Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1A.117/1999
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1999


1A.117/1999

  I  C O R T E  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O
  *************************************************

                       2 marzo 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federa-
le, Féraud e Catenazzi.
Cancelliere ad hoc: Verzasconi.

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 10 maggio
1999 presentato dall'avv. Sandro  P a t u z z o, Lugano,
contro la decisione emanata il 15 marzo 1999 dal Tribunale
della pianificazione del territorio del Cantone Ticino,
nella causa che oppone il ricorrente al Comune di Lugano,
rappresentato dal Municipio, in merito all'approvazione di
una variante del piano regolatore relativa alle destinazio-
ni e ai gradi di sensibilità al rumore del Comune di Luga-
no;

             R i t e n u t o  i n  f a t t o :

  A.-  Il 1° ottobre 1996 il Consiglio comunale di
Lugano ha adottato le varianti del piano regolatore concer-
nenti il piano delle destinazioni e l'attribuzione al ter-
ritorio comunale dei gradi di sensibilità al rumore.

  Sulla base degli studi eseguiti dal Comune riguardo
al traffico e all'inquinamento fonico e atmosferico, nonché
della destinazione e della vocazione di determinati compar-
ti, al centro cittadino, visto il suo carattere misto, è
stato attribuito il grado di sensibilità III; eguale grado
è stato assegnato alla zona facente capo alla Piazza Molino
Nuovo.

  Il grado di sensibilità III è pure stato assegnato,
a titolo transitorio nell'attesa delle valutazioni e delle
proposte di risanamento ambientale che sarebbero scaturite
dall'attuazione del Piano dei trasporti del Luganese (PTL),
a quelle fasce territoriali che già presentavano un elevato
grado di immissioni foniche, indipendentemente dalla loro
destinazione prevista e ammessa (assegnazione per declassa-
mento secondo l'art. 43 cpv. 2 OIF). Tra queste fasce si
trova anche la parte del quartiere residenziale Landriani
esposta verso viale Cassarate e viale Cattaneo. Alla mag-
gior parte del rimanente territorio comunale è stato invece
assegnato il grado di sensibilità II secondo l'art. 43 cpv.
1 lett. b OIF.

  B.-  L'avv. Sandro Patuzzo, cittadino attivo di Lu-
gano e proprietario delle particelle n. 223 e 1612 RFD, si-
te nel centro cittadino (via Nassa) la prima, rispettiva-
mente nel quartiere Landriani la seconda, ha impugnato la

decisione comunale dinanzi al Consiglio di Stato del Canto-
ne Ticino; contestava in particolare l'attribuzione per de-
classamento del grado di sensibilità III alle zone già for-
temente esposte a inquinamento e l'assegnazione del grado
di sensibilità III al centro cittadino.

  Con risoluzione del 3 giugno 1998 il Consiglio di
Stato ha approvato le varianti pianificatorie votate dal
legislativo comunale, modificando d'ufficio l'art. 14bis
NAPR relativo all'utilizzazione ammissibile nelle zone de-
classate; nel contempo, il Governo ha respinto il ricorso
di Patuzzo.

  C.-  Il Tribunale della pianificazione del territo-
rio del Cantone Ticino (TPT), adito da Sandro Patuzzo, con
sentenza del 15 marzo 1999 ne ha parzialmente accolto il
ricorso; esso ha di conseguenza annullato la risoluzione
governativa in quanto approvava il declassamento delle zone
contrassegnate come tali secondo l'art. 43 OIF nelle rap-
presentazioni grafiche delle varianti.

  I Giudici cantonali hanno annullato l'assegnazione
per declassamento, seppur provvisorio, del grado di sensi-
bilità III alle zone ritenute già fortemente esposte al ru-
more, poiché i severi requisiti posti da dottrina e giuri-
sprudenza, che permettono l'applicazione di quella procedu-
ra solo in casi eccezionali, non potevano ritenersi adem-
piuti. Per quanto riguarda la zona del centro storico, il
TPT ha giustificato la sua qualificazione mista e plurifun-
zionale con la presenza non solo di abitazioni, ma anche di
commerci, servizi, ritrovi pubblici, animazioni e attività
che creano rumori e disturbi.

  D.-  Sandro Patuzzo impugna questa sentenza dinanzi
al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministra-
tivo. Preliminarmente egli precisa di non impugnare il

dispositivo 1, che annullava la decisione del Consiglio di
Stato nella misura in cui approvava il declassamento delle
zone contrassegnate come "zone di declassamento secondo l'
art. 43 OIF", e meglio come raffigurate nelle rappresenta-
zioni grafiche delle varianti di piano regolatore. Il ri-
corrente postula per contro l'annullamento della decisione
del TPT in quanto ha approvato l'assegnazione del grado di
sensibilità al rumore III alle altre zone della città di
Lugano.

  Patuzzo chiede dunque di annullare l'attribuzione
del grado di sensibilità al rumore III ai settori 2 e 4
(Centro e Molino Nuovo), segnatamente con riguardo alle
zone del centro cittadino (NT) e Landriani (PP1) lungo
viale Cassarate, con l'assegnazione del grado di sensibi-
lità al rumore II in tali comparti. Anche per i settori 1,
3, 5 e 6, il ricorrente postula l'annullamento dell'asse-
gnazione del grado III, con rinvio degli atti al Comune per
nuovi accertamenti e una modifica dei gradi di sensibilità,
e per definire con precisione la tipologia degli insedia-
menti ammissibili nelle singole zone, secondo la loro de-
stinazione. Il ricorrente chiede pure di effettuare un so-
pralluogo.

  E.-  Il Comune di Lugano postula la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione impugnata. Il Consi-
glio di Stato, per il tramite della Divisione della piani-
ficazione territoriale, chiede pure che il ricorso venga
respinto per quanto attiene all'attribuzione del grado di
sensibilità nel centro cittadino, mentre per le altre con-
testazioni ricorsuali si rimette al giudizio del Tribunale
federale. Il TPT rinuncia a presentare una risposta.

  L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e
del paesaggio non formula, nelle sue osservazioni al ricor-
so, una precisa richiesta.

  F.-  Il ricorrente ha presentato un ulteriore
scritto il 13 agosto 1999, nel quale, richiamando l'art.
110 cpv. 4 OG, ha chiesto di poter replicare.

       C o n s i d e r a n d o  i n  d i r i t t o :

  1.- a)  Le decisioni cantonali di ultima istanza
relative a piani di utilizzazione sono impugnabili, di re-
gola, mediante ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 1
e 3 LPT). Tuttavia, qualora siano contestate disposizioni
fondate sul diritto sostanziale della Confederazione, se-
gnatamente sulla protezione dell'ambiente o della natura,
contenute nel piano di utilizzazione, o la loro assenza, la
giurisprudenza del Tribunale federale considera ammissibi-
le, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministrativo:
tale rimedio permette pure di sollevare censure concernenti
l'applicazione delle norme sulla pianificazione del terri-
torio, quando esse siano necessariamente connesse con quel-
le del diritto sulla protezione della natura e quando non
sussistano motivi di irricevibilità secondo gli art. 99
segg. OG, in particolare secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c
OG (DTF 126 II 171 consid. 1a, 125 II 18 consid. 4 c/cc,
123 II 88 consid. 1a, 1a/cc e 1a/dd, 231 consid. 2, 289
consid. 1b e riferimenti, 359 consid. 1a/aa, 121 II 72
consid. 1b, 1d e 1f e rinvii).

  Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
l'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore, indi-
pendentemente dal fatto che sia stata decisa in occasione
della delimitazione o della modificazione delle zone di
utilizzazione o caso per caso (art. 44 cpv. 2 e 3 OIF), può
essere criticata nell'ambito di un ricorso di diritto

amministrativo (DTF 121 II 72 consid. 1b, 235 consid. 1,
120 Ib 287 consid. 3). Il rimedio esperito è dunque, di
principio, ammissibile.

  b)  Con il ricorso di diritto amministrativo si può
far valere la violazione del diritto federale, compreso l'
eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104
lett. a OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 114 Ib 180 consid. 3).
Il Tribunale federale non può invece scostarsi, essendo in
concreto l'istanza inferiore un'autorità giudiziaria, dai
fatti accertati, salvo che essi siano manifestamente ine-
satti, incompleti o siano stati constatati violando norme
essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). Non può va-
gliare nemmeno la censura di inadeguatezza, dato ch'essa
non è prevista dall'art. 34 LPT (art. 104 lett. c n. 3 OG).

  c)  Il sopralluogo richiesto dal ricorrente è su-
perfluo, dato che la situazione di fatto risulta in modo
sufficientemente chiaro dalla documentazione agli atti
(art. 95 e 113 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a, 122 II 274
consid. 1d, 120 Ib 224 consid. 2b pag. 229). Le censure del
ricorrente possono essere tutte esaminate e a esse si può
dare completa risposta, senza una visita dei luoghi: per l'
esame dell'asserita violazione dei principi che determinano
l'attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore i docu-
menti prodotti, in particolare le rappresentazioni grafi-
che, la relazione tecnica e i livelli sonori di valutazione
sono sufficienti ed esaustivi.

  d)  La replica, richiesta dal ricorrente poiché a
mente sua la Divisione della pianificazione territoriale e
l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del pae-
saggio avrebbero travisato la portata della decisione im-
pugnata, rispettivamente le domande ricorsuali contenute
nel presente gravame, non è necessaria. Secondo l'art. 110
cpv. 4 OG e la giurisprudenza un ulteriore scambio di

scritti (replica e duplica) dopo l'introduzione delle ri-
sposte ha luogo solo eccezionalmente, in presenza di parti-
colari motivi, ad esempio quando nella risposta siano stati
resi noti per la prima volta motivi importanti, sui quali
il ricorrente non ha ancora avuto facoltà di esprimersi
(DTF 119 V 317 consid. 1 pag. 323); un simile caso non si
avvera nella fattispecie.

  2.- a)  Secondo l'art. 103 lett. a OG la facoltà di
interporre ricorso di diritto amministrativo spetta a
chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un inte-
resse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la
decisione lo tocca più di chiunque altro nei suoi interessi
economici, materiali o ideali, senza riguardo alla circo-
stanza che siano giuridici o di mero fatto. Il ricorso vol-
to al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura
tutela di interessi di terzi è inammissibile: l'azione po-
polare è esclusa (DTF 126 II 300 consid. 1c, 124 II 180
consid. 1b, 123 II 425 consid. 2, 499 consid. 1b, 121 II
171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c pag.
62). L'interesse degno di protezione consiste in particola-
re nell'utilità pratica che potrebbe derivare al ricorrente
da una sentenza a lui favorevole, ossia nell'eliminazione
di un pregiudizio ideale o materiale causato dalla decisio-
ne impugnata (DTF 120 Ib 48 consid. 2a pag. 51, 119 Ib 179
consid. 1c pag. 183 seg. con riferimenti).

  b)  Gli accennati presupposti riguardo alla legit-
timazione sono generalmente adempiuti quando a ricorrere è
il proprietario di un fondo direttamente toccato dalla mi-
sura pianificatoria (DTF 121 II 72 consid. 1d, 171 consid.
2b; sentenza dell'8 aprile 1997 nella causa B. consid. 3a,
apparsa in RDAF 1997 I 242 segg.). La particella n. 223 RFD
di Lugano, di proprietà del ricorrente, si trova nella zona
del centro storico cittadino (NT), tra via Nassa e il

lungolago, cui è stato assegnato il grado di sensibilità
III. Anche la particella n. 1612 RFD del ricorrente sita
nel quartiere Landriani (PP1), è interessata dall'attribu-
zione dei gradi di sensibilità al rumore. Si può quindi af-
fermare che, di principio, il ricorrente è toccato, per
quanto riguarda la contestata assegnazione dei gradi di
sensibilità alle due citate zone, più della generalità dei
cittadini e in maniera più intensa. Egli è dunque legitti-
mato a impugnare la sentenza del TPT nella misura in cui si
riferisce all'assegnazione dei gradi di sensibilità al ru-
more in questi specifici comparti, limitatamente agli ef-
fetti che tale assegnazione comporta per le sue proprietà.

  c)  Tuttavia, il ricorrente non si limita a chiede-
re l'annullamento della decisione impugnata per quel che
attiene all'assegnazione dei gradi di sensibilità a quei
due comparti e quindi alle sue particelle. Egli chiede, più
in generale, di rivedere totalmente l'attribuzione dei gra-
di di sensibilità al rumore della città di Lugano e postu-
la, segnatamente, l'annullamento del grado di sensibilità
al rumore III a tutte le zone del comprensorio comunale
(settori da 1 a 6) e l'attribuzione del grado di sensibili-
tà II, rispettivamente il rinvio degli atti all'autorità
comunale per nuovi accertamenti.

  A questo proposito il ricorrente non spiega però
minimamente a quale titolo egli sarebbe legittimato a for-
mulare tale richiesta, implicante una revisione dei gradi
di sensibilità non solo per i suoi fondi, bensì per l'inte-
ro comprensorio cittadino. In altre parole, egli non indica
perché sarebbe toccato da questa attribuzione in modo più
intenso e particolare rispetto a ogni altro cittadino.

  Certo, il Tribunale federale deve esaminare d'uffi-
cio la legittimazione ricorsuale, ma ciò non dispensa il
ricorrente dall'allegare i fatti che potrebbero fondare la

qualità di parte ricorsuale (cfr. DTF 123 II 161 consid.
1d/bb). In concreto, tali indicazioni sono state completa-
mente ignorate e omesse nel ricorso, né esse sono desumi-
bili dagli atti della presente procedura. Non è compito del
Tribunale federale verificare in che misura il ricorrente
potrebbe essere toccato dall'assegnazione litigiosa dei
gradi di sensibilità al rumore nel rimanente comprensorio
cittadino. Discende pertanto che il ricorso, nella misura
in cui chiede l'annullamento dell'assegnazione dei gradi di
sensibilità anche per settori che non toccano direttamente
le proprietà del ricorrente, deve essere dichiarato inam-
missibile.

  d)  Comunque, anche a prescindere dalle suddette
considerazioni, la legittimazione del ricorrente a impugna-
re l'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore per
fondi di terzi avrebbe verosimilmente dovuto essere respin-
ta. Ammettere il ricorso di diritto amministrativo, così
come formulato, avrebbe di fatto comportato l'estensione
del diritto di ricorso a ogni cittadino di Lugano (actio
popularis), ciò che manifestamente l'art. 103 lett. a OG
esclude. Per quel che riguarda gli altri settori nei quali
è stato suddiviso il territorio comunale, dunque, il ri-
corrente non sarebbe toccato altrimenti di qualsiasi altro
singolo cittadino o della collettività, e non potrebbe van-
tare l'esistenza di una relazione rilevante o speciale con
l'oggetto della contestazione, tale da giustificare la sua
legittimazione. Né il ricorrente afferma che le sue parti-
celle sarebbero esposte a eccessive immissioni derivanti
dall'utilizzazione di fondi contigui.

  e)  Con la sentenza impugnata, il TPT ha accolto le
censure ricorsuali sollevate in punto al declassamento, pur
provvisorio, dal grado di sensibilità al rumore II al grado
III di quelle zone che l'autorità comunale aveva ritenuto
già fortemente esposte al rumore (segnate in grigio scuro

sul piano delle destinazioni), come ad esempio la zona lun-
go viale Cassarate e viale Cattaneo nel quartiere Landria-
ni, poiché in contrasto con il principio del risanamento
sancito dalla LPAmb e dalle relative ordinanze di applica-
zione (cfr. consid. 10-14, dispositivo 1 della sentenza im-
pugnata). Il grado di sensibilità III in queste zone è per-
tanto stato annullato dal TPT.

  Il ricorrente in questa sede ribadisce a chiare
lettere di non impugnare la decisione del TPT su questo
punto, che del resto è a lui totalmente favorevole. Tutta-
via, egli critica la sentenza impugnata, presentando nuova-
mente le stesse censure sollevate davanti all'ultima istan-
za cantonale, nella misura in cui i Giudici cantonali non
hanno annullato, come da lui richiesto, l'assegnazione del
grado di sensibilità III anche alle altre zone del compren-
sorio comunale. Secondo il ricorrente il TPT avrebbe dovuto
annullare la decisione del Consiglio di Stato non solo in
merito al declassamento delle aree lungo le maggiori diret-
trici di traffico, bensì anche in merito alla confermata
attribuzione per via diretta del grado di sensibilità III
alle aree site all'interno del perimetro delimitato da tali
assi di transito. In altre parole, tutti i settori, per i
quali era stato proposto il grado di sensibilità III,  a-
vrebbero dovuto essere riportati al grado di sensibilità II
(cfr. ricorso, n. 2.3, pag. 9).

  Come sopra ricordato (consid. 1c e d), il ricorren-
te non è legittimato in sede federale a sollevare critiche
di carattere generale avverso la sentenza impugnata, lamen-
tando la mancata attribuzione del grado di sensibilità II a
quella parte del territorio comunale al quale era stato at-
tribuito il grado superiore. Ritenuto che per quanto ri-
guarda la particella n. 1612 RFD sita nel quartiere Lan-
driani il TPT ha integralmente accolto il gravame del ri-
corrente, e che la decisione dell'ultima istanza cantonale

su questo specifico aspetto non è stata dedotta in giudizio
in sede federale, le altre censure ricorsuali attinenti a
tale specifico aspetto non sono dunque ammissibili. Il ri-
corso su questo punto, che riprendere testualmente quanto
già proposto davanti all'ultima istanza cantonale, non può
dunque essere esaminato.

  3.-  Rimane pertanto unicamente da valutare la que-
stione dell'assegnazione del grado di sensibilità III alla
particella n. 223 RFD del ricorrente, sita nel centro sto-
rico di Lugano.

  a)  Il Consiglio di Stato prima, e il TPT in segui-
to, hanno considerato il carattere misto della zona del
centro storico e la sua destinazione multifunzionale, per
giustificare l'assegnazione a questa zona del grado di sen-
sibilità III, caratteristico delle zone non specificatamen-
te riservate all'abitazione (art. 43 cpv. 1 lett. c OIF).

  Questa conclusione è avversata dal ricorrente, il
quale, sostenendo che nel centro cittadino non sarebbero
consentite attività artigianali moleste e ribadendone i
contenuti e le possibili destinazioni, afferma che il Comu-
ne avrebbe dovuto assegnare a tale zona il grado di sensi-
bilità II.

  b)  L'OIF elenca in modo esaustivo i gradi di sen-
sibilità da assegnare alle differenti zone di utilizzazio-
ne. In questo ambito, l'autorità competente deve esaminare
quale delle definizioni dei gradi di sensibilità secondo l'
art. 43 cpv. 1 OIF - GS I per le zone che richiedono una
protezione fonica elevata (lett. a), GS II per le zone in
cui non sono ammesse aziende moleste (lett. b), GS III per
le zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste
(lett. c), GS IV per le zone in cui sono ammesse aziende
fortemente moleste (lett. d) - far corrispondere alle

differenti zone del diritto cantonale o comunale (DTF 120
Ib 287 consid. 3c/bb e rinvii).

  Giusta l'art. 44 cpv. 1 e 2 OIF i gradi di sensibi-
lità vanno attribuiti attraverso i regolamenti edilizi o i
piani di utilizzazione, in occasione dell'adozione o della
modificazione di queste normative, al più tardi però entro
dieci anni dall'entrata in vigore dell'OIF. Questo compito
è stato riservato dal legislatore ticinese in primo luogo
ai Comuni: l'art. 28 cpv. 2 lett. q della legge cantonale
di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT) preve-
de infatti che i piani regolatori comunali devono assegna-
re, fra l'altro, i gradi di sensibilità per la protezione
dei rumori a ogni singola zona di utilizzazione. Malgrado
il diritto federale disponga per le autorità competenti
l'obbligo di attenersi alle disposizioni dettate dall'art.
43 OIF, la giurisprudenza riconosce loro un ampio margine
di apprezzamento nell'attribuzione o nella determinazione
di tali gradi secondo le procedure previste all'art. 44 OIF
(DTF 120 Ib 287 consid. 3c/bb, 119 Ib 179 consid. 2a, 118
Ib 66 consid. 2b pag. 75, 117 Ib 20 consid. 6 pag. 27 e
rinvii; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau- und be-
sonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., Berna 1995, pag. 289).

  c)  In campo pianificatorio, il Comune ticinese
fruisce di un'estesa autonomia, ripetutamente riconosciuta
dal Tribunale federale (cfr. art. 24 LALPT; DTF 118 Ia 446
consid. 3c, 112 Ia 340 consid. 3, 110 Ia 205 consid. 2b,
103 Ia 468 consid. 2; sentenze del 19 marzo 1999 nella cau-
sa L. consid. 3c/bb e del 15 novembre 1995 nella causa O.F.
SA consid. 2, apparse in RDAT II-1999 n. 19 e I-1996 n.
14).

  aa)  Tale autonomia non è però assoluta. Secondo l'
art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve garan-
tire il riesame completo del piano regolatore da parte di

almeno un'istanza. Nel Cantone Ticino l'autorità competente
è, a norma dell'art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi e approva il piano con pieno potere cogni-
tivo. Come rilevato anche dallo stesso TPT in una decisione
di recente pubblicazione (sentenza del TPT del 31 maggio
1999 nella causa C. consid. 3, apparsa in RDAT II-1999 n.
27, pag. 95), ciò significa controllo non solo della legit-
timità ma pure dell'opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. Le autorità incaricate di compiti pianificatori
badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate
il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (cfr. art. 2 cpv. 3 LPT).

  Già il Consiglio di Stato, quale prima istanza che
verifica la conformità del piano regolatore con il diritto
superiore, non può dunque semplicemente sostituire il pro-
prio apprezzamento a quello del Comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella
ritenuta più opportuna. Esso non può però limitarsi a in-
tervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo e sia manifestamente in-
sostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengo-
no adeguatamente conto della pianificazione di livello can-
tonale, segnatamente dei dettami del piano direttore. L'au-
torità governativa verificherà segnatamente che sia stata
effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli
interessi richiesta dall'art. 3 OPT.

  bb)  Quanto al TPT, esso non dispone, contrariamen-
te al Consiglio di Stato, del sindacato d'opportunità
(tranne, in applicazione dell'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT,
se col ricorso è impugnata una modifica d'ufficio del piano

regolatore, caso non verificatosi in concreto; cfr. senten-
za del 23 giugno 1995 nella causa B. consid. 2g inedito,
parzialmente pubblicata in RDAT I-1996 n. 21). Il ricorso
al TPT è infatti proponibile solo contro la violazione del
diritto, in particolare contro l'errata o mancata applica-
zione di una norma stabilita dalla legge o risultante im-
plicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura, e contro l'accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione
(art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT). Il TPT, adito con un ricorso,
può dunque esaminare la decisione inferiore e, di riflesso,
la decisione comunale, solo nel quadro delle violazioni so-
pra indicate, rispettando la libertà di apprezzamento che
compete all'autorità di pianificazione, rispettivamente
all'autorità superiore che ha statuito con pieno potere d'
esame (art. 33 cpv. 3 lett. b LPT e art. 37 LALPT). Il Tri-
bunale cantonale dovrà tener presente il suo ruolo specifi-
co: esso è un'autorità cantonale di ricorso, non di piani-
ficazione, e il suo intervento è limitato proprio dal ri-
spetto dell'autonomia comunale, nei margini indicati (sen-
tenza del 31 gennaio 1997 nella causa M. consid. 2-4, ap-
parsa in RDAT II-1997 n. 23).

  La possibilità di controllare l'esercizio del pote-
re di apprezzamento dell'istanza amministrativa inferiore
unicamente sotto il profilo dell'eccesso e dell'abuso sta
pertanto sostanzialmente a significare che su tal punto la
cognizione del TPT è praticamente ristretta all'arbitrio
(DTF 104 Ia 201 consid. 1c pag. 206; sentenza del 16 marzo
1993 nella causa M. consid. 1a, apparsa in RDAT I-1994 n.
34). Comunque sia, il TPT non può sostituire il proprio ap-
prezzamento a quello della precedente istanza, scegliendo
la soluzione che a suo avviso meglio risponde alle concrete
circostanze del caso (DTF 119 Ib 447 consid. 1b pag. 452,
104 Ia 201 consid. 1c pag. 206; in analogia alla medesima

cognizione del Tribunale cantonale amministrativo cfr. Mar-
co Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrati-
va ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 61, pag. 319).

  4.- a)  Siccome il ricorso è piuttosto confuso su
questo punto, occorre precisare che l'autorità comunale ha
proceduto all'attribuzione in via diretta del grado di sen-
sibilità III al centro cittadino per la sua qualità di zona
mista, secondo quanto stabilito dall'art. 43 cpv. 1 lett. c
OIF, e non già in via di declassamento (cfr. art. 43 cpv. 2
OIF), come avvenuto in altri settori della città conside-
rati fortemente esposti al rumore (ad esempio il quartiere
Landriani). I numerosi rinvii alle considerazioni espresse
dalle varie autorità cantonali e comunali in merito al de-
classamento delle zone considerate già fortemente esposte
al rumore (si veda ad esempio la relazione tecnica del 1994
o il preavviso della Sezione protezione aria e acqua del
settembre 1993 o quello del Dipartimento del territorio
dell'ottobre 1993), ai quali il ricorrente spesso fa rife-
rimento nel gravame, non sono quindi affatto pertinenti per
la zona del centro storico, ove, si ribadisce, i gradi di
sensibilità al rumore III non sono stati assegnati in via
di declassamento.

  b)  L'autorità che attribuisce o determina i gradi
di sensibilità al rumore deve, in primo luogo, fondarsi
sulla destinazione delle zone secondo il piano regolatore
in vigore (DTF 120 Ib 287 consid. 3c/bb).

  Per la particella n. 223 RFD del ricorrente, sita
nel centro storico di Lugano tra via Nassa e il lungolago,
il piano delle destinazioni prevede una percentuale minima
(20%) di superficie utile lorda commerciale (SULC) (zona
segnata in colore rosa). Contrariamente ad altre zone della
città, in tale comparto non vige la limitazione per impian-
ti suscettibili di richiamare grande affluenza di pubblico.

Secondo l'art. 6quater NAPR, la SULC è la quota di superfi-
cie utile lorda sfruttabile per negozi, esercizi artigiana-
li e simili aperti al pubblico, nonché per infrastrutture
di carattere turistico ricreativo e ristorativo frequenta-
bili dal pubblico, comprese le superfici di servizio (cpv.
1); secondo il cpv. 3, di regola, nelle zone con una super-
ficie commerciale minima obbligatoria, i piani terreni de-
vono essere adibiti alla SULC almeno nella misura del 50%.

  La relazione tecnica del 1994, che accompagna il
piano delle destinazioni, specifica che nella SULC sono per
esempio compresi tutti i negozi di prima necessità (alimen-
tari, panetterie, macellerie, ecc.), così come farmacie,
edicole, agenzie di viaggio, ristoranti, bar, pizzerie,
night-clubs, discoteche, sale giochi, ecc.

  Queste possibili utilizzazioni e destinazioni nel
centro storico traggono origine dall'accertata necessità di
aggiornare, indirizzare e limitare le scelte qualitative da
assegnare alle edificazioni, a seguito dell'evoluzione del-
le abitudini e delle caratteristiche del centro cittadino.
L'autorità comunale ha così abbandonato il concetto, svi-
luppato negli scorsi decenni, di animazione del centro, e
riferito prevalentemente ai contenuti residenziali atti a
favorire e incrementare l'abitazione in città. Con il nuovo
strumento pianificatorio qui all'esame, la città ha pertan-
to consentito la messa in atto del nuovo ruolo, espressa-
mente riconosciutole anche dal Piano direttore cantonale,
della città di Lugano quale "polo cantonale economico e fi-
nanziario", e, conseguentemente, anche di quello del centro
cittadino, corollario commerciale di tale polo. In questo
modo, l'animazione del centro non è più tanto affiancata
alla funzione residenziale, quanto piuttosto alle importan-
ti e numerose attività commerciali e terziarie (cfr. rela-
zione tecnica del 1994, pag. 10 e segg.).

  In tali circostanze, la nuova concezione degli spa-
zi all'interno del comprensorio del centro cittadino, così
come prevista nella variante del piano regolatore, con una
prevalente e chiara vocazione terziario/commerciale, non
può più essere considerata come tipicamente residenziale o
con assoluta preponderanza dei contenuti residenziali pri-
vati rispetto alle aree destinate al commercio e al settore
terziario, tali da giustificare l'assegnazione del grado di
sensibilità II, riservato dal legislatore federale a quelle
zone che, per la loro destinazione, richiedono una maggiore
protezione fonica. In concreto, la possibile e forte pre-
senza di destinazioni terziario/commerciali, non necessa-
riamente legate alla funzione residenziale, prevista dalle
nuove normative comunali, porta pertanto alla definizione
del centro storico quale zona mista, alla quale a ragione
l'autorità comunale ha assegnato il grado di sensibilità
III giusta l'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF (cfr. DTF 120 Ib
456 consid. 4d, pag. 461; sentenza inedita del 10 ottobre
2000 nella causa M. consid. 2c).

  Per le specificità di questo comparto, per l'evolu-
zione e i cambiamenti di attività ivi registrati negli
ultimi decenni, per gli scopi prefissati dalla pianifica-
zione comunale e per la tipologia degli insediamenti ammes-
sa, con un'alternanza di contenuti di natura residenziale/
privata - perlopiù relegata ai piani superiori degli edi-
fici - commerciale/terziaria (negozi, commerci, grandi ma-
gazzini, ecc.), ricreativa (esercizi pubblici, discoteche,
night-club, ecc.), e pubblica (autosili, ecc.), a ragione
il TPT ha riconosciuto la presenza di aziende mediamente
moleste ai sensi dell'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF. Nulla
toglie a questa circostanza il fatto che la zona sia pe-
donalizzata, come sostiene il ricorrente. Tale argomenta-
zione, pur comprensibile, non è da sé sola determinante

per l'assegnazione dei gradi di sensibilità al rumore, poi-
ché questa dipende in primo luogo dalle possibili destina-
zioni previste dal piano regolatore per l'area in questione
(in questo senso si veda anche la sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del Canton Vaud, del 13 marzo
1998, consid. 3b, apparsa in URP 1999 pag. 737 e segg.).
Non va comunque dimenticato che, contrariamente a quanto
asserito dal ricorrente, non tutta la zona del centro alla
quale è stato assegnato il grado di sensibilità III è pe-
donalizzata. Infatti, proprio la particella n. 223 RFD del
ricorrente si trova tra via Nassa, chiusa al traffico vei-
colare, e la strada che costeggia il lungolago, sottoposta
a un notevole traffico e carico fonico.

  Del resto si rileva che il ricorrente, a sostegno
delle sue motivazioni, si è limitato in buona sostanza a
riprendere gli argomenti da lui già avanzati in sede can-
tonale e riferiti alle zone inizialmente declassate del
comprensorio cittadino, per le quali l'assegnazione del
grado di sensibilità è in seguito stata annullata dall'
ultima istanza cantonale.

  In tali condizioni, l'attribuzione del grado di
sensibilità III alla zona del centro storico risponde ad un
preciso intento urbanistico sviluppato dalla città di Luga-
no, che permette di tenere in debita considerazione gli
sviluppi e la sempre maggiore vocazione terziario/commer-
ciale di questo settore, resa possibile e attuabile proprio
a seguito delle nuove definizioni, nel piano regolatore qui
all'esame, delle utilizzazioni nel centro cittadino.

  c)  Certo, l'art. 43 OIF prescrive per le zone re-
sidenziali in cui non sono ammesse aziende moleste l'asse-
gnazione del grado di sensibilità II. Cionondimeno, la ci-
tata norma consente di tenere debitamente conto delle par-
ticolarità di quelle zone che ammettono al loro interno

differenti utilizzazioni, e pertanto di affinare e preci-
sare il piano d'utilizzazione dal punto di vista delle im-
missioni, a dipendenza degli usi concreti possibili e degli
intenti pianificatori. A una zona con contenuti residenzia-
li e commerciali/artigianali si potrà ad esempio assegnare
il grado di sensibilità II nel caso in cui si vogliano in-
centrare e incentivare l'abitazione, rispettivamente il
grado III nel caso in cui l'aspetto commerciale sia da con-
siderare preponderante, come in concreto (cfr. su questo
aspetto Markus Neff, Die Auswirkungen der Lärmschutzver-
ordnung auf die Nutzungsplanung, tesi, Zurigo 1994, pag.
210 e segg.; cfr. anche Robert Wolf, in Kommentar zum Um-
weltschutzgesetz, n. 40 alle premesse agli art. 19-25, pag.
20).

  d)  Alla luce di queste considerazioni, la sentenza
impugnata non lede il diritto federale sulla protezione
dell'ambiente e merita dunque piena conferma, anche in con-
siderazione dell'ampio potere di apprezzamento di cui gode
l'autorità comunale in questo ambito, e che deve essere ri-
spettato dalle autorità cantonali superiori di approvazio-
ne, rispettivamente di ricorso (cfr. sopra consid. 3c).

  5.-  Il ricorso di diritto amministrativo deve
quindi essere respinto, nella misura in cui è ammissibile.
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alle
autorità vincenti non vengono assegnate ripetibili della
sede federale nell'ambito di un ricorso di diritto ammini-
strativo (art. 159 cpv. 2 OG).

                     Per questi motivi

          i l  T r i b u n a l e  f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a
carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della
sede federale.

  3.  Comunicazione alle parti, al Consiglio di Sta-
to, per il tramite della Divisione della pianificazione
territoriale del Dipartimento del territorio, al Tribunale
della pianificazione del territorio del Cantone Ticino e
all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del
paesaggio.

Losanna, 2 marzo 2001
VIZ

         In nome della I Corte di diritto pubblico
                      Il Presidente,

                  La Cancelliere ad hoc,