Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen K 188/1998
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 1998
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 1998


K 188/98 Ws
                        IVa Camera

composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini,
supplente; Schäuble, cancelliere

               Sentenza del 19 ottobre 2000

                        nella causa

G.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv.
L.________,

                          contro

Cassa malati pubblica dei Grigioni, Schulstrasse 1,
Landquart, opponente, rappresentata dall'avv. S.________,

                             e

Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira

                        F a t t i :

     A.- G.________, cittadino italiano, nato nel 1947, re-
sidente in Italia, titolare di un permesso per frontalieri,
è stato per diversi anni alle dipendenze di un'impresa di
costruzioni di M.________ in qualità di macchinista. Il
permesso stagionale per il 1996 era valido fino al 23 di-
cembre 1996.
     Il 31 ottobre 1996 la ditta datrice di lavoro sciolse
il rapporto di lavoro con effetto dall'8 novembre successi-
vo a causa della situazione del mercato.
     Il 6 novembre 1996 G.________, portatore di
laparocele, conseguenza di un intervento di appendicite con
peritonite effettuato nel 1960, si recò dal medico, la-
mentando dolori addominali acuti che si sarebbero manife-
stati sollevando un carico pesante.
     La ditta datrice di lavoro annunciò il caso alla cas-
sa-malati, che versò le indennità giornaliere dal 7 novem-
bre al 23 dicembre 1996.
     Il 25 febbraio 1997 la Cassa malati pubblica dei Gri-
gioni, in risposta a una lettera dell'avv. L.________,
redatta per conto di G.________, precisò che l'obbligo di
corrispondere prestazioni era cessato con la scadenza del
permesso per frontalieri il 23 dicembre 1996.
     Il 30 maggio 1997 l'avv. L.________ si rivolse
nuovamente alla Cassa, indicando che il suo assistito era
stato totalmente inabile al lavoro fino al 31 gennaio 1997,
e in seguito nella misura del 50%, e contestando che
l'obbligo di prestare si sarebbe estinto con la scadenza
del permesso per frontalieri. Chiese pertanto l'erogazione
delle indennità giornaliere fino a completo ristabilimento
della capacità lavorativa o, in caso di disaccordo,
l'emanazione di una decisione formale.
     Con decisione 3 giugno 1997 la Cassa ribadì il suo ri-
fiuto di prestare dopo la scadenza del permesso per fronta-
lieri. In considerazione della durata limitata del permesso
di lavoro e del licenziamento anticipato per ragioni di
mercato, non sarebbe stata provata la possibilità di guada-
gno oltre la data del 23 dicembre 1996.
     L'opposizione presentata da G.________ venne respinta
dalla Cassa con provvedimento del 30 giugno 1997.

     B.- Tramite l'avv. L.________, G.________ deferì
quest'ultimo provvedimento con gravame al Tribunale ammini-
strativo del Cantone dei Grigioni, chiedendone l'annulla-
mento e postulando il rinvio degli atti alla Cassa per ul-
teriori accertamenti.
     Mediante giudizio 2 ottobre 1998 la Corte cantonale
grigionese respinse il ricorso.

     C.- G.________, sempre assistito dall'avv. L.________,
interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni. Chiede l'annullamento del
giudizio di primo grado e, come già in sede cantonale, la
retrocessione della causa all'amministrazione per ulteriori
indagini.
     La Cassa, tramite l'avv. S.________, propone la re-
iezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assi-
curazioni sociali non si determina al riguardo.
     Degli argomenti sviluppati nel ricorso, nelle osserva-
zioni dell'opponente e nella pronunzia impugnata si dirà in
seguito, per quanto necessario.

                      D i r i t t o :

     1.- Ragioni di chiarezza suggeriscono di esaminare le
censure ricorsuali distinguendo tra assicurazione obbliga-
toria delle cure medico-sanitarie ai sensi degli art. 3
segg. LAMal e assicurazione facoltativa d'indennità giorna-
liera giusta gli art. 67 segg. LAMal.

     2.- a/aa) Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal, ogni persona
domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sani-
tarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dal-
la nascita in Svizzera.
     L'art. 3 cpv. 3 lett. a LAMal conferisce facoltà al
Consiglio federale di estendere l'obbligo assicurativo a
persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare
a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risie-
dono per un periodo prolungato.
     Giusta l'art. 7 cpv. 4 OAMal, i frontalieri e i loro
familiari che desiderano essere soggetti all'assicurazione
svizzera devono assicurarsi entro sei mesi dall'inizio del-
la validità del permesso di frontaliere. L'assicurazione
cessa con l'abbandono dell'attività lucrativa in Svizzera,
la scadenza o la revoca del permesso di frontaliere, la
morte dell'assicurato o la rinuncia all'assoggettamento al-
l'assicurazione svizzera.

     bb) La delega legislativa contenuta nell'art. 3 cpv. 3
lett. a LAMal costituisce un'eccezione al principio della
territorialità che circoscrive al territorio svizzero
l'erogazione delle prestazioni obbligatorie nell'ambito
dell'assicurazione malattie. Le casse-malati non sono quin-
di tenute, di massima, a erogare prestazioni per la cura
medica fuori della Svizzera.
     Fanno eccezione, nell'ambito dell'assicurazione obbli-
gatoria, i casi previsti dall'art. 34 cpv. 2 LAMal, la cui
disciplina giuridica è stata delegata dal legislatore al
Consiglio federale, e le fattispeci autonomamente regolate
dall'art. 36 cpv. 2 a 4 OAMal (Maurer, Das neue Krankenver-
sicherungsrecht, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, pag. 55
seg.; si vedano inoltre, vigente la LAMI, DTF 118 V 50 con-
sid. 1 e 111 V 33 consid. 1 con riferimenti).
     Le eccezioni previste dall'art. 36 cpv. 4 OAMal ri-
guardano segnatamente i frontalieri, i lavoratori distacca-
ti all'estero e le persone al servizio di una comunità pub-
blica, come pure i loro familiari, che beneficiano delle
prestazioni per la cura medico-sanitaria di cui agli art.
25 cpv. 2 e 29 LAMal, nella misura stabilita dal diparti-
mento competente, se le stesse non possono essere effettua-
te in Svizzera (cfr. art. 36 cpv. 1 OAMal).
     Queste deroghe trovano fondamento in considerazioni
tratte dal principio della mutualità e da ragioni di parità
di trattamento (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal), come
già riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale federa-
le delle assicurazioni vigente il vecchio diritto (DTF 105
V 280 consid. 2).

     b/aa) Secondo l'art. 67 cpv. 1 LAMal, le persone domi-
ciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucra-
tiva e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni
possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera.
     La legge non disciplina tuttavia in modo esauriente
l'erogazione dell'indennità giornaliera all'estero. Il
precitato disposto dell'art. 67 LAMal non contiene infatti,
diversamente dall'art. 3 cpv. 3 LAMal, alcuna delega in tal
senso a favore del Consiglio federale.
     Nondimeno esso contiene una deroga al principio della
territorialità, nella misura in cui, facendo riferimento
alle persone che esercitano un'attività lucrativa in Sviz-
zera, considera assicurabili tutti i lavoratori e le lavo-
ratrici che svolgono una professione nel nostro Paese, in-
dipendentemente dal requisito del domicilio.
     In questo contesto, comunque più in generale, il nuovo
diritto in materia d'indennità giornaliera non si scosta
sostanzialmente dal vecchio (cfr. Messaggio concernente la
revisione dell'assicurazione malattia del 6 novembre 1991
in: FF 1992 I pag. 65 segg., in particolare pag. 109 seg.;
Scartazzini, L'assurance perte de gain en cas de maladie
dans la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances,
Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale,
Zurigo 1994, pag. 64 seg.).

     bb) Deve quindi essere confermata, in linea di princi-
pio, la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicu-
razioni relativa al vecchio art. 12bis LAMI.
     Nel caso dei frontalieri, ad esempio, non può essere
richiesta la condizione del domicilio in Svizzera, poiché
alla sua realizzazione si oppone l'obbligo di far rientro
quotidianamente al domicilio estero. Richiamarsi perciò in
un simile caso al principio della territorialità per disat-
tendere l'erogazione dell'indennità giornaliera contravver-
rebbe al principio della mutualità e della parità di trat-
tamento (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal).
     L'assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera ha
invero lo scopo di risarcire la perdita salariale, dovuta a
malattia, insorta nell'ultima attività esercitata fino a
ristabilimento della capacità lavorativa. Non è necessario
che l'assicurato non abbia potuto conseguire un reddito in
Svizzera a causa dell'incapacità al lavoro. La cassa-malati
è altresì tenuta a pagare le prestazioni, se l'assicurato
può provare che subisce una perdita di salario all'estero a
causa della sua incapacità dovuta a malattia (RAMI 1996 no.
K 977 pag. 110 consid. 3f, 1986 no. K 702 pag. 464 consid.
2a; cfr. inoltre Scartazzini, op. cit., pag. 53).

     cc) Nell'ambito dell'assicurazione facoltativa d'in-
dennità giornaliera, se un assicurato esce dall'assicura-
zione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia
degli assicurati definita dal contratto, ha diritto al
trasferimento nell'assicurazione individuale dell'assicura-
tore (art. 71 cpv. 1 LAMal). L'assicuratore deve provvedere
affinché l'assicurato sia informato per iscritto in merito
al suo diritto di passare all'assicurazione individuale. Se
omette questa informazione, l'assicurato rimane nell'assi-
curazione collettiva. Quest'ultimo, dal canto suo, deve far
valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal ricevi-
mento della comunicazione (art. 71 cpv. 2 LAMal).
     Nel caso dei frontalieri, il diritto di passaggio sus-
siste anche quando il permesso di frontaliere scade e non
viene più rinnovato per motivi di malattia (RAMI 2000 no.
KV 111 pag. 120 consid. 4b con riferimenti).

     dd) Nel caso in esame torna applicabile la cifra
2.7.1. del regolamento della Cassa malati opponente sul-
l'assicurazione dell'indennità di malattia. Secondo tale
disposizione, l'assicurazione si estingue, tra l'altro e
per quanto interessi la fattispecie, con il licenziamento
(lett. a), la partenza per l'estero (lett. b), la radiazio-
ne dal registro degli abitanti (lett. c) e la morte (lett.
f).
     La citata disposizione ricalca in sostanza la normati-
va di cui all'art. 7 cpv. 4 OAMal, secondo cui l'assicura-
zione cessa, come già ricordato al consid. 2a/aa, con l'ab-
bandono dell'attività lucrativa in Svizzera, la scadenza o
la revoca del permesso di frontaliere, la morte dell'assi-
curato o la rinuncia all'assoggettamento all'assicurazione
svizzera.
     La norma regolamentare in questione non appare in con-
trasto con il nuovo diritto. Essa limita, non diversamente
da quanto prevede l'art. 7 cpv. 4 OAMal per l'assicurazione
medico-sanitaria, l'assicurazione e, con ciò stesso, il
passaggio dall'assicurazione collettiva nell'assicurazione
individuale ai casi di perdita di guadagno dovuti a malat-
tia insorta in Svizzera, a seguito della quale è scaduto o
non è più stato rinnovato il permesso per frontalieri, ma
non ai casi in cui la perdita di guadagno non è o non è più
dovuta a malattia. L'art. 7 cpv. 4 OAMal può quindi trovare
applicazione, per analogia, anche nel caso dell'assicura-
zione facoltativa d'indennità giornaliera. In altre parole,
il diritto di passare nell'assicurazione individuale si
estingue quando, nel caso del frontaliere, l'attività in
Svizzera prende fine per motivi estranei alla malattia.

     3.- a) I giudici di primo grado hanno respinto il gra-
vame di G.________ rilevando che egli non aveva cessato la
propria attività lavorativa in Svizzera a seguito di malat-
tia, ma per motivi anteriori all'avverarsi del caso assicu-
rativo annunciato il 7 novembre 1996, poiché precedentemen-
te e, meglio, il 31 ottobre 1996 era stato licenziato dal
datore di lavoro per mancanza di occupazione e gli era sta-
ta resa nota, in quell'occasione, l'impossibilità di una
futura riassunzione. Dal 23 dicembre 1996, data della sca-
denza del permesso per frontalieri, la cessazione dell'at-
tività lavorativa in Svizzera non era quindi più legata,
secondo i primi giudici, a motivi di salute, ma era unica-
mente imputabile a mancanza di lavoro. Per questo l'insor-
gente non era più assicurato secondo l'art. 7 cpv. 4 OAMal,
con conseguente perdita del diritto all'indennità giorna-
liera nell'ipotesi di un'incapacità lavorativa del 50% al-
meno e anche con perdita del diritto al libero passaggio
dall'assicurazione collettiva a quella individuale.

     b) Secondo il ricorrente, l'interpretazione data dai
primi giudici all'art. 7 cpv. 4 OAMal sarebbe manifestamen-
te lesiva del principio della mutualità e della parità di
trattamento, poiché egli avrebbe contribuito a finanziare a
tutti gli effetti, come impostogli dall'art. 64 cpv. 1 e 2
lett. a del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia,
un'assicurazione per lui obbligatoria per i rischi di ma-
lattia e di perdita di guadagno. I primi giudici
sbaglierebbero quindi nel ritenere che egli sia soltanto
assicurato facoltativamente per la perdita di guadagno.

     c) Le censure mosse dal ricorrente ai primi giudici
non reggono.
     Messa tra parentesi, per il momento, la questione di
sapere per quale motivo il ricorrente abbia cessato l'atti-
vità per la ditta datrice di lavoro in Svizzera, l'art. 7
cpv. 4 OAMal non appare lesivo né della delega legislativa
a favore del Consiglio federale contenuta nell'art. 3 cpv.
3 lett. a LAMal, né dei principi di mutualità e di parità
di trattamento sanciti dall'art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal.
     In effetti, la situazione del frontaliere non è la me-
desima di quella di tutti gli altri assicurati, mancando
nel suo caso la condizione essenziale del domicilio. L'art.
7 cpv. 4 OAMal costituisce, come si è visto, una deroga al
principio della territorialità non solo per il trattamento
medico-sanitario (cfr. art. 36 cpv. 1 a 4 OAMal), ma anche
per l'indennità di malattia (cfr. art. 67 cpv. 1 LAMal).
     Anzi, proprio nel caso dell'indennità giornaliera,
l'art. 7 cpv. 4 OAMal interpreta correttamente la partico-
lare situazione del frontaliere, stabilendo che l'assicura-
zione cessa, tra l'altro, con l'abbandono dell'attività lu-
crativa in Svizzera o con la scadenza o la revoca del per-
messo per frontalieri. Viene infatti a mancare con l'abban-
dono dell'attività lucrativa nel nostro Paese, risp. con la
scadenza o la revoca del permesso di frontaliere, la ragio-
ne stessa dell'assicurazione per l'indennità giornaliera,
segnatamente un'incapacità lavorativa (con conseguente per-
dita di guadagno) di almeno la metà che sia causata da ma-
lattia (cfr. art. 72 cpv. 1 LAMal).

     d) Privo di pertinenza è inoltre l'ulteriore rimprove-
ro mosso dal ricorrente ai giudici di primo grado di aver
qualificato come facoltativa l'assicurazione dell'indennità
giornaliera, poiché egli sarebbe tenuto ad assicurarsi in
virtù del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia.
     Questo obbligo ha natura contrattuale e concerne il
rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Esso è quindi
estraneo al rapporto assicurativo che qui interessa e non
può certo modificare la natura giuridica dell'assicurazione
d'indennità giornaliera, che il legislatore ha voluto fa-
coltativa.

     e) Priva di fondamento appare pure la censura ricor-
suale, secondo cui l'art. 7 cpv. 4 OAMal, non lasciando ul-
teriore spazio a deroghe al principio della territorialità
nel caso dell'assicurazione d'indennità giornaliera, lede-
rebbe in modo palese il principio della mutualità e della
parità di trattamento chiaramente annunciato dalla legge.
     Basti richiamare a questo proposito quanto appena ri-
cordato circa l'indiscutibile compatibilità dell'art. 7
cpv. 4 OAMal con il precitato principio nel campo dell'as-
sicurazione facoltativa d'indennità giornaliera e, di ri-
flesso, anche della cifra 2.7.1. del regolamento dell'oppo-
nente sull'assicurazione dell'indennità di malattia, appli-
cabile nella fattispecie, che ricalca o, quanto meno, si
ispira ampiamente all'art. 7 cpv. 4 OAMal.

     4.- a) Il ricorrente critica inoltre, nel merito,
l'accertamento dei primi giudici, secondo cui egli sarebbe
rimasto senza lavoro per ragioni estranee alla malattia.
Contesta pure che sarebbe dubbio il sussistere di un'inca-
pacità lavorativa di almeno il 50% dopo il 23 dicembre
1996.

     b) L'accertamento dei giudici cantonali appare corret-
to. La lettera di licenziamento del 31 ottobre 1996 è lapi-
daria. G.________ è stato licenziato dall'8 novembre
successivo a causa della situazione del mercato del lavoro.
Vero è che nella lettera di licenziamento non gli è stata
esplicitamente resa nota, come parrebbero pretendere i pri-
mi giudici, l'impossibilità di una futura riassunzione, ma
altrettanto vero è che non gli sia stata lasciata intrave-
dere la benché minima speranza di riprendere l'attività la
stagione successiva, come invece era avvenuto in passato.
     Altre circostanze confermano peraltro indirettamente
l'accertamento dei primi giudici. Si veda, in particolare,
il rilievo contenuto nel rapporto del capo-clinica del-
l'Ospedale E.________ del 18 novembre 1996, che non avrebbe
avuto ragione d'essere se il ricorrente si fosse
considerato licenziato solo temporaneamente (dall'8 novem-
bre 1996 alla scadenza del permesso, cioè al 23 dicembre
1996) e avesse avuto se non la certezza quanto meno la spe-
ranza di essere riassunto all'inizio della nuova stagione.
     D'altra parte, se così non fosse stato, l'interessato
non avrebbe avuto alcuna difficoltà a esibire, già nel cor-
so dell'istruttoria del giudizio di primo grado, il nuovo
permesso di lavoro, o, quanto meno, la domanda di rinnovo
da parte del datore di lavoro, dal momento che l'inoltro
della stessa presuppone l'esibizione da parte di quest'ul-
timo del permesso per frontalieri in possesso del titolare.
     Deve quindi essere confermata la pronunzia cantonale,
nella misura in cui attribuisce la cessazione dell'attività
dopo il 23 dicembre 1996 non a malattia, bensì al licenzia-
mento del 31 ottobre 1996 per mancanza di lavoro e alla
successiva scadenza del premesso di frontaliere, non più
rinnovato l'anno successivo.
     A giusta ragione quindi i primi giudici hanno conside-
rato che il rapporto assicurativo è cessato dalla scadenza
del permesso.

     c) Per questa ragione non sono più di rilievo le ulte-
riori censure mosse dal ricorrente al giudizio di primo
grado. Non ha infatti più rilevanza di sorta, per quanto
precede, sapere se G.________ sia stato incapace al lavoro
in misura almeno del 50% anche dopo il 23 dicembre, come
egli sostiene, o se invece vi sia motivo di dubitarne, te-
nuto conto dell'attività esercitata quale macchinista, come
lascia trasparire la pronunzia impugnata.

     5.- Per quanto precede e, meglio, per il fatto che il
ricorrente è rimasto senza lavoro per ragioni estranee alla
malattia, prima di avvertire l'ultimo giorno di lavoro i
dolori addominali sollevando un carico pesante, deve essere
negato anche il diritto di passare nell'assicurazione indi-
viduale. Con la cessazione dell'assicurazione per motivi
estranei alla malattia decade in effetti anche il diritto
di passaggio sancito dall'art. 71 cpv. 1 LAMal.

     Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu-
razioni
                    p r o n u n c i a :

  I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.

 II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri-
     bunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e al-
     l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 19 ottobre 2000

                                  In nome del
                    Tribunale federale delle assicurazioni
                       Il Presidente della IVa Camera :

                               Il Cancelliere :