I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.423/1999
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1P.423/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 17 maggio 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Foglia, supplente. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 9 luglio 1999 pre- sentato dal dott. X.________, patrocinato dall'avv. Sara Gianoni Pedroni, studio legale avv. dott. Franco Gianoni, Bellinzona, contro la decisione emanata l'8 giugno 1999 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, in materia di risoluzione del rapporto di impiego; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il dott. X.________ è stato assunto dallo Stato del Cantone Ticino nell'agosto 1993, con un grado di occupazione del 100%, quale medico aggiunto presso l'Uf- ficio del medico cantonale. Al momento del pensionamento del dott. Y._______, titolare dell'ufficio, partecipò al concorso per la sua sostituzione. Fu però nominato, il 1° novembre 1996, il dott. W.________. B.- Sorsero subito problemi relazionali fra il dott. W.________ e il dott. X.________. Tra l'altro, il primo rimproverava a quest'ultimo di non collaborare a sufficienza, di non essere abbastanza presente in ufficio e di non essere capace di prendere decisioni. Il Consiglio di Stato, viste le reiterate richieste del medico cantonale di allontanare il suo aggiunto, ordinò un'inchiesta ammini- strativa per accertare le ragioni del disagio nonché le conseguenze da trarre per il futuro, rispettivamente le misure disciplinari da adottare qualora fossero state evi- denziate violazioni dei doveri di servizio. Nel frattempo il dott. X.________ venne sospeso dalla funzione, ma non dallo stipendio. L'inchiesta ha permesso di relativizzare la maggior parte degli addebiti mossi dal medico cantonale al suo col- laboratore e di accertare che nessuna violazione dei doveri di servizio poteva essere rimproverata ad X.________ o al suo superiore. Il Consiglio di Stato, in data 13 maggio 1998, ha comunque ordinato il trasferimento del dott. X.________ alla Divisione delle risorse del Dipartimento delle finanze e dell'economia, quale medico fiduciario del personale, con un grado di occupazione dell'80% e conse- guente proporzionale riduzione dello stipendio. Con sentenza del 20 luglio 1998 il Tribunale canto- nale amministrativo del Cantone Ticino, adito da X.________, ne ha accolto nel senso dei considerandi il ricorso e annullato la decisione governativa: quest'ultima era stata in effetti ritenuta illegittima perché all'inte- ressato erano stati ridotti grado di occupazione e stipen- dio, senza che gli si fosse offerta la possibilità di ri- volgersi alla commissione conciliativa prevista dall'ordi- namento cantonale (v. RDAT I-1999 n. 7). C.- Preso atto di questo giudizio, e constatato il fallimento della procedura di conciliazione, il Consiglio di Stato ha disdetto con risoluzione del 30 marzo 1999 il rapporto di impiego del dott. X.________, con effetto al 31 ottobre 1999. Ha giustificato in sostanza il licenziamento con l'esistenza di un insanabile dissidio fra il medico cantonale e il suo aggiunto. Il Tribunale cantonale amministrativo, mediante sentenza dell'8 giugno 1999, ha respinto il ricorso del dott. X.________, che chiedeva l'annullamento della deci- sione governativa e la sua reintegrazione nella funzione di medico cantonale aggiunto. La Corte cantonale ha considera- to improponibile la domanda di reintegrazione e ritenuto legittima la disdetta del rapporto d'impiego. Ha in parti- colare constatato che le condizioni poste dall'ordinamento cantonale, secondo cui l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto d'impiego per la fine di un mese con un preav- viso di tre a sei mesi prevalendosi di giustificati motivi, sono state ossequiate dal Governo cantonale. Dato atto al dott. X.________ che la situazione di oggettivo disagio verificatasi nell'Ufficio del medico cantonale non era imputabile a sue specifiche inadempienze, il Tribunale cantonale ha nondimeno ritenuto che la situazione di incom- patibilità tra lui e il medico cantonale era tale da non potersi pretendere in buona fede che l'autorità di nomina continuasse il rapporto d'impiego litigioso. Secondo la Corte cantonale, neppure le responsabilità del superiore per la situazione di disagio richiederebbero un'altra solu- zione, giustificandosi la disdetta soltanto per il profondo e insanabile dissidio esistente. Né la Corte cantonale ritiene imputabile al Governo una violazione del principio della buona fede per avere ritenute date le premesse del licenziamento, laddove nella risoluzione del 13 maggio 1998 esso non lo aveva deciso, limitandosi a trasferire l'inte- ressato ad altra funzione; secondo il Tribunale amministra- tivo, visto il rifiuto di quest'ultimo di accettare il trasferimento, non sarebbe rimasta al Consiglio di Stato altra scelta all'infuori di quella di rinunciare o ai ser- vizi del medico cantonale o a quelli del suo aggiunto, e ciò senza violare il principio della buona fede. D.- Il dott. X.________ impugna questa sentenza mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale fede- rale. Chiede l'annullamento del giudizio, previo confe- rimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Rimprovera alla Corte cantonale un arbitrio nella valutazione dei fatti e nell'applicazione del diritto can- tonale nonché una violazione del principio della buona fe- de: secondo il ricorrente la decisione impugnata consacre- rebbe un risultato insostenibile, poiché accerta la legit- timità del suo licenziamento sebbene non gli fosse imputa- bile il lamentato disagio, riconducibile piuttosto a com- portamenti del medico cantonale verso di lui. E.- Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino pro- pone di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso. Il Tribunale cantonale amministrativo ha rinunciato a formula- re osservazioni, riconfermandosi nella sentenza impugnata. F.- Con decreti del 27 agosto 1999 e del 12 gen- naio 2000 il Presidente della Ia Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha negato l'effetto sospensivo al ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da- gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a). a) Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), in- terposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 67 della legge ticinese sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995, LOrd, e art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG; cfr. la sentenza del 7 settembre 1998 nella causa C., consid. 1, in RDAT I-1999, n. 8, pag. 25 seg.). b) La decisione impugnata conferma lo scioglimento del rapporto di impiego per giustificati motivi. Il ricor- rente è legittimato a ricorrere giusta l'art. 88 OG poiché il diritto cantonale, segnatamente l'art. 60 LOrd, fa di- pendere la disdetta da condizioni materiali (sentenza del 14 febbraio 2000 in re F. destinata a pubblicazione in DTF 126 I xxx, consid. 1; DTF 120 Ia 110 consid. 1a, 107 Ia 182 consid. 1 e 2, 98 Ia 653 consid. 2b). La legittimazione a ricorrere sussiste solo nella misura in cui la normativa cantonale, della quale è censurata l'interpretazione o l'applicazione arbitraria, riconosca all'interessato, come nella fattispecie, un determinato diritto, oppure abbia quale scopo di proteggerlo nei suoi interessi personali (DTF 123 I 279 consid 3c/aa e rinvii). Con la sentenza del 3 aprile 2000 nella causa P., destinata a pubblicazione, il Tribunale federale non ha modificato la giurisprudenza relativa alla legittimazione a inoltrare un ricorso di diritto pubblico per arbitrio. 2.- a) Il ricorrente rimprovera al Tribunale can- tonale amministrativo una violazione del principio della buona fede garantito dall'art. 4 vCost. (ora dall'art. 9 Cost.), un accertamento arbitrario dei fatti e un'applica- zione arbitraria del diritto cantonale. Il Tribunale fede- rale esamina dal ristretto profilo dell'arbitrio sia l'in- terpretazione e l'applicazione del diritto cantonale nonché l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (DTF 118 Ia 28 consid. 1b; Karl Spühler, Die Praxis der staats- rechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 57 n. 137); vaglia con piena cognizione se le garanzie procedurali minime de- sumibili direttamente dall'art. 4 vCost. (ora dall'art. 29 Cost.) sono state rispettate (DTF 117 Ia 5 consid. 1a). b) Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati e precisare in che consista l'asserita lesione (DTF 125 I 71 consid. 1c pag. 76, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c pag. 73). Riguardo in particolare alla censura di accertamento arbitrario dei fatti o di valuta- zione arbitraria delle prove, il ricorrente non può sempli- cemente criticare la decisione impugnata o contrapporle una propria valutazione, per quanto sostenibile o preferibile; egli deve piuttosto dimostrare per quale motivo l'accerta- mento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile, in chiaro contrasto con la situazione di fatto, fondato su una svista manifesta o contraddicente in modo urtante il senti- mento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a pag. 211 e rinvii). Allo stesso modo, riguardo alla censura di un'applicazione arbitraria del di- ritto cantonale, il ricorrente deve dimostrare, con un'ar- gomentazione precisa, che l'autorità cantonale è caduta nell'arbitrio adottando una decisione non solo opinabile, ma del tutto insostenibile, non sorretta da ragioni serie e oggettive, priva di senso o scopo, tale da violare in modo evidente una norma o un principio giuridico incontestato o da contrastare in modo intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 1 consid. 2b/aa, pag. 4). 3.- a) Il ricorrente rimprovera alla Corte canto- nale di avere constatato arbitrariamente i fatti e applica- to arbitrariamente l'art. 60 LOrd. Essa avrebbe in effetti omesso di accertare la responsabilità esclusiva del medico cantonale per la situazione di disagio all'interno del suo ufficio e licenziato il ricorrente, vittima della turbati- va, anziché il funzionario che l'ha causata. Secondo il ri- corrente il suo licenziamento sarebbe arbitrario, poiché consacrerebbe un risultato insostenibile, in urto manifesto con il senso di giustizia e di equità: l'art. 60 LOrd con- terrebbe infatti il principio secondo cui, qualora fossero dimostrati episodi qualificabili di "mobbing" o "bossing" da parte di un funzionario verso un altro, il licenziamento di uno di loro, per essere giustificato, deve riguardare quello all'origine dell'incompatibilità ambientale e non la vittima. b) L'ordinamento cantonale dei dipendenti pubblici del Cantone Ticino attua, in tema di durata del rapporto di lavoro, il sistema della nomina a tempo indeterminato con facoltà per il datore di lavoro di disdire il rapporto d'impiego in ogni tempo, prevalendosi di giustificati moti- vi (v., riguardo alla prassi cantonale, RDAT II-1998, n. 3 pag. 5). L'art. 60 LOrd prevede che l'autorità di nomina può sciogliere per giustificati motivi il rapporto di im- piego facendo precorrere alla decisione di scioglimento un adeguato periodo di disdetta. Il cpv. 3 dell'art. 60 LOrd elenca i motivi di disdetta considerati giustificati; rien- tra in questi motivi "qualsiasi circostanza, soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fe- de che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego, nella stessa funzione o in un'altra funzione ade- guata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti". Con questo sistema il Cantone ha dichiarato di voler garantire all'amministrazione statale una forma di rapporto d'impiego più moderno e meno complesso, dal profilo amministrativo, del precedente; in particolare, ha inteso conferire all'au- torità di nomina la facoltà di poter intervenire, disdicen- do il rapporto d'impiego, qualora il dipendente non fosse più in grado di assolvere il proprio compito o si instau- rasse una situazione incompatibile con il buon funzionamen- to del servizio (Messaggio del Consiglio di Stato concer- nente la nuova legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 12 agosto 1994, pag. 6 e 23; cfr. anche il parere di Guido Corti, Inadempimento dei doveri di servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti amministra- tivi, in RDAT II-1995, pag. 275 segg.). Queste dichiarate finalità non richiedono che la pronuncia dello scioglimento del rapporto di impiego sia giustificata da una colpa specifica del dipendente o da una violazione dei doveri di servizio da parte sua (Messaggio citato, pag. 23). In quest'ottica appare irrilevante sapere a chi siano imputabili i motivi giustificati, purché essi in realtà sussistano e legittimino lo scioglimento del rap- porto. L'art. 60 LOrd conferisce all'autorità di nomina un potere di apprezzamento notevole, limitato soltanto dal di- vieto generale dell'arbitrio. Peraltro, questa modalità di organizzare il sistema dello scioglimento dei rapporti di lavoro nel settore pubblico è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza, che ammettono, contrariamente al licenzia- mento per motivi disciplinari, la possibilità di risoluzio- ne del rapporto senza che una colpa sia imputabile al fun- zionario licenziato, e addirittura per ragioni non legate al suo comportamento; basta che il licenziamento sia giu- stificato nell'interesse del servizio pubblico. Un tale interesse è dato, in modo particolare, quando il funziona- rio, per la sua sola presenza, perturbi il corretto funzio- namento del servizio pubblico, rispettivamente quando si presentino conflitti di personalità nel seno di un medesimo ufficio (sentenza del 14 febbraio 2000 in re F. destinata a pubblicazione in DTF 126 I xxx, consid. 3b inedito; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Basilea 1991, pag. 645-646, in particolare n. 3163; Peter Hänni, Beendigung öffentlicher Dienstverhältnisse, in: Stellenwechsel und Entlassung, edito da Thomas Geiser/Peter Münch, Basilea 1997, n. 6.34 - 6.36, pag. 187 seg.; Elmar Mario Jud, Be- sonderheiten öffentlicher Dienstverhältnisse nach schwei- zerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus nichtdisziplinarischen Gründen, San Gallo, 1975, pag. 188, 196; Corti, loc. cit., n. 5, 7 - 9, pag. 277 segg.). Posso- no valere pertanto come giusti motivi tutte le circostanze che, secondo il principio della buona fede, fanno sì che l'autorità di nomina non possa più continuare i rapporti di servizio (cfr. per analogia l'art. 337 CO). È specialmente in questi casi che il potere di ap- prezzamento deve consentire all'autorità di nomina di ri- solvere una situazione di conflitto grave e non altrimenti sanabile fra uno o più dipendenti: e ciò non solo pronun- ciando il licenziamento di uno dei funzionari all'origine della turbativa, ma soprattutto scegliendo quale di loro licenziare e di quali non privarsi. La natura stessa del servizio pubblico impone questa soluzione, affinché siano garantiti la considerazione e la fiducia di cui esso ha bisogno (Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in ZBl 95/1994 pag. 433 segg., in particolare pag. 460 e 464; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, n. 5.4.2.5, pag. 250 seg.; Tomas Poledna, Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten - vom Sinn und Unsinn einer Unterscheidung, in ZBl 96/1995 pag. 49 segg., in par- ticolare pag. 52 seg. e 56; Hermann Schroff/David Gerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, San Gallo 1985, n. 104/105 pag. 80 segg.). c) L'esistenza di un profondo e insanabile dissi- dio fra il ricorrente ed il suo superiore è innegabile e non contestata. Riconoscendo una grave situazione di incom- patibilità ambientale, accertata in maniera indiscutibile dall'inchiesta della commissione incaricata dal Consiglio di Stato, e ritenendo che essa giustificasse il licenzia- mento di uno dei due funzionari interessati, la Corte can- tonale ha agito nelle circostanze della fattispecie senza arbitrio, visto che i giustificati motivi per una disdetta possono fondarsi, come in concreto, anche solo sull'inte- resse al buon funzionamento del servizio, senza che al di- pendente possa essere rimproverato un determinato compor- tamento. Il Tribunale amministrativo non era pertanto te- nuto a determinare le rispettive responsabilità dei funzio- nari coinvolti (sentenza del 14 febbraio 2000 in re F. de- stinata a pubblicazione in DTF 126 I xxx, consid. 3b ine- dito; DTF 124 I 208 consid. 4a). 4.- Il ricorrente rimprovera invero al Tribunale cantonale amministrativo di non avere adeguatamente accer- tato i fatti, segnatamente le responsabilità reciproche dei funzionari coinvolti nel dissidio, o che l'hanno provo- cato. Ora, la Corte cantonale, accertata l'impossibilità di comporlo, sia direttamente che attraverso un trasferimento, ha ritenuto che all'autorità di nomina non rimanesse altra scelta all'infuori di quella di privarsi dei servizi di uno dei due funzionari. Per le ragioni sopra esposte, la Corte cantonale poteva prescindere dallo stabilire le responsabilità ri- spettive dei funzionari implicati; pur concedendo al ricor- rente che la situazione di oggettivo disagio non fosse im- putabile a sue specifiche inadempienze, essa non poteva ignorare l'esistenza, all'interno dell'Ufficio, di una si- tuazione personale insostenibile. Il giudizio impugnato re- siste pertanto alla critica di accertamento arbitrario dei fatti. Si sarebbe potuti giungere allo stesso risultato anche qualora l'autorità di nomina avesse riconosciuto, in contrasto tuttavia con gli atti, nel dott. W.________ l' unico responsabile della situazione di incompatibilità la- mentata. Visto che quest'ultima esisteva, e ch'era stata accertata, sarebbe rientrato nel potere di apprezzamento dell'autorità scegliere la persona del funzionario da li- cenziare, a tutela del buon funzionamento del servizio. Ancorché iniquo dal profilo soggettivo per il funzionario così licenziato per colpa di un altro, la soluzione sarebbe stata comunque compatibile con il sistema voluto dalla legge cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello Stato, finalizzato principalmente a garantire l'efficacia del servizio pubblico. Al ricorrente era stata data la possibilità di ri- manere alle dipendenze dello Stato, pur trasferito ad altra funzione. Egli ha rifiutato questa offerta, preferendo ri- vendicare il mantenimento del posto di medico cantonale ag- giunto: ma la sua presenza in questo Ufficio, accanto a quella del medico cantonale, era diventata, per le circo- stanze suesposte, incompatibile. Il risultato consacrato dall'impugnato giudizio non è, contrariamente a quanto as- sume il ricorrente, arbitrario. 5.- a) Il ricorrente rimprovera infine e ancora alla Corte cantonale una violazione del principio della buona fede perché essa, ritenendo giustificata la decisione governativa di licenziarlo, avrebbe sanzionato un comporta- mento contraddittorio dell'autorità di nomina: in effetti, con la decisione di trasferimento del 13 maggio 1998, il Consiglio di Stato avrebbe accertato che la disdetta ammi- nistrativa era una misura sproporzionata, visto che l'in- chiesta amministrativa aveva permesso di escludere per il ricorrente una qualsiasi violazione dei doveri di servizio. b) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le, il principio della buona fede, dedotto direttamente dall'art. 4 vCost. (ora dall'art. 9 Cost.), conferisce a ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evi- tando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ra- gionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219 seg., 122 II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid. 2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il di- ritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua deci- sione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esi- ste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative, condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in una circostanza concreta nei confronti di una persona de- terminata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità o l'errore dell'atto sul quale l'individuo ha improntato il suo comportamento non doveva essere immediatamente ricono- scibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su que- ste assicurazioni o su tale comportamento per prendere disposizioni che non può modificare senza subire un pregiu- dizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le sue disposizioni (Spühler, op. cit., pag. 146 seg.). c) Queste condizioni non sono realizzate. Il ri- corrente non ha certamente adottato un comportamento sulla scorta delle assicurazioni fornitegli dall'autorità di no- mina, né a questa può essere rimproverato di avergli dato le garanzie di continuità del rapporto d'impiego, poi di- sattese. Vero è che, all'indomani dell'emanazione del rap- porto della speciale commissione incaricata dal Consiglio di Stato, quest'ultimo, constatata l'insanabilità del dis- sidio in seno all'Ufficio del medico cantonale, decise di optare per la soluzione meno incisiva per il ricorrente, ossia per il suo trasferimento ad altra funzione, rispet- tando in tal modo il principio della proporzionalità. È stato il ricorrente a non accettare questa risoluzione, im- pugnandola, e non adagiandosi con ciò alla soluzione alter- nativa che gli garantiva, seppur ridotto all'80%, il rap- porto di lavoro. La sentenza del Tribunale cantonale ammi- nistrativo del 20 luglio 1998, che ha accolto il ricorso del dott. X.________ e annullato il trasferimento, ha modi- ficato questa situazione; l'autorità di nomina ha dovuto in effetti adire la commissione di conciliazione prevista dall'art. 53 LOrd, prospettando al ricorrente la disdetta del rapporto d'impiego. Nell'udienza di conciliazione del 29 settembre 1998 era stato elaborato e discusso un proget- to di convenzione, al quale il Consiglio di Stato ha appor- tato alcuni emendamenti, che avrebbe consentito di risolve- re la vertenza per transazione. Con lettera del 25 febbraio 1999 il ricorrente comunicò tuttavia di non poter accettare la convenzione; la successiva decisione del Consiglio di Stato di licenziarlo è stata dunque la conseguenza del suo rifiuto ad accettare il trasferimento, non di un comporta- mento contraddittorio dell'autorità di nomina. Né giova al ricorrente ravvisare una violazione del principio della buona fede in una pretesa contraddizione fra i motivi della decisione di trasferimento e quelli del- la decisione di licenziamento. Ancorché concludenti per mi- sure differenziate, entrambe le decisioni erano fondate sull'accertamento di un profondo e insanabile dissidio fra il medico cantonale e il suo aggiunto, e cioè di una situa- zione di gravità tale da giustificare il licenziamento se- condo l'art. 60 LOrd. Ciò è stato riconosciuto dallo stesso Tribunale cantonale amministrativo nella sua prima senten- za, quando accertò l'incompatibilità ambientale e la rico- nobbe, già allora, come un valido motivo di disdetta (RDAT I-1999, n. 7 pag. 23). A maggior ragione quella situazione era tale da giustificare anche una misura meno incisiva, come quella del trasferimento, che però non è stato accet- tato dal ricorrente. In definitiva, se tra la prima risolu- zione del Consiglio di Stato e quella protetta dal giudizio impugnato la situazione giustificante un intervento dell' autorità con i provvedimenti volti a ripristinare l'ordine e l'efficienza dell'amministrazione non si è modificata, cambiato era il rapporto fra l'autorità di nomina ed il ri- corrente, che aveva rifiutato nel frattempo la misura meno incisiva del trasferimento ad altro impiego. Anche da que- sto punto di vista la censura di violazione del principio della buona fede non regge. 6.- Il ricorrente censura infine anche il disposi- tivo 2 del giudizio impugnato, con il quale il Tribunale cantonale amministrativo ha posto a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1000.--. Ritiene tale misura ingiusta, poiché la Corte cantonale, pur riconoscendo giustificato per motivi oggettivi il suo licenziamento, ha accertato che nessun rimprovero soggettivo poteva essergli rivolto. La decisione impugnata non realizza gli estremi dell'arbitrio. È vero che, soprattutto dal profilo sogget- tivo, l'imposizione di una tassa di giustizia al ricorren- te, a fronte degli accertamenti effettuati dal medesimo giudizio, può essere percepito come un'ingiustizia. Non è men vero tuttavia che, tanto il giudizio impugnato quanto le precedenti risoluzioni del Consiglio di Stato, davano atto che il trasferimento, rispettivamente il licenziamen- to, del ricorrente fossero imputabili esclusivamente a ragioni oggettive, come tali indiscutibili e manifeste e quindi compatibili con l'art. 60 LOrd. Inoltrando un ricor- so fondato essenzialmente sull'assenza di ragioni soggetti- ve che avrebbero giustificato la criticata misura, le cen- sure ricorsuali erano votate all'insuccesso. Accollando la tassa di giustizia al ricorrente conformemente alla sua soccombenza, la Corte cantonale non è pertanto caduta nell' arbitrio; nemmeno può esserle rimproverato arbitrio per non aver riconosciuto l'avverarsi di eccezioni che, in virtù della procedura amministrativa ticinese, consentono in determinati casi di rinunciare in tutto e in parte alla riscossione delle spese per motivi di giustizia o di equità (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura ammini- strativa ticinese, Lugano, n. 3 ad art. 28 LPamm). 7.- Ne segue che il ricorso, in quanto ricevibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorren- te, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. Losanna, 17 maggio 2000 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,