Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.261/1999
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4P.261/1999

                I   C O R T E   C I V I L E
                ***************************

                      22 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi-
dente, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch e Zappelli,
supplente.
Cancelliere: Ponti.

                          ______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 28 ottobre 1999
presentato dalla Marmi & Serpentini S.A., Poschiavo, patro-
cinata dall'avv. Martino Luminati, Poschiavo, contro la
sentenza emanata il 24 agosto/27 settembre 1999 dalla Came-
ra civile del Tribunale cantonale dei Grigioni nella causa
che la oppone a Gianpiero  F e r r a r i, Campascio, patro-
cinato dall'avv. Piercarlo Plozza, Poschiavo, in materia di
contratto d'appalto (procedura civile; disparità di tratta-
mento; arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprez-
zamento delle prove);

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  Con contratto d'appalto del 15/19 luglio 1983
la ditta Marmi & Serpentini S.A. (in seguito: Marmi & Ser-
pentini) ha incaricato l'imprenditore Gianpiero Ferrari (in
seguito: Ferrari) di estrarre del marmo rosso da una cava
situata in Val Orezza. Compito dell'appaltatore era quello
di pulire il materiale, frantumarlo e trasportarlo a valle,
pronto per essere caricato su vagoni alla stazione ferro-
viaria di Poschiavo. Per quanto attiene ad eventuali difet-
ti della merce fornita, una clausola del contratto prevede-
va che "eventuali deduzioni da parte dei clienti per pezzi
troppo grandi o per aver spedito materiale sporco verranno
dedotte dal conteggio finale".

  B.-  I primi problemi fra le parti sono sorti nel
1992. Nel corso dell'estate 1991 Ferrari ha estratto una
notevole quantità di marmo e lo ha trasportato a valle per
la frantumazione presso il frantoio della ditta Battaglia &
Co. a Miralago. Terminata la frantumazione, il marmo è sta-
to depositato su un piazzale pavimentato nei pressi della
stazione di Poschiavo in attesa di ordinazioni. Nei mesi di
settembre e ottobre 1992 la Marmi & Serpentini ha inviato
parte di questo materiale ad una sua cliente di Bärschwil/
SO, la  quale, constatato che il marmo rosso era frammisto
a materiali rocciosi di altra natura e non corrispondeva
alla qualità richiesta, ha rifiutato la consegna. Marmi &
Serpentini ha immediatamente avvisato Ferrari del reclamo
della cliente, pretendendo che questi provvedesse di perso-
na alla pulizia e alla cernita delle impurità. Dopo alcune
esitazioni iniziali, dettate a suo dire dall'esigenza di
identificare il responsabile dell'accaduto, Ferrari ha ac-
cettato di collaborare nell'operazione di pulizia del marmo
rosso.

  Al termine dei lavori, egli ha presentato alla
Marmi & Serpentini una fattura di fr. 10'222.50 per le sue
prestazioni. Da parte sua, quest'ultima ha inviato a Ferra-
ri una fattura di fr. 38'359.-- comprendente i costi causa-
ti dal ritorno della merce rifiutata per ferrovia a Po-
schiavo, quelli sopportati nella preparazione della cernita
nonché quelli legati alle prestazioni di due ditte esterne
che hanno provveduto al nuovo carico sui vagoni e al noleg-
gio di un nastro trasportatore. Entrambe le fatture sono
rimaste impagate.

  Malgrado questa lite, le parti sono restate in
relazione d'affari sino al 1995; all'inizio di quell'anno è
sorto un nuovo contenzioso, allorquando Ferrari ha chiesto
a Marmi & Serpentini il pagamento del saldo di alcune fat-
ture emesse a fine 1994, per un'ammontare complessivo di
fr. 1'367.65.

  Un terzo contenzioso riguarda il materiale lasciato
nella cava dopo lo scioglimento dei rapporti contrattuali,
per il quale Ferrari pretende, sulla scorta di una perizia,
un rimborso di fr. 14.540.60.

  C.-  Il 30 settembre 1996 Ferrari ha introdotto al
Tribunale distrettuale del Bernina una petizione con la
quale ha chiesto la condanna della convenuta Marmi & Ser-
pentini al pagamento dei seguenti importi:

-  fr. 9'617.25 oltre interessi al 5% a decorrere dal 14
   febbraio 1994 per le spese di pulizia del materiale
   rifiutato dalla cliente di Marmi & Serpentini;

-  fr. 1'367.65 oltre interessi al 5% dal 10 febbraio 1995
   per il saldo delle fatture emesse a fine 1994;

-  fr. 14'540.60 oltre interessi al 5% dal 1 dicembre 1995
   per il materiale residuo depositato nella cava, nonché
   il rimborso delle spese per l'allestimento di una prova
   a futura memoria richiesta il 13 giugno 1995.

  Marmi & Serpentini si è opposta alle pretese dell'
appaltatore, domandando in via riconvenzionale il pagamento
di fr. 36'955.-- oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 1992
a titolo di risarcimento danni.

  Con giudizio 3 aprile 1998 il Tribunale del Di-
stretto del Bernina ha accolto la petizione a concorrenza
delle somme di fr. 9'617.25, fr. 1'367.65 e fr. 10'155.40,
oltre i rispettivi interessi e le spese per la prova a fu-
tura memoria. I giudici di prima istanza hanno riconosciuto
la fondatezza delle pretese dell'attore, non potendo ravvi-
sare nel suo comportamento alcuna violazione delle clausole
contrattuali, nemmeno per il fatto di aver delegato in
subappalto la fase della frantumazione del marmo alla ditta
Battaglia & Co. Il Tribunale distrettuale ha per contro
respinto la domanda riconvenzionale.

   D.-  Adita dalla Marmi & Serpentini, la Camera ci-
vile del Tribunale dei Grigioni ha parzialmente riformato
il giudizio di prima istanza, nel senso che ha stralciato
il credito  vantato dall'appaltatore per il marmo frantuma-
to rimasto nella cava, per il quale né il contratto né suc-
cessivi accordi tra le parti prevedevano un qualsiasi rim-
borso. Ha confermato di contro la condanna della ricorrente
al pagamento di fr. 9'617.25 oltre interessi al 5% a decor-
rere dal 14 febbraio 1994, fr. 1'255.-- oltre interessi dal
10 aprile 1995, e delle spese di prova a futura memoria am-
montanti a fr. 1'946.40. Pure confermata la reiezione dell'
azione riconvenzionale.

  E.-  Contro tale decisione la Marmi & Serpentini è
insorta dinanzi al Tribunale federale tanto con ricorso in
riforma quanto con ricorso di diritto pubblico. Prevalendo-
si della violazione degli articoli 6 CEDU e 4 vCost., con
quest'ultimo rimedio essa postula l'annullamento della sen-
tenza impugnata. Nella sua risposta Ferrari ha proposto la
reiezione del gravame, per quanto ammissibile. Alla medesi-
ma conclusione giunge l'autorità cantonale nelle sue osser-
vazioni, con motivazioni che verranno riprese, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di di-
ritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima
del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1;
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-
sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Dal momento che la
ricorrente invoca la lesione di diritti costituzionali che,
se ammessa, potrebbe comportare l'annullamento della sen-
tenza impugnata senza entrare nel merito, non vi è motivo
per derogare a questa regola.

  2.-  La ricorrente ritiene che la Corte cantonale,
prescindendo dall'indire un dibattimento orale e ordinando
il procedimento scritto, abbia violato l'art. 6 n. 1 della
CEDU. Essa solleva inoltre una censura di diniego di giu-
stizia fondata sull'art. 4 vCost., nella misura in cui il
Tribunale cantonale dei Grigioni non si è premurato di in-
dicare le ragioni che l'hanno spinto a disattendere la ri-
chiesta di una pubblica udienza formulata nella motivazione
scritta dell'appello.

  a)  L'art. 6 n. 1 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU) garantisce ad ogni persona il diritto ad un'
equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, da-
vanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito
per legge, al fine - tra l'altro - della determinazione dei
suoi diritti e suoi doveri di carattere civile (sul senso e
lo scopo della pubblicità del procedimento cfr. DTF 124 IV
234 consid. 3b). A prescindere dalle eccezioni espressamen-
te contenute all'art. 6 n. 1 seconda frase CEDU, la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha giudicato compatibili con
la Convenzione alcune limitazioni poste al principio della
pubblicità nella procedura di ricorso. Ciò vale non solo
per le istanze di ricorso chiamate ad un puro esame della
legalità, ma anche, in determinate circostanze e a patto
che un'udienza pubblica abbia avuto luogo in prima istanza,
anche per quelle autorità di ricorso che, come nella fatti-
specie, esaminano la causa sia nelle constatazioni di fatto
sia in diritto (DTF 121 I 30 consid. 5e, con i riferimenti
alla giurisprudenza della CEDU e del Tribunale federale ivi
citati). Secondo la giurisprudenza della CEDU è inoltre
possibile rinunciare - esplicitamente o implicitamente - al
dibattimento pubblico.

  Il Tribunale federale, fondandosi sui principi
della buona fede e del divieto dell'arbitrio  - applicabili
anche nel diritto procedurale - perviene in sostanza alle
medesime conclusioni laddove ha stabilito che non è possi-
bile invocare un vizio formale allorquando questo poteva
essere sollevato in una fase anteriore della procedura (DTF
121 I 30 consid. 5f).

  b) aa)  Nel caso concreto le parti hanno, inconte-
stabilmente, avuto la possibilità di far valere oralmente
le proprie argomentazioni davanti al Tribunale di prima

istanza. In sede di appello, conformemente all'art. 224 del
Codice di procedura civile grigionese (CPC/GR), con decreto
7 luglio 1998 il Presidente della Corte cantonale ha esclu-
so l'udienza pubblica e indetto il procedimento scritto. La
ricorrente avrebbe potuto impugnare questo decreto presi-
denziale nel termine di 20 giorni previsto all'art. 237
CPC/GR (cfr. Nay Giusep, Zivilprozessordnung und Gerichts-
verfassungsgesetz des Kantons Graubünden, N. 1 ad art. 224
CPC, pag. 135), ma non l'ha fatto; ciò significa che essa
ha implicitamente rinunciato al dibattimento orale della
causa, tant'è che ha tempestivamente proceduto all'inoltro
della motivazione scritta dell'appello del 10 settembre
1998.

  bb)  Citando l'esplicito rimando contenuto all'art.
223 CPC/GR, la ricorrente sostiene che le disposizioni ge-
nerali della procedura di prima istanza dinanzi al tribu-
nale di distretto sono applicabili anche in appello, per
cui il Presidente della Corte cantonale era tenuto ad indi-
re una pubblica udienza ai sensi dell'art. 102 CPC/GR.

  A questo proposito si osserva che l'art. 223 CPC/
GR, norma di procedura generale, riserva l'applicazione
delle disposizioni speciali della procedura d'appello,
quali, per l'appunto, l'art. 224 CPC/GR applicato nella
circostanza. Il rinvio alle disposizioni che regolano il
processo dinanzi al tribunale distrettuale è quindi senza
fondamento.

  cc)  Quanto alla richiesta di indire un'udienza
orale formulata nell'allegato di appello del 10 settembre
1998, essa risulta senz'altro tardiva, dato che, come ri-
cordato sopra, la ricorrente avrebbe potuto (e anzi, dovu-
to) impugnare il decreto presidenziale che ordinava l'ado-
zione della procedura scritta.

  Ne segue che la ricorrente non aveva diritto ad
alcuna decisione separata su questa richiesta; tutt'al più,
la sentenza del 24 agosto 1999 avrebbe potuto menzionarla.
Nel caso specifico, l'assenza di un qualsiasi riferimento a
questo argomento nella decisione cantonale non ha tuttavia
portato alcun pregiudizio alla ricorrente.

  c)  Su questo punto, le censure relative alla vio-
lazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, come pure quelle fondate
sull'art. 4 vCost. - diniego di giustizia e violazione del
diritto ad una motivazione - vanno respinte giacché infon-
date.

  3.-  La ricorrente lamenta il fatto che la risposta
in appello del resistente non le sia mai stata trasmessa
dal Tribunale cantonale. Essa ravvede in questa omissione
una violazione della parità di trattamento dal momento che,
contrariamente alla controparte, non ha potuto prendere
conoscenza delle argomentazioni sollevate da quest'ultima
dinanzi ai giudici cantonali.

  a)  La censura è pertinente se si considera che la
sentenza impugnata si riferisce a questo scritto per 3½
pagine. La CEDU ha infatti stabilito nella sua decisione
del 18 febbraio 1997 nel caso Nideröst-Huber c. Svizzera
(pubblicata in VPB 1997, n. 108; vedi anche M. Villiger,
Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK),
Zurigo 1999, n. 481 e 489; Haefliger/Schürmann, Die Euro-
päische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berna
1999, N. 72 ad art. 6 CEDU; Frowein/Peukert, Europäische
MenschenRechtsKonvention-EMRK Kommentar, N. 72 ad art. 6
CEDU) che il principio di uguaglianza delle armi - elemento
della più ampia nozione di equo processo - esige che a cia-
scuna parte sia data l'opportunità di addurre le proprie
ragioni e difese in condizioni che non la pongano in

sostanziale svantaggio rispetto alla parte avversa. La
nozione di equo processo implica anche il diritto delle
parti di prendere conoscenza di tutti gli atti presentati
al giudice e di discuterli.

  b)  La violazione dell'art. 6 CEDU non deve tutta-
via, secondo la giurisprudenza, necessariamente trovare
riscontro nel dispositivo (cfr. DTF 124 I 327 consid. 4d
pag. 334). Nel caso di specie non si giustifica l'annulla-
mento della sentenza impugnata ritenuto che - nonostante il
menzionato riferimento - questa non risulta influenzata
dalla risposta di parte avversa. Si osserva che la ricor-
rente non ha comunque allegato né tantomeno provato in che
misura la mancata notifica della risposta le avrebbe vera-
mente impedito di formulare in maniera corretta e completa
le sue tesi.

  Va inoltre ricordato che il secondo decreto presi-
denziale, del 11 settembre 1998, era sufficientemente chia-
ro a questo proposito, laddove indicava che, dopo l'inoltro
della risposta, non vi sarebbe stato né un ulteriore scam-
bio di allegati, né una successiva udienza orale. La ricor-
rente era dunque al corrente del fatto che non avrebbe più
potuto prendere posizione sulle argomentazioni di contro-
parte, perlomeno sino all'emanazione della sentenza canto-
nale. Ciononostante, anche in questo caso, essa non ha ri-
tenuto utile ricorrere contro questo decreto presidenziale
giusta l'art. 237 CPC/GR.

  4.-  L'ultima censura ricorsuale riguarda il prete-
so apprezzamento arbitrario delle prove operato dai Giudici
cantonali. La ricorrente sostiene infatti che questi avreb-
bero omesso di prendere in considerazione il fatto che, per
concordante volontà delle parti, la frantumazione del marmo
doveva essere effettuata sul posto d'estrazione, vale a

dire in Val Orezza. Il resistente avrebbe quindi violato
uno dei punti essenziali del contratto affidando la frantu-
mazione ad un terzo e precisamente alla ditta Battaglia &
Co. A sostegno delle proprie argomentazioni la ricorrente
cita l'offerta 5 aprile 1991 della ditta Ferrari e la let-
tera 11 giugno 1991 da lei stessa indirizzata al Comune di
Poschiavo.

  a)  Per giurisprudenza invalsa, in materia di valu-
tazione delle prove, il giudice cantonale del merito frui-
sce di un ampio margine di apprezzamento (DTF 120 Ia 31
consid. 4b, 118 Ia 28 consid. 1b); il Tribunale federale
annulla la sentenza cantonale, per violazione dell'art. 4
vCost., solo se l'autorità inferiore abusa di tale potere e
pronuncia una decisione che appare - e ciò non solo nella
sua motivazione ma bensì anche nell'esito - manifestamente
insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale,
gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico
chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 124 I 208
consid. 4a, 310 consid. 5a, 123 I 1 consid. 4a, 122 III 130
consid. 2a con rinvii).

  Spetta al ricorrente dimostrare con un'argomenta-
zione precisa che tali condizioni si sono realizzate nel
caso concreto e che pertanto la decisione impugnata è as-
solutamente insostenibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF
118 Ia 64 consid. 1b, 118 IV 293 consid. 2b).

  b)  In concreto la ricorrente si limita a contrap-
porre la propria opinione a quella dei giudici cantonali,
diffondendosi in critiche appellatorie irricevibili, senza
dimostrare dettagliatamente con quali atti gli accertamenti
contestati sarebbero in aperto contrasto (art. 90 cpv. 1
OG).

   Ora, dalla lettera scritta dalla ricorrente al
comune di Poschiavo in data 11 giugno 1991 non risulta che
essa ritenesse la frantumazione del marmo sul luogo stesso
dell'estrazione una clausola essenziale del contratto d'ap-
palto, anche se vi si riferisce implicitamente. In realtà
questo scritto rende piuttosto edotto il destinatario sulle
nuove condizioni di trasporto del marmo poste dalle Ferro-
vie Retiche, e della possibilità di far capo, per i propri
bisogni in ambito stradale, a ghiaia finemente macinata
prodotta dalla frantumazione del marmo.

  L'interpretazione di questo documento fornita dalla
Corte cantonale non può essere considerata arbitraria, te-
nuto conto delle altre argomentazioni di fatto esaminate.

  Né costituisce una considerazione arbitraria l'aver
ritenuto che la ricorrente abbia, perlomeno implicitamente,
acconsentito a che il lavoro di frantumazione del marmo
fosse eseguito dalla ditta Battaglia & CO piuttosto che
dall'appaltatore stesso direttamente in cava. Vi sono in-
fatti sufficienti indizi negli atti di causa per affermare
che la ricorrente fosse a conoscenza di questo subappalto,
e che all'epoca non abbia protestato per quello che ora ri-
tiene una crassa violazione del contratto.

  Sia come sia, le censure di arbitrarietà nella va-
lutazione dei mezzi di prova andrebbero in ogni modo re-
spinte giacché non pertinenti; la ricorrente non è stata
comunque in grado di provare una qualsiasi relazione tra la
presunta violazione contrattuale di Ferrari (per aver affi-
dato a terzi la frantumazione del materiale) e i danni da
lei subiti nell'estate del 1992 in seguito alla fornitura
difettosa.

  5.-  Alla luce delle considerazioni che precedono
il ricorso si rivela infondato, nella misura in cui è am-
missibile. Spese ed indennità processuali sono poste a
carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv.
1 OG). Data la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU constatata
al considerando 3b si giustifica una riduzione della tassa
di giustizia (DTF 124 I 327 consid. 4d, pag. 335).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di diritto pubblico è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a
carico della ricorrente, la quale rifonderà al resistente
fr. 4'000.-- per spese ripetibili della sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti e
alla Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.

Losanna, 22 maggio 2000
MDE

               In nome della I Corte civile
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                              Il Cancelliere,