I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.269/1999
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1A.269/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 13 novembre 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Catenazzi e Favre. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto amministrativo del 29 novembre 1999 presentato da G.________, Londra (GB), patrocinato dall'avv. Carlo Rezzonico, studio legale Sganzini Berna- sconi Peter & Gaggini, Lugano, contro la decisione emanata il 27 ottobre 1999 dal Ministero pubblico della Confedera- zione, Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giu- diziaria in materia penale avviata su domanda della Repub- blica italiana; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- La Procura della Repubblica presso il Tribuna- le ordinario di Milano ha inoltrato il 14 ottobre 1996 una richiesta di assistenza giudiziaria, completata il 10 otto- bre 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________, C.________, D.________, E.________ e altre persone per i reati di corruzione e falso in bilan- cio. Secondo l'Autorità estera, il Gruppo X.________ avreb- be creato, per il tramite di complesse operazioni con ri- svolti anche illegali, ingenti disponibilità finanziarie, versate in parte su un conto bancario svizzero intestato alla società Y.________, di cui il gruppo X.________ è il beneficiario economico. Dai documenti sequestrati dalle Au- torità italiane presso istituti di credito di San Marino risulterebbe che parte di queste provviste in denaro con- tante sarebbe stata accreditata dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti bancari, indicati nella rogatoria, presso la OTB-Overland Bank di Lugano, ora Banca Unione di Credito (BUC). L'Autorità italiana intende conoscere la na- tura e le eventuali destinazioni finali di queste operazio- ni, gestite da F.________, risiedente a Muzzano. Quest'ul- timo ha dichiarato di aver ricevuto l'ordine di riversare parte di una realizzazione sul conto Z.________ presso la BUC. B.- Con ordinanza di entrata in materia e di se- questro del 10 dicembre 1997 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'allora Ufficio federale di po- lizia, ora Ufficio federale di giustizia (UFG), ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato, come richiesto dall'Autorità estera, il sequestro dei conti Q.________ e W.________ presso la BUC di Lugano. Ha chiesto altresì alla BUC di trasmettergli la documentazione relativa al conto Z.________, di cui è titolare il fiduciario G.________. Nelle osservazioni al MPC quest'ultimo ha spiegato la fun- zione di mero supporto tecnico delle operazioni che inte- ressano le Autorità inquirenti italiane. Mediante decisione del 27 ottobre 1999 il MPC, dopo aver esaminato la documentazione sequestrata e le censure addotte dall'insorgente, ha ordinato la trasmissione all' Autorità richiedente di documenti, sequestrati presso la BUC, relativi al conto T.________ appartenente alla Q.________, al conto R.________ intestato alla W.________, e al conto Z.________. C.- Avverso questa decisione G.________ ha inol- trato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale fe- derale. Chiede, in via preliminare, d'invitare il MPC, per il tramite dell'UFG, a far richiamare una sentenza della Terza Camera del Tribunale di Milano che dichiarerebbe pre- scritti i reati di cui alla cosiddetta indagine Y.________, come pure il verbale d'interrogatorio del 15 dicembre 1998 del procuratore del conto Z.________ redatto dalla Procura milanese; chiede altresì di acquisire agli atti la documen- tazione già sequestrata dal MPC relativa al conto J.________ presso la BUC di Lugano; in via principale po- stula di annullare la decisione impugnata e di rifiutare la domanda di assistenza e il relativo complemento; in via su- bordinata, chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al MPC per nuova decisione nel senso di limitare la trasmissione degli estratti conto e relativi giustificativi al 1991 e non fino al 1996, come ordinato dal MPC. Il MPC e l'Ufficio federale di polizia propongono di respingere il ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in ma- teria penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La leg- ge federale sull'assistenza internazionale in materia pena- le del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle que- stioni che la prevalente Convenzione internazionale non re- gola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamen- tali (DTF 123 II 595 consid. 7c). b) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi- care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). c) Interposto tempestivamente contro una decisione di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi- bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. d) Il gravame è stato interposto dal titolare del conto Z.________, oggetto della contestata misura di assi- stenza. La sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifi- ca, visto ch'egli, rettamente, non contesta la trasmissione della documentazione di conti intestati a terzi, segnata- mente alla Q.________ e alla W.________ (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a OAIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa). 2.- Il ricorrente fa valere dapprima che la deci- sione impugnata, carente di motivazione, violerebbe gli art. 80d AIMP, 4 vCost. e 6 n. 1 CEDU. A sostegno di questa censura egli adduce che il MPC si sarebbe pronunciato sol- tanto in parte su un memoriale allestito dal procuratore del conto in discussione. a) La critica, che concerne principalmente il fat- to che il MPC, non accogliendo l'obiezione dell'insorgente, ha ammesso l'utilità e la rilevanza della documentazione sequestrata per il procedimento penale estero, è infondata. In effetti, nella decisione impugnata il MPC ha esaminato l'invocato memoriale, ove si spiega la funzione di mero supporto tecnico delle operazioni cui si interessano le Au- torità italiane. Esso ha rilevato che, come dichiarato dal ricorrente, dalla documentazione del conto Z.________ si evince che su questa relazione sono state effettuate opera- zioni di passaggio a favore del conto J.________ presso la stessa banca, intestato a A.________, indagato - come noto anche al Tribunale federale (cause 1A.35/1996, 1A.202, 204 e 259/1997, 1A.357/1999) - dalle Autorità milanesi nell'am- bito di un procedimento penale connesso con quello oggetto della presente rogatoria. Ne ha concluso che, in siffatte circostanze, si giustifica di trasmettere tutti i documen- ti, grazie ai quali è possibile ricostruire i vari passaggi effettuati dai fondi litigiosi, fino al destinatario fina- le. Questa motivazione è sufficiente per impugnare la con- testata decisione con cognizione di causa. Non occorre per- tanto, come postulato dal ricorrente, rinviare gli atti al MPC affinché spieghi i motivi dell'ordinata trasmissione. b) In effetti, l'obbligo di motivazione, desumi- bile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.) per quanto riguarda il diritto di essere sentito (al riguardo v. DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 124 II 132 consid. 2a) e, nell'ambito dell'assistenza giu- diziaria, dal nuovo art. 80d AIMP, ha essenzialmente lo scopo di permettere da un lato agli interessati di affer- rare le ragioni alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa, e dall'altro all'autorità di ri- corso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 126 I 97 consid. 2b pag. 102/103, 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c). L'art. 80d AIMP non conferisce un diritto più esteso (DTF 124 II 184 consid. 3 inedito, ap- parso in Rep 1998, pag. 152 segg.). Da questo profilo la decisione impugnata è sufficientemente motivata. Inoltre, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito, de- rivante da un difetto di motivazione, sarebbe stata sanata nell'ambito della presente procedura di ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judi- ciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 273). L'art. 6 CEDU non è, di massima, applicabile nell'am- bito della procedura amministrativa dell'assistenza giudi- ziaria internazionale (DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185 e riferimenti). 3.- Il ricorrente sostiene che il MPC non avrebbe indicato la connessione tra il suo conto e i reati perse- guiti in Italia. a) La critica, che concerne in realtà l'asserita lacunosità della rogatoria, è infondata. Dalla richiesta italiana del 10 ottobre 1997, che adempie le esigenze poste al contenuto della domanda dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP, si evince che nell'ambito di indagini contro H.________ e altri è emerso che il gruppo X.________, at- traverso complesse operazioni, con risvolti anche illegali, ha creato una provvista di 110 miliardi di lire destinata, tra l'altro, al pagamento di tangenti. Tale somma è stata versata in parte su un conto bancario svizzero intestato alla società Y.________, il cui beneficiario economico è il gruppo X.________; parte della provvista è stata fatta ac- creditare, dopo vari passaggi, dalla Cassa di Risparmio di San Marino su conti presso la OTB, ora BUC, per finire sul conto Z.________ e, infine, su quello di A.________; con giudizio odierno il Tribunale federale ha confermato la trasmissione dei documenti di questo conto (causa 1A.357/1999). b) Richiamando un articolo di giornale il ricor- rente sostiene che il complesso procedimento penale relati- vo alla cosiddetta causa Y.________, per lo meno per quanto concernerebbe la parte relativa all'illecito finanziamento dei partiti, sarebbe stato archiviato per intervenuta pre- scrizione dell'azione penale. Ora, non dev'essere accertato in questa sede se la presente rogatoria s'inserisca in tale contesto e coincida del tutto con la menzionata, complessa causa, visto che secondo la costante giurisprudenza una procedura d'assistenza aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di materiale probatorio, di massima solo quando lo Stato richiedente, se del caso a richiesta dell'interessato, la ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto. Per di più, trattandosi di materiale probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo, ri- cordato che l'autorità di esecuzione non deve esaminare se il procedimento penale estero segua effettivamente il suo corso (DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Zimmermann, op. cit., n. 168). Ne segue che non occorre dar seguito alla domanda in via preliminare del ricorrente d'invitare l'Au- torità richiedente a produrre la sentenza che sancirebbe la menzionata prescrizione e il verbale del procuratore del conto litigioso. 4.- Nel merito il ricorrente fa valere l'assenza di connessione tra il suo conto e i prospettati reati, non- ché la violazione del principio di proporzionalità e dell' art. 63 AIMP. Nelle osservazioni al ricorso il MPC ha precisato che può sembrare verosimile che il conto del ricorrente ab- bia svolto unicamente funzione di supporto tecnico per le operazioni oggetto d'inchiesta in Italia: ha però ritenuto di non essere in grado, in base a un esame limitato all' utilità potenziale (cfr. DTF 122 II 367 consid. 2c, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604) di accertare la completa estra- neità del conto a tali fatti, compito che, secondo la pras- si del Tribunale federale, spetta all'Autorità inquirente estera. Ha sottolineato inoltre che i magistrati italiani hanno richiesto anche la documentazione dei conti della Q.________ e della W.________, come pure di eventuali altri conti di destinazione di determinate somme provenienti da questi conti. Il MPC ha rilevato pure che durante l'esecu- zione della rogatoria è emerso che le operazioni in discus- sione, transitando dal conto Z.________ erano destinate al conto J.________ di A.________. Non trasmettendo la docu- mentazione del conto del ricorrente verrebbe pertanto a mancare un anello della catena delle operazioni bancarie che interessano l'Autorità richiedente. a) Adducendo la sua estraneità ai prospettati rea- ti, il ricorrente disattende che la concessione dell'assi- stenza non presuppone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con l'inquisito o l'accusato nel procedimento aperto nello Stato richiedente. In effet- ti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per scoprirne l'autore o racco- gliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È sufficiente che sussista una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifica per il suo conto, sul quale sono transitate somme sospette, e ciò sen- za che siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; Zimmer- mann, op. cit., n. 227). L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'este- ro, non consente a priori di opporsi alle misure di assi- stenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP (cfr. DTF 121 II 241 consid. 3c in fine). Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe sostenere il ricorrente, l'Autorità estera non deve provare la com- missione dei prospettati reati ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti, ciò che è avvenuto in concreto: spetterà poi al Giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c, 118 Ib 547 consid. 3a). Non compete in- fatti al Giudice dell'assistenza pronunciarsi sulla valu- tazione delle prove posta a fondamento della rogatoria (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4). b) Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità della documentazione in esame per il procedimento estero, il ricorrente misconosce che la questione di sapere se tali informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro- nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La ri- chiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, invocato dal ricorren- te, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c, 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto, visto che la documentazione litigiosa è atta a ricostruire il flusso delle somme sospette. Inoltre, l'Autorità italiana, contra- riamente all'Autorità svizzera, dispone di tutte le risul- tanze processuali e può pertanto valutare compiutamente la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti. c) Per di più, il ricorrente non può limitarsi, nel presente ricorso, a sostenere l'assoluta irrilevanza della documentazione bancaria per il procedimento estero adducendo semplicemente che il MPC, nella decisione impu- gnata, non ne avrebbe sufficientemente comprovato la rile- vanza potenziale e la pertinenza. Questa critica è inammis- sibile. In effetti, come viene rilevato nella decisione im- pugnata, e come non è contestato dal ricorrente, quest'ul- timo nel memoriale prodotto al MPC non ha indicato con pre- cisione quali documenti, e perché, non avrebbero dovuto es- sere trasmessi allo Stato richiedente, sollecitando invece l'emanazione di un'ordinanza di trasmissione. Spetta infat- ti alle persone o società interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i documenti e le informazioni da trasmettere non presenterebbero alcun interesse per il pro- cedimento estero (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.): esse sono quindi tenute, pena la decadenza del loro dirit- to, di indicare all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per quali motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi. Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibile che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in segui- to, nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio della proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). Il ricorrente sostiene che la contestata trasmis- sione sarebbe inutile poiché, come si evincerebbe dalla de- cisione impugnata, il MPC ha già acquisito la documentazio- ne comprovante che i fondi oggetto della rogatoria sono transitati sul suo conto e ch'essi vennero poi bonificati sul conto di A.________; ciò varrebbe anche per l'Autorità richiedente, alla quale è stato trasmesso il memoriale al- lestito dal procuratore del conto litigioso. Durante l'in- terrogatorio del 30 ottobre 1998 da parte del Procuratore generale della Confederazione, F.________ ha inoltre di- chiarato che il ricorrente aveva detto che "l'operazione finanziaria era stata fatta dal conto Z.________ fiducia- riamente in favore di un certo signor B.________ del gruppo X.________". Il ricorrente disattende che, conformemente a quanto disposto dalla CEAG e dall'art. 63 cpv. 1 AIMP, la Svizzera deve trasmettere i mezzi di prova utili per il procedimento estero e non può limitarsi a comunicare solo le conclusioni ch'essa può trarre dai documenti sequestra- ti: ciò poiché la valutazione del materiale probatorio spetta alle Autorità dello Stato richiedente. È del resto manifesto che i documenti bancari costituiscono prove utili al fine di dimostrare che il denaro è transitato sul conto litigioso per approdare su quello di un indagato. d) Il ricorrente sostiene poi che sarebbe inutile trasmettere la documentazione posteriore alle operazioni sospette, risalenti alla fine del 1991; insinua che il MPC, ordinando anche la trasmissione dei documenti degli anni 1992-1996, non avrebbe proceduto alla cernita degli atti sequestrati. La critica è priva di ogni fondamento. Dalla decisione impugnata si evince chiaramente che il MPC ha esaminato tale documentazione, elencando poi espressamente i documenti e i formulari da trasmettere, tra cui figurano gli estratti conto e i giustificativi dal 23 settembre 1991 al 23 giugno 1996. Questo modo di agire, contrariamente all'assunto ricorsuale, non è lesivo del principio della proporzionalità. Quando le Autorità estere chiedono infor- mazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimo- niali o corruttivi, esse necessitano di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali persone sia perve- nuto l'eventuale provento del reato (DTF 124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c; Zimmermann, op. cit., n. 478 pag. 370). Certo, il ricorrente sostiene che il suo conto sa- rebbe servito essenzialmente da supporto per il trasferi- mento di denaro da conti presso la OTB, ora BUC, verso il conto J.________ di A.________; il suo conto sarebbe per- tanto stato utilizzato quale mero supporto tecnico per il transito di denaro da un conto all'altro, nei mesi di ot- tobre-dicembre 1991. Ora, come rettamente rilevato dal MPC nelle osservazioni al ricorso, l'Autorità estera ha espres- samente chiesto di sequestrare eventuali conti di destina- zione: di conseguenza, per poter individuare compiutamente tali conti, l'Autorità inquirente deve poter prendere cono- scenza della documentazione relativa anche a quelli di pas- saggio e poter accertare, se del caso, che non vi sia stato un ritorno del transito di denaro. Visto inoltre che l'Au- torità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, riguardo a determinati versamenti, non si è nep- pure in presenza, come sostenuto a torto dal ricorrente, di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 122 II 367 consid. 2c, 121 II 241 consid. 3a pag. 243, 118 Ib 547 consid. 3a). Ne segue che la trasmissione integrale dei documenti banca- ri è giustificata poiché idonea a far progredire l'inchie- sta estera e perché può altresì evitare l'inoltro di un'ev- entuale domanda complementare (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a, c-d). Certo, non è escluso, come rilevato dal MPC, che il conto del ricorrente sia semplicemente servito, anche a sua insaputa, da tramite per un versamento di provenienza ille- cita. Il ricorrente potrà comunque dimostrare, dinanzi alle Autorità italiane, che detto trasferimento di denaro ha un fondamento legittimo ed estraneo ai prospettati reati. Ne segue che la conclusione subordinata contenuta nel ricorso, nel senso di trasmettere solo gli estratti conto e i giu- stificativi del 1991, non può essere accolta. 5.- Il ricorso, quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi, i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia. Losanna, 13 novembre 2000 VIZ In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,