II. Zivilabteilung 5P.340/1999
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5P.340/1999 II C O R T E C I V I L E **************************** 18 febbraio 2000 Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, Raselli e Bianchi. Cancelliere: Piatti. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del del 14 settembre 1999 presentato da A.________ S.A. e litisconsorti, patrocinati dall' avv. X.________, Lugano, contro la sentenza emanata il 30 luglio 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti alla B.________ S.A., Pregassona, patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa, Tessere- te, in materia di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- All'inizio degli anni '80 la B.________ S.A. è stata incaricata di effettuare opere da sanitario, riscaldamento e piscina e ventilazione nel complesso edilizio "C.________", composto di nove rustici e un appart-hotel, sorto a Cadro su fondi di proprietà della D.________ S.A. e della A.________ S.A. In quel periodo era pure in corso una procedura di raggruppamento terreni (RT). B.- Il 22 settembre 1982 la B.________ S.A. ha chie- sto e, il giorno seguente, ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano l'annotazione in via superprovvisionale di un'ipoteca legale degli artigiani per complessivi fr. 636'141.-- oltre inte- ressi, ripartita in ragione di fr. 370'000.-- sulla particella n. 530 RT (sulla quale sorge l'appart-hotel) e in ragione di fr. 133'070.50 ciascuna sulle particelle n. 574 e 576 RT (su cui sono situati i rustici). L'attrice aveva convenuto in giudizio la A.________ S.A. e la D.________ S.A., società che in base agli estratti censuari rilasciati dal geometra assuntore risultavano essere proprietarie del fondo n. 576 RT risp. dei fondi n. 530 e 574 RT. C.- Nell'ambito della procedura di annotazione in via provvisoria, l'attrice ha chiesto il 9 febbraio 1983 che l'ipote- ca legale fosse ripartita in ragione di fr. 370'000.-- sulla par- ticella n. 530 RT e per 266'141.-- sul fondo n. 574 RT, se neces- sario sulle rispettive quote di comproprietà. La modifica della domanda era stata dettata dal fatto che i confini delle particel- le n. 576 e 574 RT erano stati modificati in modo tale che i ru- stici risultassero situati unicamente su quest'ultimo mappale. Inoltre sia la particella n. 530 che la n. 574 sono state costi- tuite in comproprietà, le singole quote vendute a terzi tra il mese di dicembre 1981 e quello di marzo 1982 e gravate da ipote- che convenzionali tra i mesi di dicembre 1981 e agosto 1982. I rogiti e le iscrizioni relative a tali operazioni si riferivano ai vecchi numeri delle particelle dalla mappa aerofotogrammetrica (MAF), precedenti alla numerazione effettuata nell'ambito della procedura di raggruppamento terreni, mentre gli estratti rila- sciati all'attrice l'8 settembre 1982 riportavano i nuovi numeri RT dei fondi, senza tuttavia indicare le intervenute mutazioni. Solo con il rogito di accertamento e rettifica di confini iscrit- to il 20 dicembre 1982, la comproprietà dei fondi è stata iscrit- ta sulle particelle RT. Con decisione 23 marzo 1990 il Pretore, ritenuto che le parti avevano convenuto una riduzione dell'impor- to complessivo dell'ipoteca legale a fr. 571'563.--, di cui fr. 332'439.35 sulla particella n. 530 RT e fr. 239'123.65 sul fondo n. 574 RT, ha ammesso l'annotazione provvisoria in tale misura e ha ripartito gli importi sulle quote di comproprietà. D.- Con petizione del 27 luglio 1990, la B.________ S.A. ha convenuto in giudizio i diversi comproprietari al fine di ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca degli artigiani ed imprenditori di complessivi fr. 598'931.30 - ridotti in sede di conclusioni a fr. 572'531.30 - sulle quote di comproprietà delle particelle n. 530 e 574 RT. Con sentenza 16 dicembre 1998 il Pre- tore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato l'iscri- zione definitiva di un'ipoteca legale di complessivi fr. 113'318.70 sulla particella n. 576 RFD (corrispondente al mappale n. 574 RT) e di complessivi fr. 204'913.65 sulla particella n. 514 RFD (ex fondo n. 530 RT) di Cadro, importi che ha posto a carico di diversi comproprietari. E.- Il 30 luglio 1999 la I Camera civile del Tribu- nale d'appello del Cantone Ticino, adita da numerosi comproprie- tari, ha parzialmente accolto il rimedio di uno di essi. Il Tri- bunale cantonale ha diminuito l'importo complessivo dell'ipoteca legale gravante la particella n. 514 RFD a fr. 202'642.65 e ha ridotto la quota che interessa il predetto comproprietario da fr. 11'639.-- a fr. 9'368.80. F.- Contro la sentenza cantonale sono insorti, con un ricorso di diritto pubblico e con un ricorso per riforma del 14 settembre 1999, i convenuti menzionati in ingresso. Con il primo rimedio essi postulano, in via principale, l'annullamento della sentenza impugnata. Con risposta 23 dicembre 1999 l'attrice pro- pone la reiezione del gravame. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Con sentenza di data odierna il Tribunale fede- rale ha accolto il parallelo ricorso per riforma e ha annullato la decisione cantonale. a) Quando il Tribunale federale, in deroga al prin- cipio generale previsto dall'art. 57 cpv. 5 OG, esamina preli- minarmente il parallelo ricorso per riforma e lo accoglie, la sua decisione si sostituisce alla sentenza cantonale, rendendo così senza oggetto il ricorso di diritto pubblico, non sussistendo più alcuna decisione suscettiva di tale rimedio (cfr. DTF 122 I 81 consid. 1, 120 Ia 377 consid. 1 e rinvii). Quando una lite divie- ne priva d'oggetto il Tribunale federale statuisce con motivazio- ne sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite. b) In concreto il ricorso di diritto pubblico, dive- nuto senza oggetto in seguito all'accoglimento del parallelo ri- corso per riforma, era superfluo, poiché i ricorrenti potevano ottenere un esito della lite a loro favorevole con le sole censu- re sollevate con l'appena menzionato rimedio. I ricorrenti sop- portano di conseguenza le spese - inutili - causate dal ricorso di diritto pubblico solidarmente fra di loro (art. 156 cpv. 6 e 7 OG) e rifonderanno ripetibili della sede federale alla contropar- te (art. 159 cpv. 1 e 5 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e d e c i d e : 1. Il ricorso di diritto pubblico è privo d'oggetto e la causa 5P.340/1999 è stralciata dai ruoli. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, che rifonderanno alla controparte fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 18 febbraio 2000 MDE In nome della II Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,