I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.275/1999
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1A.275/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 15 agosto 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Favre. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto amministrativo del 1° dicembre 1999 presentato da F.________, patrocinato dall'avv. Carlo Lombardini, Ginevra, contro la decisione emessa il 1° no- vembre 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudizia- ria in materia penale avviata su domanda della Repubblica italiana; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- L'Ufficio federale di polizia (UFP), il 14 marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996, ha delegato al Ministe- ro pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14 marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presenta- te dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordi- nario di Milano. L'Autorità estera procede, in particolare, a indagini contro X.________ - già consigliere istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma sino al 1989 e in se- guito Presidente dell'Ufficio per le indagini preliminari dello stesso Tribunale - contro Y.________ e contro Z.________, per concorso in reati continuati di corruzione legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio; l'Autorità addebita al primo di essersi fatto corrompere, agli altri di aver corrotto. Le Autorità italiane hanno accertato in particolare un indebito versamento a magistrati romani, volto a far soccombere processualmente il Q.________ nei confronti del- la società W.________, appartenente a H.________ e attual- mente ai suoi eredi. Esse hanno altresì accertato che H.________, incassato il risarcimento, che sarebbe stato sprovvisto di causa lecita, ha versato a diverse persone circa 40 milioni di US$, di cui circa 13 milioni US$ a Z.________, che avrebbe agito da mediatore nella corru- zione. B.- Sull'ammissibilità della rogatoria iniziale e su numerose decisioni di chiusura prese in tale ambito dal MPC il Tribunale federale si è pronunciato, in particolare, con sentenze del 16 gennaio e del 22 luglio 1997. C.- In esecuzione di un complemento rogatoriale del 13 agosto 1997, il MPC ha emesso, il 22 settembre 1997, un'ordinanza di sequestro della documentazione bancaria re- lativa al conto sul quale, in data 11 settembre 1992, è stato addebitato l'importo di 700'000'000 di lire italiane, riferibile a un bonifico effettuato a favore del conto "A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Gine- vra, il cui titolare è l'indagato Z.________. Ottemperando al citato ordine, il 23 ottobre 1997 e il 13 luglio 1999 il Credit Suisse di Lugano ha inviato al MPC la documentazione del conto "B.________", intestato a F.________. Il titolare del conto non ha eletto domicilio in Svizzera e ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine fissatogli dal MPC per presentare eventuali osservazioni. Il 1° novembre 1999 il MPC ha ordinato la trasmis- sione integrale alle Autorità italiane della documentazione del conto sequestrato. D.- Avverso questa decisione F.________ ha inol- trato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fe- derale chiedendo, concesso al gravame effetto sospensivo, in via principale di annullarla e di rifiutare la richiesta di assistenza, subordinatamente di invitare l'Autorità estera a precisare l'interesse attuale al mantenimento del- la domanda. Il MPC e l'UFP chiedono di respingere il ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- no sottoposti (DTF 126 I 81 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a, 125 II 293 consid. 1a). a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe- derale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli- cazione (OAIMP; RS 351.11), con le rispettive modifiche del 4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono ap- plicabili alle questioni che la prevalente Convenzione in- ternazionale non regola espressamente o implicitamente, co- me pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all' assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- piuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta- via tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a ve- rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in- sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi- bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legit- timazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in rela- zione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid. 3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b). 2.- Il ricorrente fa valere che la richiesta di assistenza e il suo complemento sarebbero lacunosi e viole- rebbero pertanto gli art. 14 CEAG e 28 AIMP; si sarebbe inoltre in presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"); egli adduce infine che le Autorità italiane avrebbero perso ogni interesse all'esecuzione del- la rogatoria. a) È manifesto e non è contestato che il comple- mento litigioso s'inserisce nel quadro della richiesta ini- ziale del 14 marzo 1996, prodotta dal ricorrente quale al- legato al ricorso, e di numerosi complementi, la cui ammis- sibilità è stata confermata dal Tribunale federale, in par- ticolare con le già citate sentenze inedite del 16 gennaio e del 22 luglio 1997, notificate al patrocinatore del ri- corrente. L'Autorità estera non era quindi tenuta a riba- dire compiutamente i sospetti addotti in quella domanda e nei successivi atti, già ritenuti sufficienti dalle Autori- tà svizzere. Occorre rilevare inoltre che, quanto alle critiche riguardanti la causa promossa dalla società W.________ dell'ing. H.________ contro il Q.________, sulle quali è incentrato il presente ricorso, il Tribunale federale, con decisione del 24 marzo 1997, ha respinto una domanda di revisione di Z.________: con sentenze del 14 aprile e del 18 maggio 1998, notificate anch'esse al patrocinatore del ricorrente, il Tribunale federale ha poi respinto in quanto ammissibili ulteriori ricorsi di Z.________ nei quali egli faceva valere la lacunosità delle rogatorie estere proprio riguardo alla causa appena citata; ha infatti stabilito che le obiezioni sollevate, analoghe a quelle addotte nel presente ricorso, non permettevano di rifiutare l'assiste- nza richiesta. L'esposto dei fatti, non lacunoso, è pertanto vincolante per il Tribunale federale (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg.). b) Nel quadro del presente ricorso possono essere invocati pertanto solo argomenti concernenti la trasmissio- ne propriamente detta delle informazioni o fatti avvenuti o risultati durante la procedura di istruzione (DTF 122 II 367 consid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). In quest'ambito il ricorrente può censurare l'ammissibilità del complemento del 13 agosto 1999, sulla quale il Tribunale federale non si è ancora pronunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP). aa) Dalla domanda integrativa del 13 agosto 1997 si evince che l'Autorità richiedente ha accertato che sul conto "A.________" presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui titolare è l'indagato Z.________, è stato versato del denaro ch'essa ritiene provenga dal reato di corruzione; nella stessa si precisa che molteplici opera- zioni, tra cui quella su cui si fonda il complemento liti- gioso, sarebbero collegate a versamenti sospetti. La tra- smissione dei documenti bancari in discussione sarebbe per- tanto rilevante per delineare il quadro complessivo dei prospettati reati e per pervenire alla completa identifica- zione dei concorrenti degli stessi. Visto che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, in relazione a un preciso bonifico effettuato su un determinato conto, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 113 Ib 257 consid. 5c pag. 272). bb) Certo, il ricorrente fa valere di non aver nulla a che fare con la famiglia H.________ e di non essere mai stato implicato nel procedimento Q.________/H.________. Nelle osservazioni al ricorso il MPC rileva che il ricor- rente sarebbe un "uomo fidato" di C.________ e un responsa- bile finanziario del gruppo imprenditoriale appartenente a quest'ultimo, che figura tra le persone rinviate a giudizio nell'ambito del procedimento appena citato. Premesso che nell'ambito di altre rogatorie concernenti C.________ il Tribunale federale ha confermato la trasmissione di docu- menti bancari concernenti due conti intestati al ricorrente (cause 1A.204/1997 e 1A.259/1997), come pure numerosi ordi- ni di trasmissione riguardanti altre operazioni di terzi effettuate sul conto "A.________", la questione non dev'es- sere esaminata oltre, visto che l'argomento ricorsuale non è comunque decisivo. In effetti, la concessione dell'assi- stenza non presuppone affatto che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato richiedente. Infatti, l'assistenza dev'essere prestata anche per accla- rare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o rac- cogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ra- gione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta d'altra parte che sussista una relazione di- retta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per il ricorrente, titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni sospette: e ciò senza che siano necessarie un' implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b). Sul conto del ricorrente è sta- to addebitato un importo di 700'000'000 di lire italiane riconducibile a un bonifico effettuato su una relazione in- testata a un inquisito indagato per i prospettati reati. La trasmissione dei documenti richiesti all'Autorità italiana è giustificata: essa, contrariamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi va- lutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertan- done, se del caso, l'estraneità ai fatti (cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5c). La valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono infat- ti riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605). Tenuto conto della natura dei prospettati reati e dei meccanismi finanziari messi in atto, che potrebbero essere serviti a mascherarli, il campo delle indagini è necessariamente notevolmente ampio, com- plesso e ramificato. cc) Per di più, contrariamente all'assunto ricor- suale, l'Autorità estera non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo suffi- ciente le circostanze e i gli indizi sui quali fonda i pro- pri sospetti. Spetterà al giudice straniero del merito esa- minare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asseri- to reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Né essa deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimi- le, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122); infine, non spetta al giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla conte- stata valutazione delle prove, segnatamente riguardo alla menzionata causa H.________, posta a fondamento della ri- chiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 con- sid. 4). Tali quesiti dovranno essere verificati dal giudi- ce italiano del merito, atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura abusi- va (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). dd) Inoltre, i documenti che l'Autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rilevanti per il procedimento penale estero e per la fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Il ricorrente non indica però quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrile- vanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tribunale federale (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicu- rezza, non sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La trasmissione dei documenti bancari, espressamente ri- chiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giustificata (DTF 121 II 241 consid. 3a). 3.- Il ricorrente sostiene infine che l'Autorità richiedente avrebbe perso ogni interesse all'esecuzione delle rogatorie. Ciò poiché la documentazione litigiosa è rimasta sequestrata per più di due anni senza che lo Stato estero ne reclamasse la trasmissione. Ora, trattandosi di materiale probatorio, una rogatoria diventa senza oggetto solo quando lo Stato richiedente la ritiri espressamente o il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag. 166; Robert Zimmermann, op. cit., n. 168). Né il ricorrente fa valere d'aver tentato di ottenere, inter- venendo presso l'Autorità estera prima del termine della procedura di assistenza, il ritiro della richiesta: non v'è inoltre motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda qualora la stessa fosse priva d'interesse. Del re- sto, con scritto del 21 febbraio 2000, l'Autorità richie- dente ha segnalato al MPC l'inizio del pubblico dibattimen- to nei confronti degli inquisiti, manifestando in tal modo la sussistenza di un interesse attuale della domanda. La richiesta ricorsuale d'invitare l'Autorità italiana a esprimersi al riguardo dev'essere pertanto respinta. 4.- Il ricorso contro la decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta ha effetto sospensivo (art. 80l cpv. 1 AIMP). Con l'emanazione del presente giudizio la decisione impu- gnata diventa comunque immediatamente esecutiva. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, de- v'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia. Losanna, 15 agosto 2000 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,