Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.12/2001
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1E.12/2001/viz

Sentenza del 7 dicembre 2001
I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del
Tribunale federale,
Aeschlimann e Catenazzi,
cancelliere Gadoni.

Repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza
governativa, 6500 Bellinzona,

contro

AlpTransit San Gottardo SA, Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni, 3003 Berna.

Nuova ferrovia transalpina (NFTA) - Linea di base del San Gottardo - settore
Sud, tratta della Riviera, comparto di Biasca; tratta a cielo aperto Biasca
Campagna, nodo della Giustizia, spostamento binari Pollegio (approvazione dei
piani)

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Dipartimento
federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
dell'8 maggio 2001)

Fatti:

A.
Il progetto di galleria di base del San Gottardo per una linea delle Ferrovie
federali svizzere (FFS) tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di
Bodio/Biasca, con una nuova linea fino alla regione della Giustizia, fa parte
dei progetti disciplinati dal decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente
la costruzione di una ferrovia transalpina (decreto sul traffico alpino, RS
742.104; cfr. art. 5bis lett. a di tale decreto). Per l'attuazione della
tratta della Riviera (settore sud della linea di base, comparto di Biasca) e
su istanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle telecomunicazioni e
dell'energia (ora: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni, DATEC) è stata ordinata nel 1995 dalla
Commissione federale di stima del 13° circondario l'apertura di una procedura
di approvazione dei piani, combinata con una procedura di espropriazione
(procedura combinata). Nell'ambito di tale procedura lo Stato del Cantone
Ticino e i Comuni toccati dal progetto hanno presentato opposizione, ciò che
ha condotto a una modificazione dei piani e a una loro susseguente
ripubblicazione. La società AlpTransit San Gottardo SA (in seguito:
AlpTransit), costituita nel 1998, è nel frattempo subentrata alle FFS
nell'attuazione dell'intero progetto. Anche nell'ambito delle procedure
combinate aperte per le suddette modificazioni lo Stato del Cantone Ticino ha
inoltrato opposizioni, con atti del 28 aprile 1998 e del 22 luglio 1999. Esso
ha in particolare chiesto, riguardo alle prospettate immissioni foniche, di
rispettare i valori di pianificazione e di dotare l'intero tracciato, su
entrambi i lati, di ripari fonici fonoassorbenti alti almeno 2 m.

B.
Con decisione dell'8 maggio 2001 il DATEC ha approvato i piani relativi alla
tratta a cielo aperto nel comparto di Biasca, la modifica concernente lo
spostamento dei binari a Pollegio e il progetto "nodo della Giustizia” con la
modifica "Biasca Campagna”. Il DATEC ha imposto all'AlpTransit una serie di
oneri e respinto, in quanto ricevibili, le opposizioni non accolte o non
divenute prive d'oggetto.

L'autorità di approvazione dei piani ha in particolare rilevato che
l'apertura del tracciato veloce, più discosto dalle zone residenziali
rispetto alla linea esistente, permette di rispettare i valori di
pianificazione nei Comuni di Iragna e di Osogna. Nel Comune di Biasca è
prevista la realizzazione di una parete fonica lunga 1800 m e alta 1-1,5 m e
di un ulteriore riparo lungo 525 m e alto 1 m, mentre nel Comune di Pollegio
la parete fonica è lunga complessivamente 1707 m e alta 1,5-2 m. Questi
provvedimenti permettono, secondo l'autorità di approvazione, il rispetto dei
valori di pianificazione nei punti di calcolo. Solamente per due edifici siti
nel Comune di Biasca e per dodici a Pollegio tali valori, non però i valori
limite d'immissione, sono superati al massimo di 4 dB(A). Per questi casi il
DATEC ha accordato le facilitazioni chieste dall'AlpTransit. Ha quindi
respinto la richiesta cantonale di portare l'altezza delle pareti foniche a 2
m.

C.
Lo Stato del Cantone Ticino impugna la decisione di approvazione dei piani,
limitatamente alle citate questioni foniche, con un ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale. Chiede di annullarla nella misura in
cui viene respinta la richiesta di dotare entrambi i lati dell'intero
tracciato di ripari fonici alti 2 m e vengono accordate facilitazioni.
Postula inoltre il rinvio degli atti al DATEC per un nuovo giudizio, dopo
avere concesso allo Stato la facoltà di esprimersi sui preavvisi
dell'AlpTransit e dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio (UFAFP). Il ricorrente fa essenzialmente valere una violazione del
diritto di essere sentito e un accertamento inesatto e incompleto dei fatti.
Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.

D.
Sono stati invitati a esprimersi sul ricorso l'AlpTransit, che ne postula la
reiezione, e il DATEC, che ne propone sostanzialmente l'accoglimento. In
particolare l'autorità di approvazione dei piani prospetta un nuovo esame
delle misure di protezione fonica nell'ambito di una progettazione di
dettaglio.

Diritto:

1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a,
126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1).

1.2 Secondo l'art. 18h cpv. 5 della legge federale sulle ferrovie del 20
dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101) la decisione di approvazione dei piani del
Dipartimento può essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale. Il rimedio inoltrato tempestivamente dal
ricorrente è pertanto, da questo profilo, ammissibile (cfr. anche le
disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999 e la cifra n. 3
dell'allegato, in relazione con l'art. 18 cpv. 2 lett. b Lferr).

1.3 Lo Stato del Cantone Ticino ha un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata ed è
legittimato a ricorrere. Certo, il diritto di ricorrere secondo l'art. 103
lett. a OG riguarda innanzitutto i privati (DTF 125 II 192 consid. 2a/aa, 124
II 293 consid. 3b). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, anche un ente
pubblico può essere legittimato a ricorrere ai sensi di questa disposizione e
ciò non soltanto quando esso sia toccato in modo simile a un privato, bensì
anche quando la decisione impugnata lo tocchi nei suoi compiti e nelle sue
competenze ufficiali. Esso ha quindi segnatamente la facoltà di impugnare la
decisione che autorizza un'opera comportante immissioni se, come proprietario
di fondi, è toccato analogamente a un privato o se, in quanto corporazione di
diritto pubblico, tutela interessi pubblici, quali per esempio la protezione
dei suoi cittadini dalle immissioni, come è qui il caso (DTF 124 II 293
consid. 3b, 123 II 371 consid. 2c e riferimenti).

1.4 Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione
del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, così come l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a e b OG). Poiché l'istanza
inferiore non era un'autorità giudiziaria, l'eccezione dell'art. 105 cpv. 2
OG (cui rinvia l'art. 104 lett. b OG) non si applica. Nell'ambito di una
procedura di approvazione dei piani, il Tribunale federale pone esigenze
severe riguardo all'accertamento delle situazioni di fatto quando si tratta
di impianti che incidono considerevolmente sull'ambiente. Un giudizio sul
rispetto delle esigenze di protezione ambientale, in particolare un'accurata
ponderazione degli interessi, è possibile solo sulla base di un ampio esame
degli effetti della costruzione ferroviaria e del suo esercizio (DTF 121 II
378 consid. 1e/aa, 120 Ib 233 consid. 3e e rinvii).

2.
2.1 Il ricorrente lamenta innanzitutto una violazione del diritto di essere
sentito e rimprovera al DATEC di avere statuito sulla base di atti su cui lo
Stato del Cantone Ticino non aveva potuto esprimersi; gli rimprovera altresì
di non avere sufficientemente motivato la ponderazione degli interessi in
gioco; contesta poi le modalità di misurazione del rumore e insiste sulla
necessità di portare a 2 m l'altezza dei ripari fonici lungo tutto il
tracciato.

Il DATEC, nella risposta al ricorso di diritto amministrativo, rileva di
avere rivisto le problematiche del rumore e dei ripari fonici e di avere
consultato in proposito l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio. Osserva che le argomentazioni del ricorrente non appaiono
ingiustificate e che, in particolare, le facilitazioni accordate
all'AlpTransit non sono state sufficientemente specificate nella decisione
impugnata. Rileva inoltre che il sistema di calcolo del rumore adottato nella
fattispecie non tiene conto della riflessione del rumore stesso e che
ulteriori misurazioni potrebbero comportare una rivalutazione dei
provvedimenti di protezione fonica.

2.2 Il DATEC considera quindi non sufficientemente approfondite le questioni
in materia di protezione fonica sollevate nel ricorso e prospetta in sostanza
alle parti il riesame, nell'ambito di una progettazione di dettaglio, della
propria decisione su questi punti; aderisce in tali circostanze alla domanda
di annullamento della decisione impugnata in quanto essa respinge la
richiesta del Cantone riguardo ai quesiti sulla protezione fonica.
Premesso che la procedura del ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale non prevede una disposizione analoga all'art. 58 della legge
federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), che permette
all'autorità inferiore, fino all'invio della sua risposta, di riesaminare la
decisione impugnata (cfr. DTF 125 V 345 consid. 2b/aa, 109 V 234 consid. 2;
Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 341, n. 963), il quesito
dell'ammissibilità del riesame dal profilo procedurale non deve, in un caso
come il presente, essere esaminato oltre. Risulta in effetti dalla risposta
del DATEC che le censure connesse alla problematica dei rumori, segnatamente
ai provvedimenti di protezione fonica, addotte dinanzi a esso dal Governo
ticinese, pur non apparendo d'acchito del tutto infondate secondo l'autorità
di approvazione dei piani medesima, sono state da lei respinte senza averle
sufficientemente esaminate. La decisione impugnata viola quindi, sui punti
qui sollevati, il diritto federale (cfr. art. 104 lett. a OG). Tale
circostanza non comporta tuttavia, in un caso come il presente, il diniego
dell'approvazione dei piani, che peraltro il ricorrente esplicitamente non
chiede. Gli aspetti principali connessi al carico fonico del progetto sono
infatti stati oggetto di un rapporto d'impatto ambientale e di massima
esaminati nell'ambito della decisione di approvazione dei piani impugnata.
Come prospettato dal DATEC, il quesito dell'altezza dei ripari fonici può
quindi ancora essere approfondito e trattato successivamente, tenendo se del
caso conto dei progressi tecnici nel frattempo raggiunti, nell'ambito di una
progettazione particolareggiata (cfr. DTF 121 II 378 consid. 6b; cfr. anche
DTF 124 II 146 consid. 2c/aa, 122 II 165 consid. 14). In quella sede il DATEC
dovrà pertanto nuovamente pronunciarsi sui provvedimenti in materia di
protezione fonica, garantendo alle parti i loro diritti, segnatamente il
diritto di essere sentito (DTF 121 II 378 consid. 6c). In tali circostanze,
la pretesa violazione di questo diritto fatta valere dal ricorrente, e
fondata sul fatto di non avere avuto la facoltà di esprimersi su talune prese
di posizione della controparte e delle autorità federali, non deve quindi
essere esaminata in questa sede.

3.

Ne consegue che il ricorso deve essere parzialmente accolto e il dispositivo
n. 3 della decisione impugnata (domande di facilitazione) annullato. Sul
quesito dei ripari fonici e su eventuali facilitazioni il DATEC dovrà emanare
una nuova decisione, nell'ambito di una progettazione di dettaglio. Le spese
sono poste a carico dell'AlpTransit, tenuto anche conto del suo grado di
soccombenza (art. 116 cpv. 1 LEspr, art. 156 cpv. 1 OG). Comunque, vista la
natura della presente procedura, si giustifica di prelevare una tassa di
giustizia ridotta e di non assegnare al ricorrente, peraltro non assistito da
un avvocato, ripetibili della sede federale.

Il Tribunale federale, pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e il dispositivo
n. 3 della decisione impugnata è annullato.

2.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico dell'AlpTransit San
Gottardo SA.

3.
Non si assegnano ripetibili della sede federale.

4.
Comunicazione al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, all'AlpTransit San
Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni.

Losanna, 7 dicembre 2001

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero:

Il Presidente, Il Cancelliere,