I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.16/2001
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1E.16/2001 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 13 novembre 2001 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa- le, Aeschlimann e Catenazzi. Cancelliere: Ponti. ________ Visto il ricorso di diritto amministrativo del 6 settembre 2001 presentato dal Patriziato di Biasca, Biasca, contro la decisione emessa il 17 agosto 2001 dalla Commissione fede- rale di stima del 13° Circondario con cui ha concesso alla società anonima AlpTransit San Gottardo SA, Lucerna, l'an- ticipata immissione in possesso con effetto dal 27 agosto 2001 delle particelle n. 4583, 4573, 4592, 4593 e 1636 RFD del Comune di Biasca; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il Patriziato di Biasca è proprietario delle particelle n. 4583, 4573, 4592, 4593 e 1636 del comune di Biasca, d'una superficie complessiva di circa 170'000 m2, situate in località "Buzza". Esse sono destinate, nell'am- bito del progetto della galleria ferroviaria di base Alp- Transit San Gottardo, alla realizzazione di un deposito del materiale di risulta proveniente dallo scavo della galle- ria. La procedura combinata di approvazione dei piani e di espropriazione è stata aperta dal Presidente della Com- missione federale di stima del 13° Circondario il 25 otto- bre 1995. Ne seguirono la pubblicazione, la notificazione delle pretese e le opposizioni, tra cui figurava quella del Patriziato di Biasca. Gli atti sono quindi stati inviati al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e del- le comunicazioni (DATEC) che, con decisione del 27 agosto 1999, ha approvato i progetti della galleria di base, ri- guardanti la tratta di Bodio (zona del portale) nei comuni di Bodio, Pollegio, Biasca e Personico. Con questa decisio- ne è pure stato approvato il progetto di deposito di mate- riale alla "Buzza" di Biasca, con l'onere per la società espropriante, l'AlpTransit San Gottardo SA, di elaborare un progetto di dettaglio per la gestione e la sistemazione dell'area toccata dal deposito. Il DATEC ha nel contempo respinto l'opposizione all'espropriazione inoltrata dal Pa- triziato di Biasca. B.- Con istanza dell'11 giugno 2001 l'espropriante ha chiesto alla Commissione federale di stima del 13° Cir- condario (in seguito: CFS) l'anticipata immissione in pos- sesso delle citate particelle. Il Patriziato di Biasca si è opposto, con atto del 6 luglio 2001, facendo valere l'as- senza dei piani definitivi richiesti dal DATEC nella deci- sione del 27 agosto 1999. In sede di sopralluogo dinanzi alla CFS - svoltosi il 23 luglio 2001 - l'espropriante ha provvisoriamente ridotto la richiesta di anticipata immis- sione in possesso, tenuto conto delle obiezioni dell'espro- priato e delle problematiche sorte con il Comune di Biasca per la sistemazione del riale Vallone. Mediante decisione del 17 agosto 2001, e con effet- to a partire dal 27 agosto successivo, la CFS ha concesso all'espropriante l'anticipata immissione in possesso delle particelle in esame limitatamente all'area situata a monte della linea denominata "limite per la domanda di anticipata immissione in possesso provvisoria" disegnata sui piani n. 3 e 4 prodotti dall'espropriante il 26 luglio 2001. Di que- sti piani l'espropriato ha avuto conoscenza. C.- Il Patriziato di Biasca impugna la decisione della CFS con un ricorso di diritto amministrativo al Tri- bunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla; in via subordinata, chiede di sospendere l'anticipata im- missione in possesso sino alla presentazione da parte dell' espropriante, entro il 31 dicembre 2001, dei piani defini- tivi e approvati per la gestione e la sistemazione dell' area toccata dal deposito. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. Con risposta del 27 settembre 2001 l'espropriante chiede di respingere il gravame. La CFS, mediante osserva- zioni del 24 settembre 2001, si riconferma nella propria decisione. D.- Con decreto presidenziale del 9 ottobre 2001 è stato negato l'effetto sospensivo al gravame, chiesto dal ricorrente. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1. a) Contro le decisioni delle Commissioni fede- rali di stima è ammissibile il ricorso di diritto ammini- strativo al Tribunale federale (art. 77 cpv. 1 LEspr; art. 115 cpv. 1 OG); questo rimedio è proponibile anche contro le decisioni in materia di anticipata immissione in posses- so (art. 76 cpv. 6 LEspr; DTF 121 II 121 consid. 1). Quale espropriato, il Patriziato di Biasca è legittimato a ricor- rere (art. 78 cpv. 1 LEspr). Anche dopo la riforma dell' art. 105 cpv. 2 OG, il Tribunale federale continua a esami- nare liberamente gli accertamenti di fatto della CFS (DTF 121 II 436 consid. 1, 119 Ib 451 consid. 1); libero nell' applicazione del diritto federale senza riguardo agli argo- menti sollevati dalle parti, esso è però vincolato dalle loro conclusioni complessive (DTF 119 Ib 369 consid. 3 e rinvii). Le altre condizioni di ammissibilità essendo adem- piute, il gravame è ricevibile. b) Il sopralluogo richiesto in questa sede non ap- pare necessario. Gli atti di causa, da cui sono desumibili le caratteristiche del progetto e dell'area litigiosi in quanto influenti per la decisione, sono in effetti suffi- cienti per pronunciarsi sul gravame. Alla domanda non viene pertanto dato seguito (art. 113 OG in relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d, 120 Ib 224 consid. 2b). 2.- a) Le Ferrovie federali svizzere e le imprese ferroviarie concessionarie possono esercitare il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale (art. 3 cpv. 1 Lferr), la procedura di espropriazione es- sendo applicabile soltanto se, come in concreto, sono fal- liti i tentativi di acquisire i diritti necessari a tratta- tive private o mediante ricomposizione particellare (art. 3 cpv. 2 Lferr). Secondo l'art. 76 cpv. 1 LEspr, l'espropriante può chiedere, in ogni momento, d'essere autorizzato a prendere possesso del diritto o a esercitarlo già prima del paga- mento dell'indennità, purché provi che l'impresa sarebbe altrimenti esposta a notevoli pregiudizi (cfr. Heinz Hess/ Heinrich Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, Berna 1986, vol I, n. 6 ad art. 76 LEspr). Il Presidente della Commissione federale di stima - o, nel caso dell'art. 76 cpv. 2 seconda frase LEspr., la Commissione medesima - decide sull'istanza di anticipata immissione in possesso al più presto nella procedura di conciliazione (art. 76 cpv. 2 prima frase LEspr). L'art. 76 cpv. 4 LEspr dispone che l'autorizzazione deve essere data, sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare una domanda d'inden- nità oppure che questo esame possa essere reso possibile da taluni provvedimenti, quali fotografie, schizzi o altro. Fintanto che non sia stata presa una decisione definitiva sulle opposizioni alle espropriazioni e le domande secondo gli art. 7 a 10 LEspr, l'autorizzazione deve essere data soltanto nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora esse venissero successivamente ammes- se. Secondo l'art. 18k cpv. 3 Lferr, nell'ambito dell'ap- plicazione di questa legge, si presume che, senza l'immis- sione in possesso anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. b) Nell'istanza di anticipata immissione in pos- sesso l'AlpTransit San Gottardo SA ha sottolineato l'urgen- za di entrare in possesso delle menzionate particelle del Patriziato, rilevando che la realizzazione del deposito di materiale alla "Buzza" non può essere ulteriormente procra- stinata, un ritardo nei lavori essendo di pregiudizio fi- nanziario e tecnico per l'intero progetto della galleria di base del San Gottardo. Secondo l'ente espropriante i lavori preparatori quali l'approntamento dell'area di cantiere, la costruzione degli allacciamenti e l'installazione degli im- pianti di trasporto del materiale (nastri, torri di soste- gno, eccetera) devono iniziare al più presto, dato che l' area deve essere predisposta per accogliere il materiale di scavo già verso la metà del 2002. Il ricorrente contesta l'urgenza dell'anticipata immissione in possesso, osservando che, secondo indicazioni raccolte, il deposito vero e proprio del materiale dovrebbe iniziare solo nell'autunno 2002. Questa generica afferma- zione non è però tale da sovvertire la presunzione legale dell'art. 18k cpv. 3 Lferr, tenuto conto dei circostanziati motivi indicati dall'espropriante nell'istanza e ribaditi nelle sue osservazioni al ricorso. Se l'arrivo del materia- le di scavo alla "Buzza" è previsto solo per i mesi di set- tembre-ottobre 2002, i lavori preparatori del cantiere ri- chiedono tuttavia parecchi mesi, nei quali dovranno essere approntati, montati e collaudati tutti i sistemi di tra- sporto del materiale (nastri trasportatori, torri di soste- gno, vie di accesso, eccetera). Né è escluso che la messa in esercizio della fresa meccanica a Bodio - con escavazio- ne di materiale - possa avvenire in anticipo, restringendo quindi ulteriormente i tempi per l'esecuzione dei lavori preparatori sul sito della "Buzza". In punto all'urgenza fatta valere dall'espropriante, le censure ricorsuali vanno quindi respinte. 3.- Il ricorrente ritiene imprescindibile la pre- sentazione dei piani di dettaglio sulla gestione e la sistemazione della "Buzza" da parte dell'espropriante, af- finché, oltretutto, l'Assemblea patriziale li possa appro- vare unitamente ai progetti di convenzione frutto delle trattative da tempo avviate con la AlpTransit San Gottardo SA e lo Stato del Cantone Ticino. Va a questo proposito ri- cordato che, sin dal 1995, e indipendentemente dalla proce- dura di approvazione dei piani, le parti hanno condotto trattative per una soluzione bonale in merito alla sistema- zione definitiva dell'area adibita a deposito; al riguardo vi era la disponibilità dell'AlpTransit San Gottardo SA a rinunciare eventualmente all'espropriazione formale dei fondi del Patriziato e a permettere una riutilizzazione del materiale depositato. Le trattative erano giunte a buon punto nel gennaio 2001, con l'allestimento delle bozze di due convenzioni regolanti, da un lato, l'occupazione tempo- ranea in vista della realizzazione del deposito e il rela- tivo indennizzo (cfr. allegato doc. B all'istanza dell'11 giugno 2001) e, dall'altro, la gestione e la sistemazione finale dell'area (cfr. allegato doc. C all'istanza); esse si sono poi arenate per l'insorgere del problema del riale Vallone. Quest'ultimo è un torrente che scorre sul confine meridionale dell'area prevista per il deposito di materia- le, gettandosi in seguito nel fiume Brenno. In seguito alle alluvioni che hanno colpito Biasca nel 1993, il Comune ha previsto un intervento di protezione del riale consistente nel deviarne verso nord l'alveo, per far poi confluire le acque in una vasca di contenimento; parte delle opere ver- rebbero a trovarsi nell'area del deposito soggetta a espro- priazione. Allo stato attuale, come ha rilevato la CFS nel- la decisione impugnata, i progetti comunali delle opere lungo il riale Vallone non sono ancora definitivi, e sussi- ste un'incertezza sia sull'esatta ubicazione, sia sull' estensione della vasca di contenimento. L'AlpTransit San Gottardo SA, preso atto dell'esistenza dei progetti comuna- li, ha elaborato due varianti che riguardano il comprenso- rio sud della "Buzza", a contatto con il citato riale: l'una, detta "integrata", ha come obiettivo quello di inte- grare il progetto di dettaglio del deposito di materiale con le opere di premunizione lungo il riale stesso, mentre l'altra, detta "indipendente", prevede il deposito come un' opera completamente indipendente dalla soluzione ventilata dal comune di Biasca per il riale. a) La CFS ha riconosciuto che il progetto di det- taglio richiesto all'espropriante dal DATEC nella decisione di approvazione dei piani non è ancora stato presentato. Nelle osservazioni del 27 settembre 2001 al Tribunale fede- rale, l'espropriante segnala che il progetto di dettaglio è stato inoltrato solo il 14 agosto 2001 all'Ufficio federale dei trasporti, e ch'esso dovrà ancora seguire la procedura di approvazione formale ai sensi dell'art. 18i Lferr. La CFS ha tuttavia considerato la documentazione prodotta dall'espropriante (planimetrie, fotografie, ecce- tera) in ogni caso sufficiente per consentire la stima dei diritti espropriati anche dopo la concessione dell'antici- pata immissione in possesso, qualora le parti non confer- massero gli accordi ai quali, in pratica, sono pervenute (cfr. bozze delle convenzioni in atti). A questo proposito la CFS non si è accontentata della documentazione già pro- dotta dall'espropriante con l'istanza dell'11 giugno 2001 o in precedenza, ma ha preteso, durante il sopralluogo del 23 luglio 2001, l'edizione di ulteriore documentazione, e in particolare di piani che indicassero, in modo vincolante per l'espropriante, i limiti dell'area per la quale veniva chiesta l'immissione in possesso, tenuto conto delle nuove esigenze di coordinamento territoriale poste dalla proble- matica del riale Vallone. Questi piani sono stati prodotti dall'AlpTransit San Gottardo SA il 26 luglio 2001, e tra- smessi alle parti in causa il 6 agosto successivo. Si trat- ta di quattro piani di lavoro - designati da 1 a 4 - ri- guardanti il progetto di deposito pubblicato nel 1995 (piano 1), la variante "indipendente" (piano 2), la varian- te "integrata" (piano 3), delle quali si è detto, nonché il progetto di deposito concordato nel 1999 con il Cantone Ticino e i Servizi federali, senza considerazione del pro- getto di sistemazione del riale Vallone (piano 4). In sede di sopralluogo davanti alla CFS, l'espropriante aveva inol- tre acconsentito a ridurre la superficie oggetto dell'anti- cipata immissione in possesso nella misura indicata nei surriferiti piani, portati a conoscenza dell'espropriato. La richiesta di anticipata immissione in possesso è quindi stata provvisoriamente limitata all'area a nord della se- zione n. 2 e a una striscia di una profondità di 50 ml a valle di detta sezione, escludendo per ora il comparto (potenzialmente) interessato dai lavori di sistemazione e correzione del riale Vallone. Per la CFS questo ridimensio- namento della domanda, peraltro accettato dal Patriziato di Biasca, consente di superare, allo stadio attuale, l'osta- colo della mancanza del progetto di dettaglio. b) Le considerazioni della CFS resistono alle cen- sure ricorsuali. Da una parte, l'espropriante ha prodotto, su richiesta della CFS, una dettagliata documentazione di complemento agli atti già presentati, e in particolare i quattro piani che espongono le varie soluzioni di sistema- zione del deposito della "Buzza" e la loro relazione con i progetti comunali lungo il riale Vallone. Si tratta, a ben vedere, già di una sorta di pianificazione di dettaglio, in particolare riguardo ai piani n. 2 e 3, che prevedono le cosiddette varianti "integrata" e "indipendente". Ora, sul- la scorta di questi piani - che, si ripete, escludono dalla domanda di anticipata immissione in possesso l'area inte- ressata dalla regolamentazione del riale Vallone - è possi- bile già sin d'ora misurare la portata del progetto del de- posito e l'aspetto della sua sistemazione definitiva (a cantiere ultimato), senza che sia poi compromessa la valu- tazione delle pretese espropriative (cfr. DTF 121 II 121, consid. 2). Inoltre il ridimensionamento della domanda di immissione anticipata in possesso formulata durante il sopralluogo dall'espropriante, e accettata dal Patriziato, permette di evitare potenziali conflitti con i progetti del Comune di Biasca per le opere di contenimento lungo il riale. La CFS non ha quindi violato il diritto federale concedendo l'anticipata immissione in possesso dell'area così circoscritta, dato che i requisiti alla base della do- manda sono senz'altro soddisfatti. Il ricorso di diritto amministrativo deve pertanto essere respinto sia nella do- manda principale sia in quella subordinata, che chiedeva di sospendere la concessione dell'anticipata immissione in possesso sino alla presentazione dei piani definitivi. 4.- Secondo l'art. 116 cpv. 1 LEspr le spese di procedura davanti al Tribunale federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'esproprian- te. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte to- talmente o preponderatamente, si può procedere a una diver- sa ripartizione. Si giustifica tuttavia di seguire in con- creto la regola generale e di accollare le spese all'espro- priante. Non si assegnano ripetibili, dato che l'espropria- to non è patrocinato da un avvocato. Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso di diritto amministrativo è respin- to. 2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dell'AlpTransit San Gottardo SA. Non si assegnano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione al Patriziato di Biasca, alla AlpTransit San Gottardo SA e alla Commissione federale di stima del 13° Circondario. Losanna, 13 novembre 2001 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,