Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.10/2001
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1E.10/2001

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     26 novembre 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale fede-
rale, Aeschlimann e Catenazzi.
Cancelliere: Gadoni.

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 5 giugno
2001 presentato dall'ing. A.________, contro la decisione
dell'8 maggio 2001 con cui il Dipartimento federale dell'
ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
ha approvato i piani della galleria di base del San Gottar-
do, tratta della Riviera, comparto di Biasca, della società
anonima AlpTransit San Gottardo SA, Lucerna;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il progetto di galleria di base del San Got-
tardo per una linea  delle Ferrovie federali svizzere (FFS)
tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di Bodio/Biasca,
con una nuova linea fino alla regione della Giustizia, fa
parte dei progetti disciplinati dal decreto federale del 4
ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia
transalpina (decreto sul traffico alpino, RS 742.104; cfr.
art. 5bis lett. a di tale decreto). Per l'attuazione della
tratta della Riviera (settore sud della linea di base,
comparto di Biasca), il Dipartimento federale dei traspor-
ti, delle telecomunicazioni e dell'energia (ora: Diparti-
mento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e
delle comunicazioni, DATEC) ha ordinato nel 1995 l'apertura
di una procedura di approvazione dei piani, combinata con
una procedura di espropriazione (procedura combinata).
Nell'ambito di tale procedura enti pubblici e privati cit-
tadini toccati dal progetto hanno presentato opposizione,
ciò che ha condotto a una modificazione dei piani e a una
loro susseguente ripubblicazione. Nel frattempo la società
AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: AlpTransit), costi-
tuita nel 1998, è subentrata alle FFS nell'attuazione dell'
intero progetto.

  Anche nell'ambito della procedura combinata aperta
per le suddette modificazioni sono state sollevate opposi-
zioni al progetto, tra cui quella presentata il 26 maggio
1999 da A.________, proprietario della particella n. XXX
RFD di Biasca, sulla quale sorge una palazzina d'apparta-
menti. L'opponente criticava sostanzialmente le immissioni
foniche eccessive derivanti dalla vicinanza del tracciato
alle abitazioni, la formazione di un'area inservibile tra
la prospettata linea veloce e l'autostrada, nonché la dimi-
nuzione di valore del suo immobile. Chiedeva quindi la

modifica del progetto al fine di diminuire i pretesi incon-
venienti e il riconoscimento di un'indennità di fr.
250'000.-- a titolo di risarcimento per la perdita di va-
lore dell'immobile; all'udienza di conciliazione del 4
maggio 2000 A.________ ha mantenuto l'opposizione.

  B.-  Con decisione dell'8 maggio 2001 il DATEC ha
approvato i piani relativi alla tratta a cielo aperto nel
comparto di Biasca, la modifica concernente lo spostamento
dei binari a Pollegio e il progetto "nodo della Giustizia"
con la modifica "Biasca-Campagna". Il DATEC ha imposto a
AlpTransit una serie di oneri e respinto, in quanto ricevi-
bili, le opposizioni non accolte o non divenute prive d'og-
getto.

  Riguardo all'opposizione presentata da A.________,
l'autorità di approvazione dei piani ha respinto la richie-
sta di modifiche, essendo il tracciato condizionato dalle
esigenze del progetto, segnatamente dal binario di sorpas-
so; il DATEC non ha esaminato la domanda d'indennità per il
minore valore dello stabile, di competenza della Commissio-
ne federale di stima.

  C.-  A.________ impugna la decisione di approvazio-
ne dei piani con un ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Chiede di ordinare l'allestimento di un
nuovo progetto che preveda, anche per l'attraversamento di
Biasca, un tracciato in galleria; in via subordinata, chie-
de l'allestimento di un nuovo progetto a cielo aperto pa-
rallelo e a ridosso dell'autostrada, dotato di ripari fo-
nici; più subordinatamente, postula il riconoscimento di
un'indennità di fr. 250'000.-- per la diminuzione del valo-
re del suo fondo a seguito delle immissioni foniche; in via
ancora più subordinata fa valere un'espropriazione materia-
le della particella.

  D.-  Sono stati invitati a esprimersi sul ricorso
l'AlpTransit e il DATEC, che ne postulano la reiezione.

  Il 4 luglio 2001 il Presidente della I Corte di
diritto pubblico ha respinto la domanda di effetto sospen-
sivo contenuta nel gravame.

       C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza
essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle
parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a,
127 IV 166 consid. 1, 126 I 257 consid. 1a).

  b)  Secondo l'art. 18h cpv. 5 della legge federale
sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (Lferr; RS 742.101) la
decisione di approvazione dei piani del Dipartimento può
essere impugnata mediante ricorso di diritto amministrativo
dinanzi al Tribunale federale. Il rimedio inoltrato tempe-
stivamente dal ricorrente è pertanto, da questo profilo,
ammissibile (cfr. anche le disposizioni finali della modi-
ficazione del 18 giugno 1999 e la cifra n. 3 dell'allegato,
in relazione con l'art. 18 cpv. 2 lett. b Lferr).

  c)  Secondo l'art. 103 lett. a OG la facoltà di in-
terporre ricorso di diritto amministrativo spetta a chiun-
que è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la
decisione lo tocca più di chiunque altro nei suoi interessi
materiali o ideali, senza riguardo alla circostanza che
siano giuridici o di mero fatto. Egli deve avere con l'og-
getto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di

protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle
normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi
è inammissibile: l'azione popolare è esclusa (DTF 125 I 7
consid. 3a-c, 123 II 425 consid. 2, 499 consid. 1b, 121 II
171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c). In
particolare, nella procedura di approvazione dei piani fer-
roviari, così come secondo la giurisprudenza concernente la
costruzione di strade nazionali, il privato cittadino inte-
ressato dall'edificazione dell'opera non può limitarsi a
criticare in modo generale il percorso della linea, ma deve
piuttosto spiegare concretamente in quale misura il proget-
to violi il diritto federale riguardo alla situazione del
suo fondo (DTF 120 Ib 59 consid. 1c e d, 118 Ib 206 consid.
8b, pag. 214 seg., 112 Ib 543 consid. 1d pag. 550, 111 Ib
26 consid. 3a pag. 29 seg., 290 consid. 1b-c).

  Secondo la giurisprudenza è generalmente legittima-
to a ricorrere colui che abita vicino a un impianto che sia
fonte di un rumore chiaramente percettibile e tale da di-
sturbare la sua tranquillità. Non occorre invece che sulla
particella interessata sia superato il valore limite d'im-
missione o addirittura il valore d'allarme (DTF 121 II 171
consid. 2b, 119 Ib 179 consid. 1c pag. 184 e rinvii). Il
ricorrente, proprietario della particella n. XXX di Biasca,
distante 200 m circa dalla linea ferroviaria, lamenta
sostanzialmente asserite nuove immissioni foniche sul suo
fondo derivanti dall'esercizio del prospettato impianto
ferroviario. Nelle concrete circostanze, il tracciato liti-
gioso potrebbe pregiudicare la quiete del ricorrente: deve
quindi essere ammesso un suo sufficiente interesse a impu-
gnare la decisione di approvazione dei piani con un ricorso
di diritto amministrativo al Tribunale federale.

  d)  Con il ricorso di diritto amministrativo si può
far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, così come

l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamen-
te rilevanti (art. 104 lett. a e b OG). Poiché l'istanza
inferiore non era un'autorità giudiziaria, l'eccezione
dell'art. 105 cpv. 2 OG (cui rinvia l'art. 104 lett. b OG)
non si applica. Nell'ambito di una procedura di approvazio-
ne dei piani, il Tribunale federale pone esigenze severe
riguardo all'accertamento delle situazioni di fatto quando
si tratta di impianti che incidono considerevolmente sull'
ambiente. Un giudizio sul rispetto delle esigenze di prote-
zione ambientale, in particolare un'accurata ponderazione
degli interessi, è possibile solo sulla base di un ampio
esame degli effetti della costruzione ferroviaria e del suo
esercizio (DTF 121 II 378 consid. 1e/aa, 120 Ib 233 consid.
3e e rinvii).

  La questione di sapere se gli interessi favorevoli
e contrari all'opera siano stati ponderati correttamente è
innanzitutto di diritto e il Tribunale federale la esamina
liberamente. Esso si impone tuttavia un certo riserbo quan-
do si tratta di quesiti tecnici e l'autorità di approvazio-
ne dei piani ha preso la sua decisione fondandosi su un
esame dell'impatto sull'ambiente e su rapporti e analisi di
specialisti. In questi casi, il Tribunale federale deve in-
nanzitutto chiarire se tutti gli interessi toccati siano
stati rilevati e valutati e se i possibili effetti dell'im-
pianto siano stati considerati nella decisione (DTF 125 II
643 consid. 4a pag. 651, 124 II 146 consid. 1c non pubbli-
cato, 121 II 378 consid. 1e/bb e rinvii; sentenza del 22
dicembre 1998 nella causa M.M., consid. 6c, pubblicata in
RDAF 1999/I, pag. 371 segg.; cfr. art. 1 cpv. 2 in relazio-
ne con l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sulla pianificazione
del territorio [OPT; RS 700.1]).

  Al Tribunale federale, che non è né un'istanza
superiore di pianificazione né un'autorità di vigilanza in
materia ambientale (DTF 124 II 146 consid. 3c), non spetta

però valutare se la soluzione scelta dall'impresa ferrovia-
ria e approvata dal DATEC sia la migliore tra le alternati-
ve possibili. È infatti escluso che, nell'ambito di un ri-
corso di diritto amministrativo, il Tribunale federale ne-
ghi l'approvazione a un progetto conforme al diritto fede-
rale; come visto, esso si limita a esaminare se la prece-
dente istanza abbia violato il diritto federale, omettendo
di considerare interessi pubblici o ponderandoli erronea-
mente, o abbia ecceduto o abusato del potere di apprezza-
mento (DTF 124 II 146 consid. 3c, 118 Ib 206 consid. 10).
In quanto i vari interessi toccati siano stati ponderati
correttamente e gli asseriti vantaggi di un'altra soluzione
o variante non siano manifesti, non spetta al Tribunale fe-
derale confrontare nel dettaglio le possibili alternative
ed esaminare quale di esse sia la migliore (DTF 125 II 643
consid. 4a pag. 652; cfr. decisione del 22 dicembre 1998,
citata, consid. 8b/bb).

  e)  Gli atti di causa già contengono un rapporto
sulle immissioni foniche. Essi sono quindi sufficienti a
chiarire la situazione riguardo alle questioni sollevate
con il ricorso, sicché la perizia e il sopralluogo chiesti
dal ricorrente non sono necessari ai fini del giudizio
(art. 113 in relazione con l'art. 95 OG; DTF 124 II 146
consid. 1d inedito, 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 con-
sid. 1d).

  2.-  Il ricorrente critica in modo generale il
tracciato a sud del portale di Bodio, attraverso il terri-
torio del Comune di Biasca. Sostiene essenzialmente che, di
massima, dal profilo tecnico, ambientale e finanziario,
sarebbe preferibile progettare l'intera linea in galleria,
in modo da garantire percorsi più lineari e brevi, sicché
occorrerebbe rivedere l'intera concezione dell'opera.

  a)  Premesso che, come visto (cfr. consid. 1c e d),
il ricorrente non può limitarsi a criticare genericamente
la linea e che non spetta al Tribunale federale esaminare
se quella approvata è la migliore soluzione possibile, la
critica ricorsuale non è proponibile con il presente grava-
me. In effetti, come hanno rilevato sia il DATEC, sia l'
AlpTransit, il Consiglio federale ha approvato, con deci-
sioni del 12 aprile 1995 (cfr. FF 1995 III 235 segg.) e del
15 marzo 1999 (cfr. FF 1999 n. 13 pag. 2372), il progetto
preliminare per la tratta del San Gottardo. Esso prevede in
particolare la costruzione di una galleria di base tra
Erstfeld e Bodio con una nuova linea a cielo aperto nella
regione di Biasca, fino alla Giustizia (cfr. art. 5bis
lett. a del decreto sul transito alpino).

  Il progetto preliminare, che ragguaglia in partico-
lare sul tracciato, sui punti di raccordo, sulle dimensioni
delle aree delle stazioni e dei terminali e sulle opere di
incrocio, tiene conto delle esigenze della pianificazione
del territorio, della natura e del paesaggio e della difesa
nazionale (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 del decreto sul transito
alpino). Con l'approvazione del progetto preliminare, il
Consiglio federale determina il tracciato (cfr. art. 11
cpv. 5 del decreto sul transito alpino); esso emana inoltre
un piano settoriale secondo l'art. 13 LPT, che comprende i
principali elementi territoriali dei progetti preliminari
approvati, segnatamente i tracciati (cfr. art. 17 segg.
dell'ordinanza del 28 febbraio 2001 sul transito alpino,
OTrAl, RS 742.104.1, in vigore dal 1° marzo 2001; cfr. an-
che l'art. 8bis cpv. 1 del decreto sul transito alpino e
l'art. 9 della previgente ordinanza del 20 gennaio 1993
sulla procedura NFTA, RS 742.104.2).

  b)  Il Consiglio federale, come si è visto, ha ap-
provato il progetto preliminare concernente in particolare
la galleria di base del San Gottardo, il portale sud a

Bodio (con lo spostamento della linea esistente) e la trat-
ta a cielo aperto Bodio-Giustizia (con i binari di sorpasso
e l'allacciamento alla linea esistente) e ha inserito que-
sto tracciato nel piano settoriale AlpTransit (cfr., ri-
guardo al tracciato sul territorio del Comune di Biasca, la
scheda 3.142 del piano settoriale). La decisione con cui il
Consiglio federale approva il progetto preliminare e il
piano settoriale non soggiace al controllo giudiziario del
Tribunale federale (cfr. art. 11 del decreto sul transito
alpino; art. 23 OTrAl; art. 98 OG). Inoltre, il progetto
preliminare è, di principio, vincolante nella procedura di
approvazione dei piani (cfr. art. 18 e 24 seg. OTrAl) e,
d'altra parte, le Autorità devono tenere conto del piano
settoriale nell'adempimento dei loro compiti (Lukas Bühl-
mann in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar
zum Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 41
all'art. 13). Ne consegue che i tracciati approvati nella
fase di progettazione preliminare e fissati nel piano set-
toriale non possono, di principio, più essere rimessi di-
rettamente in discussione nell'ambito di un ricorso di di-
ritto amministrativo contro l'approvazione dei piani secon-
do gli art. 18 segg. Lferr (cfr. l'analoga situazione in
materia di strade nazionali, DTF 118 Ib 206 consid. 8b e d,
117 Ib 285 consid. 7c; cfr. anche DTF 120 Ib 59 consid. 1c
pag. 63, 125 II 18 consid. 4c/aa).

  In tali circostanze, le critiche ricorsuali, diret-
te genericamente contro le caratteristiche fondamentali del
percorso approvato dal Consiglio federale, volte in sostan-
za a rivedere completamente la linea, esaminando la possi-
bilità di costruire ulteriori tracciati sotterranei, sono
improponibili nel presente gravame.

  3.-  Il ricorrente critica poi il progetto dal
profilo delle immissioni foniche; ritiene in particolare

insufficienti le misure di protezione previste e ravvisa
una violazione dell'art. 25 cpv. 3 LPAmb.

  a)  Chi propone un ricorso di diritto amministrati-
vo è tenuto, secondo l'art. 108 cpv. 2 OG, a esporre motivi
e argomentazioni specifici (cfr. DTF 125 II 230 consid. 1c,
123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii).
Il libero esame delle lesioni del diritto federale, che
compete al Tribunale federale nell'ambito del ricorso di
diritto amministrativo, non libera in effetti il ricorrente
dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e precisa
motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dalla
precedente istanza: il ricorrente non può limitarsi a op-
porre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la
sua versione, senza spiegare su quali punti esse violereb-
bero il diritto (Peter Karlen, in: Geiser/Münch, editori,
Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n.
3.75 e segg., pag. 114 segg.). Ora, le censure ricorsuali
fondate sulla protezione dell'ambiente non adempiono le
citate esigenze di motivazione. Il ricorrente si limita
infatti a criticare genericamente pretese immissioni ecces-
sive derivanti dall'esercizio della linea veloce senza
tuttavia confrontarsi con le argomentazioni esposte a tal
proposito nella decisione impugnata (cfr. pag. 44 segg.).
Né egli fa riferimento alle relazioni tecniche agli atti,
segnatamente ai dati contenuti nel rapporto d'impatto am-
bientale (indagine fase 3), spiegando in che misura il
progetto litigioso violerebbe il diritto federale nell'am-
bito del suo fondo (cfr. DTF 118 Ib 206 consid. 8b pag. 214
seg.).

  b)  Comunque, a prescindere da questa circostanza,
su questi punti, il gravame è infondato. Risulta in effetti
dalla decisione impugnata che, lungo il tracciato, nel Co-
mune di Biasca è prevista la realizzazione di ripari fonici

che permettono, di massima, nei punti di calcolo, il ri-
spetto dei valori di pianificazione. Solamente per due edi-
fici siti in questo Comune, comunque non oggetto della pre-
sente causa, non essendo del resto di proprietà del ricor-
rente, tali valori sono superati, al massimo, di 4 dB(A):
anche in questi casi non sono però superati i valori limite
d'immissione. In particolare, relativamente all'area in cui
è ubicata la particella del ricorrente, situata in zona
edificabile alla quale è stato assegnato il grado di sen-
sibilità al rumore II (cfr. art. 43 cpv. 1 lett. b OIF),
risulta dal rapporto d'impatto ambientale (indagine fase
3), peraltro non contestato dal ricorrente, che i valori di
pianificazione diurni e notturni relativi al rumore dei
treni (cfr. art. 40 cpv. 1 OIF, allegato 4) sono di prin-
cipio rispettati (cfr. DTF 124 II 146 consid. 5b/cc).

  In tali circostanze, la decisione impugnata non
viola quindi, riguardo al fondo del ricorrente, l'art. 25
LPAmb (cfr., su questa disposizione, segnatamente sulle
facilitazioni secondo l'art. 25 cpv. 2 e 3 LPAmb, DTF 126
II 522 consid. 47c-d, 125 II 643 consid. 17c-d e rinvii,
121 II 378 consid. 10).

  Non occorre infine esaminare in questa sede la
domanda di indennità per il preteso minore valore dell'edi-
ficio, di competenza della Commissione di stima (cfr. art.
18k Lferr, art. 57 segg. LEspr). Né va statuito sull'asse-
rita espropriazione materiale accennata dal ricorrente; del
resto l'eventuale attribuzione di un'indennità di espro-
priazione per il deprezzamento d'immobili d'abitazione a
causa di immissioni foniche eccessive può di principio
essere esaminata soltanto nel quadro di una procedura di
espropriazione formale (DTF 116 Ib 11 consid. 2).

  4.-  Ne consegue che, nella misura in cui è ammis-
sibile, il ricorso è respinto. Le spese sono poste a carico

del ricorrente, essendo il gravame manifestamente infondato
(cfr. art. 116 cpv. 1 LEspr). Comunque, vista la natura
della presente procedura, si giustifica di prelevare una
tassa di giustizia ridotta e di non assegnare ripetibili
della sede federale.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Non si assegnano ripetibili della sede federa-
le.

  4.  Comunicazione al ricorrente, all'AlpTransit San
Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Losanna, 26 novembre 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                              Il Cancelliere,