. RU 2000 2719/2722), non ha comportato per il ricor-
rente, il quale ha rettamente rilevato detta modificazione,
alcun pregiudizio. Le censure da lui sollevate, sia quelle
di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove, sia quelle di violazione diretta di diritti
garantiti dalla CEDU e dalla Costituzione, non sarebbero
infatti state ammissibili con il ricorso per cassazione se-
condo l'art. 268 e segg. PP (DTF 124 IV 113 consid. 1a, 120
Ia 31 consid. 2b pag. 36, 119 IV 107 consid. 1a, 114 Ia
377), rimedio da lui non presentato.

  2.- a)  Il ricorrente censura anzitutto una pretesa
violazione di diritti garantiti dall'art. 6 CEDU, segnata-
mente perché la fattispecie non sarebbe stata giudicata in
modo equo (art. 6 n. 1): in effetti, sarebbe stata violata
la presunzione della sua innocenza (art. 6 n. 2), non gli
sarebbe stata riconosciuta la possibilità di disporre del
tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua
difesa (art. 6 n. 3 lett. b), garanzia che costituisce un
aspetto particolare del diritto a un equo processo (DTF 126
I 153 consid. 4a) e, infine, non gli sarebbe stato garanti-
to il diritto di fare esaminare i testimoni a discarico
nelle stesse condizioni di quelli a carico (art. 6 n. 3
lett. d).

  b)  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa-
le, il principio della buona fede processuale esige che le
censure di violazione dell'art. 6 CEDU vengano, di massima,
sollevate nell'ambito del procedimento cantonale, segnata-
mente dinanzi all'Autorità cantonale di ultima istanza (DTF
123 I 87 consid. 2b, 120 Ia 19 consid. 2c/bb; v. anche DTF
125 I 127 consid. 6c/bb-cc, 124 I 121 consid. 2), in con-
creto il Giudice delegato per le contravvenzioni. Dinanzi a
questo Giudice il ricorrente non ha sollevato alcuna censu-
ra di violazione dell'art. 6 CEDU da parte delle Autorità
cantonali inferiori, per cui tali critiche sono inammissi-
bili. L'asserita lesione delle garanzie dell'art. 6 CEDU,
peraltro analoghe a quelle enunciate dall'art. 29 Cost. (e
in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 125 I 127 consid. 6b
in fine, 124 I 185 consid. 3a, 274 consid. 5b pag. 284) e
dall'art. 32 Cost. (DTF 127 I 38 consid. 2a e b), implici-
tamente invocati dal ricorrente, sono invece proponibili
riguardo all'operato del Giudice cantonale.

  3.- a)  Le censure ricorsuali, esposte in maniera
appellatoria, ossequiano solo in parte le esigenze di moti-
vazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della relativa

giurisprudenza, secondo cui l'atto di ricorso deve contene-
re l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei
diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pre-
tendono violati, precisando in che consista la lesione (DTF
127 I 38 consid. 3c e 4, 125 I 71 consid. c, 492 consid.
1b).

  b)  La procedura in cui è stato emanato il giudizio
in contestazione si fonda sulla legge cantonale di procedu-
ra per le contravvenzioni, del 19 dicembre 1994 (LPcontr).
La stessa è retta dal principio del libero apprezzamento
dei fatti e del diritto da parte del Giudice delegato (art.
11 cpv. 1) e garantisce al ricorrente, anche in ambito ri-
corsuale, la facoltà di addurre fatti nuovi, di proporre
nuovi mezzi di prova e di prevalersi di ogni accertamento
errato o incompleto della fattispecie (art. 11 cpv. 2). Il
Giudice delegato non è vincolato dalle domande di prova
delle parti e ha la facoltà di completare d'ufficio l'
istruttoria, agendo egli stesso o per il tramite delle Au-
torità amministrative inferiori (art. 12 cpv. 1). Di questi
accertamenti, come di ogni atto formante l'incarto, è dato
completo accesso al ricorrente, salvo eccezioni specifiche
e particolari (art. 13).

  In concreto, il ricorrente ha potuto beneficiare
nell'ambito della procedura di ricorso davanti al Giudice
cantonale di tutte queste facoltà procedurali. Ha potuto
prendere conoscenza di tutti gli atti dell'incarto, della
planimetria e delle fotografie versate successivamente agli
atti dalla Polizia comunale di Lugano, e ancorché occupato
con il servizio militare, ha potuto fare pervenire al Giu-
dice delegato ulteriori osservazioni e una descrizione pla-
nimetrica della zona litigiosa. Infine, ha avuto la possi-
bilità di produrre ulteriormente, in data 4 settembre 2000,
la dichiarazione di una teste e la copia di una lettera del
Capo Dicastero del Municipio di Lugano.

  Il giudizio impugnato ha preso in considerazione
ciascuna di queste allegazioni, non stralciandole dagli
atti, omettendo unicamente di esperire un sopralluogo, al
quale peraltro aveva rinunciato lo stesso ricorrente. È
quindi indiscutibile, dal punto di vista formale, che il
ricorrente ha beneficiato di un trattamento conforme tanto
ai principi costituzionali federali che alle garanzie in-
ternazionali in materia di diritti procedurali fondamenta-
li, ottenendo il controllo effettivo e completo da parte
dell'Autorità cantonale di ultima istanza dei fatti liti-
giosi.

  4.- a)  Il ricorrente, in sostanza, critica l'ac-
certamento dei fatti e la valutazione delle prove su cui si
basa il giudizio impugnato. Rimprovera all'Autorità canto-
nale di avere disatteso la portata del principio della pre-
sunzione di innocenza, rispettivamente del principio "in
dubio pro reo". A suo dire, sarebbe stata ritenuta per ve-
ra, in maniera arbitraria e in urto ai principi ricordati,
la denuncia dell'agente a proposito del luogo in cui avreb-
be parcheggiato, trascurando di tenere in considerazione
altre prove a lui favorevoli o altri indizi essenziali, at-
traverso una valutazione insostenibile delle prove e la
conseguente emanazione di un giudizio arbitrario.

  b)  Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove il Giudice di merito dispone di un ampio potere
di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare
la censura di arbitrio non basta di conseguenza criticare
semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una
versione propria, per quanto sostenibile o addirittura pre-
feribile, dei fatti o una propria valutazione delle prove.
Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamen-
to della fattispecie o la valutazione delle prove sarebbe
manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto

con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o con-
traddica in modo urtante il sentimento della giustizia e
dell'equità (DTF 127 I 38 consid. 2b pag. 41, 54 consid.
2b, 125 II 10 consid. 3a).

  c)  Il principio "in dubio pro reo", desumibile
dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4
vCost., trova applicazione sia nell'ambito della valuta-
zione delle prove sia in quello della ripartizione dell'
onere della prova. Riferito alla valutazione delle prove,
esso significa che il giudice penale non può dichiararsi
convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistano dubbi se la fattispecie si
sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teo-
rici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sem-
pre possibili e una certezza assoluta non può essere prete-
sa. Il principio è invece violato quando il giudice condan-
ni l'imputato laddove, dopo un'analisi globale e oggettiva
delle prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimi-
bili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a
pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c; Robert
Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
4a ed., Basilea 1999, pag. 217 e segg., in particolare n.
11 circa la convinzione del giudice). Il giudice non incor-
re nell'arbitrio per il fatto che le sue conclusioni non
corrispondono alla versione dell'insorgente (DTF 116 Ia 85
consid. 2b), ma solo quando la sua valutazione delle prove
sia manifestamente insostenibile, ciò che deve dimostrare
il ricorrente (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii).

  Riferito all'onere della prova, il principio "in
dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa
provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo
dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38 consid. 2a,
120 Ia 31 consid. 2c). Il Tribunale federale esamina dal

ristretto profilo dell'arbitrio la valutazione delle prove,
mentre fruisce di libero esame ove si tratti dell'asserita
violazione del principio "in dubio pro reo" quale regola
che disciplina l'onere probatorio (DTF 127 I 38 consid. 2a
e 4, 120 Ia 31 consid. 2d).

  d)  Le censure del ricorrente non reggono. Il Giu-
dice cantonale, ha accuratamente preso in considerazione e
valutato tutte le prove e gli indizi raccolti nell'istrut-
toria, sia quelli favorevoli, sia quelli meno favorevoli al
ricorrente, dandone debitamente atto nella sentenza dedotta
in giudizio. Senza perciò incorrere nell'arbitrio, né vio-
lare le regole sull'onere probatorio, egli poteva ritenere
che il fatto imputato al ricorrente, vale a dire il par-
cheggio su una linea vietante la fermata, si è effettiva-
mente realizzato.

  Certo, il ricorrente pretende, fondandosi sulla di-
chiarazione della teste e sulle contraddizioni in cui è ca-
duto l'agente denunciante della Polizia di Lugano, di non
avere parcheggiato il suo veicolo nel luogo ritenuto nel
giudizio impugnato; essendo quel giorno occupato con lo
svolgimento di un trasloco, non sarebbe oltretutto stato
logico se avesse parcheggiato a una distanza di un centina-
io di metri circa dalla casa in cui stava traslocando. Ora,
è vero che il rapporto di Polizia steso dall'agente il 15
aprile 2000 presenta ben due contraddizioni, una riguardo
alla via in cui la contravvenzione è avvenuta (ed indicata
erroneamente in epigrafe in Via Campo Marzio, nel testo del
rapporto in Via del Tiglio), un'altra riguardo alla data
(nell'epigrafe indicata al 26 gennaio 2000, nel testo erro-
neamente al 25 febbraio 2000).

  Ciò nonostante, non è incorso in arbitrio nell'ac-
certamento dei fatti e nella valutazione delle prove, né ha
violato la presunzione di innocenza, rispettivamente il

principio "in dubio pro reo", il Giudice cantonale, laddove
ha ritenuto provata la fattispecie alla base del giudizio
impugnato. Certo, il ricorrente sostiene che il Giudice
cantonale avrebbe ritenuto a torto tardiva la dichiarazione
della testimone, poiché da lui prodotta oltre tre mesi dopo
l'inoltro del gravame e quindi violando il principio della
buona fede; in effetti, la presentazione di questo mezzo di
prova sarebbe stata consecutiva ad atti prodotti ulterior-
mente dalla Polizia. Il ricorrente disattende tuttavia che
il Giudice cantonale ha nondimeno esaminato la dichiarazio-
ne della testimone - secondo cui egli avrebbe lasciato la
vettura di fianco all'entrata secondaria (sulla linea vie-
tante il posteggio) dell'abitazione di Via Campo Marzio per
una operazione di carico/scarico - nel merito non ritenen-
dola atta ad escludere ch'egli avesse lasciato il veicolo
anche sulla linea vietante la fermata, visto che stava
svolgendo operazioni di trasloco. Al riguardo il ricorren-
te, insistendo sulla tempestività del mezzo di prova, si
limita soltanto ad asserire che il Giudice cantonale avreb-
be minimizzato la dichiarazione: questo accenno non adempie
manifestamente le citate esigenze di motivazione, per cui
la critica è inammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). In
effetti, quando la decisione impugnata è fondata su più mo-
tivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte
e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale (DTF 121
I 1 consid. 5a/bb pag. 11, 121 IV 94 consid. 1b, 118 Ib 26
consid. 2b, 113 Ia 94 consid. 1a/bb).

  Del resto, al di là della tempestività della di-
chiarazione testimoniale, e del fatto che è presso la te-
stimone che il ricorrente ha preso domicilio, la deposizio-
ne non è sicuramente tale da escludere che quel giorno, il
26 gennaio 2000, occupato nel precitato trasloco, il ricor-
rente avesse, come ritenuto dal Giudice cantonale sulla ba-
se di una valutazione globale degli atti, parcheggiato nel

luogo indicato dall'agente della Polizia comunale di Luga-
no. Un trasloco implica ripetuti viaggi e ripetute opera-
zioni di carico e scarico, se compiuto con un veicolo da
turismo come quello del ricorrente. D'altra parte, vista la
carenza di posteggi in Via del Tiglio, dove è difficile
trovare libero un posto, non è arbitrario ritenere che, pur
di potere accedere alla casa in cui stava traslocando, il
ricorrente abbia fermato il veicolo ad un centinaio di me-
tri di distanza.

  Decisivo è il fatto che l'agente denunciante, al di
là delle contraddizioni in cui è caduto al momento di redi-
gere per iscritto il suo rapporto di constatazione, ha sa-
puto indicare con precisione, sia documentandolo fotografi-
camente che indicandolo su una planimetria, il luogo in cui
vide, il 26 gennaio 2000, fermo il veicolo del ricorrente,
fra le 14.30 e 14.50, senza peraltro aver potuto constatare
che fossero in corso operazioni di carico e scarico. I dub-
bi che l'imprecisa formulazione del rapporto del 15 aprile
2000 fa sorgere non sono tali da superare le condizioni po-
ste dalla giurisprudenza per ritenere addirittura insoste-
nibile e quindi arbitrario il giudizio impugnato. Essi sono
il frutto, piuttosto, di un'operazione di redazione succes-
siva a quella che è stata la constatazione di persona fatta
dall'agente al momento in cui, passando fisicamente sul po-
sto, poté scorgere il veicolo del ricorrente nella posizio-
ne che ha poi saputo indicare con precisione e senza dubbi
nei termini già ricordati. Come del resto danno atto i do-
cumenti emanati immediatamente dopo tale constatazione, se-
gnatamente l'avviso di contravvenzione e lo scritto di data
31 marzo 2000 della Polizia comunale di Lugano, antecedenti
al menzionato rapporto contraddittorio del 15 aprile 2000,
che non fanno confusione alcuna, né sulla data, né sul luo-
go in cui la contravvenzione è avvenuta. Anche da questo
punto di vista il giudizio impugnato resiste ad ogni criti-
ca.

  5.-  Il ricorso di diritto pubblico deve essere
pertanto respinto, nella misura in cui è ammissibile. Le
spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

        2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente.

        3.  Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, e al Giudice
delegato per le contravvenzioni del Tribunale amministrati-
vo del Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                              Il Cancelliere,