Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.730/1999
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1P.730/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       9 giugno 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Nay e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 29 novembre 1999
presentato da Peter  R ü e d i, Minusio, contro la decisio-
ne emessa il 18 ottobre 1999 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al Municipio di Mi-
nusio in merito alla reiezione di una mozione tendente alla
modifica del piano regolatore;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 26 ottobre 1998 Peter Rüedi, consigliere
comunale a Minusio, ha presentato un'interpellanza con la
quale proponeva puntuali modificazioni delle norme di at-
tuazione del piano regolatore comunale (NAPR). Più precisa-
mente, proponeva che all'art. 27.4 NAPR il titolo "deroghe"
fosse sostituito dal titolo "agevolazioni e abbuoni" e che
l'art. 20 NAPR fosse completato con un capoverso secondo,
del seguente tenore: "Gli attici e le mansarde non sono
computati nell'altezza alla condizione che l'ingombro mas-
simo della costruzione sia contenuto nella pendenza teorica
di un tetto a falde con un'inclinazione del 50%": questo
disposto, che già esisteva come terzo capoverso dell'art.
21 NAPR ("corpi tecnici"), veniva in realtà semplicemente
spostato all'articolo precedente ("Altezze"), ritenuto
dall'interpellante quale sede più adatta. Il 30 novembre
1998 Rüedi ha trasformato l'interpellanza in mozione.

  La mozione è stata esaminata, in applicazione della
legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), da una
commissione del Consiglio comunale e dal Municipio. Il Con-
siglio comunale l'ha quindi discussa nella seduta del 17
maggio 1999, dove ha allora raccolto diciotto voti favore-
voli, di fronte a otto voti contrari e a sette astensioni.
Considerato che non era stata raggiunta la maggioranza as-
soluta dei quaranta membri del Consiglio comunale, prevista
per l'accettazione delle modificazioni di piano regolatore,
la mozione è stata dichiarata respinta.

  B.-  Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, da-
vanti al quale Peter Rüedi si era aggravato, ne ha respinto
il ricorso, rilevando in sostanza che la modificazione

litigiosa, proposta attraverso una mozione elaborata, ri-
guardava le norme di attuazione del piano regolatore e che
la maggioranza richiesta non era stata raggiunta.

  Con sentenza del 18 ottobre 1999 il Tribunale can-
tonale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ri-
corso di Rüedi per gli stessi motivi su cui si fondava la
decisione governativa.

  C.-  Peter Rüedi impugna la sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo con un ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale. Chiede di annullarla. Rilevato che
la sua non era una mozione elaborata, il ricorrente ha con-
siderato arbitraria l'interpretazione datale dalla Corte
cantonale. Pertanto, le modificazioni delle NAPR proposte
con la mozione sarebbero state intese solo a concretizzare
lo scopo della normativa attraverso articoli non contrad-
dittori, comprensibili e completi.

  D.-  Il Municipio di Minusio propone di respingere
il ricorso, in quanto ricevibile. Il Consiglio di Stato
propone di confermare la sentenza impugnata, mentre il Tri-
bunale amministrativo dichiara di riconfermare tesi, alle-
gazioni e conclusioni contenute nel suo giudizio.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti (DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a).

  2.-  Il ricorrente, che si è visto respingere una
mozione da lui presentata nella qualità di consigliere

comunale di Minusio, contesta, siccome arbitraria, la sen-
tenza della Corte cantonale. Essa, come già il Legislativo
comunale e il Governo, ha considerato non raggiunto il quo-
rum per ammettere le modificazioni delle norme di piano re-
golatore proposte con la mozione stessa.

  Secondo l'art. 88 OG il diritto di ricorrere spetta
ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei
loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano per-
sonalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.
La semplice appartenenza a un'autorità quale suo membro non
conferisce una posizione personale giuridicamente protetta
ai sensi dell'art. 88 OG, in gioco essendo la tutela di
compiti pubblici, e il funzionamento degli organismi pub-
blici o politici non potendo costituire oggetto di un ri-
corso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a
OG, previsto per la tutela di diritti individuali (DTF 123
I 41 consid. 5a/ee, 121 I 252 consid. 1a; sentenza inedita
del 24 agosto 1999 in re S., consid. 1a). Ora, il ricorren-
te, con il presente gravame, contesta l'interpretazione da-
ta dalla Corte cantonale alla sua mozione e quindi la con-
clusione del non raggiungimento del quorum previsto: le sue
critiche riguardano manifestamente il funzionamento di un
organismo comunale nell'espletamento dei suoi compiti pub-
blici e sono quindi irricevibili secondo la giurisprudenza
citata (vedi anche Walter Kälin, Das Verfahren der staats-
rechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 151, 230
seg.).

  Il ricorrente non fonda d'altra parte il gravame
sull'art. 85 lett. a OG, riguardante il diritto di voto dei
cittadini. Comunque una violazione di siffatto diritto, nel
senso della citata disposizione, presupporrebbe ch'esso
avesse potuto venir esercitato in una votazione popolare,
ciò che non è il caso in concreto. In effetti, il ricorso
per violazione del diritto di voto non è dato contro le

elezioni o le votazioni indirette, vale a dire che si svol-
gono in seno a un organo rappresentativo, come può essere
un parlamento cantonale o un consiglio comunale (DTF 112 Ia
174 consid. 2; vedi pure la sentenza del Tribunale federale
del 20 giugno 1997 in re M., consid. 3, pubblicata in RDAT
II-1997, n. 18; Kälin, op. cit., pag. 151).

  Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico in
esame è inammissibile.

  3.-  Esso sarebbe, e le seguenti considerazioni so-
no abbondanziali, in ogni caso infondato. Innanzitutto, era
tutt'altro che arbitraria (sulla nozione d'arbitrio v. DTF
DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa,
pag. 4) l'interpretazione data dalla Corte cantonale alla
mozione litigiosa, nel senso di considerarla "elaborata":
il suo autore proponeva due precise e pienamente formulate
modificazioni delle norme di attuazione del piano regolato-
re, che non abbisognavano di ulteriore elaborazione. Sulla
mozione stessa si sono espressi una commissione del Consi-
glio comunale con rapporto del 16 marzo 1999 e il Municipio
con osservazioni del 20 aprile 1999: la procedura fissata
dall'art. 67 LOC è stata rispettata. Considerata la natura
della mozione, il Legislativo comunale poteva esaminarla in
una sola tornata, e deciderla con un unico atto (Eros Rat-
ti, Il Comune, vol. I, 2a ed., pag. 543).

  Le modificazioni che costituivano lo scopo e il
contenuto stesso dalla mozione riguardavano manifestamente
il piano regolatore, e andavano peraltro oltre la correzio-
ne di semplici errori redazionali. Secondo i combinati di-
sposti degli art. 13 cpv. 1 lett. d e 61 cpv. 2 LOC era ne-
cessario, per accettarle, la maggioranza assoluta dei mem-
bri del Consiglio comunale. Poiché questo comprende, a
Minusio, quaranta membri, e per le suesposte modificazioni
votarono solo diciotto membri, il quorum legale non è stato

raggiunto, sicché senza arbitrio la Corte cantonale, fon-
dandosi su un'applicazione addirittura corretta delle nor-
me, ha respinto il ricorso.

  4.-  Ne segue che il ricorso di diritto pubblico è
inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156
cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è inammissibile.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione al ricorrente, al Municipio e al
Consiglio comunale di Minusio, al Consiglio di Stato e al
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 giugno 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,