Kassationshof in Strafsachen 6S.608/1999
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6S.608/1999 C O R T E D I C A S S A Z I O N E P E N A L E *************************************************** 25 marzo 2000 Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre- sidente della Corte e presidente del Tribunale federale, Kolly e Ramelli, supplente. Cancelliera: Bino. _______ Visto il ricorso per cassazione del 13 luglio/27 agosto 1999, proposto da Gisela Geuer-Kemperdick e Wilhelm Geuer, Sinzig (D), entrambi patrocinati dall'avv. Franco Pio Fer- rari, Bellinzona, contro la sentenza dell'8 luglio 1999 con cui la Corte di cassazione e di revisione penale del Canto- ne Ticino ha respinto la domanda di revisione delle senten- ze emanate il 4 dicembre 1973 dalla Corte delle assise cri- minali e il 9 luglio 1974 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- La sera del 20 agosto 1971 A.________, citta- dino germanico residente ad Ascona, fu ucciso a Gordemo, frazione del Comune di Gordola. Il cadavere fu ritrovato, racchiuso in un sacco, il 19 settembre 1971 sul Monte Brè sopra Locarno. Con sentenza del 4 dicembre 1973 la Corte delle Assise criminali di Locarno stabilì che Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick furono i mandanti del crimine, B.________ l'esecutore materiale e C.________ l'interme- diario. Della causa furono in seguito investite a diverse riprese la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP), la quale si pronunciò con sentenze del 9 luglio 1974, 22 luglio 1976 (recte: 1977) e 18 aprile 1978, nonché il Tribunale federale, la cui Corte di cassazione penale emise due sentenze il 30 gennaio 1976 (ricorsi di diritto pubblico e per cassazione), una il 17 novembre 1977 (ricor- so per cassazione) e una il 27 ottobre 1978 (ricorso per cassazione). Esauriti tutti i rimedi, ne risultarono le condanne seguenti: - reclusione perpetua per Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick, riconosciuti colpevoli di correità in assassi- nio e mancata istigazione all'assassinio; il primo anche di appropriazione indebita; entrambi furono espulsi dalla Svizzera per 15 anni; - 18 anni di reclusione per B.________, ricono- sciuto colpevole di assassinio; - 18 anni di reclusione per C.________, ricono- sciuto colpevole di correità in assassinio, mancata isti- gazione all'assassinio, appropriazione indebita, correità in furto e furto. Il 22 luglio 1980 Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick presentarono un'istanza di revisione che la CCRP respinse con sentenza del 27 luglio 1982. I ricorsi di diritto pub- blico e per cassazione proposti contro di essa furono re- spinti dal Tribunale federale, rispettivamente, l'11 e il 19 maggio 1983. B.- Il 26 giugno 1997 Wilhelm Geuer e Gisela Geuer-Kemperdick (nel frattempo sposatisi) presentavano una nuova istanza di revisione della sentenza del 4 dicembre 1973 della Corte delle Assise criminali di Locarno e della sentenza del 9 luglio 1974 della CCRP poiché nuove dichia- razioni rilasciate da C.________ proverebbero che essi non furono i mandanti dell'assassinio. La Corte di cassazione e revisione penale respingeva l'istanza con sentenza dell'8 luglio 1999. C.- Wilhelm e Gisela Geuer-Kemperdick sono insorti con tempestivo ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale federale e chiedono, in via principale, l'annullamento del- la sentenza dell'8 luglio 1999 nonché l'accoglimento della loro istanza di revisione, e, in via subordinata, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio. D.- Invitato a presentare le sue osservazioni sul gravame, il Ministero pubblico ne ha postulato l'inammissi- bilità e, in via subordinata, la reiezione. Con sentenza di data odierna, la Corte di cassazio- ne penale del Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso di diritto pubblico pro- posto parallelamente dai ricorrenti. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Data la natura puramente cassatoria del ricor- so per cassazione, il gravame in oggetto è ammissibile solo nella misura in cui tende all'annullamento della sentenza impugnata (art. 277ter cpv. 1 PP; DTF 125 IV 298 consid. 1). Inammissibile è anche il richiamo alle censure esposte unicamente nel ricorso di diritto pubblico, perché, in con- formità agli art. 272 cpv. 2 e 273 PP, tutte le censure vanno indicate nella motivazione dell'atto di ricorso per cassazione (DTF 106 IV 338 consid. 1). Infine sono inammis- sibili le censure volte contro gli accertamenti di fatto, essendo il Tribunale federale vincolato al riguardo dalle constatazioni dell'autorità cantonale (art. 273 cpv. 1 lett. b e 277bis cpv. 1 PP). 2.- a) A mente dei ricorrenti, nel rifiutare di considerare la ritrattazione di C.________ come un fatto nuovo e rilevante, la CCRP avrebbe violato l'art. 397 CP. Avendo quest'ultimo dichiarato che fu un'altra persona a ideare, organizzare e commettere l'assassinio, tutti gli elementi a carico considerati a suo tempo ne risulterebbero smentiti. Alla luce della nuova versione dei fatti, il giu- dizio di merito sarebbe stato certamente diverso. A soste- gno della loro tesi, i ricorrenti aggiungono che tale giu- dizio fu per loro sfavorevole sia perché il Cantone Ticino non conosce la procedura d'appello, sia perché, a quel tem- po, vigeva il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941 (vCPP, oggi abrogato), che limitava gravemente i diritti della difesa. b) L'art. 397 CP stabilisce che i cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato quando esistono fatti o mezzi di prova rilevanti, che non erano noti al tribunale all'occasione del primo processo. Anche se, come osserva il Ministero pubblico, il motivo di revisione imposto dall'art. 397 CP è stato ripreso dal di- ritto cantonale, le nozioni di fatto o di mezzo di prova nuovi e rilevanti rimangono definite esclusivamente dal di- ritto federale. Pure la valutazione della pertinenza giuri- dica della modifica dello stato di fatto è una questione di diritto federale. L'accertamento della novità e della rile- vanza di un fatto o di un mezzo di prova è invece una que- stione di fatto che dipende dall'apprezzamento delle prove (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 2b). Le cen- sure ricorsuali che hanno per oggetto tali accertamenti - ossia la novità e la rilevanza della ritrattazione di C.________ - sono di conseguenza inammissibili in sede di ricorso per cassazione (DTF 125 IV 298 consid. 2b). Lo stesso vale per gli argomenti fondati sul diritto procedu- rale cantonale (art. 269 cpv. 1 PP); tanto più che siffatti argomenti sono rivolti addirittura contro il processo di prima istanza, sfociato nella condanna del 4 dicembre 1973. 3.- I ricorrenti affermano che l'art. 397 CP è stato violato anche perché l'autorità cantonale, invece di limitarsi ad autorizzare la revisione, si è sostituita al giudice di merito e ha valutato gli indizi nonché conferma- to un giudizio di colpevolezza in base a elementi da rite- nersi ancora validi nonostante le smentite di C.________. Benché formulata in modo assai stringato, questa censura riguarda in sostanza il carattere rilevante di un fatto o di un mezzo di prova nuovo. Si tratta di una problematica retta dal diritto federale e proponibile, di conseguenza, con ricorso per cassazione. a) In una sentenza del 28 settembre 1990, pubbli- cata in DTF 116 IV 353, il Tribunale federale spiega che il processo di revisione si suddivide in due momenti: con il giudizio autorizzativo ("iudicium rescindens") va prelimi- narmente deciso se debba essere accordata la revisione sulla base di fatti o prove nuovi e rilevanti, suscettibili di condurre a una sentenza più favorevole; nel giudizio di merito ("iudicium rescissorium") va in seguito stabilito se la prima sentenza debba effettivamente essere modificata (DTF 116 IV 353 consid. 4b). Nel Cantone Ticino questo sdoppiamento della procedura di revisione era codificato all'art. 246 cpv. 1 vCPP, il quale prevedeva che, in caso di accoglimento della domanda, la causa era rinviata alle assise competenti secondo l'atto di accusa; l'art. 248 vCPP precisava che il processo di merito poteva svolgersi senza rinvio soltanto in caso di decesso del condannato a favore del quale era stata domandata la revisione. I ricorrenti sostengono pertanto a ragione la ne- cessità di distinguere, in forza dell'art. 397 CP, tra de- cisione autorizzativa e giudizio di merito. L'autorità can- tonale non ha tuttavia disatteso questo principio. b) Il fatto o il mezzo di prova nuovi sono rile- vanti ai sensi dell'art. 397 CP se idonei a far vacillare gli accertamenti di fatto sui quali si è fondata la condan- na e se lo stato di fatto così modificato rende possibile un giudizio sensibilmente più favorevole (DTF 122 IV 66 consid. 2a e rinvii). Nella sentenza di cui sopra, il Tri- bunale federale ha soggiunto che, per decidere sulla rile- vanza, vanno esaminati due aspetti: il primo concerne le condizioni alle quali può ritenersi che il fatto nuovo sia provato o che il nuovo mezzo di prova esista; il secondo riguarda la valutazione del grado di possibilità di una modifica della sfera dei fatti necessario affinché la re- visione possa essere ammessa (DTF 116 IV 353 consid. 4c). A proposito del primo aspetto, il Tribunale federale ha os- servato - modificando in parte e precisando la giurispru- denza precedente (DTF 92 IV 177 consid. 2) - che il diritto federale non impone al giudice della revisione di emanare una decisione definitiva sulla questione della prova: sia in considerazione delle due fasi testé citate del processo di revisione, sia perché esigere una prova del fatto nuovo tale da escludere ogni dubbio fondato ostacolerebbe l'even- tuale dimostrazione che una modifica della sentenza di con- danna sia possibile (DTF 116 IV 353 consid. 4d/e). Quanto al secondo aspetto, il Tribunale federale lo ha precisato tenendo conto dell'inevitabile conflitto d'interessi, insi- to in ogni giudizio autorizzativo, tra giustizia sostanzia- le e sicurezza del diritto. La portata di quest'ultimo ele- mento sarebbe sminuita in modo eccessivo se la revisione a favore del condannato fosse accordata già qualora una sen- tenza più favorevole non apparisse impossibile o non fosse da escludere. L'aggettivo "possibile" va pertanto interpre- tato in modo qualificato, ossia la prospettata modifica dello stato di fatto sul quale si fonda la sentenza di con- danna deve apparire certa, estremamente probabile o proba- bile (DTF 116 IV 353 consid. 5a). c) Nella sentenza impugnata la rilevanza della ri- trattazione di C.________ è stata negata con due ordini di argomenti. In primo luogo è stato accertato che la nuova versione dei fatti posta a fondamento della domanda di revisione non è attendibile; in secondo luogo è stata scar- tata l'ipotesi di un giudizio diverso dato che la ri- trattazione non riguarda gli altri indizi che continuano a gravare sui ricorrenti. La CCRP ha negato l'attendibilità della ritratta- zione litigiosa perché D.________ - colui che secondo le nuove dichiarazioni di C.________ sarebbe l'assassino - è deceduto il 29 dicembre 1987 senza mai avere ammesso la sua partecipazione al crimine; perché B.________, che fu con- dannato come assassino, non solo non aveva ritrattato, benché fosse stato sollecitato da Geuer a farlo, ma aveva mantenuto la versione dei fatti fornita durante l'inchiesta e al dibattimento - senza peraltro confermare altre parti delle dichiarazioni di C.________ - e aveva smentito l'esi- stenza di un complotto ai danni dei ricorrenti; perché la ritrattazione di C.________, nella quale si legge che la sera del 20 agosto 1971 egli partì con la propria automo- bile dall'abitazione di Geuer insieme con D.________ e A.________, è perfino in contraddizione con le deposizioni di Wilhelm Geuer, il quale aveva invece dichiarato agli inquirenti che A.________ e C.________, entrambi presenti a casa sua, partirono da soli a una decina di minuti d'inter- vallo l'uno dall'altro; e, infine, perché C.________ aveva già rilasciato agli inquirenti diverse versioni dei fatti e aveva ritrattato soltanto nel 1992, benché D.________ fosse morto nel 1987. Tra gli elementi a carico dei condannati, conside- rati dalla Corte delle assise criminali, la sentenza impu- gnata ha ricordato: la confessione di B.________; gli stretti rapporti che intercorrevano tra Wilhelm Geuer e Gi- sela Kemperdick, rispettivamente tra costoro ed A.________; la quantità e la natura dei contratti stipulati da A.________ con Geuer e Kemperdick; la liberazione fittizia di C.________ da un debito di fr. 188'000.-- verso A.________; la cupidigia dimostrata dagli istanti anche in altri frangenti, segnatamente in occasione di una macchina- zione ai danni di E.________; le menzogne di Geuer concer- nenti i suoi rapporti patrimoniali con A.________ e il possesso delle cartelle ipotecarie; i propri rapporti con C.________, quelli tra C.________ e A.________, nonché il potere suo e di Kemperdick di disporre di fatto della villa di A.________; la personalità di Geuer e di Kemperdick. Questi elementi erano stati definiti "prove principali" nella sentenza emanata il 30 gennaio 1976 dal Tribunale federale su ricorso di diritto pubblico. Altri elementi erano stati considerati come "prove abbondanziali": le menzogne di Geuer riguardanti il suo alibi e la ricevuta di un tassista; la vettura di Geuer posteggiata sul luogo del crimine; le menzogne di Kemperdick sull'alibi di Geuer; il tentativo di Kemperdick di fare convalidare da altri testi- moni le menzogne di Geuer; infine una serie di circostanze in relazione con il mancato assassinio a Freudenstadt (sentenza impugnata, pag. 23 e segg.). d) In sostanza, la CCRP ha analizzato se il fatto nuovo, ossia l'estraneità dei ricorrenti al crimine che ri- sultava dalla ritrattazione di C.________, fosse provato e se la modifica dello stato di fatto considerato nella sen- tenza di condanna fosse probabile. Il carattere fondato o meno delle considerazioni che l'hanno spinta a rispondere negativamente a tali quesiti sfugge alla cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per cassazione, in quanto concerne l'apprezzamento delle prove (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 2b). In definitiva il giu- dizio autorizzativo è stato negativo perché, dagli accer- tamenti vincolanti riassunti sopra, emergono forti dubbi sull'attendibilità di C.________, vale a dire sulla prova del fatto nuovo, e perché la sussistenza di altri indizi rende assai improbabile la modifica dello stato di fatto accertato dai primi giudici (in particolare, sentenza impu- gnata, pag. 30 consid. 8). In altre parole l'autorità can- tonale ha stabilito che i "nova" proposti dai ricorrenti non sono rilevanti nel senso precisato dalla giurisprudenza e per questo motivo ha respinto la domanda di revisione. Essa ha pertanto applicato correttamente i presupposti dell'art. 397 CP. È vero che, per giungere a questa conclusione, la CCRP ha eseguito valutazioni approfondite. Tale modo di procedere si giustifica tuttavia dal fatto che essa non do- veva esaminare la credibilità di un testimone nuovo, bensì era chiamata a pronunciarsi sulla dichiarazione rilasciata - quasi vent'anni dopo il primo processo - dalla persona che fu condannata insieme ai ricorrenti - tra l'altro, per correità nell'assassinio - dopo aver mutato più volte le sue deposizioni davanti ai giudici inquirenti, e che fu giudicata credibile dai primi giudici soltanto poiché le sue dichiarazioni erano confermate da altri elementi a carico (sentenza impugnata, pagg. 13 in fine e 18). Va inoltre considerata la complessità particolare dello stato di fatto posto a fondamento del giudizio di merito: la condanna dei ricorrenti fu pronunciata dopo un processo di carattere indiziario durato venti giorni. Queste circostan- ze hanno reso necessario, oltre all'esame dell'attendibili- tà di C.________, il raffronto delle varie parti della sua ritrattazione con i numerosi elementi considerati a suo tempo a carico dei ricorrenti. Contrariamente a quanto ri- tengono quest'ultimi, il diritto federale non esclude af- fatto simili valutazioni: anzi, il giudizio sulla rilevanza nonché sulla probabilità di una modifica dello stato di fatto non poteva prescinderne. 4.- Per le ragioni che precedono e nella misura della sua ammissibilità, il gravame è respinto. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 278 cpv. 1 e 245 PP, 153a OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per cassazione è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna- le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino. Losanna, 25 marzo 2000 MDE In nome della Corte di cassazione penale del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, La Cancelliera,