Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Schuldbetreibungs- und Konkurskammer 7B.275/1999
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7B.275/1999

         CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
         ****************************************

                      14 gennaio 2000

Composizione della Camera: giudici federali Bianchi, presi-
dente, Weyermann e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

                         ________

Visto il ricorso del 1° dicembre 1999 presentato da
A.________, patrocinato dall'avv. Marco Broggini, Locarno,
contro la sentenza emanata il 18 novembre 1999 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla
B.________ Ltd. in liquidazione, patrocinata dall'avv.
dott. Sergio Salvioni, Locarno, e all'Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Bellinzona, in materia di sequestro;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________ è stato riconosciuto colpevole di
truffa e falsità in documenti a danno della B.________ Ltd.
ed è stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali
di Bellinzona alla pena di 3 anni di detenzione con senten-
za 8 maggio 1995, cresciuta in giudicato. Al dispositivo 6
di quel giudizio è stato ordinato il risarcimento compensa-
tivo ex art. 59 cifra 2 CP per dollari USA 6'393'060.--,
assistito ai fini della sua esecuzione dall'importo di dol-
lari USA 4'000'000.-- già sequestrati dal giudice istrutto-
re; importo assegnato alla parte lesa in applicazione dell'
art. 60 CP, deduzione fatta delle spese non incassate dai
condannati.

  B.-  Il 14 febbraio 1996 la B.________ Ltd. ha ot-
tenuto dal Pretore di Bellinzona il sequestro di quell'im-
porto in applicazione della LEF. Il 14 marzo 1996, su do-
manda della creditrice del 16 febbraio 1996, l'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha spiccato un pre-
cetto esecutivo a convalida del predetto sequestro. L'op-
posizione interposta dal debitore è stata rigettata in via
definitiva per l'importo di fr. 7'667'836.20, oltre inte-
ressi, dal Pretore del distretto di Bellinzona il 9 agosto
1996. Tale rigetto dell'opposizione è stato confermato dal-
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appel-
lo del Cantone Ticino con sentenza 14 ottobre 1996. Un ri-
corso di diritto pubblico inoltrato contro la decisione
dell'ultima istanza cantonale è stato dichiarato inammissi-
bile dalla II Corte civile del Tribunale federale il 31
gennaio 1997.

  C.-  Nel frattempo, a seguito del sequestro,
C.________, moglie di A.________, che si ritiene proprieta-
ria di quel denaro, ha proposto un'azione di rivendicazione

innanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona. Con senten-
za 8 febbraio 1999 Il Pretore ha stralciato dai ruoli la
causa, poiché la rivendicante non aveva versato la cauzione
processuale richiestale. La sentenza pretorile è stata con-
fermata il 29 marzo 1999 dalla II Camera civile del Tribu-
nale d'appello del Cantone Ticino e il ricorso di diritto
pubblico diretto contro tale decisione, a cui il Presidente
della Corte adita ha concesso effetto sospensivo in via su-
percautelare, è stato dichiarato inammissibile dalla II
Corte civile del Tribunale federale con sentenza 8 giugno
1999. Con domanda 24 giugno 1999 la B.________ Ltd. in
liquidazione ha chiesto la continuazione dell' esecuzione e
l'11 agosto 1999 l'Ufficio di Bellinzona ha pignorato quan-
to era oggetto del sequestro.

  D.-  Il 6 settembre 1999 A.________ ha adito l'au-
torità di vigilanza, postulando che il predetto pignoramen-
to sia dichiarato nullo risp. annullato, che il relativo
sequestro sia dichiarato caduco risp. revocato e che l'ese-
cuzione a convalida sia dichiarata nulla risp. annullata.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appel-
lo del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha re-
spinto il rimedio con sentenza 18 novembre 1999. I giudici
cantonali hanno rilevato che la procedura di rivendicazione
concerneva l'unico bene oggetto del sequestro e che la sus-
sistenza di quest'ultimo dipendeva dall'esito della causa
di rivendicazione. In concreto la procedura di convalida
del sequestro è quindi rimasta sospesa per la durata del
processo di rivendicazione. Questo si è concluso il 21 giu-
gno 1999, data in cui la creditrice ha ricevuto la sentenza
dell'8 giugno 1999 emanata dalla II Corte civile del Tribu-
nale federale su ricorso di diritto pubblico della rivendi-
cante. La domanda di continuazione dell'esecuzione presen-
tata il 24 giugno 1999 risulta pertanto essere tempestiva.

  E.-  Il 1° dicembre 1999 A.________ ha presentato
un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale con cui postula l'annullamento della
decisione dell'autorità di vigilanza. Secondo il ricorrente
l'esecuzione sarebbe perenta, essendo decorso il termine di
un anno previsto dall'art. 88 cpv. 2 LEF per chiederne la
continuazione. Inoltre, giusta l'art. 279 cpv. 3 LEF, il
creditore sequestrante ha unicamente 10 giorni dal rigetto
dell'opposizione per domandare il prosieguo dell'esecuzio-
ne. Tale termine sarebbe, al più tardi, scaduto il 23 feb-
braio 1997 e cioè 10 giorni dopo la notifica della decisio-
ne 31 gennaio 1997 con cui il Tribunale federale ha stral-
ciato il ricorso di diritto pubblico diretto contro la
sentenza del Tribunale d'appello concernente il rigetto
definitivo dell'opposizione interposta dal debitore. Infi-
ne, anche qualora si volesse ammettere che l'azione di ri-
vendicazione avesse sospeso il termine per la continuazione
dell'esecuzione, questo sarebbe scaduto dieci giorni dopo
la notifica della decisione di appello, non mutando la
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso di diritto
pubblico il carattere straordinario di tale rimedio. Il 9
dicembre 1999 il Presidente della Camera adita ha conferito
effetto sospensivo al ricorso. Con osservazioni 14 dicembre
1999 la B.________ Ltd. in liquidazione propone la reiezio-
ne del gravame.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG l'atto di ricorso
deve indicare le modificazioni della decisione impugnata
che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di
diritto federale violate dalla decisione e in che consiste
la violazione. In concreto, il ricorrente si limita, nel
proprio petitum, a chiedere l'annullamento della decisione

impugnata. Una siffatta conclusione non ossequia quanto
disposto dalla predetta norma (cfr. DTF 81 III 90). Tutta-
via dalla motivazione del gravame emerge che il ricorrente
ritiene il sequestro caduco e l'esecuzione perenta. Visto
che è possibile capire le modifiche della sentenza canto-
nale che egli vuole ottenere, il ricorso si rivela nondi-
meno ammissibile (DTF 121 III 390 consid. 1).

  2.-  Nella fattispecie è pacifico che il sequestro
ottenuto nei confronti del qui ricorrente è stato inizial-
mente convalidato con il precetto esecutivo richiesto il 16
febbraio 1996 e con il susseguente rigetto dell'opposizio-
ne. Litigiosa è invece la questione di sapere se la richie-
sta di continuazione dell'esecuzione è avvenuta tempestiva-
mente. Sotto l'imperio della previgente LEF, l'art. 280
vLEF non indicava alcun termine per inoltrare la domanda di
pignoramento; erano pertanto applicabili i termini previsti
dall'art. 88 vLEF (DTF 92 III 9 consid. 2b). Con la novella
legislativa del 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997,
è stato introdotto l'art. 279 cpv. 3 LEF che prevede che,
qualora l'opposizione interposta dal debitore al precetto
esecutivo sia stata rimossa, il creditore deve chiedere la
continuazione dell'esecuzione entro 10 giorni dal momento
in cui è legittimato a farlo (art. 88 LEF). Giusta l'art.
88 LEF, che non ha subito modifiche per quanto concerne i
termini ivi menzionati, trascorsi 20 giorni dalla notifi-
cazione del precetto il creditore può chiedere la continua-
zione dell'esecuzione, se questa non è stata sospesa in
virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale. Il
diritto si estingue entro un anno dalla notifica del pre-
cetto. Tuttavia, se è stata fatta opposizione, il termine
resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azio-
ne e la sua definizione. Per azione ai sensi della predetta
norma si intendono segnatamente quella tendente al ricono-
scimento del credito e contestuale eliminazione dell'oppo-
sizione, la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione,

l'azione di inesistenza del debito, l'azione di contesta-
zione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (cfr.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 56 all'art. 88 LEF con rin-
vii). Un sequestro non tempestivamente convalidato è revo-
cato (art. 280 LEF, che riprende quanto precedentemente
disposto dall'art. 278 cpv. 4 vLEF).

  3.-  L'autorità di vigilanza ha nondimeno reputato,
riferendosi in particolare alla DTF 108 III 36 e a Reiser
(Commento basilese, SchKG III, n. 3 all'art. 279 LEF), che
il termine per chiedere il pignoramento fosse in concreto
sospeso in seguito alla procedura di rivendicazione riguar-
dante l'unico bene oggetto del sequestro. Nella citata
sentenza il Tribunale federale aveva stabilito che il de-
corso del termine per promuovere l'azione di convalida del
sequestro è sospeso da una procedura di rivendicazione
pendente, perlomeno ove si tratti di un sequestro concer-
nente un debitore domiciliato all'estero e il foro dell'
azione dipenda da detta procedura.

  Così facendo, i giudici cantonali misconoscono che
la presente vertenza non può essere assimilata alla fatti-
specie esaminata in DTF 108 III 36 segg. Nell'appena men-
zionata sentenza occorreva stabilire l'ordine temporale in
cui dovevano essere incoate due procedure giudiziarie:
quella di rivendicazione e quella dell'azione di convalida
del sequestro. La sospensione del termine per l'azione di
convalida è stata giustificata dall'interesse del creditore
sequestrante di non sobbarcarsi invano gli oneri di un
processo, che potrebbe durare anni, senza sapere se alla
fine dello stesso vi siano ancora beni sottoposti al seque-
stro, o se gli stessi devono essere svincolati in seguito
alla procedura di rivendicazione (DTF 108 III 36 consid.
3). In concreto, invece, non si tratta di stabilire la

priorità fra due azioni giudiziarie, ma semplicemente di
determinare se il creditore sequestrante può attendere la
fine del processo di rivendicazione per chiedere, dopo aver
ottenuto il rigetto definitivo dell'opposizione, la conti-
nuazione dell'esecuzione. Già in DTF 37 I 445 consid. 2 il
Tribunale federale ha stabilito che un'azione di rivendi-
cazione concernente i beni oggetto di un sequestro non osta
a un loro pignoramento. Infatti un tale pignoramento non
causa alcun pregiudizio al rivendicante. In DTF 84 III 100
consid. 2 e 3 il Tribunale federale ha poi esplicitamente
respinto la tesi secondo cui i termini per inoltrare una
domanda di pignoramento sono sospesi a causa di un'azione
di rivendicazione e ha dichiarato caduchi l'esecuzione e il
sequestro per il fatto che tra la crescita in giudicato del
rigetto dell'opposizione e la domanda di continuazione
dell'esecuzione erano trascorsi quasi due anni. Nell'appena
menzionata sentenza il Tribunale federale ha ricordato che
sussiste un interesse degno di tutela a sapere se il credi-
tore sequestrante intende o meno chiedere il pignoramento e
che tale interesse esige che egli precisi le sue intenzioni
con una tempestiva domanda.

  Ora, in concreto, la decisione con cui il Tribunale
d'appello ha confermato la decisione pretorile di rigetto
definitivo dell'opposizione risale al 14 ottobre 1996. Il
ricorso di diritto pubblico - a cui non è stato conferito
effetto sospensivo - inoltrato contro questa decisione non
prolunga il termine annuale di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF
(DTF 86 IV 226 consid. 2). La domanda di proseguire l'ese-
cuzione presentata il 24 giugno 1999 non può quindi che
essere considerata tardiva. Ne segue che sia il sequestro
che l'esecuzione introdotta a convalida dello stesso devono
essere considerati caduchi. Giova infine rilevare che un'
azione di rivendicazione sospende l'esecuzione giusta l'
art. 109 cpv. 5 LEF (che riprende quanto previsto dal

previgente art. 107 cpv. 2 vLEF) per quanto concerne la
realizzazione dei beni oggetto della rivendicazione, ma ciò
unicamente dopo l'avvenuto pignoramento.

  4.-  Da quanto precede segue che il ricorso dev'es-
sere accolto, la sentenza impugnata annullata, il sequestro
revocato (art. 280 LEF che riprende il previgente art. 278
cpv. 4 LEF) e il pignoramento effettuato l'11 agosto 1999
dichiarato nullo (DTF 96 III 111 consid. 4a).

                     Per questi motivi

        la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è
annullata, il sequestro pronunciato il 14 febbraio 1996 dal
Pretore di Bellinzona ad istanza della B.________ Ltd. nei
confronti A.________ è revocato e il pignoramento dell'11
agosto 1999 è dichiarato nullo.

  2.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti,
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 14 gennaio 2000
MDE

  In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                              Il Cancelliere,