Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.217/1999
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1A.217/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       8 maggio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente, Catenazzi e Seiler, supplente.
Cancelliere: Albertini.

                          _______

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 14
settembre 1999 dalla A.________ S.A., Chiasso, rappresenta-
ta dall'amministratore unico B.________, Chiasso, e patro-
cinata dall'avv. Filippo Solari, Lugano, contro la sentenza
emessa il 28 luglio 1999 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente al Di-
partimento delle istituzioni del Cantone Ticino, in materia
di rimozione degli apparecchi da gioco del tipo "Crazy
Ball" installati nel Cantone Ticino;

            R i t e n u t o  i n  f a t t o  :

  A.-  Il 9 settembre 1997 la A.________ S.A. ha
chiesto all'Ufficio dei permessi e dei passaporti del Di-
partimento delle istituzioni del Cantone Ticino (UPP) di
autorizzarla a installare apparecchi da gioco del tipo
"Crazy Ball". Essi distribuiscono, previa introduzione di
una moneta di fr. 2.--, e dopo l'azionamento di una leva,
una pallina; questa contiene un biglietto che consente vin-
cite fino a fr. 500.-- in buoni merce riscuotibili sia
presso il gestore del locale pubblico sia presso la
A.________ S.A. La richiesta specificava che i buoni merce
non sono in nessun caso convertibili in denaro e che l'
utente non ha nessun obbligo d'acquisto: egli può infatti
chiedere gratuitamente un biglietto - che dà possibilità di
vincita secondo la regola "trova la combinazione" - alla
A.________ S.A. Il permesso di installare gli apparecchi è
stato rilasciato dall'UPP il 6 novembre 1997.

  Mediante scritto del 9 giugno 1998 l'Ufficio fede-
rale di polizia ha segnalato all'UPP che quegli apparecchi
sono proibiti in Svizzera poiché da un lato sono assimila-
bili a un gioco d'azzardo simile alla lotteria mentre dall'
altro non sono stati né esaminati né omologati dal Diparti-
mento federale di giustizia e polizia. Richiamando l'art. 6
della legge federale sulle case da giuoco, del 5 ottobre
1929 (vLCG), l'Ufficio federale ha quindi chiesto all'UPP
di confiscare gli apparecchi, di farli togliere dalla cir-
colazione e di denunciare i responsabili.

  B.-  Il 7 aprile 1999 l'UPP ha invitato la
A.________ S.A. a rimuovere gli apparecchi dai locali pub-
blici; esso ha esposto le ragioni della rimozione addotte

dall'Ufficio federale di polizia e aggiunto che un'eventua-
le nuova autorizzazione avrebbe potuto essere accordata
solo dopo l'ottenimento dell'omologazione federale.

  Contro questo provvedimento la A.________ S.A. ha
interposto il 21 aprile 1999 due ricorsi. L'uno dinanzi al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino: vi si contestava la
misura, in quanto si fondasse sulla legge ticinese sulle
lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931. Del secon-
do rimedio, presentato per il caso ove fosse applicabile la
legge cantonale sull'esercizio del commercio e delle pro-
fessioni ambulanti, e degli apparecchi automatici, del 1°
marzo 1966 (LCAmb), è stato investito il Tribunale ammini-
strativo del Cantone Ticino.

  Con risoluzione del 6 luglio 1999 il Governo tici-
nese ha dichiarato irricevibile l'impugnativa sottoposta-
gli, negando che alla fattispecie si applicasse la normati-
va cantonale sulle lotterie e i giochi d'azzardo, gli appa-
recchi in questione dovendo essere considerati come appa-
recchi automatici da gioco ai sensi della LCAmb.

  Con sentenza del 28 luglio 1999 il Tribunale canto-
nale amministrativo ha respinto il gravame sottopostogli,
in quanto ricevibile. Ha, in sintesi, negato la propria
competenza a statuire nel merito, l'atto impugnato non es-
sendo assimilabile a una decisione sulla concessione o la
revoca di una licenza ai sensi della LCAmb. Ha poi afferma-
to, in via subordinata, che il gravame avrebbe comunque do-
vuto essere respinto, qualora con l'atto querelato si fosse
inteso rifiutare il rinnovo della licenza: in effetti, gli
apparecchi "Crazy Ball" non potrebbero beneficiare di una
licenza fondata sull'art. 1 LCAmb, poiché in contrasto con
il divieto sancito dall'art. 9a LCAmb.

  C.-  Contro questo giudizio la A.________ S.A. ha
interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribuna-
le federale. Essa postula l'annullamento sia della sentenza
cantonale sia della decisione amministrativa del 7 aprile
1999, che l'ha preceduta. Considera quest'ultima una deci-
sione fondata sul diritto federale, accertante a titolo
pregiudiziale l'inesistenza di un diritto, e nulla per le
gravi carenze formali che la inficiano. La ricorrente rim-
provera poi al Tribunale amministrativo una violazione del
diritto federale per aver qualificato gli apparecchi "Crazy
Ball" come apparecchi automatici da gioco e rifiutato, vio-
lando il diritto di essere sentito, l'assunzione delle pro-
ve offerte. Secondo la ricorrente, il sistema "Crazy Ball"
sarebbe esclusivamente meccanico e l'esito del gioco non
dipenderebbe minimamente dall'apparecchio; tale meccanismo
sarebbe, semmai, parificabile ad una lotteria, esclusa dal
divieto generale sancito dalla normativa federale in mate-
ria di lotterie e scommesse professionalmente organizzate,
poiché la partecipazione al gioco non è legata a un versa-
mento in denaro o alla conclusione di un contratto. Le au-
torità cantonali avrebbero inoltre, secondo la ricorrente,
tenuto un comportamento contraddittorio, lesivo della buona
fede, per avere dapprima rilasciato la licenza e, in un se-
condo tempo, cambiato opinione. La ricorrente afferma infi-
ne che la soluzione adottata il 7 aprile 1999 contrastereb-
be con le disposizioni in materia di revoca di decisioni
amministrative.

  D.-  Il Tribunale cantonale amministrativo si è ri-
confermato nel proprio giudizio; la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione del Cantone Ticino e l'Ufficio federale
di polizia propongono di respingere l'impugnativa, nella
misura in cui è ammissibile.

      C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o  :

  1.-  Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e
con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio
sottopostogli, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125
II 293 consid. 1a e rinvii).

  2.- a)  La ricorrente ha proposto, tempestivamente,
un ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza del
Tribunale amministrativo ticinese, pronunciata in ultima
istanza cantonale (art. 98 lett. g OG). Secondo l'art. 97
cpv. 1 OG, in relazione con l'art. 5 PA, il ricorso di di-
ritto amministrativo è dato, tra l'altro, contro le deci-
sioni fondate sul diritto pubblico federale - o che avreb-
bero dovuto esserlo - ove non ricorra nessuno dei motivi di
esclusione previsti dagli art. 99 a 102 OG o da un'altra
legge federale (DTF 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a
con richiami). Perché una decisione sia fondata sul diritto
federale - o avrebbe dovuto esserlo - non è sufficiente che
nell'ambito dell'applicazione del diritto cantonale autono-
mo debba essere osservata o applicata una norma di diritto
federale. Occorre piuttosto che il diritto pubblico federa-
le costituisca la base, o una delle basi, su cui poggia la
decisione concreta, emanata nell'ambito giuridico specifico
(DTF 124 II 409 consid. 1d/dd e rinvii). Quando una deci-
sione poggia, da un lato, sul diritto cantonale autonomo e
dall'altro sul diritto pubblico federale, è aperta la via
del ricorso di diritto amministrativo solo in quanto sia in
gioco la violazione di disposizioni di diritto federale di-
rettamente applicabili (cfr. art. 104 lett. a OG; DTF 124
II 409 consid. 1d/dd, 123 II 231 consid. 2 e rinvii); la
lesione del diritto cantonale autonomo, che non presenta un
rapporto di connessione sufficientemente stretto con le

questioni di diritto federale, può essere invocata solo nel
quadro del ricorso di diritto pubblico per violazione dei
diritti costituzionali del cittadino (DTF 123 II 359 con-
sid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b e relativi riferimenti).

  b) aa)  La Corte ticinese ha respinto l'impugnativa
fondandosi sul diritto cantonale e ritenendo di non dovere
approfondire il quesito dell'applicabilità alla fattispecie
del diritto federale. Essa si è dichiarata incompetente a
pronunciarsi sul provvedimento dell'UPP, poiché non quali-
ficabile come una decisione concernente la concessione o la
revoca di una licenza secondo l'art. 1 lett. b LCAmb: si
tratterebbe in effetti soltanto di un atto volto a far ri-
muovere apparecchi sprovvisti di licenza, visto che questa,
nel frattempo scaduta, non era stata rinnovata. A titolo
subordinato, la Corte cantonale ha aggiunto che il ricorso
sarebbe stato comunque da respingere, nella misura in cui
l'atto impugnato fosse assimilabile a una decisione di di-
niego della licenza: si tratterebbe infatti di apparecchi
automatici rimuneranti vincite costituite di buoni tramuta-
bili in merce, come tali vietati secondo l'art. 9a LCAmb,
indipendentemente dalla circostanza che gli apparecchi
stessi soggiacciano all'obbligo di omologazione federale e
siano effettivamente omologabili. In simili circostanze, e
dal profilo della menzionata norma, sarebbe inoltre irrile-
vante, secondo i Giudici cantonali, che gli apparecchi sot-
tostiano all'ordinanza federale sugli apparecchi automatici
da gioco, del 22 aprile 1998 (OAAG; abrogata il 1° aprile
2000) o alla legislazione federale e cantonale sulle lotte-
rie.

  Ai fini del giudizio non occorre determinare defi-
nitivamente la natura giuridica del provvedimento del 7
aprile 1999 dell'UPP, oggetto del ricorso al Tribunale can-
tonale amministrativo. In effetti, il presente gravame,

come si vedrà, è comunque votato all'insuccesso, indipen-
dentemente dalla natura e dalla qualifica di quel provvedi-
mento. Inoltre, la Corte cantonale - a titolo subordinato -
ha esaminato il ricorso nel merito, respingendolo, nella
misura in cui l'atto in questione fosse parificabile a una
decisione di diniego della licenza d'esercizio. In questa
sede basta rilevare che, in quanto fosse assimilabile a una
decisione, tale atto non sarebbe comunque da ritenere nul-
lo, contrariamente all'opinione della ricorrente. In effet-
ti non risulta - né viene fatto valere - che esso sia stato
emanato da un'autorità assolutamente incompetente o che le
asserite carenze formali e materiali abbiano impedito alla
ricorrente, assistita da un avvocato, di impugnare l'atto.
Comunque sia, le lamentate carenze non appaiono particolar-
mente gravi e evidenti o perlomeno facilmente individuabi-
li, come richiesto dalla prassi e dalla dottrina, le quali,
del resto, ammettono l'inefficacia assoluta di una decisio-
ne solo in casi eccezionali (DTF 122 I 97 consid. 3a/aa,
116 Ia 215 consid. 2c, 104 Ia 172 consid. 2c e relativi
rinvii; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwal-
tungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte
1990, n. 40 B/IV-V pag. 199 seg.).

  bb)  La Corte cantonale, dopo avere preliminarmente
escluso che il provvedimento del 7 aprile 1999 fosse una
decisione deferibile davanti a lei, visto ch'esso non con-
cerneva né la concessione né la revoca di una licenza (art.
13 LCAmb) - tema che, come detto, può rimanere indeciso -
ha tratto la conclusione (subordinata) che la licenza can-
tonale secondo l'art. 1 lett. b LCAmb non poteva essere co-
munque rilasciata, ostandovi l'art. 9a LCAmb. Occorre per-
tanto esaminare se la sentenza querelata poggia sul diritto
cantonale autonomo, senza un rapporto di connessione suffi-
cientemente stretto con il diritto federale.

  Secondo l'art. 1 lett. b LCAmb è subordinato all'
obbligo di licenza l'esercizio, a scopo di lucro, di appa-
recchi automatici di qualsiasi natura, compresi quelli da
gioco permessi secondo le norme della legislazione federale
e non in contrasto con l'art. 9a LCAmb. Quest'ultimo dispo-
sto stabilisce al capoverso 1 che su tutto il territorio
del Cantone Ticino è vietato l'esercizio di apparecchi au-
tomatici rimuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o
gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qual-
siasi genere. In altri termini, la legge ticinese sancisce
l'obbligo generale della licenza cantonale sia per gli ap-
parecchi permessi secondo la normativa federale, tra cui
quelli omologati dall'autorità federale competente, sia per
gli apparecchi che non si pongono in contrasto con quelli
definiti all'art. 9a LCAmb. In questo ambito, il diritto
cantonale ha portata propria, perlomeno in quanto, come si
vedrà in seguito (consid. 4), la fattispecie soggiace alla
vecchia disciplina costituzionale federale (art. 35 vCost.,
nella versione del 7 dicembre 1958, rispettivamente art.
196 n. 8 cpv. 2 lett. a Cost.). Il Tribunale federale ha
già precisato che al legislatore cantonale era consentito,
vigente il vecchio diritto, di adottare un divieto totale
di apparecchi rimuneranti denaro o buoni di qualsiasi gene-
re, quando fosse motivato da obiettivi di politica sociale,
atti a giustificare una limitazione della libertà di com-
mercio e d'industria (sulla LCAmb e in particolare sull'
art. 9a della normativa: sentenza del 27 gennaio 1997 par-
zialmente pubblicata in RDAT 1997 I n. 51 pag. 149 consid.
2b; più in generale: DTF 101 Ia 336 consid. 4; cfr. anche
DTF 120 Ia 126 consid. 3b, 106 Ia 191 consid. 5 e 6 e rela-
tivi rinvii). La circostanza che l'art. 3 della vecchia
legge federale sulle case da giuoco del 25 ottobre 1929
(vLCG), promulgata in esecuzione del divieto di aprire ed
esercitare case da gioco contenuto nell'art. 35 vCost.,
vieta l'impianto di apparecchi automatici o di apparecchi

analoghi da gioco se non risulta incontestabilmente che
l'esito della giocata dipende esclusivamente o in modo pre-
ponderante dalla destrezza del giocatore, non significa che
al Cantone sia negata la competenza di emanare norme ulte-
riori e di vietare giochi non proibiti dal diritto federa-
le: e ciò tanto più se si considera la precedente prassi
assai liberale seguita dall'Ufficio federale di polizia
nell'omologazione - ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 vLCG - di
apparecchi da gioco ritenuti di destrezza, e quindi, come
tali, non vietati dal diritto federale (cfr. DTF 125 II 152
consid. 4c; Messaggio del Consiglio federale, del 26 feb-
braio 1997, concernente la legge federale sul gioco d'az-
zardo e sulle case da gioco, FF 1997 III pag. 133 seg.;
cfr. anche Benno Schneider, Bundesverfassung und Glücks-
spiel, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderun-
gen, Festschrift für Yvo Hangartner, San Gallo/Lachen 1998,
pag. 872 seg.). Occorre, piuttosto, che le disposizioni
cantonali che introducono divieti non siano contrarie alla
legislazione federale (cfr. art. 13 vLCG; DTF 101 Ia 336
consid. 4; sentenza inedita del 3 marzo 2000 nella causa
CTS - Congrès, Tourisme et Sport SA c. Dipartimento federa-
le di giustizia e polizia, consid. 2a).

  Ora, la ricorrente non sostiene che le norme canto-
nali siano in concreto lesive del diritto federale, ciò che
equivarrebbe a una violazione del principio della forza de-
rogatoria del diritto federale (art. 2 Disp. trans. vCost.;
cfr. art. 49 cpv. 1 Cost.). Neppure, la ricorrente fa vale-
re che al legislatore ticinese sia preclusa la facoltà di
disciplinare l'esercizio dell'industria e del commercio,
prevedendo l'obbligo di una licenza cantonale per gli appa-
recchi automatici di qualsiasi natura. In proposito, giova
osservare che il Tribunale federale, nella sentenza del 27
novembre 1997 pubblicata parzialmente in RDAT 1998 I n. 61
pag. 237 segg. (in particolare consid. 3e/bb), ha affermato
che tale obbligo configura una limitazione cantonale alla

libertà di commercio e d'industria conforme all'art. 31
cpv. 2 vCost., che i Cantoni possono introdurre alle condi-
zioni precisate dalla prassi: esso ha così riconosciuto im-
plicitamente, alla luce delle censure addotte, la portata
propria del diritto cantonale. Il Tribunale federale ha poi
ammesso la facoltà del legislatore cantonale, oltre che di
vietare completamente l'esercizio di apparecchi da gioco,
d'instaurare ad esempio un regime autorizzativo o di con-
sentire l'impianto di apparecchi senza ulteriore licenza
cantonale, in quanto essi siano già stati omologati dall'
autorità federale (sentenza inedita citata del 3 marzo
2000, consid. 2a; sentenza inedita del 9 febbraio 2000
nella causa D. c. Dipartimento militare e di polizia del
Canton Svitto, consid. 2; cfr. anche DTF 125 II 152 consid.
4b, 120 Ia 126 consid. 3b e sentenza dell'11 maggio 1994,
parzialmente pubblicata in ZBl 95/1994 pag. 522, consid.
2). In proposito, questo Tribunale ha precisato che l'omo-
logazione di apparecchi da gioco - che è resa dall'autorità
federale nella forma di un esame del tipo ("Typenprüfung";
DTF 125 II 152 consid. 4b e 4c/aa, 124 IV 313 consid. 5a) -
e l'ulteriore autorizzazione cantonale per l'esercizio con-
creto degli apparecchi constituiscono due decisioni diverse
fra loro, rese in procedure diverse da istanze diverse e
fondate su basi legali diverse: una connessione sussiste
solo nella misura in cui il diritto cantonale non può auto-
rizzare apparecchi proibiti dal diritto federale (sentenze
inedite citate del 3 marzo 2000, consid. 2a, e del 9 feb-
braio 2000, consid. 2c). Come s'è visto, quest'evenienza
non ricorre nella fattispecie.

  c)  Discende da queste considerazioni che il Tribu-
nale cantonale amministrativo, nella misura in cui è entra-
to nel merito dell'impugnativa sottopostagli, ha corretta-
mente fondato il proprio giudizio esclusivamente sulla nor-
mativa cantonale, segnatamente sulle predette disposizioni
della LCAmb. Infatti, le autorità cantonali non sarebbero

competenti ad applicare la legislazione federale in mate-
ria, poiché spetta all'autorità federale decidere se un ap-
parecchio sia proibito dal diritto federale (al Dipartimen-
to federale di giustizia e polizia, conformemente all'art.
3 cpv. 2 vLCG, rispettivamente alla Commissione federale
delle case da gioco, secondo la nuova regolamentazione fe-
derale entrata in vigore il 1° aprile 2000; cfr. art. 46
segg. della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case
da gioco, del 18 dicembre 1998 [legge sulle case da gioco,
LCG; RS 935.52], art. 57 segg. dell'ordinanza del Consiglio
federale sul gioco d'azzardo e le case da gioco, del 23
febbraio 2000 [ordinanza sulle case da gioco, OCG; RS
935.521] e ordinanza del DFGP sui sistemi di sorveglianza e
sul gioco d'azzardo, del 13 marzo 2000 [ordinanza sul gioco
d'azzardo, OGAz; RS 935.521.21]).

  3.- a)  Da quanto esposto deriva che la fattispecie
è retta dal diritto cantonale autonomo, senza un rapporto
di connessione sufficientemente stretto con il diritto fe-
derale. Contro la sentenza cantonale è pertanto proponibile
solo il ricorso di diritto pubblico. Ora, la ricorrente si
è limitata a far valere la violazione del diritto federale
con un ricorso di diritto amministrativo, senza presentare
un ricorso di diritto pubblico. Questa omissione non le re-
cherebbe invero pregiudizio, qualora le conclusioni e le
argomentazioni contenute nel gravame dovessero soddisfare i
severi requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 OG (cfr. DTF 105
Ib 221 consid. 2a). Conformemente alla lettera b di questo
disposto, l'atto di ricorso deve contenere, pena l'inammis-
sibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella con-
cisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche
che si pretendono violati, precisando in che consista tale
violazione. Il Tribunale federale statuisce sulle censure
sollevate nel ricorso, alla condizione che siano sufficien-
temente circostanziate: in altri termini, il gravame deve
sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla

quale si possa dedurre se, ed in quale misura, la decisione
impugnata leda i diritti costituzionali della parte ricor-
rente; le critiche di carattere appellatorio sono inammis-
sibili (DTF 125 I 71 consid. 1c, 118 Ia 64 consid. 1b, 117
Ia 393 consid. 1c e rinvii).

  b) aa)  Per quanto riguarda l'aspetto sostanziale
del litigio, l'impugnativa non adempie questi requisiti.
L'insorgente non sostiene che il Tribunale cantonale ammi-
nistrativo abbia interpretato e applicato il diritto canto-
nale violando i suoi diritti costituzionali: non fa valere,
segnatamente, che sia incostituzionale sottoporre a licenza
cantonale l'esercizio degli apparecchi "Crazy Ball". Né la
ricorrente contesta l'opinione dei Giudici ticinesi, secon-
do cui una licenza cantonale non può essere rilasciata per
tali apparecchi, dato che essi sarebbero in contrasto insu-
perabile con il divieto sancito dall'art. 9a LCAmb. In tali
circostanze, e in applicazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b
OG, il Tribunale federale non può entrare nel merito delle
censure.

  bb)  La ricorrente invoca però anche - ed in modo
conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - la lesione del di-
ritto di essere sentito (art. 4 vCost., e ora art. 29 cpv.
2 Cost.), e la ravvisa nel fatto che la Corte ticinese
avrebbe rinunciato, senza motivazione, ad assumere le prove
offerte (perizia sull'apparecchio, edizione di permessi già
accordati per apparecchi simili), intese a dimostrare che
il meccanismo "Crazy Ball" non potrebbe essere qualificato
come apparecchio automatico da gioco.

  Per costante giurisprudenza, il diritto di essere
sentito - dedotto dall'art. 4 vCost. (ora: art. 29 cpv. 2
Cost.) e sul cui rispetto il Tribunale federale si pronun-
cia con piena cognizione (DTF 121 I 54 consid. 2 con rin-
vii) - comprende varie facoltà, tra cui quella di fornire

prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare
alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determi-
narsi in proposito. Di massima, l'autorità deve quindi as-
sumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme pre-
scritte dal diritto processuale (DTF 119 Ib 492 consid.
5b/bb e riferimenti). Essa può tuttavia rinunciarvi, qualo-
ra sia pervenuta ad un convincimento sui fatti rilevanti
già in base alle prove assunte, o ritenga, procedendo in
maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle
prove offerte, che le stesse non porterebbero nuovi chiari-
menti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e
rinvii). Se intende rifiutare le prove offerte, l'autorità
deve di principio spiegare i motivi per i quali esse risul-
tano inidonee o superflue (sentenza del 21 dicembre 1992,
pubblicata parzialmente in ZBl 94/1993 pag. 316, consid. 2;
sentenza del 19 settembre 1989, pubblicata parzialmente in
RDAT 1990 n. 43 pag. 106, consid. 3b). Nelle circostanze
del caso specifico non può dirsi che i Giudici cantonali
abbiano leso il diritto di essere sentito della ricorrente.
Se da un lato è vero che essi non si sono pronunciati
espressamente sulla richiesta d'assunzione delle prove,
dall'altro hanno implicitamente negato la necessità di dar
seguito a tale offerta, operando quindi un apprezzamento
anticipato delle prove. In effetti, essi hanno affermato -
senza arbitrio - che l'apparecchio "Crazy Ball" è innega-
bilmente un apparecchio automatico ai sensi dell'art. 9a
LCAmb. Tenuto conto delle finalità perseguite da tale norma
(tutela del pubblico; cfr. sentenza del 27 gennaio 1997
parzialmente pubblicata in RDAT 1997 I n. 51 pag. 149, con-
sid. 2), il fatto che il congegno "Crazy Ball" sia meccani-
co - e non ad esempio elettronico - è ininfluente ai fini
della qualifica della macchinetta come apparecchio automa-
tico. I Giudici cantonali potevano pertanto rinunciare ad
assumere le prove chieste e decidere in base agli atti di
causa senza violare la Costituzione federale.

  cc)  La ricorrente rimprovera poi l'autorità canto-
nale di avere violato il principio della buona fede per
avere, con l'atto del 7 aprile 1999, mutato opinione sul
meccanismo "Crazy Ball" a distanza di nemmeno due anni dal
rilascio dell'autorizzazione. Ci si può chiedere se tale
censura sia sufficientemente motivata ai sensi dell'art. 90
cpv. 1 lett. b OG. Essa è in ogni caso infondata, anche
volendo ammettere che prima dell'intervento del 9 giugno
1998 da parte dell'autorità federale sussistesse una prassi
cantonale assai estensiva in materia d'autorizzazione. Per
giurisprudenza costante, una prassi non è immutabile; anzi,
essa dev'essere modificata, se l'autorità si rende conto di
avere finora applicato il diritto in modo scorretto oppure
se una nuova concezione giuridica corrisponde meglio al
senso della legge o alle mutate circostanze (cfr. DTF 125
II 152 consid. 4c/aa e richiami). Quest'evenienza è realiz-
zata nel caso specifico, segnatamente per quanto riguarda
l'autorizzazione rilasciata il 6 novembre 1997, la quale
poggiava su una concezione errata, e comunque inappropria-
ta, di apparecchi automatici da gioco. Per il resto non so-
no desumibili - né sono fatte seriamente valere dalla ri-
corrente - circostanze che inducano a ritenere la posizione
assunta con il citato scritto del 7 aprile 1999 lesiva del-
la parità di trattamento e della buona fede (v. DTF 125 II
152 consid. 4c/aa, 122 V 125 consid. 4, 121 V 65 consid.
2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed.,
Berna 1999, pag. 405 segg., 488 segg.).

  La ricorrente lamenta ugualmente una violazione, da
parte dell'autorità cantonale, dei principi che reggono la
revoca delle decisioni amministrative. Nella misura in cui
è ammissibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), la censura è in-
consistente. L'art. 5 cpv. 2 LCAmb dispone che una licenza
d'esercizio è rilasciata, di regola, per un minimo di tre
mesi e per un massimo di un anno. Ora, la ricorrente non fa

valere di avere postulato e ottenuto una nuova autorizza-
zione né sostiene di avere beneficiato di assicurazioni
vincolanti da parte dell'autorità, per esempio relative ad
un'estensione del suddetto termine. Per di più, l'interes-
sata non adduce un'eventuale violazione del diritto canto-
nale applicabile, segnatamente dell'art. 12 cpv. 1 LCAmb, a
norma del quale la licenza può essere revocata temporanea-
mente o definitivamente se il titolare non risponde più ai
requisiti di legge oppure quando si verifichi una delle
condizioni per il suo rifiuto. Ciò stante, il richiamo di
una presunta inosservanza delle condizioni generali di re-
voca delle decisioni amministrative si rivela, già d'acchi-
to, privo di pertinenza (cfr. DTF 120 Ib 193 consid. 2).

  c)  Riassumendo, la sentenza impugnata poggia sull'
applicazione del diritto cantonale autonomo. Di conseguenza
il ricorso di diritto amministrativo sfugge ad un esame di
merito. In quanto trattata come ricorso di diritto pubbli-
co, l'impugnativa è respinta, nella misura in cui è ammis-
sibile, senza che occorra verificare se siano dati gli ul-
teriori presupposti processuali del rimedio in parola.

  Stante quanto precede, non occorre neppure esamina-
re se gli apparecchi "Crazy Ball" siano sottoposti all'or-
mai abrogata OAAG o alla legislazione federale, rispettiva-
mente cantonale sulle lotterie. A titolo puramente abbon-
danziale si osserva che essi, e in particolare le modalità
del loro funzionamento, non rientrano manifestamente nel
novero delle limitazioni o eccezioni alla proibizione di
lotterie poste agli art. 2 segg. della legge federale con-
cernente le lotterie e le scommesse professionalmente or-
ganizzate, dell'8 giugno 1923 (LLS; RS 935.51), rispettiva-
mente agli art. 3 segg. della legge ticinese sulle lotterie
e giochi d'azzardo, del 4 novembre 1931. Il fatto poi che
il meccanismo contempli un piano delle vincite - in quanto
affidabile - non basta ad ammettere un segno distintivo e

decisivo per la qualifica del meccanismo come lotteria an-
ziché come gioco d'azzardo (cfr. Willy Staehelin, Das Bun-
desgesetz betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen
Wetten vom 8. Juni 1923 als Strafgesetz, tesi Zurigo 1941,
pag. 57 seg.); e ciò tanto più se, come in concreto, l'esi-
to del gioco - casuale - dipende essenzialmente dall'eser-
cizio di un apparecchio automatico. Inoltre, contrariamente
all'opinione della ricorrente, il "gioco" connesso all'ap-
parecchio "Crazy Ball" non è assimilabile ad un'impresa af-
fine ad una lotteria, lecita poiché non rientrante nel cam-
po d'applicazione dell'art. 43 dell'ordinanza relativa alla
legge federale concernente le lotterie e le scommesse pro-
fessionalmente organizzate, del 27 maggio 1924 [OLLS; RS
935.511]): già per il fatto che il meccanismo è concepito
come apparecchio automatico, funzionante solo previa intro-
duzione di una moneta, l'impresa non appare senz'altro e
inequivocabilmente come un'operazione gratuita ai sensi
della giurisprudenza (cfr. DTF 125 IV 213 consid. 1c). Al
riguardo, non importa che l'utente possa chiedere un bi-
glietto gratuito. È poco comprensibile che una persona ver-
si una posta di fr. 2.--, quando le medesime opportunità di
vincita le sarebbero assicurate gratuitamente, rispettiva-
mente dietro pagamento delle spese postali per l'invio del-
la richiesta d'un biglietto. D'altra parte, non si vede co-
me la consegna di un biglietto gratuito, che nemmeno per-
mette di far funzionare l'apparecchio, possa accontentare
l'utente e distoglierlo da ulteriori giocate.

  4.- a)  Ai fini del giudizio non vanno poi appro-
fonditi gli effetti dell'entrata in vigore - il 1° aprile
2000, ossia durante la litispendenza davanti al Tribunale
federale - della nuova disciplina costituzionale. A norma
del nuovo art. 106 Cost., la legislazione sui giochi d'az-
zardo e le lotterie compete alla Confederazione (cpv. 1),
mentre l'ammissione degli apparecchi automatici per giochi
d'abilità con possibilità di vincita è di competenza dei

Cantoni (cpv. 4). Contemporaneamente alla nuova norma co-
stituzionale sono entrate in vigore sia la nuova legge fe-
derale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG) sia
le ordinanze d'applicazione (le citate OCG e OGAz). Queste
normative disciplinano, tra l'altro, il gioco d'azzardo con
possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecu-
niari e definiscono i criteri di distinzione tra gioco di
destrezza e gioco d'azzardo, precisando le condizioni per
la messa in servizio di apparecchi per i giochi automatiz-
zati e non automatizzati.

  b)  In concreto, sia la sentenza querelata che il
ricorso in esame sono stati resi durante la vigenza della
vecchia Costituzione federale, rispettivamente prima dell'
entrata in vigore del nuovo art. 106 Cost. e della relativa
normativa federale d'applicazione. Visto che l'esito del
gravame dipende essenzialmente dall'esame di censure che
avrebbero dovuto essere sollevate nel quadro di un ricorso
di diritto pubblico, e che, in riferimento a tale rimedio,
è determinante lo stato di fatto e di diritto materiale
vigente al momento in cui è stato emanato il giudizio con-
testato (DTF 121 I 283 consid. 3a, 367 consid. 1b, 120 Ia
126 consid. 3b e rinvii), il caso specifico è stato va-
gliato ancora alla luce della vecchia disciplina.

  c)  Trattandosi di un divieto generale d'esercizio
di apparecchi automatici rimuneranti denaro o buoni di
qualsiasi genere, la base legale cantonale su cui poggia
l'impugnata decisione (art. 1 e 9a LCAmb) non risulterebbe
contraria nemmeno alla nuova regolamentazione federale.

  5.-  Visto l'esito dell'impugnativa, le spese vanno
poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e
153a OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso di diritto amministrativo è inammis-
sibile.

  2.  In quanto trattato come ricorso di diritto pub-
blico, il ricorso è respinto, nella misura in cui è ammis-
sibile.

  3.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico della ricorrente.

  4.  Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi
e dell'immigrazione, al Tribunale amministrativo del Canto-
ne Ticino e all'Ufficio federale di polizia.

Losanna, 8 maggio 2000
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,