I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.352/1999
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1P.352/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 27 gennaio 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Scartazzini, supplente. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di di diritto pubblico dell'11 giugno 1999 presentato dalla Immobiliare Besso SA, Lugano, rappresenta- ta dal suo amministratore unico Edo De Bernardis, Massagno, contro lo scritto dell'11 maggio 1999 del Consiglio di Sta- to del Cantone Ticino, in merito alla posa di un impianto semaforico; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- La Immobiliare Besso SA è proprietaria della particella n. 1311 RFD di Lugano-Besso, su cui sorge l'al- bergo Scandinavia, appartenente alla società; il fronte nord-orientale del fondo segna il confine con Via Besso. Nell'ambito di una nuova sistemazione di questa strada, il cui progetto esecutivo, fondato su una relazione tecnica dell'ottobre 1992, era stato pubblicato il 13 luglio 1993, l'ente pubblico ha previsto l'impianto di un palo semafori- co in corrispondenza del mappale in discussione. Il 1° feb- braio 1996 è stato dichiarato chiuso, per intervenuta tran- sazione, un procedimento di espropriazione promosso nei confronti della Società relativamente a un'area espropriata di 4 m2 della suddetta particella. In uno scambio di corri- spondenza, protrattosi dal luglio 1998 all'aprile 1999 tra l'amministratore unico della società e il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, si sono discussi possibili adattamenti progettuali dell'impianto semaforico in prossi- mità dell'albergo. B.- Mediante scritto dell'11 maggio 1999 il Con- siglio di Stato del Cantone Ticino ha esposto che l'impian- to era anteriore alla pubblicazione dei piani relativi alla formazione della corsia per il traffico pubblico appena realizzata; ha precisato che nella relazione tecnica dell' opera pubblicata ai sensi della legge cantonale sulle stra- de del 23 marzo 1983 si era semplicemente confermato il mantenimento dell'impianto. L'Esecutivo cantonale faceva altresì rilevare che, in via generale, la posa di nuovi im- pianti semaforici, eseguita in base all'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (art. 107 cpv. 3 lett. m), non necessitava comunque di alcuna pubblicazione; osservava che, in concreto, i servizi competenti del Dipartimento del territorio avevano nondimeno sottoposto al proprietario i piani del nuovo impianto, spostando parzialmente il palo semaforico allo scopo di aderire alle richieste della so- cietà. Considerato che il nuovo palo era stato posato sul fondo di proprietà dello Stato e che la relativa posa non richiedeva particolari procedure, il Consiglio di Stato ha ritenuto che i servizi predisposti avevano agito nel ri- spetto delle leggi e del diritto di essere sentito. C.- Contro il suddetto scritto governativo, rite- nuto dalla società destinataria quale provvedimento impu- gnabile per carenza di decisione formale, la Immobiliare Besso SA interpone al Tribunale federale un ricorso di di- ritto pubblico. Afferma di aver dovuto, nel corso dell'ese- cuzione dei lavori, intervenire presso le autorità cantona- li e il Municipio di Lugano per chiedere la sospensione della sistemazione dell'opera non indicata nel progetto esecutivo pubblicato. L'impianto semaforico, che per la prossimità dell'albergo causa alla sua proprietà grave di- sturbo e molte probabili immissioni moleste, risulta in ef- fetti abusivo in quanto la sua posa non era stata a suo tempo né pubblicata né approvata, malgrado dovesse regolar- mente essere data agli interessati la facoltà di opporsi contro simili progetti. Invocato l'arbitrio e una violazio- ne del diritto di essere sentito, fa valere che l'impianto realizzato sarebbe, sia per impatto che per nuova ubicazio- ne, ben diverso da quello precedente, per cui esso, meno discosto e più incombente sul proprio fondo, avrebbe dovuto essere considerato nuova opera sottoposta alle regole pro- cedurali di pubblicazione previste in tal caso. La ricor- rente fa valere una restrizione della proprietà incompati- bile con l'art. 22ter vCost., segnatamente con il principio della proporzionalità. Lamenta pure una violazione dell' art. 6 n. 1 CEDU, in quanto l'Esecutivo cantonale, statuen- do sull'opera in discussione, non avrebbe giudicato quale tribunale indipendente. D.- Il Consiglio di Stato propone, in via princi- pale, di dichiarare il ricorso inammissibile e, in via su- bordinata, di respingerlo. In data 1° settembre 1999 la ricorrente ha prodot- to, senza esserne stata invitata, un ulteriore scritto. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) L'allegato che la ricorrente ha prodotto dopo il termine di ricorso di cui all'art. 89 OG, senza esserne stata invitata, deve essere stralciato dagli atti (art. 93 OG; DTF 125 I 71 consid. 1d/aa pag. 77). b) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da- gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 412 consid. 1a). 2.- La posa di un semaforo costituisce una regola- mentazione funzionale del traffico ai sensi dell'art. 3 cpv. 4 della legge federale sulla circolazione stradale, del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), sottoposta unica- mente alle disposizioni previste dall'ordinanza sulla se- gnaletica stradale, del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21). Giusta l'art. 101 cpv. 2 OSStr, i segnali e le de- marcazioni possono essere collocati o tolti soltanto se è ordinato dall'autorità, e seguendo la procedura dell'arti- colo 107. Ai sensi dell'art. 107 cpv. 3 OSStr, per colloca- re le demarcazioni e, fra l'altro, i segnali luminosi (lett. m), non sono necessarie né decisioni né pubblicazio- ni. Misure di questo genere sono comunque impugnabili nell' ambito della procedura d'opposizione e di ricorso prevista dall'art. 106 OSStr e dal regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circola- zione stradale. In particolare, giusta l'art. 106 cpv. 2 OSStr, contro le decisioni cantonali di ultima istanza può essere inoltrato ricorso al Consiglio federale, conforme- mente alla PA. 3.- a) Come ha rilevato il Consiglio di Stato nel- la risposta del 13 agosto 1999, il ricorso di diritto pub- blico per violazione di diritti costituzionali dei cittadi- ni è ammissibile, giusta l'art. 84 cpv. 1 lett. a OG, solo contro le decisioni e i decreti cantonali. Nella fattispe- cie è dubbio che lo scritto 11 maggio 1999 del Consiglio di Stato costituisca una decisione impugnabile; questo dubbio è del resto stato avanzato dalla stessa ricorrente. D'altra parte, il citato scritto non regola in modo unilaterale e imperativo un rapporto giuridico tra due parti (sulla no- zione di decisione impugnabile v. DTF 113 Ia 232 consid. 1, 125 I 313 consid. 2a-b e rinvii). Inoltre, secondo l'art. 84 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto pubblico, quale rimedio straordinario, ha carattere sussidiario ed è pertanto am- missibile soltanto qualora la pretesa violazione di diritto non possa essere sottoposta, mediante azione o altro rime- dio, al Tribunale federale o a un'altra autorità federale (DTF 108 Ia 113 consid. 1b, 119 Ia 178 consid. 1a), que- stione che, come si è visto, è esaminata d'ufficio dal Tri- bunale federale. b) In queste circostanze merita pertanto tutela la conclusione del Governo cantonale laddove eccepisce che la ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, impugnare l'atto litigioso con un ricorso amministrativo al Consiglio fede- rale (art. 73 cpv. 1 lett. c PA); ne risulta che il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. c) Non giova alla ricorrente far valere una viola- zione del diritto di essere sentito criticando che i piani a suo tempo depositati, rispettivamente il progetto esecu- tivo pubblicato il 13 luglio 1993, non sarebbero stati suf- ficientemente chiari, impedendole in tal modo di rendersi conto della mole e dell'ubicazione del previsto impianto. In effetti, la ricorrente non ha mai contestato, né conte- sta oggi, la nuova sistemazione stradale come tale, previ- sta dal citato progetto esecutivo. Trattandosi della posa di un semaforo nel senso di una regolamentazione funzionale del traffico, determinante è il fatto che l'art. 106 OSStr non disciplina l'opposizione contro progetti esecutivi, bensì unicamente contro i segnali (cpv. 1 lett. b), rispet- tivamente prevede il ricorso avverso le decisioni cantonali di ultima istanza aventi per oggetto simili provvedimenti. Ne segue che, contro la posa del nuovo impianto semaforico, sarebbe stato possibile, di massima, il ricorso al Consi- glio federale. d) È vero che la ricorrente ha invocato pure, sia davanti al Consiglio di Stato che nel ricorso di diritto pubblico, una violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU, sostenendo che l'impianto semaforico in discussione aumenterebbe per gli utenti della sua proprietà gli effetti nocivi legati alla sua vicinanza. È altrettanto vero che l'esame di tale censura non rientra nella competenza del Consiglio federa- le, bensì in quella del Tribunale federale (DTF 125 II 417 consid. 4a-e pag. 424 segg., 120 Ib 224 consid. 1a-b). Il Tribunale federale interpreta la nozione conven- zionale di "contestazione di diritti e di doveri di carat- tere civile" di cui all'art. 6 n. 1 CEDU nel senso lato da- ta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La citata norma non concerne quindi unicamente le contestazioni di diritto privato in senso stretto, ma pure gli atti ammini- strativi adottati dall'autorità nell'esercizio del potere pubblico, a condizione ch'essi producano un effetto deter- minante sui diritti di carattere privato quali il diritto di proprietà (DTF 119 Ia 88 consid. 3b, 122 I 294 consid. 3d; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Men- schenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, pag. 134 e segg.; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäi- sche Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 380 pag. 243 e n. 384 pag. 245 seg.). Il quesito di sapere se l'art. 6 n. 1 CEDU si applica alla fattispecie può essere lasciato aperto. La ricorrente fa valere infatti che l'impianto se- maforico, per la mole e per la vicinanza all'albergo, le arreca grave pregiudizio. Ora, essa non tenta di dimostrare in quale modo il leggero spostamento dell'impianto rispetto all'ubicazione iniziale lederebbe i suoi diritti di pro- prietà nella loro esistenza, nella loro estensione o nel loro esercizio. La censura si rivela pertanto in ogni caso insufficientemente motivata (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF DTF 125 I 71 consid. 1c e rinvii) ed è quindi inammissibi- le. e) In queste circostanze si giustifica di trasmet- tere gli atti di causa al Consiglio federale (cfr. art. 32 cpv. 4 lett. a OG e DTF 121 I 93). 4.- Per le ragioni esposte, il gravame si rivela inammissibile. Visto l'esito dell'impugnativa, le spese vanno poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Gli atti di causa sono trasmessi al Consiglio federale. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 4. Comunicazione al rappresentante della ricorren- te, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino e al Consiglio federale svizzero. Losanna, 27 gennaio 2000 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,