Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.442/1999
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5P.442/1999

               II   C O R T E   C I V I L E
               ****************************

                       16 marzo 2000

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presi-
dente, Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.

                         _________

Visto il ricorso per riforma del 2 dicembre 1999 presentato
da A.________ e litisconsorti, Morcote, patrocinati dall'
avv. Giorgio Moroni-Stampa, Lugano, B.________ e litiscon-
sorti, Morcote, patrocinati dall'avv. Stefano Bolla, Luga-
no, C.________, Savosa, patrocinato dall'avv. Stefano Cam-
ponovo, Lugano, D.________ e litisconsorti, Morcote, patro-
cinate dall'avv. Adriano Censi, Lugano, convenuti, contro
la sentenza emanata il 26 ottobre 1999 dalla I Camera civi-
le del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa
che oppone i ricorrenti al Comune di Morcote, attore, rap-
presentato dal Municipio e patrocinato dagli avv. Fabio
Vassalli e Riccardo Brivio, Lugano, in materia di diritto
di passo;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Con petizione del 15 dicembre 1982, il Comune
di Morcote ha convenuto in giudizio i proprietari degli im-
mobili situati in riva al lago, sotto i quali si trovano i
portici lungo la strada cantonale. Il Comune rivendicava la
proprietà dei portici - la cui larghezza varia da un minimo
di 4,1 m a un massimo di 5,98 m - che danno sul lago e
chiedeva la rettifica del registro fondiario. Con la pro-
pria replica, il Comune ha chiesto in via subordinata
l'iscrizione di una servitù di passo pubblica gravante tut-
ta l'area porticata. Con sentenza 25 giugno 1997 il Pretore
del distretto di Lugano ha parzialmente accolto la petizio-
ne e ha riconosciuto all'attore un diritto di passo pedona-
le pubblico della larghezza di 1,5 m sotto tutti i portici,
dall'inizio alla fine. Le spese processuali e le ripetibili
sono state poste a carico dell'attore.

  B.-  Il 26 ottobre 1999 la I Camera civile del Tri-
bunale d'appello del Cantone Ticino, adita in via principa-
le dal Comune e in via adesiva da alcuni proprietari, ha
parzialmente accolto il rimedio principale, modificando il
giudizio pretorile nel senso di non limitare la larghezza
del diritto di passo e riducendo di un terzo la tassa di
giustizia e le ripetibili poste a carico dell'attore. Ha
invece integralmente respinto l'appello adesivo. I Giudici
cantonali hanno dapprima rilevato che il Pretore ha corret-
tamente denegato gli elementi per riconoscere la proprietà
dell'attore. Essi hanno poi rilevato che nel catasto cen-
suario del 1892/3 il Comune risultava essere "possessore
dell'intera superficie sotto i portici, indicata come stra-
da" e che il termine di possessore, non potendo nella fat-
tispecie essere interpretato nel senso di proprietario, va
inteso come beneficiario di una servitù. Tale documento,

che costituisce un indizio in favore di un diritto reale
limitato dell'attore, è stato corroborato da altre risul-
tanze, da cui dev'essere dedotto, atteso che l'estensione
della servitù irregolare si determina secondo i bisogni or-
dinari dell'avente diritto al momento dell'usucapione, che
il diritto di passo del Comune si estende su tutta l'area
litigiosa.

  C.-  Il 2 dicembre 1999 i proprietari menzionati in
ingresso hanno impugnato la sentenza cantonale con un ri-
corso di diritto pubblico e con un ricorso per riforma. Con
il primo rimedio postulano l'annullamento della decisione
d'appello e con il secondo la sua riforma nel senso che
l'appello principale è respinto e il giudizio di primo gra-
do confermato. Non è stato ordinato uno scambio di allegati
scritti.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG, il Tribunale
federale soprassiede di regola alla sentenza sul ricorso
per riforma fino a decisione sul ricorso di diritto pub-
blico. In concreto non vi è motivo di derogare a tale prin-
cipio.

  b)  Inoltrato tempestivamente contro una decisione
finale emanata dall'ultima istanza cantonale, il ricorso di
diritto pubblico, fondato sulla violazione dell'art. 4
Cost., è, in linea di principio, ammissibile.

  2.-  Per costante prassi una sentenza è arbitraria
quando essa si rivela insostenibile, in aperto contrasto
con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o

di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione con il senso di giustizia ed equità. Una
decisione non è in particolare arbitraria già per il fatto
che un'altra soluzione, rispetto a quella scelta, sia al-
trettanto sostenibile o addirittura migliore. Il Tribunale
federale annulla inoltre una decisione solo se essa si ri-
vela arbitraria anche nel risultato e non solo qualora la
sua motivazione appaia insostenibile (DTF 125 I 166 consid.
2a; 124 V 137 consid. 2b).

  3.-  La Corte cantonale ha rilevato che nel catasto
censuario del 1892/93 il Comune risultava "possessore"
dell'intera superficie sotto i portici, indicata come
"strada". Il termine di "possessore" doveva essere inter-
pretato nel senso di beneficiario di una servitù e il cita-
to documento costituisce pertanto, giusta la giurisprudenza
cantonale (Rep. 1963 pag. 26 consid. 5 e rinvii), un indi-
zio in favore di un diritto reale limitato esercitato su
tutta l'area rivendicata dall'ente pubblico. I ricorrenti
non criticano tale motivazione della sentenza cantonale, ma
si limitano a censurare le altre risultanze che la Corte
cantonale ha ritenuto corroborare tale indizio.

  a/aa)  Secondo la sentenza impugnata non può essere
seriamente contestato che, almeno fino alla costruzione
della strada cantonale, l'unico passo carrabile lungo il
lago era costituito dai portici esistenti almeno dal 1744.
Il più vecchio documento agli atti che attesta l'esistenza
della strada cantonale, fra i portici e il lago, risale al
1892. Ritenuto che anteriormente all'introduzione del primo
Codice civile ticinese l'usucapione di una servitù non era
possibile, il passo pubblico ha potuto essere acquisito me-
diante prescrizione acquisitiva dopo il 1° gennaio 1838,
data in cui è entrato in vigore il Codice civile ticinese
del 13 giugno 1837, e prima dell'entrata in vigore del CC
il 1° gennaio 1912. I Giudici cantonali hanno poi rilevato

che appare poco plausibile, come ritenuto dal primo giudi-
ce, che solo la fascia centrale di 1,5 m fosse aperta al
pubblico.

  a/bb)  I ricorrenti rimproverano all'autorità can-
tonale di non aver accertato in modo preciso quando sarebbe
intervenuta la prescrizione acquisitiva e di assumere a
torto che a quell'epoca non vi fossero limitazioni del pas-
so in larghezza. La Corte cantonale è giunta a tale conclu-
sione dando per scontato, senza il sostegno di alcuna pro-
va, che prima dell'apertura dell'attuale strada nel 1892,
il passaggio sotto i portici costituisse l'unico passo car-
rabile. Così facendo essa misconosce le condizioni dell'
epoca in materia di mezzi di comunicazione e di trasporto
in un borgo lacustre. In un villaggio situato in riva al
Ceresio, lontano da un asse di transito stradale, il tra-
sporto con le barche, ove appena possibile, aveva il so-
pravvento sul più scomodo e costoso trasporto via strada,
ciò in particolare a Morcote, dove il connubio tra il borgo
e il lago era immediato e intenso anche in ragione della
pratica della pesca quale attività tradizionale degli abi-
tanti. Un trasporto veicolare all'interno dell'abitato ri-
sulta anche materialmente impossibile a causa delle dimen-
sioni dei carri tradizionali in uso in Ticino, che supe-
ravano, senza carico, l'altezza di due metri in ragione del
diametro delle ruote, motivo per cui essi non avrebbero po-
tuto circolare sotto i portici.

  a/cc)  L'argomentazione ricorsuale è smentita dal
regolamento emanato dal Comune nel 1904, e cioè in un'epoca
che gli stessi ricorrenti riconoscono come prossima al com-
pimento dell'usucapione, che all'art. 12 proibiva "l'entra-
ta ed il passaggio di carri, carrozze, automobili od altri
veicoli, tirati da animali od altra forza motrice, salvo il
passaggio trasversale alle scuderie o rimesse". La necessi-
tà di dover emanare una siffatta norma dimostra esattamente

il contrario di quanto asserito dai ricorrenti, e cioè che
il passaggio di veicoli era possibile. Anche lo stretto le-
game con il lago depone per la necessità della popolazione
locale di poter usufruire di un diritto di passo per poter
accedere al Ceresio dai portici, fatto impossibile se essa
avesse dovuto limitarsi a transitare nella fascia centrale
dell'area porticata.

  b/aa)  I Giudici cantonali hanno pure rilevato che
nel 1904 il Comune ha emanato un regolamento, in cui non
solo decretava che il porticato era un passo pubblico, ma
rivendicava pure il diritto di riscuotere tasse di occupa-
zione per la posa temporanea di tavoli ai margini del pas-
saggio, che doveva rimanere libero per una larghezza di
almeno 2m. Ciò lascia supporre che l'uso pubblico non si
limitava alla parte centrale, ma si riferiva all'intera
larghezza dei portici. Tale circostanza pare pure confer-
mata da una teste nata nel 1888, che ha indicato che i por-
tici erano considerati di tutti e tutti vi avevano libero
accesso e che i pescatori, durante l'inverno, vi ricovera-
vano le barche. Quest'ultimo fatto pare deporre per un uso
collettivo di tale area, più che per un restringimento del
passo. All'epoca dell'usucapione, determinante per l'esten-
sione della servitù, non risulta che vi fossero limitazioni
del passaggio in larghezza. I Giudici cantonali hanno poi
reputato che la demarcazione centrale larga 1,5 m tracciata
negli anni sessanta non significa che il Comune si sia
disinteressato delle fasce laterali del passaggio. Al con-
trario, esso ha continuato a regolamentare l'uso dell'in-
tera superficie porticata. Con il regolamento del 1955 ha
stabilito che l'area sotto i portici dev'essere messa per
intero a disposizione del pubblico, che doveva essere assi-
curato in ogni tempo un passaggio libero della larghezza di
2m e che i portici dovevano essere sgomberi in occasione di
funerali o processioni. Con un nuovo regolamento del 1962

esso aveva financo tentato di prelevare tasse di occupazio-
ne. Il fatto che il Comune abbia tollerato per anni banca-
relle e tavolini da caffè, ostacoli che hanno ristretto
l'area destinata al passaggio del pubblico, ma che pure po-
tevano essere tolti in ogni momento, non significa che esso
abbia perduto l'interesse a una parte della superficie por-
ticata. Né è possibile affermare che le modalità di uso
della servitù implicassero una modifica della stessa per
prescrizione acquisitiva.

  b/bb)  I ricorrenti affermano invece che dal rego-
lamento del 1904, emanato - come essi stessi riconoscono -
in un'epoca prossima al compimento dell'usucapione, risulta
che i portici già erano in parte occupati da attività eco-
nomiche e da esercizi pubblici. Tutti gli elementi disponi-
bili conducono a ritenere che già in origine il passo pub-
blico era legato ad esigenze pedonali, che includevano pure
il trasporto, ancora frequente all'epoca, di carichi a
braccia o a spalla. Essi sostengono inoltre che dal predet-
to regolamento risulta che il passo era esercitato e eser-
citabile solo sulla larghezza di un paio di metri. Inoltre,
la Corte cantonale dimentica che ai fini dell'accertamento
dei bisogni ordinari del beneficiario della servitù o delle
modalità con cui una servitù di passo fu esercitata fanno
stato solo le circostanze in grado di attestare gli usi e
bisogni conformi allo scopo originario della servitù. Ne
segue che la circostanza che il Comune abbia tentato di
prelevare una tassa di occupazione per la posa di tavoli e
bancarelle o il fatto che i pescatori mettessero le loro
barche durante l'inverno sotto i portici sono irrilevanti
ai fini dell'accertamento dell'estensione del passo pub-
blico. La delimitazione tra le due aree, una di transito
pubblico e l'altra di passo pedonale, è stata ribadita nel
1955, con un regolamento che imponeva ai proprietari ed

esercenti l'obbligo di assicurare in ogni tempo un passag-
gio libero sotto i portici di due metri. Inoltre alcuni
anni più tardi, il Comune ha dato un carattere visibile
alla delimitazione, facendo tracciare una demarcazione sul
suolo della larghezza di 1,5 m. Ne segue, sempre secondo i
ricorrenti, che la Corte cantonale ha arbitrariamente rico-
nosciuto un diritto di passo su tutta l'area porticata e
non solo sulla larghezza di 1,5 m risp. 2 m.

  b/cc)  Nella fattispecie, le conclusioni ricorsuali
dedotte dal regolamento del 1904 non sono atte a far appa-
rire arbitraria la decisione impugnata, sia per i motivi
già esposti sopra, sia per il fatto che con tale normativa
veniva unicamente tollerata un'occupazione temporanea di
un'area limitata, contro il pagamento di una tassa. Le cen-
sure concernenti le modalità in cui è stata esercitata la
servitù dopo l'usucapione non sono determinanti ai fini del
presente giudizio, poiché i ricorrenti non pretendono che
il Comune abbia perso interesse alla servitù o che la stes-
sa sia stata modificata per prescrizione acquisitiva. A
prescindere da questa circostanza, si può rilevare che in
virtù delle disposizioni del regolamento del 1955 citate
nella sentenza impugnata e riportate sopra, i giudici can-
tonali potevano, senza incorrere in arbitrio, ritenere che
anche nel ventesimo secolo il diritto di passo era eserci-
tato su tutta la superficie, poiché gli ostacoli tollerati
avevano una natura puramente provvisoria e potevano essere
tolti in ogni momento.

  c)  Da quanto precede segue che le conclusioni del-
la sentenza impugnata concernenti l'estensione del diritto
di passo non si avverano insostenibili e che le censure
contro di esse rivolte devono, nella misura in cui non si
rivelano inammissibili poiché meramente appellatorie, esse-
re respinte, siccome infondate.

  4.-  I ricorrenti ritengono pure arbitraria la ri-
partizione delle spese processuali e delle ripetibili ef-
fettuata dall'autorità cantonale. Ritenuto che l'attore ri-
sultava perdente sulla domanda di accertamento della pro-
prietà, ma vincente su quella subordinata tendente all'ot-
tenimento di un diritto di passo, i giudici cantonali hanno
posto 2/3 delle spese processuali a carico dell'attore, con
l'obbligo di rifondere ripetibili ridotte ai convenuti.
Analoga ripartizione è stata effettuata, dalla Corte canto-
nale, per il giudizio di prima istanza.

  a)  I ricorrenti fanno valere che, in applicazione
dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese, in caso di soccombenza
reciproca gli oneri della lite sono, in linea di principio,
da suddividere fra le parti in proporzione alla rispettiva
soccombenza. Ai fini di un'equa ripartizione sono pure da
valutare il comportamento processuale e preprocessuale del-
le parti e le circostanze che hanno condotto all'introdu-
zione della causa. Tutti questi criteri sono stati ignorati
dall'autorità cantonale, che pur riconoscendo che i ricor-
renti non hanno mai messo in dubbio l'esistenza di una ser-
vitù di passo pubblico, ha posto a loro carico un terzo
degli oneri processuali. Non è inoltre possibile, senza in-
correre in arbitrio, dare alla rivendicazione della pro-
prietà dell'intera area porticata un peso solamente doppio
rispetto alla questione concernente la larghezza del dirit-
to di passo.

  Occorre innanzi tutto rilevare che la sentenza im-
pugnata indica che con l'appello adesivo è stata messa in
dubbio l'esistenza stessa della servitù. Tuttavia anche vo-
lendo ammettere che la contestazione relativa al diritto di
passo pubblico riguardava unicamente la sua estensione, ta-
le questione non era affatto secondaria: il Pretore aveva

infatti riconosciuto un diritto di passo largo unicamente
1,5m, mentre quello chiesto dall'attore riguardava l'intera
superficie dei portici, la cui larghezza varia da un minimo
4m a un massimo di 6m. In queste circostanze non appare in-
sostenibile, anche alla luce dell'art. 148 cpv. 2 CPC tici-
nese, stimare l'importanza di tale contestazione a un terzo
dell'intero litigio e ripartire di conseguenza gli oneri
processuali.

  b)  I ricorrenti lamentano infine che la Corte can-
tonale ha sbrigativamente ripartito gli oneri della deci-
sione di primo grado in analogo modo, senza prendere posi-
zione sui motivi del Pretore. Questi aveva ritenuto giusti-
ficato accollare all'attore le spese processuali e le ripe-
tibili, poiché già nella procedura d'impianto del registro
fondiario i convenuti non si erano opposti al riconoscimen-
to di una servitù di passo.

  In concreto i ricorrenti non pretendono che il di-
ritto di passo previsto nell'ambito della procedura di im-
pianto del registro fondiario si sarebbe esteso su tutta la
superficie porticata e avrebbe permesso alla controparte di
giungere al risultato ottenuto con la propria azione. Così
stando le cose la Corte cantonale non doveva motivare ulte-
riormente la propria decisione sulle spese e ripetibili di
prima istanza, e poteva, senza cadere nell'arbitrio, ripar-
tirle in modo analogo a quanto fatto per la procedura di
appello, essendo litigiose le medesime questioni.

  5.-  Da quanto precede discende che il ricorso,
nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato. La
tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

                    visto l'art. 36a OG

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di diritto pubblico è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta in
solido a carico dei ricorrenti.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parte e
alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino.

Losanna, 16 marzo 2000
VIZ

               In nome della II Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,