Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.16/2001
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1P.16/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       2 marzo 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 10 gennaio 2001
presentato da A.________, Monte Carlo, e dalla X.________
Inc., Panama, patrocinati dagli avv.ti Daniele Calvarese e
Francesco Naef, Lugano, contro la decisione emessa il 22
novembre 2000 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ri-
correnti a B.________ e a C.________, Monte Carlo, patroci-
nati dall'avv. Marco Perucchi, Lugano, in materia penale
(istanza di promozione dell'accusa);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 14 marzo 1997 A.________ e la X.________
Inc. di Panama hanno sporto denuncia penale nei confronti
di B.________ (figlio di A.________) e di sua moglie
C.________ per titolo di appropriazione indebita (art. 138
CP). Secondo i denuncianti questi ultimi il 22 gennaio 1997
si sarebbero appropriati illecitamente di 3'500'000 franchi
francesi e il 5 marzo 1997 avrebbero tentato di appropriar-
si di ulteriori 2'500'000 franchi francesi, importi appar-
tenenti entrambi a A.________. Il denaro era depositato
presso l'allora SBS (ora UBS) di Mendrisio, sul conto XXX,
ove confluivano i versamenti della X.________ Inc. di Pana-
ma, costituita da A.________ per gestire il suo patrimonio
e sul quale aveva procura il figlio.

  L'accusa è stata contestata dai denunciati, secondo
cui avevano avuto il diritto di prelevare la citata somma
per due motivi: da una parte in forza della procura confe-
rita al figlio e dall'altra perché tra lui e il padre vi
sarebbe stato un accordo secondo cui questi si sarebbe im-
pegnato a versargli 6'000'000 franchi francesi in cambio
della rinuncia al ristorante "Y.________" di Monte Carlo,
diretto e gestito fino al Natale 1996 da B.________.

  B.-  Dopo aver esperito le informazioni preliminari
la Procuratrice pubblica, il 18/19 novembre 1997 ha promos-
so l'accusa nei confronti dei denunciati; ha poi deciso il
deposito degli atti e accolto parzialmente un'istanza di
complemento istruttorio formulata dai denuncianti. Il 3 di-
cembre 1999 è stata decretata la chiusura dell'istruzione
formale.

  Il 20 gennaio 2000 la Procuratrice pubblica ha
emesso un decreto di abbandono, l'istruttoria non avendo
permesso di stabilire con sufficiente chiarezza se l'accor-
do tra padre e figlio fosse realmente esistito o se i que-
relati avessero agito contro la volontà del denunciante,
ottenendo in tal modo un indebito arricchimento.

  Il 30 gennaio 2000 i denuncianti hanno presentato
un atto di accusa privato. Con giudizio del 22 novembre
2000 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (CRP) ha respinto la proposta di atto
d'accusa.

  C.-  A.________ e la X.________ Inc. impugnano que-
sta decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribu-
nale federale. Chiedono, concesso al gravame effetto so-
spensivo in via supercautelare e in via cautelare, di an-
nullare la contestata sentenza. Dei motivi si dirà, in
quanto necessario, nei considerandi.

  B.________ e C.________ e il Ministero pubblico
propongono di respingere il ricorso; la CRP si rimette al
giudizio del Tribunale federale.

  Al gravame è stato conferito effetto sospensivo in
via supercautelare.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
pieno potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi sottoposti-
gli, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomen-
ti o dalle conclusioni delle parti (DTF 126 I 257 consid.
1a, 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a).

  a)  Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare
un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si
trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguar-
dano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio
generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero
qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 con-
sid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza,
il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca
la qualità di vittima ai sensi della legge federale concer-
nente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991
(LAV; RS 312.5) non sono, di massima, legittimati a impu-
gnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali
nei quali essi abbiano tale qualità; essi non sono segnata-
mente legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato
pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata
respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione forma-
le o di promozione dell'accusa.

  La pretesa punitiva spetta unicamente allo Stato e
il leso o la parte civile non può quindi prevalersi di un
interesse giuridico secondo l'art. 88 OG (DTF 126 I 97 con-
sid. 1a, 125 I 253 consid. 1b, 120 Ia 101 consid. 1a, 157
consid. 2a/aa; sentenze del 21 dicembre 1999 nella causa
B., consid. 3, e del 6 dicembre 1999 nella causa R., appar-
se in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg., e n. 53, pag. 498
segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare
all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, se-
gnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la leg-
ge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'
apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa
giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in
vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (sentenza
inedita del 16 agosto 2000 in re H., consid. 1a/aa; DTF 126
I 81 consid. 3-6).

  b)  Il ricorrente A.________ non sostiene d'aver
qualità di vittima secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV. In effetti,
il reato da lui prospettato è quello di truffa (art. 146
CP) che, diretto contro il patrimonio, non rientra, di mas-
sima, nel campo di applicazione della LAV (FF 1990 II 725;
DTF 123 IV 184 consid. 1b, 190 consid. 1, 120 Ia 157 con-
sid. 2d/aa-cc). Egli non è pertanto vittima ai sensi della
LAV, ciò che gli avrebbe conferito, quale "lex specialis"
per rapporto all'art. 88 OG, la capacità di agire (art. 8
cpv. 1 LAV; DTF 120 Ia 157 consid. 2a-d).

  2.- a)  Indipendentemente dalla carenza di legitti-
mazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia
censurare la violazione delle garanzie procedurali che il
diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli
conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equi-
valga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il de-
nunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ri-
corso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'
egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata nega-
ta la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare
gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto,
la qualità di danneggiato (DTF 125 II 86 consid. 3b pag.
94, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220
consid. 2a).

  b)  I ricorrenti adducono che la CRP, omettendo di
pronunciarsi su numerosi argomenti decisivi da loro fatti
valere a sostegno della proposta di atto d'accusa, avrebbe
violato il loro diritto di essere sentiti incorrendo in un
diniego di giustizia formale.

  aa)  La critica ricorsuale secondo cui la decisione
impugnata, in quanto non motivata, violerebbe dal profilo
formale le esigenze minime di motivazione attiene alla

qualità di parte nella procedura cantonale e sarebbe, di
massima, ammissibile (cfr. sentenza del 17 giugno 1994 con-
sid. 1b, apparsa in ZBl 96/1995 pag. 136; sentenze inedite
del 3 ottobre 2000 in re A., consid. 1c/bb, e del 16 agosto
2000 in re H., consid. 1b/bb). In realtà, i ricorrenti la-
mentano che la CRP non si sia pronunciata su determinati
argomenti, da loro ritenuti decisivi ai fini della vertenza
e che, pertanto, la motivazione della decisione impugnata
sarebbe insufficientemente motivata in quanto non abbastan-
za circostanziata. Di massima, il ricorrente che non è le-
gittimato nel merito non lo è nemmeno per far valere che la
motivazione della decisione impugnata, dal profilo sostan-
ziale, sarebbe insufficientemente circostanziata, l'esame
di tale censura non potendo essere disgiunto dal merito
della vertenza (DTF 120 Ia 101 consid. 3b pag. 110, 227
consid. 1, 118 Ia 232 consid. 1c, 117 Ia 90 consid. 4a in
fine; sentenza del 6 dicembre 1999, citata; vedi però le
critiche formulate ad esempio da Walter Kälin, Das Ver-
fahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna
1994, pag. 245; su questo tema vedi pure Michele Albertini,
Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna
2000, pag. 193 seg.). Le decisioni invocate in tale ambito
dai ricorrenti, concernenti l'esame di asserite violazioni
del diritto di essere sentito, sono ininfluenti poiché con-
cernono altre fattispecie; in quella del 21 dicembre 1999
in re A., il gravame è stato esaminato nel merito perché il
ricorrente poteva prevalersi della qualità di vittima se-
condo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV (consid. 3c in fine, ap-
parsa in Rep 1999 n. 17 e in RDAT I-2000 n. 52).

  Il quesito di sapere se i ricorrenti siano in con-
creto legittimati a sollevare le accennate censure di moti-
vazione insufficientemente differenziata può rimanere aper-
to, viste le considerazioni che seguono. Essi rimproverano

alla CRP di non aver esaminato sufficientemente alcuni loro
argomenti decisivi, che l'avrebbero condotta sia a esclude-
re l'esistenza di una donazione del ristorante dal padre al
figlio sia la sussistenza di un successivo accordo tra i
due per la retrocessione del ristorante. Questa censura, e
in particolare la questione di sapere se i loro argomenti
siano decisivi, non possono essere disgiunte dal merito
della causa e sono pertanto inammissibili (sentenza del 16
agosto 2000, citata, consid. 2d). Le altre censure concer-
nono la valutazione delle prove, rispettivamente il loro
apprezzamento anticipato, e sono quindi inammissibili.

  bb)  Del resto, la critica riguardante l'asserita
carenza di motivazione non reggerebbe comunque. Dal diritto
di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e
in precedenza dall'art. 4 vCost.), la giurisprudenza ha de-
dotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere
una decisione motivata: questa esigenza ha essenzialmente
lo scopo di permettere da un lato agli interessati di af-
ferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnar-
la con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di
ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima
(DTF 126 I 15 consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II
146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c).

  Nella contestata sentenza la Corte cantonale ha
esaminato la tesi della Procuratrice pubblica secondo cui
l'istruttoria, fondata anche su testimonianze e dichiara-
zioni scritte di dipendenti del ristorante, non ha permesso
di stabilire con sufficiente chiarezza se qualcosa sia sta-
to convenuto fra padre e figlio al momento in cui quest'ul-
timo ha cessato l'attività al ristorante; la CRP ha inoltre
precisato perché non è stata ritenuta la tesi dei ricorren-
ti, secondo cui i denunciati avrebbero inventato sia la do-
nazione del ristorante da parte del padre al figlio sia l'

esistenza dell'accordo intercorso tra i due riguardo al
prelevamento di 6'000'000 franchi francesi in relazione
all'asserita successiva rinuncia della proprietà del risto-
rante. La CRP si è poi espressa sull'esistenza di due pro-
cure, una generale e una relativa al conto XXX, la prima
essendo stata revocata da A.________, mentre la seconda era
ancora valida al momento della commissione del presunto re-
ato. Su questi punti la motivazione della contestata deci-
sione, di oltre sei pagine (consid. 3 e 4), adempie chiara-
mente le citate esigenze, visto che la CRP si esprime sulle
circostanze significative atte a influire sul giudizio di
merito: non è per contro necessario, come sostenuto impli-
citamente dai ricorrenti, ch'essa si pronunci su ogni loro
asserzione, essendo sufficiente, come nella fattispecie,
ch'essa si limiti all'essenziale e che l'insieme dei motivi
permetta agli interessati di afferrare le ragioni alla base
del provvedimento e di rendersi conto della sua portata
(DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c).

  c)  I ricorrenti fanno valere infine che la CRP sa-
rebbe incorsa in un diniego di giustizia formale, lesivo
dell'art. 29 Cost., perché avrebbe indebitamente ristretto
il proprio potere d'esame. Al loro dire la Corte cantonale,
dopo aver affermato di dover verificare l'esistenza di suf-
ficienti e seri indizi di reato, avrebbe in realtà procedu-
to a un esame più rigoroso, limitandosi ad accertare se
dall'incarto emergessero prove certe della colpevolezza dei
denunciati. La critica, speciosa, non regge. In effetti, la
Corte cantonale, contrariamente a quanto sostenuto dai ri-
correnti, non ha limitato il proprio potere d'esame affer-
mando che non si poteva escludere che la tesi dei denuncia-
ti fosse vera e che i proponenti non erano riusciti a smon-
tarla. Premesso che occorre procedere a un esame rigoroso
dei presupposti per l'ammissione dell'atto di accusa, essa

ha concluso che la tesi contenuta nell'atto privato di ac-
cusa non poteva essere condivisa per vari motivi, indicati
nella decisione impugnata; ha poi ritenuto che non sussi-
stevano sufficienti e seri indizi che gli accusati avessero
agito senza il consenso dei denuncianti o avessero violato
le istruzioni relative alla procura sul conto XXX. La cri-
tica ricorsuale concerne pertanto, in realtà, il contestato
accertamento dei fatti e la criticata valutazione delle
prove compiuti dalla CRP.

  3.-  Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi-
le, dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono
la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

  L'emanazione del presente giudizio rende priva di
oggetto la domanda di effetto sospensivo.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico dei ricorrenti, che rifonderanno alle controparti
un'indennità complessiva di fr. 1500.-- per ripetibili del-
la sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 marzo 2001
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,