Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.460/1999
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5P.460/1999

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                      27 gennaio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presiden-
te, Bianchi e Raselli.
Cancelliere: Steffen.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 3 dicembre 1999
presentato da A.________, B.________, e C.________, Viga-
nello, patrocinati dall'avv. Michela Ferrari-Testa, Tesse-
rete, contro la sentenza emanata il 26 ottobre 1999 dalla I
Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
nella causa che oppone i ricorrenti a D.________, Lugano,
patrocinata dall'avv. Roberto Macconi, Lugano, in materia
di privazione della custodia parentale;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 2 dicembre 1997 D.________ (1967) ha dato
alla luce un figlio, E.________, la cui paternità è stata
riconosciuta il giorno stesso da C.________.

   La Delegazione tutoria di Lugano, con decisione 10
marzo 1998, ha istituito una curatela educativa a favore di
E.________ (art. 308 CC), il quale è stato provvisoriamente
affidato ai nonni A.________ e B.________.

  In data 23 giugno 1998, la Delegazione tutoria ha
confermato, in via provvisionale, l'affidamento ai nonni
paterni e ha concesso alla madre un diritto di visita gior-
naliero per un periodo di tre mesi durante il quale l'auto-
rità tutoria avrebbe valutato la sua idoneità alla custodia
parentale.

  Con decisione 24 settembre 1998, l'autorità di vi-
gilanza sulle tutele, adita dalla madre, ha confermato la
privazione provvisoria della custodia parentale e ha dispo-
sto il trasferimento del bambino presso l'istituto
X.________. Essa ha inoltre deciso di autorizzare
D.________ a risiedere presso il citato istituto e ha rego-
lato il diritto di visita del padre e dei nonni.

  La I Camera civile del Tribunale d'appello del Can-
tone Ticino, adita dal padre e dai nonni, il 3 marzo 1999
ha parzialmente riformato il predetto giudizio. La Corte
cantonale ha deciso di affidare provvisoriamente il bambino
ai nonni e di prolungare l'orario del diritto di visita ac-
cordato alla madre. Ciò fino a quando i rapporti del Servi-
zio medico-psicologico, circa l'idoneità della madre alla

custodia parentale, e del Servizio sociale, circa l'idonei-
tà (eventuale) dei nonni all'affidamento, fossero stati al-
lestiti e consegnati alla Delegazione tutoria.

  B.-  Quest'ultima autorità, ricevuti i predetti re-
ferti ed esaminato un ulteriore rapporto del Servizio medi-
co-psicologico, con decisione 18 maggio 1999 ha reintegrato
la madre nell'esercizio della custodia parentale, obbligan-
dola tuttavia a seguire un programma di accompagnamento di-
urno e a restare presso l'istituto X.________ durante il
mattino. Nel contempo al Servizio medico-psicologico è sta-
to affidato il compito di controllare l'evolversi della si-
tuazione, con l'obbligo d'informare regolarmente la Delega-
zione tutoria. Questa, con la medesima decisione, ha pure
conferito un diritto di visita al padre e ai nonni, chie-
dendo al curatore di sorvegliarne l'esercizio e di tutelare
il diritto del figlio alla pretesa alimentare nei confronti
del padre.

  Il 23 settembre 1999 l'autorità di vigilanza sulle
tutele ha respinto il ricorso presentato dal padre e dai
nonni contro la predetta decisione e ha diffidato
A.________ e B.________ a riconsegnare il bambino alla ma-
dre. La medesima autorità, in data 27 settembre 1999, ha
notificato un nuovo esemplare della decisione comprendente
un dispositivo addizionale circa la ripartizione della tas-
sa di giustizia e delle spese ripetibili, poste a carico
dei ricorrenti.

  C.-  La I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino, adita dal padre e dai nonni, con sentenza
26 ottobre 1999 ha respinto il gravame, nella misura in cui
era ricevibile, e ha confermato la decisione impugnata. La
Corte cantonale ha dapprima rilevato che non vi è stata una
violazione del diritto di essere sentito degli insorgenti:
essi hanno potuto far valere le proprie ragioni innanzi

all'autorità di vigilanza, la quale nella propria decisione
non si è fondata su documenti che gli appellanti pretendono
mancanti dall'incarto trasmesso dall'autorità tutoria. Non
può nemmeno essere rimproverato all'autorità di vigilanza
di non aver esperito una perizia sulla salute psichica del-
la madre, non essendo in discussione l'integrità mentale di
quest'ultima. Fondandosi sui rapporti del Servizio medico-
psicologico, i giudici cantonali hanno poi stabilito l'ido-
neità della madre alla custodia di E.________. Infine, essi
hanno rilevato che l'autorità di vigilanza, nella prima de-
cisione intimata alle parti, era incorsa in una svista ma-
nifesta. Tale svista è stata corretta alcuni giorni dopo
con la notifica di una nuova decisione comprendente anche
una cifra del dispositivo sulle spese processuali e le ri-
petibili, precedentemente unicamente menzionate nei consi-
derandi.

  D.-  Contro questa pronunzia A.________, B.________
e C.________ sono insorti il 3 dicembre 1999 tanto con ri-
corso per riforma quanto con ricorso di diritto pubblico,
chiedendo in entrambi i casi, con protesta di spese e ripe-
tibili, l'annullamento del predetto giudizio e il rinvio
degli atti all'autorità cantonale per completazione dell'
istruttoria ai sensi dei considerandi. Non è stata chiesta
alcuna risposta.

  In data odierna il ricorso per riforma è stato di-
chiarato inammissibile.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Le decisioni relative alla privazione della
custodia parentale ai sensi dell'art. 310 CC - o al ripri-
stino di questo diritto in applicazione dell'art. 313 CC -

non possono essere impugnate con un ricorso per riforma
(DTF 120 II 384 consid. 4b, 109 II 388 consid. 1). Tale
possibilità è invece prevista contro le decisioni prese
sulla base degli art. 311 o 313 CC circa la privazione, ri-
spettivamente il ripristino, dell'autorità parentale (art.
44 lett. d OG), a causa dell'importanza di questa misura,
la più radicale (DTF 109 II 388 consid. 1). Ne discende che
il ricorso di diritto pubblico è ammissibile dal profilo
dell'art. 84 cpv. 2 OG.

  b)  La giurisprudenza recente (DTF 120 Ia 260 con-
sid. 2a), cambiando la prassi anteriore (DTF 110 Ia 78 con-
sid. 2), riconosce ai genitori affilianti la legittimazione
a impugnare tramite ricorso di diritto pubblico, ai sensi
dell'art. 88 OG, una decisione concernente la restituzione
del figlio alla propria madre e/o al proprio padre.

  Presentata tempestivamente (art. 89 cpv. 1 OG) con-
tro una decisione finale emanata dall'ultima istanza canto-
nale (art. 87 OG), l'impugnazione in esame è pertanto am-
missibile.

  2.- a)  La Corte cantonale ha indicato che con la
possibilità di far valere innanzi all'autorità di vigilanza
le proprie ragioni di ordine e di merito, un'eventuale vio-
lazione del diritto di essere sentito è stata sanata. Inol-
tre, per quanto attiene ai documenti che i ricorrenti pre-
tendono mancanti dall'incarto, i giudici cantonali hanno
rilevato che gli stessi non hanno influito sulla decisione
dell'autorità di vigilanza, motivo per cui non è ravvisabi-
le alcuna violazione dell'art. 4 della vecchia Costituzione
federale (vCost.), la cui garanzia si riferisce agli atti
rilevanti per la decisione.

  b)  I ricorrenti ribadiscono una violazione del di-
ritto di essere sentiti. Con riferimento ai documenti agli

atti, essi contestano che la circostanza di potersi espri-
mere dinanzi all'autorità di vigilanza fosse sufficiente a
sanare l'impossibilità di pronunciarsi davanti alla Delega-
zione tutoria. Ritengono infatti che vi sia una differenza
tra il poter far valere la propria opinione in sede di pri-
ma istanza e il prendere posizione a posteriori, in seconda
istanza, contro una decisione già emanata. I ricorrenti so-
stengono poi di non aver potuto visionare l'incarto comple-
to. In particolare diversi documenti, tra cui le loro let-
tere trasmesse all'autorità tutelare, non sarebbero mai
stati prodotti. Si chiedono pertanto se esistono altri atti
importanti di cui ignorano l'esistenza.

  c)  L'argomentazione ricorsuale è inconsistente. I
ricorrenti non dimostrano minimamente per quale motivo la
decisione impugnata sarebbe contraria alla costante giuri-
sprudenza federale, secondo cui una violazione del diritto
di essere sentito - se non è particolarmente grave - è sa-
nata quando la parte lesa ha la possibilità di esprimersi
dinanzi ad un'autorità di ricorso che dispone di pieno po-
tere cognitivo. La sanatoria di un - eventuale - vizio deve
tuttavia rimanere l'eccezione (DTF 124 V 180 consid. 4a,
389 consid. 5a, 122 II 274 consid. 6 con rinvii). In con-
creto i ricorrenti si sono potuti esprimere dinanzi a due
autorità di ricorso aventi pieno potere d'esame. Per il re-
sto nemmeno i ricorrenti sostengono che la Corte cantonale
abbia fondato il suo giudizio su elementi che non risultano
dagli atti di causa. Non è pertanto possibile riscontrare
in concreto una violazione del diritto di essere sentito,
che garantisce unicamente la facoltà di esprimersi su ele-
menti rilevanti per la decisione impugnata (cfr. DTF 124 I
49 consid. 3a con rinvii).

  3.- a)  I ricorrenti lamentano poi una violazione
dell'obbligo di motivare la decisione, desumibile dall'art.

4 vCost. Rimproverano alla Corte cantonale di non aver in-
dicato i motivi che giustificherebbero l'agire dell'autori-
tà di vigilanza (se non sulla base della giurisprudenza
praticata da altri Cantoni, a loro dire non citata in det-
taglio nella sentenza impugnata) la quale, alcuni giorni
dopo la trasmissione della prima sentenza, ha intimato un
nuovo esemplare della sua decisione, comprendente un dispo-
sitivo addizionale relativo alle spese e alle ripetibili.
Ciò senza seguire una procedura di revisione, interpreta-
zione o rettificazione.

  b)  Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'
art. 4 vCost., sgorga l'obbligo per il giudice di motivare
le sue decisioni in modo da porre l'interessato nella con-
dizione di rendersi conto della portata del giudizio e del-
le eventuali possibilità d'impugnazione. Il giudice deve
esporre, perlomeno brevemente, i motivi sui quali ha fonda-
to la sua decisione, per permettere all'interessato di ren-
dersi conto della portata della decisione e di impugnarla
con cognizione di causa, e per permettere all'autorità di
ricorso di controllare l'applicazione del diritto (DTF 124
II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8 consid. 2c
con rinvii).

  c)  In concreto i giudici cantonali hanno esposto
al considerando 8, il più esteso della sentenza impugnata,
i motivi per i quali hanno ritenuto che l'agire dell'auto-
rità di vigilanza non è contrario alle disposizioni appli-
cabili. La motivazione risulta facilmente comprensibile e i
ricorrenti avrebbero pertanto avuto la possibilità di cen-
surare la decisione su questo punto. Ciò che in realtà non
hanno fatto. Anche questa censura deve pertanto essere re-
spinta.

  4.-  I ricorrenti fanno valere un'ulteriore viola-
zione dell'art. 4 vCost., asserendo che l'autorità di vigi-
lanza non ha evaso un loro ricorso presentato contro la de-
cisione del 14 dicembre 1998 con cui la Delegazione tutoria
aveva ampliato il diritto di visita concesso alla madre in
accoglimento di un'istanza della curatrice, che non sarebbe
loro mai stata intimata. La censura pare già inammissibile
per mancato esaurimento delle istanze cantonali (cfr. com-
binati art. 423 cpv. 2 vCPC ticinese e 45 LPamm; art. 86 OG
e DTF 119 Ia 237 consid. 2b). Sia come sia, la questione
del diritto di visita della madre è stata superata dalla
decisione di ripristino della custodia parentale di quest'
ultima nei confronti del piccolo E.________. Altrettanto
inconsistente appare il rimprovero mosso alla Corte
cantonale per non aver intimato alla controparte l'appello
inoltrato dai ricorrenti. Essi non spendono una riga per
spiegare - né d'altro canto sono ravvisabili - i motivi per
cui tale modo di procedere avrebbe violato i loro diritti
costituzionali.

  5.-  Prima di esaminare le rimanenti censure solle-
vate dai ricorrenti, giova rammentare che il Tribunale fe-
derale, adito con un ricorso di diritto pubblico per arbi-
trio, non esamina liberamente tutte le circostanze di fatto
e di diritto e non emana un giudizio nel merito che si so-
stituisce alla decisione impugnata; esso si limita a con-
trollare se l'autorità cantonale ha osservato i principi
che la giurisprudenza ha dedotto dall'art. 4 vCost. Il Tri-
bunale federale si pronuncia unicamente su quelle censure
che i ricorrenti hanno invocato nell'atto di ricorso e a
condizione che esse appaiono sufficientemente sostanziate
(art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 I 71 consid. 1c, 124 I
159 consid. 1e).

  In un gravame, come quello in esame, in cui fanno
valere la violazione dell'art. 4vCost., i ricorrenti devono

dimostrare per quale motivo le conclusioni contenute nella
sentenza impugnata sarebbero manifestamente insostenibili,
si trovino in chiaro contrasto con la situazione di fatto,
si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo
urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF
123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a, 121 I 113 consid.
3a). Essi non possono limitarsi a criticare la decisione
impugnata come se il Tribunale federale fosse una corte
d'appello a cui compete di rivedere liberamente le questio-
ni di fatto e di diritto (DTF 117 Ia 10 consid. 4b, 110 Ia
1 consid. 2a), contrapponendo la loro opinione a quella
dell'autorità cantonale. I ricorrenti devono dimostrare,
con una chiara e precisa argomentazione, che la decisione
impugnata si basa su un'interpretazione o un'applicazione
della legge manifestamente insostenibile (DTF 120 Ia 369
consid. 3a, 86 I 226) e che è arbitraria anche nel risulta-
to (DTF 123 I 1 consid. 4a con rinvii).

  6.-  I ricorrenti rimproverano anzitutto ai giudici
cantonali di aver esaminato esclusivamente la competenza
del Servizio medico-psicologico nel valutare la capacità
della madre ad esercitare la custodia del bambino, ometten-
do di pronunciarsi sulla pertinenza della valutazione stes-
sa. Essi si lamentano poiché l'autorità cantonale non si è
espressa circa lo stato di salute psichico della madre e
perché non è stata svolta alcuna indagine sullo stato di
salute mentale del bambino. A questo proposito ritengono
che vi sia stato solo un esame superficiale da parte del
citato Servizio. Sottolineano che per ottenere una valuta-
zione completa sarebbe invece necessaria un'analisi appro-
fondita. I ricorrenti, criticando le conclusioni del Servi-
zio medico-psicologico, fanno poi valere che la migliore
soluzione per il bene del bambino sarebbe di restare affi-
dato ai nonni fin quando sarà stabilito che il suo ritorno
presso la madre non comprometterà il suo equilibrio e il
suo sviluppo.

  L'argomentazione ricorsuale è inconsistente. Risul-
ta chiaramente dalla sentenza impugnata che l'autorità can-
tonale, dopo essersi espressa sull'idoneità del Servizio
medico-psicologico a valutare la capacità della madre ad
esercitare la custodia sul proprio figlio, ha aderito alle
conclusioni dei rapporti allestiti dal citato Servizio.
Circa lo stato di salute mentale della madre, i giudici
cantonali hanno indicato che nessuno ha mai prospettato
l'ipotesi che essa potesse essere debole di mente o anche
solo affetta da disturbi psichici. La richiesta di una va-
lutazione del suo stato di salute psichico è pertanto in-
fondata e i ricorrenti non riescono a dimostrarne la neces-
sità. Circa lo stato mentale del bambino, i ricorrenti, con
censure in gran parte appellatorie, non dimostrano l'esi-
genza di una valutazione più completa della sua situazione
psichica. Considerando inoltre che gli accertamenti del
Servizio medico-psicologico, valutati dalla Corte cantonale
senza cadere nell'arbitrio, indicano in modo sufficiente-
mente chiaro che l'affidamento del bambino a sua madre avrà
degli effetti benefici per il suo equilibrio psichico, la
critica si rivela manifestamente infondata.

  7.-  I ricorrenti criticano pure le conclusioni del
Servizio medico-psicologico circa l'affidabilità della ma-
dre nell'esercitare correttamente il diritto di custodia.
Essi fanno inoltre valere che quest'ultima non ha fatto
nessuno sforzo per diventare economicamente indipendente,
facendosi mantenere dall'assistenza pubblica e dal suo com-
pagno. Rammentano inoltre che il bambino è stato preso in-
tegralmente a loro carico.

  Le censure volte contro le conclusioni del Servizio
medico-psicologico circa l'affidabilità della madre a eser-
citare la custodia sul proprio figlio sono inammissibili
nella misura in cui i ricorrenti contestano direttamente i

rapporti del citato Servizio, come lo farebbero in una pro-
cedura d'appello, senza nemmeno cercare di dimostrare che
la valutazione di questi rapporti effettuata dalla Corte
cantonale sia arbitraria; in questa misura, il ricorso è
manifestamente inammissibile. Le stesse osservazioni valgo-
no per le critiche relative all'asserita mancanza di indi-
pendenza economica della madre. I ricorrenti si limitano
infatti a opporre il proprio parere a quello dell'autorità
cantonale, che ha stabilito l'impossibilità di privare una
madre della custodia del figlio solo perché continua a gra-
vare sulla pubblica assistenza.

     8.-  Infine essi si dilungano sul passato della
madre, criticando le affermazioni della Corte cantonale, la
quale ha ritenuto poco importanti i suoi trascorsi, essendo
in presenza di una prognosi positiva sull'evoluzione della
custodia con un adeguato catalogo di misure di sostegno e
di controllo a protezione del figlio. I ricorrenti descri-
vono inoltre le proprie qualità e le caratteristiche della
propria personalità per dimostrare di essere più idonei ri-
spetto alla madre ad occuparsi del bambino e ad assicurare
il suo sviluppo e il suo equilibrio.

  Le censure sono inammissibili. Anche in questo caso
i ricorrenti si accontentano infatti di opporre il proprio
parere a quello dell'autorità cantonale, senza dimostrare,
con un'argomentazione precisa, che la sentenza impugnata
contiene un'interpretazione o un'applicazione della legge
manifestamente insostenibile. Oltretutto, come rettamente
sottolineato dalla Corte cantonale, l'affidabilità educati-
va dei ricorrenti non è importante, considerato che sono
riunite le condizioni di reintegrazione della madre nell'
esercizio della custodia parentale. Ciò che, in un caso co-
me quello in esame, deve essere l'obiettivo delle misure
previste dall'art. 310 CC (cfr. Breitschmid, Basler Kommen-
tar, n. 10 ad art. 310 CC).

  Giova infine osservare che la motivazione del ri-
corso di diritto pubblico relativa alle censure d'arbitrio,
esaminate sia nel precedente che in questo considerando, è
sostanzialmente identica a quella del parallelo ricorso per
riforma. Ciò anche se le esigenze di motivazione per un ri-
corso di diritto pubblico divergono rispetto a quelle poste
per il ricorso per riforma (cfr. DTF 118 IV 293 consid. 2a,
116 II 745 consid. 2a, 115 II 396 consid. 2b), dove il Tri-
bunale federale esamina liberamente l'applicazione del di-
ritto federale (art. 63 cpv. 3 OG).

  9.-  Da quanto sopra esposto risulta che il ricor-
so, nella misura in cui è ammissibile, è manifestamente in-
fondato e deve essere respinto. Le spese processuali sono
messe a carico dei ricorrenti in solido (art. 156 cpv. 1 e
7 OG). Non si assegnano invece ripetibili di sede federale
poiché la controparte non è stata invitata a fornire osser-
vazioni di risposta e non ha pertanto assunto spese in re-
lazione alla procedura davanti al Tribunale federale (art.
159 cpv. 1 e 2 OG; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. V, Berna 1992,
n. 2 ad art. 159 OG).

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

        i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                   p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di diritto pubblico è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico dei ricorrenti.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 27 gennaio 2000
VIZ

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,