Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.357/1999
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1A.357/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     13 novembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 21 dicembre
1999 presentato da A.________, Stradella (I), patrocinato
dall'avv. Carlo Lombardini, studio legale Poncet Turrettini
Amaudruz Neyroud e associati, Ginevra, contro la decisione
emessa il 23 novembre 1999 dal Ministero pubblico della
Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di as-
sistenza giudiziaria in materia penale avviata su domanda
della Repubblica italiana;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  La Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le ordinario di Milano ha inoltrato il 2 luglio 1996 e il
14 ottobre 1996 una richiesta di assistenza giudiziaria,
completata il 10 ottobre 1997, nell'ambito di un procedi-
mento penale avviato nei confronti di B.________,
C.________, D.________, E.________ e altre persone per i
reati di corruzione e falso in bilancio. Secondo l'Autorità
estera, il Gruppo X.________ avrebbe creato, per il tramite
di complesse operazioni con risvolti anche illegali, ingen-
ti disponibilità finanziarie, versate in parte su un conto
bancario svizzero intestato alla società Y.________, di cui
il gruppo X.________ è il beneficiario economico. Dai docu-
menti sequestrati dalle Autorità italiane presso istituti
di credito di San Marino risulterebbe che parte di queste
provviste in denaro contante sarebbe stata accreditata
dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti bancari,
indicati nella rogatoria, presso la OTB-Overland Bank di
Lugano, ora Banca Unione di Credito (BUC). L'Autorità ita-
liana intende conoscere la natura e le eventuali destina-
zioni finali di queste operazioni, gestite da F.________,
risiedente a Muzzano. Quest'ultimo ha dichiarato di aver
ricevuto l'ordine di riversare parte di una realizzazione
sul conto Z.________ presso la BUC.

  B.-  Con ordinanza di entrata in materia e di se-
questro del 10 dicembre 1997 il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di po-
lizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato
l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato, come richiesto
dall'Autorità estera, il sequestro dei conti Q.________ e
W.________ presso la BUC di Lugano. Ha chiesto altresì alla
BUC di trasmettergli la documentazione relativa al conto

Z.________, di cui è titolare il fiduciario G.________. Il
27 ottobre 1999 il MPC, ritenuto che dal conto Z.________
erano stati effettuati numerosi versamenti sul conto
J.________ presso la BUC, intestato ad A.________, ha ordi-
nato il sequestro di questa relazione bancaria. A.________
si è opposto alla prospettata trasmissione, adducendo che
l'Autorità richiedente non avrebbe, più alcun interesse
all'esecuzione della rogatoria e che le misure adottate dal
MPC costituirebbero una ricerca indiscriminata di prove.

  Il 23 novembre 1999 il MPC, dopo aver esaminato la
documentazione sequestrata e respinto le censure addotte
dall'insorgente, ha ordinato la trasmissione della documen-
tazione relativa al conto appartenente ad A.________.

  C.-  Avverso questa decisione A.________ inoltra un
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Chiede, in via preliminare, di concedere l'effetto sospen-
sivo al gravame e, in via principale, di annullare la deci-
sione impugnata e di dichiarare inammissibile le richieste
estere; in via subordinata postula d'invitare l'Autorità
richiedente a spiegare l'interesse alla trasmissione dei
documenti sequestrati spontaneamente dal MPC.

  L'Ufficio federale di polizia propone di respingere
il ricorso, il MPC di respingerlo in quanto ammissibile.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Italia e Svizzera sono parti contraenti
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La
legge federale sull'assistenza internazionale in materia

penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinan-
za di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle
questioni che la prevalente Convenzione internazionale non
regola espressamente o implicitamente, come pure quando il
diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di
quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134
consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen-
tali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

  b)  Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123
II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia
tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi-
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le
conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

  c)  Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo, che con-
tro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge
(art. 80l cpv. 1 AIMP), è ricevibile sotto il profilo dell'
art. 80g cpv. 1 AIMP.

  d)  Il gravame è stato interposto dal titolare del
conto oggetto della contestata misura di assistenza. La sua
legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h
lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF
126 II 258 consid. 2d/aa).

  2.-  Il ricorrente fa valere che la richiesta di
assistenza e il suo complemento sarebbero lacunosi e viole-
rebbero pertanto gli art. 14 CEAG e 28 AIMP. Sostiene inol-
tre che si sarebbe in presenza di una ricerca indiscrimina-
ta di prove e che l'Autorità richiedente avrebbe perso ogni
interesse all'esecuzione della rogatoria.

  a)  È manifesto, e ammesso espressamente dal ricor-
rente, che la rogatoria e il complemento litigioso s'inse-
riscono nel quadro della richiesta iniziale del 2 luglio
1996 - da lui prodotta e riassunta - e di altre richieste
strettamente connesse. Queste richieste sono note al Tribu-
nale federale e al patrocinatore stesso del ricorrente e
riguardano quest'ultimo, C.________ e la società Y.________
(cfr. in particolare 1A.35/1996, 1A.411/1996, 1A.202, 204,
259/1997, 1A.275/1999); la loro ammissibilità è già stata
confermata dal Tribunale federale. La conclusione ricorsua-
le di dichiarare inammissibili le domande del 2 luglio 1996
e dell'8 luglio 1996 (recte 1997) sono pertanto chiaramente
irricevibili. L'Autorità estera non era tenuta a ribadire
compiutamente i sospetti addotti in quelle domande e nei
successivi atti, già ritenuti sufficienti dalle Autorità
svizzere. Per di più, il ricorrente non fa valere d'aver
chiesto di poter esaminare le precedenti domande, connesse
con la presente causa, né che il MPC gli avrebbe negato,
violando se del caso l'art. 80b cpv. 1 AIMP, il diritto di
consultarle. L'esposto dei fatti, non lacunoso, è pertanto
vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 con-
sid. 5b pag. 121 seg.).

  b)  Nel presente gravame il ricorrente può critica-
re solo la richiesta del 14 ottobre 1996 e il complemento
del 10 ottobre 1997, sui quali il Tribunale federale non si
è ancora pronunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP), come pure la
trasmissione propriamente detta delle nuove informazioni e

delle risultanze scaturite durante la procedura di istru-
zione (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b).

  c)  Dalla domanda integrativa del 10 ottobre 1997
che, contrariamente all'assunto ricorsuale, adempie le esi-
genze poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP, si evince
che, nell'ambito di indagini contro H.________ e altri, è
emerso che il gruppo X.________, attraverso complesse ope-
razioni, con risvolti anche illegali, ha creato una provvi-
sta di 110 miliardi di lire destinata, tra l'altro, al pa-
gamento di tangenti. Tale somma è stata versata in parte su
un conto bancario svizzero intestato alla società
Y.________, il cui beneficiario economico è il gruppo
X.________; parte della provvista è stata fatta accredi-
tare, dopo vari passaggi, dalla Cassa di Risparmio di San
Marino su conti presso la OTB, ora BUC, appartenenti alla
società W.________ e alla Q.________, giungendo poi, in
parte, sul conto Z.________; in base all'esame della docu-
mentazione di quest' ultimo il MPC ha accertato che le som-
me transitatevi sono finite sul conto del ricorrente, inda-
gato in Italia e noto alle Autorità milanesi nell'ambito di
procedimenti connessi a quello oggetto della presente do-
manda.

  3.-  Il ricorrente fa valere che la richiesta este-
ra costituirebbe un'inammissibile ricerca indiscriminata di
prove, lesiva del principio della proporzionalità.

  a)  La censura è priva di ogni fondamento. Come
rettamente indicato nella decisione impugnata, l'Autorità
italiana ha chiesto di sequestrare, presso la BUC, i conti
della W.________ e della Q.________; ha chiesto altresì
espressamente di consegnarle, qualora dovesse emergere che
tali conti sono stati utilizzati quale mero transito, i do-
cumenti relativi agli ulteriori impieghi delle somme accre-
ditate, postulando "il sequestro di eventuali conti di

destinazione". Il MPC ha rilevato che le operazioni cui
s'interessano le Autorità italiane sono state gestite da
F.________, il quale ha dichiarato di aver ricevuto l'ordi-
ne di riversarne una parte sul conto Z.________ presso la
BUC: con giudizio odierno il Tribunale federale ha confer-
mato la trasmissione dei documenti di questo conto (causa
1A.269/1999); nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria
il titolare di questa relazione ha dichiarato che le opera-
zioni effettuate sul suo conto erano semplici operazioni di
passaggio a favore del conto intestato al ricorrente.

  Ora, ritenuto che l'Autorità estera ha chiesto il
sequestro di eventuali conti di destinazione delle citate
somme, il MPC, ordinando la trasmissione dei documenti di
un siffatto conto, ha agito conformemente alla prassi del
Tribunale federale. In effetti, contrariamente all'assunto
del ricorrente, il MPC non ha sequestrato spontaneamente la
documentazione del suo conto. Eseguendo la richiesta estera
esso ha bensì individuato e sequestrato la documentazione
bancaria di un conto di destinazione di somme provenienti
dalle provviste costituite illegalmente. Tale modo di agire
è giustificato poiché idoneo a far progredire l'inchiesta
estera, permettendo di ricostruire tutti i passaggi dei
fondi sui vari conti e di accertare quello di destinazione.

  È quindi a torto che il ricorrente sostiene che il
MPC non avrebbe potuto effettuare, di propria iniziativa e
spontaneamente, le indagini esperite e che, così facendo,
avrebbe concesso l'assistenza ultra petita (al riguardo ve-
di DTF 115 Ib 186 consid. 4 pag. 192 in fine, 375 consid.
7, 116 Ib 96 consid. 5c). La giurisprudenza, nota al patro-
cinatore del ricorrente e rettamente applicata dal MPC, ha
infatti sostanzialmente attenuato la portata del principio
"ne eat judex ultra petita", desumibile da quello della
proporzionalità; l'Autorità richiesta può quindi interpre-
tare in maniera estensiva la domanda, qualora sia accertato

che - come nella fattispecie - su questa base tutte le con-
dizioni per concedere l'assistenza sono adempiute; tale mo-
do di procedere può evitare in effetti la presentazione di
un'eventuale richiesta complementare (DTF 121 II 241 con-
sid. 3a).

  b)  Visto inoltre che l'Autorità estera chiede in-
formazioni su precise relazioni bancarie, riguardo a deter-
minati versamenti e alla loro destinazione finale, non si è
neppure in presenza, come sostenuto a torto dal ricorrente,
di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedi-
tion"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367
consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 con-
sid. 3a). Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che,
come rilevato dal MPC nella decisione impugnata, si è indi-
viduato questo conto partendo dai versamenti effettuati
sulle relazioni delle società indicate dagli inquirenti
italiani, effettuando vari passaggi atti verosimilmente a
nascondere il vero destinatario dei fondi, ossia il ricor-
rente, dirigente del gruppo X.________ e indagato all'este-
ro. Il MPC ha precisato altresì che alla chiusura del conto
i fondi residui sono stati trasferiti sul conto K.________,
intestato al ricorrente, presso l'allora Società di Banca
Svizzera di Lugano, la cui documentazione è già stata tra-
smessa all'Italia (sentenza inedita del 27 marzo 1998, cau-
sa 1A.227/1997).

  c)  Ne segue altresì che l'utilità e la rilevanza
potenziale della documentazione litigiosa per il procedi-
mento estero è manifesta (DTF 122 II 367 consid. 2c, 121 II
241 consid. 3a e b; Robert Zimmermann, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n.
478, in particolare pag. 370). Per di più, il ricorrente
non può limitarsi, nel presente ricorso, a sostenere l'ir-
rilevanza della documentazione bancaria visto il tempo tra-
scorso dall'inoltro della domanda. Questa critica è

inammissibile. In effetti, come viene rilevato nella deci-
sione impugnata, e come non è contestato dal ricorrente,
quest'ultimo nel memoriale prodotto al MPC si è limitato a
contestare genericamente il sequestro del suo conto senza
tuttavia indicare con precisione quali documenti, e perché,
non avrebbero dovuto essere trasmessi allo Stato richieden-
te, sollecitando invece l'emanazione di un'ordinanza di
trasmissione. Spetta infatti alle persone o società inte-
ressate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i
documenti e le informazioni da trasmettere non presente-
rebbero alcun interesse per il procedimento estero (DTF 122
II 367 consid. 2d pag. 371 seg.): esse sono quindi tenute,
pena la decadenza del loro diritto, di indicare all'Autori-
tà di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non
dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo
della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il
detentore di documenti sequestrati lasci che l'autorità di
esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza
parteciparvi, per rimproverarle in seguito, nell'ambito di
un ricorso, d'aver violato il principio della proporziona-
lità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Per di più, nemmeno
nel presente gravame il ricorrente indica quali singoli do-
cumenti non dovrebbero essere trasmessi.

  d)  Infine, anche l'assunto del ricorrente secondo
cui la documentazione del suo conto sarebbe inutile per il
procedimento estero, poiché le rogatorie non menzionano né
lui né la relazione bancaria, è del tutto infondato. Infat-
ti, quando le Autorità estere chiedono informazioni su con-
ti bancari nell'ambito di procedimenti per reati patrimo-
niali, esse necessitano di regola di tutti i documenti. Ciò
perché esse debbono poter individuare il titolare giuridico
ed economico del conto e sapere a quali persone o entità
giuridiche sia pervenuto l'eventuale provento del reato
(DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3b e
c). Scopo delle richieste estere è infatti di individuare i

conti, ancora sconosciuti, di destinazione delle menzionate
somme. Non occorre pertanto invitare, come postulato dal
ricorrente, l'Autorità estera a spiegare l'interesse a ot-
tenere la documentazione litigiosa.

  4.-  Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi-
le, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio
federale di giustizia.

Losanna, 13 novembre 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
    Il Presidente,                     Il Cancelliere,