I. Zivilabteilung 4P.218/1999
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4P.218/1999 flo I C O R T E C I V I L E *************************** 17 aprile 2000 Composizione della Corte: giudici federali Walter, presi- dente, Leu e Ramelli, supplente. Cancelliera: Gianinazzi. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 6 settembre 1999 presentato dalla S w e c o S.A., Ginevra, patrocinata dall'avv. Fabio Soldati, contro la sentenza emanata il 28 luglio 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che la oppone alla R i v o- p h a r m S.A., Manno, patrocinata dall'avv. Carlo Pedro- lini, Chiasso, in materia di contratto di mediazione (arbi- trio nell'apprezzamento delle prove); R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il 10 settembre 1993 la Sweco S.A. ha convenu- to in giudizio la Rivopharm S.A. con un'azione volta al pa- gamento di fr. 135'825.--, oltre interessi, a titolo di mercede del mediatore. L'attrice asserisce infatti di aver svolto un ruolo di mediatrice nella conclusione del con- tratto di compravendita intervenuto nel 1990/1991 fra la convenuta - attiva nella fabbricazione e vendita di prodot- ti farmaceutici - e la Angomedica - una compagnia legata al governo dell'Angola. La petizione è stata respinta dal Pre- tore del Distretto di Lugano, sezione 2, il 26 aprile 1999. L'appello interposto dalla soccombente contro tale giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribu- nale d'appello del Cantone Ticino il 28 luglio 1999. B.- La Sweco S.A. ha impugnato quest'ultima pro- nunzia, il 6 settembre 1999, tanto con ricorso di diritto pubblico quanto con ricorso per riforma. Prevalendosi della violazione dell'art. 4 Cost. - arbitrio nell'apprezzamento delle prove e diniego di giu- stizia - con il primo rimedio essa ha postulato in via principale l'annullamento della querelata sentenza e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudi- zio. In via subordinata ha invece chiesto l'accoglimento della petizione, il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo già noti- ficatole nonché la riforma del giudizio su spese e ripeti- bili di prima e seconda istanza. Nelle osservazioni del 28 ottobre 1999 la Rivopharm S.A. ha proposto la reiezione del gravame, mentre l'autori- tà cantonale ha rinunciato a pronunciarsi. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG un ricorso di di- ritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma (DTF 122 I 81 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil- sachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Nel caso in esame non vi è motivo di derogare alla regola. 2.- Salvo ipotesi estranee alla presente fattispe- cie, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell' art. 4 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 124 I 231 consid. 1d). Ciò significa che il Tribunale federale può solamente annullare una decisione contraria alla Costitu- zione, non invece modificarla o sostituirla con la propria (Forster, Staatsrechtliche Beschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, nota 2.53). Le domande volte a conclusioni diverse dal semplice annullamento della sentenza impugnata sono pertanto irricevibili (DTF 119 Ia 28 consid. 1). 3.- Ammessa l'esistenza di un contratto di media- zione fra le parti, i giudici cantonali hanno negato l'esi- stenza di un sufficiente nesso di causalità tra la pretesa interposizione della qui ricorrente e il buon esito della stipula contrattuale. L'estraneità della ricorrente alla conclusione del contratto ha trovato vari riscontri già negli allegati da lei stessa introdotti: essa ha infatti dichiarato di non aver potuto aiutare sul posto - in Angola - la convenuta e di non aver utilizzato la relazione bancaria che deteneva per conto di questa presso l'Unione di Banche Svizzere, pur sapendo quale fosse l'importanza del finanziamento; essa ha inoltre ammesso che, non avendo ricevuto alcuna istruzione, pensava che fosse tutto in ordine e un suo intervento non necessario. La sua sostanziale inattività è emersa, infine, anche dalla scarsa conoscenza delle modalità d'esecuzione del contratto, atteso che si è trovata in errore circa la banca utilizzata per il pagamento e ignorava le lamentele concernenti la qualità della merce. Sulla scorta di queste circostanze, nonché dell'ap- prezzamento delle prove operato dal Pretore, cui ha rinvia- to - in particolare per quanto concerne la valutazione del- le deposizioni Campana, Desouzart e Ardalan (consid. 9) - la Corte cantonale ha negato alla ricorrente il diritto a una mercede. Essa ha pertanto respinto l'appello e confer- mato il giudizio di primo grado. 4.- A mente della ricorrente tale giudizio viola l'art. 4 vCost. per arbitrio nella valutazione delle prove. L'autorità cantonale avrebbe segnatamente ignorato le depo- sizioni determinanti dei testi Ardalan e Campana, nonché il contenuto del documento S. a) Per giurisprudenza invalsa, in materia di valu- tazione delle prove il giudice cantonale del merito fruisce di un ampio margine di apprezzamento (cfr. anche art. 90 CPC/TI; DTF 118 Ia 144 consid. 1a). Il Tribunale federale annulla quindi la sentenza cantonale solo se il giudice ha abusato di tale potere e ha pronunciato un giudizio che ap- pare - e ciò non solo nella sua motivazione ma anche nell' esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 166 consid. 2a con rinvii). Incombe al ricorrente il compito di dimostrare - con un'argomentazione chiara e precisa, conforme ai dettami dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che l'autorità cantonale ha emanato una siffatta decisione. Tale non è il caso quan- do si limita a contrapporre il suo parere a quello dell'au- torità cantonale, come se il Tribunale federale fosse una superiore giurisdizione di appello a cui compete di rivede- re liberamente il fatto e il diritto e di ricercare la cor- retta applicazione delle norme invocate (DTF 120 Ia 369 consid. 3a). b) In concreto giovi innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto asseverato nel gravame, i giudici cantonali non hanno ignorato le deposizioni dei testi Arda- lan e Campana. Come già esposto, nella parte finale della sentenza impugnata, la Corte ticinese ha infatti rinviato al consid. 9 della pronunzia pretorile, nel quale queste prove sono state considerate e valutate. Dal momento che la ricorrente non sostiene che tale rinvio sarebbe in manife- sto contrasto con la procedura civile ticinese, l'apprezza- mento delle prove operato dal Pretore è divenuto parte in- tegrante della sentenza d'appello. aa) La ricorrente censura in primo luogo la valu- tazione della deposizione del teste Ardalan, all'epoca di- rettore di vendita della resistente per l'Africa, in parti- colare con riferimento al seguente passaggio: "Per quanto concerne lo svolgimento del secondo contratto non vi sono state particolari differen- ze rispetto al primo se non che incominciavamo a conoscere gli organi di Angomedica. Tuttavia an- che per il secondo non abbiamo ritenuto di fare a meno dei servigi della Sweco S.A." Orbene, l'unica conclusione che si può trarre da questa precisazione è che, dopo la conclusione di un primo contratto, il rapporto di mediazione fra le parti non era caduto, bensì era stato rinnovato anche in vista della sti- pulazione del secondo, oggetto della presente causa. Per contro, non emerge da questo passaggio, e neppure dal resto della deposizione, che la ricorrente avesse concretamente eseguito prestazioni d'intermediazione anche per quest'ul- timo contratto. Anzi, il Pretore ha osservato come il te- stimone abbia dichiarato di non credere che la ricorrente fosse intervenuta presso la banca nazionale angolana per favorire l'apertura della lettera di credito per la conve- nuta. La critica rivolta contro l'apprezzamento di questa testimonianza risulta pertanto infondata. bb) Con riferimento alla deposizione del suo di- rettore, Campana, la ricorrente pone in evidenza ch'egli ha confermato di essersi recato in Angola per il secondo con- tratto. Diversamente da quanto asserito nell'impugnativa, nemmeno questa circostanza è stata trascurata, avendola il Pretore menzionata nel consid. 9. Il giudice ha però preci- sato che questo teste si è espresso in modo assai vago sul- le prestazioni effettivamente svolte a favore della conve- nuta (le ha verosimilmente inviato un fax) né ha preteso che la sua attività - o più in generale quella della ricor- rente - avrebbe condotto in qualche modo alla sottoscrizio- ne del contratto in discussione. Anche su questo punto la decisione impugnata resi- ste pertanto alla censura di arbitrio. c) La ricorrente rimprovera infine ai giudici ti- cinesi di aver trascurato il contenuto del documento S, versato agli atti. Si tratta di una comunicazione per telefax del 25 giugno 1991 con cui la resistente ha chiesto alla ricorren- te l'approvazione di uno scritto, prima d'inviarlo alla An- gomedica. Ora, è vero che i giudici cantonali non lo hanno menzionato; ciò non costituisce tuttavia arbitrio, atteso che, considerati tutti gli argomenti esposti nella sentenza impugnata, il documento S non appare - da solo - suscetti- bile di rendere insostenibili le conclusioni ivi raggiunte. d) In sostanza, la ricorrente si è limitata ad isolare alcune prove, o perfino parti di esse, senza con- frontarsi veramente con gli accertamenti di fatto concreti sui quali è fondato il giudizio criticato. Così facendo es- sa non ha dimostrato l'asserito arbitrio. Nulla muta il richiamo alla decisione pubblicata in DTF 83 I 7, della quale viene citata, parzialmente, una frase. Questa pronunzia riguarda infatti una vertenza del tutto diversa, nell'ambito della quale l'autorità cantonale ha effettivamente valutato in modo contraddittorio la depo- sizione di un funzionario imparziale, considerando soltanto le dichiarazioni favorevoli ad una parte. 5.- Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorso di diritto pubblico va respinto in quanto ammissibile. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). Per questi motivi, i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla resistente fr. 6000.-- per spese ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 17 aprile 2000 In nome della I Corte civile del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, La Cancelliera,