Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.423/1999
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1P.423/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      17 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Foglia, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto pubblico del 9 luglio 1999 pre-
sentato dal dott. X.________, patrocinato dall'avv. Sara
Gianoni Pedroni, studio legale avv. dott. Franco Gianoni,
Bellinzona, contro la decisione emanata l'8 giugno 1999 dal
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nella causa che
oppone il ricorrente al Consiglio di Stato del Cantone
Ticino, in materia di risoluzione del rapporto di impiego;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il dott. X.________ è stato assunto dallo
Stato del Cantone Ticino nell'agosto 1993, con un grado di
occupazione del 100%, quale medico aggiunto presso l'Uf-
ficio del medico cantonale. Al momento del pensionamento
del dott. Y._______, titolare dell'ufficio, partecipò al
concorso per la sua sostituzione. Fu però nominato, il 1°
novembre 1996, il dott. W.________.

  B.-  Sorsero subito problemi relazionali fra il
dott. W.________ e il dott. X.________. Tra l'altro, il
primo rimproverava a quest'ultimo di non collaborare a
sufficienza, di non essere abbastanza presente in ufficio e
di non essere capace di prendere decisioni. Il Consiglio di
Stato, viste le reiterate richieste del medico cantonale di
allontanare il suo aggiunto, ordinò un'inchiesta ammini-
strativa per accertare le ragioni del disagio nonché le
conseguenze da trarre per il futuro, rispettivamente le
misure disciplinari da adottare qualora fossero state evi-
denziate violazioni dei doveri di servizio. Nel frattempo
il dott. X.________ venne sospeso dalla funzione, ma non
dallo stipendio.

  L'inchiesta ha permesso di relativizzare la maggior
parte degli addebiti mossi dal medico cantonale al suo col-
laboratore e di accertare che nessuna violazione dei doveri
di servizio poteva essere rimproverata ad X.________ o al
suo superiore. Il Consiglio di Stato, in data 13 maggio
1998, ha comunque ordinato il trasferimento del dott.
X.________ alla Divisione delle risorse del Dipartimento
delle finanze e dell'economia, quale medico fiduciario del
personale, con un grado di occupazione dell'80% e conse-
guente proporzionale riduzione dello stipendio.

  Con sentenza del 20 luglio 1998 il Tribunale canto-
nale amministrativo del Cantone Ticino, adito da
X.________, ne ha accolto nel senso dei considerandi il
ricorso e annullato la decisione governativa: quest'ultima
era stata in effetti ritenuta illegittima perché all'inte-
ressato erano stati ridotti grado di occupazione e stipen-
dio, senza che gli si fosse offerta la possibilità di ri-
volgersi alla commissione conciliativa prevista dall'ordi-
namento cantonale (v. RDAT I-1999 n. 7).

  C.-  Preso atto di questo giudizio, e constatato il
fallimento della procedura di conciliazione, il Consiglio
di Stato ha disdetto con risoluzione del 30 marzo 1999 il
rapporto di impiego del dott. X.________, con effetto al 31
ottobre 1999. Ha giustificato in sostanza il licenziamento
con l'esistenza di un insanabile dissidio fra il medico
cantonale e il suo aggiunto.

  Il Tribunale cantonale amministrativo, mediante
sentenza dell'8 giugno 1999, ha respinto il ricorso del
dott. X.________, che chiedeva l'annullamento della deci-
sione governativa e la sua reintegrazione nella funzione di
medico cantonale aggiunto. La Corte cantonale ha considera-
to improponibile la domanda di reintegrazione e ritenuto
legittima la disdetta del rapporto d'impiego. Ha in parti-
colare constatato che le condizioni poste dall'ordinamento
cantonale, secondo cui l'autorità di nomina può sciogliere
il rapporto d'impiego per la fine di un mese con un preav-
viso di tre a sei mesi prevalendosi di giustificati motivi,
sono state ossequiate dal Governo cantonale. Dato atto al
dott. X.________ che la situazione di oggettivo disagio
verificatasi nell'Ufficio del medico cantonale non era
imputabile a sue specifiche inadempienze, il Tribunale
cantonale ha nondimeno ritenuto che la situazione di incom-
patibilità tra lui e il medico cantonale era tale da non

potersi pretendere in buona fede che l'autorità di nomina
continuasse il rapporto d'impiego litigioso. Secondo la
Corte cantonale, neppure le responsabilità del superiore
per la situazione di disagio richiederebbero un'altra solu-
zione, giustificandosi la disdetta soltanto per il profondo
e insanabile dissidio esistente. Né la Corte cantonale
ritiene imputabile al Governo una violazione del principio
della buona fede per avere ritenute date le premesse del
licenziamento, laddove nella risoluzione del 13 maggio 1998
esso non lo aveva deciso, limitandosi a trasferire l'inte-
ressato ad altra funzione; secondo il Tribunale amministra-
tivo, visto il rifiuto di quest'ultimo di accettare il
trasferimento, non sarebbe rimasta al Consiglio di Stato
altra scelta all'infuori di quella di rinunciare o ai ser-
vizi del medico cantonale o a quelli del suo aggiunto, e
ciò senza violare il principio della buona fede.

  D.-  Il dott. X.________ impugna questa sentenza
mediante un ricorso di diritto pubblico al Tribunale fede-
rale. Chiede l'annullamento del giudizio, previo confe-
rimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

  Rimprovera alla Corte cantonale un arbitrio nella
valutazione dei fatti e nell'applicazione del diritto can-
tonale nonché una violazione del principio della buona fe-
de: secondo il ricorrente la decisione impugnata consacre-
rebbe un risultato insostenibile, poiché accerta la legit-
timità del suo licenziamento sebbene non gli fosse imputa-
bile il lamentato disagio, riconducibile piuttosto a com-
portamenti del medico cantonale verso di lui.

  E.-  Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino pro-
pone di respingere, in quanto ricevibile, il ricorso. Il
Tribunale cantonale amministrativo ha rinunciato a formula-
re osservazioni, riconfermandosi nella sentenza impugnata.

  F.-  Con decreti del 27 agosto 1999 e del 12 gen-
naio 2000 il Presidente della Ia Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale ha negato l'effetto sospensivo al
ricorso.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125
II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a).

  a)  Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), in-
terposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza
cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento del corso
delle istanze cantonali (art. 67 della legge ticinese sull'
ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del
15 marzo 1995, LOrd, e art. 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG; cfr.
la sentenza del 7 settembre 1998 nella causa C., consid. 1,
in RDAT I-1999, n. 8, pag. 25 seg.).

  b)  La decisione impugnata conferma lo scioglimento
del rapporto di impiego per giustificati motivi. Il ricor-
rente è legittimato a ricorrere giusta l'art. 88 OG poiché
il diritto cantonale, segnatamente l'art. 60 LOrd, fa di-
pendere la disdetta da condizioni materiali (sentenza del
14 febbraio 2000 in re F. destinata a pubblicazione in DTF
126 I xxx, consid. 1; DTF 120 Ia 110 consid. 1a, 107 Ia 182
consid. 1 e 2, 98 Ia 653 consid. 2b). La legittimazione a
ricorrere sussiste solo nella misura in cui la normativa
cantonale, della quale è censurata l'interpretazione o
l'applicazione arbitraria, riconosca all'interessato, come

nella fattispecie, un determinato diritto, oppure abbia
quale scopo di proteggerlo nei suoi interessi personali
(DTF 123 I 279 consid 3c/aa e rinvii). Con la sentenza del
3 aprile 2000 nella causa P., destinata a pubblicazione, il
Tribunale federale non ha modificato la giurisprudenza
relativa alla legittimazione a inoltrare un ricorso di
diritto pubblico per arbitrio.

  2.- a)  Il ricorrente rimprovera al Tribunale can-
tonale amministrativo una violazione del principio della
buona fede garantito dall'art. 4 vCost. (ora dall'art. 9
Cost.), un accertamento arbitrario dei fatti e un'applica-
zione arbitraria del diritto cantonale. Il Tribunale fede-
rale esamina dal ristretto profilo dell'arbitrio sia l'in-
terpretazione e l'applicazione del diritto cantonale nonché
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (DTF
118 Ia 28 consid. 1b; Karl Spühler, Die Praxis der staats-
rechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 57 n. 137); vaglia
con piena cognizione se le garanzie procedurali minime de-
sumibili direttamente dall'art. 4 vCost. (ora dall'art. 29
Cost.) sono state rispettate (DTF 117 Ia 5 consid. 1a).

  b)  Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso
di diritto pubblico deve contenere l'esposizione concisa
dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si
pretendono violati e precisare in che consista l'asserita
lesione (DTF 125 I 71 consid. 1c pag. 76, 492 consid. 1b,
122 I 70 consid. 1c pag. 73). Riguardo in particolare alla
censura di accertamento arbitrario dei fatti o di valuta-
zione arbitraria delle prove, il ricorrente non può sempli-
cemente criticare la decisione impugnata o contrapporle una
propria valutazione, per quanto sostenibile o preferibile;
egli deve piuttosto dimostrare per quale motivo l'accerta-
mento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile, in
chiaro contrasto con la situazione di fatto, fondato su una

svista manifesta o contraddicente in modo urtante il senti-
mento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a,
124 I 208 consid. 4a pag. 211 e rinvii). Allo stesso modo,
riguardo alla censura di un'applicazione arbitraria del di-
ritto cantonale, il ricorrente deve dimostrare, con un'ar-
gomentazione precisa, che l'autorità cantonale è caduta
nell'arbitrio adottando una decisione non solo opinabile,
ma del tutto insostenibile, non sorretta da ragioni serie e
oggettive, priva di senso o scopo, tale da violare in modo
evidente una norma o un principio giuridico incontestato o
da contrastare in modo intollerabile con il sentimento di
giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 3a pag. 15,
125 I 1 consid. 2b/aa, pag. 4).

  3.- a)  Il ricorrente rimprovera alla Corte canto-
nale di avere constatato arbitrariamente i fatti e applica-
to arbitrariamente l'art. 60 LOrd. Essa avrebbe in effetti
omesso di accertare la responsabilità esclusiva del medico
cantonale per la situazione di disagio all'interno del suo
ufficio e licenziato il ricorrente, vittima della turbati-
va, anziché il funzionario che l'ha causata. Secondo il ri-
corrente il suo licenziamento sarebbe arbitrario, poiché
consacrerebbe un risultato insostenibile, in urto manifesto
con il senso di giustizia e di equità: l'art. 60 LOrd con-
terrebbe infatti il principio secondo cui, qualora fossero
dimostrati episodi qualificabili di "mobbing" o "bossing"
da parte di un funzionario verso un altro, il licenziamento
di uno di loro, per essere giustificato, deve riguardare
quello all'origine dell'incompatibilità ambientale e non la
vittima.

  b)  L'ordinamento cantonale dei dipendenti pubblici
del Cantone Ticino attua, in tema di durata del rapporto di
lavoro, il sistema della nomina a tempo indeterminato con
facoltà per il datore di lavoro di disdire il rapporto

d'impiego in ogni tempo, prevalendosi di giustificati moti-
vi (v., riguardo alla prassi cantonale, RDAT II-1998, n. 3
pag. 5). L'art. 60 LOrd prevede che l'autorità di nomina
può sciogliere per giustificati motivi il rapporto di im-
piego facendo precorrere alla decisione di scioglimento un
adeguato periodo di disdetta. Il cpv. 3 dell'art. 60 LOrd
elenca i motivi di disdetta considerati giustificati; rien-
tra in questi motivi "qualsiasi circostanza, soggettiva o
oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fe-
de che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di
impiego, nella stessa funzione o in un'altra funzione ade-
guata e disponibile nell'ambito dei posti vacanti". Con
questo sistema il Cantone ha dichiarato di voler garantire
all'amministrazione statale una forma di rapporto d'impiego
più moderno e meno complesso, dal profilo amministrativo,
del precedente; in particolare, ha inteso conferire all'au-
torità di nomina la facoltà di poter intervenire, disdicen-
do il rapporto d'impiego, qualora il dipendente non fosse
più in grado di assolvere il proprio compito o si instau-
rasse una situazione incompatibile con il buon funzionamen-
to del servizio (Messaggio del Consiglio di Stato concer-
nente la nuova legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 12 agosto 1994, pag. 6 e 23; cfr.
anche il parere di Guido Corti, Inadempimento dei doveri di
servizio: sanzioni disciplinari e provvedimenti amministra-
tivi, in RDAT II-1995, pag. 275 segg.).

  Queste dichiarate finalità non richiedono che la
pronuncia dello scioglimento del rapporto di impiego sia
giustificata da una colpa specifica del dipendente o da una
violazione dei doveri di servizio da parte sua (Messaggio
citato, pag. 23). In quest'ottica appare irrilevante sapere
a chi siano imputabili i motivi giustificati, purché essi
in realtà sussistano e legittimino lo scioglimento del rap-
porto. L'art. 60 LOrd conferisce all'autorità di nomina un

potere di apprezzamento notevole, limitato soltanto dal di-
vieto generale dell'arbitrio. Peraltro, questa modalità di
organizzare il sistema dello scioglimento dei rapporti di
lavoro nel settore pubblico è riconosciuta da dottrina e
giurisprudenza, che ammettono, contrariamente al licenzia-
mento per motivi disciplinari, la possibilità di risoluzio-
ne del rapporto senza che una colpa sia imputabile al fun-
zionario licenziato, e addirittura per ragioni non legate
al suo comportamento; basta che il licenziamento sia giu-
stificato nell'interesse del servizio pubblico. Un tale
interesse è dato, in modo particolare, quando il funziona-
rio, per la sua sola presenza, perturbi il corretto funzio-
namento del servizio pubblico, rispettivamente quando si
presentino conflitti di personalità nel seno di un medesimo
ufficio (sentenza del 14 febbraio 2000 in re F. destinata a
pubblicazione in DTF 126 I xxx, consid. 3b inedito; Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, Basilea 1991, pag.
645-646, in particolare n. 3163; Peter Hänni, Beendigung
öffentlicher Dienstverhältnisse, in: Stellenwechsel und
Entlassung, edito da Thomas Geiser/Peter Münch, Basilea
1997, n. 6.34 - 6.36, pag. 187 seg.; Elmar Mario Jud, Be-
sonderheiten öffentlicher Dienstverhältnisse nach schwei-
zerischem Recht, insbesondere bei deren Beendigung aus
nichtdisziplinarischen Gründen, San Gallo, 1975, pag. 188,
196; Corti, loc. cit., n. 5, 7 - 9, pag. 277 segg.). Posso-
no valere pertanto come giusti motivi tutte le circostanze
che, secondo il principio della buona fede, fanno sì che
l'autorità di nomina non possa più continuare i rapporti di
servizio (cfr. per analogia l'art. 337 CO).

  È specialmente in questi casi che il potere di ap-
prezzamento deve consentire all'autorità di nomina di ri-
solvere una situazione di conflitto grave e non altrimenti
sanabile fra uno o più dipendenti: e ciò non solo pronun-
ciando il licenziamento di uno dei funzionari all'origine
della turbativa, ma soprattutto scegliendo quale di loro

licenziare e di quali non privarsi. La natura stessa del
servizio pubblico impone questa soluzione, affinché siano
garantiti la considerazione e la fiducia di cui esso ha
bisogno (Tobias Jaag, Das öffentliche Dienstverhältnis im
Bund und im Kanton Zürich - ausgewählte Fragen, in ZBl
95/1994 pag. 433 segg., in particolare pag. 460 e 464;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berna 1992, n.
5.4.2.5, pag. 250 seg.; Tomas Poledna, Diziplinarische und
administrative Entlassung von Beamten - vom Sinn und Unsinn
einer Unterscheidung, in ZBl 96/1995 pag. 49 segg., in par-
ticolare pag. 52 seg. e 56; Hermann Schroff/David Gerber,
Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen,
San Gallo 1985, n. 104/105 pag. 80 segg.).

  c)  L'esistenza di un profondo e insanabile dissi-
dio fra il ricorrente ed il suo superiore è innegabile e
non contestata. Riconoscendo una grave situazione di incom-
patibilità ambientale, accertata in maniera indiscutibile
dall'inchiesta della commissione incaricata dal Consiglio
di Stato, e ritenendo che essa giustificasse il licenzia-
mento di uno dei due funzionari interessati, la Corte can-
tonale ha agito nelle circostanze della fattispecie senza
arbitrio, visto che i giustificati motivi per una disdetta
possono fondarsi, come in concreto, anche solo sull'inte-
resse al buon funzionamento del servizio, senza che al di-
pendente possa essere rimproverato un determinato compor-
tamento. Il Tribunale amministrativo non era pertanto te-
nuto a determinare le rispettive responsabilità dei funzio-
nari coinvolti (sentenza del 14 febbraio 2000 in re F. de-
stinata a pubblicazione in DTF 126 I xxx, consid. 3b ine-
dito; DTF 124 I 208 consid. 4a).

  4.-  Il ricorrente rimprovera invero al Tribunale
cantonale amministrativo di non avere adeguatamente accer-
tato i fatti, segnatamente le responsabilità reciproche
dei funzionari coinvolti nel dissidio, o che l'hanno provo-

cato. Ora, la Corte cantonale, accertata l'impossibilità di
comporlo, sia direttamente che attraverso un trasferimento,
ha ritenuto che all'autorità di nomina non rimanesse altra
scelta all'infuori di quella di privarsi dei servizi di uno
dei due funzionari.

  Per le ragioni sopra esposte, la Corte cantonale
poteva prescindere dallo stabilire le responsabilità ri-
spettive dei funzionari implicati; pur concedendo al ricor-
rente che la situazione di oggettivo disagio non fosse im-
putabile a sue specifiche inadempienze, essa non poteva
ignorare l'esistenza, all'interno dell'Ufficio, di una si-
tuazione personale insostenibile. Il giudizio impugnato re-
siste pertanto alla critica di accertamento arbitrario dei
fatti.

  Si sarebbe potuti giungere allo stesso risultato
anche qualora l'autorità di nomina avesse riconosciuto, in
contrasto tuttavia con gli atti, nel dott. W.________ l'
unico responsabile della situazione di incompatibilità la-
mentata. Visto che quest'ultima esisteva, e ch'era stata
accertata, sarebbe rientrato nel potere di apprezzamento
dell'autorità scegliere la persona del funzionario da li-
cenziare, a tutela del buon funzionamento del servizio.
Ancorché iniquo dal profilo soggettivo per il funzionario
così licenziato per colpa di un altro, la soluzione sarebbe
stata comunque compatibile con il sistema voluto dalla
legge cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato, finalizzato principalmente a garantire l'efficacia
del servizio pubblico.

  Al ricorrente era stata data la possibilità di ri-
manere alle dipendenze dello Stato, pur trasferito ad altra
funzione. Egli ha rifiutato questa offerta, preferendo ri-
vendicare il mantenimento del posto di medico cantonale ag-
giunto: ma la sua presenza in questo Ufficio, accanto a

quella del medico cantonale, era diventata, per le circo-
stanze suesposte, incompatibile. Il risultato consacrato
dall'impugnato giudizio non è, contrariamente a quanto as-
sume il ricorrente, arbitrario.

  5.- a)  Il ricorrente rimprovera infine e ancora
alla Corte cantonale una violazione del principio della
buona fede perché essa, ritenendo giustificata la decisione
governativa di licenziarlo, avrebbe sanzionato un comporta-
mento contraddittorio dell'autorità di nomina: in effetti,
con la decisione di trasferimento del 13 maggio 1998, il
Consiglio di Stato avrebbe accertato che la disdetta ammi-
nistrativa era una misura sproporzionata, visto che l'in-
chiesta amministrativa aveva permesso di escludere per il
ricorrente una qualsiasi violazione dei doveri di servizio.

  b)  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa-
le, il principio della buona fede, dedotto direttamente
dall'art. 4 vCost. (ora dall'art. 9 Cost.), conferisce a
ogni individuo la facoltà di esigere che l'autorità statale
si conformi alle sue promesse o ai suoi comportamenti, evi-
tando di contraddirsi o di deludere la fiducia da essa ra-
gionevolmente suscitata (DTF 125 I 209 consid. 2c pag. 219
seg., 122 II 113 consid. 3b/cc pag. 123, 121 I 181 consid.
2a). Non ogni violazione di tale principio comporta il di-
ritto di pretendere che l'autorità modifichi la sua deci-
sione o ne prenda un'altra. Piuttosto, questo diritto esi-
ste soltanto a determinate e precise, oltre che cumulative,
condizioni: l'autorità deve anzitutto essere intervenuta in
una circostanza concreta nei confronti di una persona de-
terminata; essa deve avere, o essere reputata avere, agito
nel rispetto dei limiti della sua competenza; l'invalidità
o l'errore dell'atto sul quale l'individuo ha improntato il
suo comportamento non doveva essere immediatamente ricono-
scibile; l'amministrato stesso deve essersi fondato su que-
ste assicurazioni o su tale comportamento per prendere

disposizioni che non può modificare senza subire un pregiu-
dizio; infine, e in ogni caso, la situazione giuridica non
deve essersi modificata tra il momento in cui l'autorità si
è pronunciata e quello in cui l'amministrato ha preso le
sue disposizioni (Spühler, op. cit., pag. 146 seg.).

  c)  Queste condizioni non sono realizzate. Il ri-
corrente non ha certamente adottato un comportamento sulla
scorta delle assicurazioni fornitegli dall'autorità di no-
mina, né a questa può essere rimproverato di avergli dato
le garanzie di continuità del rapporto d'impiego, poi di-
sattese.

  Vero è che, all'indomani dell'emanazione del rap-
porto della speciale commissione incaricata dal Consiglio
di Stato, quest'ultimo, constatata l'insanabilità del dis-
sidio in seno all'Ufficio del medico cantonale, decise di
optare per la soluzione meno incisiva per il ricorrente,
ossia per il suo trasferimento ad altra funzione, rispet-
tando in tal modo il principio della proporzionalità. È
stato il ricorrente a non accettare questa risoluzione, im-
pugnandola, e non adagiandosi con ciò alla soluzione alter-
nativa che gli garantiva, seppur ridotto all'80%, il rap-
porto di lavoro. La sentenza del Tribunale cantonale ammi-
nistrativo del 20 luglio 1998, che ha accolto il ricorso
del dott. X.________ e annullato il trasferimento, ha modi-
ficato questa situazione; l'autorità di nomina ha dovuto in
effetti adire la commissione di conciliazione prevista
dall'art. 53 LOrd, prospettando al ricorrente la disdetta
del rapporto d'impiego. Nell'udienza di conciliazione del
29 settembre 1998 era stato elaborato e discusso un proget-
to di convenzione, al quale il Consiglio di Stato ha appor-
tato alcuni emendamenti, che avrebbe consentito di risolve-
re la vertenza per transazione. Con lettera del 25 febbraio
1999 il ricorrente comunicò tuttavia di non poter accettare

la convenzione; la successiva decisione del Consiglio di
Stato di licenziarlo è stata dunque la conseguenza del suo
rifiuto ad accettare il trasferimento, non di un comporta-
mento contraddittorio dell'autorità di nomina.

  Né giova al ricorrente ravvisare una violazione del
principio della buona fede in una pretesa contraddizione
fra i motivi della decisione di trasferimento e quelli del-
la decisione di licenziamento. Ancorché concludenti per mi-
sure differenziate, entrambe le decisioni erano fondate
sull'accertamento di un profondo e insanabile dissidio fra
il medico cantonale e il suo aggiunto, e cioè di una situa-
zione di gravità tale da giustificare il licenziamento se-
condo l'art. 60 LOrd. Ciò è stato riconosciuto dallo stesso
Tribunale cantonale amministrativo nella sua prima senten-
za, quando accertò l'incompatibilità ambientale e la rico-
nobbe, già allora, come un valido motivo di disdetta (RDAT
I-1999, n. 7 pag. 23). A maggior ragione quella situazione
era tale da giustificare anche una misura meno incisiva,
come quella del trasferimento, che però non è stato accet-
tato dal ricorrente. In definitiva, se tra la prima risolu-
zione del Consiglio di Stato e quella protetta dal giudizio
impugnato la situazione giustificante un intervento dell'
autorità con i provvedimenti volti a ripristinare l'ordine
e l'efficienza dell'amministrazione non si è modificata,
cambiato era il rapporto fra l'autorità di nomina ed il ri-
corrente, che aveva rifiutato nel frattempo la misura meno
incisiva del trasferimento ad altro impiego. Anche da que-
sto punto di vista la censura di violazione del principio
della buona fede non regge.

  6.-  Il ricorrente censura infine anche il disposi-
tivo 2 del giudizio impugnato, con il quale il Tribunale
cantonale amministrativo ha posto a suo carico la tassa di

giustizia di fr. 1000.--. Ritiene tale misura ingiusta,
poiché la Corte cantonale, pur riconoscendo giustificato
per motivi oggettivi il suo licenziamento, ha accertato che
nessun rimprovero soggettivo poteva essergli rivolto.

  La decisione impugnata non realizza gli estremi
dell'arbitrio. È vero che, soprattutto dal profilo sogget-
tivo, l'imposizione di una tassa di giustizia al ricorren-
te, a fronte degli accertamenti effettuati dal medesimo
giudizio, può essere percepito come un'ingiustizia. Non è
men vero tuttavia che, tanto il giudizio impugnato quanto
le precedenti risoluzioni del Consiglio di Stato, davano
atto che il trasferimento, rispettivamente il licenziamen-
to, del ricorrente fossero imputabili esclusivamente a
ragioni oggettive, come tali indiscutibili e manifeste e
quindi compatibili con l'art. 60 LOrd. Inoltrando un ricor-
so fondato essenzialmente sull'assenza di ragioni soggetti-
ve che avrebbero giustificato la criticata misura, le cen-
sure ricorsuali erano votate all'insuccesso. Accollando la
tassa di giustizia al ricorrente conformemente alla sua
soccombenza, la Corte cantonale non è pertanto caduta nell'
arbitrio; nemmeno può esserle rimproverato arbitrio per non
aver riconosciuto l'avverarsi di eccezioni che, in virtù
della procedura amministrativa ticinese, consentono in
determinati casi di rinunciare in tutto e in parte alla
riscossione delle spese per motivi di giustizia o di equità
(Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura ammini-
strativa ticinese, Lugano, n. 3 ad art. 28 LPamm).

  7.-  Ne segue che il ricorso, in quanto ricevibile,
deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità
vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a
carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della
sede federale.

  3.  Comunicazione alla patrocinatrice del ricorren-
te, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino.

Losanna, 17 maggio 2000
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,