Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.10/2001
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1P.10/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     27 febbraio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso di diritto pubblico dell'8 gennaio 2001
presentato da A.________, contro la decisione emanata il 23
novembre 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione pe-
nale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia
di procedimento penale;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

che il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato
il 29 marzo 2000 un decreto d'accusa nei confronti di
A.________ e che questi vi si è opposto;

che, con sentenza del 20 giugno 2000, il Pretore del di-
stretto di Lugano ha dichiarato A.________ autore colpevole
di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e
lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1500.-- e
delle spese di complessivi fr. 350.--;

che il 12 luglio 2000 A.________ ha impugnato questo giudi-
zio dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) lamentando in
particolare il fatto che il Pretore non gli aveva ancora
trasmesso la sentenza scritta;

che la CCRP ha respinto il gravame, nella misura in cui non
fosse divenuto privo d'oggetto, con giudizio del 23 novem-
bre 2000;

che secondo la CCRP l'invio contenente la motivazione della
sentenza era stato intimato per raccomandata a A.________
il 10 luglio 2000 ed era ritornato alla Pretura il 18 lu-
glio seguente con la menzione "non ritirato", per cui la
notificazione è stata successivamente effettuata per il
tramite dell'usciere il 25 ottobre 2000;

che la CCRP ha quindi concluso che il ricorso era privo
d'oggetto in quanto riferito alla mancata intimazione della
sentenza motivata, mentre era prematuro e comunque infonda-
to per il resto, in quanto concerneva una sentenza non an-
cora notificatagli per iscritto;

che A.________ impugna la sentenza della CCRP con un ri-
corso per cassazione al Tribunale federale ove chiede, tra
l'altro, la sospensione del giudizio impugnato e la conces-
sione dell'assistenza giudiziaria, facendo essenzialmente
valere la violazione di disposizioni del diritto federale;

che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;

     e  c o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

che, secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza del Tribunale
federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in
quella della decisione impugnata (cfr. art. 70 cpv. 1
Cost.; DTF 122 I 93 consid. 1), che in concreto era la
lingua italiana;

che, nonostante il ricorso sia steso in tedesco come era
diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, art. 4
Cost.; DTF 124 III 205 consid. 2), non si giustifica di de-
rogare all'accennato principio, sicché anche questo giudi-
zio è redatto in italiano (cfr. DTF 126 II 258 consid. 1a
non pubblicato, 124 III 205 consid. 2);

che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sotto-
posti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo-
menti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207
consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1);

che, secondo l'art. 269 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazio-
ne può essere fondato unicamente sulla violazione del di-
ritto federale;

che, pur se il ricorrente fa segnatamente valere un'asseri-
ta violazione di disposizioni penali federali, il giudizio
impugnato è fondato essenzialmente sul diritto procedurale
cantonale, in particolare sugli art. 276, 289 e 291 cpv. 1
CPP/TI;

che l'eventuale violazione di queste norme, segnatamente la
loro arbitraria applicazione, può tuttavia essere censurata
con un ricorso di diritto pubblico per violazione di dirit-
ti costituzionali (art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l'
art. 84 cpv. 1 OG; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweize-
risches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 461,
n. 5 segg.; Hans Wiprächtiger, Nichtigkeitsbeschwerde in
Strafsachen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor
Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 216, n. 6.63);

che il presente gravame deve quindi essere trattato come
ricorso di diritto pubblico;

che, di massima, questo rimedio ha natura meramente cassa-
toria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvii), sicché il
gravame è inammissibile in quanto vi si postula la sospen-
sione del procedimento penale;

che inoltre, secondo l'art. 90 OG cpv. 1 OG, il ricorso di
diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricor-
rente (lett. a), la designazione del decreto o della deci-
sione impugnati, l'esposizione dei fatti essenziali e quel-
la concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuri-
diche che si pretendono violati, precisando in che consista
la violazione (lett. b), il Tribunale federale pronuncian-
dosi in effetti unicamente sulle censure fatte valere e
solo se sufficientemente motivate (DTF 126 III 534 consid.
1b, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b);

che il ricorrente non indica con la dovuta precisione quali
diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte
cantonale, né censura un'eventuale applicazione arbitraria
delle disposizioni cantonali;

che il ricorso non soddisfa i requisiti posti dalla legge e
dalla giurisprudenza ed è quindi inammissibile;

che comunque, abbondanzialmente, il ricorso non adempie
nemmeno le esigenze del ricorso per cassazione;

che in effetti, secondo l'art. 273 cpv. 1 PP, la motivazio-
ne del ricorso deve contenere l'indicazione dei punti della
decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), ed
esporre in modo conciso quali sono le norme del diritto
federale violate dalla decisione impugnata e in che consi-
ste la violazione (lett. b; cfr. DTF 118 IV 293 consid. 1;
Wiprächtiger, loc. cit., pag. 236, n. 6.127 segg.);

che in concreto tali presupposti non sono adempiuti per cui
il gravame sarebbe anche dal citato profilo inammissibile;

che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede
ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la vertenza
era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG);

che tuttavia, considerata la natura del litigio, si giusti-
fica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta;

                   visto l'art. 36a OG;

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione al ricorrente e alla Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.

Losanna, 27 febbraio 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,