I. Zivilabteilung 4P.278/1999
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4P.278/1999 I C O R T E C I V I L E *************************** 8 febbraio 2000 Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi- dente, Klett e Rottenberg Liatowitsch. Cancelliera: Gianinazzi. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 15 novembre 1999 presentato dalla UBS S.A., Zurigo-Basilea, patrocinata dall'avv. Luca Zorzi, Bellinzona, contro la sentenza ema- nata l'11 ottobre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ri- corrente alla S.A. Cave Granito Ticinesi, Iragna, patroci- nata dall'avv. Massimo Bionda, studio legale Flavio Gemet- ti, Lugano, in materia di procedura civile (legittimazione processuale, formalismo eccessivo); R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Con precetto esecutivo del 7 gennaio 1998, l'UBS S.A. ha escusso la S.A. Cave Granito Ticinesi per l'incasso di fr. 44'538.10 oltre interessi. Il 26 marzo successivo, preso atto dell'opposizione interposta dall' escussa, la banca si è rivolta al Pretore del Distretto di Riviera onde ottenere la condanna della società al pagamen- to del citato importo. Avversando nel merito la domanda, la convenuta ha preliminarmente eccepito la carenza di legit- timazione dei rappresentanti della banca attrice, avvocati Pesciallo e Calvarese, impiegati presso il servizio giuri- dico del gruppo UBS e firmatari della petizione: oltre ad essere sprovvisti della qualità di organo questi avvocati non risultano infatti nemmeno iscritti all'Albo degli avvo- cati del Canton Ticino. L'eccezione è stata recisamente contestata dall'attrice, la quale ha ribadito la legittima- zione dei due legali a rappresentarla nel processo in virtù dell'autorizzazione rilasciata loro dagli organi della so- cietà. Il giudice di prime cure ha respinto l'eccezione con decreto del 26 maggio 1999; egli ha considerato l'avv. Pesciallo, da solo, organo di fatto dell'attrice, ciò che basta a riconoscergli la rappresentanza processuale. Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che, adita dalla convenuta, ha accolto l'impugnativa e dichiarato nulla la petizione del 26 marzo 1998. B.- Postulando l'annullamento della predetta sen- tenza l'UBS S.A. è insorta dinanzi al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico del 15 novembre 1999. La S.A. Cave Granito Ticinesi ha proposto la reie- zione del ricorso in quanto ricevibile, mentre l'autorità cantonale ha rinunciato a formulare osservazioni. Il 19 novembre 1999 la richiesta di effetto sospen- sivo presentata contestualmente al gravame è stata respin- ta. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Dopo aver rammentato che gli avvocati Pescial- lo e Calvarese non possono, effettivamente, assumere manda- ti di patrocinio processuale poiché non iscritti all' Albo degli avvocati del Canton Ticino, i giudici ticinesi hanno esaminato la possibilità di ammettere l'esistenza di una rappresentanza legale a favore dell'avv. Pesciallo, tale da permettergli di tutelare da solo gli interessi della ricor- rente (cfr. art. 64 cpv. 1 in fine del Codice di procedura civile [CPC] ticinese), giungendo a una conclusione negati- va. Egli risulta sì iscritto a registro di commercio delle sedi principali della ricorrente (Zurigo e Basilea), ma con facoltà di firma collettiva a due, donde l'obbligo di com- piere ogni atto processuale con un altro rappresentante iscritto a registro, ciò che non è il caso dell'avv. Calva- rese. I giudici cantonali hanno poi dichiarato di non po- ter aderire all'opinione del Pretore, il quale ha ricono- sciuto all'avv. Pesciallo la qualità di organo di fatto. Tale ruolo costituisce infatti l'eccezione alla regola dell'iscrizione al registro di commercio ed è riconosciuto solo sulla base di presupposti sostanziali ben determinati che in concreto non sono realizzati: pur svolgendo una fun- zione di indubitabile responsabilità, l'avv. Pesciallo non partecipa infatti in maniera determinante alla formazione della volontà sociale né è chiamato a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società. Inol- tre, la banca stessa non ha preteso di partecipare al pro- cesso unicamente rappresentata dall'avv. Pesciallo - rico- noscendo così in lui un organo di fatto - prova ne sia che la petizione non reca la sua sola firma. In conclusione, data l'assenza di un presupposto processuale (legittimazione del rappresentante) i giudici ticinesi hanno dichiarato nulli gli atti processuali com- piuti irritualmente dalla società, cui come previsto dall' art. 142 cpv. 1 lett. a CPC/TI. 2.- A mente della ricorrente l'applicazione dell' art. 142 cpv. 1 lett. a CPC/TI, nel caso di specie configu- ra un formalismo eccessivo. a) Per costante giurisprudenza, l'eccesso di for- malismo è una forma particolare di diniego di giustizia - vietata dall'art. 4 vCost. - che si verifica quando per una determinata procedura sono previste delle regole rigorose non materialmente giustificate; ovvero quando la severa ap- plicazione di norme procedurali non è legittimata da alcun interesse degno di protezione e diviene in tal modo fine a sé stessa, complica in maniera insostenibile la realizza- zione del diritto materiale e impedisce in modo inammissi- bile l'accesso ai tribunali (DTF 125 I 166 consid. 3a pag. 170 con rinvii). L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale alla parte in causa, che nella sanzione ad essa connessa. Il Tribunale federale statuisce liberamente sull'esistenza di un eccesso di formalismo (DTF 119 Ia 4 consid. 2a con rinvii), mentre esamina l'interpretazione e l'applicazione del diritto cantonale solamente dal profilo dell'arbitrio (DTF 116 V 353 consid. 3a). b) Orbene, non ogni rigore processuale è in con- trasto con l'art. 4 vCost. (cfr. l'attuale art. 9 e 29 nCost.); le forme processuali sono infatti indispensabili per assicurare un ordinato svolgimento del processo, garan- tire la parità di trattamento e l'applicazione del diritto materiale (DTF 118 V 311 consid. 4). In concreto, dalle argomentazioni ricorsuali non si evince, neppure indirettamente, per quali ragioni la tutela degli interessi della ricorrente risulterebbe pregiudicata in maniera sproporzionata dalla corretta applicazione del diritto processuale ticinese, che ammette soltanto la con- duzione personale del processo - vale a dire, trattandosi di una persona giuridica attraverso i suoi organi - oppure il patrocinio di un avvocato (cfr. Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 64 CPC ticinese). Giovi inoltre osserva- re che l'attenersi fin dall'inizio a queste regole non im- plicava - per la ricorrente - particolari difficoltà sicché la decisione della Corte ticinese di dichiarare nulli gli atti processuali compiuti irritualmente dalla società, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC/TI, non con- figura un atto di formalismo eccessivo nel senso sopra de- scritto. c) Nulla mutano le considerazioni della ricorrente circa il comportamento processuale della controparte, la quale aveva omesso di formulare la medesima eccezione nel quadro della precedente procedura di rigetto dell'opposi- zione. La legittimazione del rappresentante costituisce in- fatti un presupposto processuale, da verificarsi d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC/TI), la cui as- senza determina le conseguenze sopra descritte (cfr. Coc- chi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 64 CPC/TI, cfr. anche Rep 1989 pag. 172). 3.- La ricorrente afferma comunque che, in ogni caso, quand'anche essa si fosse costituita in causa senza la necessaria legittimazione da parte dei suoi rappresen- tanti, tale difetto sarebbe stato successivamente sanato con l'introduzione dell'atto di replica, allestito da un avvocato regolarmente iscritto all'albo, che la resistente peraltro non ha contestato. Mediante la presentazione di tale allegato la ricorrente sostiene infatti di aver mani- festato la volontà di ratificare con effetto retroattivo la petizione. Va rilevato che dal tenore della decisione impugna- ta non risulta che la resistente si sia prevalsa di questa tesi dinanzi all'autorità cantonale, né tantomeno essa rim- provera alla medesima autorità di aver arbitrariamente tra- scurato questa circostanza. Ora, con un ricorso di diritto pubblico possono, eccezionalmente, essere addotti fatti nuovi qualora venga dimostrato - con un'argomentazione con- forme ai requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che si tratta di circostanze emerse per la prima volta nel- la decisione criticata oppure che l'autorità cantonale ha eseguito accertamenti di fatto incompleti o inesatti, vio- lando così il divieto dell'arbitrio (DTF 119 II 6 consid. 4a e 118 Ia 20 consid. 5a pag. 26; Forster in: Geiser/Mün- ch, Prozessieren vor Bundesgericht, nota 2.50 pag. 71). Poiché nella fattispecie in esame nessuna di queste ipotesi è realizzata la censura risulta inammissibile. 4.- Risultano infine speciose e irrilevanti ai fi- ni del giudizio le considerazioni espresse nel gravame in merito alla posizione dell'avv. Calvarese in seno all'isti- tuto bancario. Esse non possono infatti cancellare il fatto che, secondo le norme del diritto processuale cantonale, tale avvocata non fosse legittimata a rappresentare la so- cietà nell'ambito del procedimento giudiziario. 5.- Da quanto sopra esposto discende la reiezione del ricorso in quanto ammissibile. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente fr. 3000.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 8 febbraio 2000 VIZ In nome della I Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, La Cancelliera,