Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.608/1999
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1P.608/1999

     I  C O R T E  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O
     *************************************************

                     25 settembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger,
presidente della Corte, Aeschlimann, Féraud, Catenazzi e
Favre.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

                          _______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 14 ottobre 1999
presentato da A.________, attualmente detenuto al Peniten-
ziario cantonale della Stampa, patrocinato dall'avv. Franco
Brusa, Lugano, contro la decisione resa il 17 agosto 1999
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribu-
nale d'appello del Cantone Ticino, in materia penale;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 1° febbraio 1999 A.________ è stato rico-
nosciuto dalla Corte delle assise criminali di Lugano col-
pevole di omicidio intenzionale per avere, il 15 ottobre
1997, ucciso intenzionalmente la moglie B.________, anne-
gandola nella vasca da bagno dell'abitazione coniugale a
Lamone. Riconosciutagli l'attenuante della scemata re-
sponsabilità, A.________ è stato condannato a 15 anni di
reclusione.

  La Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza
del 17 agosto 1999, ha accolto, nella misura della sua
ammissibilità, il ricorso presentato da A.________ avverso
la decisione della Corte delle assise e ridotto la pena a
12 anni di reclusione, pena ch'egli sta scontando. Per il
resto, i giudici hanno respinto il gravame, ritenendo in-
fondate le censure di natura formale riguardo all'audizione
di un teste in occasione del dibattimento di prima istanza,
e non arbitrari gli accertamenti di fatto e la valutazione
delle prove a opera della Corte del merito.

  B.-  Contro la sentenza della CCRP A.________ è
insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto
pubblico. Chiede di accogliere il gravame e di annullare la
decisione impugnata, invocando una violazione degli art. 6
CEDU e 4 vCost. (violazione di norme procedurali, del prin-
cipio "in dubio pro reo", arbitrario accertamento dei fatti
posti a giudizio e arbitraria valutazione delle prove). Il
ricorrente chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Dei
motivi si dirà nei considerandi.

  Il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del
ricorso, mentre la CCRP ha rinunciato a presentare osserva-
zioni.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il ricorrente critica soprattutto l'accerta-
mento dei fatti e la valutazione delle prove su cui si basa
il giudizio impugnato, definendoli arbitrari. Queste censu-
re sono proponibili nel ricorso di diritto pubblico, mentre
non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'
art. 268 e segg. PP, che il ricorrente ha formalmente pre-
sentato, ma sul quale non ha poi insistito, rinunciando a
presentarne la motivazione (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv.
1 lett. b PP; DTF 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113
consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b).
Pure attraverso la via del ricorso di diritto pubblico, e
non attraverso la via del ricorso per cassazione, devono
essere fatte valere le censure riguardanti una pretesa
violazione diretta dei diritti garantiti dalla CEDU, e che
sono di rango costituzionale (DTF 120 Ia 31 consid. 2b in
fine e rinvii, 119 IV 107 consid. 1a, 114 Ia 377). Il ri-
corso di diritto pubblico è quindi, da questo profilo,
ammissibile. Anche la censura di violazione di diritti
procedurali (violazione del principio della buona fede e
del divieto del formalismo eccessivo), per avere la Corte
di merito deciso pure sulla base delle dichiarazioni rese
dal teste Del Tredici, è ammissibile.

  Gli altri requisiti di ammissibilità non danno
adito a dubbi (art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG). La
legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG).

  2.-  Il ricorrente si duole dapprima di una viola-
zione dell'art. 240 cpv. 1 CPP poiché al pubblico dibatti-
mento è stato sentito il teste D.________, che aveva già
presenziato in precedenza per due pomeriggi ai dibattimen-
ti. Questa presenza del teste in aula anteriormente al suo
interrogatorio contrasterebbe in modo manifesto con la
norma procedurale, che vieta ai testimoni di intrattenersi
sull'oggetto del processo e di assistere al dibattimento
prima di essere interrogati. Secondo il ricorrente, nella
valutazione delle risultanze probatorie la Corte di merito
avrebbe tenuto in grande considerazione, per il raggiungi-
mento del proprio convincimento, quella testimonianza, in
particolare per quanto riguarda i difficili rapporti tra
lui e sua moglie, il suo carattere, la sua personalità e il
movente del crimine. Questa testimonianza, a dire del ri-
corrente, gli avrebbe arrecato un notevole pregiudizio.

  a)  La CCRP ha anzitutto ritenuto dubbia l'applica-
bilità dell'art. 240 cpv. 1 CPP alla fattispecie, poiché il
teste D.________ è stato citato, con l'accordo di tutte le
parti in causa, non già prima del dibattimento, come la
regola prevede, bensì quand'esso era già iniziato. A pre-
scindere da questa considerazione, la Corte di cassazione
ha però rilevato che l'imputato non si è formalmente e
correttamente opposto all'escussione del teste, non appena
appurata la sua precedente presenza al dibattimento, né ha
chiesto che la Corte statuisse sull'incidente procedurale;
infine, neppure ha chiesto di mettere a verbale un eventua-
le rifiuto del Presidente o della Corte di pronunciarsi in
merito. Per questo motivo la CCRP ha dichiarato inammissi-
bile la doglianza ricorsuale, senza entrare nel merito
dell'asserito vizio.

  Il ricorrente considera violato, al riguardo, il
principio del divieto del formalismo eccessivo. Contraria-
mente a quanto accertato dalla Corte di cassazione, egli
avrebbe in realtà immediatamente eccepito, come richiesto
dall'art. 288 lett. b CPP, l'irregolarità dell'assunzione
della testimonianza, rispettivamente la Corte di merito
l'avrebbe perfettamente recepita come tale, respingendola.
Ciò risulterebbe in modo chiaro anche dal verbale di tra-
scrizione della registrazione della testimonianza di
D.________ e dal relativo scambio di opinioni tra il difen-
sore del ricorrente e il Presidente della Corte di merito.
In tali circostanze, premesso che la procedura penale tici-
nese non prevede nessuna forma particolare per sollevare le
eccezioni procedurali, i Giudici cantonali di ultima istan-
za a torto avrebbero dunque concluso, per dichiarare inam-
missibile la censura, che il ricorrente avrebbe dovuto
chiedere al Presidente o alla Corte un'ulteriore formaliz-
zazione dell'incidente procedurale: essi sarebbero al ri-
guardo caduti in un inutile formalismo, contrario alla
Costituzione.

  b)  Dal verbale del dibattimento e dalle registra-
zioni della testimonianza di D.________ risulta che alla
reazione del Presidente della Corte dopo esser venuto a
conoscenza della presenza del teste al dibattimento nei
giorni precedenti ("Ah... va be"), il difensore dell'impu-
tato ha testualmente controbattuto: "allora buona notte",
mentre il Presidente ha a sua volta replicato "no non buona
notte, no no buon giorno se mai comunque c'è il verbale e
(...)", continuando poi nell'interrogatorio del teste (cfr.
verbale del dibattimento pag. 12 e seg.) e spiegando i
motivi per i quali il teste era stato chiamato a deporre.
Emerge inoltre dall'ulteriore trascrizione del verbale che
anche il difensore del ricorrente ha poi preso parte attiva
all'interrogatorio del teste, invitandolo a fornire spiega-
zioni e formulando domande al suo indirizzo.

  Visto il comportamento delle parti in questo fran-
gente, ci si potrebbe chiedere se il patrocinatore del ri-
corrente abbia eccepito sufficientemente e in modo corretto
l'asserito vizio procedurale. Il quesito, al quale i Giu-
dici cantonali nella sentenza impugnata hanno dato risposta
negativa, così come posto, può rimanere indeciso, ritenuto
che la critica ricorsuale deve essere respinta già per un
altro motivo. Infatti, anche nell'ipotesi più favorevole al
ricorrente, e cioè ammettendo che il suo difensore al di-
battimento abbia regolarmente eccepito - accompagnando le
sue rimostranze con la singolare espressione "allora buona
notte" - l'irregolarità dell'assunzione della testimonian-
za, scaturisce dal verbale che il Presidente ha sì respinto
l'eccezione, ma che in seguito né il ricorrente né tanto
meno il suo patrocinatore hanno insistito, come era nelle
loro facoltà (cfr. art. 232 cpv. 1 CPP), affinché il prov-
vedimento del Presidente fosse oggetto di disamina da parte
della Corte. Ben poteva dunque ritenere quest'ultima - e di
riflesso la CCRP che ha dichiarato inammissibile la relati-
va censura - che in tali circostanze il ricorrente avesse
rinunciato, perlomeno implicitamente, al suo diritto di im-
pugnare il provvedimento presidenziale e a quello di esige-
re una decisione della Corte a tal proposito, prima di pas-
sare a ulteriori atti processuali. Ammettere una violazione
del divieto di un eccessivo formalismo sarebbe, in tali
circostanze, contrario al principio della buona fede e co-
stituirebbe un abuso di diritto. In effetti, per questi
principi, che trovano applicazione anche nel diritto proce-
durale, è inammissibile sollevare censure formali, che
avrebbero potuto essere proposte in modo conforme alla leg-
ge già in un precedente stadio, solo più tardi, attendendo
l'esito di altre procedure (DTF 121 I 30 consid. 5f e rin-
vii; Egli, La protection de la bonne foi dans le procès,
in: Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtspre-
chung, 1992, pag. 238 e segg.).

  La contestazione "a posteriori" della legittimità
del provvedimento deciso dal Presidente viola pertanto il
principio della buona fede processuale, che del resto è
stato posto quale condizione dal legislatore ticinese anche
del rimedio della cassazione per vizi essenziali della
procedura di cui all'art. 288 lett. b CPP. A nulla valgono
inoltre le argomentazioni contenute nella memoria ricorsua-
le, secondo cui il difensore avrebbe rinunciato a chiedere
una formale verbalizzazione dell'eccezione per evitare di
creare maggiori tensioni tra le parti presenti al processo.
Anzitutto, di tali giustificazioni non si trova, tra l'al-
tro, alcun riscontro negli atti processuali. Secondariamen-
te, il difensore del ricorrente avrebbe potuto chiedere sia
la verbalizzazione dell'incidente procedurale, sia una
esplicita decisione formale della Corte di merito a seguito
del rifiuto del Presidente di interrompere o annullare l'
interrogatorio del teste in questione (sul diritto dell'
accusato di esigere in un procedimento penale la verbaliz-
zazione, nel caso specifico di testimonianze importanti,
cfr. DTF 126 I 15 consid. 2). In tali circostanze, la cen-
sura ricorsuale non può dunque trovare accoglimento.

  Visto l'esito del ricorso su questo punto può rima-
nere indeciso il quesito di sapere se l'art. 240 cpv. 1 CPP
possa essere applicato anche quando la persona, con l'ac-
cordo delle parti, venga citata a testimoniare solo a di-
battimento già iniziato, mentr'essa vi ha in precedenza,
come in concreto, presenziato.

  3.-  Il ricorrente fa poi valere una violazione
degli art. 4 vCost. e 6 CEDU. Rimprovera all'autorità can-
tonale d'avere disatteso la portata del principio della
presunzione di innocenza, rispettivamente del principio "in
dubio pro reo"; sarebbero stati in effetti trascurati ele-
menti essenziali a lui favorevoli e sarebbe stato accordato

un ingiustificato peso preponderante agli indizi sfavorevo-
li, attraverso una valutazione insostenibile delle prove e
la conseguente emanazione di un giudizio arbitrario.

  a)  Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove il Giudice di merito, il cui operato è già
stato esaminato, nei limiti delle facoltà che le competeva-
no, dalla Corte cantonale di cassazione e di revisione
penale, dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF
118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non basta
criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrap-
porle una versione propria, per quanto sostenibile o addi-
rittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale
motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle pro-
ve sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in
chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una
svista manifesta o contraddicano in modo urtante il senti-
mento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid.
3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61
consid. 3a). Secondo costante giurisprudenza, il Tribunale
federale annulla la decisione impugnata quand'essa è inso-
stenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel ri-
sultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a,
124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii): è
quanto, invero, il ricorrente sostiene, invocando la tutela
contro l'arbitrio. Tuttavia, come si vedrà nel seguito, le
sue censure non reggono, rispettivamente non possono con-
durre all'annullamento dell'impugnata sentenza.

  b)  Il principio "in dubio pro reo", desumibile
dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4
vCost. (cfr. decisione inedita del 26 gennaio 2000 in re S.
consid. 2b), trova applicazione sia nell'ambito della valu-
tazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'
onere probatorio.

  Riferito alla valutazione delle prove, esso signi-
fica che il giudice penale non può dichiararsi convinto
dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'impu-
tato quando, secondo una valutazione oggettiva del materia-
le probatorio, sussistono dubbi se la fattispecie si sia
verificata in quel modo. Questa massima non impone che
l'amministrazione delle prove conduca a una certezza asso-
luta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non
sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una cer-
tezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso
quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'
analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insop-
primibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 120
Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafpro-
zessrecht, 4a ed., Basilea 1999, pag. 217 e segg., in par-
ticolare n. 11 circa la convinzione del Giudice). Il Tribu-
nale federale dispone di un potere cognitivo limitato all'
arbitrio in materia di valutazione delle prove (cfr. art. 9
Cost.; DTF 120 Ia 31 consid. 2c-e; cfr. inoltre DTF 125 I
492 consid. 1, 124 IV 86 consid. 2a; una critica a questa
giurisprudenza è sollevata da Jörg Paul Müller, Grundrechte
in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 560 e seg.) e può
quindi intervenire unicamente qualora il Giudice condanni
l'imputato malgrado una valutazione oggettiva delle risul-
tanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, ri-
levanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF
124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b). Il Giudice non
incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corri-
spondano alla versione dell'istante (DTF 116 Ia 85 consid.
2b) e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valuta-
zione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il
divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza inedita del 20 gennaio
2000 in re S. consid. 3b).

  Riferito all'onere della prova, il principio "in
dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica Accusa
provare la colpevolezza dell'imputato, e non a quest'ultimo
dimostrare la sua innocenza. La censura riguardo all'asse-
rita violazione di questo principio, in tale ambito, viene
esaminata dal Tribunale federale liberamente (DTF 120 Ia 31
consid. 2c-d).

  c)  A torto il ricorrente ritiene che i Giudici
cantonali avrebbero trascurato indizi a lui favorevoli e
considerato ingiustificatamente altri meno favorevoli. In
applicazione dei principi citati, occorre osservare che la
CCRP ha accuratamente preso in considerazione e valutato
tutti gli indizi e le prove emersi dall'inchiesta, sia
quelli favorevoli sia quelli meno favorevoli al ricorrente,
dandone debitamente atto nella sentenza qui dedotta in
giudizio, e accogliendo parzialmente il ricorso.

  Così, la Corte cantonale di cassazione ha accolto
la censura ricorsuale riguardante l'impossibile presenza di
terzi nella casa la mattina del delitto perché tutti gli
accessi sarebbero stati chiusi, e ritenuto arbitraria la
conclusione della Corte del merito su questo punto (cfr.
consid. 4 pag. 8 e segg. della sentenza impugnata). Essa
ha pure rilevato che la critica ricorsuale riferita all'im-
pronta di scarpa trovata sul bordo della vasca da bagno
(consid. 6 pag. 12 e seg. della sentenza impugnata) e quel-
la relativa al momento in cui il ricorrente avrebbe letto
il diario della moglie (consid. 12b e c sentenza impugnata)
non mancavano di consistenza. Nondimeno, i Giudici cantona-
li hanno ugualmente e puntualmente verificato se, alla luce
di queste considerazioni, la sentenza di condanna poteva
ancora reggere, ossia se, malgrado l'irrilevanza o l'incon-
sistenza di questi indizi, e malgrado non potesse essergli
attribuita rilevanza probatoria, la Corte di merito aveva
ancora avuto elementi sufficienti per raggiungere il pieno

convincimento della colpevolezza del ricorrente (cfr. in
particolare consid. 24 pag. 29 e segg. della sentenza impu-
gnata).

  Ciò sta a dimostrare la meticolosità dell'esame
effettuato dalla CCRP e la completezza del giudizio, da
essa pronunciato: contrariamente a quanto asserito dal ri-
corrente, la Corte di cassazione e di revisione penale ha
rettamente proceduto all'esame di tutti gli indizi, sia di
quelli favorevoli, sia di quelli sfavorevoli all'imputato,
per concludere che la decisione dei Giudici del merito non
era arbitraria.

  d)  Un giudizio di colpevolezza può poggiare, man-
cando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabi-
li, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale
(cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 239, n. 12-15). Il
quesito di sapere se i Giudici cantonali hanno rispettato
questa regola viene esaminato di seguito: occorre in effet-
ti prima vagliare l'ambito di giudizio che competeva alla
Corte cantonale di cassazione e di revisione penale.

  4.-  Quando il potere cognitivo dell'ultima istanza
cantonale è almeno pari a quello di cui fruisce il Tribuna-
le federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico,
solo la decisione di ultima istanza, ad esclusione di quel-
la dell'autorità precedente, può formare oggetto di ricorso
(DTF 125 I 492 consid. 1a, 118 Ia 20 consid. 3b). Nella
fattispecie, la CCRP aveva sui quesiti posti nel ricorso di
diritto pubblico una cognizione simile a quella del Tribu-
nale federale, chiamato a risolverli dal profilo degli art.
32 Cost. e 6 CEDU (art. 288 CPP).

  A ragione il ricorrente chiede formalmente solo
l'annullamento della decisione della CCRP e non già anche

l'annullamento della sentenza della Corte delle assise
criminali ("prassi Dorénaz", cfr. DTF 125 I 492 consid.
1a/bb). Tuttavia, non ne consegue per il Tribunale federale
l'obbligo di limitarsi a esaminare sotto il profilo dell'
arbitrio se l'autorità cantonale di ricorso sia caduta nel
diniego di giustizia materiale. Un siffatto modo di proce-
dere renderebbe praticamente nullo il ruolo assegnato in
questo campo al Giudice costituzionale. Infatti, sebbene la
decisione della prima istanza non possa essere impugnata
formalmente, si tratta comunque, in realtà, di sapere se la
valutazione delle prove effettuata dal primo giudice sia
arbitraria o no. Il ricorrente può e deve, nella motivazio-
ne del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito
la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale
inferiore e ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza
cantonale, che fruiva di un potere d'esame limitato. Egli
può pertanto riproporre le stesse censure da lui già sol-
levate dinanzi all'ultima istanza cantonale: deve tuttavia
confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della
decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del
litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata
negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da
parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina
senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha
fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale au-
torità ha, a torto, ammesso o negato l'arbitrio (DTF 125 I
492 consid. 1a/cc, 116 III 70 consid. 2b, 112 Ia 350 con-
sid. 1, 111 Ia 353 pag. 355; Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 58 n. 140).
In altri termini, non vi è quindi la cosiddetta duplice
limitazione del potere di esame del Tribunale federale
("Willkür im Quadrat").

  5.- a)  Quando l'ultima autorità cantonale dichiara
una censura ricorsuale irricevibile per ragioni formali, e

non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addur-
re, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché
l'autorità avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza
dei presupposti formali (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134
consid. 2). Censure relative al merito della vertenza sono
invece inammissibili, ritenuto che la loro omessa tratta-
zione in sede cantonale comporta la mancanza di esaurimento
delle istanze cantonali (art. 86 e 87 OG; cfr. DTF 109 Ia
248 consid. 1 e 2).

  Nella misura in cui avverso il giudizio di inammis-
sibilità sono sollevate unicamente critiche inerenti al me-
rito - e di cui si dirà specificatamente in seguito - l'im-
pugnativa deve essere dichiarata inammissibile. Il Tribuna-
le federale ha tuttavia l'obbligo di verificare, ma solo
qualora la relativa censura sia stata correttamente solle-
vata e adempia i requisiti di motivazione dell'art. 90 cpv.
1 lett. b OG, se l'ultima istanza cantonale poteva a ragio-
ne dichiarare inammissibile su tali punti il ricorso o se,
per contro, sarebbe dovuta entrare nel merito delle criti-
che.

  b)  Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico
il Tribunale federale esamina unicamente le censure solle-
vate in modo chiaro e dettagliato. Critiche di carattere
puramente appellatorio non possono essere esaminate in que-
sto ambito (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Non basta
infatti per il ricorrente affermare che la decisione della
Corte del merito è arbitraria e di riflesso che lo è anche
quella dell'istanza superiore che l'ha confermata. In quan-
to considera violato il principio "in dubio pro reo", il
ricorrente deve dimostrare perché la Corte di cassazione e
di revisione penale a torto avrebbe negato l'arbitrarietà
della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché
essa ha comunque pronunciato una sentenza di condanna nell'
ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze

probatorie, malgrado l'esistenza di dubbi secondo lui rile-
vanti e insopprimibili. (DTF 125 I 492 consid. 1b, 120 Ia
31 consid. 2d).

  Siffatte esigenze di motivazione sono in gran parte
carenti nel presente ricorso, per cui lo stesso, su tali
aspetti, non può essere esaminato nel merito. Il ricorrente
si limita infatti spesso a riformulare letteralmente le me-
desime argomentazioni e ripetere le stesse critiche, da lui
già esposte davanti all'ultima istanza cantonale, senza
prendere con ciò posizione in modo adeguato, secondo i ci-
tati criteri giurisprudenziali, sulle considerazioni che
hanno condotto la CCRP a respingerle.

  6.-  Il ricorrente rimprovera ai Giudici cantonali
di essere caduti nell'arbitrio e di avere sovvertito a suo
danno l'onere, spettante all'accusa, di provare la colpevo-
lezza: in effetti, essi avrebbero smontato il suo alibi non
già sulla base di risultanze contrarie emerse dall'istrut-
toria, bensì sulla base della circostanza ch'egli non sa-
rebbe riuscito a fornire le prove a sostegno dell'alibi.

  a)  La Corte del merito ha ritenuto che il ricor-
rente, la mattina del 15 ottobre 1997, giorno in cui si è
consumato il delitto, ha lasciato la sua abitazione dopo
aver ucciso la moglie annegandola nella vasca da bagno.
Solo dopo aver pulito le pareti del bagno ed essersi lavato
egli è quindi partito, dirigendosi all'autoscuola di Cadem-
pino e rimanendovi, forse, per circa 10-15 minuti, egli ha
poi telefonato a E.________ (alle ore 8.32) e a F.________
(ore 8.40) prima di arrivare all'officina di quest'ultimo a
Canobbio verso le ore 8.45, dove è rimasto fin verso le ore
9.05-9.10; lì egli è poi rientrato direttamente al suo
domicilio, dove ha scoperto il corpo senza vita della mo-
glie. Per valutare questo indizio a carico del ricorrente,
i Giudici di prima istanza sono partiti dagli unici riscon-

tri probatori certi, consistenti negli orari delle due
chiamate telefoniche di quella mattina a E.________ e a
F.________. Tenuto poi conto del tempo di percorrenza della
tratta fra Lamone-Cadempino e Canobbio (all'incirca 15
minuti), il lasso di tempo tra le 7.55 e le 8.30 rimaneva
pertanto senza spiegazione, né il ricorrente ha saputo
fornirne una plausibile. A mente dei Giudici, il ricorrente
avrebbe allora tentato di anticipare gli orari della sua
partenza da casa, delle due telefonate e del suo arrivo a
Canobbio, al fine di crearsi un alibi. Le giustificazioni
del ricorrente non sono state ritenute fondate dalla Corte
del merito poiché nessuno lo avrebbe visto durante questo
lasso di tempo e poiché gli orari, da lui indicati, delle
due telefonate e del suo arrivo a Canobbio si sono rivelati
inesatti, secondo quanto emerso dai tabulati telefonici.

  b)  Il ricorrente ha contestato queste conclusioni
davanti alla CCRP, siccome arbitrarie, ritenendole frutto
di un'inversione dell'onere della prova e pertanto contra-
rie al principio "in dubio pro reo". La CCRP ha respinto le
critiche ricorsuali: ha considerato non credibile la ver-
sione del ricorrente, secondo cui egli sarebbe uscito di
casa già alle 7.50 circa, si sarebbe fermato a Cadempino
all'autoscuola per compilare, timbrare e firmare cinque
formulari di frequenza degli allievi, recandosi poi a Ca-
nobbio da F.________, dove sarebbe giunto alle ore 8.25-
8.30, dopo che aveva telefonato a E.________ e allo stesso
F.________. Secondo la CCRP l'alibi del ricorrente per il
periodo critico di quel 15 ottobre 1997, tra le 7.45 e le
ore 8.30, non poteva reggere di fronte alle altre dete-
rminanti constatazioni: essa ha pertanto confermato la
decisione dedotta in giudizio, negandone ogni arbitrarietà.

  La Corte di cassazione e di revisione penale ha
motivato questa sua conclusione appoggiandosi a elementi
oggettivi e incontestabili, quali gli orari delle due men-

zionate telefonate, risultanti dai tabulati telefonici (ore
8.32 la prima a E.________ e ore 8.40 la seconda a
F.________), e a elementi scaturiti dalle ammissioni dello
stesso accusato, che, confrontati con le altre risultanze
dell'istruttoria, non potevano far ritenere plausibile la
versione dell'accaduto da lui descritta. La CCRP ha ritenu-
to esente da arbitrio la decisione dei Giudici del merito,
valutata perfino nell'ipotesi più favorevole al ricorrente,
secondo cui egli è rimasto a casa da solo con la moglie do-
po la partenza del figlio G.________, a partire dalle ore
7.45, che egli ha avuto il tempo necessario per ucciderla
annegandola nella vasca da bagno dopo averle ferito le mani
con delle forbici poi ritrovate nella vasca, per ripulire
le pareti della sala da bagno, per lavarsi e poi recarsi
all'autoscuola a Cadempino, sostandovi per 10-15 minuti
prima di ripartire per Canobbio, dove è arrivato alle ore
8.45 circa. Per compiere il tragitto dalla sua abitazione a
Canobbio, pur considerando la breve sosta di Cadempino, se-
condo i Giudici cantonali sarebbe infatti stato sufficiente
per il ricorrente partire da casa verso le ore 8.10-8.15 e
lasciare la sala di teoria a Cadempino verso le ore 8.30.

  c)  Il ricorrente contesta questa conclusione, li-
mitandosi per lo più a ripresentare le stesse argomenta-
zioni già addotte nel ricorso alla CCRP. Rileva in partico-
lare che i Giudici cantonali hanno confermato l'assenza di
un alibi perché egli non avrebbe fornito le prove atte a
fondarlo, invertendo così inammissibilmente l'onere che
incombe all'Accusa di provare la colpevolezza dell'imputa-
to. Inoltre, le deduzioni dei Giudici cantonali in merito
ai tempi necessari per eseguire gli spostamenti effettuati
la mattina del 15 ottobre 1997 sarebbero arbitrarie, in
quanto basate unicamente su mere ipotesi, mancando agli
atti le necessarie ricostruzioni a comprova dei tempi

effettivi di percorrenza, in situazioni simili, dei citati
tragitti.

  Il carattere appellatorio delle critiche ricorsuali
è evidente. In effetti, il ricorrente espone semplicemente,
e di nuovo, la sua versione dei fatti e le sue conclusioni,
limitandosi a contrapporre all'opinione dei giudici il suo
punto di vista e la sua interpretazione degli accertamenti
eseguiti e delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria
e del dibattimento; ma non dimostra, come richiesto dall'
art. 90 cpv. 1 lett. b OG, in che consisterebbe il preteso
arbitrio nel quale sarebbero incorse le Corti cantonali. A
prescindere da questo rilievo, il ricorso sarebbe comunque
infondato.

  aa)  La Corte del merito ha accuratamente analizza-
to le deposizioni dell'accusato, riferite ai tempi e ai mo-
di in cui a suo dire egli avrebbe trascorso la mattinata
del 15 ottobre 1997, nonché le deposizioni dei suoi figli,
del teste F.________ e di sua moglie che, è bene ricordar-
lo, ha confermato in tutto e per tutto la deposizione resa
agli organi inquirenti dal marito, e le risultanze dei ta-
bulati telefonici. Tutti questi accertamenti sono stati mi-
nuziosamente valutati al fine di accertare se l'imputato
potesse essere l'autore del crimine commesso, o se, al con-
trario, la sua versione dei fatti dovesse essere ritenuta
credibile e atta a scagionarlo da ogni accusa.

  I Giudici cantonali hanno concluso che il ricorren-
te non è risultato credibile in merito al preteso alibi ri-
ferito al lasso di tempo tra le ore 7.45 e le ore 8.30, non
tanto perché egli non ha saputo dimostrare la veridicità
delle sue affermazioni, quanto per una serie di indizi che
convergono e portano a credere che la versione da lui for-
nita non poteva essere vera, in particolar modo se valutata
unitamente agli altri indizi e prove inconfutabili agli

atti. In tali circostanze, il principio "in dubio pro reo",
dal quale dottrina e giurisprudenza hanno dedotto l'onere
per l'Accusa di provare la colpevolezza dell'imputato, non
è stato violato, né arbitrarie sono le valutazioni dei Giu-
dici cantonali del merito prima e della CCRP poi, che le ha
protette. Come è precisato nella sentenza impugnata (cfr.
consid. 3c pag. 5), i Giudici del merito, riferendosi alla
questione dell'alibi, rispettivamente delle prove atte a
comprovarlo o a smentirlo, hanno unicamente sottolineato i
motivi determinanti a far ritenere che il ricorrente fosse
rimasto a casa più a lungo e non l'avesse lasciata subito
dopo il figlio G.________. Questa conclusione, non valutata
isolatamente, ma nel complesso delle altre prove e degli
altri indizi, è stata oggetto di un'attenta analisi, dalla
quale è in fine emersa la convinzione dei Giudici riguardo
alla colpevolezza del ricorrente. Tale conclusione si im-
poneva, secondo i Giudici cantonali, anche perché il ricor-
rente non aveva saputo giustificare le due telefonate a
E.________ e F.________, eseguite non già all'ora da lui
pretesa ma più tardi (alle ore 8.32 rispettivamente 8.40),
malgrado egli fosse stato messo davanti alle inconfutabili
prove dei tabulati telefonici. In tali circostanze, la
censura di violazione del principio "in dubio pro reo" non
può essere accolta.

  bb)  Il ricorrente asserisce che il fatto di aver
mentito sull'ora delle telefonate e sul momento del suo
arrivo a Canobbio non sarebbe sufficiente per smontare
l'alibi, come invece ha ritenuto la CCRP, considerato che
sugli orari è estremamente difficile dare indicazioni pre-
cise.

  Come già si è visto, i Giudici cantonali hanno ri-
tenuto le giustificazioni addotte dal ricorrente non credi-
bili, poiché egli non ha saputo fornire valide spiegazioni
in merito al periodo tra le 7.50 e le 8.30. La sua versione

dei fatti - partenza da casa dopo il figlio G.________
verso le 7.45-7.50, sosta a Cadempino alla sala di teoria
per un massimo di 15 minuti, arrivo a Canobbio dopo 15
minuti circa alle 8.25-8.30 - non poteva essere considerata
come vera, in quanto dall'istruttoria è emerso che egli ha
fatto le due telefonate, subito dopo aver lasciato la sala
di teoria e prima di arrivare a Canobbio, alle ore 8.32 la
prima e alle ore 8.40 la seconda, per cui se fosse effetti-
vamente partito da casa dopo il figlio G.________, non
sarebbe arrivato a Canobbio soltanto verso le 8.45, come
non arbitrariamente ritenuto dai Giudici cantonali
(sentenza impugnata, consid. 24c pag. 32). A tal proposito
i coniugi F.________ hanno entrambi dichiarato, e sulle
loro testimonianze non vi è motivo di dubitare, che il
ricorrente è arrivato all'officina verso le ore 8.45 e non
prima, fatto verosimile se si considerano la telefonata a
F.________ alle ore 8.40 eseguita tra Vezia e Savosa e il
tragitto che il ricorrente doveva percorrere per giungere a
quella destinazione.

  Il ricorrente tenta invano di insinuare dubbi sugli
orari, asserendo ch'è estremamente difficile essere precisi
nelle loro indicazioni e che comunque non sarebbe stata sua
intenzione mentire a questo proposito al fine di crearsi e
provare il suo alibi. Pur dando atto al ricorrente di que-
ste difficoltà, le altre prove, quali i tabulati telefonici
e le chiare e precise deposizioni dei testi, fanno ritenere
il giudizio fondato su una valutazione accurata, globale e
oggettiva della fattispecie.

  cc)  Il ricorrente contesta inoltre la sentenza
della CCRP laddove accerta che, anche considerando l'ipote-
si a lui più favorevole, nessun arbitrio sarebbe stato com-
piuto nei suoi confronti. Ritenuta l'incertezza sia sull'
orario in cui egli avrebbe lasciato l'abitazione, sia sui
tempi necessari per trasferirsi a Cadempino prima e a

Canobbio poi e, per finire, anche sul tempo da lui trascor-
so nella sala di teoria per compilare i cinque attestati,
le deduzioni dei Giudici si fonderebbero secondo il ricor-
rente unicamente su mere ipotesi, peraltro scorrette poiché
non verificate mediante una ricostruzione dei fatti accadu-
ti quella mattina, sì da rendere il giudizio manifestamente
insostenibile per la mancanza di decisivi e oggettivi ri-
scontri probatori.

  La censura non merita accoglimento. Partendo anche
dalle considerazioni dello stesso ricorrente relative ai
tempi di percorrenza dei vari tragitti (percorrenza della
tratta Cadempino-Canobbio in 15 minuti, cfr. verbale del
27 ottobre 1997 pag. 3) e la sua permanenza all'autoscuola
(10-15 minuti, cfr. verbale del 28 ottobre 1997 pag. 2) e
considerato il suo arrivo a Canobbio verso le ore 8.45
(cfr. le deposizioni dei coniugi F.________; cfr. anche il
verbale del ricorrente del 28 ottobre 1997 pag. 2), la con-
clusione dei Giudici cantonali, secondo cui il ricorrente
avrebbe avuto il tempo per sopprimere la moglie, ripulire
il luogo del delitto, e trasferirsi a Cadempino e Canobbio
anche se fosse uscito da casa solo dopo le ore 8.10-8.15,
non è per nulla arbitraria. Vane si rivelano le critiche
volte dal ricorrente all'Accusa, per non aver essa eseguito
le ricostruzioni sui tempi di percorrenza dei vari tragitti
effettuati quella mattina del 15 ottobre 1997, atteso come
le ipotesi ritenute in proposito dalle Corti corrispondono
essenzialmente a quanto affermato dallo stesso ricorrente.
D'altra parte la CCRP, nell'ambito della valutazione della
situazione più favorevole all'accusato, ha dato atto di
aver tenuto conto anche del tempo necessario per trasferir-
si da Lamone alla sala di teoria, sita nelle immediate vi-
cinanze dell'abitazione familiare, prima di determinarsi
sulla possibilità per il ricorrente, nelle note circostan-
ze, di uccidere la moglie prima di recarsi dall'amico a
Canobbio.

  Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto
dei principi giurisprudenziali enunciati sopra, non si può
affatto affermare che la Corte di merito sia caduta su
questo punto nell'arbitrio e che la Corte di cassazione,
confermando la decisione, abbia poi violato essa medesima
gli art. 9 e 32 Cost.

  7.-  Il ricorrente contesta le conclusioni che i
Giudici cantonali hanno tratto sia riguardo all'impossibile
presenza di terzi al momento del delitto per l'accertata
mancanza nell'abitazione di tracce di scasso e di impronte
digitali estranee, sia riguardo all'identificazione di ma-
teriale genetico non compatibile con le caratteristiche
della vittima o dell'accusato o di terzi identificabili,
sia riguardo alle tracce di sangue - non rilevate - e di
DNA sulle forbici, di cui egli si sarebbe servito per fe-
rire la vittima prima di ucciderla. Considera infine arbi-
trarie anche le valutazioni date dalle Corti cantonali in
merito alle macchie di sangue rilevate sul suo giacchettino
e in merito al materiale biologico trovato sotto l'unghia
dell'anulare sinistro della vittima, risultato compatibile
con il suo.

  a) aa)  Anzitutto occorre rilevare che la CCRP non
ha esaminato nel merito tutte le censure sollevate dal ri-
corrente a questo proposito. Come emerge dalla sentenza
impugnata, la Corte cantonale ha dichiarato inammissibili,
perché appellatorie, le critiche ricorsuali relative alla
non riscontrata presenza di impronte digitali di terzi al
di fuori della sala da bagno e sulle principali entrate e
finestre (cfr. consid. 5 pag. 11 della sentenza impugnata),
come pure le critiche relative alle tracce di DNA rinvenute
sulle forbici verosimilmente usate per ferire la vittima,
rispettivamente quelle inerenti all'assenza di tracce di
sangue su tale oggetto (cfr. consid. 7 pag. 13/14). Ora, il
ricorrente non spiega, secondo i requisiti di motivazione

dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché a torto la CCRP
avrebbe ritenuto il carattere appellatorio delle sue censu-
re e quindi la loro inammissibilità, cadendo in un diniego
di giustizia contrario alla Costituzione. Egli si limita a
ribadire, riproponendo le argomentazioni già formulate in
sede cantonale, la sua interpretazione dei fatti e la sua
valutazione delle prove. In tali circostanze le sue censure
non possono essere esaminate dal Tribunale federale, rite-
nuta, per questi aspetti, la mancanza di esaurimento delle
istanze cantonali (art. 87 e 86 OG).

  Si rileva, a titolo del tutto abbondanziale, che
non sarebbe comunque manifestamente insostenibile ritenere,
come hanno fatto i Giudici della Corte d'assise, che le
forbici ritrovate nell'acqua, sulle quali era presente
materiale genetico compatibile con quello del ricorrente,
dovevano esser state impugnate poco prima del delitto, a
lungo e con intensità, tanto che l'acqua non ne aveva de-
terso le tracce. Inoltre, se si pon mente al fatto che,
secondo il perito, patologo cantonale, proprio queste for-
bici avrebbero causato le lesioni alla vittima, la conclu-
sione dei Giudici cantonali resisterebbe a maggior ragione
alle critiche ricorsuali.

  bb)  Stessa conclusione si impone per la critica
relativa al graffio al naso e al modo in cui il ricorrente
se lo si sarebbe procurato (con l'orologio, o durante i
soccorsi prestati alla vittima, o ancora con un rasoio). La
CCRP, al considerando 8 pag. 15 della sentenza impugnata,
riassumendo i fatti accertati a questo proposito dalla
Corte del merito, conclude che il ricorrente non dimostra
l'asserito arbitrio nel quale essa sarebbe caduta, limitan-
dosi a riproporre la sua versione e la sua interpretazione
dei fatti. Visto il carattere appellatorio di tali censure,
la CCRP le ha pertanto dichiarate inammissibili senza pro-
cedere ad un loro esame. Anche in questo caso il ricorrente

doveva spiegare nel suo gravame al Tribunale federale per-
ché a torto la Corte di cassazione non avrebbe esaminato il
ricorso su questo punto, pena la sua inammissibilità. Una
motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG manca
nella presente impugnativa, per cui anche questa censura
deve essere dichiarata inammissibile.

  cc)  In ogni caso, e a prescindere dalle citate
considerazioni e conclusioni, le critiche ricorsuali ri-
guardo al materiale genetico asportato da sotto l'unghia
dell'anulare della mano sinistra della vittima, messe da
entrambe le Corti cantonali in relazione con il graffio al
naso del ricorrente, sarebbero pretestuose e infondate.

  Il ricorrente pretende che dai risultati delle ana-
lisi eseguite su questo materiale, malgrado l'accertata
compatibilità con il suo DNA, non si potrebbe dedurre nes-
suna sua colpevolezza: infatti, a tal fine, sarebbero stati
necessari ulteriori calcoli (di probabilità) per determina-
re la verosimiglianza dell'ipotesi sostenuta dall'Accusa
che questo materiale genetico appartenga effettivamente a
lui. Secondo il ricorrente, visto che tali accertamenti
scientifici non sono stati eseguiti, l'indizio verrebbe
forzatamente a cadere.

  È vero che dall'esame eseguito non scaturisce la
prova certa che il materiale genetico sotto l'unghia appar-
tiene al ricorrente. Da questo fatto è semplicemente possi-
bile dedurre che non è escluso che questo materiale biolo-
gico possa appartenergli. Contrariamente a quanto asserito
nel ricorso, questa circostanza non è mai stata messa in
discussione e i Giudici cantonali hanno valutato i risulta-
ti delle analisi genetiche unicamente quale ulteriore indi-
zio - e non già quale prova certa o molto verosimile o
altamente probabile - che, assieme ad altri, ha permesso ai

Giudici di raggiungere il convincimento della colpevolezza
del ricorrente. Per la natura di un processo indiziario, e
nel modo in cui questo specifico indizio è stato valutato,
non è certamente arbitraria la conclusione dei Giudici can-
tonali, secondo cui il materiale genetico, comunque risul-
tato compatibile con il DNA del ricorrente, possa essere
messo in relazione con il graffio sul naso che questi si è
procurato la mattina stessa del delitto.

  Il ricorrente vorrebbe eliminare questo indizio a
suo carico perché non sarebbe stato fatto un calcolo delle
probabilità per accertare la verosimiglianza dell'ipotesi
accusatoria. Dimentica tuttavia che il procedimento e i
risultati di altre analisi genetiche effettuate secondo i
medesimi criteri sono stati da lui stesso ritenuti validi:
si pensi ad esempio alle tracce k' e m', dalle quali risul-
tano caratteristiche genetiche non compatibili con il DNA
del ricorrente e che sono state oggetto di ampie considera-
zioni e valutazioni nel ricorso quali prove in suo favore,
al fine di dimostrare la sua innocenza.

  Del resto, la critica non potrebbe comunque essere
accolta anche perché non risulta dagli atti dell'istrutto-
ria che il ricorrente o il suo patrocinatore si sia oppo-
sto, nei modi previsti dalla legge, all'utilizzazione di
tali mezzi di prova al processo (cfr. art. 227 cpv. 2 CPP).
Quando un accusato, al più tardi al dibattimento principa-
le, rinuncia a prevalersi dei diritti a lui concessi, si
può presumere che egli vi abbia, perlomeno tacitamente,
rinunciato. Invocare solo più tardi l'irregolarità dell'
assunzione di una prova o la sua incompletezza, è contrario
al principio della buona fede processuale (cfr. la dottrina
e la giurisprudenza citate al consid. 2b e la decisione
inedita del Tribunale federale del 19 luglio 1989 in re Z.
consid. 3b/cc).

  b)  La CCRP ha accertato che il giacchettino indos-
sato dal ricorrente il giorno del delitto presentava tre
macchie di sangue, rivelatesi compatibili con il DNA della
vittima, sulla parte posteriore della manica sinistra. Ha
rilevato che la Corte del merito poteva ritenere senza
cadere nell'arbitrio che i coniugi F.________ non avevano
notato quelle macchie di sangue, non già perché non erano
presenti sul giacchettino, ma piuttosto perché non erano
visibili a prima vista. Tale conclusione può senz'altro
essere confermata anche in questa sede, tenuto conto della
posizione e della dimensione delle macchie, nonché del
tessuto variopinto del giacchettino. La Corte di cassazione
a ragione ha dunque respinto le censure ricorsuali su que-
sto punto, e non ha attribuito, come già i Giudici di prima
istanza, queste macchie all'attività di soccorso prestata
dal ricorrente alla vittima, bensì a un evento verificatosi
prima del suo rientro a casa. Su quest'ultimo aspetto, la
CCRP ha inoltre osservato che il ricorrente non ha saputo
spiegare né perché le tracce sarebbero compatibili solo con
la sua attività di soccorso, né perché quelle macchie, in
quella posizione, avrebbero dovuto necessariamente lasciare
una traccia anche sul sedile dell'automobile. Accertata la
palese natura appellatoria della critica, la precedente
istanza non è tuttavia entrata nel merito della questione.
Occorre pertanto esaminare in questa sede se a ragione la
Corte di cassazione e di revisione penale poteva limitarsi,
sulla base delle motivazioni addotte dal ricorrente, a
dichiarare inammissibile il ricorso, o se, al contrario,
essa avrebbe dovuto procedere all'esame della censura.

  aa)  La conclusione dei Giudici cantonali può esse-
re seguita. Le uniche argomentazioni determinanti portate
dal ricorrente davanti alla CCRP per confutare l'interpre-
tazione data dalla Corte del merito alle tracce di sangue
della vittima sono infatti raccolte in poche righe:

          "Proprio le dimensioni e la posizione del-
     le tracce di sangue (lato posteriore della mani-
     ca sinistra) avrebbero dovuto permettere di ri-
     trovare tracce di sangue sullo schienale del
     sedile di guida. Ricordiamo che i test d'indi-
     viduazione di tracce di sangue eseguiti dalla
     Polizia scientifica sono sensibilissimi e per-
     mettono di identificare sangue in misure micro-
     scopiche (...)"

  (cfr. ricorso presentato alla CCRP, pag. 27).

  Per contro, come ha rilevato la CCRP, il ricorrente
non ha speso nemmeno una parola, nel ricorso presentatole,
in merito alla possibilità da lui sostenuta che le macchie
del giacchettino fossero compatibili solo con l'attività di
soccorso.

  bb)  Poiché il fatto di non aver trovato tracce sul
sedile dell'auto non è mai stato contestato dalle parti in
causa, ben poteva in tali circostanze la CCRP esimersi dal
verificare la fondatezza della censura, che, così come sol-
levata, manifestava chiaramente un carattere appellatorio.
Ritenuto che la CCRP non fruisce di un potere di cognizione
illimitato e non può quindi riesaminare sotto ogni punto di
vista i gravami che le vengono sottoposti, la conclusione
dei Giudici cantonali non presta il fianco a critica. La
censura ricorsuale deve pertanto essere respinta anche in
questa sede, in quanto infondata.

  A nulla valgono le considerazioni riportate a que-
sto proposito dal ricorrente nel presente gravame (cfr. n.
9.3.5 pag. 25). Esse non sono state sollevate in sede can-
tonale: visto il carattere di novità che presentano e con-
siderata la natura del ricorso di diritto pubblico che non
ammette, di regola, nuove argomentazioni (cfr. Kälin, Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna
1994, pag. 369 e segg.), quelle conclusioni non possono
fondare una censura di arbitrio.

  Del resto, il ricorrente nemmeno asserisce che
questa mancanza di esame potrebbe configurare un diniego di
giustizia contrario alla Costituzione. In tali circostanze,
ci si potrebbe chiedere se la sua motivazione rispetti i
requisiti di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG: il quesito può nondimeno restare indeciso, ritenuto
che, come si è visto, la censura deve essere comunque re-
spinta.

  c)  Secondo il ricorrente la CCRP sarebbe caduta
in arbitrio confermando la sentenza della Corte delle assi-
se, la quale ha sì accertato che per le tracce k' e m' le
analisi del DNA hanno rivelato un'incompatibilità con le
caratteristiche genetiche dell'accusato e della vittima
(presenza degli alleli DQAlpha 1.1 estranei sia a loro due
sia a terzi identificabili), ma ha tuttavia concluso che
tali indizi concorrevano, assieme ad altri, decisivi, ad
escludere la presenza di un terzo quale autore del reato.
Poiché queste due tracce sono state riscontrate in punti
ove, secondo l'accertamento della Polizia scientifica, è
stata effettuata una pulitura di tracce di sangue, conside-
rato inoltre che la traccia k' è risultata positiva al test
indicativo di sangue "Luminol", e rilevata la mancanza
dell'allele DQAlpha 1.2 comune sia alla vittima che al
ricorrente, egli ritiene che l'unica possibile conclusione
sarebbe che proprio nel luogo dove è stata rinvenuta la
traccia k' il sangue trovato apparterrebbe forzatamente a
un terzo non identificabile. Sempre secondo il ricorrente,
sarebbe inoltre assai improbabile trovare materiale geneti-
co lasciato da persone estranee alla famiglia, quindi non
da utilizzatori abituali, in quei precisi luoghi del bagno,
il DNA non essendo così resistente in ambienti umidi e
caldi, dove la sua stabilità risulterebbe più compromessa.
Da queste considerazioni, conformi alle risultanze peritali

del dott. H.________, discenderebbe pertanto, a mente del
ricorrente, che il materiale biologico rinvenuto nella sala
da bagno e rivelatosi incompatibile con il DNA suo e della
vittima - quindi appartenente a terzi non identificabili -
dovrebbe necessariamente essere dell'autore del delitto: la
sentenza della CCRP, ignorando i rilievi scientificamente
provati, sarebbe pertanto inficiata di arbitrio.

  aa)  Anzitutto occorre precisare che la Polizia
scientifica, grazie al trattamento con il reattivo "Lumi-
nol", ha accertato sulla parete della sala da bagno ove sta
l'unica finestra del locale una pulitura delle tracce di
sangue (facciata C; cfr. la planimetria contenuta nell'al-
legato V dell'accertamento tecnico di cui al doc. 4, racco-
glitore 2 degli atti dell'inchiesta). Per quanto riguarda
invece la parete sopra il porta-carta WC (facciata D), lo
stesso test ha dato esito negativo, rilevando unicamente la
presenza di sangue in due punti, del resto già evidenziati
mediante il test "Hemastix", ossia sul porta-carta e sulla
spia della luce notte (prelievo traccia p'; cfr. allegato V
citato). Contrariamente all'asserto ricorsuale, su questa
parete non vi è dunque stata pulitura di tracce di sangue.

  bb)  Il ricorrente non può essere seguito nella sua
conclusione, secondo cui, visto che quella parete è stata
ripulita dal sangue, la constatata mancanza dell'allele
DQAlpha 1.2, comune sia a lui che alla vittima, farebbe
concludere per la presenza di sangue di un terzo. Certo,
per il prelievo k' proveniente dalla parete sulla parte si-
nistra della finestra, ove effettivamente vi è stata una
pulitura di tracce di sangue, gli accertamenti genetici
hanno dato esito negativo per quanto riguarda la compatibi-
lità con il DNA del ricorrente, della vittima e di terzi
identificabili, per la presenza dell'allele DQAlpha 1.1.
Tuttavia, dal rapporto dell'Istituto universitario di me-
dicina legale di Losanna risulta unicamente che l'allele

DQAlpha 1.2 per il prelievo k' non ha potuto essere né con-
fermato né escluso (cfr. rapporto IUML del 21 gennaio 1998,
pag. 4, doc. 1/4 raccoglitore 2 e rapporto IUML del 28 no-
vembre 1997 pag. 2, allegato X al doc. 4 raccoglitore 2).
Rettamente interpretata, tale constatazione non può per-
tanto condurre alla conclusione voluta dal ricorrente. Non
si può quindi affermare che un terzo ha perso del sangue in
quel punto e che questo sangue è stato ripulito dalla pa-
rete, non potendosi escludere a priori che quel sangue ap-
partenesse alla vittima o al ricorrente. Le argomentazioni
contenute nell'impugnativa a tal proposito devono pertanto
essere respinte poiché contrarie ai risultati delle analisi
genetiche.

  Come si è visto, per la traccia di sangue riscon-
trata sulla parete sopra il porta-carta WC, dal cui esame
genetico risulta anche in questo caso un allele (DQAlpha
1.1) incompatibile con il DNA del ricorrente, della vittima
o di terzi identificabili, il reattivo "Luminol" non ha
rivelato alcuna pulitura di sangue. Questo fatto non per-
mette di concludere che sia stato trovato sangue di un
terzo, ma unicamente materiale biologico appartenente a un
terzo non identificabile.

  cc)  I Giudici del merito prima, e la CCRP poi,
hanno ritenuto, sulla base della testimonianza del prof.
H.________, medico patologo citato dalla difesa quale teste
e perito di parte, che le due tracce di DNA di cui ai pre-
lievi k' e m' potevano esser state lasciate nella sala da
bagno già prima della commissione del delitto. Il patologo
ha infatti spiegato che, in particolare in locali di questo
genere, si possono trovare molte tracce ("Gebrauchsspuren")
e residui di DNA, segnatamente ogni volta che materiali
cellulari (sangue, saliva, capelli, sperma, ecc.) restano
su un oggetto. Ha ancora affermato che in ambienti secchi
il DNA è molto stabile, mentre in ambienti più umidi e

caldi, come appunto nella sala da bagno, il materiale gene-
tico risulta meno resistente e la sua stabilità più compro-
messa. Ciò non significa tuttavia che le tracce scompaiano
dopo poco tempo e comunque occorrerebbe eseguire una puli-
zia minuziosa. Da queste considerazioni i Giudici cantonali
hanno inoltre dedotto che, per le circostanze in cui si è
svolto il delitto e si sono prestati i soccorsi, sorpren-
dente appariva il fatto che solo per due delle numerose
tracce rilevate fosse stato trovato DNA non compatibile con
l'addizione delle caratteristiche genetiche del ricorrente
o della vittima o di terzi identificabili.

  Le censure ricorsuali su questo punto non possono
essere accolte. Del resto, la Corte del merito ha ritenuto
senza arbitrio che gli accertamenti scientifici costitui-
scono solo uno degli elementi, e non certamente quelli
decisivi. I Giudici cantonali hanno comunque attentamente
valutato, senza cadere nell'arbitrio, le precise e puntuali
spiegazioni scientifiche riferite nel referto e in seguito
confermate anche nel dibattimento, per concludere che le
tracce di DNA di terzi, pur se localizzate in un ambiente
umido e caldo e in un luogo dove vi è stata azione di puli-
tura, nemmeno troppo minuziosa, potevano essere preesisten-
ti al giorno dei fatti. Le conclusioni dei Giudici sono
sorrette in particolar modo dall'autorevole testimonianza
del perito e non possono essere ritenute arbitrarie già per
il solo fatto che il ricorrente cerca di interpretarle in
modo diverso rispetto all'interpretazione data dalle Corti
cantonali. In realtà le constatazioni dei fatti e la valu-
tazione delle prove, in particolare della deposizione del
perito, considerate nel loro complesso, messe a raffronto
ed esaminate criticamente, fanno ritenere tutt'altro che
manifestamente infondate le deduzioni cui sono giunti i
Giudici cantonali. A ragione poteva dunque la CCRP confer-
mare, senza cadere nell'arbitrio, la decisione della Corte
di prima istanza su questo punto.

  8.-  Il ricorrente critica la sentenza impugnata
anche riguardo al movente dell'omicidio, ravvisato dai
Giudici cantonali nel degradato rapporto coniugale per la
relazione sentimentale da lui intrattenuta, ormai da parec-
chi anni, con E.________. Egli asserisce in particolare che
la deduzione della Corte delle assise, secondo cui la si-
tuazione di grave disagio coniugale doveva essere stata da
lui percepita come tale, poggerebbe su accertamenti arbi-
trari; la rilevanza attribuita dalla Corte al rapporto
extraconiugale sarebbe in ogni modo insostenibile.

  a)  Anzitutto, le critiche contenute nella memoria
ricorsuale avverso il rimprovero della Corte di prima
istanza di aver egli ammesso solo in un secondo tempo una
certa tensione determinata proprio dalla gelosia della mo-
glie per la relazione con E.________ e altre sue allieve
sono manifestamente infondate e contraddette dalle risul-
tanze istruttorie. Dimentica a tal proposito il ricorrente
che nelle sue verbalizzazioni del 15 ottobre, del 22 otto-
bre (ore 7.35 e ore 14.20) e del 23 ottobre 1997, egli ha
sempre categoricamente e in modo assoluto negato di aver
tradito la moglie e di aver avuto una relazione sentimenta-
le con E.________ o con altre donne. In quelle circostanze
egli ha per contro affermato che i suoi rapporti con la
moglie erano buoni, che non vi era alcun motivo di recipro-
co risentimento, che la vita di coppia e con i figli poteva
essere definita normale (cfr. le deposizioni del ricorrente
di cui agli allegati n. 3, 5, 6 e 8 al rapporto preliminare
di inchiesta di polizia giudiziaria del 15 aprile 1998,
raccoglitore n. 3). Tali considerazioni sono state confer-
mate anche davanti al Giudice dell'istruzione e dell'arre-
sto il 23 ottobre 1997 (allegato n. 7 al citato rapporto).
Solo il 24 ottobre 1997, cioè a nove giorni dall'omicidio e
dopo cinque interrogatori, il ricorrente ha ammesso che la
situazione in casa era un po' tesa e che la moglie era

gelosa di tutte le donne (cfr. il verbale del 24 ottobre
1997, allegato n. 9 al citato rapporto). Ben poteva dunque
la Corte del merito ritenere che il ricorrente avesse un
valido motivo per nascondere la reale situazione e le vere
ragioni del grave dissidio familiare: i Giudici avrebbero
in effetti potuto valutare negativamente questo suo atteg-
giamento, interpretarlo quale indizio per il movente del
delitto commesso, e considerare che il ricorrente doveva
ormai essersi reso conto del grave conflitto con la moglie,
a causa della sua relazione con un'altra donna. La CCRP non
è affatto incorsa nell'arbitrio confermando questa valuta-
zione. La censura ricorsuale è di conseguenza priva di
fondamento e deve essere respinta.

  b)  Il ricorrente si sofferma lungamente anche nel
presente gravame sull'affidabilità del teste D.________, la
cui testimonianza sarebbe stata, a mente sua, erroneamente
presa in considerazione dai Giudici cantonali e arbitraria-
mente valutata in suo sfavore. Secondo lui le deposizioni
del teste rese davanti all'Autorità inquirente e nel corso
del dibattimento sarebbero contraddittorie e sarebbero
state smentite da altre risultanze dell'istruttoria: egli
conclude pertanto per la totale inaffidabilità di
D.________, la cui testimonianza dovrebbe essere ignorata
ai fini della valutazione della sua colpevolezza.

  aa)  Per quanto riguarda la circostanza che il
teste si è intrattenuto in aula per due pomeriggi interi
prima di essere a sua volta interrogato, si rinvia a quanto
esposto al considerando 2.

  bb)  Le critiche di carattere appellatorio, e quel-
le del ricorrente hanno in proposito tale natura, non sono
ammissibili in un ricorso di diritto pubblico (DTF 122  I
70 consid. 1c e rinvii). Quando il giudizio deve poggiare

su un insieme di constatate circostanze e su una moltepli-
cità di concordanti accertamenti, spetta all'autorità valu-
tarle nel complesso, dando ragione delle sue conclusioni, e
motivandole particolareggiatamente. Essa non è comunque
tenuta necessariamente a prendere posizione su ogni singola
affermazione che si legge in questo o in quest'altro passo
di una deposizione o di un documento (DTF 112 Ia 107 con-
sid. 2b e rinvii), o a esprimersi su allegazioni non rile-
vanti (DTF 121 I 108 consid. 3a). In ogni caso, come viene
senza arbitrio rilevato nella sentenza impugnata, la presa
in considerazione della testimonianza del teste D.________
da parte dei Giudici del merito è tutt'altro che manifesta-
mente insostenibile se si pensi al fatto che in sostanza le
sue affermazioni hanno trovato conferma anche in altre te-
stimonianze, in particolare quelle rese dalle testi
I.________, L.________, M.________, N.________ e
O.________, le quali hanno rilevato il profondo stato di
degrado delle relazioni tra il ricorrente e la vittima, con
precisi riferimenti anche al periodo immediatamente prece-
dente il giorno del delitto.

  cc)  Invero, il ricorrente asserisce che queste
testi avrebbero descritto la situazione familiare dei co-
niugi solo dal punto di vista della vittima, sulla base
delle sue confessioni alle amiche e a D.________, e non
già, dal punto di vista suo, unico determinante per il
giudizio: concludere che egli si sarebbe reso conto della
disperazione della moglie in tali condizioni sarebbe arbi-
trario.

  Il ricorrente misconosce a questo proposito che le
testi hanno puntualmente riferito di aver appreso dalla
vittima dei tentativi da lei operati verso il marito per
renderlo cosciente della grave crisi coniugale e per trova-
re una soluzione. Secondo quanto scaturito da queste testi-
monianze, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubi-

tare, il ricorrente si era tuttavia limitato a negare la
relazione sentimentale o, ad ogni modo, a minimizzarne
l'importanza. Non c'è nulla di arbitrario nella valutazione
che la Corte di cassazione e di revisione penale ha così
compiuto: ai Giudici del merito, secondo i quali il ricor-
rente ha percepito il grave deterioramento del rapporto
coniugale, rendendosene conto, non può essere rimproverato
di aver considerato in particolare le deposizioni del teste
D.________, per i motivi che hanno peraltro indicato, e che
rientravano nelle modalità di un apprezzamento sostenibile
delle prove, nei limiti cognitivi di cui disponevano.

  c)  La Corte delle assise ha ritenuto che il ricor-
rente aveva compreso la gravità della situazione coniugale
dal momento che era venuto a conoscenza, per aver letto il
diario della moglie, della sua disperazione riportata ap-
punto in quelle pagine. Criticando gli accertamenti e la
valutazione dei Giudici di merito, il ricorrente in sede
cantonale ha sostenuto come questo fatto non potesse essere
rilevante ai fini del giudizio sulla sua colpevolezza, in
quanto il diario riferiva di situazioni molto precedenti il
delitto, risalenti in particolare agli anni 1993-1995,
descritte inoltre in un periodo di depressione della vitti-
ma. La CCRP, accertato il carattere appellatorio di questa
censura, l'ha dichiarata inammissibile senza entrare nel
merito (cfr. consid. 12b pag. 19 sentenza impugnata).

  Il ricorrente ripresenta in questa sede praticamen-
te la medesima critica, senza tuttavia dimostrare perché
l'ultima istanza cantonale non avrebbe, a torto, esaminato
il suo gravame su tale questione. Per i motivi esposti
al considerando 5, la censura, così come formulata, non può
essere esaminata. A prescindere da queste considerazioni,
la sentenza impugnata reggerebbe in ogni caso alle critiche
ricorsuali. La CCRP ha infatti considerato, a ragione, che
il convincimento della Corte del merito circa la colpevo-

lezza del ricorrente si basava non solo sul diario, ma
sull'intero complesso di indizi, puntualmente elencati
nella sentenza di primo grado (consid. 1.4.1 e 1.4.2),
segnatamente sulle deposizioni delle persone che erano
venute a conoscenza del grave stato di turbamento delle
relazioni coniugali tra il ricorrente e la vittima. Pertan-
to, la questione, contestata dal ricorrente, dei fatti
riportati nel diario, anteriori alla situazione precedente
il delitto, rispettivamente la questione di sapere quando
il ricorrente avesse letto il diario della moglie, sono per
finire, state ritenute dai Giudici cantonali di secondaria
importanza.

  d)  Anche la censura di violazione del principio
"in dubio pro reo" nell'ambito della valutazione della
testimonianza del cugino del ricorrente, C.________, non
può essere esaminata: la scarna motivazione contenuta nel-
l'impugnativa non adempie i requisiti dell'art. 90 cpv. 1
lett. b OG e deve essere dichiarata inammissibile. A titolo
abbondanziale, si rileva che la censura sarebbe in ogni
caso priva di fondamento e la CCRP può essere senz'altro
seguita nelle sue conclusioni su questo punto, che il Tri-
bunale federale fa proprie.

  e)  Il ricorrente rimprovera poi ai Giudici canto-
nali di aver sottovalutato e ignorato le risultanze perita-
li riguardo al suo "spirito di missione", ossia al suo
bisogno assoluto di aiutare il prossimo, bisogno radicatosi
in lui dopo l'incidente stradale del 1987. Secondo il ri-
corrente, la sua convinzione profonda di doversi dare agli
altri, portata all'estremo, non gli avrebbe permesso di
percepire la gravità della situazione familiare e la dispe-
razione della moglie: l'accertamento del movente del delit-
to, riferito appunto al degrado della relazione coniugale,
risulterebbe pertanto arbitrario poiché eseguito trascuran-
do questo elemento determinante.

  aa)  Non viola il principio "in dubio pro reo" il
Giudice quando, nell'accertamento della fattispecie, oltre
alle risultanze peritali, prende in considerazione e valuta
le ammissioni dello stesso accusato e quelle di altri testi
(sentenza inedita del 26 gennaio 2000 in re S. consid. 3d).
Come già si è esposto, non si può nemmeno rimproverare l'
arbitrio a un'autorità che, nell'ambito di una valutazione
generale e approfondita di un complesso di documenti e di
deposizioni, non attribuisce carattere essenziale a un
fatto, o addirittura lo passa sotto silenzio.

  bb)  In concreto, il perito ha sì accertato che per
questo "spirito di missione", assurto a sindrome delirante,
il ricorrente non si sarebbe reso conto, o non avrebbe
voluto rendersi conto, della gravità della situazione co-
niugale e della disperazione della moglie, proprio per un
rifiuto di vedere la realtà. Il rimprovero di arbitrio alla
decisione cantonale è tuttavia infondato se si considerano
le significative ammissioni dello stesso ricorrente in
corso di istruttoria. Dopo aver volontariamente taciuto la
sua relazione sentimentale con E.________, che, come è
stato appurato, andava ben al di là di una semplice amici-
zia, egli ha infine ammesso l'esistenza di rapporti tesi
con la vittima, a causa della gelosia di quest'ultima nei
confronti di tutte le donne ch'egli conduceva a casa e che
vedeva anche per questioni di lavoro, tanto da addirittura
spingerlo a usare, in occasione di una discussione, un
comportamento manesco verso di lei (cfr. il verbale del 24
ottobre 1997 allegato n. 9 raccoglitore n. 3).

  Inoltre, come già si è rilevato, i Giudici canto-
nali hanno accertato senza arbitrio, sulla base di numerose
testimonianze, che la vittima aveva espressamente riferito
queste sue preoccupazioni al ricorrente stesso (si vedano
ad esempio i testi C.________, M.________, L.________,
N.________, O.________, I.________ e D.________). Per tutti

questi motivi non è arbitrario affermare, come hanno fatto
i Giudici cantonali, che malgrado la sindrome di cui era
affetto, il ricorrente si era reso conto della gravità
della situazione familiare. La conclusione della Corte del
merito, confermata dalla Corte di cassazione e di revisione
penale, è pertanto il frutto di una valutazione, spiegata e
motivata, di mezzi di prova che non contrasta per nulla con
il loro senso e contenuto. In tali circostanze, il rimpro-
vero di arbitrio si appalesa dunque infondato.

  f)  Le critiche del ricorrente sulla valutazione
data dalla Corte delle assise al suo rapporto sentimentale
con E.________, in particolare al fatto che la vittima ne
rappresentava un ostacolo, sono inammissibili. La CCRP ha
infatti ritenuto appellatorie parte delle censure espresse
dal ricorrente a questo proposito, senza perciò entrare nel
loro merito. Per il resto, ha confermato la valutazione
eseguita dalla precedente istanza, rilevando l'esasperazio-
ne del ricorrente per le continue discussioni con la vitti-
ma, tanto da considerarla un impedimento per la sua rela-
zione con E.________. Il ricorrente non confuta confor-
memente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG la sentenza impugnata
su questo punto, limitandosi a ribadire le censure già
proposte in sede cantonale davanti alla Corte di cassazione
e di revisione penale. Il ricorso è pertanto inammissibile
su questo punto per il carattere prettamente appellatorio
delle censure ricorsuali, così come formulate (DTF 125 I
492 consid. 1b, 71 consid. 1c e rinvii).

  Ad ogni modo, questa censura, così come sollevata,
sarebbe infondata. Pur non avendo, né il ricorrente, né
E.________, mai manifestato il desiderio di una vita in
comune, la CCRP poteva ritenere che la vittima costituisse
un ostacolo per la relazione extraconiugale dell'accusato:
e ciò sulla base dell'esasperazione della vittima, dei con-
tinui litigi e delle frequenti discussioni tra i coniugi su

questo argomento, nonché delle dichiarazioni rese durante
l'istruttoria e il dibattimento dalla stessa E.________.
Anche su questo punto la sentenza impugnata non presterebbe
il fianco a critica alcuna.

  9.-  Infondato è pure il rimprovero che il ricor-
rente muove alle istanze cantonali, di aver valutato unica-
mente i lati negativi del suo carattere ("apatico e freddo,
capace a non lasciar trasparire i sentimenti, con un'atti-
tudine menzognera, ecc."), emersi dalla perizia psichiatri-
ca e dalle testimonianze delle amiche della vittima, e di
aver per contro trascurato i lati positivi ("gentile e
disponibile, non particolarmente aggressivo, a volte poco
empatico verso gli altri, a volte poco diretto nell'espri-
mere il proprio pensiero, iperadattato, preciso, funziona-
le, sensibile, ecc."). Secondo il ricorrente sarebbe quindi
stato presentato di lui e del suo carattere un quadro solo
parziale. Egli rileva che, contrariamente a quanto asserito
nella sentenza impugnata, la Corte del merito si sarebbe
basata anche su questi accertamenti, a lui chiaramente
sfavorevoli, che in concorso con altri indizi (il movente,
l'assenza di alibi, le tracce di DNA, ecc.) hanno portato
la Corte di merito prima e la CCRP dopo al giudizio di
condanna.

  Come già più volte rilevato, vi è arbitrio solo
quando l'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono manifestamente insostenibili o in contraddizione
flagrante con la situazione effettiva. Inoltre, il Giudice
non incorre nell'arbitrio qualora le sue conclusioni non
corrispondano alla versione del ricorrente (DTF 116 Ia 85
consid. 2b) e siano comunque sostenibili nel risultato, e
qualora nell'ambito di una valutazione generale e approfon-
dita di un complesso di prove, non attribuisca carattere
determinante a un fatto.

  Alla luce di questi principi, il ricorrente non può
manifestamente essere seguito nella sua conclusione. In
effetti, la Corte del merito, minuziosamente e con dovizia
di particolari, ha riferito del carattere del ricorrente
riprendendo con larghezza di commento le risultanze della
perizia giudiziaria (cfr. consid. 1.3 pag. da 11 a 18), e
tracciando un quadro completo della struttura caratteriale
dell'accusato. Sia i punti positivi, sia quelli negativi
sono stati messi giustamente in evidenza dalla Corte ai
fini di una valutazione, unitamente ad altri riscontri
probatori rilevanti per il giudizio, della sua colpevolezza
o innocenza. Di ciò i Giudici cantonali hanno dato ampia-
mente atto nell'ambito di un esame globale dei fatti e
delle prove (cfr. pag. 70 e segg. sentenza della Corte
delle assise). Ritenere che, per determinate particolarità
caratteriali evidenziatesi nella persona del ricorrente,
egli potesse essersi reso colpevole dell'uccisione della
moglie nelle note circostanze non manifesta una valutazione
unilaterale delle prove e tantomeno arbitrio nella decisio-
ne che ha confermato il giudizio della Corte del merito.
L'impugnativa è quindi, anche su questo punto, priva di
fondamento e va disattesa.

  10.-  Il ricorso di diritto pubblico deve essere
quindi respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le
spese sono a carico del ricorrente, la domanda di assisten-
za giudiziaria e di gratuito patrocinio ai sensi dell'art.
152 cpv. 1 e 2 OG dovendo essere respinta. In effetti, il
gravame era fin dall'inizio privo di possibilità di esito
favorevole (DTF 122 I 267 consid. 2b). Vista la situazione
finanziaria del ricorrente, viene tuttavia prelevata una
tassa di giustizia ridotta (art. 153a OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La domanda di assistenza giudiziaria è respin-
ta.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  4.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revi-
sione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 settembre 2000

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                  La Cancelliere ad hoc,