Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.85/1999
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999


1A.85/1999
1P.223/1999
1A.89/1999
1P.225/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     11 dicembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Aeschlimann, Catenazzi, Favre e Pont
Veuthey, supplente.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

                         ________

Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pub-
blico del 14 aprile 1999 presentati da Hans  B u c h e r,
Jona, patrocinato dall'avv. dott. Jean-Pierre Baggi, Luga-
no, e del 15 aprile 1999 presentati dal Comune di  M u z-
z a n o, Muzzano, patrocinato dall'avv. Michela Ferrari-
Testa, Tesserete, contro la decisione resa il 23 febbraio
1999 dal Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino, nella vertenza che oppone i ricorrenti al
World Wildlife Found (WWF) Svizzera, Zurigo, al WWF Sezione
Svizzera italiana, Locarno, e a Siri  K e l l e r, Muzzano,
tutti patrocinati dall'avv. dott. Giorgio De Biasio, Luga-
no, in merito all'approvazione di una variante del piano
regolatore comunale in località "Cantonetto";

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Hans Bucher è proprietario delle particelle n.
482 e 483 RFD del Comune di Muzzano site in località "Can-
tonetto", delimitate dalla strada cantonale che da Agno
porta a Carabietta, dal confine con il Comune di Gentilino
e dalla riva del lago Ceresio. Su questi fondi sorgeva una
struttura alberghiera (albergo "Coray"), con annesso un
lido-spiaggia, rimasta in attività fino al 1976. Nel corso
degli anni ottanta il proprietario ha chiesto e ottenuto
l'autorizzazione a costruire un nuovo complesso turistico-
immobiliare (apparthotel), con annesse attrezzature sporti-
ve aperte al pubblico. Questo progetto non è tuttavia mai
stato realizzato.

  Sulla base di una nuova licenza edilizia concessa
dal Comune per la realizzazione di un progetto parzialmente
modificato rispetto al precedente - licenza che era stata
rilasciata in applicazione dell'art. 24 LPT il 25 marzo
1986 e in seguito rinnovata l'ultima volta il 5 marzo 1991
- nella primavera del 1992 Hans Bucher ha dato avvio ai
lavori di demolizione degli stabili esistenti. Successiva-
mente i lavori sono stati interrotti, poiché, a mente dei
promotori, l'edificazione prevista non era più realizzabile
per questioni congiunturali.

  B.-  Il piano regolatore del Comune di Muzzano ap-
provato nel 1980 e attualmente in vigore, inserisce le due
particelle in una zona senza destinazione specifica, de-
scrivendo la località come "una fascia con valenza di bene
naturale di particolare rilievo".

  Tenuto conto del degrado dell'area e della soprav-
venuta impossibilità di regolamentarne l'edificazione nell'
ambito dell'art. 24 LPT, il Consiglio comunale di Muzzano

ha adottato, il 16 giugno 1997, una variante del piano re-
golatore. Essa aveva lo scopo di permettere una confacente
utilizzazione del territorio conciliando gli interessi pri-
vati e pubblici, attraverso una pianificazione unitaria at-
tuabile con un piano di quartiere obbligatorio. Il legisla-
tivo comunale ha così delimitato il comprensorio, fissato
le destinazioni d'uso e fornito gli indirizzi e le disposi-
zioni vincolanti per una futura edificazione.

  Il territorio interessato dalla variante è così
stato diviso in quattro sezioni: il comparto A, costituito
di una fascia verde inedificabile lungo la strada cantona-
le, dalla quale si accede agli altri comparti; il comparto
B, ove è istituita una zona edificabile, suddivisa in una
zona a uso privato (residenziale e turistico, con i relati-
vi servizi) e in un'altra zona aperta al pubblico (esercizi
turistici, attrezzature sportive e per il gioco, posteggi);
il comparto C, costituito di una zona riservata allo svago
e al verde privato, eventualmente con infrastrutture fisse
quali piscine, pergole, arredi, ecc.; infine, immediatamen-
te prospiciente il lago, il comparto D, a uso pubblico, de-
stinato allo svago e ai percorsi pubblici.

  Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha appro-
vato la variante, apportandovi minime modificazioni, me-
diante risoluzione del 25 marzo 1998. Ha per contro respin-
to i ricorsi presentati da Hans Bucher, da Siri Keller e
dal World Wildlife Found Sezione Svizzera Italiana.

  C.-  Adito congiuntamente dal WWF Svizzera, dal WWF
Sezione Svizzera Italiana e da Siri Keller, il Tribunale
della pianificazione del territorio del Cantone Ticino
(TPT) il 23 febbraio 1999 ne ha accolto il gravame, con cui
impugnavano la risoluzione governativa. Ha considerato che
la prospettata destinazione dei vari comparti, in partico-
lare quella del comparto D, ritenuto di dimensioni troppo

ridotte, non rispettava le indicazioni del piano direttore,
né dal punto di vista della necessità di pubblica fruizione
e accesso delle rive dei laghi, né da quello della tutela
delle componenti naturalistiche e paesaggistiche presenti.
I Giudici cantonali hanno inoltre considerato che l'attri-
buzione a quel comprensorio del grado di sensibilità III,
di regola riservata alle zone miste, non era sorretta da
alcuna giustificazione, ritenuta la prevalenza dei contenu-
ti residenziali privati rispetto alle aree pubbliche di
svago e sportivo-ricreative.

  Il TPT ha per il resto considerato priva di oggetto
la censura di violazione dell'obbligo di coordinamento del-
la pianificazione con i comuni limitrofi, ritenuta la ne-
cessità di rivedere l'impostazione pianificatoria dell'in-
tera area. Il problema relativo al corretto dimensionamento
delle zone edificabili giusta l'art. 15 LPT è stato ritenu-
to dai Giudici cantonali di secondaria importanza rispetto
alle questioni d'ordine naturalistico e paesaggistico e non
è stato quindi sottoposto ad esame.

  D.-  Contro la decisione del TPT il Comune di Muz-
zano insorge dinanzi al Tribunale federale con un ricorso
di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico,
mediante i quali chiede di annullare la sentenza impugnata
e di confermare la decisione governativa. Fa valere una
violazione degli art. 18, 18a, 18b della legge federale
sulla protezione della natura del 1° luglio 1966 (LPN; RS
451) e degli art. 43 e 44 dell'ordinanza sull'inquinamento
fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41); la decisione
sarebbe inoltre arbitraria, e non rispetterebbe né l'auto-
nomia comunale né il principio della proporzionalità.

  Anche Hans Bucher ha impugnato la sentenza del Tri-
bunale cantonale con un ricorso di diritto amministrativo e

un ricorso di diritto pubblico; ne ha postulato l'annulla-
mento e la conferma della decisione governativa, sostan-
zialmente per i medesimi motivi addotti dal Comune. Egli
censura altresì la decisione dal punto di vista della ga-
ranzia della proprietà secondo l'art. 22ter vCost., rite-
nendo non adempiuti i presupposti dell'interesse pubblico e
del principio della proporzionalità per la notevole restri-
zione alla quale verrebbe sottoposta la sua proprietà.

  E.-  Il Comune di Muzzano ha condiviso le conside-
razioni esposte nei ricorsi presentati da Hans Bucher,
aderendovi integralmente, e chiedendo l'accoglimento dei
gravami. Stessa conclusione è stata formulata da Hans Bu-
cher per quanto riguarda i ricorsi del Comune di Muzzano.
Anche il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per il
tramite della Divisione della pianificazione territoriale
del Dipartimento del territorio, ha chiesto di accogliere i
gravami.

  Per contro, il WWF Svizzera, il WWF Sezione Svizze-
ra Italiana e Siri Keller hanno proposto la reiezione dei
ricorsi. Il TPT ha rinunciato a presentare una risposta al
ricorso, mentre l'Ufficio federale dell'ambiente, delle fo-
reste e del paesaggio, pur senza formulare una precisa ri-
chiesta, ha condiviso sostanzialmente le conclusioni del
TPT.

  In replica, le parti si sono confermate nelle con-
siderazioni già espresse nei precedenti allegati.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  I ricorsi di diritto amministrativo e i ri-
corsi di diritto pubblico sono in stretta relazione tra

loro, anche se presentati separatamente - e ogni volta in
due distinti allegati - dal Comune e dal proprietario; la
sentenza impugnata è pure unica e uguale è la fattispecie;
le censure e le domande contenute nelle memorie ricorsuali
sono inoltre pressoché identiche. Si giustifica pertanto di
trattare i gravami congiuntamente e di pronunciare un unico
giudizio (DTF 122 II 367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1,
390 consid. 1).

  b)  I ricorrenti sollevano più ordini di censure:
nei ricorsi di diritto amministrativo lamentano la viola-
zione della legge federale sulla protezione della natura e
del paesaggio e dell'ordinanza sull'inquinamento fonico,
mentre nei ricorsi di diritto pubblico censurano l'inosser-
vanza dell'autonomia comunale con riferimento all'arbitrio
nell'applicazione e nell'interpretazione di leggi cantona-
li, nell'accertamento dei fatti, nella ponderazione dei
contrapposti interessi e nell'ossequio del principio della
proporzionalità. Se, e in quale misura, i gravami siano am-
missibili è un problema che il Tribunale federale esamina
d'ufficio e con piena cognizione, senza essere vincolato,
in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro
conclusioni (DTF 125 I 14 consid. 2a, 124 I 11 consid. 1,
123 I 112 consid. 1).

  2.-  Quando, come in concreto, la parte ricorrente
agisce simultaneamente attraverso la via del ricorso di di-
ritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto
amministrativo, occorre, in base alla regola della sussi-
diarietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art.
84 cpv. 2 OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del
ricorso di diritto amministrativo (DTF 126 I 50 consid. 1
pag. 52, 123 II 231 consid. 1, 122 I 328 consid. 1a, 267
consid. 1a, 122 II 373 consid. 1b, 121 II 39 consid. 2a).

  a)  Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati
con l'art. 5 PA, la via del ricorso di diritto amministra-
tivo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali
d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che
avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata
nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o
nella legislazione speciale (DTF 124 I 223 consid. 1a/aa,
231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 con-
sid. 2, 122 I 328 consid. 1a, 122 II 274 consid. 1, 121 II
39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Il ricorso di diritto ammi-
nistrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali
fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul di-
ritto cantonale, in quanto sia in gioco la violazione di
norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 126
II 171 consid. 1a pag. 173, 123 II 231 consid. 2 e rinvii).
Realizzandosi una simile connessione tra le norme di dirit-
to cantonale e quelle di diritto federale, il Tribunale fe-
derale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di di-
ritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme
alle norme superiori federali (cfr. 104 lett. a OG; DTF 123
II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Per
contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a es-
sere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul di-
ritto cantonale e che non presentino alcuna connessione con
l'applicazione del diritto federale (DTF 126 V 30 consid. 2
pag. 32, 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd,
123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).

  b)  Le decisioni cantonali di ultima istanza rela-
tive a piani di utilizzazione sono impugnabili, di regola,
mediante ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT).
Tuttavia, qualora siano contestate disposizioni fondate sul
diritto sostanziale della Confederazione, segnatamente sul-
la protezione dell'ambiente o della natura, contenute nel

piano di utilizzazione, o la loro assenza, la giurispruden-
za del Tribunale federale considera ammissibile, eccezio-
nalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rime-
dio permette pure di sollevare censure concernenti l'appli-
cazione del diritto sulla pianificazione del territorio,
allorché queste ultime norme sono necessariamente in rela-
zione con quelle del diritto sulla protezione della natura
e quando non sussistano motivi di irricevibilità a norma
degli art. 99 segg. OG, in particolare secondo l'art. 99
cpv. 1 lett. c OG (DTF 121 II 72 consid. 1b, d ed f e rin-
vii, 125 II 18 consid. 4 c/cc, 123 II 88 consid. 1a e
1a/cc, 231 consid. 2, 289 consid. 1b e riferimenti, 359
consid. 1a/aa).

  In concreto, per le censure relative all'applicabi-
lità diretta o indiretta dei disposti della LPN (segnata-
mente gli art. 18 e segg. LPN), trattandosi di diritto fe-
derale, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.
A ragione dunque i ricorrenti hanno presentato tali censure
mediante questo rimedio giuridico. Per la criticata attri-
buzione o determinazione secondo gli art. 43 e 44 OIF dei
gradi di sensibilità al rumore, il Tribunale federale ha
già stabilito che la questione può pure essere sollevata
nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo (DTF
121 II 235 consid. 1, 72 consid. 1b, 120 Ib 287 consid. 3).
Per contro, le censure ricorsuali sulla conformità della
variante del piano regolatore con i contenuti del piano di-
rettore cantonale relativi alle aree di svago sulle rive
dei laghi, sollevate direttamente o indirettamente nel ri-
corso di diritto amministrativo, non sono ammissibili, poi-
ché, così come formulate, si basano unicamente sul diritto
cantonale autonomo e non adempiono i citati requisiti di
connessione. Esse verranno dunque esaminate nell'ambito dei
ricorsi di diritto pubblico.

  c)  Con il ricorso di diritto amministrativo si può
far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104
lett. a OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 508 consid. 3a, 114 Ib
180 consid. 3). Il Tribunale federale non può scostarsi in-
vece, nel caso specifico, dai fatti accertati, salvo che
questi siano manifestamente inesatti, incompleti o siano
stati constatati violando norme essenziali di procedura
(art. 105 cpv. 2 OG). Esso non può vagliare nemmeno la cen-
sura di inadeguatezza, non prevista dall'art. 34 LPT (art.
104 lett. c n. 3 OG).

  d)  La legittimazione ricorsuale del Comune di Muz-
zano è data giusta gli art. 57 LPAmb e 12 LPN, quella di
Hans Bucher in virtù dell'art. 103 lett. a OG.

  3.-  I ricorrenti, oltre ai ricorsi di diritto am-
ministrativo, hanno presentato anche ricorsi di diritto
pubblico, nei quali rimproverano alla Corte cantonale, in
particolare, una violazione dell'autonomia comunale. Questa
censura è sollevata invero dal ricorrente Bucher solo a ti-
tolo abbondanziale. Per il resto, i ricorrenti lamentano
una violazione degli art. 4 e 22ter vCost., quest'ultima
censura essendo sollevata dal Comune a titolo accessorio.

  a)  Secondo la giurisprudenza la legittimazione a
ricorrere secondo l'art. 88 OG spetta al Comune eccezional-
mente, e cioè solo quando esso sia colpito da un atto d'im-
perio in condizioni di parità con altri soggetti oppure
quando sia leso nella propria autonomia, quale detentore
del pubblico potere (DTF 121 I 218 consid. 2a con rinvii).
L'autonomia comunale è garantita dal diritto cantonale
(art. 16 cpv. 2 Cost./TI; DTF 115 Ia 43 consid. 3, 114 Ia
170 consid. 2b), e non rientra nel concetto di diritto

federale secondo l'art. 104 lett. a OG. La sua violazione
non può essere pertanto invocata nell'ambito del ricorso di
diritto amministrativo (art. 97 e segg. OG) ma nell'ambito
del ricorso di diritto pubblico, che giustamente i ricor-
renti hanno presentato a questo proposito.

  Prevalendosi della sua autonomia, un comune può fra
l'altro far valere la violazione del diritto cantonale o
comunale autonomo, ed esigere che le autorità cantonali di
ricorso o di vigilanza osservino da un lato i limiti forma-
li posti dalla legge e, dall'altro, applichino in modo cor-
retto il diritto materiale determinante (DTF 124 I 223 con-
sid. 1b, 122 I 279 consid. 8c pag. 291, 120 Ib 207 consid.
2, 119 Ia 214 consid. 3a, 115 Ib 350 consid. 1a-c, 385 con-
sid. 1a, 114 Ib 217 consid. 1c). Ad esempio, il comune può
criticare una decisione mediante la quale l'autorità abbia
ecceduto nel suo potere cognitivo, o abbia applicato arbi-
trariamente il diritto o non lo abbia interpretato corret-
tamente. Con il ricorso di diritto pubblico esso può anche
invocare la lesione di certi principi e diritti derivanti
dall'art. 4 vCost. - come in concreto il divieto dell'arbi-
trio e il principio della proporzionalità - non però a ti-
tolo indipendente, ma soltanto in stretta connessione con
quella della sua autonomia (DTF 121 I 218 consid. 2a, 120
Ia 203 consid. 2, 119 Ia 285 consid. 4c, 116 Ia 221 consid.
1c, 252 consid. 3b; Walter Kälin, Das Verfahren der staats-
rechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 271 e
segg.).

  Secondo il Comune il TPT non si è limitato a so-
stituire il proprio potere d'apprezzamento al suo, cadendo
nell'eccesso, ma l'ha anche esercitato a discapito della
situazione reale, giungendo a un risultato insostenibile e
contrario al principio della proporzionalità. Queste censu-
re sono ricevibili perché connesse a quella di violazione

dell'autonomia comunale; confondendosi praticamente con
quest'ultima, non hanno tuttavia portata propria.

  b)  Il Comune beneficia di autonomia in quelle ma-
terie che la legislazione cantonale non regola esaurien-
temente, ma lascia in tutto o in parte all'ordinamento del
Comune, conferendogli una notevole libertà di decisione.
Poco importa che la materia in cui il Comune pretende d'es-
sere autonomo sia regolata dal diritto federale, cantonale
o comunale. Decisiva è la latitudine dell'autonomia assicu-
rata al comune, nella materia specifica, dalla costituzione
o dalla legislazione cantonale (DTF 126 I 133 consid. 2
pag. 136, 124 I 223 consid. 1, 122 I 279 consid. 8b, 119 Ia
285 consid. 4b). Se questa autonomia sussista o sia stata
disattesa è problema di merito, non di legittimazione (DTF
120 Ia 203 consid. 2a, 119 Ia 285 consid. a-c).

  Il Comune ticinese fruisce di un'autonomia tutela-
bile, ad esempio, in vasti settori nel campo edilizio,
nell'ambito della pianificazione del territorio (DTF 118 Ia
446 consid. 3c, 112 Ia 340 consid. 3, 110 Ia 205 consid.
2b, 103 Ia 468 consid. 2; sentenza 22 marzo 1988 in re Co-
mune di Minusio, apparsa in RDAT 1989 n. 26 pag. 75 consid.
2b), e in materia di polizia edilizia (DTF 103 Ia 472 con-
sid. 2; in generale cfr. DTF 122 I 279 consid. 8b, 120 Ia
203 consid. 2a, 119 Ia 214 consid. 3a-b).

  La Corte cantonale ha annullato la risoluzione go-
vernativa che approvava la variante del piano regolatore
comunale. Il Comune è quindi toccato nella sua veste di
detentore del pubblico potere ai sensi della citata giuri-
sprudenza.

  c)  Il Tribunale federale riconosce ai privati la
facoltà di invocare l'autonomia comunale a titolo ausilia-
rio, a sostegno di altre censure, in quanto il Comune non

abbia espressamente o per atti concludenti rinunciato a
farla valere (DTF 119 Ia 214 consid. 2c, 116 Ia 221 consid.
1e, 107 Ia 96 consid. 1c, 105 Ia 47 consid. 2; RDAT 1995 I
pag. 71 n. 34). Questa restrizione non entra in linea di
conto nella fattispecie, visto che il Comune stesso lamenta
una violazione della sua autonomia; ad Hans Bucher deve es-
sere pertanto riconosciuta la legittimazione ricorsuale an-
che su questo punto.

  d)  Quando il ricorso con cui si invoca la viola-
zione dell'autonomia comunale è fondato su norme di rango
costituzionale, il Tribunale federale esamina liberamente
la decisione impugnata; esso restringe invece la sua compe-
tenza all'arbitrio con riferimento a norme di rango infe-
riore, all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei
fatti (DTF 122 I 279 consid. 8c, 120 Ia 203 consid. 2a, 119
Ia 285 consid. 4c).

  e)  Giusta l'art. 88 OG, Hans Bucher è pure legit-
timato, in quanto proprietario, a sollevare la critica di
violazione della garanzia della proprietà secondo l'art.
22ter vCost. (ora art. 26 Cost.) La legittimazione a solle-
vare questa censura non può essere riconosciuta invece al
Comune, che non fa valere d'essere colpito come proprieta-
rio.

  4.-  Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne ec-
cezioni qui non ricorrenti, funzione meramente cassatoria.
In quanto chiedono di più del semplice annullamento della
decisione impugnata i gravami sono inammissibili (DTF 125 I
104 consid. 1b pag. 107, 122 I 120 consid. 2a, 121 I 326
consid. 1b, 120 Ia 220 consid. 2b). I ricorrenti, oltre
all'annullamento del giudizio del TPT, hanno chiesto la
conferma della decisione del Consiglio di Stato. Questa
conclusione, priva di ingiunzioni vincolanti, è di per sé

proponibile e, pur risultando sostanzialmente superflua,
non contrasta con la natura cassatoria del rimedio esperito
(DTF 118 Ia 184 consid. 1d, 112 Ia 354, 110 II 249 consid.
1c).

  5.-  I ricorrenti contestano preliminarmente, anche
in questa sede, la legittimazione ricorsuale, davanti all'
ultima istanza cantonale, del WWF Svizzera, del WWF Sezione
Svizzera Italiana e di Siri Keller. A mente loro il TPT
sarebbe entrato a torto nel merito dei ricorsi, violando
così l'art. 38 cpv. 4, Legge cantonale di applicazione
della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT). Questa censura deve
essere esaminata in primo luogo, ritenuto che, in caso di
accoglimento, la sentenza impugnata andrebbe annullata già
per questo motivo.

  a)  Per quanto riguarda la legittimazione ricorsua-
le di Siri Keller, il TPT ha accertato, fatto non contesta-
to dalle controparti, che quest'ultima è cittadina attiva
del Comune di Muzzano e proprietaria di alcuni fondi siti
sul territorio comunale nelle immediate vicinanze del "Can-
tonetto". Insorta unitamente al WWF Sezione Svizzera Ita-
liana, attraverso un unico allegato, già dinanzi al Consi-
glio di Stato per censurare l'adozione della variante da
parte del Legislativo comunale (cfr. memoria ricorsuale del
4 ottobre 1997, agli atti del TPT quale doc. C), la facoltà
ricorsuale in quello stadio del procedimento le è stata
riconosciuta sulla base dell'art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT.
Nell'ambito della susseguente procedura il TPT ha quindi
ammesso la facoltà di ricorrere di Siri Keller in applica-
zione dell'art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.

  b)  Questa conclusione del TPT non può essere rite-
nuta contraria alla Costituzione. L'art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT va interpretato alla luce dell'art. 33 cpv. 3 lett. a
LPT, secondo cui il diritto cantonale deve garantire la

legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di
utilizzazione fondati sulla LPT e, sulle sue disposizioni
di applicazione, federali e cantonali, per lo meno nella
stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale giusta l'art. 103 OG.
La legittimazione ricorsuale deve quindi essere garantita,
tra l'altro, a chiunque è toccato dalla decisione impugnata
e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o
alla sua modificazione. Il diritto cantonale ticinese si
spinge oltre questi precetti, ammettendo, davanti alla pri-
ma istanza ricorsuale, l'"actio popularis", cioè il diritto
di ogni cittadino attivo nel Comune di ricorrere contro i
piani di utilizzazione comunali e, di seguito, riconoscendo
la legittimazione a queste persone anche davanti alla se-
conda istanza (cfr. art. 35 cpv. 2 lett. a LALPT per la
procedura davanti al Consiglio di Stato, rispettivamente l'
art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT per quella successiva dinanzi
al TPT), senza che esse debbano dimostrare un interesse de-
gno di protezione (vedi in proposito RDAT I-1998 n. 33). A
torto i ricorrenti sostengono che Siri Keller non ha dimo-
strato alcun interesse al ricorso contro l'adozione della
variante, bastando, in sede cantonale, la sua qualità di
cittadina attiva del Comune. Il fatto poi che essa non fi-
gura nella lista delle persone cui è stata intimata la de-
cisione del Consiglio di Stato non può portare ad escluder-
la dalla cerchia dei ricorrenti, ritenuto che essa è comun-
que venuta a conoscenza della decisione governativa. Prova
ne sia il fatto che tale decisione è pure stata da lei de-
dotta in giudizio dinanzi al TPT. La presunta mancata o di-
fettosa notifica non ha recato alcun pregiudizio a Siri
Keller, difetto del quale, comunque, mai si è prevalsa.

  c)  Per le considerazioni che precedono, visto che
a ragione il TPT ha ammesso la legittimazione ricorsuale di
Siri Keller, ed è entrato nel merito del suo ricorso, iden-
tico a quello del WWF Svizzera e Sezione Svizzera Italiana,

ci si può esimere dal verificare ulteriormente la legitti-
mazione ricorsuale dell'organizzazione ambientalista sviz-
zera e ticinese. Il quesito di sapere se esse erano legit-
timate in sede cantonale ad aggravarsi contro la decisione
del Consiglio comunale dapprima e contro quella del Consi-
glio di Stato in seguito, può pertanto rimanere indeciso,
dal momento che i gravami presentati in sede cantonale do-
vevano comunque essere esaminati per la ricorrente Siri
Keller (per un riassunto della giurisprudenza riguardo alla
legittimazione delle associazioni ambientaliste si veda DTF
125 II 50 e segg.).

  6.-  I ricorrenti ravvisano una violazione dell'au-
tonomia comunale nella circostanza che il TPT, sulla base
di fatti accertati erroneamente, avrebbe considerato la va-
riante pianificatoria incompatibile con gli obiettivi del
piano direttore cantonale, in particolare con quelli rela-
tivi alle aree pubbliche di svago a lago e con quelli rife-
riti alla protezione delle componenti naturali del territo-
rio. Il Tribunale avrebbe così assunto il ruolo di pianifi-
catore, che non gli spetta, e che la legge riserva al Comu-
ne.

  a)  La prospettata violazione dell'autonomia comu-
nale dev'essere esaminata subito, prima delle altre censure
di merito sollevate nei ricorsi, poiché, qualora si dimo-
strasse realizzata, ogni altra indagine di merito su questo
punto sarebbe superflua.

  b)  Il Tribunale federale ha già più volte ricono-
sciuto che il Comune ticinese gode di tale autonomia, come
peraltro già si è visto, in materia di pianificazione del
territorio (art. 24 LALPT; DTF 118 Ia 446 consid. 3c, 112
Ia 340 consid. 3, 110 Ia 205 consid. 2b, 103 Ia 468 consid.
2; sentenze apparse in RDAT II-1999 n. 19, I-1996 n. 14,
1989 n. 26), e in materia di polizia edilizia (DTF 103 Ia

472 consid. 2). L'autonomia non è però assoluta. Secondo
l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano d'utilizzazione da
parte di almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino i ricorsi
contro il piano sono in primo luogo decisi dal Consiglio di
Stato (art. 37 LALPT), che si pronuncia sui gravami e ap-
prova il piano regolatore con pieno potere cognitivo. Come
il TPT stesso ha rilevato in una sentenza recentemente pub-
blicata (RDAT II-1999 n. 27), ciò significa controllo non
solo della legittimità ma pure dell'opportunità delle scel-
te pianificatorie comunali. A contemperare l'estensione di
questo controllo, rispetto all'autonomia riconosciuta al
Comune in questo ambito, interviene il principio dell'art.
2 cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianifica-
tori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti.

  Già il Consiglio di Stato, quale prima istanza che
verifica la conformità del piano regolatore con il diritto
superiore, non può pertanto semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispet-
tarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate
quella ritenuta più opportuna. Esso non può però limitarsi
a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare di approvare
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o che non
assicurano una loro sufficiente attuazione, rispettivamente
non tengono adeguatamente conto della pianificazione di li-
vello cantonale, segnatamente dei dettami del piano diret-
tore cantonale. L'autorità governativa verificherà segnata-
mente che sia stata effettuata in modo corretto la pondera-
zione globale degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT.

  In questo senso, se l'autorità di approvazione esi-
ge dal Comune, per motivi oggettivi, di porre il piano re-
golatore in consonanza con l'ordinamento giuridico e in
primo luogo con la Costituzione, il Comune invocherà invano
la lesione della sua autonomia (sentenza del 1° giugno 1995
del Tribunale federale in re Comune di Gandria, 116 Ia 226
seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeau-
tonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep 1991, pag. 45 e seg., in part. 55).

  c)  Quanto al Tribunale della pianificazione del
territorio, esso non dispone, contrariamente al Consiglio
di Stato, del sindacato d'opportunità (a parte il caso, non
realizzato in concreto, ove in applicazione dell'art. 33
cpv. 3 lett. b LPT con il ricorso è impugnata una modifica
d'ufficio del piano; cfr. sentenza del Tribunale federale
del 23 giugno 1995 parzialmente pubblicata in RDAT I-1996
n. 21). Il ricorso al TPT è infatti proponibile solo per la
violazione del diritto, in particolare per l'errata o man-
cata applicazione di una norma stabilita dalla legge o ri-
sultante implicitamente da essa, per l'apprezzamento giuri-
dico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la
violazione di una norma essenziale di procedura e l'accer-
tamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la
decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). Il TPT, adito con un
ricorso, può quindi esaminare la decisione inferiore e, di
riflesso, la decisione comunale, solo nel quadro delle vio-
lazioni sopra indicate, rispettando la libertà di apprezza-
mento che compete all'autorità di pianificazione, rispetti-
vamente all'autorità superiore che ha statuito con pieno
potere d'esame (art. 33 cpv. 3 lett. b LPT e art. 37
LALPT). Il Tribunale cantonale dovrà tener presente il suo
ruolo specifico: esso è un'autorità cantonale di ricorso,

non di pianificazione e il suo intervento è limitato pro-
prio dal rispetto dell'autonomia comunale, nei margini
indicati (sentenza del 31 gennaio 1997 del Tribunale fede-
rale pubblicata in RDAT II-1997 n. 23).

  La possibilità di controllare l'esercizio del pote-
re di apprezzamento dell'istanza amministrativa inferiore
unicamente sotto il profilo dell'eccesso e dell'abuso sta
pertanto sostanzialmente a significare che su tale punto la
cognizione del TPT è praticamente ristretta all'arbitrio
(DTF 104 Ia 206; RDAT I-1994 n. 34 consid. 1a). Comunque
sia, il TPT non può sostituire il proprio apprezzamento a
quello della precedente istanza, scegliendo la soluzione
che a suo avviso meglio risponde alle circostanze del caso
(DTF 119 Ib 452, 104 Ia 206; RDAT I-1995 n. 14; in analogia
alla medesima cognizione del Tribunale cantonale ammini-
strativo cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di proce-
dura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 61).

  7.-  I ricorrenti ritengono che il TPT abbia com-
messo un eccesso e un abuso di potere nell'annullare la
decisione del Consiglio di Stato. Negando la legittimità
delle soluzioni proposte dal Comune e approvate dal Consi-
glio di Stato, il TPT avrebbe di fatto inammissibilmente
sostituito il proprio apprezzamento a quello delle autorità
comunale e cantonale.

  a)  Per quanto riguarda la compatibilità degli
obiettivi proposti dal piano direttore con i contenuti
pianificatori concretizzati nella variante del piano rego-
latore comunale, si rileva anzitutto che lo strumento pia-
nificatorio del piano direttore fornisce unicamente linee
direttive e un quadro di riferimento per la pianificazione
territoriale locale ma non determina in modo definitivo

l'ordinamento giuridico delle singole particelle. Uno spa-
zio di apprezzamento è lasciato alle istanze competenti,
senza che si possa con ciò rimproverare loro di violare il
carattere obbligatorio della pianificazione superiore, se
lo usano (DTF 119 Ia 368, 114 Ia 242; Leo Schürmann/Peter
Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a
ed., Berna 1995, pag. 93 e segg., in particolare pag. 106 e
segg.; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 120
e segg.). Le misure pianificatorie concrete, vincolanti per
i privati, sono indicate dettagliatamente nei piani regola-
tori.

  aa)  La scheda di coordinamento 9.17 (stato: dato
acquisito), prevede una funzione ricreativa e turistica del
territorio per le aree di svago a lago e impone di riserva-
re i terreni ancora liberi da mettere a disposizione come
aree di ricreazione mediante la pianificazione locale. In
particolare, per quanto riguarda i laghi Ceresio e il Ver-
bano, le Autorità comunali, in collaborazione con quelle
cantonali, devono adoperarsi per la salvaguardia delle rive
dei laghi e dei fiumi, incrementandone la possibilità di
pubblica fruizione. Il piano direttore riserva comunque
esplicitamente ai Comuni la realizzazione pratica di tale
obiettivo, con il compito di consolidare, nell'ambito dei
rispettivi piani regolatori, le dimensioni e la pubblica
utilità delle aree di svago a lago.

  Adempiendo a questo compito, il Comune ha previsto
nella variante litigiosa di riservare una fascia di terreno
a lago (comparto D), di una larghezza di circa 120 metri e
di una profondità di circa 9-10 metri, da destinare al pub-
blico (passeggiata a lago, zona ricreativa e di svago), in
conformità con quanto previsto nella scheda 9.17.7 riferita
appunto alla zona "Cantonetto" di Muzzano. Tale pianifica-
zione, che secondo quanto espresso dal Governo, tiene conto

anche dei suggerimenti esposti dal Dipartimento del terri-
torio nell'ambito degli esami preliminari del 12 dicembre
1996 e del 5 settembre 1996, e degli emendamenti adottati
dal Consiglio Comunale su proposta della sua Commissione, è
stata ritenuta conforme ai dettami del piano direttore dal
Consiglio di Stato, che ha confermato l'assetto territoria-
le predisposto.

  I Giudici cantonali hanno invero ritenuto insuffi-
cienti e inadeguate le dimensioni di questo comparto (D), e
auspicato un ripensamento dell'impostazione pianificatoria
di tutta l'area interessata; ha così indicato, ad esempio,
un arretramento dei comparti edificabili e verdi privati B
e C verso la strada cantonale, per garantire in modo effi-
ciente e sicuro un uso corretto del demanio pubblico e in
particolare la realizzazione della passeggiata a lago.

  bb)  Lo scopo della variante pianificatoria liti-
giosa è di risanare e valorizzare l'area interessata me-
diante un'edificazione di volumetria limitata a scopi resi-
denziali e turistici e la formazione di aree e attrezzature
sportive ricreative accessibili al pubblico, salvaguardando
nel contempo i valori naturalistici e paesaggistici (n. 3
delle norme di attuazione).

  Contrariamente a quanto asserito nella sentenza im-
pugnata, l'Autorità comunale ha tenuto in debito conto gli
obiettivi della pianificazione direttrice cantonale nell'
ambito della pianificazione di questo comprensorio, impo-
nendo al proprietario dei fondi una precisa attribuzione di
parte di essi a una zona destinata al pubblico svago e ai
percorsi pubblici, all'interno della quale possono essere
realizzate soltanto le strutture necessarie a tale scopo,
nel rispetto dei valori paesaggistici e naturalistici della
riva (cfr. art. 6.4 delle norme di attuazione). Il piano

regolatore, così come adottato dal Consiglio comunale e
approvato dal Consiglio di Stato, è dunque conforme a quan-
to espresso nel piano direttore, che, lo si ribadisce, ri-
serva espressamente al comune il compito di concretizzare
l'obiettivo specifico, ossia di prevedere la dimensione, l'
ubicazione e la pubblica utilità delle aree a svago e di
regolare tutti i dettagli per l'utilizzazione dell'area de-
stinata al pubblico. Accertato che la variante determina
esattamente l'ubicazione concreta di questa area di svago
nonché le sue dimensioni (circa 1200 m2) e le possibili
utilizzazioni, le considerazioni contenute nella sentenza
impugnata - fascia di profondità - seppur sostenibili e
difendibili, non reggono di fronte alla critica di viola-
zione dell'autonomia comunale, proprio se considerate dal
punto di vista della facoltà d'esame riservata all'ultima
istanza cantonale. Eccedendo nel suo potere di apprezzamen-
to e sindacando la decisione dal profilo dell'opportunità,
il TPT ha così, di fatto, assunto il ruolo di pianificatore
o di autorità di vigilanza sulla pianificazione. Come si è
visto, questo ruolo può competere unicamente al Comune in
primo luogo e, per certi versi, al Consiglio di Stato in
sede di approvazione del piano.

  Anche se altre soluzioni potrebbero essere migliori
di quella concretizzata nella variante - segnatamente un
ampliamento del comparto a lago nell'ottica di una estesa e
ancor più efficace protezione di quella zona da un punto di
vista naturalistico e paesaggistico - non si può dimenti-
care che il Consiglio comunale doveva rispettare il princi-
pio della proporzionalità nell'ambito della restrizione al-
la proprietà che la variante inevitabilmente comportava per
il proprietario dei fondi. Vista sotto questo aspetto, la
soluzione adottata dal Comune permette senza dubbio di ri-
spettare adeguatamente, da un lato, per quanto viene impo-
sto dal piano direttore cantonale, l'interesse generale al

pubblico accesso alla zona a lago e alla sua utilizzazione
comune, mediante la creazione di una passeggiata a lago e
la formazione di aree di svago, e dall'altro lato, l'inte-
resse del privato a usufruire della sua proprietà nei limi-
ti concessigli dalla Costituzione e dalle leggi.

  A ragione pertanto i ricorrenti hanno lamentato una
inammissibile ingerenza della precedente istanza nel pro-
cesso pianificatorio comunale, e censurato la violazione
dell'autonomia comunale. Su questo punto il ricorso deve
essere accolto.

  b)  La sentenza impugnata deve essere annullata
anche per le considerazioni ivi espresse sulla pretesa in-
compatibilità della variante con gli indirizzi del piano
direttore relativi alla protezione delle componenti natura-
li del territorio, contenuti in particolare nella scheda di
coordinamento 1.3.50.

  aa)  Secondo la Corte cantonale quella in discus-
sione sarebbe a tutti gli effetti una delle ultime zone na-
turali abbastanza integre esistenti sulle rive del Ceresio
per la presenza, a ovest, della riva del lago, a nord, di
un residuo di bosco golenale e, a sud, di un piccolo corso
d'acqua (la "roggia di Agnuzzo"). Sulle rive di questo ru-
scello e in parte lungo la sponda del lago si troverebbe
ancora la tipica vegetazione ripuale, con canneti, che per-
mette il sostentamento di numerose specie di pesci, di an-
fibi e di uccelli. Appoggiandosi sostanzialmente alle con-
siderazioni dell'Ufficio caccia e pesca e dell'Ufficio pro-
tezione della natura, il TPT ha quindi considerato la sot-
tile striscia del comparto D non adeguata per tutelare i
valori naturalistici della zona e ha proposto un arretra-
mento dei comparti B e C verso la strada cantonale, ridu-
cendo così la fascia a verde inedificabile del comparto A.

  bb)  La scheda di coordinamento 1.3.50 (stato: in-
formazione preliminare) indica la zona di "Agnuzzo" tra
quelle ove i contenuti naturali sono stati individuati ma
non ancora approfonditi scientificamente. Invero, ci si
potrebbe chiedere se questi obiettivi possano essere rife-
riti anche all'area del "Cantonetto", visto che la citata
scheda e la corrispondente rappresentazione sul piano car-
tografico (n. 14) indicano una zona situata più a nord
rispetto al territorio che qui interessa. Il quesito può
comunque rimanere aperto, poiché in ogni caso la variante
pianificatoria rispetta i precetti naturalistici e ambien-
talisti della pianificazione superiore. Infatti, la parte
sud del comprensorio, lungo la riva del ruscello e lungo
parte della riva del lago, là dove secondo la Corte canto-
nale vi sarebbe vegetazione degna di protezione e di grande
importanza naturalistica (canneti, vegetazione ripuale ti-
pica, ecc.), è indicata sul piano quale zona "verde da va-
lorizzare". In sua corrispondenza, come pure lungo tutto il
confine tra la zona edificabile del comparto B e quella
inedificabile del comparto C, sono inoltre state tracciate
le linee di arretramento, entro le quali non è possibile
costruire, proprio per la necessità di salvaguardare e pro-
teggere maggiormente quella parte naturale del comprenso-
rio. In queste condizioni non si può affermare che la va-
riante in questione sarebbe incompatibile con il piano di-
rettore, ritenute da un lato le misure previste dal piano
regolatore, dall'altro i termini necessariamente vaghi e
provvisori nei quali si esprime il piano direttore, che non
permettono ancora, al livello attuale di studio, di poter
valutare la reale incidenza sul territorio di questi ele-
menti naturali e la loro importanza.

  Certo, l'Ufficio protezione della natura e l'Uffi-
cio caccia e pesca si sono espressi in termini alquanto
negativi e, pur rimanendo in termini generali, hanno con-
cluso che il comparto D non sarebbe abbastanza ampio per

garantire una funzione ecologica delle rive ripuali e la-
cuali. Non bisogna tuttavia dimenticare che queste conside-
razioni sono la conseguenza di una valutazione limitata a
un ben specifico aspetto, riguardante il ristretto ambito
di competenza di questi servizi cantonali, che non hanno
necessariamente potuto considerare tutti gli aspetti e tut-
te le conseguenze che la variante comporta, dal profilo
pubblico e da quello privato.

  Infatti, se da una parte non può essere negata la
necessità di proteggere questi ambienti da un punto di vi-
sta naturalistico e paesaggistico, dall'altra parte occorre
rilevare che il piano direttore prescrive alle autorità il
compito di salvaguardare e valorizzare le rive dei laghi e
dei fiumi, incrementando la possibilità di pubblica frui-
zione e di pubblico accesso, promuovendo, in particolare,
l'acquisto e la sistemazione di aree da destinare allo sva-
go e al ristoro pubblici (Rapporto esplicativo del PD, cap.
A 9.2.2). Evidentemente questo obiettivo non può essere
raggiunto mettendo in atto una politica di protezione dei
siti naturali a senso unico. Occorre in realtà trovare un
giusto connubio tra la tutela della natura e del paesaggio
e la possibilità di pubblica fruizione delle rive dei laghi
e dei fiumi. In questa ottica, la variante proposta dal Co-
mune permette di tenere in debito conto sia l'uno sia l'al-
tro obiettivo, riservando la fascia a lago alla pubblica
utenza, senza con ciò dimenticare le parti più bisognose di
protezione dal punto di vista naturalistico (parte della
riva del lago e tutta la riva del ruscello). Ciò era stato
del resto già rilevato dal Dipartimento del territorio
nell'esame preliminare del 13 dicembre 1996, visto che, do-
po un esame globale della situazione, esso si è espresso in
termini molto positivi sulla variante, che garantiva a suo
dire un'utilizzazione del territorio il più conforme possi-
bile alle sue peculiarità.

  c)  Per tutte queste considerazioni, la sentenza
impugnata su questo punto non merita protezione e va annul-
lata.

  8.-  I ricorrenti censurano anche la mancata con-
ferma da parte del TPT del grado di sensibilità III al com-
parto territoriale del "Cantonetto" e ravvisa nella deci-
sione di propendere per un grado di sensibilità II un ac-
certamento manifestamente incompleto dei fatti e una viola-
zione del diritto federale, segnatamente dell'art. 43 OIF.
Per la prospettata destinazione residenziale, pubblica, ri-
creativa e sportiva dei fondi e, di conseguenza, per il ca-
rattere misto dell'intero comprensorio, si applicherebbe in
realtà, secondo i ricorrenti, il grado di sensibilità III,
conformemente a una scelta peraltro condivisa dal Consiglio
di Stato.

  Il TPT ha ritenuto che, trattandosi di una nuova
zona edificabile secondo l'art. 29 OIF, devono essere ri-
spettati i valori di pianificazione previsti dal corrispon-
dente grado di sensibilità. Esso ha rilevato che i valori
di esposizione al rumore, secondo il catasto del rumore al-
lestito nell'ambito della domanda di concessione per l'am-
pliamento dell'aeroporto di Lugano-Agno, supererebbero già
ora, in quel comprensorio, i 55 dB(A) e potrebbero raggiun-
gere i 60 dB(A) nel 2005; ha aggiunto che misure di risana-
mento risulterebbero praticamente vane e concluso che l'as-
segnazione dei fondi litigiosi a una nuova zona edificabile
non è possibile se la sua destinazione richiede l'applica-
zione del grado di sensibilità II. La Corte cantonale, con-
siderato preponderante il carattere residenziale del com-
prensorio, ha quindi ritenuto necessario proteggere i con-
tenuti maggiormente sensibili al rumore, ossia le residen-
ze, negandogli l'attribuzione del grado di sensibilità III,

riservato alle zone miste; ha inoltre ritenuto inammissibi-
le il declassamento previsto dall'art. 43 cpv. 2 OIF per le
zone già esposte al rumore.

  a)  L'OIF elenca in modo esaustivo i gradi di sen-
sibilità da assegnare alle varie zone di utilizzazione. In
questo ambito, l'autorità competente deve esaminare quale
grado di sensibilità secondo l'art. 43 cpv. 1 OIF - e cioè
GS I per le zone che richiedono una protezione fonica ele-
vata (lett. a), GS II per le zone in cui non sono ammesse
aziende moleste (lett. b), GS III per le zone in cui sono
ammesse aziende mediamente moleste (lett. c), GS IV per le
zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste (lett.
d) - corrisponde alle differenti zone del diritto cantonale
o comunale (DTF 120 Ib 287 consid. 3c/bb e rinvii).

  Giusta l'art. 44 cpv. 1 e 2 OIF i gradi di sensibi-
lità vanno attribuiti attraverso i regolamenti edilizi o i
piani di utilizzazione, in occasione della loro adozione o
della loro modificazione, al più tardi però entro dieci
anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza. Questo compito
è stato riservato dal legislatore ticinese in primo luogo
ai Comuni: l'art. 28 cpv. 2 lett. q LALPT prevede infatti
che i piani regolatori comunali assegnino, fra l'altro, i
gradi di sensibilità per la protezione dai rumori a ogni
singola zona di utilizzazione. Anche se le autorità compe-
tenti devono attenersi alle disposizioni dettate dall'art.
43 OIF, la giurisprudenza riconosce loro un certo margine
di apprezzamento nell'attribuzione e nella determinazione
di tali gradi secondo le procedure previste dall'art. 44
OIF (DTF 120 Ib 287 consid. 3c/bb, 119 Ib 179 consid. 2a,
118 Ib 66 consid. 2b, 117 Ib 20 consid. 6 e rinvii; Schür-
mann/Hänni, op. cit., pag. 289; Klaus A. Vallender/Reto
Morell, Umweltrecht, Berna 1997, pag. 255). Le autorità di
ricorso possono intervenire unicamente quando la decisione
poggi su un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento

(sul potere cognitivo del Consiglio di Stato, rispettiva-
mente del Tribunale della pianificazione del territorio,
cfr. supra consid. 6).

  b)  Secondo le norme di attuazione il comparto A è
inedificabile e attrezzato a verde, con percorsi di accesso
veicolare e pedonale al resto del comprensorio, il comparto
C è riservato allo svago e al verde privato, con infra-
strutture fisse collegate a tale funzione quali piscine
scoperte, arredi e pergole, mentre il comparto D è riserva-
to al pubblico svago, con la formazione di percorsi pubbli-
ci comprendenti, come si è visto, la nota passeggiata a
lago; nel comparto B, edificato, sono stati distinti due
lotti: il primo, con una superficie utile lorda di 1500 m2,
destinato a esercizi turistici aperti al pubblico (albergo,
ristorante, snack, bar, sale di divertimento e simili), con
attrezzature per il gioco e lo sport utilizzabili anche dal
pubblico e posteggi per 40-60 vetture destinati ai fruitori
di queste strutture e di altre strutture aperte al pubblico
o parapubbliche; il secondo lotto, con una superficie utile
lorda di 5400 m2, è riservato all'uso privato per edifici
destinati alla residenza primaria (almeno il 40% della su-
perficie utile lorda), alla residenza secondaria e al turi-
smo (alberghi, ristoranti, bar e simili), nonché ai servi-
zi, in particolare ai posteggi (da 50 a 70) necessari per i
fruitori degli edifici e i loro visitatori.

  Questa concezione degli spazi all'interno del com-
prensorio, così come prevista nella variante del piano re-
golatore, non può essere considerata prevalentemente resi-
denziale, con "assoluta preponderanza" dei contenuti resi-
denziali privati rispetto alle aree pubbliche di svago, se-
condo quanto vorrebbero le controparti e secondo quanto ha
ritenuto il TPT. Anche se la parte destinata alle abitazio-
ni private occupa uno spazio importante a non può essere

dimenticato che in esso (art. 6.2.2 delle norme di attua-
zione del piano regolatore) sono previste pure installazio-
ni turistiche come alberghi, ristoranti, bar e simili, con
un ruolo di servizio e aperte al pubblico in generale. Gli
accertamenti riportati a tal proposito nella decisione im-
pugnata sono dunque inesatti e incompleti, ciò che ha in-
dotto la Corte cantonale a dare peso unicamente alle resi-
denze primarie e secondarie previste nel comparto B. La
precedente istanza ha quindi a torto trascurato di valutare
la destinazione anche pubblica dei comparti B e C, che
ospiteranno, come si è visto anche ristoranti, bar, posteg-
gi privati e pubblici, nonché infrastrutture pubbliche de-
stinate allo sport e al gioco, aree verdi con installazioni
pubbliche per lo svago, ecc. Inoltre, non va dimenticato, a
proposito dell'applicazione dell'art. 29 cpv. 1 OIF, che l'
area litigiosa già ospitava, anche se non ovviamente su
tutta la superficie, un importante complesso, di cui è sta-
ta poi avviata l'opera di demolizione in vista di un'edifi-
cazione (non attuata) già al beneficio di una licenza edi-
lizia.

  Le considerazioni della precedente istanza, secondo
cui l'unica destinazione pubblica chiaramente indicata nel-
la variante pianificatoria consisterebbe nella stretta fa-
scia a lago del comprensorio (comparto D), non possono es-
sere condivise poiché, come si è rilevato, anche altri com-
parti risultano accessibili e chiaramente destinati a per-
sone che non vi risiedono, senza essere strettamente e ne-
cessariamente collegati con la funzione residenziale della
zona. In tali circostanze, e per tutti questi motivi, deve
pertanto essere ammesso il carattere misto del comprenso-
rio. L'alternanza di contenuti di natura residenziale-pri-
vata, pubblica, ricreativa e sportiva ha determinato la
scelta del Comune di ravvisare nel comprensorio medesimo
attività mediamente moleste ai sensi dell'art. 43 cpv. 1
lett. c OIF. Questa scelta, peraltro avallata dal Consiglio

di Stato, non eccede i margini del potere d'apprezzamento
che compete al Comune.

  La sentenza del TPT, basata su accertamenti inesat-
ti e incompleti dei fatti, negando la legittimità della
scelta operata dal Comune e confermata dal Consiglio di
Stato, oltre che essere lesiva del diritto federale, confi-
gura un'inammissibile ingerenza nelle competenze attribuite
al Comune, rispettivamente al Consiglio di Stato quale
autorità di approvazione del piano regolatore. Di conse-
guenza, i ricorsi devono essere accolti anche su questo
punto e la sentenza del TPT annullata.

  9.-  Visto l'esito dei ricorsi e ritenuto che la
sentenza impugnata deve essere annullata già per i motivi
sopra citati, il Tribunale federale può prescindere dall'
esaminare le ulteriori censure contenute nelle memorie ri-
corsuali, in particolare l'asserita violazione della garan-
zia della proprietà, lamentata dal ricorrente Hans Bucher.

  10.-  I ricorsi di diritto amministrativo e di di-
ritto pubblico devono pertanto essere accolti e la sentenza
impugnata annullata. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 OG). Il WWF Svizzera e il WWF Sezione Svizzera Italia-
na, in quanto associazioni di protezione dell'ambiente, so-
no esentati dal pagamento della tassa di giustizia per la
procedura davanti al Tribunale federale, ma non dal paga-
mento delle ripetibili (DTF 123 II 337 consid. 10). Al Co-
mune di Muzzano, che non dispone di un proprio servizio
giuridico e che si è pertanto avvalso di un patrocinatore
legale, sono riconosciute le ripetibili solo per le proce-
dure dipendenti dai ricorsi di diritto pubblico, non per
quelle dei ricorsi di diritto amministrativo (art. 159 cpv.
2 OG). Al ricorrente Hans Bucher, le ripetibili vengono in-
vece assegnate per entrambi i procedimenti della sede fede-
rale.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  I ricorsi di diritto amministrativo e i ricorsi
di diritto pubblico sono accolti e la sentenza impugnata è
annullata.

  2.  La tassa di giustizia complessiva di fr.
4000.-- è posta a carico di Siri Keller. Il WWF Svizzera,
il WWF Sezione Svizzera Italiana e Siri Keller rifonderan-
no, con vincolo di solidarietà, al Comune di Muzzano fr.
2000.-- e a Hans Bucher fr. 4000.-- a titolo di ripetibili
della sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione della
pianificazione territoriale del Dipartimento del territo-
rio, al Tribunale della pianificazione del territorio del
Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio.

Losanna, 11 dicembre 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,                       La Cancelliere ad hoc,