I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.202/1999
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1A.202/1999 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O ***************************************************** 29 agosto 2000 Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- sidente della Corte, Féraud e Catenazzi. Cancelliere: Crameri. ________ Visto il ricorso di diritto amministrativo del 30 agosto 1999 presentato da A.________, patrocinato dagli avv.ti Andrea Ronchetti e Enea Petrini, studio legale Velo & Asso- ciati, Lugano, contro la decisione emessa il 29 luglio 1999 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria in materia penale av- viata su domanda degli Stati Uniti d'America; R i t e n u t o i n f a t t o : A.- Il 18 dicembre 1998 il Dipartimento di giusti- zia degli Stati Uniti d'America ha inoltrato all'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale USA (Ufficio centra- le), una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal Procuratore distrettuale di Porto Rico nell'ambito di un procedimento penale concernente un traffico di sostanze stupefacenti. La domanda tendeva al sequestro provvisionale del conto X.________ presso il Credito svizzero di Chiasso. Con decisione incidentale del 21 dicembre 1998 l'Ufficio centrale ha ordinato il sequestro della relazione bancaria. B.- In data 22 febbraio 1999 il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America ha presentato all'Uf- ficio centrale la richiesta formale di assistenza del 19 febbraio 1999. Dalla stessa si evince che il Procuratore del distretto di Porto Rico conduce un'inchiesta penale nei confronti di B.________ e di A.________, sospettati di aver organizzato, dal novembre 1997 al dicembre 1998, l'importa- zione dalla Colombia e lo smercio a Porto Rico di almeno 9.75 kg di eroina, riciclando poi il provento illecito presso banche statunitensi, svizzere e di altri paesi. L'organizzazione criminale avrebbe versato i proventi della vendita alle società C.________ e D.________ Inc., apparte- nenti a A.________ e da lui dirette, società utilizzate per riciclare i proventi del traffico di eroina. Questi importi erano inizialmente versati sul conto n. Y.________ aperto da A.________ presso il Banco Popular di Porto Rico a San Juan. In seguito il denaro veniva versato su altre relazio- ni bancarie, tra cui il citato conto X.________. L'Autorità estera chiede di trasmetterle la documentazione bancaria di questo conto e quella concernente eventuali conti apparte- nenti a B.________ e alle società C.________, D.________ e E.________ SA, sequestrandone gli averi depositativi. Il 3 marzo 1999 l'Ufficio centrale ha accolto la richiesta estera. Contro questa decisione A.________ ha sollevato opposizione. Con decisione del 29 luglio 1999 l'Ufficio centrale l'ha respinta. C.- Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto ne- cessario, nei considerandi. L'Ufficio centrale, senza formulare particolari os- servazioni, propone di respingere il ricorso. C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 1.- a) Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'am- bito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si ap- plicano rispettivamente, per le questioni di merito, l'omo- nimo Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra i due Paesi (TAGSU, RS 0.351.933.6) e, per i problemi formali, la rela- tiva legge federale del 3 ottobre 1975 (LTAGSU, RS 351.93). Per le questioni non regolate esaustivamente nel Trattato e nella relativa legge speciale si applicano - nella misura in cui non contrastano con lo spirito e lo scopo degli stessi - la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP) e la relativa ordinanza di applicazione (OAIMP; art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 124 consid. 1a, 118 Ia 547 consid. 1b), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 con- sid. 7c). b) La decisione con cui l'UFP - quale Ufficio cen- trale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 TAGSU - concede l'assi- stenza giudiziaria secondo l'art. 5 cpv. 2 LTAGSU e respin- ge un'opposizione secondo l'art. 16 della stessa legge è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 17 cpv. 1 LTAGSU; DTF 124 II 124 consid. 1b). c) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- piuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta- via tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a ve- rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in- sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). d) La legittimazione del ricorrente, titolare del conto bancario oggetto della contestata misura, è pacifica (art. 17 LTAGSU in relazione con l'art. 103 lett. a OG; DTF 124 II 180 consid. 1b). 2.- Il ricorrente fa valere che la richiesta di assistenza sarebbe lacunosa e imprecisa e che si sarebbe in presenza di una ricerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"); ribadisce poi la sua estraneità ai fatti rim- proverati all'indagato B.________ e sostiene che le infor- mazioni richieste sarebbero inutili per il procedimento pe- nale estero. a) Secondo la costante giurisprudenza, per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale deve attenersi all' esposto contenuto nella richiesta di assistenza e nella do- cumentazione allegata, a meno ch'esso risulti manifestamen- te erroneo, lacunoso o contraddittorio (DTF 118 Ib 111 con- sid. 5b pag. 121; sul contenuto della domanda v. gli art. 29 TAGSU, 28 AIMP e 10 OAIMP). Questo esame, e quello della colpevolezza, sono infatti riservati al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 113 Ib 276 consid. 3a, 112 Ib 576 consid. 3). In concreto la domanda estera, ossequiando le esigenze poste dall'art. 29 TAGSU, allega in modo sufficientemente preciso l'oggetto e la natura dell'indagine e i nomi delle persone e delle so- cietà oggetto del procedimento (v. Fatti B). Le imprecisio- ni, relative al "numero civico" di una sua società e alla denominazione di un'altra società e, a volte, di un accu- sato, addotte dal ricorrente, non dimostrano affatto che l'esposto dei fatti sia manifestamente errato o contraddit- torio, visto che tali imprecisioni, di secondaria importan- za, non impediscono di verificare se le condizioni per con- cedere l'assistenza sono adempiute: in concreto la domanda è infatti sufficientemente circostanziata per stabilire l'esistenza di un "fondato sospetto" di reato (art. 1 n. 2 TAGSU; DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Questa esigenza non implica per la Parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri so- spetti, per permettere alla Parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile istanza volta alla ricerca indiscriminata di prove (DTF 118 Ib 547 consid. 3a, 122 II 367 consid. 2c): è d'altronde palese che la nozione di "fondato sospetto" di reato non va confusa con quella di "prova" del reato (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). b) Il ricorrente sostiene che la sua attività, ri- spettivamente quella delle società che dirige, è stata autorizzata da regolare licenza a operare in qualità di cambia valute. Egli asserisce che la richiesta estera non preciserebbe in maniera sufficientemente circostanziata il sospetto di reato nei suoi confronti: l'asserita connessio- ne tra le sue due società, che svolgono attività rivolte a un vasto pubblico, e le sospettate attività illecite di singoli clienti, quali il B.________, non potrebbe giusti- ficare la concessione dell'assistenza. I fondati sospetti concernerebbero infatti solo B.________, mentre egli sa- rebbe stato coinvolto nel procedimento penale, suo malgra- do, sulla base di coincidenze causali. La censura è manifestamente infondata. Il ricorren- te disattende in effetti che, secondo la richiesta statuni- tense, egli non è affatto estraneo al procedimento penale estero, visto che nello stesso riveste il ruolo di accusa- to. Per di più, la concessione dell'assistenza non presup- pone che l'interessato, nei cui confronti la domanda è ri- volta, coincida con l'inquisito o l'accusato nella procedu- ra aperta nello Stato richiedente. Infatti, l'assistenza dev'essere prestata anche per acclarare se il reato fonda- tamente sospettato sia effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). c) In concreto, contrariamente all'assunto ricor- suale, sussiste poi una relazione diretta e oggettiva tra la persona o le società e i reati per i quali si indaga, visto che il ricorrente, accusato nel procedimento estero, è titolare di un conto bancario utilizzato per transazioni sospette, per cui non potrebbe comunque prevalersi della qualità di persona non implicata (art. 10 n. 2 TAGSU; DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b): del resto non sono necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa - ciò che secondo la domanda estera si verifica comunque nella fattispecie - e ancor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del di- ritto penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b, 118 Ib 547 consid. 3a in fine). In effetti, il ricorrente ammette di dirigere le società D.________ e C.________, che sono sta- te, a suo dire, presumibilmente utilizzate dall'indagato B.________ e dalla sua organizzazione criminale allo scopo di trarne illeciti profitti. L'assunto ricorsuale, secondo cui non tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte, scientemente o no, nelle sospettate attività illegali, figurano sulla lista degli imputati, non è decisivo. La trasmissione dei documenti richiesti all'autorità statuni- tense è quindi giustificata: essa, contrariamente all'auto- rità svizzera, dispone di tutte le risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente la posizione del ricor- rente, accertandone, se del caso, l'estraneità ai fatti (cfr. DTF 120 Ib 251 consid. 5c). La valutazione definitiva del materiale probatorio, come il quesito della colpevolez- za, sono infatti riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 con- sid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605), atteso che non emergono elementi atti a far ritenere che la roga- toria sia addirittura abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b). Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, l'Autorità estera non deve provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in modo sufficiente le circostanze e i gli indizi sui quali fonda i propri sospet- ti. Spetterà al giudice straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c). d) Visto che l'Autorità estera chiede informazioni su una precisa relazione bancaria, in rapporto a precisi bonifici effettuati su un determinato conto, è fuori luogo parlare di una ricerca indiscriminata di prove (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73, 121 II 241 consid. 3a, 113 Ib 257 consid. 5c pag. 272). La supposizione del ricorrente, se- condo cui la richiesta tenderebbe piuttosto a ricercare in- formazioni di tipo fiscale, è inconferente. L'utilizzazione a scopi fiscali della documentazione bancaria è infatti vietata dall'art. 5 TAGSU (DTF 118 Ib 547 consid. 6b). e) Sostenendo che le informazioni richieste non sarebbero utili per il procedimento penale estero il ricor- rente misconosce che la questione di sapere se tali infor- mazioni siano necessarie o utili dev'essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronun- ciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'Autorità estera che conduce le indagini. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. f) I documenti che l'autorità svizzera non deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non sono ri- levanti per il procedimento penale estero e per la fatti- specie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP; DTF 122 II 367 consid. 2c e d). Il ricorrente non indica però quali singoli documenti sarebbero sicuramente irrilevanti per il procedimento penale estero, e nemmeno spiega, sempre per ogni singolo documento, perché un determinato atto non dovrebbe essere trasmesso; tale compito non spetta al Tri- bunale federale (DTF 122 II 367 consid. 2d pag. 371 seg.). Del resto, non sono ravvisabili atti che, con sicurezza, non sarebbero rilevanti per il procedimento estero. La tra- smissione dei documenti bancari, espressamente richiesta, e idonea a far progredire l'inchiesta estera, è quindi giu- stificata (DTF 121 II 241 consid. 3a). 3.- Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Per questi motivi i l T r i b u n a l e f e d e r a l e p r o n u n c i a : 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a carico del ricorrente. 3. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e all'Ufficio federale di polizia, Ufficio centrale USA (B 113570). Losanna, 29 agosto 2000 MDE In nome della I Corte di diritto pubblico del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: Il Presidente, Il Cancelliere,