Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.243/1999
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1A.243/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      11 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo dell'11 ottobre
1999 presentato dalla A.________ di B.________ & Co., Meli-
de, patrocinata dall'avv. dott. Luciano Giudici, Locarno,
contro la decisione emessa il 7 settembre 1999 dal Ministe-
ro pubblico della Confederazione, Berna, nell'ambito di una
procedura di assistenza giudiziaria in materia penale av-
viata su domanda della Repubblica italiana;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  La Procura della Repubblica presso il Tribuna-
le di Milano ha inoltrato, il 4 maggio 1999, una domanda di
assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento pena-
le avviato nei confronti di C.________, B.________,
D.________, E.________, F.________ e G.________ per i reati
di falso in bilancio, frode fiscale, appropriazione indebi-
ta e corruzione di pubblico ufficiale. Secondo l'Autorità
gli inquisiti D.________, B.________ e G.________ avrebbero
sistematicamente gonfiato, usando documenti falsi, le fat-
ture d'intermediazioni pubblicitarie emesse dalle società
H.________ S.p.A. e I.________ S.p.A., da loro gestite.

  Secondo le Autorità estere, i clienti pagavano ef-
fettivamente le somme richieste con le fatture gonfiate, ma
una parte di questi importi veniva loro restituita illeci-
tamente, tramite la società A.________ SA, con sede in
Svizzera, riconducibile all'indagato B.________. Per ma-
scherare la truffa, nell'ambito di accertamenti giudiziari
il maresciallo della Guardia di Finanza E.________ sarebbe
stato corrotto da B.________ e G.________, concordando ver-
sioni di comodo circa l'entità delle frodi commesse, ed
escludendo tuttavia dalle confessioni concordate alcuni
grandi clienti, tra cui la società L.________. Il coinvol-
gimento di quest'ultima società, che si occupa delle lot-
terie italiane M.________ e N.________, lascerebbe presume-
re, secondo gli inquirenti esteri, manovre fraudolente con
i fondi ricevuti dalla L.________ per conto dello Stato
italiano nella gestione delle lotterie; inoltre, secondo
l'accordo corruttivo le confessioni si sarebbero riferite
solo alle restituzioni in contanti, tacendo sull'utilizza-
zione di conti bancari esteri. La Procura ha chiesto di
acquisire, in particolare, la documentazione relativa ai

conti della A.________ presso l'UBS SA di Melide e presso
la Banca della Svizzera Italiana; ha chiesto altresì di
sequestrare il saldo di queste relazioni bancarie in quanto
provento di reato.

  B.-  Il 21 maggio 1999 il Ministero pubblico della
Confederazione (MPC), cui l'Ufficio federale di polizia
(UFP) ha delegato l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato
tra l'altro, come chiesto dall'Autorità estera, l'identifi-
cazione dei conti n. xxx presso l'UBS SA di Melide e n. yyy
presso l'UBS SA di Lugano, il sequestro della relativa
documentazione e il blocco dei fondi depositativi. La so-
cietà interessata ha addotto l'estraneità del conto xxx ri-
spetto ai fatti posti a fondamento dell'inchiesta italiana.
L'altra documentazione è stata invece trasmessa in via sem-
plificata.

  Con decisione del 7 settembre 1999 il MPC, esamina-
ta la documentazione sequestrata, ha ordinato la trasmis-
sione di quella relativa al conto presso l'UBS SA di Meli-
de, intestato alla A.________ di B.________ & Co.

  C.-  Avverso questa decisione la A.________ di
B.________ & Co. ha inoltrato un ricorso di diritto ammi-
nistrativo al Tribunale federale. Chiede di annullare par-
zialmente la decisione impugnata nel senso di limitare la
trasmissione ai documenti di apertura dei conto e dei giu-
stificativi connessi agli accrediti I.________ S.r.l. e
H.________ S.r.l. e di revocare il sequestro della sua re-
lazione bancaria.

  Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammis-
sibile, del ricorso. L'UFP, senza formulare osservazioni,
chiede di confermare la decisione impugnata.

  Il 30 novembre 1999 la ricorrente ha prodotto copia
di una "decisione" estera che renderebbe la contestata tra-
smissione priva di oggetto. Il MPC ripropone la reiezione
del gravame.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125
II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 458 consid. 1).

  a)  Italia e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11), con le rispettive modifiche del
4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono ap-
plicabili alle questioni che la prevalente Convenzione in-
ternazionale non regola espressamente o implicitamente, co-
me pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'
assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF
123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

  b)  Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123
II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia

tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi-
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le
conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

  c)  Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP.

  d)  Nell'atto di ricorso B.________ contesta l'ac-
cusa di corruzione descritta nella decisione impugnata. La
censura è inammissibile poiché egli non ha interposto -
rettamente, visto che non è il titolare del conto oggetto
delle contestate misure - alcun gravame mentre la ricorren-
te non è legittimata a far valere diritti di terzi (art.
80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP;
DTF 125 II 356 consid. 3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b, 123
II 153 consid. 2b, 161 consid. 1d/aa-bb).

  e)  In concreto la trasmissione dei documenti di
apertura del conto e dei giustificativi connessi agli ac-
crediti della I.________ S.r.l. e della H.________ S.r.l.
non è contestata e non è quindi oggetto del presente li-
tigio. Riguardo alla documentazione rimanente, la ricorren-
te rileva che con lettera del 9 luglio 1999 essa aveva già
fatto valere l'estraneità di tali atti, indicando che le
entrate in conto riguarderebbero per l'80% clienti non
coinvolti nell'inchiesta italiana, mentre le uscite con-
cernerebbero la gestione corrente della società (stipendi,
AVS, ecc.).

  f)  Il 30 novembre 1999 la ricorrente ha prodotto
copia di un'istanza di dissequestro dell'11 ottobre 1999
presentata dai suoi legali milanesi, istanza accolta il 16
ottobre 1999 dal Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano. Esprimendosi al
riguardo, il MPC ha precisato che la citata Procura, con
scritto del 13 dicembre 1999, ha confermato l'interesse
processuale alla documentazione richiesta e "il persistere
dell'interesse nella documentazione dissequestrata", visto
che il dissequestro era avvenuto previa estrazione di co-
pie, conformemente all'art. 258 CPP italiano. La decisione
estera invocata si riferisce ai documenti già trasmessi
all'Italia; comunque, una domanda estera diventa senza og-
getto solo quando lo Stato estero la ritiri espressamente o
il processo all'estero si sia nel frattempo concluso con
giudizio definitivo: queste fattispecie manifestamente non
si sono realizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a
in fine pag. 166; Zimmermann, La coopération judiciaire in-
ternationale en matière pénale, Berna 1999, n. 168).

  2.- a)  La ricorrente, che non contesta il requisi-
to della doppia punibilità, fa valere che il MPC non avreb-
be proceduto a una cernita della documentazione sequestrata
ai fini dell'esame della parziale estraneità del conto ai
prospettati reati e quindi dell'inutilità di parte dei do-
cumenti per il procedimento estero.

  Secondo la ricorrente, le sovrafatturazioni emesse
da I.________ S.p.A. e da H.________ S.p.A. sarebbero state
pagate a A.________ SA con sede a Tortola (British Virgin
Islands) e non alla A.________ di B.________ SA, rispetti-
vamente esse sarebbero state effettuate sui conti della so-
cietà estera, la cui documentazione è stata trasmessa all'
Autorità rogante. La ricorrente precisa di non essersi op-
posta alla trasmissione semplificata dei documenti di aper-

tura e dei giustificativi del conto litigioso che potrebbe-
ro interessare l'inchiesta italiana. Asserisce tuttavia che
le operazioni oggetto di indagini riguarderebbero accrediti
per sovrafatturazioni emesse esclusivamente da I.________
S.p.A. e da H.________ S.p.A., e non altre fatture emesse
da altre società, o altre entrate. La ricorrente si oppone
quindi alla trasmissione della documentazione restante, che
concernerebbe entrate per prestazioni di servizio ad altri
clienti e uscite per la gestione dell'ufficio (salari, bol-
lette telefoniche, oneri sociali, ecc.), inutili per la ro-
gatoria.

  b)  L'Autorità estera ha chiesto di trasmetterle la
documentazione bancaria dei conti intestati alla ricorren-
te; essa non ha limitato la richiesta alle operazioni ef-
fettuate dalle citate società, né ha limitato il sequestro
alle somme collegate a versamenti inerenti a queste socie-
tà. Nella domanda si espone che le illecite restituzioni ai
clienti sarebbero state effettuate dalla ricorrente, socie-
tà riconducibile all'indagato B.________. Ora, il Tribunale
federale deve attenersi all'esposto dei fatti contenuto
nella richiesta, salvo ch'esso risulti erroneo, lacunoso o
contraddittorio (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg.,
113 Ib 276 consid. 3a): la ricorrente non dimostra tuttavia
che simili estremi sarebbero realizzati in concreto.

  aa)  Certo, la Parte richiesta non può trasmettere
in blocco tutti gli atti di una relazione bancaria, in modo
acritico e indeterminato, e lasciarne la cernita all'Auto-
rità estera (DTF 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid.
4, 193 consid. 6, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). Nella
fattispecie il MPC ha tuttavia esaminato la documentazione
sequestrata e ritenuto che gli atti litigiosi sono perti-
nenti con i fatti esposti nella richiesta estera.

  Dal verbale d'interrogatorio del 25 giugno 1999 di
B.________ risulta che il MPC ha vagliato la documentazione
sequestrata, disponendo il dissequestro di alcuni classifi-
catori. Risulta altresì che B.________ si è opposto alla
trasmissione della documentazione bancaria del conto in di-
scussione, adducendo che la relazione bancaria non è perti-
nente per l'inchiesta milanese, visto che riguarderebbe
esclusivamente la movimentazione relativa all'attività
della ricorrente. Nelle osservazioni al gravame il MPC pre-
cisa che è stato proprio durante l'esame della documenta-
zione ch'esso ha constatato che il conto è stato ampiamente
alimentato dalle società implicate nel procedimento penale
estero.

  bb)   I documenti che l'Autorità svizzera non deve
trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono ri-
levanti per il procedimento penale estero e per la fatti-
specie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF
122 II 367 consid. 2c e d). La ricorrente si limita a riba-
dire che il conto litigioso servirebbe esclusivamente alla
gestione corrente della società, adducendo che, ad esempio
per l'anno 1998, l'80% delle entrate concernerebbe clienti
estranei all'inchiesta italiana. Essa non indica tuttavia
quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti
per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre
per ogni singolo documento, perché un determinato atto non
dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tri-
bunale federale (DTF 122 I 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
Né è del resto sufficiente, come ancora si vedrà, addurre
che sarebbero da considerare irrilevanti tutti i documenti
che non hanno alcuna connessione con i pagamenti relativi a
H.________ S.p.A. e I.________ S.p.A., rispettivamente
H.________ S.r.l. e I.________ S.r.l.

  3.-  La ricorrente fa valere che, non sussistendo
alcuna connessione tra le operazioni effettuate sul suo

conto e i prospettati reati, la trasmissione dei documenti
bancari sarebbe inutile.

  a)  In concreto, visto che l'Autorità estera chiede
informazioni su una precisa relazione bancaria, in rapporto
con precisi bonifici effettuati su un determinato conto,
non si è in presenza di una ricerca indiscriminata di prove
("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag.
73, 121 II 241 consid. 3a pag. 243). La questione di sapere
se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di
assistenza siano necessarie o utili per il procedimento
estero dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento
delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone
infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di as-
sumere determinate prove e non può sostituire il proprio
potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che
conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove
può essere rifiutata solo se l'invocato principio, nella
limitata misura in cui può esser applicato in procedure
rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113
Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia ma-
nifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la
domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo
del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II
134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica
in concreto.

  D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di
prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'appa-
renza: per il resto la valutazione definitiva del materiale
probatorio, come il quesito della colpevolezza, sono riser-
vati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid.
3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib
576 consid. 14a pag. 605).

  b)  Trasmettendo i documenti richiesti espressamen-
te dall'Autorità estera, il MPC non ha leso nemmeno il
principio della proporzionalità. Quando le Autorità estere
chiedono informazioni su conti bancari in procedimenti per
reati patrimoniali o corruttivi, esse necessitano di regola
di tutti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare
il titolare giuridico ed economico del conto e sapere a
quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato.
Al riguardo, le Autorità estere devono poter prendere cono-
scenza di tutte le transazioni effettuate sui conti inte-
ressati, in particolare dei documenti d'apertura dei conti,
e non solo di quelle effettuate direttamente dalle società
coinvolte. Basta che sussista una relazione diretta e og-
gettiva tra le società e il reato per il quale si indaga;
questa eventualità si verifica per la ricorrente, titolare
di un conto utilizzato per transazioni sospette (DTF 124 II
180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c). Del resto,
l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il
reato fondatamente sospettato sia effettivamente stato com-
messo (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). La trasmissione
dei documenti bancari, espressamente richiesta e idonea a
far progredire l'inchiesta estera, è quindi giustificata
(DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a, c- d).

  Infine, riguardo all'accenno ricorsuale, secondo
cui la criticata trasmissione potrebbe "essere fonte di fa-
stidiosi interventi amministrativi e fiscali italiani", si
può rilevare che il Tribunale federale si è recentemente
pronunciato sull'osservanza del principio della specialità
da parte dell'Italia (DTF 124 II 184).

  4.-  La ricorrente critica infine il blocco del
conto, limitandosi a chiederne la revoca allo scopo di per-
metterle di far fronte alle sue spese correnti, segnatamen-
te riguardo agli stipendi e agli oneri sociali.

  Nelle osservazioni il MPC precisa che si tratta di
una misura provvisionale secondo l'art. 18 AIMP e che la
critica sarebbe tardiva.

  a)  Secondo l'art. 80e lett. b n. 1 AIMP, in rela-
zione con l'art. 80g cpv. 2 AIMP, la decisione incidentale
anteriore a quella finale che produce un pregiudizio imme-
diato e irreparabile, segnatamente mediante il sequestro di
beni e valori, è impugnabile entro dieci giorni dalla comu-
nicazione della decisione (art. 80k). Il contestato blocco
è stato ordinato dal MPC con decisione di entrata in mate-
ria e di sequestro del 21 maggio 1999. La ricorrente non ha
impugnato questa decisione adducendo un pregiudizio imme-
diato e irreparabile, né ha reso verosimile la sussistenza
di un siffatto pregiudizio (FF 1995 III). L'art. 80g preve-
de comunque che è impugnabile con ricorso di diritto ammi-
nistrativo la decisione dell'autorità federale d'esecuzione
relativa alla chiusura della procedura d'assistenza, con-
giuntamente alle decisioni incidentali anteriori.

  b)  Il criticato blocco costituisce una misura
provvisionale ai sensi dell'art. 18 AIMP (v. anche l'art.
63 cpv. 2 lett. d AIMP; cfr. DTF 115 Ib 517 consid. 6; Ro-
bert Zimmermann, op. cit., pag. 157 seg.; Michele Rusca, Le
misure provvisionali nell'assistenza internazionale in ma-
teria penale, in: RDS 1997 II pag. 158 seg.). Secondo que-
sta norma, a espressa domanda dello Stato estero possono
esser prese misure provvisionali per mantenere lo stato
esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati
o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento
giusta la stessa legge non appaia manifestamente inammissi-
bile o inappropriato (cpv. 1).

  Nelle osservazioni al ricorso il MPC precisa che
gli averi patrimoniali bloccati potrebbero costituire il
provento o il profitto dei prospettati reati patrimoniali,

come è stato espressamente sottolineato nella rogatoria
estera. Questa eventualità non può essere esclusa. Ritenuto
che la domanda estera non appariva manifestamente inammis-
sibile o inappropriata, il MPC poteva adottare, sulla base
dell'art. 18 AIMP, il criticato blocco, espressamente ri-
chiesto dall'Autorità estera, quale misura provvisionale
atta a mantenere lo stato di fatto esistente (cfr. DTF 116
Ib 96 consid. 3a e c; cfr. anche DTF 121 IV 41 consid.
4b/bb; cfr. anche l'art. 11 della Convenzione n. 141 del
Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi di reato, RS
0.311.53). Il conto della ricorrente, riconducibile a un
indagato nel procedimento penale italiano, è stato utiliz-
zato, secondo la richiesta estera, per effettuare operazio-
ni illecite: poiché sussistono sufficienti e ragionevoli
motivi per ritenere che i versamenti litigiosi possano es-
sere in relazione con i prospettati reati, il criticato se-
questro è ammissibile (DTF 122 IV 91 consid. 4).

  c)  La consegna a scopo di confisca o di restitu-
zione (sequestro conservativo) è disciplinata dall'art. 74a
AIMP (DTF 123 II 595 consid. 3c e consid. 3d riguardo ai
lavori preparatori; v. l'art. 59 AIMP per l'analoga regola-
mentazione nell'ambito dell'estradizione). Di massima,
trattandosi del prodotto o del ricavo di un reato (art. 74a
cpv. 2 lett. b AIMP), la consegna avviene dopo la chiusura
della procedura di assistenza e, di regola, su decisione
passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente
(art. 74a cpv. 1 e 3 AIMP).

  Nell'ambito della presente causa il Tribunale fede-
rale non deve tuttavia pronunciarsi sulla questione di sa-
pere se le condizioni per una consegna di beni sequestrati
a scopo di confisca secondo l'art. 74a AIMP sono adempiute
(cfr. DTF 113 Ib 257 consid. 2). In effetti, nella decisio-
ne impugnata il MPC ha ordinato solo la trasmissione della

documentazione bancaria e non la consegna degli averi pa-
trimoniali posti sotto sequestro. Per il momento si tratta
quindi solo di sapere se la criticata misura provvisionale
debba essere mantenuta. Ora, allo stato attuale delle inda-
gini non si può affatto scartare l'ipotesi che i fondi de-
positati sul conto litigioso costituiscano provento di rea-
to, come sostenuto dallo Stato richiedente e contestato so-
lo in parte, e unicamente con riferimento alla trasmissione
degli atti bancari, dalla ricorrente.

  Il nuovo art. 33a OAIMP dispone comunque che, nell'
ambito del sequestro a scopo conservativo, gli oggetti e i
beni la cui consegna allo Stato richiedente soggiace a una
decisione definitiva ed esecutiva di quest'ultimo giusta
l'art. 74a cpv. 3 AIMP, restano sotto sequestro sino alla
notifica di tale decisione o fintanto che lo Stato richie-
dente non abbia comunicato che una siffatta decisione non
può più essere pronunciata. Lo Stato richiedente può quin-
di, in applicazione dell'art. 80o AIMP, essere informato
fin d'ora che una consegna dei beni patrimoniali posti sot-
to sequestro sarà subordinata all'emanazione, in Italia, di
una decisione di confisca (DTF 123 II 268 consid. 4b/dd e
5; v. anche DTF 112 Ib 576 consid. 12c pag. 601 seg.).
Visto che la connessione tra gli averi sequestrati e il
provento degli asseriti reati è data, si giustifica di man-
tenere il blocco (cfr. anche l'art. 12 n. 2 della Conven-
zione n. 141, secondo cui prima di revocare qualsiasi misu-
ra provvisoria, la Parte richiesta deve dare a quella ri-
chiedente la possibilità di esporre i motivi a favore del
mantenimento della misura).

  5.-  Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibi-
le, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la
soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico della ricorrente.

  3.  Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Uffi-
cio federale di polizia.

Losanna, 11 maggio 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,