Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.257/1999
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1A.257/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       3 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.

                        ___________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 3 novembre
1999 presentato dalla A.________ SA, Monteggio, patrocinata
dall'avv. Claudio Cereghetti, Lugano, contro la decisione
emessa il 30 settembre 1999 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino, nella causa che oppone la ricorrente a
B.________, Monteggio, patrocinata dall'avv. Filippo Sola-
ri, studio legale Pelli e Solari, Lugano, in merito alla
trasformazione di uno stabile, situato fuori della zona
edificabile, sulla particella n. yyy RFD in territorio del
Comune di Monteggio, rappresentato dal Municipio;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  La A.________ SA è un'azienda attiva nel campo
della micronizzazione di sostanze solide, in particolare
per uso farmaceutico. Svolge l'attività a Monteggio, in un
complesso di edifici situati fuori della zona edificabile:
principalmente sulla particella n. xxx e, in parte, nel
fabbricato litigioso che sorge sul fondo n. yyy, e che le
appartiene. Questo stabile è stato trasformato senza auto-
rizzazione nel corso del 1995.

  Il 14 febbraio 1996 la A.________ SA ha presentato
al Municipio di Monteggio una domanda di costruzione in sa-
natoria avente per oggetto la sistemazione del fabbricato
esistente sul mappale n. yyy; figurava come scopo la "pro-
duzione farmaceutica". Secondo il piano e la relazione tec-
nica gli interventi consistevano nell'aggiunta al fabbrica-
to di un locale per la centrale termica, nell'installazione
di due mulini ad aria alimentati da un compressore, nella
formazione di due locali pressurizzati destinati ad acco-
gliere i citati impianti, di un magazzino, di un locale per
il compressore e di un laboratorio di analisi fisiche; all'
esterno erano inoltre stati realizzati cinque parcheggi.

  B.________, proprietaria delle particelle confinan-
ti n. zzz e qqq, si è opposta al rilascio della licenza
edilizia. Il Municipio di Monteggio, acquisito il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, ha tuttavia autorizza-
to, con decisione del 26 aprile 1996, il cambiamento di de-
stinazione dello stabile e la formazione della nuova cen-
trale termica. Ha quindi evaso l'opposizione nel senso dei
considerandi.

  B.________ si è allora rivolta al Consiglio di Sta-
to del Cantone Ticino, che ha respinto il ricorso con deci-
sione dell'11 settembre 1996. Esso ha rilevato che l'inter-
vento litigioso poteva ancora rientrare nelle trasformazio-
ni parziali permesse secondo l'art. 24 cpv. 2 LPT e la nor-
mativa cantonale.

  B.-  Il Tribunale cantonale amministrativo, con
sentenza del 30 settembre 1999, ha tuttavia accolto un ri-
corso di B.________ e annullato sia la licenza edilizia sia
la decisione governativa che la confermava. La Corte canto-
nale, pur considerando l'impianto non criticabile dal pro-
filo dell'inquinamento fonico, ha ritenuto la trasformazio-
ne litigiosa chiaramente eccedente i limiti dell' art. 24
cpv. 2 LPT.

  C.-  La A.________ SA impugna questo giudizio con
un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Chiede di accogliere il gravame, di annullare la sentenza
impugnata e di confermare la licenza edilizia rilasciata
dal Comune. La ricorrente contesta innanzitutto la validità
del piano regolatore di Monteggio, che daterebbe del 1977 e
non sarebbe stato approvato dal Governo. Sostiene che la
zona edificabile comprenderebbe quindi il "comprensorio già
largamente edificato" nel quale verrebbe a trovarsi anche
la sua particella. Rileva infine che l'intervento contesta-
to, eseguito su un edificio industriale esistente dal 1970,
risulterebbe comunque lecito secondo l'art. 24 cpv. 2 LPT.

  D.-  Il Tribunale cantonale amministrativo si con-
ferma nella propria sentenza. Il Consiglio di Stato e i
Servizi generali del Dipartimento del territorio si rimet-
tono al giudizio del Tribunale federale. L'Ufficio federale
dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha rinunciato

a formulare osservazioni. L'Ufficio federale della pianifi-
cazione del territorio e la Sezione cantonale della prote-
zione dell'aria e dell'acqua non hanno formulato partico-
lari osservazioni. B.________ chiede invece di respingere
il ricorso. Il Municipio di Monteggio, sottolineando come
il Comune abbia nel frattempo adottato una variante di pia-
no regolatore che prevede l'attribuzione del fondo della
A.________ SA alla zona artigianale-industriale, propone
l'accoglimento del ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF
125 II 293 consid. 1a, 125 I 14 consid. 2a, 253 consid.
1a).

  a)  L'art. 34 cpv. 1 LPT dispone che il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso con-
tro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti
indennità per restrizioni della proprietà (art. 5 LPT) e
autorizzazioni giusta l'art. 24 LPT. A questo riguardo è
irrilevante che con l'impugnata decisione si sia rilasciata
oppure negata l'autorizzazione stessa (DTF 118 Ib 335 con-
sid. 1a); il ricorso di diritto amministrativo è inoltre
ammissibile contro le decisioni concernenti costruzioni e
impianti sottoposti a un'autorizzazione eccezionale, e nel-
le quali a torto l'art. 24 LPT non è stato applicato (DTF
118 Ib 335 consid. 1a). Infine, il ricorso di diritto am-
ministrativo è proponibile sia quando la lite verta sull'
applicazione, vagliata d'ufficio dal Tribunale federale
(DTF 120 Ib 379 consid. 1b), del diritto federale (art. 24

cpv. 1 LPT) sia quando essa verta sull'applicazione del
diritto cantonale d'attuazione (art. 24 cpv. 2 LPT; DTF 118
Ib 381 consid. 2b/dd; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-,
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 1995, pag.
437).

  In concreto, trattandosi essenzialmente della tra-
sformazione di una costruzione sita al di fuori della zona
edificabile, l'esame dell'autorità cantonale si è concen-
trato sull'applicazione degli art. 24 LPT e 75 della legge
cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990
(LALPT). Il concetto di trasformazione parziale è di dirit-
to federale, e il diritto cantonale non può estenderlo (DTF
119 Ib 366 consid. 3c, 112 Ib 94 consid. 2; Marco Lucchini,
Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 275).
Sotto i citati aspetti, il ricorso di diritto amministrati-
vo è pertanto ricevibile.

  b)  L'art. 103 lett. a OG conferisce il diritto di
ricorrere a chiunque sia toccato dalla decisione impugnata
e abbia un interesse degno di protezione al suo annullamen-
to o alla sua modificazione. La ricorrente, proprietaria
dell'edificio sul quale ha fatto eseguire i contestati in-
terventi edilizi, ha un interesse quantomeno di natura eco-
nomica all'annullamento della decisione impugnata ed è per-
tanto legittimata a presentare il ricorso di diritto ammi-
nistrativo (DTF 121 II 39 consid. 2c/aa, 359 consid. 1a).

  c)  Con il ricorso di diritto amministrativo si può
far valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104
lett. a OG). L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale
federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au-
torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente
inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 125

II 369 consid. 2d). Limitandosi a sostenere che la volume-
tria e la destinazione dell'edificio non sono cambiate e
che attività produttive importanti vi si svolgevano già
prima dell'intervento litigioso, la ricorrente non dimostra
che la fattispecie posta a fondamento del giudizio impugna-
to sarebbe stata accertata in modo manifestamente inesatto
o incompleto.

  È vero che, con decisione del 10 novembre 1999, il
Consiglio di Stato ha approvato una variante del piano re-
golatore di Monteggio che inserisce il fondo litigioso nel-
la zona artigianale-industriale. A prescindere dal fatto
che il Tribunale federale non è tenuto, di massima, a con-
siderare fatti posteriori alla decisione impugnata ove que-
sta sia emanata da un'autorità giudiziaria (art. 105 cpv. 2
OG; DTF 122 II 1 consid. 1b; Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bun-
des, Zurigo 1998, pag. 333 seg.), la ricorrente non fa va-
lere che, con l'approvazione della variante, le sarebbe
stata rilasciata una nuova licenza edilizia che avrebbe au-
torizzato la trasformazione litigiosa. La citata modifica
pianificatoria non rende quindi il ricorso privo di ogget-
to; esso deve pertanto essere esaminato nel merito. Resta
evidente che il presente giudizio, fondato su una fattispe-
cie che si è realizzata e sviluppata in una situazione giu-
ridica determinata, e cioè precedente all'adozione e appro-
vazione di una variante di piano regolatore, non ha influs-
so sulla medesima, né pregiudica in qualche modo l'esito di
procedure che saranno dipendenti da quella.

  d)  Un sopralluogo non appare necessario ai fini
del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a
chiarire la situazione; non si giustifica quindi di dare
seguito alla relativa richiesta della ricorrente (art. 95,
113 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 274 consid. 1d,
pag. 279; 120 Ib 224 consid. 2b).

  2.-  La ricorrente, osservato che il piano regola-
tore di Monteggio risalirebbe al 1977 e che non sarebbe
stato approvato dal Governo, sostiene che esso non può es-
sere ritenuto valido. La zona edificabile si estenderebbe
quindi, secondo l'art. 36 cpv. 3 LPT, al "comprensorio già
largamente edificato", nel quale si troverebbe anche la
particella n. yyy.

  A parte il fatto che l'assenza dell'approvazione
della competente autorità ai sensi dell'art. 35 cpv. 3 LPT
non significa che il piano allestito secondo il diritto
previgente sia necessariamente contrario ai principi della
LPT (DTF 121 II 417 consid. 3d, 118 Ib 38 consid. 4a), in
concreto non risulta che la particella della ricorrente
faccia parte di un comprensorio già largamente edificato
(art. 36 cpv. 3 LPT). Secondo la giurisprudenza tale area
comprende essenzialmente il territorio urbanizzato ristret-
to, oltre eventualmente a singole particelle inedificate al
suo interno, direttamente confinanti con la zona edificata,
in genere già urbanizzate e di superficie relativamente ri-
dotta (DTF 121 II 417 consid. 5a, 119 Ib 124 consid. 4b).
La Corte cantonale ha tuttavia accertato, in modo vincolan-
te per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG), che
l'edificio sorge a un centinaio di metri dallo stabilimento
principale, su un terreno situato in posizione rialzata ri-
spetto ad esso, dal quale è accessibile soltanto a piedi,
passando attraverso un fondo inedificato (part. n. 1625
RFD), parzialmente ricoperto da vegetazione; per raggiun-
gerlo con i veicoli, ha ancora accertato la Corte cantona-
le, occorre effettuare un lungo periplo, passando dalla
strada che sale verso Sessa e da alcune stradine agricole.
Dalla planimetria contenuta agli atti e dal verbale di so-
pralluogo del 30 ottobre 1996 emerge peraltro chiaramente
che lo stabile litigioso e l'abitazione di B.________ sono
gli unici edifici esistenti nel raggio di 100/200 metri.
Del resto, la ricorrente non spiega in quale misura il fon-
do sarebbe urbanizzato, né sostiene che esso si situerebbe
entro il perimetro generale delle canalizzazioni (cfr. DTF
107 Ia 240 consid. 3b, 103 Ia 250 consid. 3d).

  3.- a)  Il rilascio di un'autorizzazione ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 LPT non può entrare in linea di conto
già per il difetto del requisito dell'ubicazione vincolata
dell'opera litigiosa (DTF 124 II 252 consid. 4a), visto che
meri interessi finanziari come quelli addotti dalla ricor-
rente, segnatamente l'importante perdita conseguente a un'
interruzione dell'attività nonché l'impossibilità di onora-
re gli impegni contrattuali assunti, non sono sufficienti
(DTF 118 Ib 17 consid. 2a).

  b)  L'art. 24 cpv. 2 LPT conferisce invero ai Can-
toni la facoltà di prevedere deroghe alle disposizioni
dell'art. 24 cpv. 1 LPT e di permettere quindi la rinnova-
zione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di
edifici e impianti, in quanto compatibili con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale. La rinnovazio-
ne, la trasformazione parziale e la ricostruzione secondo
l'art. 24 cpv. 2 LPT sono nozioni di diritto federale e
costituiscono il quadro - e i limiti - entro cui possono
essere rilasciate le autorizzazioni (DTF 123 II 256 consid.
4, 119 Ib 366 consid. 3c). Il diritto cantonale non può
estendere tali nozioni; può invece imporre esigenze più se-
vere (DTF 112 Ib 94 consid. 2 e rinvii). Secondo la giuri-
sprudenza, una trasformazione parziale ai sensi dell'art.
24 cpv. 2 LPT può consistere sia nell'aumento della volume-
tria di un edificio o nella sua trasformazione interna, sia
in un cambiamento della sua utilizzazione (DTF 123 II 256
consid. 4, 113 Ib 303 consid. 3b). L'intervento è parziale
se non comporta notevoli mutamenti dell'aspetto esteriore
dell'edificio e della destinazione originaria e non ingene-
ra effetti considerevoli o sostanzialmente nuovi sull'uti-
lizzazione del suolo, sull'urbanizzazione e sull'ambiente;

inoltre, la nuova utilizzazione non deve divergere fonda-
mentalmente da quella originaria, né deve implicare una de-
stinazione economica completamente nuova (DTF 123 II 256
consid. 4, 119 Ib 222 consid. 3a, 366 consid. 3c; Lucchini,
op. cit., pag. 276 seg.).

  Per quanto attiene al diritto cantonale, l'art. 75
LALPT dispone che la trasformazione parziale, "da attuare
una volta tanto, può essere eccezionalmente autorizzata, se
indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione at-
tuale e se compatibile con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale". L'art. 30 del regolamento
della LALPT del 29 gennaio 1991 precisa inoltre che una
trasformazione è parziale quando modifichi in modo non ri-
levante la volumetria, l'aspetto esterno e la destinazione
dell'edificio o dell'impianto (lett. a) e non ingeneri ri-
percussioni sostanzialmente nuove sull'uso ammissibile del
suolo, sulle opere d'urbanizzazione e sull'ambiente (lett.
b).

  c)  La Corte cantonale ha accertato che, prima
dell'intervento litigioso, il fabbricato serviva origina-
riamente da officina artigianale e in seguito, a partire
dalla fine degli anni settanta, prevalentemente come depo-
sito e magazzino; solo sporadicamente vi si esercitavano
attività marginali rispetto a quelle svolte dalla ricorren-
te nello stabilimento principale. Questo fatto è peraltro
stato ammesso dal direttore della ditta ricorrente all'
udienza del 25 settembre 1998 tenutasi dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo. Siffatto accertamento, non infi-
ciato da inesattezze manifeste, vincola il Tribunale fede-
rale (art. 105 cpv. 2 OG). In tali circostanze e data que-
sta fattispecie, la Corte cantonale non ha violato la legge
considerando che la trasformazione del fabbricato litigioso
in un edificio destinato a un'attività industriale di

lavorazione di sostanze farmaceutiche non poteva essere
permessa sulla base dell'art. 24 cpv. 2 LPT. È pur vero che
l'aggiunta del locale adibito a centrale termica non ha mo-
dificato in modo importante la volumetria e l'aspetto
esterno dell'edificio; tuttavia, l'entità degli interventi
complessivi, segnatamente l'installazione dei due mulini e
del compressore, la formazione di locali pressurizzati, del
laboratorio di analisi, del magazzino e dei cinque posteggi
esterni, hanno comportato la nascita di una nuova importan-
te attività produttiva industriale nell'edificio, con l'im-
piego del relativo personale. Come si è rilevato, la Corte
cantonale ha accertato che, da piccola officina artigiana-
le, rispettivamente da deposito utilizzato saltuariamente
per modeste attività, l'edificio è assurto a stabilimento
industriale per la lavorazione a pieno regime di sostanze
farmaceutiche, e precisato che il valore aggiunto all'edi-
ficio dall'intervento (fr. 600'000.--) è un multiplo del
preesistente valore (fr. 140/160'000.--). L'opera contesta-
ta ha quindi implicato un mutamento radicale di destinazio-
ne dell'edificio, senza alcuna relazione con quella origi-
naria; essa esorbita dal concetto di trasformazione parzia-
le di un edificio o di un impianto secondo gli art. 24 cpv.
2 LPT e 75 LALPT, applicati dalla Corte cantonale in modo
non censurabile.

  d)  Alla luce di quanto esposto, visto l'esito del
ricorso, non occorre esaminare la fattispecie dal profilo
del diritto ambientale, segnatamente da quello dell'inqui-
namento fonico.

  4.-  Ne segue che il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La
ricorrente rifonderà a B.________ un'indennità a titolo di
ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si
assegnano invece ripetibili ad autorità vincenti (art. 159
cpv. 2 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a
carico della ricorrente, la quale rifonderà a B.________
un'indennità di fr. 1500.-- a titolo di ripetibili della
sede federale.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Municipio di Monteggio, alla Divisione dell'ambiente, Se-
zione della protezione dell'aria e dell'acqua, al Diparti-
mento del territorio, Servizi generali, all'Ufficio federa-
le della pianificazione del territorio, all'Ufficio federa-
le dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, al Consi-
glio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino.

Losanna, 3 maggio 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,