Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.275/1999
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1A.275/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      15 agosto 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 1° dicembre
1999 presentato da F.________, patrocinato dall'avv. Carlo
Lombardini, Ginevra, contro la decisione emessa il 1° no-
vembre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione,
Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudizia-
ria in materia penale avviata su domanda della Repubblica
italiana;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  L'Ufficio federale di polizia (UFP), il 14
marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996, ha delegato al Ministe-
ro pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una
domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14
marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presenta-
te dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordi-
nario di Milano. L'Autorità estera procede, in particolare,
a indagini contro X.________ - già consigliere istruttore
aggiunto presso il Tribunale di Roma sino al 1989 e in se-
guito Presidente dell'Ufficio per le indagini preliminari
dello stesso Tribunale - contro Y.________ e contro
Z.________, per concorso in reati continuati di corruzione
legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio; l'Autorità
addebita al primo di essersi fatto corrompere, agli altri
di aver corrotto.

  Le Autorità italiane hanno accertato in particolare
un indebito versamento a magistrati romani, volto a far
soccombere processualmente il Q.________ nei confronti del-
la società W.________, appartenente a H.________ e attual-
mente ai suoi eredi. Esse hanno altresì accertato che
H.________, incassato il risarcimento, che sarebbe stato
sprovvisto di causa lecita, ha versato a diverse persone
circa 40 milioni di US$, di cui circa 13 milioni US$ a
Z.________, che avrebbe agito da mediatore nella corru-
zione.

  B.-  Sull'ammissibilità della rogatoria iniziale e
su numerose decisioni di chiusura prese in tale ambito dal
MPC il Tribunale federale si è pronunciato, in particolare,
con sentenze del 16 gennaio e del 22 luglio 1997.

  C.-  In esecuzione di un complemento rogatoriale
del 13 agosto 1997, il MPC ha emesso, il 22 settembre 1997,
un'ordinanza di sequestro della documentazione bancaria re-
lativa al conto sul quale, in data 11 settembre 1992, è
stato addebitato l'importo di 700'000'000 di lire italiane,
riferibile a un bonifico effettuato a favore del conto
"A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Gine-
vra, il cui titolare è l'indagato Z.________. Ottemperando
al citato ordine, il 23 ottobre 1997 e il 13 luglio 1999 il
Credit Suisse di Lugano ha inviato al MPC la documentazione
del conto "B.________", intestato a F.________.

  Il titolare del conto non ha eletto domicilio in
Svizzera e ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine
fissatogli dal MPC per presentare eventuali osservazioni.

  Il 1° novembre 1999 il MPC ha ordinato la trasmis-
sione integrale alle Autorità italiane della documentazione
del conto sequestrato.

  D.-  Avverso questa decisione F.________ ha inol-
trato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fe-
derale chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo,
in via principale di annullarla e di rifiutare la richiesta
di assistenza, subordinatamente di invitare l'Autorità
estera a precisare l'interesse attuale al mantenimento del-
la domanda.

  Il MPC e l'UFP chiedono di respingere il ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid.
1a, 125 II 293 consid. 1a).

  a)  Italia e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11), con le rispettive modifiche del
4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono ap-
plicabili alle questioni che la prevalente Convenzione in-
ternazionale non regola espressamente o implicitamente, co-
me pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'
assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF
123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

  b)  Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta-
via tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a ve-
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in-
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

  c)  Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legit-
timazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della
decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in rela-
zione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid.
3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b).

  2.-  Il ricorrente fa valere che la richiesta di
assistenza e il suo complemento sarebbero lacunosi e viole-
rebbero pertanto gli art. 14 CEAG e 28 AIMP; si sarebbe
inoltre in presenza di una ricerca indiscriminata di prove
("fishing expedition"); egli adduce infine che le Autorità
italiane avrebbero perso ogni interesse all'esecuzione del-
la rogatoria.

  a)  È manifesto e non è contestato che il comple-
mento litigioso s'inserisce nel quadro della richiesta ini-
ziale del 14 marzo 1996, prodotta dal ricorrente quale al-
legato al ricorso, e di numerosi complementi, la cui ammis-
sibilità è stata confermata dal Tribunale federale, in par-
ticolare con le già citate sentenze inedite del 16 gennaio
e del 22 luglio 1997, notificate al patrocinatore del ri-
corrente. L'Autorità estera non era quindi tenuta a riba-
dire compiutamente i sospetti addotti in quella domanda e
nei successivi atti, già ritenuti sufficienti dalle Autori-
tà svizzere.

  Occorre rilevare inoltre che, quanto alle critiche
riguardanti la causa promossa dalla società W.________
dell'ing. H.________ contro il Q.________, sulle quali è
incentrato il presente ricorso, il Tribunale federale, con
decisione del 24 marzo 1997, ha respinto una domanda di
revisione di Z.________: con sentenze del 14 aprile e del

18 maggio 1998, notificate anch'esse al patrocinatore del
ricorrente, il Tribunale federale ha poi respinto in quanto
ammissibili ulteriori ricorsi di Z.________ nei quali egli
faceva valere la lacunosità delle rogatorie estere proprio
riguardo alla causa appena citata; ha infatti stabilito che
le obiezioni sollevate, analoghe a quelle addotte nel
presente ricorso, non permettevano di rifiutare l'assiste-
nza richiesta. L'esposto dei fatti, non lacunoso, è
pertanto vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib
111 consid. 5b pag. 121 seg.).

  b)  Nel quadro del presente ricorso possono essere
invocati pertanto solo argomenti concernenti la trasmissio-
ne propriamente detta delle informazioni o fatti avvenuti o
risultati durante la procedura di istruzione (DTF 122 II
367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). In quest'ambito il
ricorrente può censurare l'ammissibilità del complemento
del 13 agosto 1999, sulla quale il Tribunale federale non
si è ancora pronunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP).

  aa)  Dalla domanda integrativa del 13 agosto 1997
si evince che l'Autorità richiedente ha accertato che sul
conto "A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di
Ginevra, il cui titolare è l'indagato Z.________, è stato
versato del denaro ch'essa ritiene provenga dal reato di
corruzione; nella stessa si precisa che molteplici opera-
zioni, tra cui quella su cui si fonda il complemento liti-
gioso, sarebbero collegate a versamenti sospetti. La tra-
smissione dei documenti bancari in discussione sarebbe per-
tanto rilevante per delineare il quadro complessivo dei
prospettati reati e per pervenire alla completa identifica-
zione dei concorrenti degli stessi.

  Visto che l'Autorità estera chiede informazioni su
una precisa relazione bancaria, in relazione a un preciso
bonifico effettuato su un determinato conto, è fuori luogo

parlare di una ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73, 113 Ib 257 consid. 5c pag. 272).

  bb)  Certo, il ricorrente fa valere di non aver
nulla a che fare con la famiglia H.________ e di non essere
mai stato implicato nel procedimento Q.________/H.________.
Nelle osservazioni al ricorso il MPC rileva che il ricor-
rente sarebbe un "uomo fidato" di C.________ e un responsa-
bile finanziario del gruppo imprenditoriale appartenente a
quest'ultimo, che figura tra le persone rinviate a giudizio
nell'ambito del procedimento appena citato. Premesso che
nell'ambito di altre rogatorie concernenti C.________ il
Tribunale federale ha confermato la trasmissione di docu-
menti bancari concernenti due conti intestati al ricorrente
(cause 1A.204/1997 e 1A.259/1997), come pure numerosi ordi-
ni di trasmissione riguardanti altre operazioni di terzi
effettuate sul conto "A.________", la questione non dev'es-
sere esaminata oltre, visto che l'argomento ricorsuale non
è comunque decisivo. In effetti, la concessione dell'assi-
stenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui
confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o
l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente.
Infatti, l'assistenza dev'essere prestata anche per accla-
rare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente
stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o rac-
cogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag.
552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica,
non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a
priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ra-
gione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP.

  Basta d'altra parte che sussista una relazione di-
retta e oggettiva tra la persona o la società e il reato
per il quale si indaga, eventualità che si verifica per il
ricorrente, titolare di un conto bancario utilizzato per
transazioni sospette: e ciò senza che siano necessarie un'

implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una
colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF
120 Ib 251 consid. 5a e b). Sul conto del ricorrente è sta-
to addebitato un importo di 700'000'000 di lire italiane
riconducibile a un bonifico effettuato su una relazione in-
testata a un inquisito indagato per i prospettati reati. La
trasmissione dei documenti richiesti all'Autorità italiana
è giustificata: essa, contrariamente all'Autorità svizzera,
dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi va-
lutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertan-
done, se del caso, l'estraneità ai fatti (cfr. DTF 120 Ib
251 consid. 5c). La valutazione definitiva del materiale
probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono infat-
ti riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547
consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88,
112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Tenuto conto della natura
dei prospettati reati e dei meccanismi finanziari messi in
atto, che potrebbero essere serviti a mascherarli, il campo
delle indagini è necessariamente notevolmente ampio, com-
plesso e ramificato.

  cc)  Per di più, contrariamente all'assunto ricor-
suale, l'Autorità estera non deve provare la commissione
del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo suffi-
ciente le circostanze e i gli indizi sui quali fonda i pro-
pri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esa-
minare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asseri-
to reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né essa deve produrre
i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14
CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimi-
le, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13
ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Robert Zimmermann,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319;
cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122); infine, non

spetta al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla conte-
stata valutazione delle prove, segnatamente riguardo alla
menzionata causa H.________, posta a fondamento della ri-
chiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 con-
sid. 4). Tali quesiti dovranno essere verificati dal giudi-
ce italiano del merito, atteso che non emergono elementi
atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusi-
va (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).

  dd)  Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera
non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non
sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la
fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP;
DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Il ricorrente non indica
però quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrile-
vanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega,
sempre per ogni singolo documento, perché un determinato
atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta
al Tribunale federale (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371
seg.). Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicu-
rezza, non sarebbero rilevanti per il procedimento estero.
La trasmissione dei documenti bancari, espressamente ri-
chiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è
quindi giustificata (DTF 121 II 241 consid. 3a).

  3.-  Il ricorrente sostiene infine che l'Autorità
richiedente avrebbe perso ogni interesse all'esecuzione
delle rogatorie. Ciò poiché la documentazione litigiosa è
rimasta sequestrata per più di due anni senza che lo Stato
estero ne reclamasse la trasmissione. Ora, trattandosi di
materiale probatorio, una rogatoria diventa senza oggetto
solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o
il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con
giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non
si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a
in fine pag. 166; Robert Zimmermann, op. cit., n. 168). Né

il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, inter-
venendo presso l'Autorità estera prima del termine della
procedura di assistenza, il ritiro della richiesta: non v'è
inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la
domanda qualora la stessa fosse priva d'interesse. Del re-
sto, con scritto del 21 febbraio 2000, l'Autorità richie-
dente ha segnalato al MPC l'inizio del pubblico dibattimen-
to nei confronti degli inquisiti, manifestando in tal modo
la sussistenza di un interesse attuale della domanda. La
richiesta ricorsuale d'invitare l'Autorità italiana a
esprimersi al riguardo dev'essere pertanto respinta.

  4.-  Il ricorso contro la decisione che autorizza
la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla
sfera segreta ha effetto sospensivo (art. 80l cpv. 1 AIMP).
Con l'emanazione del presente giudizio la decisione impu-
gnata diventa comunque immediatamente esecutiva.

  Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, de-
v'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

        2.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.

        3.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio
federale di polizia.

Losanna, 15 agosto 2000
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,