I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.346/1999
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999
1P.346/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 8 novembre 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Aeschlimann e Scartazzini, supplente. Cancelliere: Gadoni. _________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 4 giugno 1999 pre- sentato da Luciano T a m b u r i n i, Oberwil-Lieli, pa- trocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, Lugano, contro la decisione emessa il 3 maggio 1999 dal Tribunale della pia- nificazione del territorio del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al Comune di Paradiso, rappresen- tato dal Municipio, e al Consiglio di Stato del Cantone Ti- cino, in merito all'approvazione del piano regolatore; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Luciano Tamburini è proprietario dei fondi n. 216, 218, 220 e - in ragione di 1/3 - del fondo n. 327 RFD di Paradiso. La particella n. 218 è annessa come compro- prietà coattiva alla part. n. 220 in ragione di 1/3. Questi fondi, ubicati in località "Morchino", erano inseriti nelle zone edificabili R2 e R2s del piano regolatore comunale, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 21 febbraio 1979. Il 25 marzo 1996 il Consiglio comunale di Paradiso ha adottato il progetto di revisione del piano regolatore, che prevedeva l'inserimento dei citati fondi nella zona agricola, con un vincolo di protezione paesaggistica (ZPP1). Gli edifici ai mappali n. 218 e 220 sono inoltre stati considerati monumenti culturali e classificati come "meritevoli di conservazione con possibile cambiamento di destinazione d'uso". Contro tale decisione Luciano Tamburini è insorto al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiedendo la mo- difica del piano regolatore nella misura in cui riguardava i suoi fondi. Con risoluzione del 27 agosto 1997 il Consi- glio di Stato ha respinto il ricorso e approvato la revi- sione del piano regolatore. B.- Il Tribunale della pianificazione del territo- rio del Cantone Ticino (TPT), adito da Luciano Tamburini ne ha respinto il ricorso con sentenza del 3 maggio 1999. Ha accertato che i fondi erano sostanzialmente liberi da co- struzioni e ritenuto che essi non erano prevedibilmente ne- cessari all'edificazione secondo l'art. 15 lett. b LPT; la loro idoneità agricola risulterebbe peraltro storicamente comprovata, perché costituirebbero parte integrante di un antico podere agricolo. Il TPT ha aggiunto che sia il vin- colo di protezione paesaggistica sia quello di monumento culturale sono compatibili con la garanzia della proprietà, né sarebbe violato il principio della parità di trattamen- to. La Corte cantonale ha concluso che l'interesse pubblico a preservare la funzione agricola e paesaggistica del com- prensorio prevale su quello del ricorrente a edificare. C.- Luciano Tamburini impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chie- de di annullare sia il giudizio impugnato che la risoluzio- ne governativa e il piano regolatore, nella misura in cui attribuiscono i fondi alla zona agricola e a quella di pro- tezione paesaggistica. Il ricorrente fa valere una violazione della garan- zia della proprietà, del divieto dell'arbitrio, della pari- tà di trattamento, della sicurezza del diritto e dell'affi- damento. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei con- siderandi. D.- Il TPT rinuncia a presentare una risposta. La Divisione cantonale della pianificazione territoriale e il Municipio di Paradiso chiedono di respingere il ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a). b) Il ricorso di diritto pubblico, interposto tem- pestivamente contro la decisione cantonale di ultima istan- za inerente al nuovo piano regolatore di Paradiso è, per principio, ricevibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT. c) La decisione impugnata concerne direttamente le particelle di proprietà del ricorrente, la cui legittima- zione ai sensi dell'art. 88 OG è pertanto data (DTF 119 Ia 362 consid. 1a; cfr. in generale DTF 125 I 119 consid. 2a). d) Con la riserva di eccezioni, i cui presupposti non sono qui adempiuti, il ricorso di diritto pubblico ha natura meramente cassatoria (DTF 125 I 104 consid. 1b, 124 I 327 consid. 4a e rinvii). In quanto vadano oltre l'annul- lamento della decisione impugnata, le conclusioni ricorsua- li sono quindi inammissibili. e) Il ricorrente chiede di annullare, oltre la sentenza della Corte cantonale, anche la decisione governa- tiva. Ciò è inammissibile. Infatti, secondo la giurispru- denza, quando, come in concreto (art. 38 della legge canto- nale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990, LALPT), il potere cognitivo dell'autorità cantonale è pari o comun- que non è più limitato di quello che compete al Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, solo la decisione di tale istanza, ad esclusione di quella dell' autorità precedente, può formare oggetto del gravame (DTF 125 I 492 consid. 1a/aa, 119 Ia 316 consid. 1 inedito, 118 Ia 20 consid. 3b, 115 Ia 414 consid. 1). f) Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre la designazione della decisione impugnata, deve con- tenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), l'esposi- zione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribu- nale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statui- sce unicamente sulle censure sollevate e solo quando esse siano sufficientemente motivate. Nella misura in cui il ri- corso non adempie queste esigenze di motivazione, esso si rivela inammissibile (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d): il ricor- rente ripropone infatti, in maniera appellatoria, numerose critiche già sollevate dinanzi alle precedenti istanze, senza prendere puntualmente posizione sulle argomentazioni sviluppate dalla Corte cantonale, segnatamente per quanto riguarda le censure di violazione del divieto dell'arbi- trio, del principio dell'affidamento e della sicurezza del diritto. 2.- In questa sede il ricorrente non censura l'im- posizione del vincolo di monumento culturale sugli edifici che sorgono sulle particelle n. 218 e 220. Egli critica in- vece il fatto che le sue particelle siano state tolte dalla zona edificabile secondo il precedente piano regolatore per inserirle in quella agricola. Non sostiene che il provvedi- mento pianificatorio si fondi su una base legale insuffi- ciente, ma contesta ch'esso sia sorretto da un interesse pubblico preponderante e che rispetti il principio della proporzionalità. Rileva che i fondi avrebbero una chiara vocazione all'edificabilità, dimostrata - tra l'altro - dalla loro pregevole ubicazione, dall'esistente edificazio- ne del nucleo di "Morchino" e dalla loro urbanizzazione; essi sarebbero inoltre circondati da zone edificabili e da aree già edificate. Il ricorrente osserva poi che il conte- stato intervento pianificatorio sarebbe essenzialmente det- tato dalla necessità di compensare l'attribuzione alla zona edificabile di superfici situate in altre località del Co- mune. Lo stralcio dalla zona edificabile non sarebbe in ef- fetti giustificato da un suo sovradimensionamento, essendo le contenibilità del nuovo piano regolatore e di quello previgente simili. Secondo il ricorrente le particelle non sarebbero inoltre idonee a uno sfruttamento agricolo razio- nale, tale idoneità non essendo peraltro prevista dal piano direttore cantonale. a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le si è in presenza di una mancata attribuzione alla zona edificabile ("Nichteinzonung") quando l'autorità adotta per la prima volta un piano di utilizzazione conforme alle esi- genze del diritto federale, segnatamente della LPT, e non inserisce un fondo in alcuna zona edificabile. È irrilevan- te che i terreni in discussione fossero edificabili secondo il diritto previgente o che appartenessero al comprensorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 36 cpv. 3 LPT (DTF 125 II 431 consid. 3b, 123 II 481 consid. 6b-c, 122 II 326 consid. 4c, 121 II 417 consid. 3e; Enrico Riva in Aemi- segger/Kuttler/Moor/Ruch, editori, Kommentar zum Bundesge- setz über die Raumplanung, Zurigo 1999, n. 141 seg. all' art. 5). Vi è invece un'esclusione dalla zona edificabile, o dezonamento ("Auszonung"), ove una particella, già inse- rita formalmente nella zona edificabile secondo un piano regolatore conforme ai principi della LPT, venga attribuita a una zona non edificabile (DTF 122 II 326 consid. 4c; Ri- va, op. cit., n. 140 all'art. 5). In concreto, contrariamente a quanto sembra ritene- re il ricorrente, che fonda le sue censure su un asserito dezonamento, essendo la previgente normativa antecedente all'entrata in vigore della LPT (avvenuta il 1° gennaio 1980), il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 27 agosto 1997 è il primo ad esserne conforme: il conte- stato provvedimento pianificatorio deve quindi essere con- siderato quale mancata attribuzione dei fondi alla zona edificabile. Questa conclusione vale anche nel caso in cui il piano previgente rispettasse materialmente le esigenze della LPT, ciò che comunque il ricorrente non dimostra. b) Di regola, come ogni altra restrizione di di- ritto pubblico della proprietà, il mancato inserimento di un fondo nella zona edificabile è compatibile con la garan- zia della proprietà dell'art. 26 Cost. - che riprende es- senzialmente l'art. 22ter vCost. (FF 1997 I 161) - solo se si fonda su una base legale sufficiente, se è giustificato da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.; DTF 125 II 129 consid. 8, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 348 consid. 2a, 362 consid. 3a, sentenza del 3 febbraio 1995 consid. 7b, pubblicata in ZBl 97/1996 pag. 272 segg., con- cernenti l'art. 22ter vCost.; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 605 seg.). Il Tri- bunale federale esamina di massima liberamente tali que- stioni, salvo imporsi un certo riserbo, non essendo un'au- torità superiore di pianificazione, in presenza di situa- zioni locali meglio conosciute e valutate dall'autorità cantonale; esso si astiene inoltre dall'interferire in que- stioni di spiccato apprezzamento, quali sono in genere l'istituzione o la delimitazione delle zone edilizie (DTF 124 II 146 consid. 3c, 121 I 117 consid. 3b, 119 Ia 88 con- sid. 5c/bb, 362 consid. 3a, 117 Ia 434 consid. 3c). L'ac- certamento dei fatti e la valutazione delle prove vengono comunque esaminati unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 119 Ia 362 consid. 3a e rinvii). 3.- Occorre quindi esaminare se la criticata misu- ra pianificatoria è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se è conforme al principio della proporzio- nalità, ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2), il ri- corrente non fa valere l'assenza di una base legale suffi- ciente. a) I piani di utilizzazione, istituiti per garan- tire un'utilizzazione funzionale del suolo e un'abitabilità razionale del territorio, compito costituzionale che spetta ai Cantoni in virtù dell'art. 75 cpv. 1 Cost. (che riprende essenzialmente il previgente art. 22quater vCost., cfr. FF 1997 I 230), devono delimitare in primo luogo le zone edi- ficabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, giusta l'art. 15 cpv. 1 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già edificati in larga misura (lett. a; al riguardo cfr. DTF 119 Ib 138 con- sid. 5b, 117 Ia 434 consid. 3e e rinvii) e quelli prevedi- bilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni (lett. b). Di massima, un terreno che adempie queste esigenze deve essere attribuito alla zona edificabi- le, salvo che, dopo una ponderazione globale degli interes- si che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a salvaguardare (cfr. in particolare gli art. 1 e 3 LPT), debbano essere inclusi, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (DTF 118 Ia 151 consid. 4 e rinvii). Un terreno mantenuto o attribuito al territorio fuori della zona edificabile deve essere inclu- so, di massima, nella zona agricola ai sensi dell'art. 16 LPT quando è idoneo all'utilizzazione agricola o all'orti- coltura (lett. a) o quando è compreso nei terreni che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall' agricoltura (lett. b; cfr. anche l'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT). Riguardo alle zone agricole, il 1° settembre 2000, è entrato in vigore un nuovo art. 16 LPT (RU 2000 2042), di diverso tenore, che amplia la nozione di utilizzazione agricola (cfr. FF 1996 III 467 segg.; Marco Lucchini, Com- pendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 282 seg.). Le procedure ricorsuali pendenti sono portate a ter- mine secondo il diritto previgente, nella misura in cui il nuovo diritto non sia più favorevole al richiedente; ciò che non è il caso in concreto (cfr. art. 52 cpv. 2 OPT, [RS 700.1]; RU 2000 2064). b) Secondo l'art. 15 lett. a LPT le zone edifica- bili comprendono i terreni idonei all'edificazione già edi- ficati in larga misura. Per la giurisprudenza, tale area include essenzialmente il territorio urbanizzato ristretto, oltre eventualmente a singole particelle inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificata, in genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (DTF 122 II 326 consid. 6c/aa, 455 consid. 6a, 121 II 417 consid. 5a e rinvii). Certo, il ricorrente sostiene che i suoi fondi avrebbero una chiara vocazione all'edificabili- tà, la loro ubicazione essendo tra l'altro pregevole e il nucleo di "Morchino" già edificato. La Corte cantonale ha tuttavia accertato che, salvo gli edifici che compongono tale nucleo, l'area ove sono situati i fondi risulta libera da costruzioni. Premesso che il ricorrente non censura l'eventuale arbitrarietà di questo accertamento, si può in concreto prescindere dall'esaminare se, e in che misura, il complesso colonico di "Morchino", quale eventuale costru- zione di carattere agricolo, debba essere considerato nella valutazione del comprensorio largamente edificato (cfr. DTF 116 Ia 197 consid. 2b e rinvio). Dagli atti risulta infatti che il territorio litigioso, delimitato dalla strada canto- nale, da un'ampia superficie boschiva e dalla zona edifica- bile del Comune vicino, e che - secondo lo stesso ricorren- te - misura poco più di 10'000 m2, è sostanzialmente inedi- ficato e costituisce un'area verde legata al nucleo di "Morchino" che assume un'importanza e una funzione indipen- denti rispetto al territorio circostante (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 3 cpv. 3 lett. e LPT; DTF 121 II 417 con- sid. 5a). Essa non risulta pertanto edificata in larga mi- sura ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT. c) Il ricorrente ritiene adempiuto anche il requi- sito dell'art. 15 lett. b LPT, secondo cui le zone edifi- cabili comprendono i terreni idonei all'edificazione ad es- sa prevedibilmente necessari e urbanizzati entro quindici anni. Certo, egli osserva che la contenibilità del nuovo piano regolatore non si scosterebbe sostanzialmente da quella del piano previgente. Non censura tuttavia un'even- tuale accertamento arbitrario dei fatti, segnatamente dei parametri demografici alla base del provvedimento pianifi- catorio litigioso, da parte della Corte cantonale, né tale circostanza è ravvisabile nella fattispecie. I Giudici can- tonali hanno infatti stabilito che la popolazione del Comu- ne di Paradiso è passata da 3'261 abitanti nel 1980 a 3'372 nel 1990, aumentando quindi del 3,4 %. Alla fine del 1994 il numero di abitanti ha raggiunto 3'585 unità. Sulla base di questa evoluzione demografica, il TPT ha quindi ritenuto improbabile l'esaurimento della contenibilità del piano re- golatore, commisurato a un totale di 11'200 unità insedia- tive, di cui 5'250 destinate agli abitanti. La conclusione della Corte cantonale, secondo cui, anche in considerazione dell'interesse generale a impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (DTF 117 Ia 434 consid. 3e), i fondi appartenenti al ricorrente non risultano prevedibil- mente necessari all'edificazione ai sensi dell'art. 15 lett. b LPT, non presta pertanto il fianco a critiche. D'altra parte, il fatto che, come sostiene il ricorrente, i fondi in questione sarebbero urbanizzati non è determinan- te. Tale circostanza non gli conferisce infatti un diritto alla loro attribuzione alla zona edificabile (DTF 123 II 481 consid. 5c, 122 II 326 consid. 6a, 455 consid. 4a, 117 Ia 434 consid. 3g). d) Né appare determinante la circostanza, addotta dal ricorrente, secondo cui le particelle non si prestereb- bero a un'attività agricola moderna, che necessiterebbe di ampi spazi e di apposite macchine. La zona agricola non comprende infatti unicamente i terreni idonei all'agricol- tura, ma anche quelli che, nell'interesse generale, devono essere da essa utilizzati (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. b LPT); ciò può anche essere il caso, come nella fattispecie, di fondi declivi, non strettamente idonei alla coltivazione (cfr. DTF 115 Ia 231 consid. 4, 113 Ia 32 consid. 3b/ee; sentenza del 12 dicembre 1995 nella causa M.-M., consid. 7c, pubblicata in ZBl 98/1997, pag. 266 segg.; Walter Hal- ler/Peter Karlen, Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Vol. I, 3a ed., Zurigo 1999, n. 267). Né giova al ricorrente il fatto che il territorio in questione non sia designato come idoneo all'agricoltura dal piano direttore cantonale. In effetti, secondo la giu- risprudenza, divergenze dal piano direttore sono possibili, segnatamente quando siano oggettivamente giustificate, di secondaria importanza, e quando, secondo le circostanze, una previa formale modificazione del piano direttore non appaia ragionevole (DTF 119 Ia 362 consid. 4a e rinvii). In concreto la Corte cantonale ha tenuto conto delle partico- larità del caso, segnatamente della pregevole situazione dei fondi e del fatto che essi costituivano parte integran- te di un antico podere agricolo. In queste circostanze essa poteva ritenere che la loro attribuzione alla zona agricola soddisfacesse le esigenze pianificatorie (cfr. art. 1 e 3 LPT) e che una modificazione del piano direttore non appa- risse proporzionata. I Giudici cantonali potevano quindi, senza cadere nell'arbitrio, considerare come oggettivamente giustificata la divergenza tra il piano regolatore e il piano direttore (DTF 119 Ia 362 consid. 4c, pag. 370 seg.). e) La mancata attribuzione dei fondi litigiosi al- la zona edificabile risponde di conseguenza a un sufficien- te interesse pubblico, prevalente su quello del ricorrente a edificarli. Tale misura pianificatoria rispetta inoltre il principio della proporzionalità, ritenuto che le criti- cate limitazioni della proprietà sono idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che sussiste un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 125 I 209 consid. 10d/aa, 441 consid. 3b e rinvii). 4.- Il ricorrente contesta inoltre l'imposizione del vincolo di protezione del paesaggio, ritenendola lesiva del principio della proporzionalità. La censura è infondata. In effetti la Corte canto- nale ha rilevato che l'area inedificata attorno al nucleo colonico di "Morchino" caratterizza, con i pendii vignati nelle immediate vicinanze del Comune limitrofo, una parte delle pendici del Monte San Salvatore, creando un'armoniosa cornice al territorio insediativo. Il ricorrente non conte- sta tali argomentazioni, e - anche in considerazione del fatto che la protezione di un edificio meritevole di con- servazione (cfr. consid. 4) può comportare anche quella dei suoi dintorni (Elsbeth Wiederkehr Schuler, Denkmal- und Ortsbildschutz, Zurigo 1999, pag. 84) - il vincolo litigio- so risulta dettato da un sufficiente interesse pubblico. Né la misura lede il principio della proporzionalità ritenuto che, secondo l'art. 24 delle norme di attuazione del piano regolatore, l'uso agricolo dei fondi rimane in sostanza am- missibile, mentre sono vietati unicamente quegli interventi che modificano in modo rilevante la morfologia del terreno e l'aspetto del luogo. 5.- Il ricorrente sostiene che le citate misure pianificatorie sarebbero lesive anche del principio della parità di trattamento. a) Secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge (cfr. al riguardo DTF 124 I 170 consid. 2e, 123 I 19 consid. 3b) ha una portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare: non è quindi insostenibile trattare differentemente dal profilo pianificatorio ed edi- lizio anche terreni analoghi per conformità e posizione (DTF 121 I 245 consid. 6e/bb, 117 Ia 302 consid. 4b, 116 Ia 193 consid. 3b). L'invocato principio si identifica in so- stanza, come rileva peraltro rettamente il ricorrente, con il divieto dell'arbitrio: per non essere definita arbitra- ria, la delimitazione delle zone deve fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (DTF 117 Ia 434 consid. 3e, 115 Ia 384 consid. 5b). b) La lamentata disparità di trattamento derivante dal fatto che fondi siti nelle località di "Guidino infe- riore" e "Guidino superiore" sarebbero stati attribuiti al- la zona edificabile è infondata. In effetti non risulta, e del resto il ricorrente non lo afferma, che essi presente- rebbero situazioni simili a quelle della zona in località "Morchino". Nella fattispecie le misure pianificatorie li- tigiose erano motivate da circostanze specifiche, in parti- colare di ordine paesaggistico, legate tra l'altro all' antico nucleo colonico e ai suoi dintorni, e non rese vero- simili all'infuori dell'area in esame. D'altra parte non risulta che una medesima autorità abbia trattato il ricor- rente in modo diverso dalla proprietaria dei fondi confi- nanti. Ne deriva che la delimitazione delle zone non è ar- bitraria. 6.- Il ricorrente si prevale inoltre di una viola- zione dei principi dell'affidamento e della sicurezza del diritto. Come visto, queste censure sono inammissibili per- ché non adempiono le esigenze di motivazione imposte dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. consid. 1f). Esse sarebbero comunque infondate. In effetti, riguardo all'asserita violazione del principio dell'affidamento, il ricorrente non dimostra, né sostiene - come esige invece la giurisprudenza - di avere ricevuto dall'autorità competente concrete assicurazioni che i suoi fondi - inseriti in zona edificabile secondo il piano regolatore approvato dal Consiglio di Stato il 21 febbraio 1979 - lo sarebbero stati anche secondo il nuovo piano regolatore conforme alla LPT. Né egli afferma che, in conseguenza di tali assicurazioni, avrebbe affrontato in- genti spese in previsione di edificare su quelle particelle (cfr. DTF 122 I 328 consid. 5-7, 119 Ib 124 consid. 4c/aa, 138 consid. 4e, 118 Ia 245 consid. 4b, 117 Ia 285 consid. 3g, 297 consid. 2). D'altra parte, anche nel caso di assi- curazioni sull'edificabilità di un fondo, un eventuale ef- fetto vincolante fondato sul principio dell'affidamento verrebbe a cadere trascorsi più di quindici anni, durante i quali è anche entrata in vigore la LPT (DTF 119 Ib 138 con- sid. 4e). Il ricorrente invoca pure a torto il principio del- la sicurezza del diritto derivante dal fatto che i suoi fondi erano edificabili secondo il piano regolatore previ- gente. Questo, approvato il 21 febbraio 1979, è antecedente il regime della LPT, per cui il ricorrente non può preva- lersi del citato principio (cfr. sentenza del 17 agosto 1999, nella causa M.A., consid. 6, pubblicata in Pra 2000, n. 8, pag. 32 segg.). Del resto la circostanza, non dimostrata dal ricor- rente, che tale piano fosse eventualmente già materialmente conforme al diritto federale non è determinante. L'età del piano, nella fattispecie, non permetterebbe infatti di con- tare sulla sua stabilità e di opporsi validamente a una mo- difica, basata per principio su una previsione di quindici anni (DTF 120 Ia 227 consid. 2c; sentenza del 17 agosto 1999, citata). 7.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi- le, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Paradiso, che non ha fatto capo al patrocinio di un legale, non com- petono indennità per ripetibili della sede federale. Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di Paradiso, al Consiglio di Stato (Divisione della pianificazione territoriale) e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. Losanna, 8 novembre 2000 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,