Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.275/1999
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7B.275/1999 CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI **************************************** 14 gennaio 2000 Composizione della Camera: giudici federali Bianchi, presi- dente, Weyermann e Nordmann. Cancelliere: Piatti. ________ Visto il ricorso del 1° dicembre 1999 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, Locarno, contro la sentenza emanata il 18 novembre 1999 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla B.________ Ltd. in liquidazione, patrocinata dall'avv. dott. Sergio Salvioni, Locarno, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, in materia di sequestro; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- A.________ è stato riconosciuto colpevole di truffa e falsità in documenti a danno della B.________ Ltd. ed è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona alla pena di 3 anni di detenzione con senten- za 8 maggio 1995, cresciuta in giudicato. Al dispositivo 6 di quel giudizio è stato ordinato il risarcimento compensa- tivo ex art. 59 cifra 2 CP per dollari USA 6'393'060.--, assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di dol- lari USA 4'000'000.-- già sequestrati dal giudice istrutto- re; importo assegnato alla parte lesa in applicazione dell' art. 60 CP, deduzione fatta delle spese non incassate dai condannati. B.- Il 14 febbraio 1996 la B.________ Ltd. ha ot- tenuto dal Pretore di Bellinzona il sequestro di quell'im- porto in applicazione della LEF. Il 14 marzo 1996, su do- manda della creditrice del 16 febbraio 1996, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha spiccato un pre- cetto esecutivo a convalida del predetto sequestro. L'op- posizione interposta dal debitore è stata rigettata in via definitiva per l'importo di fr. 7'667'836.20, oltre inte- ressi, dal Pretore del distretto di Bellinzona il 9 agosto 1996. Tale rigetto dell'opposizione è stato confermato dal- la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appel- lo del Cantone Ticino con sentenza 14 ottobre 1996. Un ri- corso di diritto pubblico inoltrato contro la decisione dell'ultima istanza cantonale è stato dichiarato inammissi- bile dalla II Corte civile del Tribunale federale il 31 gennaio 1997. C.- Nel frattempo, a seguito del sequestro, C.________, moglie di A.________, che si ritiene proprieta- ria di quel denaro, ha proposto un'azione di rivendicazione innanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona. Con senten- za 8 febbraio 1999 Il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa, poiché la rivendicante non aveva versato la cauzione processuale richiestale. La sentenza pretorile è stata con- fermata il 29 marzo 1999 dalla II Camera civile del Tribu- nale d'appello del Cantone Ticino e il ricorso di diritto pubblico diretto contro tale decisione, a cui il Presidente della Corte adita ha concesso effetto sospensivo in via su- percautelare, è stato dichiarato inammissibile dalla II Corte civile del Tribunale federale con sentenza 8 giugno 1999. Con domanda 24 giugno 1999 la B.________ Ltd. in liquidazione ha chiesto la continuazione dell' esecuzione e l'11 agosto 1999 l'Ufficio di Bellinzona ha pignorato quan- to era oggetto del sequestro. D.- Il 6 settembre 1999 A.________ ha adito l'au- torità di vigilanza, postulando che il predetto pignoramen- to sia dichiarato nullo risp. annullato, che il relativo sequestro sia dichiarato caduco risp. revocato e che l'ese- cuzione a convalida sia dichiarata nulla risp. annullata. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appel- lo del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha re- spinto il rimedio con sentenza 18 novembre 1999. I giudici cantonali hanno rilevato che la procedura di rivendicazione concerneva l'unico bene oggetto del sequestro e che la sus- sistenza di quest'ultimo dipendeva dall'esito della causa di rivendicazione. In concreto la procedura di convalida del sequestro è quindi rimasta sospesa per la durata del processo di rivendicazione. Questo si è concluso il 21 giu- gno 1999, data in cui la creditrice ha ricevuto la sentenza dell'8 giugno 1999 emanata dalla II Corte civile del Tribu- nale federale su ricorso di diritto pubblico della rivendi- cante. La domanda di continuazione dell'esecuzione presen- tata il 24 giugno 1999 risulta pertanto essere tempestiva. E.- Il 1° dicembre 1999 A.________ ha presentato un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con cui postula l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza. Secondo il ricorrente l'esecuzione sarebbe perenta, essendo decorso il termine di un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF per chiederne la continuazione. Inoltre, giusta l'art. 279 cpv. 3 LEF, il creditore sequestrante ha unicamente 10 giorni dal rigetto dell'opposizione per domandare il prosieguo dell'esecuzio- ne. Tale termine sarebbe, al più tardi, scaduto il 23 feb- braio 1997 e cioè 10 giorni dopo la notifica della decisio- ne 31 gennaio 1997 con cui il Tribunale federale ha stral- ciato il ricorso di diritto pubblico diretto contro la sentenza del Tribunale d'appello concernente il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal debitore. Infi- ne, anche qualora si volesse ammettere che l'azione di ri- vendicazione avesse sospeso il termine per la continuazione dell'esecuzione, questo sarebbe scaduto dieci giorni dopo la notifica della decisione di appello, non mutando la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso di diritto pubblico il carattere straordinario di tale rimedio. Il 9 dicembre 1999 il Presidente della Camera adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso. Con osservazioni 14 dicembre 1999 la B.________ Ltd. in liquidazione propone la reiezio- ne del gravame. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. In concreto, il ricorrente si limita, nel proprio petitum, a chiedere l'annullamento della decisione impugnata. Una siffatta conclusione non ossequia quanto disposto dalla predetta norma (cfr. DTF 81 III 90). Tutta- via dalla motivazione del gravame emerge che il ricorrente ritiene il sequestro caduco e l'esecuzione perenta. Visto che è possibile capire le modifiche della sentenza canto- nale che egli vuole ottenere, il ricorso si rivela nondi- meno ammissibile (DTF 121 III 390 consid. 1). 2.- Nella fattispecie è pacifico che il sequestro ottenuto nei confronti del qui ricorrente è stato inizial- mente convalidato con il precetto esecutivo richiesto il 16 febbraio 1996 e con il susseguente rigetto dell'opposizio- ne. Litigiosa è invece la questione di sapere se la richie- sta di continuazione dell'esecuzione è avvenuta tempestiva- mente. Sotto l'imperio della previgente LEF, l'art. 280 vLEF non indicava alcun termine per inoltrare la domanda di pignoramento; erano pertanto applicabili i termini previsti dall'art. 88 vLEF (DTF 92 III 9 consid. 2b). Con la novella legislativa del 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, è stato introdotto l'art. 279 cpv. 3 LEF che prevede che, qualora l'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo sia stata rimossa, il creditore deve chiedere la continuazione dell'esecuzione entro 10 giorni dal momento in cui è legittimato a farlo (art. 88 LEF). Giusta l'art. 88 LEF, che non ha subito modifiche per quanto concerne i termini ivi menzionati, trascorsi 20 giorni dalla notifi- cazione del precetto il creditore può chiedere la continua- zione dell'esecuzione, se questa non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale. Il diritto si estingue entro un anno dalla notifica del pre- cetto. Tuttavia, se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azio- ne e la sua definizione. Per azione ai sensi della predetta norma si intendono segnatamente quella tendente al ricono- scimento del credito e contestuale eliminazione dell'oppo- sizione, la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione, l'azione di inesistenza del debito, l'azione di contesta- zione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (cfr. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 all'art. 88 LEF con rin- vii). Un sequestro non tempestivamente convalidato è revo- cato (art. 280 LEF, che riprende quanto precedentemente disposto dall'art. 278 cpv. 4 vLEF). 3.- L'autorità di vigilanza ha nondimeno reputato, riferendosi in particolare alla DTF 108 III 36 e a Reiser (Commento basilese, SchKG III, n. 3 all'art. 279 LEF), che il termine per chiedere il pignoramento fosse in concreto sospeso in seguito alla procedura di rivendicazione riguar- dante l'unico bene oggetto del sequestro. Nella citata sentenza il Tribunale federale aveva stabilito che il de- corso del termine per promuovere l'azione di convalida del sequestro è sospeso da una procedura di rivendicazione pendente, perlomeno ove si tratti di un sequestro concer- nente un debitore domiciliato all'estero e il foro dell' azione dipenda da detta procedura. Così facendo, i giudici cantonali misconoscono che la presente vertenza non può essere assimilata alla fatti- specie esaminata in DTF 108 III 36 segg. Nell'appena men- zionata sentenza occorreva stabilire l'ordine temporale in cui dovevano essere incoate due procedure giudiziarie: quella di rivendicazione e quella dell'azione di convalida del sequestro. La sospensione del termine per l'azione di convalida è stata giustificata dall'interesse del creditore sequestrante di non sobbarcarsi invano gli oneri di un processo, che potrebbe durare anni, senza sapere se alla fine dello stesso vi siano ancora beni sottoposti al seque- stro, o se gli stessi devono essere svincolati in seguito alla procedura di rivendicazione (DTF 108 III 36 consid. 3). In concreto, invece, non si tratta di stabilire la priorità fra due azioni giudiziarie, ma semplicemente di determinare se il creditore sequestrante può attendere la fine del processo di rivendicazione per chiedere, dopo aver ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione, la conti- nuazione dell'esecuzione. Già in DTF 37 I 445 consid. 2 il Tribunale federale ha stabilito che un'azione di rivendi- cazione concernente i beni oggetto di un sequestro non osta a un loro pignoramento. Infatti un tale pignoramento non causa alcun pregiudizio al rivendicante. In DTF 84 III 100 consid. 2 e 3 il Tribunale federale ha poi esplicitamente respinto la tesi secondo cui i termini per inoltrare una domanda di pignoramento sono sospesi a causa di un'azione di rivendicazione e ha dichiarato caduchi l'esecuzione e il sequestro per il fatto che tra la crescita in giudicato del rigetto dell'opposizione e la domanda di continuazione dell'esecuzione erano trascorsi quasi due anni. Nell'appena menzionata sentenza il Tribunale federale ha ricordato che sussiste un interesse degno di tutela a sapere se il credi- tore sequestrante intende o meno chiedere il pignoramento e che tale interesse esige che egli precisi le sue intenzioni con una tempestiva domanda. Ora, in concreto, la decisione con cui il Tribunale d'appello ha confermato la decisione pretorile di rigetto definitivo dell'opposizione risale al 14 ottobre 1996. Il ricorso di diritto pubblico - a cui non è stato conferito effetto sospensivo - inoltrato contro questa decisione non prolunga il termine annuale di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF (DTF 86 IV 226 consid. 2). La domanda di proseguire l'ese- cuzione presentata il 24 giugno 1999 non può quindi che essere considerata tardiva. Ne segue che sia il sequestro che l'esecuzione introdotta a convalida dello stesso devono essere considerati caduchi. Giova infine rilevare che un' azione di rivendicazione sospende l'esecuzione giusta l' art. 109 cpv. 5 LEF (che riprende quanto previsto dal previgente art. 107 cpv. 2 vLEF) per quanto concerne la realizzazione dei beni oggetto della rivendicazione, ma ciò unicamente dopo l'avvenuto pignoramento. 4.- Da quanto precede segue che il ricorso dev'es- sere accolto, la sentenza impugnata annullata, il sequestro revocato (art. 280 LEF che riprende il previgente art. 278 cpv. 4 LEF) e il pignoramento effettuato l'11 agosto 1999 dichiarato nullo (DTF 96 III 111 consid. 4a). Per questi motivi la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata, il sequestro pronunciato il 14 febbraio 1996 dal Pretore di Bellinzona ad istanza della B.________ Ltd. nei confronti A.________ è revocato e il pignoramento dell'11 agosto 1999 è dichiarato nullo. 2. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 14 gennaio 2000 MDE In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,