Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.187/1999
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1A.187/1999

   I   C O R T E   D I   D I R I T T O   P U B B L I C O
   *****************************************************

                       5 giugno 2000

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte, Jacot-Guillarmod e Catenazzi.
Cancelliere: Crameri.

                         ________

Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 9
agosto 1999 dal dott. A.________, (I), patrocinato dall'
avv. Paolo Bernasconi, studio legale Sganzini Bernasconi
Peter & Gaggini, Lugano, contro la decisione emessa il 7
luglio 1999 dal Ministero pubblico della Confederazione,
Berna, nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria
in materia penale avviata su domanda della Repubblica ita-
liana;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  L'Ufficio federale di polizia (UFP), il 14
marzo, 9 agosto e 3 settembre 1996, ha delegato al Ministe-
ro pubblico della Confederazione (MPC) l'esecuzione di una
domanda di assistenza giudiziaria in materia penale del 14
marzo 1996, e di ulteriori domande complementari, presenta-
te dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordi-
nario di Milano. L'autorità estera procede, in particolare,
a indagini contro B.________ - già consigliere istruttore
aggiunto presso il Tribunale di Roma sino al 1989 e in se-
guito Presidente dell'Ufficio per le indagini preliminari
dello stesso Tribunale - contro C.________ e contro
D.________, per concorso in reati continuati di corruzione
legati ad atti contrari ai doveri d'ufficio; l'autorità
addebita al primo di essersi fatto corrompere, agli altri
di aver corrotto.

  Le autorità italiane hanno accertato in particolare
un indebito versamento a magistrati romani, volto a far
soccombere processualmente l'Istituto E.________ nei con-
fronti della società F.________, appartenente a G.________
e attualmente ai suoi eredi. Esse hanno altresì accertato
che G.________, incassato il risarcimento, che sarebbe
stato sprovvisto di causa lecita, ha versato a diverse per-
sone circa 40 milioni di US$, di cui circa 13 milioni US$ a
D.________, che avrebbe agito da mediatore nella corruzio-
ne.

  Sull'ammissibilità della rogatoria iniziale e su
numerose decisioni di chiusura prese in tale ambito dal MPC
il Tribunale federale si è pronunciato con sentenze del 16
gennaio e del 22 luglio 1997.

  B.-  Fondandosi su documenti bancari trasmessi dal-
la Svizzera, le autorità italiane hanno accertato pure che
B.________ disponeva di numerosi conti su cui erano deposi-
tate somme assolutamente sproporzionate al patrimonio e al
reddito dell'intero suo nucleo familiare, e che rilevanti
somme provenivano da D.________ e da altri coindagati, so-
spettati di attività corruttive.

  Dall'esame del conto corrente "X.________" presso
la banca Darier, Hentsch & Cie di Ginevra, il cui titolare
è D.________, risulterebbe un addebito del 27 febbraio
1991, valuta 26 febbraio 1991, di 1'500'000'000 lire ita-
liane a favore di un conto presso la "Banque Internationale
à Luxembourg" di Lussemburgo. Ora, dalla documentazione
bancaria trasmessa, in evasione di una rogatoria, dall'au-
torità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo, emerge-
rebbe che l'operazione era stata effettuata a favore del
conto corrente intestato alla H.________ Inc. di Panama.
Infine, dall'esame di questo conto sarebbe risultato un ad-
debito del 6 maggio 1993, valuta del giorno seguente, di
540'000'000 di lire italiane a favore della Morval & Co. SA
di Ginevra presso la Banca della Svizzera italiana di Luga-
no, con riferimento "Y.________".

  C.-  Con complemento rogatoriale del 26 maggio 1999
l'autorità estera ha chiesto di identificare il titolare e
i beneficiari del conto sul quale è stato accreditato il
menzionato importo. Ottemperando a un ordine di sequestro
del 2 giugno 1999, la banca Morval & Co. SA di Ginevra ha
trasmesso al MPC la documentazione del conto "Y.________".

  Il 7 luglio 1999 il MPC ha ordinato la trasmissione
alle autorità italiane dei documenti di apertura del conto
e dei giustificativi concernenti il summenzionato addebito
di 540'000'000 di lire italiane.

  D.-  Avverso questa decisione A.________ ha inol-
trato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale chiedendo, in via principale, di annullarla, su-
bordinatamente di non trasmettere i documenti di apertura
del conto e, in via ancor più subordinata, di invitare le
autorità italiane a completare la rogatoria mediante l'in-
vio di informazioni complementari.

  Il MPC chiede che il ricorso, in quanto ammissibi-
le, sia respinto. L'UFP postula di respingere l'impugnati-
va.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.-  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125
II 497 consid. 1a, 125 I 253 consid. 1a, 458 consid. 1).

  a)  Italia e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11), con le rispettive modifiche del
4 ottobre e del 9 dicembre 1996 (art. 110a AIMP), sono ap-
plicabili alle questioni che la prevalente Convenzione in-
ternazionale non regola espressamente o implicitamente, co-
me pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'
assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF
123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti
fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

  b)  Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta-
via tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a ve-
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in-
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento
della decisione impugnata sono, di massima, ammissibili
(art. 25 cpv. 6 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

  c)  Interposto tempestivamente contro una decisione
di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di
una domanda di assistenza resa dall'autorità federale di
esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-
bile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 AIMP. La legit-
timazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della
decisione impugnata, è data (art. 80h lett. b AIMP in rela-
zione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 125 II 356 consid.
3b/aa-bb, 124 II 180 consid. 2b, 122 II 130 consid. 2).

  d)  La trasmissione dei giustificativi concernenti
l'addebito di 540'000'000 di lire italiane non è contesta-
ta. Oggetto del ricorso è quindi unicamente la trasmissione
dei documenti di apertura del conto litigioso.

  2.-  Secondo il ricorrente l'esposto dei fatti con-
tenuto nella rogatoria iniziale del 14 marzo 1996 e nel suo
complemento del 26 maggio 1999 sarebbe contraddittorio e
lacunoso. Le autorità italiane avrebbero in effetti accer-
tato che tra gli importi versati da B.________ vi sarebbero
rilevanti provviste provenienti da D.________: ora, poiché
il Giudice B.________ sarebbe il magistrato corrotto, non
si capisce come possano sussistere versamenti da parte di

quest'ultimo in relazione alle "provviste provenienti da
D.________". Inoltre, le operazioni effettuate sui conti
"X.________" e "Y.________" nel 1991 e nel 1993 sono ante-
riori al versamento eseguito nel 1994 dagli eredi
G.________ a favore di D.________; infine visto che tra
l'accredito a favore del conto della H.________ Inc. del
1991 e quello sul conto "Y.________" nel 1993 sono tra-
scorsi due anni, non si capirebbe quale relazione sussista
tra i due bonifici.

  a)  È manifesto e non è contestato che il comple-
mento litigioso s'inserisce nel quadro della rogatoria ini-
ziale del 14 marzo 1996 e di numerosi complementi, la cui
ammissibilità è stata confermata dal Tribunale federale, in
particolare con le già citate sentenze inedite del 16 gen-
naio e del 22 luglio 1997. L'autorità estera non era quindi
tenuta a ribadire compiutamente i sospetti addotti in quel-
la domanda e nei successivi atti. Né il ricorrente fa vale-
re d'aver chiesto di poter esaminare la rogatoria iniziale
e i complementi precedenti, sui quali si fonda quello liti-
gioso, o sostiene che il MPC gli avrebbe negato, violando
l'art. 80b cpv. 1 AIMP, il diritto di consultarli.

  Occorre rilevare inoltre che, quanto alle critiche
riguardanti la causa promossa dalla società F.________
dell'ing. G.________ contro l'Istituto E.________, il Tri-
bunale federale, statuendo il 24 marzo 1997, ha respinto
una domanda di revisione di D.________. Con sentenze del 14
aprile e del 18 maggio 1998 il Tribunale federale ha poi
respinto in quanto ammissibili ulteriori ricorsi di
D.________ nei quali egli faceva valere la lacunosità delle
rogatorie estere; ha infatti stabilito che le obiezioni
sollevate, analoghe a quelle addotte nel presente ricorso,
non permettevano di rifiutare l'assistenza richiesta.

  b)  Quale fatto nuovo il ricorrente invoca la sen-
tenza 10 giugno 1999 della Prima Sezione civile della Corte
suprema di cassazione della Repubblica italiana, peraltro
non allegata al ricorso, mediante la quale sarebbe stata
respinta un'impugnativa presentata dall'Istituto
I.________, già Istituto E.________, contro L.________,
vedova G.________ ed altri. Con quel ricorso l'Istituto
E.________ avrebbe tentato di ottenere la revoca della sen-
tenza 14 luglio 1993 della Corte di Cassazione italiana,
che dichiarava improcedibile il ricorso proposto dall'Isti-
tuto E.________ contro la sentenza 26 novembre 1990 della
Corte d'appello di Roma, la quale acquistava così forza di
cosa giudicata, permettendo agli eredi G.________ di incas-
sare gli importi loro dovuti. In questi versamenti gli in-
quirenti italiani scorgono il pagamento del prezzo della
corruzione, di cui si sarebbero resi colpevoli giudici del-
la Corte d'appello di Roma favorendo la parte G.________ e,
successivamente, facendo in modo che non venisse deposita-
ta, oppure fosse fatta scomparire, l'indispensabile procura
per il ricorso in cassazione, sì da rendere questo irrice-
vibile e consentire quindi che la sentenza acquistasse for-
za di cosa giudicata.

  Secondo il ricorrente la sentenza del 10 giugno
1999 avrebbe accertato l'infondatezza dell'ipotesi accusa-
toria (con la retribuzione postnumerando di magistrati cor-
rotti). Non vi sarebbe quindi alcuna ragione per considera-
re, come ritenuto dagli inquirenti italiani, privo di causa
legittima il versamento effettuato dall'Istituto E.________
agli eredi G.________. Il ricorrente adduce poi che l'invo-
cata sentenza della Cassazione italiana non farebbe altro
che confermare il giudizio 13 agosto 1996 della Corte Su-
prema di cassazione, IV Sezione penale, con la quale venne
annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di C.________, ove l'ipotesi accusatoria sarebbe
stata qualificata come "mera congettura".

  Premesso che l'invocata sentenza è stata emanata
nell'ambito di un procedimento civile, essa non costituisce
comunque un fatto nuovo. In effetti, già il Tribunale fede-
rale aveva ritenuto che la causale del versamento indicata
dagli inquirenti italiani consisteva in una "semplice con-
gettura": esso aveva tuttavia concesso l'assistenza perché
l'elargizione litigiosa avrebbe potuto costituire un finan-
ziamento illegale di un partito politico e gli elementi co-
stitutivi di questo delitto potevano coincidere con quelli
del reato di corruzione (sentenza inedita del 16 gennaio
1997 nella causa C.________, consid. 10, confermata con la
sentenza 24 marzo 1997 nella causa D.________; sul requisi-
to della doppia punibilità nell'ambito del reato di illeci-
to finanziamento di partiti politici v. DTF 124 II 184).
L'esposto dei fatti contenuto nella richiesta in esame, non
lacunoso, è quindi vincolante per il Tribunale federale
(DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 seg.). Del resto, il
ricorrente non fa valere che i giudici civili avrebbero
escluso la sussistenza degli episodi di corruzione oggetto
dell'inchiesta penale.

  Per di più, trattandosi di materiale probatorio,
una domanda estera diventa senza oggetto solo quando lo
Stato richiedente la ritiri espressamente o il processo
all'estero si sia nel frattempo concluso con giudizio defi-
nitivo: queste fattispecie manifestamente non si sono rea-
lizzate in concreto (DTF 113 Ib 157 consid. 5a in fine pag.
166; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, Berna 1999, n. 168). Né il ri-
corrente fa valere d'aver tentato di ottenere, intervenendo
presso l'autorità estera prima del termine della procedura
di assistenza, il ritiro della richiesta: non v'è inoltre
motivo di ritenere che lo Stato estero mantenga la domanda
qualora la stessa fosse priva d'interesse.

  c)  Quale ulteriore fatto nuovo il ricorrente invo-
ca una decisione del 1999 mediante la quale l'UFP ha re-
spinto la domanda di estradizione presentata dalla Procura
della Repubblica di Milano nei confronti di L.________,
vedova di M.________ in Lugano: l'UFP non avrebbe ritenuto
adempiuto il requisito della doppia punibilità perché i
pagamenti effettuati dall'interessata avvennero a favore di
tre avvocati, per cui non si poteva ritenere validamente
sostenuta l'ipotesi di corruzione. La conclusione di acqui-
sire agli atti tale incarto, vista l'irrilevanza del mezzo
di prova offerto, dev'essere respinta sulla base di un
apprezzamento anticipato delle prove (DTF 122 II 464 con-
sid. 4a, 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
La circostanza che uno degli imputati non sia estradato per
fatti di corruzione non è sufficiente per rifiutare l'assi-
stenza nell'ambito di un procedimento per corruzione nei
confronti di altri imputati. Anche se le due procedure sono
connesse riguardo ai fatti e alle persone inquisite, esse
non si confondono e le due richieste devono essere trattate
separatamente: ciò a maggior ragione quando l'assistenza
concerne, come in concreto, terze persone, che non hanno
partecipato alla procedura di estradizione (sentenza inedi-
ta del 10 maggio 1999 nella causa A., consid. 3c).

  3.- a)  Il ricorrente afferma che l'accredito di
540'000'000 di lire italiane a favore del conto
"Y.________" rappresenterebbe il versante svizzero di una
banale e comune operazione di compensazione valutaria in-
ternazionale, il cui versante italiano sarebbe rappresen-
tato dalla consegna in contanti, a Roma, della somma di
uguale importo da parte sua all'avv. N.________, che
l'avrebbe fatta pervenire a favore del ricorrente mediante
disponibilità della H.________ Inc. Questa circostanza non
dimostra l'inutilità della criticata trasmissione, già per
il fatto che anche l'avv. N.________, che secondo il MPC si

nasconderebbe dietro la H.________ Inc., è inquisito nel
medesimo procedimento penale estero.

  Il ricorrente adduce poi che la rogatoria tende a
individuare i concorrenti dei prospettati reati, che a suo
dire potrebbero essere soltanto membri di autorità giudi-
ziarie, eventualità che non si verifica però nei suoi con-
fronti. Il ricorrente sostiene che la richiesta complemen-
tare tenderebbe a verificare se il beneficiario dell'impor-
to di 540'000'000 di lire italiane sia uno dei membri della
Corte d'Appello di Roma: visto ch'egli non ha mai ricoperto
nessuna carica giudiziaria, non sarebbe necessario trasmet-
tere le sue generalità, come titolare del conto
"Y.________", all'Italia. L'assunto non regge. Nel comple-
mento rogatoriale del 26 maggio 1999 l'autorità estera non
ha infatti limitato la propria domanda nel senso descritto
dal ricorrente; piuttosto essa ha sottolineato l'importanza
delle richieste informazioni per delineare il quadro com-
plessivo dei sospettati fatti corruttivi e per "definire
l'articolato meccanismo di operazioni finanziarie poste in
essere per impedire la ricostruzione delle rimesse di dena-
ro e quindi pervenire alla completa identificazione dei
concorrenti nel reato". La criticata trasmissione è idonea
a raggiungere tale scopo.

  Il ricorrente fa valere inoltre che la trasmissione
dei documenti di apertura della relazione bancaria, dai
quali risultano l'identità del titolare e degli aventi di-
ritto di firma, sarebbe inutile per il procedimento penale
estero, poiché l'accredito non avvenne in contanti e perché
il titolare dello stesso non era B.________; aggiunge che
le disponibilità del conto furono oggetto di "trasferimento
di tutti gli attivi della relazione in un altro paese",
sempre nell'interesse e a nome del titolare del conto
"Y.________".

  b)  La questione di sapere se le informazioni ri-
chieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano ne-
cessarie o utili per il procedimento estero dev'essere la-
sciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità ri-
chiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi
per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate
prove e non può sostituire il proprio potere di apprezza-
mento a quello dell'autorità estera che conduce le indagi-
ni. La richiesta di assunzione di prove può essere rifiuta-
ta solo se l'invocato principio, nella limitata misura in
cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF
112 Ib 576 consid. 13d pag. 603, 113 Ib 157 consid. 5a pag.
165, 121 II 241 consid. 3c), sia manifestamente disatteso
(DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva,
le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far
progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b, 121 II
241 consid. 3a). Ciò non si verifica in concreto. Infatti,
tenuto conto della natura dei prospettati reati e dei mec-
canismi finanziari messi in atto, che potrebbero essere
serviti a mascherarli, il campo delle indagini è notevol-
mente ampio, complesso e ramificato. D'altra parte, la va-
lutazione definitiva del materiale probatorio, come il que-
sito della colpevolezza, sono riservati al giudice estero
del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552, 117
Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).

  c)  Il ricorrente sostiene che occorrerebbe veri-
ficare se la somma in discussione, accreditata nel 1993 al
conto "Y.________", provenga effettivamente dal Conto
"X.________", visto che il bonifico da quest'ultimo conto a
quello della H.________ Inc. è avvenuto nel 1991. Secondo
il ricorrente si dovrebbe quindi rendere perlomeno verosi-
mile che nessun altro accredito sia intervenuto dal 1991 al
1993 sul conto della H.________ Inc.; l'autorità estera do-
vrebbe inoltre indicare il titolare di detto conto e pro-
durre l'estratto per il periodo dal 1991 al 1993.

  L'assunto non è fondato: l'autorità estera non deve
provare la commissione del reato prospettato, ma soltanto
esporre in modo sufficiente le circostanze e gli indizi sui
quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice stra-
niero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o no
le prove dell'asserito reato (DTF 122 II 367 consid. 2c).
Né essa deve produrre i mezzi di prova sui quali fonda la
richiesta (v. art. 14 CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente
che ne renda verosimile, come in concreto, l'esistenza
(sentenza inedita del 13 ottobre 1995 nella causa I., con-
sid. 2d; Zimmermann, op. cit., n. 165 pag. 123 e n. 412 in
fine pag. 319; cfr. anche DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag.
122); infine, non spetta al giudice dell'assistenza pronun-
ciarsi sulla contestata valutazione delle prove posta a
fondamento della richiesta (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag.
88, 112 Ib 347 consid. 4), segnatamente sul fatto che l'in-
tervallo di due anni tra l'esecuzione dei due accrediti sia
sufficiente per dimostrare, come sostenuto dal ricorrente,
che non si tratterrebbe della medesima somma, ciò che
escluderebbe qualsiasi carattere illecito dell'accredito
sul conto "Y.________". Tali quesiti, come quello di sapere
se si sia in presenza di una semplice compensazione valuta-
ria internazionale o no, dovranno essere verificati dal
giudice italiano del merito, atteso che non emergono ele-
menti atti a far ritenere che la rogatoria sia addirittura
abusiva (cfr. DTF 122 II 134 consid. 7b); non è affatto
escluso che l'accredito litigioso, anche ad insaputa del
ricorrente, sia connesso con gli asseriti reati. In effet-
ti, come rilevato dal MPC nella risposta al ricorso, è pos-
sibile che il conto del ricorrente sia semplicemente servi-
to da tramite per un versamento di provenienza illecita,
come spesso constatato in casi di corruzione. Il ricorrente
potrà dimostrare, dinanzi alle autorità italiane, che tale
versamento ha un fondamento legittimo ed estraneo ai fatti
corruttivi.

  D'altra parte, l'esame dell'idoneità dei mezzi di
prova è circoscritto a un giudizio "prima facie" e d'appa-
renza: per il resto la valutazione definitiva del materiale
probatorio, segnatamente quello delle deposizioni rese da-
gli eredi G.________, come il quesito della colpevolezza,
sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547
consid. 3a in fine pag. 552, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88,
112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).

  Inoltre, i documenti che l'autorità svizzera non
deve trasmettere sono solo quelli che con sicurezza non so-
no rilevanti per il procedimento penale estero e per la
fattispecie descritta nella rogatoria (art. 63 cpv. 1 AIMP;
DTF 122 II 367 consid. 2c e d). È palese che la trasmissio-
ne dei documenti di apertura del conto può essere rilevante
per il procedimento estero e idonea a far progredire l'in-
chiesta estera: essa è quindi giustificata (DTF 122 II 134
consid. 7b, 121 II 241 consid. 3a).

  d)  Certo, il ricorrente fonda la sua argomentazio-
ne sulla sua estraneità ai reati indicati nella domanda:
l'argomento non è tuttavia decisivo, visto che la conces-
sione dell'assistenza non presuppone affatto che l'interes-
sato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida con
l'inquisito o l'accusato nella procedura aperta nello Stato
richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere prestata
anche per acclarare se il reato fondatamente sospettato sia
effettivamente stato commesso e non soltanto per scoprirne
l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 118 Ib 547
consid. 3a pag. 552). L'eventuale qualità di persona, fisi-
ca o giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non
consente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a
maggior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1
AIMP. Basta d'altra parte che sussista una relazione diret-
ta e oggettiva tra la persona o la società e il reato per

il quale si indaga, eventualità che si verifica per il ri-
corrente, titolare di un conto bancario utilizzato per
transazioni sospette: e ciò senza che siano necessarie
un'implicazione nell'operazione criminosa e ancor meno una
colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto penale (DTF
120 Ib 251 consid. 5a e b). Sul conto del ricorrente è sta-
to accreditato un importo riconducibile a una relazione
bancaria intestata a un inquisito indagato per i reati li-
tigiosi. La comunicazione delle generalità del titolare di
questo conto all'autorità italiana è giustificata: essa,
contrariamente all'autorità svizzera, dispone di tutte le
risultanze processuali e può quindi valutare compiutamente
la posizione del ricorrente, accertandone, se del caso,
l'estraneità ai fatti.

  Visto inoltre che l'autorità estera chiede infor-
mazioni su una precisa relazione bancaria, relativa a un
preciso bonifico, non si è neppure in presenza di una ri-
cerca indiscriminata di prove ("fishing expedition"; v. DTF
125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii, 121 II 241 con-
sid. 3a pag. 243): la circostanza che, a dire del ricor-
rente, il MPC non abbia ritenuto necessario ordinare la
trasmissione di documenti concernenti altri conti bancari
intestati a terzi, oggetti di non meglio precisati accredi-
ti o addebiti in relazione al conto "X.________", non dimo-
stra l'infondatezza del presente ordine di trasmissione ma,
semmai, il rispetto del principio di proporzionalità da
parte dell'autorità federale, che ha tenuto conto delle
particolarità delle diverse fattispecie. Del resto, il Tri-
bunale federale ha confermato vari ordini di trasmissione
dell'integralità della documentazione bancaria di conti sui
quali erano state effettuate operazioni concernenti il con-
to "X.________", per cui l'asserita disparità di trattamen-
to non è affatto data.

  e)  Trasmettendo i documenti di apertura richiesti
dall'autorità estera, il MPC non ha leso il principio della
proporzionalità. Quando le autorità estere chiedono infor-
mazioni su conti bancari in procedimenti per reati patrimo-
niali o corruttivi, esse necessitano in particolare proprio
di tali documenti. Ciò perché debbono poter individuare il
titolare giuridico ed economico del conto e sapere a quali
persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato (DTF
124 II 180 consid. 3c inedito, 121 II 241 consid. 3c). Al
riguardo non è quindi decisivo che l'accredito in esame sia
avvenuto in un'epoca posteriore a quella dei prospettati
reati corruttivi, né che il conto "Y.________" non sia in-
testato a B.________ o a altri coindagati nel procedimento
estero. Nemmeno è decisivo il fatto che il ricorrente non
sarebbe mai apparso come persona coinvolta nel procedimento
penale contro D.________, visto che la domanda di assisten-
za persegue anche lo scopo di determinare se altre persone,
ancora sconosciute, avrebbero partecipato ai sospettati re-
ati (sentenza inedita del 22 luglio nella causa S., consid.
5). Del resto, nella decisione impugnata il MPC rileva ret-
tamente che la parziale trasmissione della documentazione,
limitata conformemente al principio della proporzionalità
ai documenti connessi con l'operazione indicata dalle auto-
rità estere, è giustificata allo scopo di permettere loro
di poter verificare l'effettiva estraneità del ricorrente
ai prospettati reati. Le asserite conseguenze, a suo dire
catastrofiche sul piano personale e professionale, vista la
sua notorietà, di un'eventuale divulgazione da parte dei
mass media italiani del suo coinvolgimento del tutto casua-
le nel procedimento penale italiano, non possono pertanto
comportare il rifiuto dell'assistenza.

  4.-  Il ricorso dev'essere respinto. Le spese se-
guono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).

                    Per questi motivi,

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Il ricorso è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a
carico del ricorrente.

  3.  Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,
al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio
federale di polizia.

Losanna, 5 giugno 2000
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      Il Cancelliere,