I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.168/2001
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1P.168/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 23 marzo 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa- le, Catenazzi e Pont Veuthey, supplente. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso (di diritto pubblico) del 26 febbraio 2001 presentato da A.________, contro l'ordinanza emessa il 12 febbraio 2001 dal Presidente del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa che oppone il ricorrente al dott. iur. B.________, al dott. iur. C.________ e alla lic. iur. D.________, in materia penale (BK 0069, rifiuto di aprire un procedimento penale); Ritenuto in fatto e considerando in diritto : che il 10 marzo 2000 A.________ ha sporto denuncia penale, in sostanza per reati contro i doveri d'ufficio, nei con- fronti dei Giudici cantonali dott. B.________, dott. C.________ e lic. iur. D.________, membri della Camera di gravame del Tribunale cantonale dei Grigioni, che il 17 gennaio 2000 si era pronunciata su un ricorso da lui pre- sentato; che il 30 ottobre 2000 la Procura pubblica dei Grigioni, ritenuto che la denuncia era manifestamente infondata, ha emanato un decreto di non luogo a procedere; che mediante scritto del 15 novembre 2000 A.________ è in- sorto alla citata Camera; che il 23 novembre 2000 l'insorgente è stato da quest'ulti- ma Camera invitato a versare un anticipo sulle spese di fr. 300.-- e che il 3 dicembre 2000 egli ha chiesto di conce- dergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria; che con ordinanza del 12 febbraio 2001 il Presidente del Tribunale cantonale, ritenuto il ricorso manifestamente privo di possibilità di successo, ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e fissato all'insorgente un nuovo termine per versare l'anticipo, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, il gravame sarebbe stato dichia- rato irricevibile e la causa stralciata dai ruoli; che A.________ è insorto con ricorso al Tribunale federale avverso questa ordinanza chiedendone l'annullamento; che il 6 marzo 2001 il ricorrente è stato invitato dal Tri- bunale federale a fornire entro il 20 marzo successivo un anticipo di fr. 2000.-- per le spese giudiziarie presunte; che il 7 marzo 2001 il ricorrente ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria; che non sono state chieste osservazioni al ricorso; che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 126 I 207 consid. 1); che, secondo la costante giurisprudenza, le decisioni sull' assistenza giudiziaria sono di natura incidentale ma che il rifiuto d'accordarla può causare un danno giuridico irrepa- rabile, di modo che il ricorso di diritto pubblico contro la decisione che la nega è, di massima, ricevibile (art. 87 OG; DTF 126 I 207 consid. 2a, 121 I 321 consid. 1); che l'atto di ricorso disattende tuttavia completamente le esigenze di motivazione fissate dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della relativa giurisprudenza (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b), nota al ricorrente, sicché il gravame è inammissibile; che, infatti, il ricorrente parrebbe addurre, in sostanza, che nella decisione del 17 gennaio 2000, la Camera, quale istanza superiore, non avrebbe potuto rinviare la causa al- la Procura pubblica nel senso dei considerandi; che, tuttavia, egli non spiega minimamente perché il Presi- dente del Tribunale cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria le norme del diritto cantonale relative all'as- sistenza giudiziaria, che determinano in primo luogo tale materia (DTF 121 I 321 consid. 2a; art. 139 cpv. 3 della legge sulla giustizia penale, dell'8 giugno 1958, che rin- via alle norme sul gravame amministrativo, e quindi agli art. 38/39 della legge sulla procedura nelle pratiche ammi- nistrative e costituzionali, del 3 ottobre 1982, e quest' ultima, per analogia, alla legge sul Tribunale amministra- tivo, del 9 aprile 1967, segnatamente al suo art. 25 cpv. 1), secondo cui essa è concessa, se la causa non è manife- stamente temeraria o infondata; che, del resto, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei mezzi ne- cessari ha diritto alla gratuità della procedura se la cau- sa non sembra priva di probabilità di successo, e a elenca- re altre norme costituzionali, senza tuttavia tentare di spiegare perché sarebbero applicabili e perché sarebbero state lese; che, come noto al ricorrente, le domande di assistenza, prive fin dall'inizio di esito favorevole, devono essere respinte in conformità dell'art. 152 cpv. 1 OG (sentenze del 5 e del 19 maggio 2000, del 30 gennaio 2001, del 1° febbraio 2001 nei suoi confronti); che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); Per questi motivi visto l'art. 36a OG i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respin- ta. 3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 4. Comunicazione alle parti, alla Presidenza del Tribunale cantonale dei Grigioni e alla Procura pubblica dei Grigioni. Losanna, 23 marzo 2001 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,