I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.178/1999
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1P.178/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 1° settembre 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Zappelli, supplente. Cancelliere ad hoc: Verzasconi. _________ Visto il ricorso di diritto pubblico del 17 marzo 1999 pre- sentato da A.________ e B.________, contro la decisione resa il 31 dicembre 1998 dalla Commissione di ricorso di II istanza per il raggruppamento dei terreni di Gerra Verzasca Piano, nella causa che li oppone al Consorzio raggruppamen- to dei terreni di Gerra Verzasca Piano, e che vede quale parte interessata C.________, in materia di nuovo riparto; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Prima dell'avvio della procedura di raggruppa- mento dei terreni del Comune di Gerra Verzasca (Piano), A.________ (partita n. XXX) e B.________ (partita n. YYY), unitamente a D.________ (partita n. ZZZ) e a E.________ (partita n. JJJ), erano comproprietari della particella n. MMM vecchio stato (VS), suddivisa in proprietà per piani. Il fondo, che misurava complessivamente 2504 m2, era inclu- so per 1719 m2 nella zona residenziale semi intensiva R3P del piano regolatore comunale, destinata alle residenze primarie, e per 785 m2 nella zona agricola; il valore tota- le del fondo ammontava a fr. 234'955.40. Inserita tra que- sto fondo e il n. LLL VS, appartenente a C.________, stava la particella n. KKK VS, di 230 m2, con forma stretta e allungata e confini irregolari, appartenente a F.________ e ad G.________. Con la proposta di nuovo riparto il Consorzio rag- gruppamento dei terreni di Gerra Verzasca (in seguito Con- sorzio) assegnava a A.________ e B.________ e a D.________ e E.________ la nuova particella n. UUU RT, corrispondente in gran parte alla particella n. MMM VS, di complessivi 2527 m2, di cui 1732 m2 in zona edificabile e 795 m2 in zona agricola. A.________ si è allora rivolto alla Commissione di ricorso di I istanza (in seguito Commissione I), chiedendo una rettifica del confine del fondo verso l'adiacente par- ticella n. HHH RT (già n. KKK VS) e la riassegnazione del sedime della particella n. WWW RT, attribuita con la pro- posta di nuovo riparto al Comune di Gerra Verzasca e desti- nata al previsto allargamento della strada comunale. B.- La Commissione I, ritenuta corretta la richie- sta, così come quella di C.________, ha sottoposto a tutti gli interessati, che l'hanno accettata, una sua proposta. I fondi sono stati ridisegnati, con la formazione a nord della particella n. HHH RT, della nuova particella n. TTT RT di m2 407, inserita tra i n. UUU e SSS; con questa deci- sione, del 28 marzo 1997, la Commissione I ha quindi accol- to il ricorso di A.________. Nel frattempo, A.________ e B.________ e D.________ e E.________ hanno frazionato la particella n. UUU RT. La parte nord, corrispondente alla nuova particella n. RRR RT, è stata attribuita a A.________ e B.________, mentre la parte sud, già edificata, è rimasta in comproprietà a A.________ e B.________ e a D.________ e E.________; il frazionamento è stato iscritto nel sommarione RT il 30 gennaio 1997. C.- Contro la decisione della Commissione I il Consorzio si è aggravato dinanzi alla Commissione di ricor- so di II istanza (Commissione II) chiedendo in particolare di riassegnare la particella n. TTT RT ai precedenti pro- prietari. Con decisione del 31 dicembre 1998 la Commissione II ha accolto il ricorso. Ha accertato che questo fondo, pur se incluso in parte nella zona edificabile del piano regolatore, si trova in una zona impervia inadatta all'edi- ficazione, viste la conformazione, la dimensione e le ca- ratteristiche morfologiche del terreno; inoltre, l'assenza di un accesso diretto del fondo alla rete viaria pubblica, faceva apparire ingiustificata l'attribuzione al Consorzio. La Commissione II ha pertanto suddiviso la particella n. TTT RT in due parti grossomodo uguali e le ha annesse alle confinanti particelle n. RRR RT verso ovest e n. SSS RT verso est. Nell'ambito del calcolo finale del conguaglio in denaro, la Commissione ha ridotto il valore di stima di queste due porzioni di terreno, portandolo da fr. 320.-- /m2, stabilito dalle precedenti istanze, a fr. 150.--/m2, e ciò proprio in considerazione della particolare situazione dei luoghi. D.- Con ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 vCost. (lesione del diritto di essere sentito, e del principio dell'uguaglianza, diniego di giustizia per insufficiente motivazione della decisione impugnata) e dell'art. 22ter vCost. (principio della compensazione rea- le), A.________ e B.________ chiedono al Tribunale federale di annullare la predetta decisione. Dei motivi si dirà nei considerandi. Essi hanno pure chiesto, quale misura provvi- sionale ai sensi dell'art. 94 OG, di conferire al ricorso effetto sospensivo. C.________ propone di accogliere il gravame, mentre la Commissione II ne postula la reiezione. Il Consorzio non ha presentato osservazioni. Con decreto presidenziale del 3 maggio 1999 la do- manda provvisionale è stata respinta. Il 15 giugno 1999 i ricorrenti hanno inviato al Tribunale federale osservazioni, non richieste, alla rispo- sta della Commissione II. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 14 con- sid. 2a, 253 consid. 1a). b) La richiesta dei ricorrenti di assumere ulte- riori prove nella sede federale, in particolare di esperire un sopralluogo, non può essere accolta la situazione di fatto risultando in modo sufficientemente chiaro dalla do- cumentazione agli atti (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b). c) Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, è rivolto contro una decisione cantonale di ultima istanza relativa a una procedura di raggruppamento dei terreni (art. 37 cpv. 5 della legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970, LRPT) ed è fondato sulle pretese violazioni degli art. 4 vCost. (di- ritto di essere sentito, divieto dell'arbitrio e principio della parità di trattamento, garantiti ora dagli art. 9 e 29 Cost.) e dell'art. 22ter vCost. (garanzia della proprie- tà, desumibile dall'attuale art. 26 Cost.). Esso è, di mas- sima, ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG. d) La legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico si definisce unicamente sulla base dell'art. 88 OG, senza riguardo alla circostanza che i ricorrenti aves- sero, in sede cantonale, qualità di parte (DTF 125 I 253 consid. 1b, 123 I 279 consid. 3b). Il presupposto dell'art. 88 OG è adempiuto in concreto, ritenuto come i ricorrenti possedevano, sia pure in comproprietà, il fondo n. MMM VS, da loro conferito nel raggruppamento terreni al momento dell'apertura del procedimento di riordino fondiario. Il quesito di sapere se anche gli altri comproprietari si fos- sero dovuti unire al gravame può rimanere aperto, poiché il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve ad ogni modo essere respinto. e) L'atto di replica, inoltrato senza previo invi- to da parte del Tribunale federale, deve essere stralciato dall'incarto. Secondo l'art. 93 cpv. 3 OG un ulteriore scambio di scritti (replica e duplica) ha luogo solo ecce- zionalmente, in presenza di particolari motivi (cfr. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 377), non dati in concreto. D'altra parte, la replica non ha lo scopo di per- mettere il completamento del gravame (DTF 125 I 71 consid. 1d/aa), che deve essere interposto entro trenta giorni dall'intimazione della sentenza che si vuole dedurre in giudizio; essa è ammessa solo quando, nelle osservazioni a un'impugnativa, siano stati resi noti per la prima volta motivi importanti, sui quali il ricorrente non ha ancora avuto facoltà di esprimersi (DTF 119 V 317 consid. 1, 114 Ia 307 consid. 4b, 111 Ia 2 consid. 3): questo caso non si verifica in concreto. f) La censura di violazione del diritto di essere sentito, invocata da C.________ nell'ambito della sua ri- sposta al ricorso di diritto pubblico dei ricorrenti, non può essere esaminata in questa sede, poiché essa ha espres- samente rinunciato a impugnare la decisione commissionale, limitandosi a inoltrare osservazioni quale parte interessa- ta (art. 93 pv. 1 OG). 2.- Anzitutto, i ricorrenti lamentano una lesione del diritto di essere sentito garantito dall'art. 37 cpv. 2 LRPT e dall'art. 4 vCost., ora dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Dopo averli convocati una prima volta il 16 luglio 1998 per discutere il ricorso del Consorzio, la Commissione II avrebbe in effetti dovuto, secondo gli accordi, sottoporre alle parti una proposta volta a "ripristinare la linea di confine così come tracciata dal progettista". A mente dei ricorrenti, essi avrebbero dunque dovuto essere nuovamente chiamati a pronunciarsi sulla proposta: avendo tuttavia la Commissione II emanato la decisione senza ulteriori forma- lità e senza più dare la possibilità di esprimersi, il di- ritto d'essere sentito sarebbe stato leso. L'art. 37 cpv. 2 LRPT dispone che le persone i cui diritti od obblighi possono essere modificati dalla deci- sione di un ricorso devono essere udite. Uno scambio di al- legati può essere solo eccezionalmente ordinato dalla Com- missione. La Commissione II ha ossequiato questo disposto, convocando le parti interessate, tra le quali i qui ricor- renti, all'udienza di discussione e di sopralluogo del 16 luglio 1998. Dal verbale di questa udienza risulta che "do- po discussione le parti convengono di attendere una propo- sta della Commissione volta a ripristinare la linea di con- fine proposta dal progettista. (...). Le parti saranno nuo- vamente convocate per discutere la proposta di cui sopra". In primo luogo occorre rilevare come dal testo del verbale dell'udienza sopra riprodotto risulti chiaramente che i ricorrenti, presenti all'udienza di discussione per- sonalmente o per il tramite del loro rappresentante, hanno discusso sul ricorso e sulle richieste avanzate dal Consor- zio. Il loro diritto di essere sentiti è quindi stato ga- rantito. Questa conclusione non è contraddetta dal fatto che la Commissione II aveva promesso una ulteriore convoca- zione per discutere sulla proposta di ripristino del prece- dente confine. Infatti, tale convocazione era, se non esplicitamente, almeno implicitamente subordinata alla con- dizione che la Commissione II presentasse una proposta nel senso indicato dal verbale. Questa soluzione si è tuttavia rivelata, a posteriori, inattuabile a causa della volontà manifestata successivamente dal Consorzio di mantenere il ricorso così come presentato: esso non era in effetti più disposto ad accettare nessuna proposta della Commissione volta a trovare un'intesa tra le parti, stabilendo i con- fini originariamente disegnati, ed esigeva di conseguenza una decisione formale da parte dell'autorità ricorsuale adita (cfr. il verbale dell'udienza tenutasi davanti alla Commissione II il 5 novembre 1998 con i rappresentanti del Consorzio). Una nuova discussione tra le parti sarebbe dun- que unicamente servita a comunicare ai qui ricorrenti l'im- possibilità di sottoporgli una proposta nel senso indicato precedentemente dalla stessa Commissione II e si sarebbe rivelata superflua. In tali circostanze la Commissione II poteva dunque, senza ledere il diritto di essere sentito dei ricorrenti, che è stato comunque garantito con l'udien- za del 16 luglio 1998, emanare la decisione finale senza ulteriori discussioni tra gli interessati. La censura ri- corsuale deve di conseguenza essere respinta. 3.- Nel merito, i ricorrenti sostengono che la de- cisione impugnata violerebbe tanto l'art. 4 vCost. (diniego di giustizia formale e materiale, disparità di trattamento, divieti ora desumibili dagli art. 9 e 29 Cost.), quanto l'art. 22ter vCost. (principio della compensazione reale, ora garantito dall'art. 26 Cost.). a) Il Tribunale, quando deve controllare l'inter- pretazione e l'applicazione di norme cantonali, limita la propria cognizione all'arbitrio anche per quanto riguarda la presunta violazione della garanzia costituzionale della proprietà, salvo nei casi in cui la restrizione sia parti- colarmente grave (sulla nozione cfr. DTF 110 Ib 266 consid. 4 e rinvii, 109 Ia 189 consid. 2, 95 I 372 consid. 4, 523 consid. 4). Di regola, in materia di raggruppamento terreni le restrizioni predisposte dalla normativa cantonale non sono considerate gravi; basta che la legge - in ossequio al principio derivante dall'art. 26 Cost., e in precedenza dall'art. 22ter vCost. - garantisca agli interessati la compensazione in natura (DTF 104 Ia 337 consid. 2 e rin- vii). Questa esigenza è rispettata dalla legislazione tici- nese con l'art. 19 LRPT relativo ai criteri del nuovo ri- parto. Ne deriva che l'esame del Tribunale federale è limi- tato all'arbitrio, alla disparità di trattamento e al di- niego di giustizia (DTF 119 Ia 21 consid. 1a e rinvii). La censura di lesione della garanzia della proprietà si iden- tifica quindi con la censura di arbitrio e non ha portata autonoma (DTF 119 Ia 21 consid. 1a, 117 Ia 249 consid. 2, 116 Ia 182 consid. 3 e rinvii, 115 Ia 314 consid. 2b). Chiamato ad esprimersi su problemi di nuovo riparto in una procedura di raggruppamento terreni, il Tribunale federale - che non deve esaminare i cambiamenti intermedi - paragona la situazione precedente al raggruppamento con quella scaturita dalla decisione dell'ultima istanza canto- nale. In sostanza, dopo la procedura di raggruppamento i proprietari di fondi inseriti nel comprensorio hanno dirit- to di ricevere terreni quantitativamente e qualitativamente equivalenti ai fondi ceduti (principio della compensazione reale, cfr. DTF 122 I 127 consid. 5). Tale principio pone esigenze severe alle autorità incaricate di effettuare il nuovo riparto, le quali devono valutare attentamente gli interessi dei singoli proprietari, e la nuova attribuzione deve basarsi su un'analisi obiettiva della loro situazione antecedente le opere di raggruppamento. Comunque, nell'ap- plicazione dei principi fondamentali, le autorità cantonali godono di un vasto potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene pertanto con grande ritegno e solo ove constati che l'autorità cantonale abbia trascurato di con- siderare elementi essenziali di giudizio o di esaurire tutte le possibilità tecniche a sua disposizione, abbia violato il principio del divieto di arbitrio, oppure quello della parità di trattamento (DTF 119 Ia 21 consid. 1b e c, 116 Ia 109 consid. 2, 114 Ia 261 consid. 1, 105 Ia 325 consid. 2; Rep 1981, pag. 43). b) I ricorrenti hanno conferito nel raggruppamento dei terreni 2504 m2 per un valore di fr. 234'955.40. Di questa superficie 1719 m2, stimati fr. 231'030.40.--, erano siti in zona edificabile, i restanti 785 m2, corrispondenti a fr. 3'925.--, erano per contro siti nella zona agricola. Dopo le deduzioni dell'1% per i terreni nella zona edifica- bile, rispettivamente dell'1,5% per quelli nella zona agri- cola, stabilite per la cessione collettiva dei terreni ne- cessari alla costruzione delle opere consortili (art. 21 LRPT), la superficie totale dei terreni oggetto di ridi- stribuzione ammontava dunque a 2475 m2 pari a fr. 232'586.20, di cui 1701,80 m2, per un valore di fr. 228'720.10, siti in zona edificabile. Alla fine del raggruppamento le partite comprenden- ti i terreni in questione contavano una superficie comples- siva di 2592 m2 (1835 m2 in zona edificabile e 757 m2 in zona agricola) per un valore di assegnazione di complessivi fr. 240'506.40 (fr. 236'721.40 per i terreni siti in zona edificabile e fr. 3'785.-- per gli altri). Risulta pertanto che il raggruppamento ha globalmente incrementato, al netto delle deduzioni collettive, le superficie dei fondi appar- tenuti alla partita dei ricorrenti di 117 m2, corrisponden- ti al 4.73% della superficie totale netta iniziale; anche il valore dei fondi è aumentato del 3.4%. Da queste cifre risulta chiaramente un'attribuzione di terreni, seppur di poco maggiorata, quantitativamente analoga a quelli in precedenza posseduti dai ricorrenti; del resto essi, non criticano sostanzialmente tale lieve maggiore attribuzione di terreno, che rientra senza dubbio nei limiti di apprezzamento delle autorità cantonali né contrasta con i principi della compensazione reale. Come ha rilevato la Commissione II nelle osserva- zioni al ricorso di diritto pubblico, la situazione fon- diaria decisa dall'autorità cantonale di ultima istanza scaturisce dalla riassegnazione ai ricorrenti di parte del fondo n. MMM VS già loro appartenuto prima del raggruppa- mento fondiario, e che la Commissione I aveva loro tolto per consentire la formazione della particella n. TTT RT assegnata al Consorzio. Di conseguenza, se si raffrontano la situazione anteriore e la situazione posteriore al rior- dino fondiario, senza considerare le situazioni intermedie, l'annessione di terreno all'originaria particella n. MMM VS, rimasta pressoché invariata, concerne poco più di un centinaio di metri quadrati: in tali circostanze, le scelte della Commissione II non prestano il fianco a critiche. c) Da un punto di vista qualitativo, i ricorrenti contestano la misura della riduzione del valore di stima del nuovo terreno loro attribuito; ritengono che la diminu- zione (da fr. 320.-- a 150.-- il m2) avrebbe dovuto essere maggiore, considerato che il terreno è estremamente imper- vio e non si presta assolutamente a fini edilizi. La censura non può essere accolta. Anzitutto il terreno litigioso è sito nella zona edificabile e, indipen- dentemente dalla sua morfologia e dal valore attribuitogli, mantiene le possibilità edificatorie determinate dall'indi- ce di occupazione e dall'indice di sfruttamento, previste dal piano regolatore. Queste facoltà edificatorie possono essere utilizzate nell'eventuale edificazione della parte restante del fondo, meno impervia e più idonea alla costru- zione. La stima del valore del terreno determinata dalla Commissione II, in tali circostanze, non risulta arbitra- ria. Né del resto i ricorrenti spiegano, secondo i requi- siti di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 125 I 71 consid. 1c, 122 I 70 consid. 1c), i motivi per i quali la stima di fr. 150.--/m2 sarebbe ancora troppo elevata; essi si limitano ad asserire che il terreno è estremamente impervio. Ciò non basta tuttavia per poter accogliere la relativa censura nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico, ritenuto che, come ricordato sopra al considerando 3a), il Tribunale federale si impone un grande riserbo quando occorre valutare situazioni che le autorità locali meglio conoscono. Gli estremi per un intervento di questo Tribunale non sono pertanto dati in concreto, con- siderato come la situazione sia sotto ogni punto di vista sostenibile. d) Del resto, nella valutazione globale degli in- teressi pubblici e privati, la Commissione ha correttamente interpretato i principi che reggono la procedura di riordi- no fondiario, migliorando decisamente la configurazione dei fondi in questione. Uno degli scopi del raggruppamento dei terreni consiste infatti nell'eliminare le particelle che per la loro natura non consentono una razionale utilizza- zione del suolo (art. 1 cpv. 1 lett. b LRPT), vuoi perché di dimensioni ridotte, vuoi perché di forma o morfologia particolari, o altro. In concreto, con la soluzione adot- tata la Commissione II ha eliminato la parte più a nord dell'originaria particella n. MMM VS, che si presentava prima del riordino fondiario come un lembo di terreno ine- dificato, di forma stretta e allungata, con dimensioni mi- nuscole e confini assai irregolari, inserito tra gli ampi mappali dei ricorrenti e di C.________, inutilizzabile ai fini edilizi. I ricorrenti asseriscono che la loro situazione e quella della proprietaria dell'attigua particella n. SSS RT sarebbe notevolmente peggiorata, rispetto a un indubbio miglioramento della situazione della particella n. HHH RT dopo le operazioni di riordino fondiario. Queste considera- zioni non possono essere seguite. I ricorrenti dimenticano infatti che la soluzione adottata dalla Commissione II era dettata proprio dalla necessità di eliminare le proprietà, o loro parti, di difficile utilizzazione, come era innega- bilmente il caso per la particella n. HHH RT prima del raggruppamento dei terreni. Del resto, essi stessi ricono- scono che tale particella, da sé sola, non si prestava per nulla a uno sfruttamento edilizio razionale. La soluzione adottata dalla Commissione II, che ha eliminato quella ap- pendice della particella n. HHH RT, annettendola ai fondi limitrofi, rispetta dunque appieno i criteri di riordino dettati da questo tipo di procedura e anche per questo aspetto la decisione impugnata regge dunque alle critiche ricorsuali. e) Per quanto riguarda invece la censura di dinie- go di giustizia per non avere le autorità cantonali esauri- to tutti i mezzi tecnici a loro disposizione, essa deve es- sere dichiarata inammissibile. I ricorrenti non spiegano, come la prassi del Tribunale federale esige (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 122 I 70 consid. 1c), quali sarebbero le possibili soluzioni alternative che la Commissione non avrebbe posto in atto, violando così l'art. 29 cpv. 1 Cost. (sentenza del Tribunale federale del 29 maggio 1992 in re B., pubblicata in RDAT 1993 I, n. 67 pag. 173, consid. 3b). La relativa censura non può pertanto essere esaminata. 4.- Da quanto sopra esposto discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respin- to. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili della sede federale, né alla Commissione II (cfr. art. 159 cpv. 2 OG) né al Consorzio, che non ha presentato osservazioni. Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico di A.________ e B.________ in solido. Non si ass- egnano ripetibili della sede federale. 3. Comunicazione ai ricorrenti, a C.________, alla Commissione di ricorso di II istanza per il raggruppamento terreni di Gerra Verzasca Piano e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Losanna, 1° settembre 2000 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, La Cancelliere ad hoc,