Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.258/1999
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1A.258/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                     11 settembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Zappelli, supplente.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 4 novembre
1999 presentato da A.________, Vacallo, da B.________,
Lugano, dalla X.________ SA, Riva San Vitale, dalla
Y.________ SA, Lugano, e dalla Z.________ SA, Lussemburgo,
patrocinati dall'avv. Giovan Maria Tattarletti, studio
legale Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, Lugano, contro
le decisioni emanate il 5 ottobre 1999 dalla Direzione
generale delle dogane, Berna, nell'ambito di una domanda di
assistenza giudiziaria formulata dalla Germania;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il Ministero pubblico del Tribunale distret-
tuale di Darmstadt ha aperto un procedimento penale contro
C.________ e D.________ e altre persone per titolo di truf-
fa in materia di tasse, rispettivamente sottrazione di im-
poste comunitarie e, dal 1° gennaio 1994 ad oggi, per co-
stituzione di un'associazione a delinquere finalizzata all'
importazione in Germania di argento proveniente dalla Sviz-
zera e fornitura simulata intracomunitaria in un altro pa-
ese dell'Unione europea.

  Con richiesta di assistenza del 18 marzo 1998, com-
pletata il 3 settembre 1998, l'Autorità estera chiede di
perquisire e di sequestrare la documentazione concernente
gli inquisiti e di interrogare determinate persone allo
scopo di chiarire le modalità delle predette operazioni
commerciali e le vie di pagamento esistenti tra i venditori
svizzeri, i presunti acquirenti tedeschi e gli effettivi
destinatari italiani, e in singoli casi spagnoli, dell'ar-
gento.

  B.-  Il 18 maggio 1998 l'Ufficio federale di poli-
zia (UFP) ha delegato all'Amministrazione federale delle
dogane l'esecuzione della richiesta di assistenza giudizia-
ria, che l'ha a sua volta delegata alla Direzione delle do-
gane di Lugano.

  La Pretura di Darmstadt, con decisioni del 25 ago-
sto e del 6 ottobre 1998, ha ordinato la perquisizione dei
locali privati e commerciali di A.________ e di B.________,
come pure delle ditte X.________ SA di Riva San Vitale e
Y.________ SA di Lugano.

  Con decisioni del 5 ottobre 1999 la Direzione gene-
rale delle dogane ha accolto la rogatoria e ordinato la
trasmissione dei verbali di interrogatorio, di perquisizio-
ne e di sequestro, e della documentazione sequestrata, all'
Autorità richiedente.

  C.-  Avverso queste decisioni A.________,
B.________, e le società X.________ SA, Y.________ SA e
Z.________ SA hanno inoltrato, con un unico allegato, un
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
chiedendo, in via preliminare, di ritornare gli atti alla
Direzione generale delle dogane affinché motivi le decisio-
ni finali riguardo alla rilevanza dei documenti di cui ha
ordinato la trasmissione e, in via principale, di annullare
le decisioni impugnate.

  La Direzione generale delle dogane chiede di re-
spingere il ricorso, l'UFP di dichiararlo inammissibile in
quanto proposto dalla Z.________ SA e di respingerlo per il
resto. Con lettera del 7 aprile 2000 i ricorrenti hanno
chiesto al Tribunale federale di acquisire agli atti docu-
menti che proverebbero l'irrilevanza degli atti litigiosi
per il procedimento estero. La Direzione generale delle do-
gane contesta questa tesi come pure l'assunto che il proce-
dimento sia divenuto privo di oggetto.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Con istanza del 10 dicembre 1999 i ricor-
renti hanno chiesto di poter essere ammessi a replicare al-
le osservazioni dell'UFP e della Direzione generale delle
dogane, la quale, con la risposta, avrebbe motivato per la
prima volta l'ordinanza di trasmissione, adducendo tuttavia

accertamenti fattuali errati. L'istanza dev'essere respin-
ta. Secondo l'art. 110 cpv. 4 OG un ulteriore scambio di
scritti ha luogo solo eccezionalmente, segnatamente quando
l'autorità, nella risposta al ricorso, faccia valere circo-
stanze nuove e rilevanti, sulle quali il ricorrente non ha
potuto esprimersi in precedenza (DTF 119 V 317 consid. 1).
Ora, come si vedrà, le decisioni sono motivate in maniera
sufficiente e nella risposta non vengono addotti fatti nuo-
vi; per di più, nel gravame i ricorrenti non hanno conte-
stato la lacunosità dell'esposto dei fatti messo a fonda-
mento della domanda estera e sul quale si fonda la presente
decisione. La replica non può quindi servire a sviluppare e
a dimostrare quanto allegato, o quanto poteva essere alle-
gato, nel ricorso (DTF 125 I 71 consid. 1d/aa, 99 Ib 87
consid. 1, 114 Ia 307 consid. 4b).

  b)  Con istanza del 7 aprile 2000 i ricorrenti
chiedono al Tribunale federale di acquisire agli atti un'
annotazione della polizia giudiziaria di Venezia del 23 lu-
glio 1999 e un'ordinanza del Giudice per le indagini preli-
minari presso il Tribunale penale di Vicenza del 6 marzo
2000. Da questi documenti trasparirebbe ch'essi non sono
perseguiti in Italia, ciò che dimostrerebbe la loro estra-
neità ai prospettati reati e l'irrilevanza dei documenti
sequestrati per il procedimento estero. Anche questa istan-
za dev'essere respinta. Nulla impediva ai ricorrenti di
produrre l'invocata annotazione entro il termine di ricorso
(art. 108 OG), mentre il fatto che nell'ordinanza italiana
non si parlerebbe di loro non dimostra l'inutilità degli
atti litigiosi per il procedimento germanico. Del resto,
contrariamente all'assunto ricorsuale, una procedura d'as-
sistenza diventa priva di oggetto solo quando lo Stato ri-
chiedente ritira espressamente la domanda, ciò che non si
verifica in concreto. Per di più, trattandosi di materiale
probatorio, la giurisprudenza considera che la domanda
estera diventa senza oggetto solo se il processo all'estero

si è nel frattempo concluso con un giudizio definitivo (DTF
113 Ib 157 consid. 5a pag. 166; Robert Zimmermann, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, Berna
1999, n. 168).

  c)  Ai rapporti nell'ambito dell'assistenza giudi-
ziaria tra la Svizzera e la Germania si applicano in primo
luogo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e l'
Accordo che la completa conchiuso dai due Stati il 13 no-
vembre 1969 (RS 0.351.913.61). La legge federale sull'assi-
stenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981
(AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP;
RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la Conven-
zione e l'Accordo non regolano espressamente o implicita-
mente, come pure quando il diritto nazionale sia più favo-
revole all'assistenza (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134
consid. 1a, 122 II 140 consid. 2), fatto salvo il rispetto
dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

  d)  In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv.
6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure
e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente
se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono
adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta-
via tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a ve-
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in-
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d,
119 Ib 56 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la
richiesta di annullamento della decisione impugnata sono
ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373
consid. 1c e rinvii).

  e)  Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di

una domanda di assistenza, resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1 in relazione con l'
art. 25 cpv. 1 AIMP.

  f)  Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria inter-
nazionale, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta so-
lo al titolare di un conto bancario del quale sono state
chieste informazioni, o alla persona direttamente sottopo-
sta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o in-
terrogatorio; art. 80h lett. b, art. 9a OAIMP). A.________
e B.________, interrogati come testi, sono legittimati a
ricorrere contro la trasmissione dei verbali di audizione,
nella misura in cui le informazioni che sono stati chiamati
a fornire li concernono personalmente, ma non quando la de-
posizione concerne unicamente le attività di terzi: in
quest'ultima misura il ricorso è inammissibile (DTF 126 II
258 consid. 2d/bb, 122 II 130 consid. 2b in fine, 121 II
459 2c).

  L'UFP rileva che la Z.________ SA è una ditta del
Lussemburgo, di cui non è ravvisabile una sede o una suc-
cursale in Svizzera. Dall'atto di ricorso si evince che la
documentazione che la riguarda è stata sequestrata presso
lo Studio commerciale Q.________ SA. Ora, quest'ultima dit-
ta, quale proprietaria o locataria, non è insorta contro la
perquisizione domiciliare (v. art. 9a lett. b OAIMP): solo
B.________, quale presidente e amministratore della stessa
ha impugnato la contestata misura nella sua qualità di te-
stimone. Ne segue che, in difetto di indicazioni più preci-
se da parte della ricorrente (DTF 123 II 161 consid.
1d/bb), la legittimazione a ricorrere contro il sequestro
di documenti che si trovano presso terzi dev'essere negata
alla Z.________ SA, sebbene la trasmissione delle informa-
zioni richieste comporti la rivelazione della sua identità

e di informazioni che la concernono (DTF 123 II 161 consid.
1d/aa e rinvii, 116 Ib 106 consid. 2a; Zimmermann, op.
cit., n. 310).

  2.- a)  I ricorrenti fanno valere che la decisione
impugnata, carente di motivazione, violerebbe gli art. 80d
AIMP, 4 vCost. e 6 CEDU.

  L'obbligo di motivazione, desumibile dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.) per quan-
to riguarda il diritto di essere sentito (al riguardo v.
DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 124 II 132 con-
sid. 2a) e, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria, dal
nuovo art. 80d AIMP, ha essenzialmente lo scopo di permet-
tere da un lato agli interessati di afferrare le ragioni
alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di
causa, e dall'altro all'autorità di ricorso di esaminare la
fondatezza della decisione medesima (DTF 124 II 146 consid.
2a, 123 I 31 consid. 2c).

  Il Tribunale federale ha precisato che l'art. 80d
AIMP, secondo cui l'autorità d'esecuzione "emana una deci-
sione motivata concernente la concessione e la portata
dell'assistenza giudiziaria", non conferisce, nella materia
in discussione, un diritto più esteso di quello sancito
dalla norma costituzionale. Esso ha ritenuto che, nel caso
di una decisione avente per oggetto unicamente la trasmis-
sione delle informazioni richieste, l'indicazione degli at-
ti da trasmettere costituisce un'indicazione sufficiente,
poiché permette alle persone toccate dalla misura di far
valere i loro motivi di opposizione. Ne ha dedotto che l'
indicazione dei documenti da trasmettere, con la considera-
zione implicita ch'essi non parrebbero, "prima facie", inu-
tili per il procedimento penale estero (esame limitato alla
rilevanza potenziale, DTF 122 II 367 consid. 2c, 112 Ib 576
consid. 14a pag. 604), adempie l'obbligo di motivazione

poiché permette agli interessati di opporsi con piena cono-
scenza di causa alla trasmissione (DTF 124 II 184 consid. 3
inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.). Ne segue che
le decisioni impugnate sono sufficientemente motivate: del
resto, già dai verbali d'interrogatorio si evince che i ri-
correnti sono stati informati sui fatti posti a fondamento
della rogatoria e che giustificherebbero la contestata tra-
smissione. Inoltre, un'eventuale violazione del diritto di
essere sentito, derivante da un difetto di motivazione, sa-
rebbe stata sanata nell'ambito della presente procedura di
ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4
pag. 87; Zimmermann, op. cit., n. 273). L'art. 6 CEDU non
è, di massima, applicabile nell'ambito della procedura am-
ministrativa dell'assistenza giudiziaria internazionale
(DTF 123 II 175 consid. 6e pag. 185 e riferimenti).

  b)  L'Autorità federale aveva concesso ai ricorren-
ti il diritto di esprimersi, negando loro tuttavia quello
di consultare la rogatoria, nella quale vengono elencate
numerose ditte sospettate d'essere coinvolte nei prospetta-
ti traffici illegali: ciò poiché l'Autorità inquirente
estera non intendeva pregiudicare eventuali perquisizioni o
interrogatori successivi (cfr. art. 80b cpv. 2 lett. b
AIMP). I ricorrenti non hanno contestato questa limitazione
del loro diritto di esaminare gli atti, né hanno fatto va-
lere che l'esposto dei fatti, essenzialmente ripreso nelle
decisioni impugnate e comunicato loro durante gli interro-
gatori, ed oggetto di precise domande, sarebbe lacunoso,
per cui esso è vincolante per il Tribunale federale (DTF
118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg.).

  Del resto, le esigenze poste dagli art. 14 CEAG e
28 AIMP al contenuto e alla forma della rogatoria vanno in-
terpretate alla luce dello scopo che perseguono, che è

quello di consentire allo Stato richiesto di determinarsi
sulla ricorrenza dei presupposti per concedere la postulata
assistenza: in determinate circostanze, si può inoltre am-
mettere che lo Stato richiedente si esprima, come in con-
creto, con un certo riserbo, per evitare di fornire ai per-
seguiti indicazioni che possano loro servire per inquinare
altre prove o ostacolare l'inchiesta. Anche da questo pro-
filo la motivazione delle decisioni impugnate appare suf-
ficiente.

  c)  Dall'incarto risulta che in data 9 agosto 1999
la Direzione generale delle dogane ha informato il legale
dei ricorrenti che intendeva trasmettere all'Autorità ri-
chiedente i documenti litigiosi, chiedendogli di pronun-
ciarsi sull'applicazione dell'esecuzione semplificata se-
condo l'art. 80c AIMP. Egli, adducendo semplicemente l'
estraneità dei suoi clienti ai prospettati reati, non si è
espresso sull'asserita inutilità dell'annunciata trasmis-
sione e non ha criticato l'asserita assenza di una cernita
dei documenti, limitandosi a chiedere l'emanazione di una
decisione motivata. Spetta tuttavia alle persone o società
interessate dimostrare, in modo chiaro e preciso, perché i
documenti e le informazioni da trasmettere non presentereb-
bero alcun interesse per il procedimento estero: esse sono
quindi tenute, pena la decadenza del loro diritto, di indi-
care all'Autorità di esecuzione quali documenti, e per qua-
li motivi, non dovrebbero, secondo loro, essere trasmessi.
Dal profilo della buona fede non sarebbe infatti ammissibi-
le che il detentore di documenti sequestrati lasci che l'
autorità di esecuzione proceda da sola alla cernita degli
atti, senza parteciparvi, per rimproverarle in seguito,
nell'ambito di un ricorso, d'aver violato il principio del-
la proporzionalità (DTF 126 II 258 consid. 9b e c). La que-
stione di sapere se i ricorrenti, limitandosi a richiedere
l'emanazione di una decisione motivata hanno trascurato il

loro dovere di cooperazione con l'Autorità di esecuzione
può comunque rimanere aperta: in effetti, asserendo sempli-
cemente nel presente ricorso, in maniera del tutto generi-
ca, la loro estraneità ai prospettati reati non dimostrano
affatto l'irrilevanza dei documenti litigiosi per il proce-
dimento estero (DTF 126 II 258 consid. 9c in fine). La loro
conclusione preliminare di ritornare l'incarto all'Autorità
federale perché si esprima sulla rilevanza degli atti di
cui ha ordinato la trasmissione dev'essere quindi respinta.

  d)  Certo, i ricorrenti affermano d'ignorare se l'
Autorità federale abbia effettuato una cernita di documenti
da trasmettere, insinuando il sospetto che si sarebbe in
presenza di una trasmissione indiscriminata di prove. La
censura è priva di fondamento.

  È vero, come sostenuto dai ricorrenti, che la Parte
richiesta non può trasmettere in blocco tutti i documenti
raccolti, in modo acritico e indeterminato, lasciandone la
cernita all'Autorità estera (DTF 112 Ib 576 consid. 14a
pag. 604, 115 Ib 186 consid. 4, 193 consid. 6). Ciò non si
verifica tuttavia in concreto: in effetti, come si evince
dalle decisioni impugnate e dall'atto di ricorso, alla
X.________ SA e alla Y.________ SA in data 12 gennaio 1999,
chiaramente dopo l'esame e la cernita degli atti e in ap-
plicazione del principio della proporzionalità, sono stati,
in parte, rispettivamente integralmente, restituiti gli at-
ti sequestrati ed è stata ordinata solo la trasmissione dei
relativi verbali di perquisizione e di sequestro e della
documentazione rimanente. Dopo aver proceduto al vaglio dei
documenti, la Direzione generale delle dogane, sulla base
di un giudizio "prima facie", ha infatti rilevato che dall'
esame degli atti è risultato che i verbali possono rivesti-
re importanza per lo Stato richiedente.

  3.- a)  I ricorrenti fondano il loro gravame essen-
zialmente sulla loro estraneità ai prospettati reati, af-
fermando che i documenti di cui è ordinata la trasmissione,
in violazione del principio della proporzionalità, sarebbe-
ro irrilevanti per il procedimento estero.

  Con questa argomentazione essi disconoscono che la
concessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'
interessato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coin-
cida con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta
nello Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'es-
sere prestata anche per acclarare se il reato fondatamente
sospettato sia effettivamente stato commesso, e non soltan-
to per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico
(DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità
di persona, fisica o giuridica, non implicata nell'inchie-
sta all'estero non consente a priori di opporsi alle misure
di assistenza, a maggior ragione dopo l'abrogazione dell'
art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta d'altra parte che sussista una
relazione diretta e oggettiva tra la persona o la società e
il reato per il quale si indaga, eventualità che si verifi-
ca per i ricorrenti, coinvolti secondo le Autorità germani-
che, nei sospettati traffici d'argento, e ciò senza che
siano necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa
e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del di-
ritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547
consid. 3a in fine; Zimmermann, op. cit., n. 227).

  b)  L'Autorità estera non deve provare la commis-
sione dei reati ma soltanto esporre in modo sufficiente le
circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti,
ciò che è avvenuto in concreto: spetterà poi al giudice
straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o
no le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid.
2c, 118 Ib 547 consid. 3a). Non compete infatti al Giudice

dell'assistenza pronunciarsi sulla valutazione delle prove
posta a fondamento della rogatoria (DTF 117 Ib 64 consid.
5c pag. 88, 112 Ib 347 consid. 4).

  c)  Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità
della documentazione in esame per il procedimento estero i
ricorrenti misconoscono che la questione di sapere se tali
informazioni siano necessarie o utili deve essere lasciata,
di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti.
Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pro-
nunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e
non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a
quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La ri-
chiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se
il principio della proporzionalità, nella limitata misura
in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG
(DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a
pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disat-
teso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia
abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inido-
nee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid.
7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concre-
to. Infatti, tenuto conto della natura dei prospettati rea-
ti, del numero delle persone e delle ditte coinvolte e dei
meccanismi messi in atto a livello internazionale, che sa-
rebbero serviti a mascherarli, il campo delle indagini è
necessariamente ampio, complesso e ramificato.

  D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di
prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'appa-
renza: per il resto la valutazione definitiva del materiale
probatorio, segnatamente la valutazione delle deposizioni
rese dai ricorrenti, è riservata al giudice estero del me-
rito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64
consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).

  aa)  Gli inquisiti sono sospettati d'aver diretto
un'organizzazione criminale, composta di cittadini germani-
ci, svizzeri e italiani, operante a livello internazionale
la quale, simulando un commercio di argento, avrebbe com-
messo sistematicamente truffe in materia fiscale in diversi
Paesi dell'Unione Europea. Essi avrebbero importato dalla
Svizzera nell'Unione europea, ricorrendo a società di como-
do, circa 700'000 kg di argento per un valore di oltre
190'000'000 DM, non pagando, illegalmente, imposte sulla
cifra d'affari per oltre 28'000'000 DM. Nelle dichiarazioni
doganali delle ditte germaniche interessate veniva chiesta
l'importazione esente da imposta e notificata la successiva
fornitura intracomunitaria. Dall'esame delle operazioni
commerciali è risultato tuttavia che all'operazione esente
da imposta non è seguita alcuna importazione. Erano state
quindi allestite fatture false per simulare l'esecuzione di
operazioni commerciali inesistenti; dietro presentazione di
carte d'identità italiane falsificate sono state fondate
altresì società "bucalettere" per coprire i veri responsa-
bili e ostacolare le indagini; è stato pure accertato che
venne simulata l'esistenza di pseudoditte mediante la pre-
sentazione di documenti originali falsificati concernenti
ditte effettivamente esistenti. Secondo l'Autorità richie-
dente, dalle inchieste effettuate risulterebbe che i man-
danti agiscono dall'Italia e dalla Svizzera, per cui è ne-
cessario far esperire indagini anche nel nostro Paese.

  bb)  Certo, A.________ fa valere che dal suo verba-
le d'interrogatorio si evince ch'egli, quale direttore del-
la X.________ SA, avrebbe acquistato argento in Belgio per
conto di destinatari italiani, che non avrebbe mai venduto
argento a ditte germaniche e ch'egli non conoscerebbe né
avrebbe avuto contatti commerciali con la ditta K.________,
cui s'interessa l'Autorità germanica, o con altri acquiren-
ti in Germania: queste informazioni sarebbero pertanto ir-
rilevanti per il procedimento estero e proverebbero la sua

estraneità ai sospettati reati. Nella misura in cui egli
riferisce di traffici d'argento di contrabbando si limite-
rebbe a riportare voci di dominio pubblico, per "sentito
dire", informazioni quindi inutili nel quadro di un proce-
dimento penale.

  La X.________ SA fa valere d'aver acquistato argen-
to solo in Belgio e in Inghilterra, rivendendolo esclusi-
vamente a clienti italiani, senza ch'esso venisse importato
in Svizzera ed esportato in Germania, ciò che dimostrerebbe
la sua estraneità al procedimento estero. Anche B.________,
ribadita la sua estraneità ai reati in discussione, adduce
che la documentazione sequestrata sarebbe inutile per il
procedimento estero poiché dal suo verbale d'interrogato
risulterebbe ch'egli non ha saputo fornire indicazioni su
traffici illeciti d'argento.

  Secondo i ricorrenti, anche il fatto che l'Autorità
federale ordini la trasmissione del verbale di sequestro
della documentazione poi integralmente restituita alla
Y.________ SA proverebbe l'inutilità del verbale.

  cc)  Fondandosi esclusivamente sulla loro asserita
estraneità ai prospettati reati i ricorrenti disattendono
che l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se
il reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato
commesso, e non solo per scoprirne gli autori o raccogliere
prove a loro carico. La contestata trasmissione di verbali
di perquisizione e d'interrogatorio, che dimostrerebbero la
loro estraneità, è pertanto giustificata perché, nel quadro
di un'inchiesta internazionale così complessa, può permet-
tere alle Autorità inquirenti estere di escludere determi-
nate piste d'inchiesta o di scagionare determinate persone
(cfr. art. 63 cpv. 5 e 64 cpv. 2 AIMP).

  Giova ricordare inoltre che le allegazioni di per-
sone o di dirigenti di ditte sospettate d'essere coinvolte
in traffici illegali non sono manifestamente idonee a pro-
varne senz'altro la loro asserita estraneità o a escluderne
un coinvolgimento, anche a loro insaputa (DTF 121 II 241
consid. 3b): ciò vale in particolare per A.________ e la
società X.________ SA che, secondo il complemento rogato-
riale, avrebbero agito, in tempi passati, soprattutto in
Belgio, quale compratori per l'organizzazione criminale,
intercalandovi ditte italiane, sospettate di essere coin-
volte nei traffici illeciti d'argento. Ne segue che le in-
dicazioni contenute nei verbali di interrogatorio, concer-
nenti le modalità dei traffici d'argento con l'Italia e ove
si sostiene che le triangolazioni avrebbero rispettato la
legislazione comunitaria, possono essere utili per le Auto-
rità germaniche. Del resto, durante l'interrogatorio
A.________ non ha potuto escludere che da qualche telefono
della ditta Y.________ SA sia stato chiamato, come accerta-
to dalle Autorità germaniche, uno dei principali inquisiti,
segnatamente C.________, ch'egli non conoscerebbe. La ri-
chiesta tende inoltre a determinare se altre persone, se
del caso ancora sconosciute, avrebbero partecipato ai so-
spettati reati.

  d)  La trasmissione dei documenti richiesti all'Au-
torità estera è quindi giustificata: essa, contrariamente
all'autorità svizzera, dispone di tutte le risultanze pro-
cessuali e può pertanto valutare compiutamente la posizione
dei ricorrenti, accertandone, se del caso, l'estraneità ai
fatti. Inoltre, i documenti che l'autorità svizzera non de-
ve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono
rilevanti per il procedimento penale estero e per la fatti-
specie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF
122 II 367 consid. 2c e d). Riguardo agli atti sequestrati

presso la X.________ SA e B.________ i ricorrenti non indi-
cano affatto quali singoli documenti sarebbero sicuramente
irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno
spiegano, sempre per ogni singolo documento, perché un de-
terminato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito
non spetta al Tribunale federale (DTF 126 II 258 consid.
9c, 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Le informazioni
contenute nei verbali litigiosi rivestono un'utilità poten-
ziale per l'Autorità germanica che, contrariamente all'Au-
torità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali
e può quindi valutare compiutamente la posizione dei ricor-
renti, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti. Le
asserite conseguenze, sul piano personale o commerciale,
del loro coinvolgimento nel procedimento penale germanico
non possono pertanto comportare il rifiuto dell'assistenza
(DTF 121 II 241 consid. 3c in fine), visto altresì che i
ricorrenti, in tale ambito non si prevalgono di nessuna
norma della CEAG, della Costituzione o della legge, per cui
la censura parrebbe inammissibile; né tale circostanza co-
stituisce una grave deficienza secondo l'art. 2 lett. d
AIMP (cfr. DTF 115 Ib 68 consid. 6 pag. 87).

  4.-  Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi-
le, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza
(art. 156 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 15'000.-- è posta
a carico dei ricorrenti in solido.

  3.  Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
alla Direzione generale delle dogane e all'ufficio federale
di giustizia.

Losanna, 11 settembre 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,