Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.215/1999
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999


1A.215/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      3 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Catenazzi e Favre.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

                         ________

Visto il ricorso (di diritto amministrativo) del 14 settem-
bre 1999 presentato da A.________, Zurigo, già patrocinato
dall'avv. Mirella Piasini, Zurigo, contro la decisione
emessa l'8 luglio 1999 dal Tribunale amministrativo del
Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente al
Comune di  M u g g i o, rappresentato dal Municipio e pa-
trocinato dall'avv. Carlo Pedrolini, Chiasso, in merito al
mancato rilascio di una licenza edilizia per la posa di un
serbatoio interrato per l'acqua potabile fuori della zona
edificabile;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  A.________ è proprietario di una casa di va-
canza sita nella zona agricola di Muggio, in località
Y.________ (particella n. XXX RFD). L'edificio è allacciato
a una condotta dell'acqua potabile, che sino a qualche tem-
po fa serviva altre due case, situate nelle immediate vici-
nanze. La condotta fa capo a un serbatoio di 5'000 l, posto
più a monte e situato sulla particella n. WWW RFD apparte-
nente a A.________, che è alimentato da una sorgente priva-
ta, posta in prossimità dell'alpe J.________. Alcuni anni
fa i due vicini, associatisi a un terzo, hanno posato una
nuova condotta alfine di allacciarsi, con l'aiuto di una
pompa, alla rete di distribuzione dell'acqua potabile dell'
azienda comunale, che passa più a valle sulla strada can-
tonale.

  B.-  A.________ non si è aggregato all'intervento
ma ha chiesto al Municipio il permesso di posare un ulte-
riore serbatoio di 13'000 l, camuffato da arbusti, una
cinquantina di metri più a valle di quello esistente, dove
sbocca il tubo del troppo pieno, allo scopo di raccogliere
l'acqua in eccedenza e convogliarla verso la sua abitazio-
ne, attraverso una nuovo condotta.

  Il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino
si è opposto alla domanda, ritenendo non soddisfatte le
condizioni per autorizzare una costruzione fuori della zona
edificabile, rilevando in particolare che l'istante poteva
far capo alla rete di distribuzione realizzata dai vicini
per le loro case. Preso atto dell'opposizione dipartimenta-
le, il Municipio ha negato la licenza edilizia. Adito dall'
istante, con decisione del 3 marzo 1999 il Consiglio di

Stato del Cantone Ticino ha annullato la decisione impugna-
ta e rinviato gli atti al Municipio affinché rilasciasse il
permesso richiesto, alla condizione che il serbatoio venis-
se completamente interrato e che l'istante dimostrasse il
diritto di prelevare l'acqua. Il Governo ha ritenuto che il
potenziamento dell'impianto fosse indispensabile per conti-
nuare a utilizzare l'abitazione secondaria.

  Contro la pronunzia governativa il Comune di Muggio
è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
facendo valere in sostanza che A.________ poteva allacciar-
si alla rete privata realizzata dai vicini. Con giudizio
dell'8 luglio 1999 la Corte cantonale ha accolto il ricor-
so, annullato la decisione governativa e confermato quella
municipale.

  C.-  A.________ impugna questa sentenza con un ri-
corso («Beschwerde»), chiedendo al Tribunale federale di
annullarla e di rilasciargli la richiesta licenza edilizia.
Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Con scritto del 25 settembre 1999 il ricorrente ha prodotto
ulteriori documenti.

  Il Consiglio di Stato si rimette al giudizio del
Tribunale federale. I servizi generali del Dipartimento del
territorio, ricordato che si tratta del rilascio di un'au-
torizzazione eccezionale, postulano, come il Comune di Mug-
gio, la reiezione del gravame. La Corte cantonale, osserva-
to che il nuovo serbatoio potrebbe eventualmente essere po-
sato a ridosso di quello esistente e che nulla giustifica
la posa nel luogo scelto dal ricorrente, propone di respin-
gere l'impugnativa. L'Ufficio federale della pianificazione
del territorio si limita a rilevare che il ricorso non sol-
leva questioni di ordine pianificatorio che rendano neces-
sarie osservazioni da parte sua.

  Con lettere del 16 novembre 1999, del 21 febbraio,
del 18 marzo e del 31 ottobre 2000 il ricorrente ha prodot-
to ulteriori scritti e documenti.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito dagli
argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I
207 consid. 1, 126 III 485 consid. 1, 125 II 293 consid. 1a
con rinvii).

  a)  Gli scritti e i documenti - non richiesti e non
autorizzati (art. 110 cpv. 4 OG) - inoltrati dal ricorrente
dopo la scadenza del termine di ricorso, e che concernono
in parte problemi che esulano dalla presente causa, devono
essere stralciati dagli atti e non possono essere esamina-
ti. D'altra parte, le risposte non contenevano alcun nuovo
elemento che giustificasse un ulteriore scambio di scritti.

  b)  Il previgente art. 34 cpv. 1 vLPT disponeva che
il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
è ammesso contro le decisioni cantonali di ultima istanza
concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art.
5 LPT) e autorizzazioni giusta l'art. 24 vLPT. Il nuovo te-
sto della norma, in vigore dal 1° settembre 2000, non ha,
per quanto riguarda la presente fattispecie, una portata
sostanzialmente diversa. Ne segue che il gravame è ricevi-
bile come ricorso di diritto amministrativo.

  c)  Con il ricorso di diritto amministrativo si può
far valere la violazione del diritto federale, compreso l'
eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104

lett. a OG). È esclusa la censura d'inadeguatezza della de-
cisione impugnata (art. 104 lett. c OG). La legittimazione
del ricorrente è pacifica (art. 103 lett. a OG).

  d)  L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale
federale se l'istanza inferiore, come in concreto, è un'au-
torità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente
inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 126
II 26 consid. 2b pag. 29, 196 consid. 1).

  e)  Un sopralluogo non appare necessario ai fini
del giudizio, dato che gli atti di causa sono sufficienti a
chiarire la situazione; non si giustifica pertanto di dar
seguito alla relativa richiesta del ricorrente (art. 113 OG
in relazione con l'art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a,
122 II 274 consid. 2d pag. 279, 120 Ib 224 consid. 2b).

  2.-  Il Tribunale cantonale amministrativo ha sta-
bilito che il potenziamento dell'impianto è essenzialmente
destinato a migliorare l'approvvigionamento di acqua pota-
bile della casa di vacanza del ricorrente e che, pertanto,
non serve alla gestione agricola del fondo. Secondo i giu-
dici cantonali, il fatto ch'esso possa anche essere utiliz-
zato per abbeverare alcuni asini nani che il ricorrente
intenderebbe allevare per hobby, quando soggiorna per le
vacanze in Ticino, non porta a diversa conclusione. Ne ha
concluso che l'impianto litigioso non è conforme alla fun-
zione prevista per la zona di utilizzazione, per cui un'au-
torizzazione secondo l'art. 22 cpv. 1 lett. a LPT non entra
in linea di conto. I giudici cantonali hanno poi ritenuto
che l'intervento in discussione non può essere autorizzato
neppure in base all'art. 24 cpv. 1 vLPT, poiché la posa di
un serbatoio destinato ad accumulare l'acqua potabile ne-
cessaria a una casa di vacanza situata fuori della zona
edificabile non adempie il requisito dell'ubicazione vinco-

lata. Essi hanno rilevato in effetti che la destinazione
della casa di vacanza non esige un'ubicazione fuori della
zona edificabile, per cui nemmeno la destinazione del-
l'impianto litigioso giustifica siffatta ubicazione.

  A ragione il ricorrente non contesta tale argomen-
tazione, visto che secondo la giurisprudenza sono conformi
alla zona agricola gli edifici e gli impianti necessari per
la produzione agricola (DTF 125 II 278 consid. 3a), fatti-
specie manifestamente non realizzata in concreto. Né può
entrare in linea di conto, per difetto del requisito dell'
ubicazione vincolata di una casa di vacanza, il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale visto che motivi, come quelli
addotti dal ricorrente, puramente finanziari, soggettivi e
personali o di comodità non sono sufficienti (DTF 124 II
252 consid. 4a e rinvii, 123 II 256 consid. 4 pag. 261). La
presenza di una costruzione non conforme alla destinazione
della zona non giustifica un'accresciuta utilizzazione del
suolo non conforme a tale destinazione; essa non può quindi
dar luogo a un'ubicazione vincolata di ulteriori impianti
non conformi (DTF 114 Ib 317 consid. 4d; sentenza inedita
del 7 marzo 1990 in re S., consid. 3a). Per di più, in tale
ambito il ricorrente si limita ad accennare al fatto che il
Comune gli avrebbe rilasciato un permesso per costruire una
stalla per alcuni asini e un deposito per il fieno, preci-
sando che tali edifici devono ancora essere realizzati, e
che il fondo n. WWW potrebbe senz'altro servire a un'uti-
lizzazione agricola, quale pascolo. Egli non dimostra tut-
tavia che l'accertamento - vincolante come si è visto - del
Tribunale amministrativo secondo cui l'impianto litigioso
non serve alla gestione agricola del fondo, sarebbe arbi-
trario. Il ricorrente non ha, a ragione (cfr. DTF 125 II
278 consid. 3c), accennato alle modifiche del 20 marzo 1998
della LPT e della relativa ordinanza (OPT), peraltro entra-
te in vigore solo il 1° settembre 2000 (RU 2000 2042

segg.); le disposizioni transitorie della OPT dispongono
che le procedure ricorsuali pendenti sono portate a termine
secondo il diritto vigente, nella misura in cui il nuovo
diritto non sia più favorevole al richiedente (art. 52 cpv.
2). Ora, il nuovo diritto, riguardo a un'abitazione di va-
canza, non parrebbe, di massima, più favorevole al ricor-
rente (cfr. art. 24c LPT e art. 41/42 OPT).

  3.- a)  L'art. 24 cpv. 2 vLPT conferiva ai Cantoni
la facoltà di emanare deroghe alle disposizioni dell'art.
24 cpv. 1 vLPT e di permettere quindi la rinnovazione, la
trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici e im-
pianti, in quanto compatibili con le importanti esigenze
della pianificazione territoriale. La rinnovazione, la tra-
sformazione parziale e la ricostruzione ai sensi dell'art.
24 cpv. 2 vLPT sono nozioni di diritto federale e insieme
costituiscono il limite nel cui ambito possono essere con-
cesse tali autorizzazioni (DTF 119 Ib 366 consid. 3c pag.
372, 113 Ib 303 consid. 3a). Il diritto cantonale non può
estendere tali nozioni: può invece imporre esigenze più se-
vere (DTF 112 Ib 94 consid. 2 e rinvii). Secondo la costan-
te giurisprudenza, una trasformazione parziale secondo l'
art. 24 cpv. 2 vLPT può consistere sia in un aumento della
volumetria o in una trasformazione interna, sia in un cam-
biamento dell'utilizzazione (DTF 113 Ib 303 consid. 3b, 110
Ib 264 consid. 3). L'intervento è da considerarsi parziale
se non comporta notevoli mutamenti dell'aspetto esteriore
dell'edificio e della sua destinazione originaria e non in-
genera effetti considerevoli o sostanzialmente nuovi sull'
utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione e sull'ambien-
te; inoltre, la nuova utilizzazione non deve divergere fon-
damentalmente da quella originaria e non deve implicare una
destinazione economica completamente nuova (DTF 119 Ib 222
consid. 3a pag. 227, 118 Ib 497 consid. 3a).

  Per quanto attiene al diritto cantonale, l'art.75
della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23
maggio 1990 (LALPT), recita che la trasformazione parziale,
da attuare una volta tanto, può essere eccezionalmente
autorizzata, se indispensabile per la continuazione dell'
utilizzazione attuale e se compatibile con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale.

  b)  I giudici cantonali hanno ritenuto che la posa
di un secondo serbatoio di capienza quasi tripla rispetto a
quello esistente, a una cinquantina di metri dal primo, co-
stituisce una trasformazione che altera in misura assai ri-
levante l'identità dell'impianto originario. Ciò a maggior
ragione se si considera che l'intervento non si limita alla
posa del serbatoio, ma comprende anche la messa in opera di
una seconda condotta di adduzione dell'acqua verso l'abita-
zione del ricorrente, parallela a quella già esistente a
monte. La Corte cantonale ne ha dedotto che si è pertanto
in presenza di un intervento che sovverte in modo sostan-
ziale l'identità dell'impianto esistente, per cui l'amplia-
mento non adempie le condizioni dell'art. 24 cpv. 2 vLPT.

  Il Tribunale amministrativo ha rilevato inoltre che
non è per nulla dimostrato che il nuovo serbatoio sia ne-
cessario per continuare a utilizzare la casa di vacanza,
visto che quello esistente serviva prima tre case, mentre
ora serve solo quella del ricorrente. Ma anche ove fosse
dimostrato che il serbatoio esistente è troppo piccolo, es-
so ha ritenuto che non è dato di vedere per qual motivo non
si possa ingrandirlo e se ne debba posare un secondo, di
capienza tripla, a distanza ragguardevole; e tanto meno è
dato di vedere per qual motivo si renda necessario posare
una seconda condotta, parallela a quella esistente.

  c)  Il ricorrente fa valere che la Corte cantonale
avrebbe applicato in maniera errata gli art. 24 cpv. 2 vLPT
e 75 LALPT. Sostiene dapprima che la posa di un serbatoio
sotterraneo, di forma cilindrica e in acciaio, eseguibile
con modesti lavori di costruzione e interrato in un pozzo
rinforzato con piastre e posato su due fissaggi, non com-
porterebbe alcuna modificazione esterna del terreno; né ta-
le intervento comprometterebbe l'urbanizzazione o l'ambien-
te, visto che si tratta di acqua potabile: sostiene quindi
che l'intervento litigioso non rientrerebbe nella nozione
di edifici o impianti; parrebbe pertanto dedurne che un'au-
torizzazione non sarebbe necessaria. A sostegno di questa
tesi egli richiama il Commento alla legge federale sulla
pianificazione del territorio, 1981, edito dal DFGP/UPT (n.
6 e 7 ad art. 22). Ora, questo commento precisa che siccome
non è volta a istituire un ordinamento compiuto del terri-
torio, la LPT non può nemmeno definire esaustivamente la
nozione di edifici e impianti nel senso del diritto piani-
ficatorio. Il commento definisce come edifici per lo meno
le costruzioni o simili manufatti di superficie o sotterra-
nei e come impianti per lo meno le opere che servono ai
trasporti e alle comunicazioni, precisando che i dettagli
sono regolati dal diritto cantonale nel quadro così defini-
to (n. 7 ad art. 22).

  Il ricorrente insiste sul fatto che il nuovo serba-
toio sarà interrato e che, pertanto, esso - tranne che du-
rante i lavori di costruzione - non modifica l'aspetto
esterno del fondo. Ora, come rilevato a ragione dal Comune
di Muggio nella risposta al gravame, il progetto iniziale
presentato dal ricorrente prevedeva un serbatoio, camuffato
da alberi, che sporgeva dal terreno: l'esigenza di un ser-
batoio interrato è stata imposta dal Governo affinché l'
opera non intralciasse la gestione agricola del fondo. Del
resto, con questa argomentazione il ricorrente disattende
che anche un ampliamento sotterraneo dev'essere integrato

nella ponderazione degli aspetti rilevanti dal profilo del
diritto della pianificazione e delle altre normative appli-
cabili (DTF 123 II 256 consid. 3, 119 Ib 222 consid. 3a,
114 Ib 317 consid. 4a - c; sentenze inedite del 14 febbraio
1997 in re M., consid. 2c e 3d, e del 26 luglio 1994 in re
S., consid. 2). Il Tribunale amministrativo, ritenendo che
il nuovo serbatoio e la nuova condotta costituiscono un im-
pianto ai sensi della LPT, non ha quindi violato il diritto
federale. In effetti, tra gli scopi della procedura di au-
torizzazione rientra l'interesse della collettività o dei
vicini a un controllo preventivo degli interventi edilizi
fuori della zona edificabile (Walter Haller/Peter Karlen,
Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, Zurigo 1999, n. 512 e
514 pag. 144 seg. e n. 703 pag. 193). Inoltre, le normative
e le giurisprudenze cantonali, e in particolare quella ti-
cinese, sono unanimi nel ritenere che anche edifici e im-
pianti sotterranei devono sottostare alla procedura di au-
torizzazione (Christoph Bandli, Bauen ausserhalb der Bau-
zone, 2a ed. 1991, n. 94 pag. 63, n. 137/138 pag. 100; Mar-
co Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano
1999, pag. 7 segg.; Adelio Scolari, Commentario, 1996, n.
635, 636 e 640 ad art. 1 LE; Alexander Ruch, Kommentar RPG,
n. 24/25 ad art. 22). Ne segue che la censura è infondata.

  d)  Il ricorrente contesta che il progetto litigio-
so costituisca, come ritenuto dai Giudici cantonali, una
trasformazione che altera in maniera assai rilevante l'
identità e il nesso fisico dell'impianto originario. Anche
questa censura non regge. In effetti, la posa di un secondo
serbatoio di capienza quasi tripla rispetto a quello esi-
stente, che comporta altresì la costruzione di una nuova
condotta di adduzione dell'acqua verso l'abitazione del ri-
corrente, sovverte in modo sostanziale la volumetria e l'
identità dell'impianto esistente, anche se non modifica
considerevolmente l'aspetto esterno del terreno. Certo, la

giurisprudenza non si fonda unicamente su un criterio pura-
mente quantitativo per stabilire se l'intervento rientra
ancora nel concetto di trasformazione parziale; un amplia-
mento costituisce quantitativamente una modifica rilevante,
esulante dal citato concetto, quando comporta un aumento di
un terzo della superficie utilizzabile (DTF 112 Ib 97 con-
sid. 3, 107 Ib 242; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-,
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., Berna 1995,
pag. 168 seg., 172; Bandli, op. cit., n. 252 pag. 202 e
Haller/Karlen, op. cit., n. 738 pag. 203). Per di più, non
si tratta dell'ampliamento del serbatoio esistente ma di
una nuova costruzione con una nuova condotta.

  e)  Il ricorrente non dimostra del tutto la neces-
sità di triplicare la capienza del serbatoio, tanto più che
può continuare a utilizzare il serbatoio esistente. È quin-
di a ragione che la Corte cantonale ha stabilito che si
tratta di un intervento che sovverte in maniera sostanziale
l'identità dell'impianto esistente. Al riguardo egli si li-
mita infatti a sostenere che il Tribunale amministrativo si
sarebbe limitato a torto a confrontare la capienza del pro-
gettato serbatoio con la capienza di quello esistente, men-
tre avrebbe dovuto confrontare il nuovo progetto con la sua
casa di vacanza e la stalla per gli asinelli, che deve an-
cora essere realizzata. La tesi è priva di fondamento per-
chè l'identità deve sussistere con il serbatoio e non con
la casa di vacanza. Inoltre, il fatto che il serbatoio ven-
ga interrato e non è quindi visibile non significa affatto,
come preteso a torto dal ricorrente, ch'esso rispetti, poi-
ché non visibile per terzi, il requisito dell'identità. Già
per questo motivo il ricorso dev'essere respinto.

  f)  Il Tribunale amministrativo ha ritenuto altresì
che il potenziamento dell'impianto non può essere autoriz-
zato poiché non è per nulla dimostrato che il nuovo serba-
toio sia necessario per continuare a utilizzare la casa di

vacanza, visto che quello esistente serviva prima tre case
mentre ora è utilizzato solo dal ricorrente.

  In tale ambito il ricorrente sostiene semplicemente
che l'acqua del serbatoio esistente potrebbe ancora essere
utilizzata dai vicini che si sono allacciati alla rete di
distribuzione dell'acqua potabile dell'azienda comunale,
per cui egli non potrebbe rivendicare per sé tutta l'acqua
del serbatoio esistente. Questa eventualità è certo possi-
bile, anche se non appare molto verosimile, visto che i vi-
cini hanno investito importanti somme per allacciarsi alla
rete comunale (fr. 130'000.-- come indicato nella decisione
governativa) ed essa non giustificherebbe comunque di quasi
triplicare la capienza dell'impianto. Certo, il ricorrente
adduce che, in vista della futura costruzione di una stalla
per l'allevamento di alcuni asinelli, sarebbe auspicabile
ottimizzare la quantità di acqua potabile a disposizione
affinché possano essere meglio superati anche eventuali pe-
riodi di siccità e si possa far fronte ad atti vandalici.
Ora, ricordato che la Corte cantonale ha rilevato in manie-
ra vincolante che il progetto litigioso non serve alla ge-
stione agricola del fondo, l'allevamento, quale hobby, di
alcuni asinelli nani, non giustifica il contestato poten-
ziamento dell'impianto esistente mediante la creazione di
un nuovo serbatoio con una capienza quasi tripla (cfr. DTF
111 Ib 218, 114 Ib 316 consid. 4a e c; Bandli, op. cit., n.
215/216, e l'art. 34 cpv. 5 OAIMP, secondo cui gli edifici
e gli impianti per l'agricoltura esercitata a titolo ri-
creativo non sono considerati conformi alla zona agricola).

  Il ricorrente sostiene inoltre che, premesso che
non sussiste alcun obbligo di allacciarsi alla rete idrica
dei vicini o a quella comunale, la richiesta dei giudici
cantonali di obbligarlo a scegliere una soluzione assai più
costosa, sarebbe sproporzionata. Ora, a sostegno della sua
richiesta, egli invoca solo motivi personali, finanziari e

di comodità (ottimizzazione dell'approvvigionamento di ac-
qua per meglio superare periodi di siccità senza ricorrere
eccezionalmente all'intervento dei pompieri per la fornitu-
ra di acqua supplementare, ciò che comporta ulteriori spe-
se; l'allacciamento alla rete idrica dei vicini comporte-
rebbe, secondo il ricorrente, una partecipazione ai costi
di costruzione di fr. 32'500.--, rispetto a fr. 7'500.--
circa per realizzare il nuovo serbatoio) che, anche se com-
prensibili, non giustificano, secondo la giurisprudenza, il
rilascio di un'autorizzazione eccezionale (DTF 119 Ib 442
consid. 4a). Il secondo serbatoio serve quindi, così come
progettato, principalmente alla realizzazione di desideri
soggettivi del ricorrente, per cui le conclusioni del Tri-
bunale amministrativo, anche se possono comportare spese
maggiori per il ricorrente, devono essere confermate (sen-
tenza inedita del 14 febbraio 1997 in re M., consid. 2c;
cfr. anche DTF 124 II 538 consid. 2d).

  4.-  Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 159 cpv. 2 OG). Al
Comune di Muggio non vengono assegnate, in applicazione
dell'art. 159 cpv. 2 OG, ripetibili della sede federale.

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a
carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della
sede federale.

  3.  Comunicazione alle parti, rispettivamente al
loro patrocinatore, al Dipartimento del territorio, al Con-
siglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone
Ticino, all'Ufficio federale della pianificazione del ter-
ritorio e, per conoscenza all'avv. Mirella Piasini.

Losanna, 3 gennaio 2001
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                  La Cancelliere ad hoc,