Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 66/1998
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K 66/98 Ge

                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
Scartazzini, cancelliere

              Sentenza del 25 settembre 2000

                        nella causa

S.________, ricorrente, rappresentato dalla Federazione
Utenti Casse Malati, Via Peri 2A, Lugano,

                          contro

Cassa Malati Mutual, Via Franscini 16, Lugano, opponente,

                             e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

                        F a t t i :

     A.- Nel corso del mese di dicembre 1995, S.________ ha
ricevuto dalla Cassa malati Mutual, presso la quale lui ed
i membri della sua famiglia erano assicurati
obbligatoriamente contro le malattie, il certificato d'as-
sicurazione per l'anno 1996. Avendo costatato che il premio
subiva un aumento, con lettera 26 dicembre 1995, pervenuta
alla Cassa il 5 gennaio 1996, la moglie dell'interessato, a

nome suo e dei famigliari, ha manifestato a quest'ultima
amministrazione la volontà di disdire il rapporto assicu-
rativo per la fine del mese di dicembre 1995. Dopo aver
risposto, il 15 gennaio 1996, di subordinare l'accettazione
della disdetta per il 30 giugno 1996 all'adempimento delle
condizioni che la nuova Cassa malati le avesse indirizzato
l'attestato di affiliazione alle prestazioni dell'assicu-
razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che
fossero stati saldati sino a tale data i premi e le parte-
cipazioni, la Cassa ha comunicato agli interessati, in data
14 agosto 1996, che sino a quel momento nessuna delle con-
dizioni indicate nel precedente scritto era realizzata. Il
rapporto di affiliazione per l'assicurazione obbligatoria
doveva pertanto essere mantenuto.
     La Cassa, in seguito al dissenso manifestato dalla
Federazione Utenti Casse Malati (UCM) in rappresentanza de-
gli assicurati, ha ribadito la propria posizione con deci-
sione formale 11 settembre 1996, confermata con decisione
su opposizione del 18 ottobre 1996.

     B.- Tramite l'UCM, S.________, sua moglie D.________
ed il figlio M.________ sono insorti contro il summen-
zionato provvedimento con ricorso al Tribunale delle assi-
curazioni del Cantone Ticino. Postularono che la disdetta
venisse accettata per la fine di dicembre 1995 per quanto
concerneva la moglie e per la fine di gennaio 1996 per
quanto riguardava S.________ e suo figlio. Affermarono in
particolare che a contare dal 1° gennaio 1996,
rispettivamente dal 1° febbraio 1996, essi erano affiliati
presso la Cassa malati pubblica ÖKK e che i premi e le par-
tecipazioni dovuti alla Cassa malati Mutual erano stati pa-
gati fino al 31 gennaio 1996. Produssero copie di attesta-
zioni della nuova Cassa, recanti la data del 27 marzo 1996
e firmate da Lodovico Gentile, contemporaneamente presiden-
te dell'UCM, secondo le quali i ricorrenti erano assicurati
presso la ÖKK con effetto dalle date suindicate. Gli insor-

genti asserirono pure che, contrariamente a quanto sostenu-
to dalla Cassa Mutual nella decisione formale dell'11 set-
tembre 1996, essi non avevano scelto una franchigia opzio-
nale, la quale era quindi stata loro imposta arbitraria-
mente.
     Con giudizio 3 marzo 1998, l'autorità di ricorso can-
tonale ha respinto il gravame. Osservato come la consegna,
alla Cassa malati Mutual, dei certificati attestanti la
continuazione dell'assicurazione presso un altro assicura-
tore fosse avvenuta in data 27 agosto 1996, la precedente
istanza ha ritenuto non adempiere comunque tali dichiara-
zioni i requisiti posti dalla legge. A suo parere, Lodovico
Gentile aveva semplicemente affermato che i ricorrenti era-
no assicurati presso la Cassa malati ÖKK, senza però preci-
sare quale assicurazione questi avessero stipulato con la
nuova Cassa. In particolare non era dato di sapere se si
fosse trattato di assicurazione obbligatoria. Non essendo
stata informata in modo corretto circa la continuazione
dell'affiliazione presso un altro assicuratore, a ragione
la Cassa malati Mutual aveva mantenuto il rapporto assicu-
rativo che la legava ai ricorrenti.

     C.- Patrocinato dall'UCM, S.________ propone al
Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di
diritto amministrativo avverso la pronunzia cantonale. Ri-
badisce le conclusioni formulate in sede di prima istanza
protestando spese e ripetibili. Riaffermato di aver corri-
sposto tutti i premi fino al 31 gennaio 1996, contesta il
giudizio di prima istanza argomentando che la legge non
specifica l'obbligo di comunicare alla cassa precedente
quale assicurazione sia stata stipulata presso il nuovo
assicuratore.
     La Cassa malati Mutual chiede la disattenzione del
gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha rinunciato a determinarsi.

                      D i r i t t o :

     1.- Oggetto della presente lite è la questione di sa-
pere se, rispettivamente da quando, a causa dell'aumento
dei premi avvenuto con effetto dal gennaio 1996, il ricor-
rente o sua moglie potevano legittimamente dare, per la co-
pertura obbligatoria, la loro disdetta e quella dei fami-
gliari dalla Cassa malati cui erano affiliati. Il tema
dev'essere vagliato innanzitutto, ritenute le considera-
zioni addotte dai giudici di prime cure e le censure ad es-
se avversate dal ricorrente in questa sede, esaminando i
requisiti posti per quanto concerne la dichiarazione del
nuovo assicuratore al precedente circa la continuazione del
rapporto assicurativo.

     2.- Nella contestata pronunzia, i primi giudici hanno
correttamente posto in rilievo che alla presente vertenza
dev'essere applicato il nuovo diritto (RAMI 1997 no. KV 12
pag. 299 consid. 1b; sentenza inedita 3 luglio 1997 in re
L., K 85/96).
     L'art. 7 cpv. 5 LAMal dispone che il rapporto d'as-
sicurazione termina solo se il nuovo assicuratore ha comu-
nicato a quello precedente che assicura l'interessato senza
interruzione della protezione assicurativa. L'autorità di
ricorso di prima istanza ha già rilevato aver il Consiglio
federale nel Messaggio del 6 novembre 1991 concernente la
revisione dell'assicurazione malattia ritenuto quanto
segue:

"...È essenziale che un cambiamento dell'assicuratore non
provochi lacune nell'assoggettamento all'obbligo di assicu-
razione. È il motivo per cui l'art. 7 cpv. 3 (recte: cpv.
5) stipula che un assicurato può lasciare un assicuratore
soltanto se a quest'ultimo è stato confermato che sarà ri-
preso da un altro assicuratore. Fino a quando non ha rice-
vuto tale conferma, l'assicuratore deve assicurare l'inte-
ressato anche oltre il termine ordinario, l'inizio del nuo-
vo impiego o il trasferimento di domicilio. Il secondo as-
sicuratore, se omette di confermare la ripresa dell'assicu-
rato, deve risarcire a quest'ultimo l'eventuale differenza
di premio..." (FF 1992 I pag. 115).

     Ora, né la legge sancisce né il succitato messaggio o
la dottrina (cfr. Maurer, Das neue Krankenversicherungs-
recht, 1996, pag. 38, Eugster in SBVR, cifre marginali 31
segg.) alludono all'esigenza per il nuovo assicuratore, se-
condo l'art. 7 cpv. 5 LAMal, di precisare quale assicura-
zione è stata stipulata.
     Comunque appare palese, ritenuta la suddetta finalità
dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, ossia quella di ovviare al ri-
schio di una lacuna assicurativa, che dalla comunicazione
del nuovo assicuratore debba poter essere dedotto se il
susseguente rapporto configuri un'assicurazione obbligato-
ria, atta cioè a garantire quelle prestazioni minime volute
dal legislatore con il nuovo ordinamento legislativo.
     Nella fattispecie non può essere dalle dichiarazioni
27 marzo 1996 della ÖKK desunto aver questo assicuratore
affiliato gli interessati per un'assicurazione obbligato-
ria, le comunicazioni fatte dal direttore per il Ticino
Lodovico Gentile, il quale è pure presidente dell'UCM, pa-
trocinatore dei ricorrenti, non contenendo alcuna indica-
zione al riguardo. Esse attestano solo essere S.________ e
il figlio così come la moglie "assicurati", risp.
"assicurata nella ... Cassa malati a far data del
1° febbraio 1996".
     In difetto di un indizio suscettibile di lasciar in-
tendere trattarsi di un rapporto obbligatorio, nel senso
delle esplicite richieste della Mutual (come avrebbe per
es. potuto essere un richiamo dell'art. 7 cpv. 5 LAMal), la
Cassa opponente era legittimata, date le circostanze, a
continuare l'assicurazione.

     3.- Nella decisione formale dell'11 settembre 1996, la
Cassa malati Mutual ha rifiutato la disdetta alla data ri-
chiesta argomentando pure che gli interessati erano al be-
neficio di una franchigia annuale ad opzione. Ai sensi del-
l'art. 94 cpv. 2 OAMal, il cambiamento dell'assicurato è
possibile al più presto un anno dopo l'adesione all'assicu-
razione con franchigie opzionali, per la fine di un anno
civile e con preavviso secondo i termini stabiliti nel-

l'art. 7 cpv. 1 e 2 della legge. Nel gravame in sede di
prima istanza, i ricorrenti hanno contestato l'asserto del-
la Cassa, affermando che detta franchigia opzionale era
stata loro applicata arbitrariamente. Nel caso in esame
questo tema può rimanere indeciso, sia perché la censura
non è stata né vagliata in sede di prima istanza né solle-
vata davanti a questa Corte, sia perché il ricorso deve
comunque essere respinto per i motivi già precedentemente
esposti (consid. 2).

     4.- Per quel che riguarda il motivo contenuto nella
decisione della Cassa per il quale la disdetta non avrebbe
potuto avere effetto fintantoché non sarebbero stati pagati
tutti gli arretrati, il Tribunale federale delle assicura-
zioni ha avuto modo di dichiarare l'art. 9 cpv. 3 OAMal in
tal senso contrario a legge (DTF 125 V 266). Nemmeno queste
argomentazioni, viste le considerazioni di cui al consid.
2, sono di rilievo ai fini del giudizio. Discende da quanto
precede che la decisione in lite ed il giudizio cantonale
meritano conferma.

     5.- a) In quanto non è statuito su un tema relativo
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni assicurative,
la procedura non è gratuita (art. 134 e contrario, art. 156
OG). Dato l'esito della vertenza, le spese processuali sono
da porre a carico dell'insorgente.

     b) La Cassa malati Mutual, vincente in causa, ha con-
cluso protestando l'assegnazione di ripetibili. Ai sensi
dell'art. 159 cpv. 2 OG, nelle procedure di ricorso nessuna
indennità per ripetibili è di regola assegnata agli organi
con compiti di diritto pubblico. Ciò vale in particolare
per quanto riguarda le casse malati (DTF 123 V 309 consid.
10). Anche se vincente, la Cassa opponente non ha quindi
diritto alle ripetibili.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni

                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Le spese di procedura, di un importo totale di
     fr. 500.-, sono poste a carico di S.________ e saranno
     compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
     Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e
     all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 25 settembre 2000

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                        Il Presidente della IVa Camera:

                                Il Cancelliere: