I. Zivilabteilung 4P.249/1999
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4P.249/1999 flo I C O R T E C I V I L E *************************** 19 giugno 2000 Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi- dente, Leu, Ramelli, supplente. Cancelliere: Ponti. ______ Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 ottobre 1999 presentato dalla Franchi Trasporti S.A., Chiasso, convenu- ta, patrocinata dall'avv. Rossano Guggiari, Lugano, contro la sentenza emanata il 3 settembre 1999 dalla II Camera ci- vile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla Ferrowohlen AG, Wohlen, attrice, patro- cinata dall'avv. Fernando Pedrolini, Chiasso, in materia di contratto di mandato; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Nel 1988 la Veri Trasporti S.A. di Chiasso (ora Franchi Trasporti S.A.) si è occupata per incarico della Ferrowohlen AG dello svolgimento delle pratiche di importa- zione e sdoganamento di macchinari per la lavorazione dei metalli. Nell'ambito di questa attività la Franchi Traspor- ti S.A. (di seguito Franchi) ha chiesto che fossero versati sul suo conto presso la Società di Banca Svizzera (SBS) di Chiasso gli anticipi necessari al pagamento dei dazi doga- nali e dell'imposta sulla cifra d'affari (ICA); nel corso del 1988 la Ferrowohlen AG (di seguito Ferrowohlen) ha quindi provveduto a ripetuti versamenti, per un'importo complessivo di fr. 4'102'870.20. La Franchi non ha tuttavia riversato subito gli impor- ti ricevuti all'autorità doganale, bensì garantito il paga- mento dei dazi e delle imposte mediante una fideiussione solidale rilasciata dalla SBS di Chiasso. Le somme così anticipate dalla Ferrowohlen sono rimaste depositate sui conti bancari della Franchi presso la SBS sino ai primi mesi del 1991, quando l'Amministrazione federale delle do- gane (AFD) ha presentato il conteggio definitivo e chiesto il pagamento di fr. 3'575'994.35 per dazi doganali e tasse, e di fr. 118'075.70 di interessi di ritardo, per un totale di fr. 3'694'070.05. In seguito, la Franchi ha ritornato alla Ferrowohlen fr. 408'800.15 costituenti l'eccedenza sugli anticipi ver- sati, respingendo invece altre richieste di risarcimento. B.- In data 20 febbraio 1992 la Ferrowohlen ha pre- sentato direttamente in appello una petizione con la quale ha postulato la condanna della convenuta Franchi al paga- mento di fr. 965'305.70, poi ridotti a fr. 778'952.30, di cui 658'932.75 di frutti maturati sugli anticipi e da lei illecitamente percepiti, fr. 118'065.70 in risarcimento degli interessi di ritardo riscossi dall'AFD e fr. 1962.85 di interessi di mora sul maggior anticipo di fr. 408'800.15. C.- La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato con sentenza 3 settembre 1999 la Franchi al pagamento di fr. 658'932.75 oltre interessi al 5% a decor- rere dal 23 maggio 1991; per il medesimo importo ha riget- tato l'opposizione al precetto esecutivo notificato in pre- cedenza alla convenuta. La Corte cantonale, accertata l'ap- plicazione degli art. 398 e 400 CO, ha ravvisato nel com- portamento della convenuta una palese violazione del- l'obbligo di fedeltà nei confronti della sua cliente per essersi arricchita dei frutti prodotti dagli anticipi da lei versati. D.- Contro tale decisione la Franchi è insorta dinan- zi al Tribunale federale simultaneamente con ricorso in riforma e con ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo chiede, in via principale, che la petizione sia respinta e quindi mantenuta l'opposizione al precetto esecutivo; in via subordinata la riduzione delle pretese dell'attrice a fr. 118'065.70, rispettivamente a fr. 192'686.95, oltre interessi, e che l'opposizione al precetto esecutivo sia rigettata per questi importi. Domanda infine una riforma del giudizio per ciò che attiene alle spese e alle ri- petibili. Nella sua risposta la Ferrowohlen AG propone la reie- zione del ricorso, nella misura in cui è ammissibile. L'au- torità cantonale ha invece rinunciato a presentare osserva- zioni. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil- sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). In concreto la ricorrente postula l'esame del ricorso di diritto pubblico nel caso in cui quello per riforma ve- nisse respinto. Così facendo egli misconosce l'effetto de- volutivo del ricorso per riforma: infatti qualora il Tribu- nale federale, statuendo nell'ambito di un ricorso per ri- forma, dovesse confermare o modificare la decisione impu- gnata, la sua decisione verrebbe a sostituire quella emana- ta dalla Corte cantonale, la quale pertanto non potrebbe più essere impugnata mediante un ricorso di diritto pubbli- co (cfr. DTF 122 I 81 consid. 1). Vi sono invero circostanze che permettono di derogare, eccezionalmente, al principio sopra esposto (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, pag. 464). Esse non sono comunque realizzate in concreto, né tantomeno il ricorrente le allega a sostegno della sua richiesta. Non v'é dunque ragione di derogare alla regola. 2.- Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 124 III 134 consid. 2). 3.- A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto il ricorso di diritto pubblico per violazione del- l'art. 4 Cost. (dal 1° gennaio 2000 art. 9) ha natura mera- mente cassatoria; ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costi- tuzione, non invece modificarla o sostituirla con la pro- pria. Domande volte a conclusioni diverse dal semplice an- nullamento della sentenza impugnata - come quelle formulate nel presente ricorso a titolo subordinato - sono pertanto irricevibili (DTF 124 I 231 consid. 1d; 123 I 87 consid. 5). a) Giusta l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti es- senziali e quella concisa dei diritti costituzionali o del- le norme giuridiche che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione. Ne segue che, in questo ambito, il Tribunale federale vaglia solo quelle censure che sono state sollevate in modo chiaro e detta- gliato, conformemente all'obbligo di articolare le censure con una motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre che, ed in quale misura, la decisione impugnata colpisce il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 122 I 70 consid. 1c con rinvii). Il gravame fondato sull'art. 4 Cost., com'è quello in esame, non può inoltre essere sorretto da argomentazioni con cui il ricorrente si limita a contrapporre il suo pare- re a quello dell'autorità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello. Per richiamarsi con successo all'arbitrio, il ricorrente deve dimostrare - con un'argomentazione precisa - che l'autorità cantonale ha emanato una decisione manifestamente insoste- nibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 117 Ia 10 consid. 4b, 110 Ia 1 consid. 2a e rif.). Giova infine rammentare che in materia di apprezza- mento delle prove l'autorità cantonale fruisce di un grande potere d'apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo se il ricorrente dimostra dettagliatamente che tale apprezzamento è arbitrario nel senso definito sopra (DTF 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b e rif.). Affin- ché sia annullata, la decisione impugnata deve risultare arbitraria nel suo risultato, non soltanto nella motivazio- ne (DTF 124 I 310 consid. 5a e riferimenti). b) In concreto la ricorrente è stata condannata a restituire i frutti maturati dal 1988 al 1991 sull'anticipo di fr. 4'102'870.20 versato dalla resistente a garanzia del pagamento dei dazi doganali e dell'ICA. La Corte cantonale ha accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che questi frutti ammontano a fr. 658'932.75, oltre interessi. Ora, la ricorrente dichiara d'insorgere contro l'ap- prezzamento del danno operato dai giudici cantonali. Questa censura sarebbe di per sé ricevibile: per principio l'ac- certamento dell'esistenza e dell'entità del danno è una questione di fatto che dipende dalla valutazione delle pro- ve; pertengono al diritto solo la nozione di danno ed i criteri di calcolo (DTF 122 III 219 consid. 3b e riferimen- ti). Tuttavia, come obbietta giustamente la parte resisten- te, nonostante la chiara dichiarazione d'intenti iniziale l'atto di ricorso non adempie assolutamente i requisiti di ricevibilità appena riassunti. La ricorrente, pur inserendo qua e là gli aggettivi "insostenibile" e "arbitrario", si diffonde solo in critiche appellatorie, senza dimostrare dettagliatamente con quali atti gli accertamenti contestati sarebbero in aperto contrasto. Non si duole nemmeno del- l'applicazione arbitraria dell'art. 78 CPC/TI, in forza del quale il Tribunale d'appello ha giudicato tardive alcune delle allegazioni ora riproposte davanti al Tribunale fede- rale. Per di più la motivazione del gravame è praticamente identica a quella del capitolo 5 del ricorso per riforma. Nell'esame di quest'ultimo gravame è stato possibile isola- re alcuni argomenti riguardanti i criteri di calcolo del danno. Non sono invece individuabili censure che rispettano le esigenze poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 116 II 746 consid. 2a, 118 IV 293 consid. 2a). 4.- Per i motivi che precedono il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. Spese e indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 2. La tassa di giustizia di fr. 6000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente fr. 10'000.-- per ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Tici- no. Losanna, 19 giugno 2000 In nome della I Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,