I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.10/2001
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1P.10/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 27 febbraio 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa- le, Catenazzi e Favre. Cancelliere: Gadoni. Visto il ricorso di diritto pubblico dell'8 gennaio 2001 presentato da A.________, contro la decisione emanata il 23 novembre 2000 dalla Corte di cassazione e di revisione pe- nale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in materia di procedimento penale; R i t e n u t o i n f a t t o : che il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha emanato il 29 marzo 2000 un decreto d'accusa nei confronti di A.________ e che questi vi si è opposto; che, con sentenza del 20 giugno 2000, il Pretore del di- stretto di Lugano ha dichiarato A.________ autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1500.-- e delle spese di complessivi fr. 350.--; che il 12 luglio 2000 A.________ ha impugnato questo giudi- zio dinanzi alla Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) lamentando in particolare il fatto che il Pretore non gli aveva ancora trasmesso la sentenza scritta; che la CCRP ha respinto il gravame, nella misura in cui non fosse divenuto privo d'oggetto, con giudizio del 23 novem- bre 2000; che secondo la CCRP l'invio contenente la motivazione della sentenza era stato intimato per raccomandata a A.________ il 10 luglio 2000 ed era ritornato alla Pretura il 18 lu- glio seguente con la menzione "non ritirato", per cui la notificazione è stata successivamente effettuata per il tramite dell'usciere il 25 ottobre 2000; che la CCRP ha quindi concluso che il ricorso era privo d'oggetto in quanto riferito alla mancata intimazione della sentenza motivata, mentre era prematuro e comunque infonda- to per il resto, in quanto concerneva una sentenza non an- cora notificatagli per iscritto; che A.________ impugna la sentenza della CCRP con un ri- corso per cassazione al Tribunale federale ove chiede, tra l'altro, la sospensione del giudizio impugnato e la conces- sione dell'assistenza giudiziaria, facendo essenzialmente valere la violazione di disposizioni del diritto federale; che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; e c o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : che, secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata (cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.; DTF 122 I 93 consid. 1), che in concreto era la lingua italiana; che, nonostante il ricorso sia steso in tedesco come era diritto del ricorrente (cfr. art. 30 cpv. 1 OG, art. 4 Cost.; DTF 124 III 205 consid. 2), non si giustifica di de- rogare all'accennato principio, sicché anche questo giudi- zio è redatto in italiano (cfr. DTF 126 II 258 consid. 1a non pubblicato, 124 III 205 consid. 2); che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena co- gnizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sotto- posti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo- menti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1); che, secondo l'art. 269 cpv. 1 PP, il ricorso per cassazio- ne può essere fondato unicamente sulla violazione del di- ritto federale; che, pur se il ricorrente fa segnatamente valere un'asseri- ta violazione di disposizioni penali federali, il giudizio impugnato è fondato essenzialmente sul diritto procedurale cantonale, in particolare sugli art. 276, 289 e 291 cpv. 1 CPP/TI; che l'eventuale violazione di queste norme, segnatamente la loro arbitraria applicazione, può tuttavia essere censurata con un ricorso di diritto pubblico per violazione di dirit- ti costituzionali (art. 269 cpv. 2 PP in relazione con l' art. 84 cpv. 1 OG; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweize- risches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 461, n. 5 segg.; Hans Wiprächtiger, Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, in: Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, pag. 216, n. 6.63); che il presente gravame deve quindi essere trattato come ricorso di diritto pubblico; che, di massima, questo rimedio ha natura meramente cassa- toria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvii), sicché il gravame è inammissibile in quanto vi si postula la sospen- sione del procedimento penale; che inoltre, secondo l'art. 90 OG cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere le conclusioni del ricor- rente (lett. a), la designazione del decreto o della deci- sione impugnati, l'esposizione dei fatti essenziali e quel- la concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuri- diche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b), il Tribunale federale pronuncian- dosi in effetti unicamente sulle censure fatte valere e solo se sufficientemente motivate (DTF 126 III 534 consid. 1b, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b); che il ricorrente non indica con la dovuta precisione quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale, né censura un'eventuale applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali; che il ricorso non soddisfa i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza ed è quindi inammissibile; che comunque, abbondanzialmente, il ricorso non adempie nemmeno le esigenze del ricorso per cassazione; che in effetti, secondo l'art. 273 cpv. 1 PP, la motivazio- ne del ricorso deve contenere l'indicazione dei punti della decisione che sono impugnati e le conclusioni (lett. a), ed esporre in modo conciso quali sono le norme del diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consi- ste la violazione (lett. b; cfr. DTF 118 IV 293 consid. 1; Wiprächtiger, loc. cit., pag. 236, n. 6.127 segg.); che in concreto tali presupposti non sono adempiuti per cui il gravame sarebbe anche dal citato profilo inammissibile; che la domanda di assistenza giudiziaria per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la vertenza era priva di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG); che tuttavia, considerata la natura del litigio, si giusti- fica di riscuotere una tassa di giustizia ridotta; visto l'art. 36a OG; i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al ricorrente e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 27 febbraio 2001 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,