Sozialrechtliche Abteilungen K 66/1998
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K 66/98 Ge IVa Camera composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere Sentenza del 25 settembre 2000 nella causa S.________, ricorrente, rappresentato dalla Federazione Utenti Casse Malati, Via Peri 2A, Lugano, contro Cassa Malati Mutual, Via Franscini 16, Lugano, opponente, e Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano F a t t i : A.- Nel corso del mese di dicembre 1995, S.________ ha ricevuto dalla Cassa malati Mutual, presso la quale lui ed i membri della sua famiglia erano assicurati obbligatoriamente contro le malattie, il certificato d'as- sicurazione per l'anno 1996. Avendo costatato che il premio subiva un aumento, con lettera 26 dicembre 1995, pervenuta alla Cassa il 5 gennaio 1996, la moglie dell'interessato, a nome suo e dei famigliari, ha manifestato a quest'ultima amministrazione la volontà di disdire il rapporto assicu- rativo per la fine del mese di dicembre 1995. Dopo aver risposto, il 15 gennaio 1996, di subordinare l'accettazione della disdetta per il 30 giugno 1996 all'adempimento delle condizioni che la nuova Cassa malati le avesse indirizzato l'attestato di affiliazione alle prestazioni dell'assicu- razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che fossero stati saldati sino a tale data i premi e le parte- cipazioni, la Cassa ha comunicato agli interessati, in data 14 agosto 1996, che sino a quel momento nessuna delle con- dizioni indicate nel precedente scritto era realizzata. Il rapporto di affiliazione per l'assicurazione obbligatoria doveva pertanto essere mantenuto. La Cassa, in seguito al dissenso manifestato dalla Federazione Utenti Casse Malati (UCM) in rappresentanza de- gli assicurati, ha ribadito la propria posizione con deci- sione formale 11 settembre 1996, confermata con decisione su opposizione del 18 ottobre 1996. B.- Tramite l'UCM, S.________, sua moglie D.________ ed il figlio M.________ sono insorti contro il summen- zionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assi- curazioni del Cantone Ticino. Postularono che la disdetta venisse accettata per la fine di dicembre 1995 per quanto concerneva la moglie e per la fine di gennaio 1996 per quanto riguardava S.________ e suo figlio. Affermarono in particolare che a contare dal 1° gennaio 1996, rispettivamente dal 1° febbraio 1996, essi erano affiliati presso la Cassa malati pubblica ÖKK e che i premi e le par- tecipazioni dovuti alla Cassa malati Mutual erano stati pa- gati fino al 31 gennaio 1996. Produssero copie di attesta- zioni della nuova Cassa, recanti la data del 27 marzo 1996 e firmate da Lodovico Gentile, contemporaneamente presiden- te dell'UCM, secondo le quali i ricorrenti erano assicurati presso la ÖKK con effetto dalle date suindicate. Gli insor- genti asserirono pure che, contrariamente a quanto sostenu- to dalla Cassa Mutual nella decisione formale dell'11 set- tembre 1996, essi non avevano scelto una franchigia opzio- nale, la quale era quindi stata loro imposta arbitraria- mente. Con giudizio 3 marzo 1998, l'autorità di ricorso can- tonale ha respinto il gravame. Osservato come la consegna, alla Cassa malati Mutual, dei certificati attestanti la continuazione dell'assicurazione presso un altro assicura- tore fosse avvenuta in data 27 agosto 1996, la precedente istanza ha ritenuto non adempiere comunque tali dichiara- zioni i requisiti posti dalla legge. A suo parere, Lodovico Gentile aveva semplicemente affermato che i ricorrenti era- no assicurati presso la Cassa malati ÖKK, senza però preci- sare quale assicurazione questi avessero stipulato con la nuova Cassa. In particolare non era dato di sapere se si fosse trattato di assicurazione obbligatoria. Non essendo stata informata in modo corretto circa la continuazione dell'affiliazione presso un altro assicuratore, a ragione la Cassa malati Mutual aveva mantenuto il rapporto assicu- rativo che la legava ai ricorrenti. C.- Patrocinato dall'UCM, S.________ propone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Ri- badisce le conclusioni formulate in sede di prima istanza protestando spese e ripetibili. Riaffermato di aver corri- sposto tutti i premi fino al 31 gennaio 1996, contesta il giudizio di prima istanza argomentando che la legge non specifica l'obbligo di comunicare alla cassa precedente quale assicurazione sia stata stipulata presso il nuovo assicuratore. La Cassa malati Mutual chiede la disattenzione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. D i r i t t o : 1.- Oggetto della presente lite è la questione di sa- pere se, rispettivamente da quando, a causa dell'aumento dei premi avvenuto con effetto dal gennaio 1996, il ricor- rente o sua moglie potevano legittimamente dare, per la co- pertura obbligatoria, la loro disdetta e quella dei fami- gliari dalla Cassa malati cui erano affiliati. Il tema dev'essere vagliato innanzitutto, ritenute le considera- zioni addotte dai giudici di prime cure e le censure ad es- se avversate dal ricorrente in questa sede, esaminando i requisiti posti per quanto concerne la dichiarazione del nuovo assicuratore al precedente circa la continuazione del rapporto assicurativo. 2.- Nella contestata pronunzia, i primi giudici hanno correttamente posto in rilievo che alla presente vertenza dev'essere applicato il nuovo diritto (RAMI 1997 no. KV 12 pag. 299 consid. 1b; sentenza inedita 3 luglio 1997 in re L., K 85/96). L'art. 7 cpv. 5 LAMal dispone che il rapporto d'as- sicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comu- nicato a quello precedente che assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. L'autorità di ricorso di prima istanza ha già rilevato aver il Consiglio federale nel Messaggio del 6 novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia ritenuto quanto segue: "...È essenziale che un cambiamento dell'assicuratore non provochi lacune nell'assoggettamento all'obbligo di assicu- razione. È il motivo per cui l'art. 7 cpv. 3 (recte: cpv. 5) stipula che un assicurato può lasciare un assicuratore soltanto se a quest'ultimo è stato confermato che sarà ri- preso da un altro assicuratore. Fino a quando non ha rice- vuto tale conferma, l'assicuratore deve assicurare l'inte- ressato anche oltre il termine ordinario, l'inizio del nuo- vo impiego o il trasferimento di domicilio. Il secondo as- sicuratore, se omette di confermare la ripresa dell'assicu- rato, deve risarcire a quest'ultimo l'eventuale differenza di premio..." (FF 1992 I pag. 115). Ora, né la legge sancisce né il succitato messaggio o la dottrina (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungs- recht, 1996, pag. 38, Eugster in SBVR, cifre marginali 31 segg.) alludono all'esigenza per il nuovo assicuratore, se- condo l'art. 7 cpv. 5 LAMal, di precisare quale assicura- zione è stata stipulata. Comunque appare palese, ritenuta la suddetta finalità dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, ossia quella di ovviare al ri- schio di una lacuna assicurativa, che dalla comunicazione del nuovo assicuratore debba poter essere dedotto se il susseguente rapporto configuri un'assicurazione obbligato- ria, atta cioè a garantire quelle prestazioni minime volute dal legislatore con il nuovo ordinamento legislativo. Nella fattispecie non può essere dalle dichiarazioni 27 marzo 1996 della ÖKK desunto aver questo assicuratore affiliato gli interessati per un'assicurazione obbligato- ria, le comunicazioni fatte dal direttore per il Ticino Lodovico Gentile, il quale è pure presidente dell'UCM, pa- trocinatore dei ricorrenti, non contenendo alcuna indica- zione al riguardo. Esse attestano solo essere S.________ e il figlio così come la moglie "assicurati", risp. "assicurata nella ... Cassa malati a far data del 1° febbraio 1996". In difetto di un indizio suscettibile di lasciar in- tendere trattarsi di un rapporto obbligatorio, nel senso delle esplicite richieste della Mutual (come avrebbe per es. potuto essere un richiamo dell'art. 7 cpv. 5 LAMal), la Cassa opponente era legittimata, date le circostanze, a continuare l'assicurazione. 3.- Nella decisione formale dell'11 settembre 1996, la Cassa malati Mutual ha rifiutato la disdetta alla data ri- chiesta argomentando pure che gli interessati erano al be- neficio di una franchigia annuale ad opzione. Ai sensi del- l'art. 94 cpv. 2 OAMal, il cambiamento dell'assicurato è possibile al più presto un anno dopo l'adesione all'assicu- razione con franchigie opzionali, per la fine di un anno civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nel- l'art. 7 cpv. 1 e 2 della legge. Nel gravame in sede di prima istanza, i ricorrenti hanno contestato l'asserto del- la Cassa, affermando che detta franchigia opzionale era stata loro applicata arbitrariamente. Nel caso in esame questo tema può rimanere indeciso, sia perché la censura non è stata né vagliata in sede di prima istanza né solle- vata davanti a questa Corte, sia perché il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi già precedentemente esposti (consid. 2). 4.- Per quel che riguarda il motivo contenuto nella decisione della Cassa per il quale la disdetta non avrebbe potuto avere effetto fintantoché non sarebbero stati pagati tutti gli arretrati, il Tribunale federale delle assicura- zioni ha avuto modo di dichiarare l'art. 9 cpv. 3 OAMal in tal senso contrario a legge (DTF 125 V 266). Nemmeno queste argomentazioni, viste le considerazioni di cui al consid. 2, sono di rilievo ai fini del giudizio. Discende da quanto precede che la decisione in lite ed il giudizio cantonale meritano conferma. 5.- a) In quanto non è statuito su un tema relativo all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 e contrario, art. 156 OG). Dato l'esito della vertenza, le spese processuali sono da porre a carico dell'insorgente. b) La Cassa malati Mutual, vincente in causa, ha con- cluso protestando l'assegnazione di ripetibili. Ai sensi dell'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata agli organi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale in particolare per quanto riguarda le casse malati (DTF 123 V 309 consid. 10). Anche se vincente, la Cassa opponente non ha quindi diritto alle ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- razioni p r o n u n c i a : I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. II. Le spese di procedura, di un importo totale di fr. 500.-, sono poste a carico di S.________ e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 25 settembre 2000 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IVa Camera: Il Cancelliere: