Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.276/1999
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1A.276/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      27 gennaio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il reclamo del 23 dicembre 1999 presentato da
A.________, cittadino italiano, attualmente detenuto ai fi-
ni estradizionali presso il Penitenziario cantonale "La
Stampa", Lugano, patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari,
Chiasso, contro la decisione incidentale emessa il 10 di-
cembre 1999 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, in ma-
teria di estradizione del ricorrente alla Slovenia (diritto
a comunicare liberamente con un difensore estero);

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 23 maggio 1994 e il 14 giugno 1999 l'INTER-
POL Lubiana chiedeva alle Autorità svizzere di arrestare il
cittadino italiano A.________, domiciliato a Padova (I), al
quale le autorità slovene imputano il reato di messa in
circolazione di monete false (art. 249 cpv. 1 CP sloveno).

  A.________ è stato arrestato all'aeroporto di Luga-
no-Agno dalla polizia ticinese il 28 ottobre 1999. In occa-
sione dell'interrogatorio, si è opposto all'estradizione
semplificata alla Slovenia.

  B.-  Il 1° novembre 1999 l'Ufficio federale di po-
lizia (UFP) ha emanato un ordine di arresto dell'interessa-
to in vista d'estradizione. Con decisione del 26 novembre
1999 la Camera d'accusa del Tribunale federale ha respinto
un reclamo contro l'ordine di arresto.

  Il 9 novembre 1999 l'UFP autorizzava l'arrestato ad
avere liberi colloqui con la moglie e con i figli nelle
carceri pretoriali di Bellinzona, ove era detenuto. Con de-
cisione di stessa data l'UFP ha respinto una richiesta di
scarcerazione.

  C.-  Mediante nota diplomatica del 15 novembre 1999
l'Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Berna ha for-
malmente chiesto l'estradizione di A.________.

  Per quanto qui interessa, in occasione del suo in-
terrogatorio del 2 dicembre 1999, l'estradando ha formulato
le richieste di:
-  colloqui telefonici liberi con la moglie e i due figli,

-  corrispondenza postale non sorvegliata con il suo pa-
   trocinatore di fiducia,
-  permesso di visita, senza sorveglianza, per discutere
   questioni commerciali inerenti alla sua azienda, con
   B.________,
-  colloqui liberi con l'avv. C.________, suo patrocinatore
   di fiducia nell'ambito del procedimento sloveno.

  Con lettera del 3 dicembre 1999 l'UFP ha negato
all'interessato colloqui telefonici liberi con i familiari,
autorizzando invece la corrispondenza senza censura con il
suo difensore svizzero e la visita, sotto sorveglianza, di
B.________; ha invitato il difensore sloveno a produrre una
procura e un documento attestante la sua professione, pre-
cisando che un colloquio con lui non sarebbe sottoposto a
sorveglianza qualora l'avvocato svizzero dichiari per
scritto di garantire personalmente che l'incontro si svol-
gerebbe secondo le regole deontologiche vigenti nel Cantone
Ticino. Nelle osservazioni l'interessato ha confermato
l'opposizione all'estradizione.

  Con decisione incidentale del 10 dicembre 1999 l'
UFP, rilevato che un pericolo di inquinamento delle prove
non poteva essere escluso, ha concesso all'interessato col-
loqui sorvegliati con i suoi familiari e con B.________,
come pure l'autorizzazione di visita del difensore sloveno
alle predette condizioni.

  D.-  A.________ ha presentato un reclamo alla
Camera d'accusa del Tribunale federale, chiedendo l'annul-
lamento della decisione nonché l'autorizzazione di colloqui
telefonici liberi con i familiari e colloqui liberi con il
difensore sloveno.

  L'UFP conclude per la reiezione, in quanto ricevi-
bile, del ricorso. Con replica del 1° gennaio 2000 il re-
clamante ribadisce le proprie argomentazioni e conclusioni.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli
vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF
125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 125 II 497 consid.
1a).

  b)  Alla Repubblica di Slovenia è applicabile il
Trattato d'estradizione tra la Svizzera e la Serbia, del 28
novembre 1887 (RS 0.353.981.8; DTF 120 Ib 120 consid. 1a e
b, 111 Ib 52). La legge federale del 20 marzo 1981 sull'as-
sistenza internazionale in materia penale (AIMP) e la rela-
tiva ordinanza del 24 febbraio 1982 (OAIMP) sono applicabi-
li alle questioni che il prevalente Trattato internazionale
non regola espressamente o implicitamente (cfr. art. 1 cpv.
1 AIMP; DTF 120 Ib 120 consid. 1a e rinvii), come pure
quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradi-
zione di quello convenzionale (DTF 123 II 134 consid. 1a,
122 II 140 consid. 2 pag. 142, 373 consid. 1a), riservato
il rispetto dei diritti dell'uomo (DTF 123 II 595 consid.
7c pag. 616 seg.).

  Né il ricorrente né l'UFP si esprimono invero sull'
applicabilità del Trattato; nella nota diplomatica si pre-
cisa tuttavia espressamente che l'estradizione è chiesta
conformemente al Trattato, stipulato a Vienna il 28 (16)
novembre 1887, e si richiama pure la Convenzione europea di

estradizione, del 13 dicembre 1957, ratificata dalla Slove-
nia il 16 febbraio 1995. La questione non deve essere co-
munque esaminata oltre, poiché l'atto rimproverato al ri-
corrente può costituire un reato motivante l'estradizione
(art. 35 AIMP in relazione con l'art. 242 CP) e ritenuto
che nella presente procedura non dev'essere comunque stabi-
lito se le condizioni per l'estradizione siano adempiute
(DTF 120 Ib 120 consid. 1b pag. 124 in alto).

  c)  Nella decisione, definita incidentale ai sensi
dell'art. 48 cpv. 2 AIMP, l'UFP ha indicato ch'essa poteva
essere impugnata, entro il termine di dieci giorni, dinanzi
alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Ora, questa
esamina unicamente i reclami diretti contro la legittimità
dell'arresto e della carcerazione in vista d'estradizione
(art. 47 e 48 cpv. 2 AIMP; DTF 117 IV 359 consid. 1a; sen-
tenze inedite del 2 agosto 1993 nella causa R. e del 26 no-
vembre 1999 nei confronti del ricorrente), che non formano
oggetto di questo procedimento. L'erronea indicazione del
rimedio di diritto non comporta comunque alcun pregiudizio
per il ricorrente, poiché il gravame - tempestivo (art. 106
cpv. 1 OG; DTF 114 Ib 156 consid. 1b) - è stato trasmesso
alla I Corte di diritto pubblico, competente a trattarlo.

  Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile
contro la decisione incidentale con cui l'UFP ha rifiutato
al ricorrente il diritto d'avere colloqui liberi con i suoi
familiari e il suo difensore estero (art. 25 cpv. 1 AIMP).
In deroga al principio generale sancito dall'art. 114 cpv.
1 OG, il Tribunale federale non è vincolato dalle conclu-
sioni delle parti (art. 25 cpv. 6 AIMP). Nell'applicazione
del principio dell'ufficialità, esso è però tenuto a ri-
spettare i limiti del litigio poiché non gli competono fun-
zioni di vigilanza (DTF 123 II 134 consid. 1d, 112 Ib 576
pag. 586 in medio).

  d)  Colpito dal contestato provvedimento, il ricor-
rente è legittimato ad aggravarsi, conformemente agli art.
25 cpv. 1 AIMP e 103 lett. a OG.

  2.-  Il ricorrente fa valere che la decisione impu-
gnata, invocando semplicemente un generico e astratto peri-
colo di inquinamento delle prove, sarebbe carente di moti-
vazione e lesiva quindi dell'art. 4 vCost.

  a)  Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29
cpv. 2 Cost. (e già desumibile dall'art. 4 vCost.) compren-
de tra l'altro il diritto di ricevere una decisione motiva-
ta. Una motivazione può in ogni caso esser ritenuta suffi-
ciente quando l'autorità menzioni, almeno brevemente, i mo-
tivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni
di rendersi conto della portata del giudizio e delle possi-
bilità di impugnarlo. L'autorità non è tenuta a pronunciar-
si su tutti gli argomenti sottopostile, ma può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione di merito (DTF 124 II 146 consid.
2a, 124 V 180 consid. 1a, 123 I 31 consid. 2c, 122 IV 8
consid. 2c, 121 I 54 consid. 2c).

  b)  A fondamento del contestato rifiuto di liberi
colloqui, richiamato lo scambio di corrispondenza intercor-
so con il ricorrente, l'UFP ha addotto che il procedimento
penale estero non è ancora concluso e che, vista la natura
economica dei reati ascrittigli, un pericolo di inquinamen-
to delle prove non può essere escluso; a titolo abbondan-
ziale l'Autorità federale ha aggiunto che l'avvocato slove-
no non aveva prestato giuramento dinanzi alle autorità
svizzere e ch'egli non conosce le regole di deontologia el-
vetiche. Anche se succinti, questi motivi permettevano al
ricorrente di afferrare le ragioni alla base del criticato
provvedimento e di rendersi conto della sua portata, per

cui una violazione del diritto di essere sentito non è rav-
visabile (DTF 125 II 369 consid. 2c, 124 II 146 consid.
2a).

  3.- a)  Il ricorrente fa valere che il rifiuto di
avere colloqui liberi con i familiari e il difensore slove-
no violerebbe l'art. 4 vCost. e l'art. 6 n. 3 lett. b e c
CEDU. Come amministratore unico, tra le altre, di una so-
cietà italiana attiva nell'ambito di trasmissioni televi-
sive e nella realizzazione e commercializzazione di servizi
giornalistici, egli, sebbene possa incontrarsi una volta
alla settimana con i suoi familiari, dovrebbe poter confe-
rire liberamente con loro al telefono: e ciò per poterli
istruire sull'evasione delle pratiche societarie. Il ricor-
rente rileva che, all'inizio della procedura, gli era stato
concesso il diritto di intrattenersi liberamente con i fa-
miliari, per cui l'asserito pericolo di inquinamento delle
prove non sussisterebbe, anche perché egli è da tempo a co-
noscenza del procedimento penale avviato contro di lui
(procedimento che riguarda fatti verificatisi nel 1994),
tanto da aver sempre avuto accesso agli atti.

  L'UFP ha ritenuto che, per la natura economica dei
reati, non si può escludere un pericolo di inquinamento
delle prove. Riguardo ai colloqui con l'avvocato estero ha
aggiunto, a titolo abbondanziale, che questi non ha presta-
to giuramento dinanzi alle autorità svizzere né conosce le
regole deontologiche elvetiche. L'UFP ha altresì richiamato
le sue lettere del 3 e dell'8 dicembre 1999, nelle quali
invitava il ricorrente a trasmettere una procura e un docu-
mento che certificasse la professione del difensore estero
e chiedeva che il legale svizzero dichiarasse per scritto
di garantire personalmente che i colloqui tra l'arrestato e
il difensore straniero sarebbero avvenuti nel rispetto del-
le norme deontologiche in vigore nel Cantone Ticino. Nella

risposta al ricorso l'UFP ha rilevato che il ricorrente non
ha presentato né i documenti né la dichiarazione richiesti,
e addotto ch'egli non aveva spiegato come l'intervento del
legale estero potesse migliorare la sua difesa nell'ambito
del procedimento svizzero e in quello estero.

  In replica il ricorrente, richiamando il segreto
professionale, ha precisato che non intende indicare all'
UFP in che modo i colloqui con il legale sloveno potrebbero
migliorare la sua difesa nel quadro del procedimento di
estradizione e di quello penale estero.

  b)  Il Tribunale federale ha già avuto occasione di
pronunciarsi sulla restrizione del diritto dell'imputato a
comunicare liberamente con il proprio difensore estero,
giungendo a soluzioni diverse qualora l'intervento del le-
gale fosse chiesto per la procedura d'estradizione o per il
procedimento penale estero. Ha ritenuto che, di massima,
non è necessario consultare un avvocato straniero per i bi-
sogni della procedura di estradizione, se l'interessato è
difeso da un legale svizzero; in applicazione dell'art. 6
n. 3 lett. c CEDU ha stabilito per contro che, nell'ambito
di un procedimento penale estero, a un difensore straniero
può essere negata l'autorizzazione di visitare senza sorve-
glianza il suo mandante incarcerato in Svizzera soltanto
qualora sussista un pericolo concreto ch'egli possa abusare
della sua posizione di fiducia (DTF 121 I 164; sentenze
inedite del 16 marzo 1995 in re B., riassunta parzialmente
in DTF 121 I 164 consid. 2 c pag. 170, e del 2 agosto 1993
in re R., note all'UFP).

  aa)  In quanto la necessità di consultare l'avvoca-
to estero si riferisca ai bisogni della procedura di estra-
dizione, è quindi dubbio che la censura sia fondata.

  Il ricorrente si prevale infatti invano dell'art. 6
n. 3 lett. b e c CEDU, ritenuto che questa norma non è, di
massima, applicabile alla procedura amministrativa dell'
assistenza giudiziaria internazionale, segnatamente dell'
estradizione, visto che non si tratta di un'accusa in mate-
ria penale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 285 e riferimen-
ti, 120 Ib 112 consid. 4 pag. 119; Mark E. Villiger, Hand-
buch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zu-
rigo 1999, n. 401, pag. 255; cfr. anche n. 690 pag. 452).
Il ricorrente può invero far valere una violazione del di-
ritto di essere sentito, già menzionato, che garantisce se-
gnatamente, come l'invocata norma convenzionale (DTF 121 I
164 consid. 2c), il diritto dell'accusato a comunicare li-
beramente con il difensore (DTF 111 Ia 341 consid. 3a; Jörg
Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna
1999, pag. 556 seg.).

  Ora, per quanto concerne la procedura di estradi-
zione, il ricorrente può avvalersi del patrocinio di un av-
vocato svizzero, con cui ha la facoltà di comunicare libe-
ramente e al quale l'avvocato estero può trasmettere senza
restrizioni tutte le informazioni utili che gli permettano
di opporvisi (sentenze citate). Certo, sono senz'altro im-
maginabili ipotesi in cui un contatto diretto tra l'impu-
tato e tutti i suoi difensori potrebbe essere utile o ad-
dirittura necessario anche nella procedura di estradizione.
Tuttavia, in concreto, non si vede, né il ricorrente spiega
perché un contatto diretto con l'avvocato sloveno potrebbe
migliorare la sua difesa in Svizzera; la questione non dev'
essere esaminata oltre.

  bb)  Il ricorrente invoca anche il diritto, desumi-
bile dall'art. 6 n. 3 CEDU, di disporre del tempo e delle
facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa (lett.
b) e di avere l'assistenza di un difensore di propria scel-
ta (lett. c). Nel reclamo egli precisa che ciò sarebbe

necessario per definire i fatti imputatigli nonché per di-
scutere la sua posizione processuale e ogni altra questione
connessa al suo patrocinio nel procedimento sloveno; nella
replica, richiamando il segreto professionale del difenso-
re, sottolinea di non voler indicare in che modo l'incontro
potrebbe migliorare la sua difesa. Così invocato, l'art. 6
CEDU risulta applicabile, nella misura in cui concerne il
procedimento penale estero, visto che la Convenzione è sta-
ta ratificata ed è entrata in vigore per la Slovenia il 28
giugno 1994. Il diritto di comunicare liberamente con il
proprio avvocato è garantito del resto dall'art. 32 cpv. 2
seconda frase Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.),
secondo cui all'imputato dev'essere data la possibilità di
far valere i diritti di difesa che gli spettano (messaggio
del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la
revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 175, ad
art. 28). Esso è pure sancito dall'art. 14 n. 3 lett. b
Patto ONU II, ratificato anche dalla Slovenia, che non va
comunque oltre le garanzie dell'art. 6 n. 3 lett. c CEDU
(DTF 122 I 109 consid. 3a; sentenza inedita dell'11 settem-
bre 1996 in re K., consid. 2a) ed è coperto dalle garanzie
di un equo processo desumibili dall'art. 29 cpv. 1 Cost.
(FF 1997 I 169/170, ad art. 25).

  Il diritto dell'accusato di poter comunicare libe-
ramente con il difensore alfine di preparare la sua difesa
dev'essere accordato, di massima, dall'inizio della proce-
dura d'istruzione. Esso dev'essere garantito, in principio,
indipendentemente dal luogo di residenza o di detenzione
dell'interessato e, pertanto, anche quando egli si trova
detenuto in un altro Stato, nell'attesa di una decisione
relativa alla sua estradizione (sentenza inedita del 16
marzo 1995 in re B.). Il menzionato diritto non è tuttavia
assoluto e può essere oggetto delle restrizioni previste
dalla legge, volte a proteggere l'interesse pubblico e
purché sia rispettato il principio della proporzionalità.

Siffatte restrizioni hanno comunque sempre un carattere ec-
cezionale e si giustificano soltanto in presenza di circo-
stanze straordinarie, in particolare quando sussista un
concreto pericolo di collusione (DTF 121 I 164 consid. 2c
pag. 168 e pag. 169 in fondo; Mark. E. Villiger, op. cit.,
n. 514 - 525 ad art. 6, pag. 327 segg.; Arthur Haefliger/
Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention
und die Schweiz, 2a ed., Berna 1999, pag. 219 in alto, 223
seg. e 228).

  Nella fattispecie l'UFP ha addotto che, vista la
natura economica dei reati ascritti al ricorrente, un peri-
colo di inquinamento delle prove non può essere escluso.
Come si è visto, nell'ambito di un procedimento penale a un
difensore estero può essere negata l'autorizzazione per vi-
sitare senza sorveglianza il suo mandante incarcerato in
Svizzera soltanto quando sussista un pericolo concreto, e
non meramente astratto, ch'egli possa abusare della sua po-
sizione di fiducia (DTF 121 I 164 con numerosi rinvii alla
prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa
all'art. 6 n. 3 lett. c CEDU; anche la sussistenza di un
rischio di collusione in generale - nella fattispecie se-
gnatamente riguardo ai familiari del ricorrente - deve fon-
darsi su indizi concreti e non solo teorici, DTF 123 I 31
consid. 3c, 117 Ia 257 consid. 4c). Ora, le Autorità sviz-
zere non sono in grado di valutare i rischi di inquinamento
delle prove o di collusione in un caso concreto, poiché non
sono a conoscenza di tutti gli elementi dell'istruzione
penale.

  Come il Tribunale federale ha già stabilito nella
citata sentenza del 16 marzo 1995, l'UFP non può rilasciare
un'autorizzazione a un avvocato estero per visitare una
persona detenuta ai fini estradizionali senza contattare
prima l'Autorità richiedente su questo punto. Ciò s'impone
a maggior ragione nel presente caso, dal momento che i

fatti rimproverati al ricorrente risalgono al 1994 e ch'
egli sostiene di aver avuto libero accesso agli atti del
procedimento penale estero. L'UFP dovrà emanare una nuova
decisione sulle richieste autorizzazioni, dopo aver inter-
pellato le Autorità dello Stato richiedente sull'eventuale
esistenza effettiva di concreti motivi che potrebbero op-
porsi a tali colloqui.

  Le Autorità svizzere non hanno alcun rapporto isti-
tuzionale con gli avvocati all'estero né conoscono i titoli
di coloro che si presentano come avvocati e i legami che
potrebbero avere con una persona detenuta in vista d'estra-
dizione. La richiesta dell'UFP al ricorrente di produrre
una procura e un documento attestante la qualifica di avvo-
cato del difensore straniero era quindi giustificata.

  4.-  Il gravame dev'essere accolto e la decisione
impugnata annullata. L'UFP è invitato a emanare una nuova
decisione, nel senso dei considerandi. Al ricorrente, che
si è avvalso del patrocinio di un legale, spettano ripeti-
bili della sede federale, a carico dell'UFP (art. 159 cpv.
1 OG). Non si riscuote tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2
OG).

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Il reclamo, trattato come ricorso di diritto
amministrativo, è accolto nel senso dei considerandi e la
causa è rinviata all'Ufficio federale di polizia per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.

        2.  Non si riscuote tassa di giustizia. L'Ufficio
federale di polizia rifonderà al ricorrente un'indennità di
fr. 1500.-- per ripetibili della sede federale.

        3.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e
all'Ufficio federale di polizia.

Losanna, 27 gennaio 2000
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,