Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.168/2001
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1P.168/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       23 marzo 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso (di diritto pubblico) del 26 febbraio 2001
presentato da A.________, contro l'ordinanza emessa il 12
febbraio 2001 dal Presidente del Tribunale cantonale dei
Grigioni nella causa che oppone il ricorrente al dott. iur.
B.________, al dott. iur. C.________ e alla lic. iur.
D.________, in materia penale (BK 0069, rifiuto di aprire
un procedimento penale);

       Ritenuto in fatto e considerando in diritto :

che il 10 marzo 2000 A.________ ha sporto denuncia penale,
in sostanza per reati contro i doveri d'ufficio, nei con-
fronti dei Giudici cantonali dott. B.________, dott.
C.________ e lic. iur. D.________, membri della Camera di
gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, che il 17
gennaio 2000 si era pronunciata su un ricorso da lui pre-
sentato;

che il 30 ottobre 2000 la Procura pubblica dei Grigioni,
ritenuto che la denuncia era manifestamente infondata, ha
emanato un decreto di non luogo a procedere;

che mediante scritto del 15 novembre 2000 A.________ è in-
sorto alla citata Camera;

che il 23 novembre 2000 l'insorgente è stato da quest'ulti-
ma Camera invitato a versare un anticipo sulle spese di fr.
300.-- e che il 3 dicembre 2000 egli ha chiesto di conce-
dergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con ordinanza del 12 febbraio 2001 il Presidente del
Tribunale cantonale, ritenuto il ricorso manifestamente
privo di possibilità di successo, ha respinto la richiesta
di assistenza giudiziaria e fissato all'insorgente un nuovo
termine per versare l'anticipo, con la comminatoria che, in
caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichia-
rato irricevibile e la causa stralciata dai ruoli;

che A.________ è insorto con ricorso al Tribunale federale
avverso questa ordinanza chiedendone l'annullamento;

che il 6 marzo 2001 il ricorrente è stato invitato dal Tri-
bunale federale a fornire entro il 20 marzo successivo un
anticipo di fr. 2000.-- per le spese giudiziarie presunte;

che il 7 marzo 2001 il ricorrente ha inoltrato una domanda
di assistenza giudiziaria;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità
dei ricorsi sottopostigli (DTF 126 I 207 consid. 1);

che, secondo la costante giurisprudenza, le decisioni sull'
assistenza giudiziaria sono di natura incidentale ma che il
rifiuto d'accordarla può causare un danno giuridico irrepa-
rabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro
la decisione che la nega è, di massima, ricevibile (art. 87
OG; DTF 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1);

che l'atto di ricorso disattende tuttavia completamente le
esigenze di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG e della relativa giurisprudenza (DTF 125 I 71 consid.
1c, 492 consid. 1b), nota al ricorrente, sicché il gravame
è inammissibile;

che, infatti, il ricorrente parrebbe addurre, in sostanza,
che nella decisione del 17 gennaio 2000, la Camera, quale
istanza superiore, non avrebbe potuto rinviare la causa al-
la Procura pubblica nel senso dei considerandi;

che, tuttavia, egli non spiega minimamente perché il Presi-
dente del Tribunale cantonale avrebbe applicato in maniera
arbitraria le norme del diritto cantonale relative all'as-
sistenza giudiziaria, che determinano in primo luogo tale
materia (DTF 121 I 321 consid. 2a; art. 139 cpv. 3 della
legge sulla giustizia penale, dell'8 giugno 1958, che rin-

via alle norme sul gravame amministrativo, e quindi agli
art. 38/39 della legge sulla procedura nelle pratiche ammi-
nistrative e costituzionali, del 3 ottobre 1982, e quest'
ultima, per analogia, alla legge sul Tribunale amministra-
tivo, del 9 aprile 1967, segnatamente al suo art. 25 cpv.
1), secondo cui essa è concessa, se la causa non è manife-
stamente temeraria o infondata;

che, del resto, il ricorrente si limita a richiamare l'art.
29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi ne-
cessari ha diritto alla gratuità della procedura se la cau-
sa non sembra priva di probabilità di successo, e a elenca-
re altre norme costituzionali, senza tuttavia tentare di
spiegare perché sarebbero applicabili e perché sarebbero
state lese;

che, come noto al ricorrente, le domande di assistenza,
prive fin dall'inizio di esito favorevole, devono essere
respinte in conformità dell'art. 152 cpv. 1 OG (sentenze
del 5 e del 19 maggio 2000, del 30 gennaio 2001, del 1°
febbraio 2001 nei suoi confronti);

che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La domanda di assistenza giudiziaria è respin-
ta.

        3.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico del ricorrente.

        4.  Comunicazione alle parti, alla Presidenza del
Tribunale cantonale dei Grigioni e alla Procura pubblica
dei Grigioni.

Losanna, 23 marzo 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,