Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.105/2001
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1P.105/2001
1P.106/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      28 maggio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Aeschlimann, Catenazzi, Favre e Pont Veuthey, supplen-
te.
Cancelliere: Gadoni.

Visti i ricorsi di diritto pubblico presentati il 7 febbra-
io 2001 da A.________, Termine di Monteggio, patrocinato
dall'avv. Luigi Mattei, Bellinzona, e l'8 febbraio 2001 da
B.________, Giubiasco, patrocinato dall'avv. Mario Molo,
Bellinzona, contro la decisione emessa il 6 dicembre 2000
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribu-
nale d'appello del Cantone Ticino, nella causa che oppone i
ricorrenti a C.________, attualmente residente in Brasile,
patrocinata dall'avv. Michela Celio-Kraushaar, Bellinzona,
e al Ministero pubblico del Cantone Ticino, in materia di
procedimento penale;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 31 maggio 2000 la Corte delle assise crimi-
nali di Bellinzona ha riconosciuto colpevoli B.________ di
violenza carnale e A.________ di coazione sessuale nei con-
fronti di C.________. B.________ l'ha costretta a subire la
congiunzione carnale e A.________ atti sessuali, entrambi
sapendo o comunque dovendo presumere che la donna non era
consenziente, profittando delle circostanze, in particolare
del fatto che essa era impaurita e in condizioni psicofisi-
che precarie; i fatti sono avvenuti nell'automobile della
polizia cantonale, di cui B.________ era sergente e
A.________ appuntato, ferma in luogo appartato, a Claro, la
notte sul 25 giugno 1994. B.________ è stato condannato a
due anni di reclusione e a versare alla vittima, costitui-
tasi parte civile, fr. 7000.-- per torto morale. A.________
è stato condannato a diciotto mesi di detenzione, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e a
versare alla parte civile fr. 3000.-- per torto morale.

  La Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza
del 6 dicembre 2000, ha respinto, in quanto ammissibili, i
ricorsi dei condannati. Essa ha ritenuto infondate le cen-
sure di violazione di norme essenziali di procedura per il
cambiamento delle imputazioni rispetto a quelle fissate
nell'atto di accusa, e non arbitrari l'accertamento dei
fatti e la valutazione delle prove della Corte del merito.

  B.-  B.________ e A.________ impugnano la sentenza
della CCRP con ricorsi di diritto pubblico al Tribunale fe-
derale; chiedono di annullarla, A.________ postulando pure
di essere, conseguentemente, prosciolto dall'accusa di coa-
zione sessuale. I ricorrenti lamentano una violazione degli
art. 9, 29, 32 Cost. e 6 CEDU, con riferimento, in partico-

lare, a una violazione di norme procedurali e del principio
"in dubio pro reo", a un arbitrario accertamento dei fatti
e a un'arbitraria valutazione delle prove. Chiedono inoltre
di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

  Il Procuratore pubblico e C.________ postulano la
reiezione del ricorso, mentre la CCRP rinuncia a presentare
osservazioni.

  C.-  La sentenza della CCRP del 6 dicembre 2000,
qui impugnata, e la sentenza della Corte d'assise del 31
maggio 2000, che l'ha immediatamente preceduta, e di cui si
è sopra riferito, costituiscono gli atti cantonali conclu-
sivi di un procedimento penale che aveva conosciuto un iter
travagliato, che giova riassumere.

  Con giudizio del 31 gennaio 1996, la Corte delle
assise criminali di Bellinzona aveva riconosciuto
B.________ e A.________ colpevoli di atti sessuali con
persona incapace di discernimento o inetta a resistere,
condannandoli alla pena di tre anni e sei mesi di reclu-
sione, rispettivamente di due anni e sei mesi di detenzio-
ne, e al versamento, in solido, di fr. 10'000.-- alla parte
civile per torto morale. Il 29 ottobre 1996 la CCRP, su ri-
corso degli accusati, ne aveva ridotto la pena a tre anni
di reclusione, rispettivamente a due anni di detenzione.

  La Corte di cassazione penale del Tribunale federa-
le, con sentenze del 20 maggio 1997, accogliendo il ricorso
per cassazione di B.________, e, in quanto ammissibile,
quello di A.________, ha annullato la sentenza della CCRP,
rinviandole gli atti per un nuovo giudizio nel senso dei
considerandi: la Corte aveva in particolare ritenuto che

non poteva essere ammessa la sussistenza di una preesisten-
te, totale inettitudine della vittima a resistere secondo
l'art. 191 CP; l'autorità cantonale doveva quindi verifica-
re attentamente, nel rispetto del diritto di essere senti-
to, se fossero dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei
reati di violenza carnale (art. 190 CP), rispettivamente di
coazione sessuale (art. 189 CP). Una domanda di revisione
presentata da B.________ è stata respinta, in quanto ammis-
sibile, il 7 luglio 1997 dalla Corte di cassazione penale
del Tribunale federale.

  La CCRP, che s'era dovuta pertanto di nuovo occupa-
re della vicenda penale in seguito al rinvio del Tribunale
federale, ha annullato, con giudizio del 30 giugno 1997, la
sentenza 31 gennaio 1996 della Corte d'assise, cui rinviava
a sua volta essa medesima gli atti per un nuovo giudizio.
Un ricorso di diritto pubblico contro la decisione della
CCRP è stato dichiarato inammissibile e una contemporanea
domanda di interpretazione e rettifica della sentenza 20
maggio 1997 del Tribunale federale è stata respinta, il 4
agosto 1997, dalla Corte di cassazione penale del Tribunale
federale, adita da A.________.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  I due ricorsi di diritto pubblico sono in
stretta relazione tra loro e le circostanze di tempo e di
luogo in cui i fatti si sono svolti sono simili; la senten-
za impugnata stessa raggruppa i due casi. Si giustifica
quindi di trattare i gravami congiuntamente, in un unico
giudizio (DTF 126 II 377 consid. 1, 113 Ia 390 consid. 1
pag. 394).

  b)  I ricorrenti criticano soprattutto l'accerta-
mento dei fatti e la valutazione delle prove, ritenendoli
arbitrari. Queste censure sono proponibili nel ricorso di
diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per
cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che i ricor-
renti non hanno presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv.
1 lett. b PP; DTF 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113
consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b). Pu-
re attraverso la via del ricorso di diritto pubblico, e non
quella del ricorso per cassazione, devono essere fatte va-
lere le censure d'una pretesa violazione diretta dei dirit-
ti garantiti dalla CEDU, di rango costituzionale (DTF 120
Ia 31 consid. 2b in fine e rinvii, 119 IV 107 consid. 1a,
114 Ia 377). Il ricorso di diritto pubblico è pertanto, da
questo profilo, ammissibile. Anche la censura di arbitrio
nell'applicazione delle norme cantonali di procedura, rife-
rita in particolare all'asserita violazione del principio
accusatorio, non concernendo il diritto federale, deve es-
sere proposta nell'ambito del ricorso di diritto pubblico
(DTF 124 IV 145 consid. 1). Sono inoltre questioni di fat-
to, da esaminarsi, di massima, in un ricorso di diritto
pubblico, quelle riferite a quanto l'autore sapeva, voleva
o accettava (DTF 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1
consid. 5a, 110 IV 20 consid. 2, 74 consid. 1c e rinvii).
Invece, la censura di violazione del principio "ne bis in
idem", accennata nel ricorso di B.________, è inammissibile
nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico: il principio
attiene al diritto penale materiale federale e la sua pre-
tesa violazione deve essere fatta valere con un ricorso per
cassazione (cfr. art. 269 cpv. 1 PP, 84 cpv. 2 OG; DTF 125
II 402 consid. 1b, 120 IV 10 consid. 2b e rinvii).

  Gli altri requisiti di ammissibilità non danno adi-
to a dubbi (art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG). La legit-
timazione dei ricorrenti è pacifica.

  c)  Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne ecce-
zioni che non si verificano in concreto, natura meramente
cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio). Ove
A.________ chiede più dell'annullamento del giudizio impu-
gnato, segnatamente il proscioglimento dall'accusa di coa-
zione sessuale, il suo gravame è quindi inammissibile (DTF
127 II 1 consid. 2c, 125 I 104 consid. 1b e rinvii).

  2.-  I ricorrenti, in particolare B.________, si
dolgono dapprima di una violazione di norme essenziali di
procedura. Ritengono arbitraria, segnatamente lesiva degli
art. 214, 215 e 237 vCPP/TI, la decisione della CCRP del 30
giugno 1997 di annullare il primo processo e di rinviare
gli atti ai primi giudici per iniziarne uno nuovo sulla ba-
se di nuove imputazioni. Secondo i ricorrenti la CCRP
avrebbe violato il principio accusatorio e quello dell'im-
mutabilità dell'atto di accusa. B.________ ritiene inoltre
violato il divieto della reformatio in peius, essendo la
violenza carnale (art. 190 CP) più grave del reato di atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere (art. 191 CP).

  a)  La CCRP ha anzitutto rilevato che le sentenze
del 20 maggio 1997 della Corte di cassazione penale del
Tribunale federale avevano posto i prevenuti nella situa-
zione in cui si trovavano prima dei dibattimenti, la Corte
delle assise avendogli peraltro prospettato le nuove impu-
tazioni, ricordato i diritti sanciti dagli art. 214 e 215
vCPP/TI, e garantito il diritto di difendersi dalla mutata
imputazione. D'altra parte, secondo la CCRP, il divieto
della reformatio in peius non è stato violato anche perché
la pena pronunciata in seguito al rinvio è più mite rispet-
to a quella pronunciata nell'ambito del primo procedimento.

  aa)  Il principio accusatorio, che caratterizza il
processo penale ed è concretizzato dall'atto d'accusa, ha

una doppia funzione: circoscrivere l'oggetto del processo e
del giudizio e salvaguardare i diritti dell'imputato, con-
sentendogli un'adeguata difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a,
120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. 3/cc, 103 Ia 6
consid. 1b). La portata del principio accusatorio e del
principio dell'immutabilità dell'accusa, che lo completa, è
definita in primo luogo dalle norme procedurali cantonali,
se del caso completate dal diritto costituzionale federale
(DTF 122 IV 71 consid. 4a, pag. 78; cfr. anche DTF 124 IV
145 consid. 1), una garanzia minima essendo deducibile dal
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost); la garan-
zia di un'adeguata difesa è lesa quando il giudice si fondi
su una fattispecie diversa da quella figurante nell'atto d'
accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di
esprimersi sull'atto completato o modificato (DTF 126 I 19
consid. 2c, 116 Ia 455 consid. 3/cc).

  bb)  Secondo l'art. 214 vCPP/TI, applicabile in
concreto giusta l'art. 351 cpv. 1 CPP/TI, se dai dibatti-
menti risulta che il fatto riveste un carattere giuridico
diverso, punito con una pena uguale o meno grave di quella
prevista nell'atto di accusa, l'accusato non potrà essere
condannato sulla base della mutata imputazione se la stessa
non gli è stata indicata prima della discussione. Qualora
invece dovesse risultare che il fatto riveste un carattere
giuridico più grave di quello contemplato nell'atto di ac-
cusa, la Corte deve - d'ufficio o su istanza del Procurato-
re pubblico - rimandare il dibattimento perché si faccia
luogo alla presentazione di un nuovo atto d'accusa (art.
215 cpv. 1 vCPP/TI). Non ci sarà rinvio se la nuova imputa-
zione non esorbita dalla competenza della Corte adita e se
in pari tempo l'accusato, posto in grado, prima della di-
scussione, di difendersi dall'imputazione più grave, rinun-
cia al rimando (art. 215 cpv. 2 vCPP/TI). Lo stesso avverrà

quando, nel corso del dibattimento, l'accusato risulti col-
pevole di un altro reato, non contemplato nell'atto d'accu-
sa (art. 215 §. vCPP/TI).

  B.________, in particolare, rileva che, secondo una
precedente giurisprudenza della CCRP, il tema del giudizio
della CCRP era determinato dai quesiti posti in prima sede:
la mancanza di un'imputazione alternativa, perlomeno nell'
ambito del dibattimento, avrebbe quindi dovuto comportare,
nella fattispecie, il proscioglimento dell'accusato (cfr.
massime delle sentenze della CCRP del 10 maggio 1985 e del
17 aprile 1985, apparse in Rep. 1986, pag. 153 seg. e 330).
Tuttavia, con le sentenze del 20 maggio 1997, la Corte di
cassazione penale del Tribunale federale aveva disposto il
rinvio degli atti alla CCRP per un nuovo giudizio, rilevan-
do che gli accertamenti contenuti nella decisione impugnata
non permettevano di statuire compiutamente in quella sede
sull'eventuale realizzazione dei reati di violenza carnale
e di coazione sessuale: spettava quindi all'autorità canto-
nale, esperiti gli accertamenti supplementari eventualmente
necessari, verificare se fossero adempiuti gli elementi og-
gettivi e soggettivi di tali reati.

  I considerandi delle sentenze del Tribunale federa-
le erano vincolanti per la Corte cantonale (art. 277ter
cpv. 2 PP; DTF 123 IV 1 consid. 3, 117 IV 97 consid. 4a;
Hans Wiprächtiger, Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen,
in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea 1998, pag. 240, n. 6.138), alla quale si imponeva
pure di eseguire ulteriori accertamenti, eventualmente ne-
cessari. Il ricorso per cassazione previsto dal Codice di
procedura penale ticinese è, di massima, un rimedio di di-
ritto (art. 229 n. 1 vCPP/TI; art. 288 lett. a CPP/TI), l'
accertamento dei fatti e la valutazione delle prove essendo
sindacabili nella misura in cui siano ravvisabili gli

estremi dell'arbitrio (vedi, al riguardo, Mario Luvini, L'
arbitrario accertamento dei fatti quale motivo di cassazio-
ne nella procedura ticinese, in: Rep. 1983, pag. 184 segg.;
cfr. pure art. 288 lett. c CPP/TI). La CCRP poteva quindi,
senza incorrere nell'arbitrio, visto l'invito a ulteriori
accertamenti rivoltole dalla Corte federale, e considerata
l'esigenza di tenere conto delle indicazioni vincolanti
contenute nelle citate sentenze (cfr. DTF 117 IV 97 consid.
4a e b), rinviare a sua volta gli atti alla Corte d'assise,
cui spetta un libero esame di fatto e di diritto, per un
nuovo giudizio sulla base delle diverse imputazioni (art.
207 e 208 vCPP/TI; art. 257 e 259 CPP/TI). Tenuto conto
delle particolarità del caso, caratterizzato dall'esecuzio-
ne di eventuali accertamenti supplementari, la CCRP non ha
violato l'art. 237 vCPP/TI che le imponeva di giudicare nel
merito senza rinvio, e di riformare la sentenza, solo qua-
lora la cassazione avesse accertato una violazione della
legge, nella sua applicazione ai fatti posti alla base del
giudizio.

  Anche gli art. 214 e 215 vCPP/TI (cfr. pure art.
250 CPP/TI) sono stati applicati senza arbitrio: la Corte
del merito, all'inizio del dibattimento, ha infatti indica-
to agli accusati le nuove imputazioni, ha chiesto a
B.________ - cui si prospettava un reato più grave - se in-
sisteva per la formale emanazione di un nuovo atto d'accusa
e quindi garantito agli imputati il diritto di essere sen-
titi e di difendersi dalle nuove imputazioni (DTF 126 I 19
consid. 2a e c). La soluzione adottata dalla CCRP sembra
invero modificare la sua (citata) giurisprudenza secondo
cui, in un caso come il presente, la mancanza di un'imputa-
zione alternativa comportava l'assoluzione del prevenuto
dinanzi all'autorità di ricorso, senza la possibilità di
rimediare all'errata qualificazione giuridica del reato.
Tuttavia, i ricorrenti non sostengono che il contestato

cambiamento giurisprudenzale violerebbe il principio della
buona fede, né tale circostanza è seriamente ravvisabile
nella fattispecie.

  In effetti, il giudice non può essere costretto a
mantenere una soluzione che, a un dato momento, gli sembri
meno soddisfacente di un'altra, il principio della buona
fede non essendo violato quando il cambiamento di giuri-
sprudenza si fondi su ragioni oggettive quali ad esempio
una migliore conoscenza della volontà del legislatore, la
modificazione di circostanze esterne o della concezione
giuridica o l'evoluzione dei costumi (DTF 122 I 57 consid.
3c/aa e rinvii; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 405 seg.). In concreto la
CCRP ha tenuto conto dei considerandi vincolanti contenuti
nelle sentenze di rinvio della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale, secondo cui l'accoglimento dei gra-
vami non comportava automaticamente l'assoluzione dei ri-
correnti, bensì la verifica dell'eventuale realizzarsi di
nuove imputazioni. Il contestato cambiamento giurispruden-
ziale tiene conto delle indicazioni del Tribunale federale,
permette di non ostacolare una corretta applicazione del
diritto federale, ed evita soluzioni inique: esso non viola
quindi la costituzione.

  cc)  Il divieto della reformatio in peius non ha
rango costituzionale e la sua portata non è uguale in tutti
i cantoni, tant'è che alcuni di essi non lo prevedono (cfr.
sentenze inedite del 4 marzo 1996, consid. 3d e del 20 giu-
gno 1994, consid. 1; Gérard Piquerez, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, pag. 720 n. 3344; Robert Hauser/Erhard
Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea
1999, pag. 417; Gilbert Kolly, Zum Verschlechterungsverbot
im schweizerischen Strafprozess, in: RPS 1995, pag. 295
seg.). I ricorrenti, e in particolare B.________, colpito
dalla prospettata qualificazione più grave del reato, non

pretendono che le Corti cantonali abbiano applicato arbi-
trariamente una precisa disposizione del diritto cantonale,
che vieterebbe la reformatio in peius, né tale circostanza
è ravvisabile nella fattispecie (cfr. sulla nozione di ar-
bitrio cfr. DTF 125 I 166 consid. 2a). Ritenuto che la que-
stione non è specificatamente regolata nella procedura pe-
nale ticinese (Kolly, loc. cit., pag. 296), le Corti canto-
nali potevano, senza incorrere nell'arbitrio né giungere a
un risultato manifestamente insostenibile, concludere che,
nonostante la qualificazione giuridica più grave del reato
prospettato a B.________, il principio non era stato disat-
teso, la pena inflitta in seguito al rinvio essendo stata
meno grave della precedente (cfr. sentenza del 20 giugno
1994, citata; cfr. già la sentenza della CCRP del 4 maggio
1982 nella causa P., apparsa in Rep. 1983, pag. 349 segg.).
Un simile modo di vedere, suffragato esplicitamente da al-
tre procedure cantonali, è del resto conforme a prassi e
dottrina dominanti (Kolly, loc. cit., pag. 310 seg. e ri-
mandi; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 418). D'altra parte,
anche il Procuratore pubblico aveva impugnato dinanzi al
Tribunale federale il primo giudizio della CCRP, contestan-
do la riduzione delle pene: è quindi dubbio che la Corte
del merito, in applicazione del citato principio, non po-
tesse, dal profilo teorico, nuovamente eccederle (cfr. DTF
117 IV 97 consid. 4b pag. 105 in fondo; Kolly, loc. cit.,
pag. 299; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 473 n. 65), ciò
che comunque non è avvenuto.

  b)  B.________ fa valere anche una violazione dell'
art. 32 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 n. 1 e n. 3 lett. a
CEDU, la nuova imputazione essendogli stata indicata a ol-
tre cinque anni dall'emanazione dell'atto d'accusa.

  aa)  La censura è infondata. Secondo l'art. 6 n. 3
lett. a CEDU ogni accusato ha diritto a essere informato
nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato della

natura e dei motivi dell'accusa mossa a suo carico; una
garanzia analoga è sancita dall'art. 32 cpv. 2 Cost. Il
giudice del merito non è vincolato all'apprezzamento giu-
ridico eseguito dall'autorità di accusa: le citate dispo-
sizioni non escludono quindi una successiva condanna sulla
base di una qualificazione giuridica diversa da quella in-
dicata nell'atto d'accusa, quando siano stati garantiti i
diritti di difesa, segnatamente il diritto di essere senti-
to (DTF 126 I 19 consid. 2a e rinvii; cfr. Hauser/Schweri,
op. cit., pag. 199). Come ha rettamente rilevato la Corte
cantonale, le citate garanzie non sono state violate con il
cambiamento delle imputazioni.

  bb)  Dall'art. 6 n. 1 CEDU è desumibile il princi-
pio della celerità, secondo cui la procedura giudiziaria
deve essere conclusa entro un termine ragionevole. Per sa-
pere se il principio è stato violato occorre esaminare, di
caso in caso, la complessità della causa, la natura dei de-
litti o dei crimini di cui l'accusato è sospettato, nonché
il comportamento delle parti e delle autorità, ed effettua-
re quindi una valutazione in base a un apprezzamento globa-
le del lavoro svolto: perché sussista una violazione non
basta che un determinato atto potesse essere compiuto prima
(DTF 125 V 373 consid. 2b/aa, 124 I 139 consid. 2c, 119 Ib
311 consid. 5b; sentenze della Corte europea dei diritti
dell'uomo dell'8 giugno 1999 in re Numes Violante c. Porto-
gallo e del 12 maggio 1999 in re Ledonne c. Italia, apparse
in: Rivista internazionale dei diritti dell'uomo 3/1999,
pag. 902, n. 25, rispettivamente pag. 860, n. 21; Hauser/
Schweri, op. cit., pag. 233 seg.).

  Il periodo da prendere in considerazione per esami-
nare il carattere ragionevole della durata del procedimento
penale inizia con la comunicazione ufficiale all'interessa-
to della promozione di una procedura penale contro di lui e
termina con l'ultimo giudizio di merito (DTF 117 IV 124

consid. 3; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 234). L'arresto e
la promozione dell'accusa nei confronti dei ricorrenti sono
avvenuti il 27 giugno 1994: il procedimento penale dura
quindi da oltre sei anni e mezzo, ciò che appare d'acchito
rilevante. Il caso è ed è stato tuttavia complesso e la
procedura è stata laboriosa; la vertenza è passata più vol-
te attraverso vari gradi di giudizio, le decisioni di rin-
vio avendo contribuito a prolungarla. A.________ ha invero
sollecitato, personalmente e per il tramite del suo difen-
sore, la fissazione dei dibattimenti: tuttavia, dalla docu-
mentazione agli atti non risulta ch'egli o il coaccusato
abbiano adito le istanze ricorsuali superiori per censurare
l'eventuale inattività delle autorità (segnatamente con ri-
corso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appel-
lo contro eventuali omissioni del Presidente della Corte
del merito secondo l'art. 227 lett. c vCPP/TI; cfr. pure
DTF 125 V 373 consid. 2b/aa). Né, in questa sede, i ricor-
renti si esprimono, con una motivazione conforme all'art.
90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 125 I 492 consid. 1b), sull'
eventuale violazione del principio della celerità, segnata-
mente sul fatto che la Corte cantonale non abbia eventual-
mente già tenuto conto di questa circostanza nell'ambito
della commisurazione della pena (cfr. sentenza impugnata,
consid. 15 lett. e, pag. 26). In tali circostanze, la deci-
sione su questa censura esula dal presente giudizio.

  3.-  B.________ fa poi valere una violazione degli
art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 del Patto ONU
II. Rimprovera all'autorità cantonale d'aver disatteso la
portata del principio della presunzione di innocenza, ri-
spettivamente del principio "in dubio pro reo", poiché
avrebbe trascurato elementi essenziali a lui favorevoli e
accordato un ingiustificato peso preponderante agli indizi
sfavorevoli, attraverso una valutazione insostenibile delle
prove. Anche A.________ censura una violazione degli art.
32 Cost. e 6 CEDU, nonché dell'art. 9 Cost., e sostiene in

particolare che la Corte cantonale avrebbe accertato arbi-
trariamente i fatti su cui ha fondato il dolo, contravve-
nendo a una corretta ripartizione dell'onere probatorio. Va
qui precisato, a proposito delle accennate censure, che le
disposizioni costituzionali e convenzionali invocate dai
ricorrenti garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF
123 I 221 consid. II/3f/aa; cfr. Esther Tophinke, Das
Grundrecht der Unschuldsvermutung, tesi, Berna 2000, pag.
104 segg).

  a)  Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove il Giudice di merito, il cui operato è già sta-
to esaminato, nei limiti delle facoltà che le competevano,
dalla CCRP, dispone di un ampio potere di apprezzamento
(DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non ba-
sta criticare semplicemente la decisione impugnata, né con-
trapporle una versione propria, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per
quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione del-
le prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino
in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una
svista manifesta o contraddicano in modo urtante il senti-
mento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid.
3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 con-
sid. 3a). Secondo la giurisprudenza, il Tribunale federale
annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è
insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel
risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid.
2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii).

  b)  Il principio "in dubio pro reo", desumibile
dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4
vCost. (cfr. sentenza del 7 dicembre 2000 nella causa W.
consid. 2a, destinata a pubblicazione in DTF 127 I 38),
trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle

prove sia in quello della ripartizione dell'onere probato-
rio (cfr., riguardo al previgente art. 4 vCost., DTF 120 Ia
31 consid. 2a).

  Riferito alla valutazione delle prove, esso signi-
fica che il giudice penale non può dichiararsi convinto
dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'impu-
tato quando, secondo una valutazione oggettiva del materia-
le probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia
verificata in quel modo. La massima non impone che l'ammi-
nistrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di
colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono
sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza
assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quan-
do il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'anali-
si globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimi-
bili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 120 Ia 31
consid. 2c; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 217 segg., in
particolare n. 11 circa la convinzione del giudice). Il
Tribunale federale dispone di un potere cognitivo limitato
all'arbitrio in materia di valutazione delle prove (cfr.
art. 9 Cost.; DTF 120 Ia 31 consid. 2c-e; cfr. inoltre DTF
125 I 492 consid. 1, 124 IV 86 consid. 2a) e può quindi in-
tervenire unicamente qualora il giudice condanni l'imputa-
to, nonostante che una valutazione oggettiva delle risul-
tanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, ri-
levanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF
124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b). Il giudice non
incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corri-
spondano alla versione dell'istante (DTF 116 Ia 85 consid.
2b) e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valuta-
zione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il
divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza inedita del 20 gennaio
2000 nella causa R. consid. 3b).

  Riferito all'onere della prova, il principio "in
dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa
provare la colpevolezza dell'imputato, non a lui dimostrare
la sua innocenza. La censura riguardo all'asserita viola-
zione di questo principio, in tale ambito, viene esaminata
dal Tribunale federale liberamente (DTF 120 Ia 31 consid.
2c-d).

  c)  Un giudizio di colpevolezza può poggiare, man-
cando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabi-
li, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale
(cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 239, n. 12-15). Il
quesito di sapere se i giudici cantonali abbiano rispettato
questa regola viene esaminato in seguito: occorre in effet-
ti prima vagliare l'ambito di giudizio che competeva alla
Corte cantonale di cassazione e di revisione penale.

  4.-  Quando il potere cognitivo dell'ultima istanza
cantonale è almeno pari a quello di cui fruisce il Tribuna-
le federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico,
solo la decisione di ultima istanza, ad esclusione di quel-
la dell'autorità precedente, può formare oggetto di ricorso
(DTF 125 I 492 consid. 1a, 118 Ia 20 consid. 3b). Nella
fattispecie, la CCRP aveva, sui quesiti posti nel ricorso
di diritto pubblico, una cognizione simile a quella del
Tribunale federale, chiamato a risolverli dal profilo degli
art. 32 Cost., 6 CEDU e 14 Patto ONU II (cfr. art. 229
vCPP/TI; art. 288 lett. c CPP/TI; cfr. consid. 2a/bb).

  A ragione i ricorrenti chiedono formalmente solo l'
annullamento della sentenza della CCRP e non già anche l'
annullamento della sentenza della Corte delle assise crimi-
nali ("prassi Dorénaz", cfr. DTF 125 I 492 consid. 1a/bb).
Tuttavia, non ne consegue per il Tribunale federale l'ob-
bligo di limitarsi a esaminare sotto il profilo dell'arbi-
trio se l'autorità cantonale di ricorso sia caduta nel

diniego di giustizia materiale. Un siffatto modo di proce-
dere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in
questo campo al giudice costituzionale. Sebbene la decisio-
ne della prima istanza non possa essere impugnata formal-
mente, si tratta comunque, in realtà, di sapere se la valu-
tazione delle prove effettuata dal primo giudice sia arbi-
traria o no. I ricorrenti possono e devono, nella motiva-
zione dei ricorsi di diritto pubblico, contestare nel meri-
to la valutazione delle prove eseguita dall'autorità canto-
nale inferiore e ritenuta non arbitraria dall'ultima istan-
za cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Es-
si possono pertanto riproporre le stesse censure già solle-
vate dinanzi all'ultima istanza cantonale: devono tuttavia
confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della
decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del
litigio e spiegare come e perché nella stessa sia stata ne-
gata a torto una valutazione arbitraria delle prove da par-
te dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina
senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha
fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale au-
torità ha, a torto, ammesso o negato l'arbitrio (DTF 125 I
492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 con-
sid. 1, 111 Ia 353 pag. 355; Karl Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140).
In altri termini, non vi è quindi la cosiddetta duplice
limitazione del potere di esame del Tribunale federale
("Willkür im Quadrat").

  5.- a)  Quando l'ultima autorità cantonale dichiara
una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e
non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addur-
re, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché
l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza
dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 con-
sid. 2). Censure relative al merito della vertenza sono in-
vece inammissibili, ritenuto che la loro omessa trattazione

in sede cantonale comporta la mancanza di esaurimento delle
istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia 248
consid. 1).

  b)  Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico
il Tribunale federale esamina unicamente le censure solle-
vate in modo chiaro e dettagliato. Critiche di carattere
puramente appellatorio non possono essere considerate in
quest'ambito (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Non basta
infatti affermare che la decisione della Corte del merito è
arbitraria e di riflesso che lo è anche quella dell'istanza
superiore, che l'ha confermata. In quanto considerano vio-
lato il principio "in dubio pro reo", i ricorrenti devono
dimostrare perché la CCRP a torto avrebbe negato l'arbitra-
rietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia
perché essa ha comunque pronunciato una sentenza di condan-
na nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le ri-
sultanze probatorie, malgrado l'esistenza di dubbi rilevan-
ti e insopprimibili (DTF 125 I 492 consid. 1b, 120 Ia 31
consid. 2d).

  6.- a)  B.________ rimprovera ai Giudici cantonali
l'arbitrio per avere negato, senza fondarsi su di una pe-
rizia che evidenziasse la morbosità degli accusati e gli
effetti dell'alcool sulla vittima, una provocazione sessua-
le di quest'ultima durante il tragitto da Biasca a Claro. I
Giudici avrebbero in effetti escluso una provocazione in
base allo stato psicofisico precario della vittima e a una
serie di congetture, secondo cui un'artista da locale not-
turno non avrebbe intrattenuto un rapporto sessuale con uno
sconosciuto senza pretendere l'uso di un preservativo e
senza chiedere il pagamento della prestazione. Il ricorren-
te sostiene al riguardo che non si sarebbero considerati
gli effetti dell'alcool, il quale provocherebbe disinibi-
zione ed euforia, stimolerebbe la libidine e causerebbe

cambiamenti d'umore. Nemmeno, secondo il ricorrente, sareb-
be stato tenuto in conto il fatto che la provocazione ses-
suale sarebbe connessa al mestiere e al comportamento di
un'artista da locale notturno.

  La Corte delle assise criminali e, poi, la Corte di
cassazione, hanno ritenuto insostenibile la tesi della pro-
vocazione, traendo i motivi del loro convincimento da un
insieme di atti e di circostanze, nell'ambito di una valu-
tazione globale delle risultanze probatorie. I Giudici can-
tonali hanno puntualmente esposto i motivi delle loro con-
clusioni confrontandosi anche con le suesposte argomenta-
zioni difensive. B.________ dà, certo, delle deposizioni e
degli atti ritenuti dall'autorità un'interpretazione diver-
sa; si limita però spesso a ripetere e riformulare lette-
ralmente le stesse critiche da lui già esposte dinanzi all'
ultima istanza cantonale, senza prendere puntualmente posi-
zione, secondo i citati criteri giurisprudenziali, sulle
considerazioni che hanno indotto la CCRP a respingerle.
Sulle censure riguardanti le asserite provocazioni della
vittima e la quantità di alcool da lei ingerito, la CCRP
aveva peraltro già rimproverato al ricorrente di non esser-
si confrontato con le motivazioni della sentenza della Cor-
te delle assise (cfr. sentenza impugnata, pag. 19, n. 6);
in questa sede, il ricorrente non adduce l'arbitrarietà del
rimprovero (cfr. consid. 5a).

  A parte ciò, in quanto il ricorrente lamenti la
mancata assunzione di una perizia, la censura non è stata
presentata dinanzi alla CCRP e non è quindi proponibile in
questa sede (cfr. art. 86 cpv. 1 OG; Walter Kälin, Das Ver-
fahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna
1994, pag. 369). Comunque, i Giudici cantonali hanno tenuto
conto della professione della vittima e dell'alcool da lei

ingerito: tuttavia, sulla base di una valutazione comples-
siva delle ulteriori risultanze probatorie, hanno conside-
rato la pretesa provocazione siccome insostenibile e le be-
vande alcooliche sorbite dalla vittima non sufficienti a
spiegarne il preteso repentino sbalzo umorale, che l'avreb-
be portata a provocare gli accusati. In effetti, secondo la
Corte del merito, una serie di motivi rendeva incredibili
la tesi della provocazione e quella del consenso della vit-
tima: innanzitutto la richiesta di salire nell'automobile
scaturiva dal desiderio della vittima di rientrare alla
propria abitazione in modo pacifico, evitando di essere
coinvolta nel diverbio sorto tra le colleghe, e risultava
coerente con il successivo suo comportamento tranquillo e
silenzioso, ammesso peraltro, perlomeno sino alla fermata a
Biasca, dagli stessi ricorrenti; inoltre le precarie condi-
zioni fisiche e psichiche della donna, nonché il suo stato
di assopimento, erano incompatibili con un improvviso pro-
vocatorio colpo di testa nei confronti di due agenti della
Polizia, sconosciuti e dei quali non poteva prevedere la
reazioni. La Corte ha altresì accertato che, nonostante l'
alcool ingerito, la vittima conservava nel salire nell'au-
tomobile una relativa lucidità, incompatibile con la tesi
di un improvviso cambiamento umorale; né essa aveva peral-
tro mai chiesto denaro per la prestazione sessuale e, del
resto, ove fosse stata così lucida da concepire il disegno
di concupire i due agenti per ottenerne un'eventuale prote-
zione, essa lo sarebbe stata sufficientemente anche per
chiedere l'utilizzo di un preservativo. Infine, l'eventuale
accettazione di un rapporto non protetto contrastava con le
paure di un'eventuale gravidanza o malattia, manifestate
dalla vittima dopo la partenza da Claro e segnatamente con
il suo atteggiamento concitato, una volta giunta alla pro-
pria abitazione. Tale stato di agitazione della vittima era
poi confermato, secondo la Corte del merito, dal fatto ch'
essa si era accorta dello smarrimento della borsetta solo

una volta scesa dall'automobile, quando le occorrevano le
chiavi di casa, mentre non se n'era avveduta prima, nel
tragitto fra Claro e Arbedo.

  La Corte del merito e, nel seguito, la Corte di
cassazione, hanno pure tenuto conto, riguardo ai modi e ai
tempi con cui sarebbero avvenute le asserite provocazioni,
delle differenti e contraddittorie versioni rese dagli ac-
cusati, considerandole come indizio della loro scarsa cre-
dibilità. La CCRP ha in particolare concluso che la Corte
d'assise non aveva commesso arbitrio rifiutando di credere
allo svolgimento dei fatti da loro proposto. Quest'ultima
Corte aveva altresì considerato il profilo sostanzialmente
positivo che le deposizioni agli atti davano della donna,
segnatamente la circostanza che non emergeva alcun indizio
riguardante un'eventuale provocazione per puro scopo di
bramosia sessuale o conseguente a una perdita di controllo
dovuta all'alcool. In questa sede il ricorrente non insiste
su tali punti e non contesta le conclusioni dei Giudici
cantonali, che non devono quindi essere ulteriormente esa-
minate.

  Né si può affermare, come sostiene il ricorrente,
che la provocazione sarebbe stata esclusa dalle autorità
cantonali solo per il fatto ch'essa non avrebbe chiesto il
pagamento della prestazione sessuale, né preteso l'uso di
un preservativo. Esse hanno tenuto conto dell'intero mate-
riale probatorio, valutandolo oggettivamente e giungendo,
senza incorrere nell'arbitrio, alla conclusione che la tesi
della provocazione appariva insostenibile.

  b)  Il ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali
di avere negato l'esistenza di concreti e insopprimibili
dubbi sulla provocazione fondandosi sullo stato della donna
al rientro a casa. Contesta che essa fosse disperata e che
la sua reazione sia stata repentina e spontanea.

  La censura non merita accoglimento. Il ricorrente
poggia infatti la sua argomentazione essenzialmente sulle
dichiarazioni rilasciate dalla collega della vittima, so-
prannominata D.________, dinanzi alla Polizia, che sembrano
contrastare con quelle rilasciate da altri testimoni pre-
senti nell'abitazione di Arbedo (segnatamente E.________ e
F.________). Successivamente interrogata dal Procuratore
pubblico, la detta D.________, dopo avere ammesso di nutri-
re timori per un coinvolgimento nella vicenda, ha tuttavia
precisato e parzialmente corretto le sue dichiarazioni, la
nuova deposizione concordando, in particolare riguardo alle
condizioni della vittima e al suo dissenso, essenzialmente
con le dichiarazioni degli altri testi. Del resto, la Corte
del merito ha tenuto conto della reticenza dimostrata da
D.________ (cfr. sentenza di merito, pag. 28, 50 seg.), e
confermata peraltro dalla deposizione del commissario ver-
balizzante. Inoltre, la Corte d'assise ha accertato che i
fatti erano in realtà stati denunciati neppure mezz'ora do-
po il rientro della vittima al proprio alloggio, con la ri-
chiesta telefonica (alle ore 4.15) di inviare una pattuglia
(cfr. sentenza pag. 22 seg.). In tali circostanze, i Giudi-
ci cantonali hanno quindi accertato in modo non arbitrario
lo stato di disperazione della vittima al rientro alla pro-
pria abitazione e la spontaneità della sua reazione.

  c)  Il ricorrente contesta anche gli accertamenti
sulle modalità della congiunzione carnale, definendoli ar-
bitrari. Dopo avere rilevato che gli atti incriminati si
sarebbero svolti nell'arco di 4-5 minuti, egli ripropone le
argomentazioni già sollevate dinanzi alla CCRP secondo cui
la dinamica dei fatti prospettata dalla vittima sarebbe im-
possibile. Insiste a tal proposito sul rapporto del 14 di-
cembre 1997 steso dal perito di parte sulla base della do-
cumentazione fotografica e confermato durante il dibatti-
mento e la ricostruzione.

  Su questi punti la CCRP ha tuttavia rilevato che il
ricorrente non si era confrontato con le puntuali conside-
razioni dei Giudici di merito, dimostrando per quali ragio-
ni essi sarebbero incorsi nell'arbitrio conferendo scarsa
importanza al rapporto peritale e non credendo al consenso
della vittima. Essa non ha quindi esaminato le censure,
siccome appellatorie (cfr. sentenza impugnata, pag. 22
seg.). In questa sede il ricorrente non spiega, conforme-
mente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la CCRP sarebbe
dovuta entrare nel merito delle critiche. Riproposte in
questa sede, le censure relative al merito sono quindi
inammissibili, ritenuta, per questi aspetti, la mancanza di
esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 OG; DTF 118 Ib
134 consid. 2, 109 Ia 248 consid. 1). Comunque, la Corte
del merito si è confrontata con il rapporto e le dichiara-
zioni peritali, in parte anche condividendoli, in quanto
escludevano la possibilità di consumare il rapporto in al-
cune posizioni raffigurate nella documentazione fotografi-
ca. Essa ha tuttavia attribuito alla documentazione un va-
lore puramente indicativo, spiegando dettagliatamente le
ragioni di questa sua valutazione. L'ha quindi integrata
con le dichiarazioni della vittima che aveva registrato,
malgrado lo stato psicofisico precario, la successione de-
gli avvenimenti, distinguendo gli accusati e le loro ri-
spettive azioni. La Corte del merito ha poi ritenuto che
anche la posizione prospettata dal ricorrente non permette-
va di trarre conclusioni sul quesito decisivo del consenso
che, senza incorrere nell'arbitrio, i primi Giudici hanno
escluso per numerose e motivate ragioni, quali lo stato e
il comportamento della vittima durante il tragitto, al mo-
mento del rientro e nel periodo successivo.

  d)  Il ricorrente sostiene ancora che le Corti can-
tonali non avrebbero tenuto conto di dettagli importanti
concernenti la perdita della borsetta che la donna portava

con sé e il fatto che, al dire degli accusati, al momento
di compiere gli atti incriminati, quest'ultima non avrebbe
indossato gli slip.

  aa)  Secondo il ricorrente il fatto che la borsetta
è caduta fuori dalla vettura dimostrerebbe che la porta po-
steriore sarebbe stata aperta e la congiunzione carnale av-
venuta nel modo da lui descritto.

  Innanzitutto, contrariamente all'opinione del ri-
corrente, la CCRP non ha accertato che la vittima avrebbe
dichiarato di essere uscita dall'automobile (cfr. sentenza
impugnata, pag. 21, punto n. 9), ma ha piuttosto riportato
al riguardo la tesi esposta dinanzi a lei (pag. 16). Comun-
que, su questo punto la Corte cantonale ha ritenuto la cen-
sura d'arbitrio non sufficientemente sostanziata e non l'ha
quindi esaminata nel merito. Il ricorrente non censura d'
arbitrio questa conclusione.

  In ogni caso, sulla perdita della borsetta la Corte
del merito ha rilevato che la vittima è stata la prima a
riferirne dinanzi alla Polizia e al Procuratore pubblico e
che essa ha negato, durante il confronto con B.________, di
essere mai uscita dall'automobile, sostenendo che la porta
posteriore sinistra non era mai stata aperta sul luogo dei
fatti incriminati. Secondo la stessa Corte, la dinamica dei
fatti non permetteva di affermare con sufficiente certezza
che la porta posteriore sinistra sia stata aperta o rimasta
invece chiusa. Nessuno aveva visto cadere la borsetta, né
era escluso che essa fosse stata fatta cascare da
A.________, spostandosi all'interno della vettura e scen-
dendo dalla porta anteriore destra (cfr. sentenza della
Corte d'assise, pag. 64). I Giudici del merito hanno quindi
ritenuto che, dagli avvenimenti riguardanti la perdita del-
la borsetta, non si potessero trarre conclusioni sul prete-
so consenso della vittima.

  Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricor-
rente, i Giudici del merito non hanno quindi del tutto
escluso la possibilità che la porta posteriore sinistra po-
tesse anche essere stata aperta; non hanno però ritenuto
determinante tale circostanza. Ora, insistendo sulla que-
stione della borsetta, il ricorrente non dimostra che i
Giudici cantonali sarebbero incorsi nell'arbitrio, fondan-
dosi su una valutazione complessiva di un insieme di indizi
talmente rilevanti riguardo al dissenso della vittima, da
prevalere sull'importanza delle ragioni per cui la borsetta
sarebbe caduta fuori dall'abitacolo. D'altra parte, non si
può rimproverare arbitrio a un'autorità che, nell'ambito di
una valutazione generale e approfondita di un complesso di
documenti e di deposizioni, privilegia un mezzo di prova
rispetto ad altri (DTF 103 IV 299 consid. 1a) o non attri-
buisce carattere essenziale a un fatto, addirittura passan-
dolo, se del caso, sotto silenzio.

  bb)  Secondo il ricorrente risulterebbe provato che
la donna si sarebbe tolta le mutande, palesando così un at-
teggiamento provocatorio e consenziente: la dinamica della
congiunzione descritta dalla vittima, già di per sé impos-
sibile, lo sarebbe a maggior ragione s'egli avesse dovuto
spostare l'indumento prima della penetrazione.

  Anche su questo punto la CCRP non ha esaminato nel
merito le censure del ricorrente, ma si è limitata a rile-
vare che egli persisteva nel prospettare il suo punto di
vista soggettivo sullo svolgimento dei fatti, senza dimo-
strare l'arbitrio dei primi Giudici; anzi, secondo la Cor-
te, il ricorrente insisteva in argomenti non scevri di te-
merarietà (cfr. sentenza impugnata, pag. 23 in fine). In
questa sede, il ricorrente non spiega perché la CCRP avreb-
be rifiutato, a torto, di esaminare nel merito le critiche,
ritenendole addirittura temerarie. A prescindere dal fatto
che - anche in questo caso - l'omessa trattazione delle

censure in sede cantonale ne comporta l'inammissibilità per
mancanza di esaurimento delle istanze cantonali, va rileva-
to che la Corte del merito ha escluso una provocazione e un
consenso della vittima fondandosi su una valutazione globa-
le delle risultanze probatorie, quali per esempio le con-
traddittorie dichiarazioni degli accusati, lo stato psico-
fisico precario della vittima, il suo comportamento di as-
sopimento durante il viaggio, la sua reazione di dispera-
zione al momento del rientro e quella di abbattimento nell'
immediato seguito. Nell'ambito di una valutazione globale
dell'insieme delle circostanze, la Corte del merito poteva,
senza incorrere nell'arbitrio, ritenere credibile la vitti-
ma, ponendo quindi alla base del suo giudizio le dichiara-
zioni da lei rese. A questo proposito, il fatto che le ver-
sioni degli imputati, comunque generiche e non dettagliate
riguardo alle modalità con cui gli slip sarebbero stati
tolti (ed eventualmente reindossati), coinciderebbero, non
permette di considerare arbitrario l'accertamento della
Corte, secondo cui la congiunzione, come sostenuto dalla
vittima, è avvenuta dopo che il ricorrente le aveva scosta-
to le mutande; è determinante, in quest'ambito, il convin-
cimento dei Giudici riguardo alle dichiarazioni della vit-
tima, ritenute affidabili sulla base di un libero apprezza-
mento delle prove (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 215
n. 4 seg.). La circostanza che, su questo punto, le versio-
ni degli imputati coinciderebbero non è quindi sufficiente
per far ritenere arbitrarie le conclusioni dei Giudici can-
tonali sul comportamento non provocatorio tenuto dalla vit-
tima, frutto di una valutazione, spiegata e motivata, di
mezzi di prova.

  7.-  Il ricorrente A.________ non critica i giudizi
cantonali riguardo alla credibilità complessiva della vit-
tima, all'assenza di sue provocazioni, allo stato della
donna al rientro a casa e alla riconoscibilità della sua
ubriachezza. Egli contesta tuttavia che dagli accertamenti

sulle condizioni della vittima al suo rientro a domicilio
si possano trarre conclusioni anche per lui, e non solo nei
confronti di B.________. Il ricorrente considera in sostan-
za arbitraria la conclusione secondo cui egli doveva rite-
nere la vittima, di professione artista, dissenziente già
prima che egli desistesse dal praticarle un coito orale; in
sunto, ravvisa arbitrio laddove i Giudici cantonali avreb-
bero presunto il mancato consenso della donna fondandosi su
circostanze che non lo riguarderebbero direttamente.

  In realtà, su questi punti, la CCRP non è di massi-
ma entrata nel merito delle censure sollevate, siccome il
ricorrente non aveva dimostrato l'arbitrio delle argomenta-
zioni contenute nella sentenza della Corte di merito (cfr.
sentenza impugnata, pag. 29 seg., n. 20 e 21). Il ricorren-
te non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90
cpv. 1 lett. b OG, perché la CCRP avrebbe dovuto trattare
nel merito le citate critiche: esse non sono quindi propo-
nibili in questa sede, mancando per tali aspetti l'esauri-
mento delle istanze cantonali (art. 86 OG; DTF 118 Ib 134
consid. 2, 109 Ia 248 consid. 1).

  A prescindere da ciò, l'argomentazione del ricor-
rente, che insiste particolarmente su una sua asserita man-
canza di percezione soggettiva riguardo al dissenso della
vittima, è pregevole. Tuttavia, essa non è confortata dagli
accertamenti di fatto posti alla base dei giudizi cantona-
li. La Corte del merito ha fondato la consapevolezza dell'
agire del ricorrente su un complesso di fatti, segnatamente
sullo stato e l'ubriachezza riconoscibili della vittima,
sul luogo buio e discosto in cui essa è stata portata a sua
insaputa, sulla funzione di agente di polizia, ch'egli ri-
vestiva. Ha poi accertato che, per quanto attiene specifi-
catamente ai fatti incriminati, secondo la versione della
vittima, ritenuta credibile, il ricorrente si sporse verso

di lei, le allargò le gambe e, spostatele di lato le mutan-
de, tentò di leccarle la vagina; essa vide che lui già ave-
va il pene in erezione fuori dai pantaloni. La donna gli
disse subito che non voleva, cercando di trattenerlo con le
poche forze che aveva. Nonostante ciò il ricorrente conti-
nuò, cercando di metterle il suo pene in bocca, senza però
riuscirci perché lei la chiuse e spostò la testa a lato
(cfr. sentenza della Corte delle assise, pag. 66; verbale
di interrogatorio della vittima del 27 giugno 1994, doc.
2/3/1, pag. 3). Certo, il ricorrente non è andato oltre per
il rifiuto della vittima. Tuttavia, nelle citate circostan-
ze, considerate le condizioni in cui si sono svolti i fat-
ti, e visto che la vittima aveva già manifestato il proprio
dissenso, i Giudici cantonali potevano, senza incorrere
nell'arbitrio, né violare il principio "in dubio pro reo",
ritenere che il ricorrente, già prima che desistesse dal
compiere ulteriori atti, aveva perlomeno accettato la pos-
sibilità che stesse commettendo una prevaricazione.

  8.-  Ne consegue che i ricorsi di diritto pubblico
devono essere respinti, nella misura della loro ammissibi-
lità. Le domande di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio possono essere accolte, vista la situazione fi-
nanziaria dei ricorrenti (art. 152 cpv. 1 e 2 OG).

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di A.________ è respinto.

  2.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di B.________ è respinto.

  3.  Le domande di assistenza giudiziaria presentate
dai ricorrenti sono entrambe accolte.

  4.  Non si preleva una tassa di giustizia.

  5.  La Cassa del Tribunale federale verserà al pa-
trocinatore di A.________ fr. 2000.-- e al patrocinatore di
B.________ fr. 2000.-- a titolo di indennità di patrocinio
per la procedura dinanzi al Tribunale federale.

  6.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisio-
ne penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 28 maggio 2001
VIZ
         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
  Il Presidente,                          Il Cancelliere,