Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.608/1999
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6S.608/1999

    C O R T E   D I   C A S S A Z I O N E   P E N A L E
    ***************************************************

                       25 marzo 2000

Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
sidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Kolly e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Bino.

                          _______

Visto il ricorso per cassazione del 13 luglio/27 agosto
1999, proposto da Gisela Geuer-Kemperdick e Wilhelm Geuer,
Sinzig (D), entrambi patrocinati dall'avv. Franco Pio Fer-
rari, Bellinzona, contro la sentenza dell'8 luglio 1999 con
cui la Corte di cassazione e di revisione penale del Canto-
ne Ticino ha respinto la domanda di revisione delle senten-
ze emanate il 4 dicembre 1973 dalla Corte delle assise cri-
minali e il 9 luglio 1974 dalla Corte di cassazione e di
revisione penale del Cantone Ticino;

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  La sera del 20 agosto 1971 A.________, citta-
dino germanico residente ad Ascona, fu ucciso a Gordemo,
frazione del Comune di Gordola. Il cadavere fu ritrovato,
racchiuso in un sacco, il 19 settembre 1971 sul Monte Brè
sopra Locarno. Con sentenza del 4 dicembre 1973 la Corte
delle Assise criminali di Locarno stabilì che Wilhelm Geuer
e Gisela Kemperdick furono i mandanti del crimine,
B.________ l'esecutore materiale e C.________ l'interme-
diario. Della causa furono in seguito investite a diverse
riprese la Corte di cassazione e di revisione penale
(CCRP), la quale si pronunciò con sentenze del 9 luglio
1974, 22 luglio 1976 (recte: 1977) e 18 aprile 1978, nonché
il Tribunale federale, la cui Corte di cassazione penale
emise due sentenze il 30 gennaio 1976 (ricorsi di diritto
pubblico e per cassazione), una il 17 novembre 1977 (ricor-
so per cassazione) e una il 27 ottobre 1978 (ricorso per
cassazione). Esauriti tutti i rimedi, ne risultarono le
condanne seguenti:

  -  reclusione perpetua per Wilhelm Geuer e Gisela
Kemperdick, riconosciuti colpevoli di correità in assassi-
nio e mancata istigazione all'assassinio; il primo anche di
appropriazione indebita; entrambi furono espulsi dalla
Svizzera per 15 anni;

  -  18 anni di reclusione per B.________, ricono-
sciuto colpevole di assassinio;

  -  18 anni di reclusione per C.________, ricono-
sciuto colpevole di correità in assassinio, mancata isti-
gazione all'assassinio, appropriazione indebita, correità
in furto e furto.

  Il 22 luglio 1980 Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick
presentarono un'istanza di revisione che la CCRP respinse
con sentenza del 27 luglio 1982. I ricorsi di diritto pub-
blico e per cassazione proposti contro di essa furono re-
spinti dal Tribunale federale, rispettivamente, l'11 e il
19 maggio 1983.

  B.-  Il 26 giugno 1997 Wilhelm Geuer e Gisela
Geuer-Kemperdick (nel frattempo sposatisi) presentavano una
nuova istanza di revisione della sentenza del 4 dicembre
1973 della Corte delle Assise criminali di Locarno e della
sentenza del 9 luglio 1974 della CCRP poiché nuove dichia-
razioni rilasciate da C.________ proverebbero che essi non
furono i mandanti dell'assassinio. La Corte di cassazione e
revisione penale respingeva l'istanza con sentenza dell'8
luglio 1999.

  C.-  Wilhelm e Gisela Geuer-Kemperdick sono insorti
con tempestivo ricorso per cassazione dinanzi al Tribunale
federale e chiedono, in via principale, l'annullamento del-
la sentenza dell'8 luglio 1999 nonché l'accoglimento della
loro istanza di revisione, e, in via subordinata, il rinvio
degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio.

  D.-  Invitato a presentare le sue osservazioni sul
gravame, il Ministero pubblico ne ha postulato l'inammissi-
bilità e, in via subordinata, la reiezione.

  Con sentenza di data odierna, la Corte di cassazio-
ne penale del Tribunale federale ha respinto, nella misura
in cui era ammissibile, il ricorso di diritto pubblico pro-
posto parallelamente dai ricorrenti.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Data la natura puramente cassatoria del ricor-
so per cassazione, il gravame in oggetto è ammissibile solo
nella misura in cui tende all'annullamento della sentenza
impugnata (art. 277ter cpv. 1 PP; DTF 125 IV 298 consid.
1). Inammissibile è anche il richiamo alle censure esposte
unicamente nel ricorso di diritto pubblico, perché, in con-
formità agli art. 272 cpv. 2 e 273 PP, tutte le censure
vanno indicate nella motivazione dell'atto di ricorso per
cassazione (DTF 106 IV 338 consid. 1). Infine sono inammis-
sibili le censure volte contro gli accertamenti di fatto,
essendo il Tribunale federale vincolato al riguardo dalle
constatazioni dell'autorità cantonale (art. 273 cpv. 1
lett. b e 277bis cpv. 1 PP).

  2.- a)  A mente dei ricorrenti, nel rifiutare di
considerare la ritrattazione di C.________ come un fatto
nuovo e rilevante, la CCRP avrebbe violato l'art. 397 CP.
Avendo quest'ultimo dichiarato che fu un'altra persona a
ideare, organizzare e commettere l'assassinio, tutti gli
elementi a carico considerati a suo tempo ne risulterebbero
smentiti. Alla luce della nuova versione dei fatti, il giu-
dizio di merito sarebbe stato certamente diverso. A soste-
gno della loro tesi, i ricorrenti aggiungono che tale giu-
dizio fu per loro sfavorevole sia perché il Cantone Ticino
non conosce la procedura d'appello, sia perché, a quel tem-
po, vigeva il Codice di procedura penale del 10 luglio 1941
(vCPP, oggi abrogato), che limitava gravemente i diritti
della difesa.

  b)  L'art. 397 CP stabilisce che i cantoni devono
prevedere la revisione del processo a favore del condannato
quando esistono fatti o mezzi di prova rilevanti, che non
erano noti al tribunale all'occasione del primo processo.

Anche se, come osserva il Ministero pubblico, il motivo di
revisione imposto dall'art. 397 CP è stato ripreso dal di-
ritto cantonale, le nozioni di fatto o di mezzo di prova
nuovi e rilevanti rimangono definite esclusivamente dal di-
ritto federale. Pure la valutazione della pertinenza giuri-
dica della modifica dello stato di fatto è una questione di
diritto federale. L'accertamento della novità e della rile-
vanza di un fatto o di un mezzo di prova è invece una que-
stione di fatto che dipende dall'apprezzamento delle prove
(DTF 122 IV 66 consid. 2a, 116 IV 353 consid. 2b). Le cen-
sure ricorsuali che hanno per oggetto tali accertamenti -
ossia la novità e la rilevanza della ritrattazione di
C.________ - sono di conseguenza inammissibili in sede di
ricorso per cassazione (DTF 125 IV 298 consid. 2b). Lo
stesso vale per gli argomenti fondati sul diritto procedu-
rale cantonale (art. 269 cpv. 1 PP); tanto più che siffatti
argomenti sono rivolti addirittura contro il processo di
prima istanza, sfociato nella condanna del 4 dicembre 1973.

  3.-  I ricorrenti affermano che l'art. 397 CP è
stato violato anche perché l'autorità cantonale, invece di
limitarsi ad autorizzare la revisione, si è sostituita al
giudice di merito e ha valutato gli indizi nonché conferma-
to un giudizio di colpevolezza in base a elementi da rite-
nersi ancora validi nonostante le smentite di C.________.
Benché formulata in modo assai stringato, questa censura
riguarda in sostanza il carattere rilevante di un fatto o
di un mezzo di prova nuovo. Si tratta di una problematica
retta dal diritto federale e proponibile, di conseguenza,
con ricorso per cassazione.

  a)  In una sentenza del 28 settembre 1990, pubbli-
cata in DTF 116 IV 353, il Tribunale federale spiega che il
processo di revisione si suddivide in due momenti: con il
giudizio autorizzativo ("iudicium rescindens") va prelimi-
narmente deciso se debba essere accordata la revisione

sulla base di fatti o prove nuovi e rilevanti, suscettibili
di condurre a una sentenza più favorevole; nel giudizio di
merito ("iudicium rescissorium") va in seguito stabilito se
la prima sentenza debba effettivamente essere modificata
(DTF 116 IV 353 consid. 4b). Nel Cantone Ticino questo
sdoppiamento della procedura di revisione era codificato
all'art. 246 cpv. 1 vCPP, il quale prevedeva che, in caso
di accoglimento della domanda, la causa era rinviata alle
assise competenti secondo l'atto di accusa; l'art. 248 vCPP
precisava che il processo di merito poteva svolgersi senza
rinvio soltanto in caso di decesso del condannato a favore
del quale era stata domandata la revisione.

  I ricorrenti sostengono pertanto a ragione la ne-
cessità di distinguere, in forza dell'art. 397 CP, tra de-
cisione autorizzativa e giudizio di merito. L'autorità can-
tonale non ha tuttavia disatteso questo principio.

  b)  Il fatto o il mezzo di prova nuovi sono rile-
vanti ai sensi dell'art. 397 CP se idonei a far vacillare
gli accertamenti di fatto sui quali si è fondata la condan-
na e se lo stato di fatto così modificato rende possibile
un giudizio sensibilmente più favorevole (DTF 122 IV 66
consid. 2a e rinvii). Nella sentenza di cui sopra, il Tri-
bunale federale ha soggiunto che, per decidere sulla rile-
vanza, vanno esaminati due aspetti: il primo concerne le
condizioni alle quali può ritenersi che il fatto nuovo sia
provato o che il nuovo mezzo di prova esista; il secondo
riguarda la valutazione del grado di possibilità di una
modifica della sfera dei fatti necessario affinché la re-
visione possa essere ammessa (DTF 116 IV 353 consid. 4c). A
proposito del primo aspetto, il Tribunale federale ha os-
servato - modificando in parte e precisando la giurispru-
denza precedente (DTF 92 IV 177 consid. 2) - che il diritto
federale non impone al giudice della revisione di emanare
una decisione definitiva sulla questione della prova: sia

in considerazione delle due fasi testé citate del processo
di revisione, sia perché esigere una prova del fatto nuovo
tale da escludere ogni dubbio fondato ostacolerebbe l'even-
tuale dimostrazione che una modifica della sentenza di con-
danna sia possibile (DTF 116 IV 353 consid. 4d/e). Quanto
al secondo aspetto, il Tribunale federale lo ha precisato
tenendo conto dell'inevitabile conflitto d'interessi, insi-
to in ogni giudizio autorizzativo, tra giustizia sostanzia-
le e sicurezza del diritto. La portata di quest'ultimo ele-
mento sarebbe sminuita in modo eccessivo se la revisione a
favore del condannato fosse accordata già qualora una sen-
tenza più favorevole non apparisse impossibile o non fosse
da escludere. L'aggettivo "possibile" va pertanto interpre-
tato in modo qualificato, ossia la prospettata modifica
dello stato di fatto sul quale si fonda la sentenza di con-
danna deve apparire certa, estremamente probabile o proba-
bile (DTF 116 IV 353 consid. 5a).

  c)  Nella sentenza impugnata la rilevanza della ri-
trattazione di C.________ è stata negata con due ordini di
argomenti. In primo luogo è stato accertato che la nuova
versione dei fatti posta a fondamento della domanda di
revisione non è attendibile; in secondo luogo è stata scar-
tata l'ipotesi di un giudizio diverso dato che la ri-
trattazione non riguarda gli altri indizi che continuano a
gravare sui ricorrenti.

  La CCRP ha negato l'attendibilità della ritratta-
zione litigiosa perché D.________ - colui che secondo le
nuove dichiarazioni di C.________ sarebbe l'assassino - è
deceduto il 29 dicembre 1987 senza mai avere ammesso la sua
partecipazione al crimine; perché B.________, che fu con-
dannato come assassino, non solo non aveva ritrattato,
benché fosse stato sollecitato da Geuer a farlo, ma aveva
mantenuto la versione dei fatti fornita durante l'inchiesta
e al dibattimento - senza peraltro confermare altre parti

delle dichiarazioni di C.________ - e aveva smentito l'esi-
stenza di un complotto ai danni dei ricorrenti; perché la
ritrattazione di C.________, nella quale si legge che la
sera del 20 agosto 1971 egli partì con la propria automo-
bile dall'abitazione di Geuer insieme con D.________ e
A.________, è perfino in contraddizione con le deposizioni
di Wilhelm Geuer, il quale aveva invece dichiarato agli
inquirenti che A.________ e C.________, entrambi presenti a
casa sua, partirono da soli a una decina di minuti d'inter-
vallo l'uno dall'altro; e, infine, perché C.________ aveva
già rilasciato agli inquirenti diverse versioni dei fatti e
aveva ritrattato soltanto nel 1992, benché D.________ fosse
morto nel 1987.

  Tra gli elementi a carico dei condannati, conside-
rati dalla Corte delle assise criminali, la sentenza impu-
gnata ha ricordato: la confessione di B.________; gli
stretti rapporti che intercorrevano tra Wilhelm Geuer e Gi-
sela Kemperdick, rispettivamente tra costoro ed A.________;
la quantità e la natura dei contratti stipulati da
A.________ con Geuer e Kemperdick; la liberazione fittizia
di C.________ da un debito di fr. 188'000.-- verso
A.________; la cupidigia dimostrata dagli istanti anche in
altri frangenti, segnatamente in occasione di una macchina-
zione ai danni di E.________; le menzogne di Geuer concer-
nenti i suoi rapporti patrimoniali con A.________ e il
possesso delle cartelle ipotecarie; i propri rapporti con
C.________, quelli tra C.________ e A.________, nonché il
potere suo e di Kemperdick di disporre di fatto della villa
di A.________; la personalità di Geuer e di Kemperdick.
Questi elementi erano stati definiti "prove principali"
nella sentenza emanata il 30 gennaio 1976 dal Tribunale
federale su ricorso di diritto pubblico. Altri elementi
erano stati considerati come "prove abbondanziali": le
menzogne di Geuer riguardanti il suo alibi e la ricevuta di
un tassista; la vettura di Geuer posteggiata sul luogo del

crimine; le menzogne di Kemperdick sull'alibi di Geuer; il
tentativo di Kemperdick di fare convalidare da altri testi-
moni le menzogne di Geuer; infine una serie di circostanze
in relazione con il mancato assassinio a Freudenstadt
(sentenza impugnata, pag. 23 e segg.).

  d)  In sostanza, la CCRP ha analizzato se il fatto
nuovo, ossia l'estraneità dei ricorrenti al crimine che ri-
sultava dalla ritrattazione di C.________, fosse provato e
se la modifica dello stato di fatto considerato nella sen-
tenza di condanna fosse probabile. Il carattere fondato o
meno delle considerazioni che l'hanno spinta a rispondere
negativamente a tali quesiti sfugge alla cognizione del
Tribunale federale adito con ricorso per cassazione, in
quanto concerne l'apprezzamento delle prove (DTF 122 IV 66
consid. 2a, 116 IV 353 consid. 2b). In definitiva il giu-
dizio autorizzativo è stato negativo perché, dagli accer-
tamenti vincolanti riassunti sopra, emergono forti dubbi
sull'attendibilità di C.________, vale a dire sulla prova
del fatto nuovo, e perché la sussistenza di altri indizi
rende assai improbabile la modifica dello stato di fatto
accertato dai primi giudici (in particolare, sentenza impu-
gnata, pag. 30 consid. 8). In altre parole l'autorità can-
tonale ha stabilito che i "nova" proposti dai ricorrenti
non sono rilevanti nel senso precisato dalla giurisprudenza
e per questo motivo ha respinto la domanda di revisione.
Essa ha pertanto applicato correttamente i presupposti
dell'art. 397 CP.

  È vero che, per giungere a questa conclusione, la
CCRP ha eseguito valutazioni approfondite. Tale modo di
procedere si giustifica tuttavia dal fatto che essa non do-
veva esaminare la credibilità di un testimone nuovo, bensì
era chiamata a pronunciarsi sulla dichiarazione rilasciata
- quasi vent'anni dopo il primo processo - dalla persona
che fu condannata insieme ai ricorrenti - tra l'altro, per

correità nell'assassinio - dopo aver mutato più volte le
sue deposizioni davanti ai giudici inquirenti, e che fu
giudicata credibile dai primi giudici soltanto poiché le
sue dichiarazioni erano confermate da altri elementi a
carico (sentenza impugnata, pagg. 13 in fine e 18). Va
inoltre considerata la complessità particolare dello stato
di fatto posto a fondamento del giudizio di merito: la
condanna dei ricorrenti fu pronunciata dopo un processo di
carattere indiziario durato venti giorni. Queste circostan-
ze hanno reso necessario, oltre all'esame dell'attendibili-
tà di C.________, il raffronto delle varie parti della sua
ritrattazione con i numerosi elementi considerati a suo
tempo a carico dei ricorrenti. Contrariamente a quanto ri-
tengono quest'ultimi, il diritto federale non esclude af-
fatto simili valutazioni: anzi, il giudizio sulla rilevanza
nonché sulla probabilità di una modifica dello stato di
fatto non poteva prescinderne.

  4.-  Per le ragioni che precedono e nella misura
della sua ammissibilità, il gravame è respinto. Le spese
vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 278
cpv. 1 e 245 PP, 153a OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
per cassazione è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a
carico dei ricorrenti, in solido.

  3.  Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribuna-
le d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 25 marzo 2000
MDE

         In nome della Corte di cassazione penale
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      La Cancelliera,