Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.202/1999
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1A.202/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                      29 agosto 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 30 agosto
1999 presentato da A.________, patrocinato dagli avv.ti
Andrea Ronchetti e Enea Petrini, studio legale Velo & Asso-
ciati, Lugano, contro la decisione emessa il 29 luglio 1999
dall'Ufficio federale di polizia, Berna, nell'ambito di una
procedura di assistenza giudiziaria in materia penale av-
viata su domanda degli Stati Uniti d'America;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 18 dicembre 1998 il Dipartimento di giusti-
zia degli Stati Uniti d'America ha inoltrato all'Ufficio
federale di polizia, Ufficio centrale USA (Ufficio centra-
le), una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal
Procuratore distrettuale di Porto Rico nell'ambito di un
procedimento penale concernente un traffico di sostanze
stupefacenti. La domanda tendeva al sequestro provvisionale
del conto X.________ presso il Credito svizzero di Chiasso.
Con decisione incidentale del 21 dicembre 1998 l'Ufficio
centrale ha ordinato il sequestro della relazione bancaria.

  B.-  In data 22 febbraio 1999 il Dipartimento di
giustizia degli Stati Uniti d'America ha presentato all'Uf-
ficio centrale la richiesta formale di assistenza del 19
febbraio 1999. Dalla stessa si evince che il Procuratore
del distretto di Porto Rico conduce un'inchiesta penale nei
confronti di B.________ e di A.________, sospettati di aver
organizzato, dal novembre 1997 al dicembre 1998, l'importa-
zione dalla Colombia e lo smercio a Porto Rico di almeno
9.75 kg di eroina, riciclando poi il provento illecito
presso banche statunitensi, svizzere e di altri paesi.
L'organizzazione criminale avrebbe versato i proventi della
vendita alle società C.________ e D.________ Inc., apparte-
nenti a A.________ e da lui dirette, società utilizzate per
riciclare i proventi del traffico di eroina. Questi importi
erano inizialmente versati sul conto n. Y.________ aperto
da A.________ presso il Banco Popular di Porto Rico a San
Juan. In seguito il denaro veniva versato su altre relazio-
ni bancarie, tra cui il citato conto X.________. L'Autorità
estera chiede di trasmetterle la documentazione bancaria di
questo conto e quella concernente eventuali conti apparte-
nenti a B.________ e alle società C.________, D.________ e
E.________ SA, sequestrandone gli averi depositativi.

  Il 3 marzo 1999 l'Ufficio centrale ha accolto la
richiesta estera. Contro questa decisione A.________ ha
sollevato opposizione. Con decisione del 29 luglio 1999
l'Ufficio centrale l'ha respinta.

  C.-  Avverso questa decisione A.________ presenta
un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto ne-
cessario, nei considerandi.

   L'Ufficio centrale, senza formulare particolari os-
servazioni, propone di respingere il ricorso.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'am-
bito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si ap-
plicano rispettivamente, per le questioni di merito, l'omo-
nimo Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra i due Paesi
(TAGSU, RS 0.351.933.6) e, per i problemi formali, la rela-
tiva legge federale del 3 ottobre 1975 (LTAGSU, RS 351.93).
Per le questioni non regolate esaustivamente nel Trattato e
nella relativa legge speciale si applicano - nella misura
in cui non contrastano con lo spirito e lo scopo degli
stessi - la legge federale sull'assistenza internazionale
in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP) e la relativa
ordinanza di applicazione (OAIMP; art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF
124 II 124 consid. 1a, 118 Ia 547 consid. 1b), fatto salvo
il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 con-
sid. 7c).

  b)  La decisione con cui l'UFP - quale Ufficio cen-
trale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 TAGSU - concede l'assi-
stenza giudiziaria secondo l'art. 5 cpv. 2 LTAGSU e respin-
ge un'opposizione secondo l'art. 16 della stessa legge è
impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo
(art. 17 cpv. 1 LTAGSU; DTF 124 II 124 consid. 1b).

  c)  Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta-
via tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a ve-
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in-
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).

  d)  La legittimazione del ricorrente, titolare del
conto bancario oggetto della contestata misura, è pacifica
(art. 17 LTAGSU in relazione con l'art. 103 lett. a OG; DTF
124 II 180 consid. 1b).

  2.-  Il ricorrente fa valere che la richiesta di
assistenza sarebbe lacunosa e imprecisa e che si sarebbe in
presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing
expedition"); ribadisce poi la sua estraneità ai fatti rim-
proverati all'indagato B.________ e sostiene che le infor-
mazioni richieste sarebbero inutili per il procedimento pe-
nale estero.

  a)  Secondo la costante giurisprudenza, per quanto
concerne i fatti, il Tribunale federale deve attenersi all'
esposto contenuto nella richiesta di assistenza e nella do-
cumentazione allegata, a meno ch'esso risulti manifestamen-
te erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 118 Ib 111 con-
sid. 5b pag. 121; sul contenuto della domanda v. gli art.

29 TAGSU, 28 AIMP e 10 OAIMP). Questo esame, e quello della
colpevolezza, sono infatti riservati al giudice straniero
del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113
Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). In concreto la
domanda estera, ossequiando le esigenze poste dall'art. 29
TAGSU, allega in modo sufficientemente preciso l'oggetto e
la natura dell'indagine e i nomi delle persone e delle so-
cietà oggetto del procedimento (v. Fatti B). Le imprecisio-
ni, relative al "numero civico" di una sua società e alla
denominazione di un'altra società e, a volte, di un accu-
sato, addotte dal ricorrente, non dimostrano affatto che
l'esposto dei fatti sia manifestamente errato o contraddit-
torio, visto che tali imprecisioni, di secondaria importan-
za, non impediscono di verificare se le condizioni per con-
cedere l'assistenza sono adempiute: in concreto la domanda
è infatti sufficientemente circostanziata per stabilire
l'esistenza di un "fondato sospetto" di reato (art. 1 n. 2
TAGSU; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Questa esigenza
non implica per la Parte richiedente l'obbligo di provare
la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo
sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri so-
spetti, per permettere alla Parte richiesta di distinguere
la domanda da un'inammissibile istanza volta alla ricerca
indiscriminata di prove (DTF 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II
367 consid. 2c): è d'altronde palese che la nozione di
"fondato sospetto" di reato non va confusa con quella di
"prova" del reato (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122).

  b)  Il ricorrente sostiene che la sua attività, ri-
spettivamente quella delle società che dirige, è stata
autorizzata da regolare licenza a operare in qualità di
cambia valute. Egli asserisce che la richiesta estera non
preciserebbe in maniera sufficientemente circostanziata il
sospetto di reato nei suoi confronti: l'asserita connessio-
ne tra le sue due società, che svolgono attività rivolte a
un vasto pubblico, e le sospettate attività illecite di

singoli clienti, quali il B.________, non potrebbe giusti-
ficare la concessione dell'assistenza. I fondati sospetti
concernerebbero infatti solo B.________, mentre egli sa-
rebbe stato coinvolto nel procedimento penale, suo malgra-
do, sulla base di coincidenze causali.

  La censura è manifestamente infondata. Il ricorren-
te disattende in effetti che, secondo la richiesta statuni-
tense, egli non è affatto estraneo al procedimento penale
estero, visto che nello stesso riveste il ruolo di accusa-
to. Per di più, la concessione dell'assistenza non presup-
pone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è ri-
volta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedu-
ra aperta nello Stato richiedente. Infatti, l'assistenza
dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fonda-
tamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non
soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo
carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552).

  c)  In concreto, contrariamente all'assunto ricor-
suale, sussiste poi una relazione diretta e oggettiva tra
la persona o le società e i reati per i quali si indaga,
visto che il ricorrente, accusato nel procedimento estero,
è titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni
sospette, per cui non potrebbe comunque prevalersi della
qualità di persona non implicata (art. 10 n. 2 TAGSU; DTF
120 Ib 251 consid. 5a e b): del resto non sono necessarie
un'implicazione nell'operazione criminosa - ciò che secondo
la domanda estera si verifica comunque nella fattispecie -
e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del di-
ritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547
consid. 3a in fine). In effetti, il ricorrente ammette di
dirigere le società D.________ e C.________, che sono sta-
te, a suo dire, presumibilmente utilizzate dall'indagato
B.________ e dalla sua organizzazione criminale allo scopo
di trarne illeciti profitti. L'assunto ricorsuale, secondo

cui non tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte,
scientemente o no, nelle sospettate attività illegali,
figurano sulla lista degli imputati, non è decisivo. La
trasmissione dei documenti richiesti all'autorità statuni-
tense è quindi giustificata: essa, contrariamente all'auto-
rità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e
può quindi valutare compiutamente la posizione del ricor-
rente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti
(cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5c). La valutazione definitiva
del materiale probatorio, come il quesito della colpevolez-
za, sono infatti riservati al giudice estero del merito
(DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 con-
sid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605), atteso
che non emergono elementi atti a far ritenere che la roga-
toria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid.
7b).

  Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale,
l'Autorità estera non deve provare la commissione del reato
prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le
circostanze e i gli indizi sui quali fonda i propri sospet-
ti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se
l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato
(DTF 122 II 367 consid. 2c).

  d)  Visto che l'Autorità estera chiede informazioni
su una precisa relazione bancaria, in rapporto a precisi
bonifici effettuati su un determinato conto, è fuori luogo
parlare di una ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II
65 consid. 6b/aa pag. 73, 121 II 241 consid. 3a, 113 Ib 257
consid. 5c pag. 272). La supposizione del ricorrente, se-
condo cui la richiesta tenderebbe piuttosto a ricercare in-
formazioni di tipo fiscale, è inconferente. L'utilizzazione
a scopi fiscali della documentazione bancaria è infatti
vietata dall'art. 5 TAGSU (DTF 118 Ib 547 consid. 6b).

  e)  Sostenendo che le informazioni richieste non
sarebbero utili per il procedimento penale estero il ricor-
rente misconosce che la questione di sapere se tali infor-
mazioni siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di
massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo
Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronun-
ciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non
può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello
dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta
di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il
principio della proporzionalità, nella limitata misura in
cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF
112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag.
165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso
(DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva,
le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far
progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II
241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto.

  f)  I documenti che l'autorità svizzera non deve
trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono ri-
levanti per il procedimento penale estero e per la fatti-
specie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF
122 II 367 consid. 2c e d). Il ricorrente non indica però
quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti
per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre
per ogni singolo documento, perché un determinato atto non
dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tri-
bunale federale (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.).
Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicurezza,
non sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La tra-
smissione dei documenti bancari, espressamente richiesta, e
idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giu-
stificata (DTF 121 II 241 consid. 3a).

  3.-  Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e
all'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale USA (B
113570).

Losanna, 29 agosto 2000
MDE

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,