I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.362/1999
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1A.362/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 14 novembre 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Favre. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto amministrativo del 28 dicembre 1999 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. Carlo Rezzonico, studio legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggi- ni, Lugano, contro la decisione emessa il 26 novembre 1999 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria avviata su domanda della Repubblica italiana; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- La Procura della Repubblica presso il Tribuna- le di La Spezia ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento aperto, tra l'altro, nei confronti di A.________ per reati fallimentari. L'Autorità estera ha chiesto in particolare di perquisire l'abitazione di A.________ e di sequestrare la documentazione bancaria e quella relativa alle sue disponibilità finanziarie. Con decisione del 31 marzo 1996 il Procuratore pub- blico ticinese ha decretato l'ammissibilità della domanda: l'11 aprile seguente è stata effettuata la perquisizione richiesta ed è stata sequestrata varia documentazione. I coniugi A.________ hanno impugnato questo provvedimento dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'ap- pello del Cantone Ticino (CRP) che, mediante decisione del 22 settembre 1997, ha revocato l'effetto sospensivo prece- dentemente concesso al gravame affinché il Procuratore pubblico potesse esaminare la documentazione sequestrata ed emanare la decisione finale. Il 3 novembre 1997 il Tribuna- le federale ha dichiarato inammissibile un gravame interpo- sto dagli insorgenti contro la decisione della CRP. B.- Il 26 aprile 1999 il Procuratore pubblico, do- po aver esaminato la documentazione sequestrata, ha ordina- to la trasmissione all'Autorità richiedente di otto rela- zioni bancarie; ha ritenuto invece gli altri atti e docu- menti irrilevanti per il procedimento penale estero. A.________ ha impugnato la decisione di trasmissio- ne dinanzi alla CRP, che con giudizio del 26 novembre 1999 ha respinto l'impugnativa. C.- Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedere l'effetto sospen- sivo al gravame, e in via principale di annullare la deci- sione impugnata e di rifiutare la richiesta di assistenza; in via subordinata, postula di non trasmettere i documenti bancari indicati nel dispositivo n. 2 della decisione di chiusura del 26 aprile 1999; in via ancor più subordinata, chiede di trasmettere solo i documenti del 1991. La CRP si è riconfermata nel giudizio impugnato, il Procuratore pubblico e l'Ufficio federale di polizia chie- dono di respingere il ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in ma- teria penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La leg- ge federale sull'assistenza internazionale in materia pena- le del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle que- stioni che la prevalente Convenzione internazionale non re- gola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 123 II 595 consid. 7c). b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verifi- care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo, che contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge (art. 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell' art. 80f cpv. 1 AIMP. d) I documenti di cui è ordinata la trasmissione, relativi a conti bancari intestati al ricorrente, sottopo- sto a indagini nel procedimento penale estero, sono stati sequestrati nel quadro di una perquisizione del suo appar- tamento. Egli è quindi toccato personalmente e direttamente dalla contestata misura di assistenza: la sua legittimazio- ne a ricorrere è pacifica (art. 21 cpv. 3 e art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. b OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa). 2.- Il ricorrente fa valere che la decisione im- pugnata, carente di motivazione, violerebbe gli art. 80d AIMP, 4 vCost. e 6 n. 1 CEDU. a) La critica, che attiene in realtà alla conte- stata utilità dei documenti litigiosi per il procedimento estero, è priva di fondamento. In effetti, nella decisione impugnata la CRP ha chiaramente spiegato perché le obiezio- ni del ricorrente dovevano essere respinte. L'obbligo di motivazione, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.) per quanto riguarda il di- ritto di essere sentito (al riguardo v. DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 124 II 132 consid. 2a) e, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, dal nuovo art. 80d AIMP, ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli inte- ressati di afferrare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'Au- torità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisio- ne medesima (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). L'art. 80d AIMP non conferisce un diritto più esteso (DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.). Da questo profilo la decisione impugnata è sufficientemente motivata. L'art. 6 CEDU non è, di massima, applicabile nell'ambito della procedura amministrativa dell'assistenza giudiziaria internazionale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185 e riferimenti). b) Il ricorrente fa valere che l'esposto dei fatti contenuto nella richiesta italiana sarebbe lacunoso. So- stiene inoltre che nei suoi confronti l'Autorità estera procede per accuse minori sicché unico scopo della rogato- ria sarebbe di assumere prove contro terzi, coinvolti nel procedimento penale maggiore. La censura è infondata, visto che la domanda adem- pie le esigenze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP. Come ha rilevato la Corte cantonale, nella rogatoria sono esposti i fatti che sostanziano la sospettata bancarotta fraudolenta realizzata in danno dei creditori mediante dis- sipazione di beni aziendali e occultamento di perdite. I Giudici cantonali hanno aggiunto che tali ipotesi di reato trovano d'altronde riscontro in provvedimenti restrittivi della libertà personale dei figli del ricorrente e, succes- sivamente, nell'ordinanza di rinvio a giudizio del 24 otto- bre 1998 di vari imputati, tra cui figura il ricorrente stesso. Il ricorrente disattende inoltre che l'Autorità estera non deve provare la commissione del prospettato rea- to né, come da lui a torto sostenuto, ch'egli avrebbe fatto confluire su conti svizzeri il provento delle sospettate attività illecite, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri so- spetti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né essa deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopéra- tion judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. an- che DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Non spetta infine al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla valutazione delle prove - contestata dal ricorrente secondo cui nel de- creto di rinvio a giudizio egli sarebbe stato essenzialmen- te coinvolto per una operazione di cosiddetto "levereged by out", a suo dire di per sé lecita - posta a fondamento del- la richiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4): tale quesito dovrà essere verificato dal Giudi- ce italiano del merito, atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusi- va (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Del resto, contestando la sussistenza e l'importan- za del prospettato reato, il ricorrente misconosce che l' assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato com- messo e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). Inoltre, ai fini dell'assistenza giudiziaria non sono de- terminanti solo le imputazioni rivolte alla persona nei cui confronti è diretta la domanda, ma pure gli atti punibili all'estero e, quindi, in concreto, anche la fattispecie concernente gli altri indagati. c) Secondo il ricorrente, il Procuratore pubblico, limitandosi a rilevare che la documentazione di cui ha or- dinato la trasmissione è sicuramente utile all'Autorità ri- chiedente e non risulta manifestamente estranea alla roga- toria, non avrebbe indicato alcuna connessione tra le prove richieste dall'Italia e i prospettati reati. La critica è infondata. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, la connessione tra le informazioni finanziarie riguardanti il ricorrente e i reati descritti nella domanda estera è manifesta. In effetti, da una parte il ricorrente è accusato d'aver spogliato il patrimonio della società A.________ per vari miliardi di lire ita- liane, dall'altra anche i suoi figli sono imputati di ana- loghi reati. La ricerca di tracce dei sospettati reati, rispettivamente della destinazione dell'illecito provento degli stessi presso uno dei coimputati domiciliato in Sviz- zera, è chiaramente connessa all'inchiesta italiana. Ne segue altresì che anche l'utilità e la rilevanza potenziale della documentazione litigiosa per il procedimento estero sono manifeste (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 con- sid. 3a e b; Zimmermann, op. cit., n. 478, in particolare pag. 370). In tale ambito è sufficiente che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifi- ca manifestamente per il ricorrente, indagato in Italia (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227). d) Limitandosi ad addurre la palese inutilità del- la documentazione in esame per il procedimento estero il ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Né la richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata poiché l'invocato principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), non è manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) né la domanda appare abusiva, visto che le informazioni richieste sono idonee, tenuto conto della natura dei prospettati rea- ti, a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'appa- renza: per il resto la valutazione definitiva del materiale probatorio è riservata al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552). e) Privo di fondamento è anche l'assunto ricorsua- le secondo cui, qualora il Tribunale federale non annullas- se la decisione impugnata, gli spetterebbe pronunciarsi sull'utilità dei documenti per il procedimento estero. Il ricorrente non può limitarsi semplicemente, nel presente ricorso, a sostenere l'irrilevanza della documen- tazione bancaria per il procedimento estero. Così formula- ta, la critica è inammissibile. In effetti, come si evince dall'incarto, il ricorrente si è limitato a contestare ge- nericamente il sequestro della documentazione bancaria sen- za tuttavia indicare con precisione quali documenti, e per- ché, non avrebbero dovuto essere trasmessi allo Stato ri- chiedente, e chiedendo in via subordinata di trasmettere solo i documenti del 1991. Ora, spetta alle persone o so- cietà interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.): esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, a indicare all' Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'Autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza partecipar- vi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di un ricor- so, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Per di più, nemmeno nel presen- te gravame il ricorrente indica quali singoli documenti non dovrebbero essere trasmessi. In tale ambito egli si limita ad addurre, in manie- ra del tutto generale, che la trasmissione dei documenti del periodo 1992 - 1996 sarebbe superflua, visto che i fat- ti oggetto d'indagini sono avvenuti nel 1991. Ora, quando le Autorità estere chiedono informazioni su conti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimoniali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò perché deb- bono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone o entità giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e c). f) A sostegno dell'inutilità dei documenti bancari per il procedimento estero il ricorrente invoca infine il decreto di rinvio a giudizio del 24 ottobre 1998 emanato, nei suoi confronti e nei confronti di altri imputati, dal Giudice del Tribunale di La Spezia. Ora, trattandosi di ma- teriale probatorio, la giurisprudenza considera che la do- manda estera diventa senza oggetto solo se il processo all' estero si è nel frattempo concluso con un giudizio defini- tivo; l'Autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo cor- so (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., Berna 1999, n. 168). Del resto, secondo l'art. 430 comma 1 CPP italiano, indagini nel quadro dell'assistenza giudiziaria sono ammissibili anche successivamente all' emissione del decreto che dispone il giudizio (DTF 123 II 153 consid. 5). Inoltre, la questione di sapere se le prove raccolte possono essere utilizzate nel procedimento aperto in Italia dovrà essere decisa dal Giudice estero del meri- to. Né il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta. 3.- Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi- le, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e all'Ufficio federa- le di giustizia. Losanna, 14 novembre 2000 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,