Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.207/1999
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1A.207/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      12 gennaio 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 7
settembre 1999 dalla X.________ SA, patrocinata dall'avv.
Stefano Pizzola, Studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini
Molino, Lugano, contro la decisione emanata il 6 agosto
1999 dal Ministero pubblico della Confederazione nell'am-
bito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia
penale avviata su domanda della Repubblica italiana;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  In data 14 marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996,
l'Ufficio federale di polizia (UFP) ha delegato al Ministe-
ro pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una
domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14
marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presenta-
te dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordi-
nario di Milano. L'autorità estera procede, in particolare,
a indagini contro Z.________, H.________ e Y.________, per
concorso in reati continuati di corruzione legati ad atti
contrari ai doveri d'ufficio, addebitando al primo di es-
sersi fatto corrompere, agli altri due di aver corrotto.

  Le Autorità italiane hanno accertato in particolare
un indebito versamento a magistrati romani, volto a far
soccombere processualmente W.________ nei confronti della
società J.________, appartenente a Q.________ e attualmente
ai suoi eredi. Questi ultimi hanno ammesso il versamento -
privo di causa certa e verosimilmente inerente a fatti di
corruzione oggetto dell'inchiesta - di ingenti somme di
denaro a U.________, Y.________ e H.________, che avrebbero
agito da mediatori nell'ambito della corruzione.

  Sull'ammissibilità della rogatoria e di numerose
decisioni di chiusura prese in tale ambito dal MPC, il Tri-
bunale federale si è pronunciato con sentenze del 16 genna-
io 1997 e del 22 luglio 1997.

  Fondandosi su documenti bancari trasmessi dalla
Svizzera, le Autorità italiane hanno poi accertato l'esi-
stenza di operazioni collegate a versamenti su altri conti
bancari, di cui sospettano un collegamento con attività
corruttive. Si tratta in particolare degli accrediti del 12

ottobre 1994, 26 maggio 1995 e 1° dicembre 1995 rispettiva-
mente di 11'590'000 lire italiane, 2071.50 franchi svizzeri
e 11'013'774 lire italiane.

  B.-  In esecuzione di tre complementi rogatoriali
del 13 agosto 1997, il MPC ha emesso, il 22 settembre 1997,
altrettante ordinanze di sequestro della documentazione
bancaria relativa a relazioni sulle quale sarebbero stati
accreditati bonifici provenienti dal conto "A.________"
presso la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui
titolare è l'indagato Y.________. Ottemperando ai citati
ordini, il 10 ottobre 1997 la Banca del Gottardo di Lugano
ha inviato al MPC i giustificativi relativi ai tre versa-
menti litigiosi sul conto B.________, intestato alla
X.________ SA di Lugano. In data 2 luglio 1999 la Banca, a
richiesta del MPC, ha poi spedito la documentazione inte-
grale del conto.

  C.-  Il 15 luglio 1999, il MPC ha ordinato la tra-
smissione integrale alle Autorità italiane della documenta-
zione del conto sequestrato.

  Avverso questa decisione la X.________ SA ha inol-
trato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo,
di riformare la decisione impugnata nel senso dei conside-
randi, segnatamente nel senso di limitare la trasmissione
di documenti di apertura del conto e di quelli concernenti
i giustificativi relativi ai bonifici dalla banca ginevrina
a quella luganese.

  Il MPC conclude per la reiezione, in quanto ammis-
sibile, del ricorso. L'UFP, senza formulare osservazioni,
chiede di confermare la decisione impugnata.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli
(DTF 125 I 14 consid. 2a, 253 consid. 1a, 412 consid. 1a).

  a)  Italia e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11), con le rispettive modifiche del
4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono ap-
plicabili alle questioni che la prevalente Convenzione in-
ternazionale non regola espressamente o implicitamente, co-
me pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'
assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF
123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

  b)  Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123
II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia
tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a verifi-
care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme
delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). Le
conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

  c)  Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legit-
timazione della ricorrente, titolare del conto oggetto del-
la decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in
relazione con l'art. 9 lett. a OAIMP).

  2.-  La ricorrente fa valere in primo luogo che
nella decisione impugnata è stato rilevato a torto ch'essa
avrebbe lasciato scadere infruttuosamente il termine del 20
ottobre 1997 fissatole dal MPC per presentare eventuali os-
servazioni. Ciò poiché la banca, in data 10 ottobre 1997,
aveva trasmesso all'Autorità federale le informazioni che
la ricorrente era d'accordo di fornire, conformemente a una
sua lettera indirizzata alla banca. Da questa lettera si
evince che la titolare del conto si opponeva alla trasmis-
sione degli atti, eccezion fatta per quelli riguardanti i
tre accrediti in provenienza dal conto "A.________". Secon-
do la ricorrente, visto che il MPC non ha reagito per due
anni, esso avrebbe violato il suo diritto di essere sentito
non concedendole la possibilità di esprimersi prima dell'
emanazione del giudizio impugnato. È vero che con lettera
del 2 luglio 1999 il MPC ha poi ordinato alla banca di tra-
smettergli tutta la documentazione del conto: una lettera
del 6 agosto 1999 della ricorrente si è incrociata con la
decisione impugnata.

  Nelle sue osservazioni il MPC rileva che lo scritto
della ricorrente del 9 ottobre 1997 era indirizzato alla
banca che, in assenza di una procura, non era autorizzata a
rappresentare la ricorrente. Sostiene quindi ch'esso si
aspettava una reazione della titolare del conto o di un suo
rappresentante legittimato da procura. Ora, dalla decisione

di sequestro si evince che la banca era invitata a informa-
re le persone interessate e che eventuali osservazioni
scritte potevano essere inoltrate al MPC. Non vi è quindi
nessuna violazione del diritto di essere sentito della ri-
corrente, la quale avrebbe dovuto rivolgersi, come indica-
to, direttamente all'Autorità federale.

  3.-  La ricorrente considera i complementi rogato-
riali del 13 agosto 1997 lacunosi.

  a)  Nell'ambito del presente gravame, la ricorrente
può censurare solo l'ammissibilità delle domande complemen-
tari sulle quali il Tribunale federale non si è ancora pro-
nunciato (art. 80g cpv. 1 AIMP). In concreto è tuttavia ma-
nifesto che i complementi litigiosi s'inseriscono nel qua-
dro della rogatoria iniziale del 14 marzo 1996, la cui am-
missibilità è stata confermata dal Tribunale federale (sen-
tenze inedite del 16 gennaio e del 22 luglio 1997). L'Auto-
rità estera non era quindi tenuta a ribadire compiutamente
i sospetti addotti in quella domanda e nei successivi com-
plementi. D'altra parte, essa non fa valere d'aver chiesto
di poter esaminare la rogatoria iniziale e i complementi
precedenti, sui quali si fondano quelli litigiosi, né so-
stiene che il MPC le avrebbe negato, violando l'art. 80b
cpv. 1 AIMP, il diritto di consultarli. Non si è pertanto
in presenza di fatti nuovi, per cui le critiche ricorsuali
sulla lacunosità della domanda non devono essere esaminate
oltre nel quadro della presente causa (DTF 122 II 367 con-
sid. 1c, 116 Ib 89 consid. 1b). L'esposto dei fatti, non
lacunoso, è quindi vincolante per il Tribunale federale
(DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg.).

  b)  Nel merito, la ricorrente, precisato che svolge
un'attività di consulenza assicurativa e di brokeraggio as-
sicurativo, fa valere che né l'Autorità richiedente né il

MPC avrebbero reso verosimile che i tre versamenti effet-
tuati sul suo conto proverrebbero dai prospettati reati di
corruzione. Ora, non si può seriamente sostenere che non
sussista una relazione diretta e oggettiva tra il suo con-
to, usato per transazioni sospette, come accertato nel qua-
dro della rogatoria iniziale e di numerosi complementi, e i
reati per i quali si indaga (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e
b).

  Certo, la ricorrente sottolinea di non essere og-
getto di alcun procedimento penale, e sostiene che i versa-
menti litigiosi concernerebbero il pagamento di premi per
(non meglio precisate) assicurazioni stipulate da
Y.________. A suo dire, il fatto che il conto dal quale
sono stati accreditati possa essere stato utilizzato dal-
l'inquisito Y.________ per convogliarvi il prospettato
provento dei sospettati reati, non la concernerebbe né
escluderebbe che detti versamenti siano del tutto leciti.
Secondo la ricorrente, i rapporti commerciali che intercor-
rono tra essa e Y.________ sono riconducibili all'attività
da lei svolta per l'inquisito, noto avvocato italiano. Af-
ferma inoltre che non sussiste alcun sospetto di un suo
coinvolgimento nei fatti rimproverati all'inquisito. Il
semplice fatto che una persona abbia avuto un rapporto com-
merciale con la ricorrente non sarebbe sufficiente a giu-
stificare il sospetto che questa persona abbia favorito la
commissione del reato di corruzione.

  c)  In concreto non è contestato che i versamenti
litigiosi, indicati nei complementi del 13 agosto 1997 e di
cui si sospetta una connessione con i reati di corruzione,
concernono l'inquisito Y.________. La ricorrente sostiene
nondimeno che il suo conto bancario sarebbe estraneo a quei
fatti. La censura è priva di fondamento.

  L'eventuale qualità di persona, fisica o giuridica,
non implicata nell'inchiesta all'estero, non consente a
priori di opporsi alle misure di assistenza, a maggior ra-
gione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP. Basta
d'altra parte che sussista una relazione diretta e oggetti-
va tra la persona o la società e il reato per il quale si
indaga, eventualità che si verifica per la ricorrente, ti-
tolare di un conto bancario utilizzato per transazioni so-
spette: e ciò senza che siano necessarie un'implicazione
nell'operazione criminosa e ancor meno una colpevolezza
soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF 120 Ib 251 con-
sid. 5a e b). Il conto della ricorrente è stato utilizzato
per effettuare versamenti da un conto intestato a un inqui-
sito indagato per i reati litigiosi: si tratta quindi di
transazioni sospette. Poiché sussistono sufficienti e ra-
gionevoli motivi per ritenere che i versamenti litigiosi
possano essere in relazione con i prospettati reati, il
criticato sequestro è ammissibile (DTF 122 IV 91 consid.
4); del resto la critica contro il sequestro del conto è
tardiva (art. 80k AIMP).

  d)  Per di più, l'Autorità estera non deve provare
la commissione del reato prospettato ma soltanto esporre in
modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui quali fon-
da i propri sospetti: spetterà al giudice straniero del
merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove
dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). Certo, la
ricorrente fa valere la sua estraneità ai reati indicati
nella domanda: l'assunto non è decisivo, visto che la con-
cessione dell'assistenza non presuppone affatto che l'inte-
ressato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida
con l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello
Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere pre-
stata anche per acclarare se il reato fondatamente sospet-
tato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per
scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF

118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È palese che se i citati
fatti si fossero verificati in Svizzera, essi giustifiche-
rebbero quantomeno l'apertura di un'inchiesta destinata ad
appurare il fondamento dei sospetti. Inoltre, lo scopo
principale dell'AIMP è di lottare efficacemente - mediante
la cooperazione internazionale - contro la delinquenza (DTF
115 Ib 517 consid. 4; v. l'art. 1 cpv. 1 CEAG).

  4.-  La ricorrente sostiene che la decisione del
MPC di trasmettere tutta la documentazione del conto - sul
quale confluivano i versamenti di una parte dei suoi clien-
ti, tra cui figurano anche cittadini italiani che in manie-
ra del tutto legittima hanno stipulato con lei accordi di
consulenza - la porrebbe in gravissime difficoltà, visto il
clima di sospetto e di tensione che vigerebbe nella vicina
penisola; ciò provocherebbe un grave danno sulla sua clien-
tela che potrebbe comportare una perdita di contratti.

  Premesso che la ricorrente non si oppone alla tra-
smissione dei documenti di apertura del conto e di quelli
relativi ai tre citati bonifici, occorre rilevare che è ve-
ro che la Parte richiesta non può trasmettere in blocco
tutti gli atti della relazione bancaria, in modo acritico e
indeterminato e lasciare la loro cernita all'Autorità este-
ra (DTF 122 II 369 consid. 2c, 115 Ib 186 consid. 4, 193
consid. 6, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 604). In concreto,
tuttavia, il MPC, dopo aver esaminato la documentazione se-
questrata, ha ritenuto che gli atti litigiosi presentano un
interesse per le Autorità italiane, che ne hanno chiesto la
trasmissione integrale: ciò, in particolare alla luce delle
relazioni con il conto "A.________", che gli inquirenti
italiani presumono sia connesso, come i bonifici in discus-
sione, con attività corruttive degli indagati. Del resto,
il MPC non ha ecceduto la domanda estera, visto che nella
stessa è stato espressamente richiesto l'invio della docu-
mentazione bancaria completa.

  5.-  La ricorrente lamenta una violazione del prin-
cipio della proporzionalità poiché i complementi rogatoria-
li, fondandosi su sospetti non specificati, configurerebbe-
ro un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove. Inol-
tre, non sussistendo nessuna connessione tra le operazioni
effettuate sul suo conto e i prospettati reati, la trasmis-
sione dei documenti bancari sarebbe inutile.

  a)  La censura, che concerne in realtà l'asserita
lacunosità della domanda estera, è infondata. Come già si è
visto, l'Autorità estera non deve provare la commissione
dei reati ma soltanto esporre in modo sufficiente le circo-
stanze e gli indizi sui quali fonda i propri sospetti, ciò
che è avvenuto in concreto: spetterà poi al giudice stra-
niero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no
le prove degli asseriti reati (DTF 122 II 367 consid. 2c).
Non compete infatti al giudice dell'assistenza pronunciarsi
sulla contestata valutazione delle prove posta a fondamento
dei complementi esteri (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88,
112 Ib 347 consid. 4); tali quesiti dovranno essere verifi-
cati dal Giudice italiano del merito, non emergendo comun-
que elementi atti a far ritenere la rogatoria addirittura
abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b).

  Visto inoltre che l'Autorità estera chiede infor-
mazioni su una precisa relazione bancaria, in relazione con
precisi bonifici effettuati su un determinato conto, è fuo-
ri luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove
("fishing expedition"; v. DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag.
73 e rinvii).

  b)  La questione di sapere se le informazioni ri-
chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano ne-
cessarie o utili per il procedimento estero dev'essere

lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità ri-
chiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi
per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate
prove e non può sostituire il proprio potere di apprezza-
mento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagi-
ni. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiuta-
ta solo se l'invocato principio, nella limitata misura in
cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF
112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag.
165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso
(DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva,
le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far
progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II
241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto.

  D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di
prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'appa-
renza: per il resto la valutazione definitiva del materiale
probatorio, segnatamente la valutazione delle deposizioni
rese dagli eredi Rovelli, come il quesito della colpevolez-
za, sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib
547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag.
88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).

  c)  Trasmettendo i documenti richiesti espressamen-
te dall'Autorità estera, il MPC non ha leso il principio
della proporzionalità. Quando le Autorità estere chiedono
informazioni su conti bancari in procedimenti per reati pa-
trimoniali o corruttivi, esse necessitano di regola di tut-
ti i documenti. Ciò perché debbono poter individuare il ti-
tolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali
persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al
riguardo, necessita che le Autorità estere possano prendere
conoscenza di tutte le transazioni effettuate sui conti in-
teressati, in particolare dei documenti d'apertura (DTF 124
II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c).

  I documenti che l'Autorità svizzera non deve tra-
smettere sono solo quelli che con sicurezza non sono rile-
vanti per il procedimento penale estero e per la fattispe-
cie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122
II 367 consid. 2c e d). La ricorrente non indica però quali
singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il
procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per
ogni singolo documento, perché un determinato atto non do-
vrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tribu-
nale federale (DTF 122 I 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Del
resto, non sono ravvisabili atti che, con sicurezza, non
sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La trasmis-
sione integrale dei documenti bancari, espressamente ri-
chiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è
quindi giustificata (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241
consid. 3a).

  6.- a)  Il ricorso contro la decisione che autoriz-
za la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla
sfera segreta ha effetto sospensivo (art. 80l cpv. 1 AIMP).
Con l'emanazione del presente giudizio la decisione impu-
gnata diventa comunque immediatamente esecutiva.

  b)  Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile,
dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art.
156 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

        1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

        2.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico della ricorrente.

        3.  Comunicazione al patrocinatore della ricorren-
te, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Uffi-
cio federale di polizia.

Losanna, 12 gennaio 2000
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,